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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 10/12/2024, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Paola Criscione Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 195 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]44 Parte_1
95049 IN IT , CF elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 dell'avv. GALILEI ORAZIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
ata a FERLA (SR) 07/12/1972 residente in [...]377 Controparte_1
97100 RAGUSA IT CF elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'avv GIARDINELLI GIUSEPPA . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 14.10.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 15/02/2024 e Parte_1 Controparte_1
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio contratto in data 16/05/1994 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di IN al n. 4 ANNO 1994 parte I
Con sentenza del 30.4.2024 questo il Tribunale omologava la separazione dei predetti coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di divorzio.
All'udienza presidenziale del 14.10.2024 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza n. 12/24 del
4.4.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 16/05/1994 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune CP_1
di IN al n. 4 ANNO 1994 parte I alle condizioni di cui al ricorso
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 5.12.2024
Il Presidente est. Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Paola Criscione Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 195 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]44 Parte_1
95049 IN IT , CF elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 dell'avv. GALILEI ORAZIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
ata a FERLA (SR) 07/12/1972 residente in [...]377 Controparte_1
97100 RAGUSA IT CF elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'avv GIARDINELLI GIUSEPPA . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 14.10.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 15/02/2024 e Parte_1 Controparte_1
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio contratto in data 16/05/1994 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di IN al n. 4 ANNO 1994 parte I
Con sentenza del 30.4.2024 questo il Tribunale omologava la separazione dei predetti coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di divorzio.
All'udienza presidenziale del 14.10.2024 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza n. 12/24 del
4.4.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 16/05/1994 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune CP_1
di IN al n. 4 ANNO 1994 parte I alle condizioni di cui al ricorso
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 5.12.2024
Il Presidente est. Dott.ssa Concetta Grillo