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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/04/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 751/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di IA, Sezione Seconda Civile, composta da
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Massimo Aprile Consigliere Aus. Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 761/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 27.9.2023 e promossa d a
(C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...] e
[...] C.F._2
residente in [...], rappresentati e difesi per procure rilasciate su foglio separato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., unite telematicamente al presente atto, dall'Avv. Andrea Spaggiari del Foro di IA
( ), e (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_3 ) nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._4
(BS) in Via Breda Alta n. 11, per procure rilasciate su foglio separato ex art. 83,
comma 3, c.p.c., unite telematicamente al presente atto, dall'Avv. Andrea
Spaggiari del Foro di IA ( ), ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliati presso il suo studio in IA (BS) in Via Solferino n.55; difensore il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 136 c.p.c., a mezzo telefax al n. 030/2898262, oppure, all'indirizzo
Email_1
APPELLANTI
c o n t r o
CONGREGAZIONE DELLA AC (C.F. – P. CP_1 P.IVA_1
IVA ), in persona del Superiore Generale e legale rappresentante p.t. P.IVA_2
Padre con sede in Martinengo (BG), Via dell'Incoronata n. 1, Controparte_2
rappresentata e difesa giusta procura allegata in calce al presente atto ex art. 83
III co. c.p.c., dall'avv. Marcella Costa (C.F. del foro di C.F._5
IA, presso lo studio della quale elegge domicilio a RA (BS) in via
SS MM Gervasio e Protasio n. 57 (difensore che dichiara di voler ricevere avvisi comunicazioni all'indirizzo di PEC o Email_2
numero di fax 030.7090972).
APPELLATA
e contro
Controparte_3 , [P. IVA : ], in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante , con sede in Orzinuovi (BS), Via Orzinuovi Controparte_4
n. 81, rappresentata e difesa per procura ex art. 83 CPC in calce al presente atto,
anche in via tra loro disgiunta, dall' Avv. Roberto Merlini
[ – PEC e CodiceFiscale_6 Email_3
dall' Avv. Chiara Rossi C.F. – PEC C.F._7
ed elettivamente domiciliata presso il loro Email_4
studio in Orzinuovi (BS), Via Zanardelli n. 36 [ ai sensi dell' art.125 – 170 CPC
si indica il Telefax n. 030.943434 o i citati indirizzi di posta elettronica].
APPELLATA
e contro con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, (C.F. CP_5
, P. IVA ) in persona del Procuratore dott. P.IVA_4 P.IVA_5 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Gaggiotti (C.F. CP_6 [...]
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in IA via C.F._8
Bulloni n.12 per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per la chiamata del terzo di primo grado.
APPELLATA
e contro
(P.IVA ), società nata dal Controparte_7 P.IVA_6
conferimento del ramo d'azienda della di Controparte_8 CP_9
in e dal successivo cambio di nome, con sede in Mogliano
[...] CP_10 Veneto (TV), Via 4 , giusta procura generale alle liti per atto Notaio di Per_1
Treviso n. rep. 186905 a firma dei legali rappresentanti della società dott.
[...]
e dott. agli atti della causa di primo grado n. CP_11 CP_12
7059/16 RG, valevole anche per il giudizio d'appello, col ministero dell'avv.
Paoloemanuele Fassio (c.f. ; indirizzo di posta elettronica CodiceFiscale_9
certificata: presso cui il Email_5
sottoscritto dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria) del Foro
locale, proc. e dom. in IA alla Via A. Saffi n. 5.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di IA Sezione Prima
Civile, pubblicata in data 20.4.2022 con il n.° 1002/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, per tutti i motivi suesposti previa valutazione positiva
dell'ammissibilità del gravame riformare integralmente la Sentenza pronunciata
dal Tribunale Ordinario di IA n. 1002/2022 pubblicata il 20.04.2022,
pronunciata nel giudizio N. R.G. 7059/2016, Repert. n. 2153/2022 del
20/04/2022, notificata il 14.06.2022, e per l'effetto, per tutt le suesposte ragioni
e previe le declaratorie del caso, dichiararsi l'evento per cui è causa avvenuto
per fatto e colpa dei convenuti, conseguentemente condannare i convenuti stessi,
anche in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali (reddituali, da perdita della capacità lavorativa specifica, permanente e
temporanea etc.) e non patrimoniali (di natura biologica, esistenziali, morali, da
violazione delle norme costituzionalmente garantite etc.), nella misura di €
3.763.070,70 ovvero nella diversa misura che, eventualmente anche in via
equitativa, risulterà dovuta in favore del Sig. nonché dei danni Parte_1
tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti dai genitori, nella misura che,
eventualmente anche in via equitativa, risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
il
tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del dovuto (data
dell'evento) al fatto, anche sotto il profilo del pregiudizio per il ritardo.
Compenso professionale, rimborso spese forfettario 15%, anticipazioni, oltre IVA
e CPA di primo e secondo grado integralmente rifusi.
In via istruttoria: ammettersi le prove dedotte nelle memorie istruttorie ex art.
183 VI c. c.p.c. con i testi ivi dedotti e fissarsi udienza di escussione testi. Si
richiamano, in ogni caso, le conclusioni formulate in primo grado.
In via istruttoria: Disporsi CTU tecnica volta alla verifica dell'adempimento delle
normative di gestione dell'impianto, delle normative sulla cartellonistica, delle
segnalazioni del pericolo sulle marcature e segnalazioni della profondità
dell'acqua.
Si chiede ammettersi le prove per testi sui seguenti capitoli non ammessi in primo
grado:
17) vero che l'attore e gli altri animatori di AZ EL, e Persona_2
, erano stati reclutati per svolgere attività lavorativa non retribuita Persona_3 di assistente animatore per la settimana dal 21 al 28 giugno 2010 ( , Persona_3
; Persona_2 Controparte_13
18) vero che l'orario di lavoro era stato stabilito dalle ore 08,00 alle ore 17,30,
con ritrovo presso la fermata dell'autobus di AZ EL e rientro alle ore
17,30 sempre in autobus ( , ); Persona_2 Persona_3
19) vero che presso la scuola di e gli altri animatori erano Persona_4
soggetti alle direttive sulle attività da compiere degli educatori presso la scuola
dell' e dei capo animatori ( , ); CP_3 Persona_2 Persona_3
20) vero che e gli altri animatori erano soggetti a controllo sulle attività Pt_1
ricreative degli educatori maggiorenni che, a turno, durante l'orario di lavoro,
controllavano i singoli gruppi recandosi a rotazione da ciascun animatore
( , ); Persona_2 Persona_3
21) vero che e gli altri animatori dovevano osservare gli orari stabiliti Pt_1
dalla Congregazione per le attività ludiche, vale a dire, dalle ore 08,30 alle ore
12,00 per le attività nel parco della scuola, poi alle ore 12,00 dovevano
sorvegliare i bambini ed i ragazzi all'ora del pasto, e quindi dalle ore 14,00 alle
ore 17,00 presso le piscine ( , ); Persona_2 Persona_3
22) vero che era stata impartita loro dai responsabili del Grest l'istruzione di
recarsi alle ore 17,00 al piazzale della scuola per il rientro in autobus verso il
Comune di AZ EL;
(Testi: , ); Persona_2 Persona_3
23) vero che il primo ed il secondo giorno del Grest gli animatori erano stati
affidati agli educatori presso la scuola che li condussero nell'adiacente CP_3 scuola a fianco della piscina e, terminate le presentazioni di rito, ultimate le
preghiere cerimoniate da un parroco del Centro, divisero i bambini in squadre
ed assegnarono ad ogni gruppo gli animatori ( ); Persona_5
24) vero che presso l' i partecipanti al Grest vennero divisi in squadre CP_3
con altri coetanei di altri comuni ed affidati ad uno o più animatori maggiorenni,
nonché da almeno quattro aiuto animatori minorenni, di età superiore ai 14 anni
( Brigadiere presso Stazione dei Persona_2 Persona_6
Carabinieri di Bagnolo EL)
25) vero che il centro “ ” di Orzinuovi è composto da Controparte_3
edifici con aule scolastiche, un parco con campo da basket ed annesso un centro
natatorio ( , ). Persona_2 Persona_3
I testi indicati in primo grado (memoria 183 n. 2 e 3.”
Per parte appellata : ON
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie del caso e previo il
rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
NEL MERITO
- In via principale: rigettare, in quanto infondato in fatto e in diritto, l'appello
proposto dai sig.ri e Parte_1 Parte_3 Parte_2
avverso la sentenza n. 1002/2022, pronunciata dal Tribunale Ordinario di
IA in data 15.04.2022 e pubblicata in data 20.04.2022, e per l'effetto
confermare integralmente la sentenza impugnata e tutte le statuizioni in essa contenute e, pertanto, respingere tutte le domande proposte dagli appellanti nei
confronti della , in quanto illegittime, ON
inammissibili ed infondate, tanto in fatto come in diritto, alla luce di quanto
esposto in atti.
- In via subordinata: accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del sig.
nella causazione dell'evento per cui è causa e conseguentemente Parte_1
ridurre le domande svolte dagli appellanti in misura proporzionale al maggior
grado di responsabilità dello stesso.
- Sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venga accertata e
dichiarata, anche in via solo concorsuale, una qualche responsabilità della
convenuta CONGREGAZIONE DELLA AC FAMIGLIA per i fatti per cui è
causa e/o di accoglimento totale o parziale dell'appello, dichiarare tenuta la
ET , in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi CP_5
di quanto previsto nella polizza richiamata in atti, a garantire, manlevare e tenere
indenne la convenuta CONGREGAZIONE DELLA AC da CP_1
qualsiasi domanda e/o pretesa risarcitoria svolta nei suoi confronti e, per l'effetto,
condannarla al pagamento di tutte quelle somme eventualmente accertate e
liquidate a qualsiasi titolo e causale
in favore degli appellanti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare tutte le istanze istruttorie di parte appellante, in
quanto inammissibili e infondate alla luce dei motivi esposti in narrativa. Ove ritenuto, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova ritualmente dedotti e
richiesti dalla scrivente difesa in comparsa di costituzione e risposta e reiterati
nelle memorie ex art. 186 VI comma c.p.c., ritualmente depositate nel primo
grado di giudizio. Ove ammessi i capitoli di prova avversari, si insiste per
l'ammissione a prova contraria.”
Per parte appellata Controparte_15
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa:
NEL MERITO
- in via principale: rigettare l'appello e tutte le avverse domande proposte dagli
appellanti nei confronti della appellata poiché illegittime, inammissibili e
infondate in fatto e in diritto e
per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di
IA;
in via subordinata, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del sig.
nella causazione dell'evento e conseguentemente ridurre le Parte_1
domande proposte dagli appellanti in misura proporzionale al maggior grado di
responsabilità dello stesso;
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui venga accertata e
dichiarata, anche in via solo concorsuale, una qualche responsabilità della
appellata per i fatti per cui è causa e di accoglimento totale o parziale dell'appello, dichiarare tenuta la terza chiamata ET CP_16
- , ( P.IVA: ), in persona
[...] Controparte_7 P.IVA_7
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Marocchessa n.14, (
31021 ) Mogliano Veneto (TV), ai sensi di quanto previsto dalla polizza
richiamata in comparsa, a garantire, manlevare e tenere indenne la appellata da
qualsiasi domanda e/o pretesa risarcitoria svolta nei suoi confronti e, per l'effetto,
condannarla al pagamento di tutte quelle somme eventualmente accertate e
liquidate a qualsiasi titolo e causale in favore degli appellanti.
- Con condanna, in ogni caso, alla rifusione delle spese del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare tutte le istanze istruttorie proposte dagli
appellanti poiché inammissibili, documentali, superflue e irrilevanti per tutti i
motivi già esposti al punto F) della comparsa di risposta e di costituzione. Ove
ammessi, si chiede comunque l'ammissione di prova contraria per testi sui
capitoli ammessi, testi già indicati nelle memorie istruttorie d primo grado.”
Per parte appellata : CP_5
“Voglia la Corte d'appello di IA,
In via principale: respingersi integralmente l'appello proposto e
per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza di primo grado.
Spese e compensi professionali rifusi.
In via subordinata: respingersi la domanda di manleva avanzata
nei confronti di perché infondata. Respingersi ogni domanda avanzata nei CP_5
confronti di perché infondata. Spese e CP_5 compensi professionali rifusi.”
Per parte appellata Controparte_16
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di IA, contrariis reiectis, previa ogni
altra opportuna declaratoria di legge, così giudicare:
in via principale: previa declaratoria di passaggio in giudicato della
sentenza sulla ritenuta adeguatezza del servizio di assistenza bagnanti
fornito da , nonché sulla ricostruzione del fatto (tuffo CP_17
repentino e imprevedibile non evitabile dagli assistenti bagnanti),
respingere tutti i motivi di appello degli attori siccome inammissibili e comunque
infondati in fatto e in diritto, confermando la decisione
Tribunalizia. Conseguentemente respingere le domande degli attori nei confronti
dell' , e Controparte_3
rigettare comunque qualsiasi pretesa nei confronti della Compagnia
[...]
siccome infondata in fatto, in diritto e a termini delle condizioni CP_7
contrattuali. Con la rifusione delle spese del grado di giudizio.
In via subordinata e nel non creduto caso di ritenuta corresponsabilità
residuale dell' e di operatività della Controparte_3
garanzia: ritenuto il preponderante concorso colposo ex art. 1227 c.c. di
[...]
nella verificazione dell'evento e delle conseguenze che ne sono derivate;
Pt_1
liquidato proporzionalmente il danno secondo il giusto e il provato, defalcando
la rendita capitalizzata erogata al leso dall'Inps;
mettere in carico a il risarcimento per la sola residuale quota Controparte_7 di corresponsabilità ascrivibile alla , con Controparte_3
esclusione di ogni vincolo di solidarietà con gli altri corresponsabili per il
sinistro, nei limiti del massimale di polizza di € 1.000.000,00. Spese di lite
compensate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione e Parte_1 Parte_2 Parte_3
citavano in giudizio, avanti al Tribunale di IA, la ON
e l
[...] Controparte_3
chiedendone la condanna in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti da in seguito all'infortunio occorso in data 22.6.2010, nonché, dai Parte_1
genitori e , danni da determinarsi in corso Parte_2 Parte_3
di giudizio e poi precisati in complessiva di € 3.763.070,00.
Più specificamente, rappresentavano gli attori che nel mese di Parte_1
giugno 2010, essendo all'epoca minorenne, aveva svolto l'incarico di assistente nell'ambito del grest estivo all'interno del parco piscina dell'
[...]
e che il compito a lui Controparte_3
affidato, era di assistenza ai bambini delle scuole elementari ed ai ragazzi della scuola media nelle attività ludiche presso le piscine della predetta associazione.
Esponevano che il giorno 22 giugno era stato assegnato all'assistenza dei bambini con orario 14.30/16.30 e che alle 15.30, allorché doveva posizionarsi all'inizio dello scivolo della piscina in sostituzione di altro assistente, gli era stato richiesto di attendere qualche minuto prima dell'avvicendamento e che in questo breve periodo di inattività
aveva deciso, insieme all'amico , di tuffarsi in altra piscina del Persona_2
medesimo complesso.
Esponevano che in questa occasione aveva urtato la testa contro Parte_1
il fondo piscina rilevando, alla riemersione, l'insensibilità agli arti.
Gli attori deducevano che all'esito degli accertamenti medici, era stata diagnosticata una tetraplegia classe Asia B secondaria per fratture vertebrali, con postumi definitivi richiamando la responsabilità della ON
, in qualità di proprietario del centro e della
[...] [...]
, in qualità di gestore, ai sensi degli artt. Controparte_3
2043, 2050 e 2051 c.c., cioè, per l'omessa indicazione dell'altezza della piscina,
per l'assenza dei marcatori a bordo piscina delle varie altezze del fondo, per l'assenza di segnaletica quanto all'altezza e quanto al divieto di tuffarsi e,
comunque, per la scarsa chiarezza degli avvisi presenti ed, inoltre, per l'assenza,
in prossimità della vasca, degli addetti alla vigilanza, nonché, per il difetto organizzativo sotto il profilo della sicurezza degli utenti.
In ordine alla quantificazione, gli attori esponevano che le lesioni gravissime riportate da avevano determinato un'invalidità permanente al Parte_1
95% ed un'invalidità temporanea di 240 giorni rinviando alle c.d. tabelle milanesi;
deducevano anche i danni subiti dai genitori per l'assistenza quotidiana necessaria al figlio non autosufficiente, nonché, il danno patrimoniale riportato da Parte_1
per la perdita di guadagno, dettagliando l'entità delle singole voci di
[...] danno.
Si costituiva in giudizio la contestando ON
l'operatività, nel caso di specie, dell'art. 2050 c.c. dovendosi escludere la gestione della piscina, tra le attività pericolose.
Nel merito, confermata la qualità di proprietario del complesso e la gestione in capo all Controparte_3
richiamava gli accertamenti di P.G., tali da escludere profili omissivi nella gestione del centro, essendo stato addebitato l'evento, ad una condotta abnorme della vittima e deduceva la presenza di apposita segnaletica, nonché, l'assenza di elementi di pericolo nella struttura e nelle piscine.
Escludeva poi, la presenza degli elementi della fattispecie ex art. 2043 c.c.,
essendo il centro in regola con la normativa di sicurezza contestando anche la quantificazione del danno e deducendo, comunque, il concorso colposo del danneggiato.
Da ultimo, chiamava in causa la compagnia assicuratrice in ragione CP_5
della polizza stipulata con quest'ultima compagnia e vigente al momento del fatto per essere manlevata dalle pretese risarcitorie.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_3
contestando l'operatività nel caso di specie dell'art. 2050 c.c.,
[...]
dovendosi escludere la gestione della piscina, tra le attività pericolose.
Nel merito, richiamava gli accertamenti di P.G. attestanti la condotta abnorme della vittima e deduceva che all'epoca di 16 anni, era in grado Parte_1 di rendersi conto delle connotazioni della piscina e dei luoghi, avendo preso visione del posto il giorno precedente nello svolgimento del compito a lui affidato e, comunque, deduceva la presenza di apposita segnaletica e degli avvisi regolamentari anche quanto all'altezza della piscina, come accertato in sede di indagini.
Deduceva pure la presenza di assistenti e il connesso servizio di sorveglianza e l'assenza di piattaforme o trampolini per i tuffi, a conferma del fatto che quella piscina, non era preposta per la pratica dei tuffi.
Sul quantum, la convenuta contestava l'entità del danno non patrimoniale e quello da perdita di capacità lavorativa, nonché, le ulteriori voci esposte in citazione ed il danno c.d. riflesso.
Da ultimo, chiamava in causa in ragione della Controparte_16
polizza stipulata con quest'ultima e vigente al momento del fatto per essere manlevata dalle pretese risarcitorie.
Si costituiva in giudizio richiamando la difesa esposta dalla CP_5
. ON
In particolare, rinviava agli accertamenti di P.G. ed alla segnaletica presente presso il centro sottolineando la condotta tenuta dal danneggiato nella fase di ingresso nella piscina e rimarcava l'assenza di elementi strutturali di pericolosità
dell'impianto sportivo contestando anche la quantificazione del danno e la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dai genitori del danneggiato.
In ordine al rapporto contrattuale con la , la ON compagnia assicuratrice contestava il diritto di quest'ultimo ente, all'indennizzo in quanto soggetto estraneo alla polizza richiamata in causa essendo riferita all'ambito scolastico e attività complementari, ma non già a quella del grest nel cui ambito si era verificato l'incidente; in ogni caso, deduceva che il massimale di polizza era di € 1.000.000,00.
Si costituiva (già deducendo, Controparte_7 Controparte_16
preliminarmente, l'inoperatività nel caso di specie della polizza richiamata dall Controparte_3
essendovi espressa esclusione dalla garanzia per i tuffi, laddove, l'infortunato aveva riportato i danni oggetto di causa proprio tuffandosi nella piscina.
Deduceva, inoltre, che l'indennizzo era previsto, in ipotesi di corresponsabilità
con altri, nei limiti della quota di responsabilità ascrivibile al soggetto assicurato,
quota di cui chiedeva la determinazione essendo, comunque, il massimale applicabile quello di € 1.000.000,00.
Nel merito, la società assicuratrice deduceva che l'evento si era verificato nell'ambito del grest organizzato dal Comune di AZ EL, unitamente, alla mentre l ON [...]
, si era limitata a mettere a disposizione il Controparte_15
proprio centro sportivo.
In ogni caso, deduceva l'assenza di profili di responsabilità dell
[...]
Controparte_15
nella causazione del fatto in ragione della segnaletica regolamentare presente nell'impianto e, specificamente, del divieto di esecuzione dei tuffi nella piscina e rilevava che la presenza di bambini nella piscina avrebbe dovuto rendere edotto dell'altezza del fondo piscina. Parte_1
Rilevava che l'assistenza presso la piscina era garantita dalla presenza dei preposti e che la repentinità della condotta di non avrebbe, comunque, Parte_1
impedito un utile intervento, da cui conseguiva l'insussistenza di responsabilità
della stessa ed, in ogni caso, richiamava il concorso colposo della vittima ex art. 1227 c.c. contestando la quantificazione del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, nonché, le richieste risarcitorie formulate in proprio, dai genitori dell'infortunato.
La causa veniva istruita mediante prove orali ed assunzione di C.T.U. medico-
legale, a cura del Dott. . Persona_7
Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava le domande attoree;
dichiarava assorbite le domande di garanzia proposte dai convenuti nei confronti di
[...]
ed e condannava gli attori, alla rifusione delle spese nei CP_7 CP_5
confronti di tutte le altre parti, nonché, definitivamente delle spese di C.T.U..
La sentenza veniva gravata da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
a cui resistevano, ,
[...] ON [...]
, , e Controparte_3 CP_5 [...]
CP_7
All'udienza del 27.9.2023, dopo il rigetto della sospensiva, come da ordinanza del
30.11.2022, la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza per erronea,
insufficiente e contraddittoria motivazione;
erronea ricostruzione dei fatti;
erronea valutazione delle risultanze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c..p.c. e 191 c.p.c.; violazione ed erronea applicazione degli articoli
2043 – 2051, 1218, 1223 c.c. art. 40 e 41 c.p., 43 c.p. art. 2056 c.c., nonché, per violazione ed erronea applicazione del dell'art. 2697 c.c., sotto diversi profili che si richiamano di seguito.
In particolare, relativamente all'art. 2043 c.c. parte appellante censura la pronuncia, laddove, ha statuito in ordine a: 1) l'irrilevanza della formazione del quale animatore del grest; 2) l'irrilevanza delle doti natatorie del Pt_1
3) la vigilanza da parte dei bagnini ed inevitabilità dell'evento; 4) Pt_1
l'irrilevanza della presenza o meno di cartelli che prevedessero il divieto di tuffarsi;
5) l'esistenza di cartelli in vari punti del complesso e presso ciascuna vasca, di cartelli rappresentanti le altezze confortati dalle testimonianze e dalle fotografie;
6) la presenza in acqua, di altri bambini idonea a far presumere l'altezza della vasca.
Sulla ritenuta irrilevanza della formazione del prima del grest, gli Pt_1
appellanti ritengono che la formazione degli assistenti alla vigilanza dei bambini del grest sul piano vasca, era norma di condotta prevista da norme giuridiche e da misure di doverosa cautela previste per la prevenzione dei danni ed erano state adempiute nei confronti degli altri volontari assistenti del grest, ma tralasciate nei confronti del Pt_1
Inoltre, l'evento è avvenuto “in occasione di lavoro” e non durante una “pausa” e la temporanea “pausa” per un tuffo al fine di rinfrescarsi da parte dei due ragazzi di 16 anni, non retribuiti che svolgevano attività di volontariato di vigilanza in vasca, non è una circostanza idonea ad integrare il requisito del comportamento
“abnorme ed esorbitante dal procedimento lavorativo” che la giurisprudenza individua per escludere l'evento lesivo, dal contesto lavorativo.
Il Tribunale ha ritenuto che la formazione avrebbe dovuto riguardare la vigilanza dei bimbi per cui le “mansioni” cui egli era adibito e che la relativa formazione non riguardavano, le vasche.
In realtà, il “rischio lavorativo” delle “mansioni” dell'attività di vigilanza dei bimbi da bordo vasca, prevedeva la eventualità tutt'altro che remota di precipitarsi in vasca (“tuffarsi”) per prevenire o porre fine a possibili “comportamenti non
consoni da parte dei giovani più piccoli” tra i quali, secondo le nozioni di comune esperienza: le spinte da bordo vasca durante il transito dei bimbi;
i giochi violenti in vasca;
le forzate e procurate apnee tra bimbi;
le situazioni di difficoltà in acqua.
In definitiva, l'omessa formazione doverosa, è antecedente causale in nesso causale diretto con l'evento e la condotta omissiva del non prevederla, se compiuta, avrebbe evitato l'evento.
Sulla ritenuta irrilevanza delle doti natatorie del il primo giudice Pt_1
correttamente non riconduce l'infortunio a difficoltà natatorie, ma sostiene trattarsi di un incidente nella fase di normale ingresso nella vasca salvo, poco dopo, sostenere che si è verificato un errore nella angolazione del tuffo.
Pertanto, secondo parte appellante, è evidente che “la valutazione sbagliata
dell'angolazione più appropriata”, è dipesa dall'antecedente causale della mancata conoscenza delle altezze della vasca ed è dipesa dalla omissione del divieto di effettuare tuffi, oltre che dalla cartellonistica inadeguata.
Sulla ritenuta corretta vigilanza da parte dei bagnini ed inevitabilità dell'evento la spiegazione sulle modalità del tuffo “rapido ed improvviso” che si appalesa nella sentenza al fine di sostenere l'impossibilità di prevenire il tuffo da parte dei bagnini presenti, non poggia sulla evidenza probatoria che i tuffi a capofitto erano ammessi, anche nell'acqua bassa dal regolamento della piscina.
Sulla ritenuta irrilevanza della presenza o meno di cartelli che prevedessero il divieto di tuffarsi di cui alla sentenza perché “la presenza o meno di uno specifico
cartello con il divieto di tuffarsi è fatto irrilevante, perché, essendo le lesioni
conseguite all'impatto cranico con il fondo per la ridotta profondità della piscina,
in quel punto, il vero snodo sotto il profilo causale è l'avvertimento dell'altezza
del fondo vasca, così che, accertata l'informazione su quell'altezza, ciascun
utente era idoneamente avvertito dell'impraticabilità di qualsiasi forma di tuffo
per il poco spazio a disposizione e un ulteriore divieto generico si presentava
superfluo, e inutile, a fronte di una specifica rappresentazione dello stato dei
luoghi”.
Invero, l'omessa previsione del divieto di tuffarsi, è di significativa rilevanza ai fini del nesso causale e della condotta colposa delle parti appellate. Il “regolamento” era posizionato all'ingresso dei gruppi del grest con la seguente dicitura “Buona Estate Andreana Piscine: E' vietato: -correre sul bordo vasca -
fare tuffi con rincorsa e capovolta…” per cui, sostanzialmente, il cartello ammetteva e non vietava, i tuffi a capofitto.
Pertanto, secondo gli appellanti, la presenza di un regolamento che consentiva i tuffi a capofitto nell'impianto in qualsiasi vasca ed ha qualsiasi altezza e soprattutto, l'assenza di un regolamento e dei cartelli che vietassero i tuffi che erano da prevedere ed apporre in ogni vasca ed in numero sufficiente, è un antecedente causale diretto in nesso esclusivo con l'evento ed è contrario a norme di doverosa cautela, oltre che giuridiche, il sostenere che è sufficiente marcare le altezze, omettendo di segnalare il divieto di tuffi, per andare esenti da responsabilità.
Secondo gli appellanti, il Tribunale ha tenuto conto delle dichiarazioni dei testi sull'esistenza di cartelli, ma non ha valutato il contenuto dei cartelli, né ha valutato il posizionamento dei cartelli stessi all'interno, dell'impianto natatorio.
In realtà, da un raffronto tra, da un lato, le fotografie allegate nel rapporto dei
Carabinieri e quelle allegate dalla l Controparte_15
e, dall'altro, le testimonianze, confermano le gravi
[...]
lacune nella informazione agli utenti di cui alla cartellonistica.
Inoltre, i cartelli posizionati negli spogliatoi, non sono da valutare perché è stata acquisita la prova che i grest non transitavano dagli spogliatoi e, quindi, quei cartelli non sono stati visti da e dai bimbi. Pt_1 Infine, sulla presenza dei bimbi all'interno della vasca idonea a far presumere l'altezza la parte appellante reputa trattarsi di una mera suggestione in quanto andava contestualizzata.
Ciò posto, in relazione agli elementi della responsabilità, secondo la parte appellante, sussistono tutti i presupposti per l'applicazione dell'art 2043 c.c,, sia con riguardo al profilo della colpa, che del nesso causale.
Ed, infatti, l'obbligo giuridico di impedire l'evento può nascere oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, fattispecie configurabile quando il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è
esposta la situazione giuridica soggettiva vantata dal terzo, si astenga dall'intervenire per impedire che la situazione di pericolo si traduca in una concreta lesione.
Sulla violazione di norme, regolamenti, leggi e discipline gli appellanti argomentano citando le norme della Legge Regionale D.G.R. Regione Lombardia
17.05.2006 n. 8/2552, D.LGS 81/08 sulle Norme UNI – CEI richiamate nel DVR
della Associazione tra cui la tecnica doc. 23 la UNI EN 15288-2 e la forma dei cartelli segnalatori di cui alla normativa ISO, oltre che per la violazione delle comuni norme di prudenza che imponevano divieti e regolamentazione dell'accesso alle piscine, oltre che la segnalazione dei pericoli.
La condotta censurata attiene la condotta attiva colposa e presuppone il mancato rispetto di regole di prudenza, perizia o diligenza volte a prevenire il danno medesimo.
Quanto alla valutazione del nesso di causalità nell'art. 2043 c.c., gli appellanti osservano che le disposizioni e regole di condotta e di prudenza violate dalle parti appellate incidono in nesso causale determinante sul piano conoscitivo dello stato dei luoghi, dato che gli appellanti, da un lato, ammettevano le condotte più
pericolose in vasca e dall'altro tacevano le insidie di quelle vasche contribuendo a sviare gli utenti apponendo i blocchi di partenza o prevedendo nella piscina di destra, una piscina ad altezza costante, mentre in quella di sinistra una piscina ad altezza variabile.
Gli appellanti censurano la decisione, poi sotto il profilo della ritenuta insussistenza dell'art. 2051 c.c..
Com'è noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia ed il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del fortuito e si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria della cosa custodita il quale è tenuto a prevenire i danni e a rispondere dei rischi ad essa arrecati.
Era, quindi, dovere delle parti appellate dimostrare che dal tuffo in piscina in acqua alta 100 cm. fossero derivate le lesioni e di rappresentare i rischi connaturati all'utilizzo della piscina in relazione alle particolari condizioni di utilizzo ammesse, nonché, dovere assertivo e probatorio delle parti appellate dimostrare di aver adottato tutte le cautele per prevenire il prodursi di danni a terzi in relazione alla natura e funzione della “res”. Il Tribunale erroneamente ha addebitato agli appellanti, ai fini del 2051 c.c., il tema delle misure organizzative che in realtà, era onere delle appellate assolvere,
laddove, non ha considerato che le prove sulle carenze organizzative riguardassero la “res” e le modalità di utilizzo della stessa e, quindi, rilevavano,
sia sul fronte del 2043 c.c. che del 2051 c.c..
Nell'atto introduttivo di primo grado e nella istruttoria si sono documentate e provate le carenze organizzative nella predisposizione di misure cautelative volte ad evitare che dalla “res”, potesse derivare l'evento e le misure cautelative erano quelle del divieto di tuffarsi e del dovere di segnalare l'insidia del fondo;
la presenza di blocchi di partenza;
l'omessa segnalazione di una diversa cromia del fondo o di cartelli segnalatori delle altezze che norme giuridiche e regole di cautela imponevano l'obbligo di non sviare gli utenti.
Al riguardo, richiamano come dato confessorio significativo che l
[...]
costituendosi in giudizio a Controparte_15
pag. 4, ha sostenuto l'assenza di insidie nella “res” sostenendo che la piscina era priva di piattaforme finalizzate ai tuffi, laddove, la piscina presentava le piattaforme finalizzate ai tuffi per le gare di nuoto.
Infine, parte appellante censura la decisione, sotto il profilo della ritenuta insussistenza dell'art. 2050 c.c..
Ai sensi dell'art. 2050 c.c. “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di
un'attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi impiegati è tenuto
al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
Pertanto, il consentire i tuffi a capofitto nell'acqua alta un metro, senza segnalare le altezze nelle vasche e senza formare gli assistenti è attività quella dell'utente della vasca e di assistente, che da non pericolosa diventa pericolosa in concreto in ragione delle modalità previste per il suo svolgimento.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza per erronea,
insufficiente e contraddittoria motivazione, erronea ricostruzione dei fatti, erronea valutazione delle risultanze istruttorie con conseguente violazione, tra le altre, del disposto di cui all'art. 115 cpc, art. 2059, art. 1223 c.c., violazione ed erronea applicazione del dell'art. 2697 c.c..
In sostanza, il primo giudice avrebbe dovuto valutare il danno e le gravissime lesioni subite dall'allora minore in nesso di causa con l'evento Parte_1
e condannare le appellate-convenute, in via tra loro solidale, al relativo risarcimento, sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale atteso che le conseguenze dell'evento sono state terribili: l'attore ha riportato un trauma cranico con violenta iperestensione del collo che ha provocato la frattura scomposta della V^ vertebra cervicale, con disallineamento cervicale e compressione/emorragia lesione midollare della III^ e VII^ vertebrale.
ha subito la paralisi completa degli arti inferiori tale per cui, Parte_1
come accertato dal C.T.U., è costretto a trascorrere la vita dal letto alla sedia a rotelle;
ha subito la gravissima paresi degli arti superiori e sostanziale paralisi delle mani, che presentano unicamente un simulacro di afferramento;
deve ricorrere con l'ausilio della mamma ad autocateterismi e soffre di perdita di urina in caso di eccessiva ripienezza della vescica e parimenti anche l'evacuazione delle feci avviene con mezzi farmacologici e meccanici (cfr. C.T.U. pag. n.° 5).
Le lesioni acclarate dalla C.T.U. espletata sono le seguenti: Invalidità Permanente:
95%; Invalidità temporanea totale da ricovero ospedaliero: 194 giorni;
Invalidità
temporanea da convalescenza: 20 giorni.
Il conseguente pregiudizio, di cui alle tabelle dell'Osservatorio della Giustizia di
Milano del 2021del Tribunale di Milano, è il seguente: Danno non patrimoniale
I.P. 95% € 1.081.311,00 Personalizzazione 25% € 270.327,75; I.T.T. 194 +20 =
214 x € 144,00 € 30.816,00 Totale € 1.382.454,75. Danno patrimoniale Spese
mediche (come da docc. 6,7,8,9) € 16.418,72 Danno da assistenza futura 1.500,00
x 40 anni € 720.000,00 Spese di assistenza durante la degenza € 2.953,60 Danno
da incapacità lavorativa (triplo pensione sociale) Pensione Sociale € 5.977,79 x 3
(triplo) = € 17.933,37 17.933,37 x 40 anni € 717.334,80 Totale danno patrimoniale 1.456.707,1 Danno non patrimoniale + danno patrimoniale = €
2.839.161,87
In ordine ai genitori e gli stessi Parte_2 Parte_3
evidenziavano che l'evento ha costretto la mamma ad abbandonare il lavoro ed interrompere la propria vita sociale per dedicarsi alle cure del figlio perché Pt_1
è totalmente incapace ad attendere alle proprie occupazioni per cui ella ha subito un gravissimo danno che le tabelle dell'Osservatorio di Giustizia di Milano
identificano, equiparando l'entità del risarcimento, al danno da perdita del rapporto parentale per la morte di congiunto.
Nella fattispecie, il danno riflesso, è più grave della perdita del congiunto dal momento che nel caso di morte il familiare superstite è in grado di elaborare il lutto con il trascorrere del tempo.
Diversamente, in casi come quello in esame, sia la mamma che il papà,
rispettivamente di 56 e 60 anni, convivono e conviveranno quotidianamente per i restanti loro giorni con l'angoscia di vedere il proprio figlio sofferente, non autonomo, impossibilitato a badare a sé stesso, da loro dipendente in tutto e per tutto e nella consapevolezza di lasciarlo a sé stesso, non appena le loro forze verranno meno.
Il danno per viene richiesto nel massimo previsto per la perdita Parte_2
del danno parentale e, quindi, € 331.000,00, al momento non risultano indirizzi se per il danno dei parenti del macro leso siano applicabili le nuove tabelle dell'Osservatorio del 28.06.2022.
Le stesse considerazioni valgono per il padre, , ma Parte_3
essendo impegnato in minori attività di assistenza rispetto alla mamma, la richiesta risarcitoria, che non può che tenere conto dello stravolgimento della vita famigliare in modo assoluto come la madre, la richiesta è di una somma leggermente inferiore: € 280.000,00.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 91 e ss. c.p.c..
Secondo gli appellanti, deve essere riformato anche il capo sulla condanna alle spese di lite in conseguenza della riforma della pronuncia di primo grado.
Parimenti per le spese di C.T.U. che dovranno essere addebitate alle due convenute.
In via subordinata, parte appellante evidenzia che i plurimi elementi citati circa le negligenze avversarie avrebbero imposto anche nell'ipotesi di rigetto, una compensazione delle spese di lite sussistendo più che valide ragioni.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle istanze istruttorie in primo grado nel senso che era stata chiesta una C.T.U. volta alla verifica dell'adempimento delle normative di gestione dell'impianto che il
Tribunale ha ritenuto superflua e che rinnova in questa sede anche con riferimento alle normative sulla cartellonistica, delle segnalazioni del pericolo, sulle marcature e segnalazioni della profondità dell'acqua, nonché, chiede l'ammissione delle prove per testi sui seguenti capitoli non ammessi in primo grado.
---
Il primo motivo con in tutte le sue articolazioni deve essere esaminato con
carattere di priorità logica ed è infondato.
Ad avviso della Corte, il primo giudice ha correttamente, applicato i principi di legge e giurisprudenziali in materia sotto tutti i profili allegati dagli appellanti.
Ed, infatti, l'istruttoria svolta ha confermato che, nel caso di specie, era stata data prova in relazione all'art. 2043 c.c., che l'incidente non era occorso al Pt_1
durante lo svolgimento delle mansioni di assistente ai bambini iscritti al grest, ma in un momento di tempo libero, del tutto avulso dall'espletamento di qualsiasi attività di assistenza e quando il predetto, ha usufruito della piscina come un normale utente.
La conclusione a cui giunge il Tribunale, contestata dagli appellanti, trova fondamento nelle emergenze istruttorie del processo, oltre che nelle allegazioni degli stessi appellanti-attori.
Invero, il teste , escusso all'udienza del 07.07.2017, ha Persona_2
dichiarato che “…Io incontrai che aveva finito il suo turno, io invece Pt_1
dovevo ancora iniziare il mio. Io e un altro ragazzo eravamo gli unici tre Pt_1
di AZ. Con ci dicemmo facciamo un tuffo e ci dirigemmo alla Pt_1
piscina…”.
Gli stessi appellanti-attori ai punti nn.° 9 e 10 di pag. 3 dell'atto di citazione,
hanno affermato che “Intorno alle 15,30, terminata la prima ora a bordo vasca,
si apprestava a salire sulla sommità dello scivolo per dare il cambio Pt_1
all'altro assistente…nel mentre sopraggiungeva l'amico Persona_8
quest'ultimo, visti i pochi minuti di tempo libero, invitava l'attore ad unirsi al suo
gruppo per un momento di svago nell'altra piscina, nella quale non si era Pt_1
mai recato prima”.
E', dunque, dimostrato come il tuffo in acqua effettuato da a Parte_1
cagione del quale ha riportato i danni, non trova giustificazione alcuna.
Invero, nell'esercizio del suo compito di aiuto animatore e non aiuto Pt_1
bagnino o addetto al salvataggio in acqua, sarebbe dovuto restare e bordo vasca e dare il cambio ad altri animatori presso gli scivoli a controllare i bambini: ciò, è
stato affermato dallo stesso appellante in sede di interpello in data 7.7.2017
connessa a eventuali compiti di assistenza ai bambini del grest.
Pertanto, è stata smentita, la sussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro o assimilabile tra e la . Parte_1 ON
Peraltro, quanto ai temi relativi alla accampata esistenza di un rapporto di lavoro,
ovvero, all'osservanza o meno della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro trattasi di questioni, introdotte tardivamente dagli attori-appellanti,
soltanto, in memoria ex art. 183 VI n.°1) c.p.c. attraverso una mutatio libelli non consentita dall'ordinamento.
Pertanto, il motivo di gravame tendente ad inquadrare il fatto dannoso all'interno di un rapporto di lavoro. è inammissibile, oltre che infondato per suffragare un giudizio di responsabilità basato su di una supposta omessa formazione di poiché nel giudizio di primo grado, è stato provato come Parte_1
l'evento occorso al non sia avvenuto durante l'espletamento di Parte_1
qualsivoglia attività lavorativa.
Inoltre, non era legato alla Congregazione della Sacra Famiglia da alcun Pt_1
rapporto lavoristico per cui la stessa, non era tenuta ad alcun obbligo formativo nei suoi confronti.
Da ciò, discende l'inapplicabilità alla fattispecie in esame delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alle Norme Tecniche UNI EN
15288-2, D.G.R. Lombardia, richiamate dagli appellanti e correttamente ritenute irrilevanti, nel caso di specie, dal giudice di prime cure.
A parere della Corte anche la censura alla pronuncia del Tribunale, laddove, ha reputato l'irrilevanza delle doti natatorie del non è fondata perché è Pt_1
pacifico che le lesioni riportate dal giovane non derivino dall'esercizio di attività
natatoria, ma dalla modalità di ingresso in acqua.
Gli appellanti contestano che il Tribunale avrebbe errato in ordine alla valutazione della corretta vigilanza dei bagnini, poiché asseriscono che l'evento sarebbe stato prevedibile in quanto ammesso dal regolamento.
Anche tale censura è priva di pregio.
Invero, è stato provato in corso di causa che nella piscina in cui è avvenuto l'incidente, fossero presenti due bagnini della
[...]
e gli stessi testimoni escussi, hanno Controparte_15
descritto il comportamento di al pari di quello dell'amico come Pt_1 Per_2
rapido ed improvviso e conseguentemente, è corretta la valutazione circa l'imprevedibilità dell'evento, espressa dal Tribunale.
Dagli atti del processo e dalle prove orali è, altresì, emerso che i dispositivi per l'accesso in piscina esistevano nella forma delle scalette e nella specie dei blocchi per i tuffi sul lato corto, ragion per cui abnorme risulta la condotta della parte appellante . Parte_1
I motivi di appello sul tema della cartellonistica dell'impianto natatorio, non sono idonei, ad avviso della Corte, a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. Infatti, anche in relazione a tale questione, il giudice di prime cure ha statuito,
correttamente, affermando che la presenza di cartelli informativi presso l'impianto natatoria gestito dalla Controparte_15
era idonea a garantire la conoscenza degli utenti,
[...]
quanto alla profondità di ciascuna vasca.
Invero, le fotografie prodotte agli atti del giudizio e le deposizioni testimoniali,
hanno dimostrato la presenza dei cartelli presso il centro natatorio, mentre dagli accertamenti esperiti dai Carabinieri di Bagnolo EL (BS) nell'immediatezza dei fatti, non sono emerse, né sono state accertate, violazioni e/o omissioni addebitabili alla Controparte_15 [...]
, gestore della piscina, alla CP_14 ON
proprietaria.
Infine, con riguardo alla censura afferente alla presenza di bambini nella vasca teatro dell'evento dannoso, così come articolato dagli appellanti, difetta del requisito della specificità richiesto dal disposto di cui all'art. 342 c.p.c., per cui va ritenuta inammissibile.
In conclusione, questo Collegio concorda con la statuizione giudiziale per cui la condotta di costituisce la causa esclusiva dell'evento, svincolata Parte_1
da altri fattori causali concorrenti.
Come correttamente affermato in sentenza dal giudice di prime cure, è stato provato che “la condotta dell'attore costituisce la causa esclusiva dell'evento, in
quanto svincolata da altri fattori causali concorrenti nella produzione dell'evento, e ciò esclude la dedotta responsabilità civile dei convenuti ai sensi
dell'art. 2043 c.c.. L'esito della valutazione giurisdizionale in termini di difetto
di rapporto causale tra le condotte dei convenuti e le lesioni subite dall'attore
rende irrilevanti, e sono perciò assorbiti, gli aspetti dedotti quanto alla riferibilità
della gestione del complesso sportivo.”
Quanto al profilo di cui alla norma ex art. 2051 c.c., la Corte evidenzia che neppure è applicabile, al caso di specie, la responsabilità del custode ex art. 2051
c.c..
Invero e secondo la stessa prospettazione degli attori-appellanti, la piscina in oggetto si atteggia a luogo dell'evento senza però inserirsi, per proprie connotazioni nel dinamismo causale che ha determinato il pregiudizio.
Più, esattamente, l'evento è stato attribuito dagli attori-appellanti, all'omessa comunicazione dell'altezza delle vasche;
alla mancanza di marcatori a bordo piscina delle varie altezze del fondo e di adeguata segnaletica in proposito,
compreso il divieto di tuffarsi ed alle carenze organizzative sotto l'aspetto della vigilanza.
In sostanza, muovendo dal dato indiscusso in causa, tale per cui le lesioni refertate a (trauma cranico e fratture vertebrali), sono conseguite all'impatto con Pt_1
il fondo della vasca in occasione dell'immersione a tuffo, essendo in quel punto la vasca alta circa un metro, le censure mosse ai gestori e proprietari dell'area piscina, sono incentrate, esclusivamente, sugli aspetti organizzativi e di utilizzo delle vasche da parte degli utenti e sulle avvertenze necessarie, eppure mancanti, per il loro corretto utilizzo.
Al contrario, non sono stati dedotti specifici elementi di rischio connessi al luogo,
laddove, la variabilità di altezza di ciascuna vasca è stata evidenziata quale connotato proprio della piscina che avrebbe dovuto, essere correttamente segnalato, informandone adeguatamente gli utenti, e garantendo l'osservanza delle prescrizioni attraverso un idoneo sistema di assistenza e sorveglianza.
La variabile altezza del fondo di una piscina è ben lungi dalla connotazione di insidia o trabocchetto, essendo aspetto agevolmente verificabile e tipico, di quel genere di struttura.
In forza di ciò, deve perciò escludersi l'applicazione, al caso di specie, della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c..
Sul punto, ad avviso del Collegio, si deve richiamare il condivisibile insegnamento della Cassazione secondo cui, “in tema di responsabilità ex art.
2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il
nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno
soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto
la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di
merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione
di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società
gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a
piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte
del custode, delle norme di sicurezza regionali) (cfr.: Cass. n.° 21675/2023). Ed, infatti, “come chiarito da questa Corte (cfr., in tema di responsabilità ex art.
2051, cod. civ., Cass., 01/02/2018, n. 2482, Cass., Sez. U., 30/06/2022, n. 20943),
quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come
ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa,
gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia
stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da
compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i
doveri di precauzione e cautela;
dunque, ove la condotta del danneggiato
assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di
causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine
costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico
con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente
prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque
secondo uno “standard” oggettivo;
in altri termini, la condotta del danneggiato
che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado
d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa –
dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto
del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di
solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; a questo fine non è necessario che si tratti
di condotta abnorme, dunque, bensì colposamente incidente nella misura
apprezzata; quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle
cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente
del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini
appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico
astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso;
mancando la prova del
nesso non può sussumersi la fattispecie concreta nel paradigma della
responsabilità civile, né custodiale né generale;
la violazione delle norme di
sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e
certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore
(art. 2043 cod. civ.), così come al custode (art. 2051 cod. civ.), non possono
spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia
giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso
oggettivo” (cfr.: Cass. n.° 21675/2023).
Quanto all'applicazione dell'art. 2050 c.c., ad avviso di questa Corte, è corretta la tesi del Tribunale, che respinge la sussunzione della fattispecie de qua al portato della predetta norma, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che richiede, in concreto, una valutazione della pericolosità della
res.
Invero, nella fattispecie, concreta l'evento occorso a è conseguito Pt_1
all'immersione in acqua e l'ordinario esercizio del nuoto in un complesso a ciò
deputato non prospetta alcuna pericolosità. Peraltro, la Corte rileva l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2050 c.c. non rientrando la gestione di una piscina tra le attività pericolosa così come normalmente individuate dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, si richiama l'insegnamento della Cassazione secondo cui, “Le attività
pericolose, che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati, rendono
probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e
importano responsabilità ex art. 2050 c.c., devono essere tenute distinte da quelle
normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le
esercita” (cfr.: Cass. n.° 20334/2004 in C.E.D. Cass. RV 577728).
Il secondo motivo è assorbito dl rigetto del primo.
Il terzo motivo è infondato.
Ad avviso della Corte il primo giudice ha correttamente, applicato i principi di legge e giurisprudenziali in materia di soccombenza.
Il quarto motivo è infondato.
Ad avviso della Corte, l'ammissione e la valutazione delle prove attengono alla discrezionalità del giudice, né si ravvisano, nel caso di specie, specifiche esigenze per disporre ulteriori incombenti istruttori del tutto irrilevanti e defatiganti.
In conclusione, l'appello di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
è rigettato così confermando la sentenza appellata.
[...]
Atteso l'esito del giudizio. parte appellante soccombente, Parte_1
e va condannata a rifondere in favore di Parte_2 Parte_3
, ON Controparte_3 , e le spese del
[...] CP_5 Controparte_7
presente grado, liquidate per ciascuna, in complessivi € 6.946,00 (di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva e € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge (valori medi in causa indeterminata di complessità bassa).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IA, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da e Parte_1 Parte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di IA pubblicata in Parte_3
data 20.4.2022 con il n.°1002/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna, la parte soccombente, e Parte_1 Parte_2
, a rifondere in favore di , Parte_3 ON
di , di Controparte_3 CP_5
, e di le spese del grado liquidate per ciascuna, come in
[...] Controparte_7
parte motiva;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante e , l'onere del Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
IA, così deciso nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025. Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di IA, Sezione Seconda Civile, composta da
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Massimo Aprile Consigliere Aus. Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 761/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 27.9.2023 e promossa d a
(C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...] e
[...] C.F._2
residente in [...], rappresentati e difesi per procure rilasciate su foglio separato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., unite telematicamente al presente atto, dall'Avv. Andrea Spaggiari del Foro di IA
( ), e (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_3 ) nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._4
(BS) in Via Breda Alta n. 11, per procure rilasciate su foglio separato ex art. 83,
comma 3, c.p.c., unite telematicamente al presente atto, dall'Avv. Andrea
Spaggiari del Foro di IA ( ), ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliati presso il suo studio in IA (BS) in Via Solferino n.55; difensore il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 136 c.p.c., a mezzo telefax al n. 030/2898262, oppure, all'indirizzo
Email_1
APPELLANTI
c o n t r o
CONGREGAZIONE DELLA AC (C.F. – P. CP_1 P.IVA_1
IVA ), in persona del Superiore Generale e legale rappresentante p.t. P.IVA_2
Padre con sede in Martinengo (BG), Via dell'Incoronata n. 1, Controparte_2
rappresentata e difesa giusta procura allegata in calce al presente atto ex art. 83
III co. c.p.c., dall'avv. Marcella Costa (C.F. del foro di C.F._5
IA, presso lo studio della quale elegge domicilio a RA (BS) in via
SS MM Gervasio e Protasio n. 57 (difensore che dichiara di voler ricevere avvisi comunicazioni all'indirizzo di PEC o Email_2
numero di fax 030.7090972).
APPELLATA
e contro
Controparte_3 , [P. IVA : ], in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante , con sede in Orzinuovi (BS), Via Orzinuovi Controparte_4
n. 81, rappresentata e difesa per procura ex art. 83 CPC in calce al presente atto,
anche in via tra loro disgiunta, dall' Avv. Roberto Merlini
[ – PEC e CodiceFiscale_6 Email_3
dall' Avv. Chiara Rossi C.F. – PEC C.F._7
ed elettivamente domiciliata presso il loro Email_4
studio in Orzinuovi (BS), Via Zanardelli n. 36 [ ai sensi dell' art.125 – 170 CPC
si indica il Telefax n. 030.943434 o i citati indirizzi di posta elettronica].
APPELLATA
e contro con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, (C.F. CP_5
, P. IVA ) in persona del Procuratore dott. P.IVA_4 P.IVA_5 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Gaggiotti (C.F. CP_6 [...]
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in IA via C.F._8
Bulloni n.12 per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per la chiamata del terzo di primo grado.
APPELLATA
e contro
(P.IVA ), società nata dal Controparte_7 P.IVA_6
conferimento del ramo d'azienda della di Controparte_8 CP_9
in e dal successivo cambio di nome, con sede in Mogliano
[...] CP_10 Veneto (TV), Via 4 , giusta procura generale alle liti per atto Notaio di Per_1
Treviso n. rep. 186905 a firma dei legali rappresentanti della società dott.
[...]
e dott. agli atti della causa di primo grado n. CP_11 CP_12
7059/16 RG, valevole anche per il giudizio d'appello, col ministero dell'avv.
Paoloemanuele Fassio (c.f. ; indirizzo di posta elettronica CodiceFiscale_9
certificata: presso cui il Email_5
sottoscritto dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria) del Foro
locale, proc. e dom. in IA alla Via A. Saffi n. 5.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di IA Sezione Prima
Civile, pubblicata in data 20.4.2022 con il n.° 1002/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, per tutti i motivi suesposti previa valutazione positiva
dell'ammissibilità del gravame riformare integralmente la Sentenza pronunciata
dal Tribunale Ordinario di IA n. 1002/2022 pubblicata il 20.04.2022,
pronunciata nel giudizio N. R.G. 7059/2016, Repert. n. 2153/2022 del
20/04/2022, notificata il 14.06.2022, e per l'effetto, per tutt le suesposte ragioni
e previe le declaratorie del caso, dichiararsi l'evento per cui è causa avvenuto
per fatto e colpa dei convenuti, conseguentemente condannare i convenuti stessi,
anche in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali (reddituali, da perdita della capacità lavorativa specifica, permanente e
temporanea etc.) e non patrimoniali (di natura biologica, esistenziali, morali, da
violazione delle norme costituzionalmente garantite etc.), nella misura di €
3.763.070,70 ovvero nella diversa misura che, eventualmente anche in via
equitativa, risulterà dovuta in favore del Sig. nonché dei danni Parte_1
tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti dai genitori, nella misura che,
eventualmente anche in via equitativa, risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
il
tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del dovuto (data
dell'evento) al fatto, anche sotto il profilo del pregiudizio per il ritardo.
Compenso professionale, rimborso spese forfettario 15%, anticipazioni, oltre IVA
e CPA di primo e secondo grado integralmente rifusi.
In via istruttoria: ammettersi le prove dedotte nelle memorie istruttorie ex art.
183 VI c. c.p.c. con i testi ivi dedotti e fissarsi udienza di escussione testi. Si
richiamano, in ogni caso, le conclusioni formulate in primo grado.
In via istruttoria: Disporsi CTU tecnica volta alla verifica dell'adempimento delle
normative di gestione dell'impianto, delle normative sulla cartellonistica, delle
segnalazioni del pericolo sulle marcature e segnalazioni della profondità
dell'acqua.
Si chiede ammettersi le prove per testi sui seguenti capitoli non ammessi in primo
grado:
17) vero che l'attore e gli altri animatori di AZ EL, e Persona_2
, erano stati reclutati per svolgere attività lavorativa non retribuita Persona_3 di assistente animatore per la settimana dal 21 al 28 giugno 2010 ( , Persona_3
; Persona_2 Controparte_13
18) vero che l'orario di lavoro era stato stabilito dalle ore 08,00 alle ore 17,30,
con ritrovo presso la fermata dell'autobus di AZ EL e rientro alle ore
17,30 sempre in autobus ( , ); Persona_2 Persona_3
19) vero che presso la scuola di e gli altri animatori erano Persona_4
soggetti alle direttive sulle attività da compiere degli educatori presso la scuola
dell' e dei capo animatori ( , ); CP_3 Persona_2 Persona_3
20) vero che e gli altri animatori erano soggetti a controllo sulle attività Pt_1
ricreative degli educatori maggiorenni che, a turno, durante l'orario di lavoro,
controllavano i singoli gruppi recandosi a rotazione da ciascun animatore
( , ); Persona_2 Persona_3
21) vero che e gli altri animatori dovevano osservare gli orari stabiliti Pt_1
dalla Congregazione per le attività ludiche, vale a dire, dalle ore 08,30 alle ore
12,00 per le attività nel parco della scuola, poi alle ore 12,00 dovevano
sorvegliare i bambini ed i ragazzi all'ora del pasto, e quindi dalle ore 14,00 alle
ore 17,00 presso le piscine ( , ); Persona_2 Persona_3
22) vero che era stata impartita loro dai responsabili del Grest l'istruzione di
recarsi alle ore 17,00 al piazzale della scuola per il rientro in autobus verso il
Comune di AZ EL;
(Testi: , ); Persona_2 Persona_3
23) vero che il primo ed il secondo giorno del Grest gli animatori erano stati
affidati agli educatori presso la scuola che li condussero nell'adiacente CP_3 scuola a fianco della piscina e, terminate le presentazioni di rito, ultimate le
preghiere cerimoniate da un parroco del Centro, divisero i bambini in squadre
ed assegnarono ad ogni gruppo gli animatori ( ); Persona_5
24) vero che presso l' i partecipanti al Grest vennero divisi in squadre CP_3
con altri coetanei di altri comuni ed affidati ad uno o più animatori maggiorenni,
nonché da almeno quattro aiuto animatori minorenni, di età superiore ai 14 anni
( Brigadiere presso Stazione dei Persona_2 Persona_6
Carabinieri di Bagnolo EL)
25) vero che il centro “ ” di Orzinuovi è composto da Controparte_3
edifici con aule scolastiche, un parco con campo da basket ed annesso un centro
natatorio ( , ). Persona_2 Persona_3
I testi indicati in primo grado (memoria 183 n. 2 e 3.”
Per parte appellata : ON
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie del caso e previo il
rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
NEL MERITO
- In via principale: rigettare, in quanto infondato in fatto e in diritto, l'appello
proposto dai sig.ri e Parte_1 Parte_3 Parte_2
avverso la sentenza n. 1002/2022, pronunciata dal Tribunale Ordinario di
IA in data 15.04.2022 e pubblicata in data 20.04.2022, e per l'effetto
confermare integralmente la sentenza impugnata e tutte le statuizioni in essa contenute e, pertanto, respingere tutte le domande proposte dagli appellanti nei
confronti della , in quanto illegittime, ON
inammissibili ed infondate, tanto in fatto come in diritto, alla luce di quanto
esposto in atti.
- In via subordinata: accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del sig.
nella causazione dell'evento per cui è causa e conseguentemente Parte_1
ridurre le domande svolte dagli appellanti in misura proporzionale al maggior
grado di responsabilità dello stesso.
- Sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venga accertata e
dichiarata, anche in via solo concorsuale, una qualche responsabilità della
convenuta CONGREGAZIONE DELLA AC FAMIGLIA per i fatti per cui è
causa e/o di accoglimento totale o parziale dell'appello, dichiarare tenuta la
ET , in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi CP_5
di quanto previsto nella polizza richiamata in atti, a garantire, manlevare e tenere
indenne la convenuta CONGREGAZIONE DELLA AC da CP_1
qualsiasi domanda e/o pretesa risarcitoria svolta nei suoi confronti e, per l'effetto,
condannarla al pagamento di tutte quelle somme eventualmente accertate e
liquidate a qualsiasi titolo e causale
in favore degli appellanti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare tutte le istanze istruttorie di parte appellante, in
quanto inammissibili e infondate alla luce dei motivi esposti in narrativa. Ove ritenuto, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova ritualmente dedotti e
richiesti dalla scrivente difesa in comparsa di costituzione e risposta e reiterati
nelle memorie ex art. 186 VI comma c.p.c., ritualmente depositate nel primo
grado di giudizio. Ove ammessi i capitoli di prova avversari, si insiste per
l'ammissione a prova contraria.”
Per parte appellata Controparte_15
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa:
NEL MERITO
- in via principale: rigettare l'appello e tutte le avverse domande proposte dagli
appellanti nei confronti della appellata poiché illegittime, inammissibili e
infondate in fatto e in diritto e
per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di
IA;
in via subordinata, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del sig.
nella causazione dell'evento e conseguentemente ridurre le Parte_1
domande proposte dagli appellanti in misura proporzionale al maggior grado di
responsabilità dello stesso;
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui venga accertata e
dichiarata, anche in via solo concorsuale, una qualche responsabilità della
appellata per i fatti per cui è causa e di accoglimento totale o parziale dell'appello, dichiarare tenuta la terza chiamata ET CP_16
- , ( P.IVA: ), in persona
[...] Controparte_7 P.IVA_7
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Marocchessa n.14, (
31021 ) Mogliano Veneto (TV), ai sensi di quanto previsto dalla polizza
richiamata in comparsa, a garantire, manlevare e tenere indenne la appellata da
qualsiasi domanda e/o pretesa risarcitoria svolta nei suoi confronti e, per l'effetto,
condannarla al pagamento di tutte quelle somme eventualmente accertate e
liquidate a qualsiasi titolo e causale in favore degli appellanti.
- Con condanna, in ogni caso, alla rifusione delle spese del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare tutte le istanze istruttorie proposte dagli
appellanti poiché inammissibili, documentali, superflue e irrilevanti per tutti i
motivi già esposti al punto F) della comparsa di risposta e di costituzione. Ove
ammessi, si chiede comunque l'ammissione di prova contraria per testi sui
capitoli ammessi, testi già indicati nelle memorie istruttorie d primo grado.”
Per parte appellata : CP_5
“Voglia la Corte d'appello di IA,
In via principale: respingersi integralmente l'appello proposto e
per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza di primo grado.
Spese e compensi professionali rifusi.
In via subordinata: respingersi la domanda di manleva avanzata
nei confronti di perché infondata. Respingersi ogni domanda avanzata nei CP_5
confronti di perché infondata. Spese e CP_5 compensi professionali rifusi.”
Per parte appellata Controparte_16
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di IA, contrariis reiectis, previa ogni
altra opportuna declaratoria di legge, così giudicare:
in via principale: previa declaratoria di passaggio in giudicato della
sentenza sulla ritenuta adeguatezza del servizio di assistenza bagnanti
fornito da , nonché sulla ricostruzione del fatto (tuffo CP_17
repentino e imprevedibile non evitabile dagli assistenti bagnanti),
respingere tutti i motivi di appello degli attori siccome inammissibili e comunque
infondati in fatto e in diritto, confermando la decisione
Tribunalizia. Conseguentemente respingere le domande degli attori nei confronti
dell' , e Controparte_3
rigettare comunque qualsiasi pretesa nei confronti della Compagnia
[...]
siccome infondata in fatto, in diritto e a termini delle condizioni CP_7
contrattuali. Con la rifusione delle spese del grado di giudizio.
In via subordinata e nel non creduto caso di ritenuta corresponsabilità
residuale dell' e di operatività della Controparte_3
garanzia: ritenuto il preponderante concorso colposo ex art. 1227 c.c. di
[...]
nella verificazione dell'evento e delle conseguenze che ne sono derivate;
Pt_1
liquidato proporzionalmente il danno secondo il giusto e il provato, defalcando
la rendita capitalizzata erogata al leso dall'Inps;
mettere in carico a il risarcimento per la sola residuale quota Controparte_7 di corresponsabilità ascrivibile alla , con Controparte_3
esclusione di ogni vincolo di solidarietà con gli altri corresponsabili per il
sinistro, nei limiti del massimale di polizza di € 1.000.000,00. Spese di lite
compensate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione e Parte_1 Parte_2 Parte_3
citavano in giudizio, avanti al Tribunale di IA, la ON
e l
[...] Controparte_3
chiedendone la condanna in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti da in seguito all'infortunio occorso in data 22.6.2010, nonché, dai Parte_1
genitori e , danni da determinarsi in corso Parte_2 Parte_3
di giudizio e poi precisati in complessiva di € 3.763.070,00.
Più specificamente, rappresentavano gli attori che nel mese di Parte_1
giugno 2010, essendo all'epoca minorenne, aveva svolto l'incarico di assistente nell'ambito del grest estivo all'interno del parco piscina dell'
[...]
e che il compito a lui Controparte_3
affidato, era di assistenza ai bambini delle scuole elementari ed ai ragazzi della scuola media nelle attività ludiche presso le piscine della predetta associazione.
Esponevano che il giorno 22 giugno era stato assegnato all'assistenza dei bambini con orario 14.30/16.30 e che alle 15.30, allorché doveva posizionarsi all'inizio dello scivolo della piscina in sostituzione di altro assistente, gli era stato richiesto di attendere qualche minuto prima dell'avvicendamento e che in questo breve periodo di inattività
aveva deciso, insieme all'amico , di tuffarsi in altra piscina del Persona_2
medesimo complesso.
Esponevano che in questa occasione aveva urtato la testa contro Parte_1
il fondo piscina rilevando, alla riemersione, l'insensibilità agli arti.
Gli attori deducevano che all'esito degli accertamenti medici, era stata diagnosticata una tetraplegia classe Asia B secondaria per fratture vertebrali, con postumi definitivi richiamando la responsabilità della ON
, in qualità di proprietario del centro e della
[...] [...]
, in qualità di gestore, ai sensi degli artt. Controparte_3
2043, 2050 e 2051 c.c., cioè, per l'omessa indicazione dell'altezza della piscina,
per l'assenza dei marcatori a bordo piscina delle varie altezze del fondo, per l'assenza di segnaletica quanto all'altezza e quanto al divieto di tuffarsi e,
comunque, per la scarsa chiarezza degli avvisi presenti ed, inoltre, per l'assenza,
in prossimità della vasca, degli addetti alla vigilanza, nonché, per il difetto organizzativo sotto il profilo della sicurezza degli utenti.
In ordine alla quantificazione, gli attori esponevano che le lesioni gravissime riportate da avevano determinato un'invalidità permanente al Parte_1
95% ed un'invalidità temporanea di 240 giorni rinviando alle c.d. tabelle milanesi;
deducevano anche i danni subiti dai genitori per l'assistenza quotidiana necessaria al figlio non autosufficiente, nonché, il danno patrimoniale riportato da Parte_1
per la perdita di guadagno, dettagliando l'entità delle singole voci di
[...] danno.
Si costituiva in giudizio la contestando ON
l'operatività, nel caso di specie, dell'art. 2050 c.c. dovendosi escludere la gestione della piscina, tra le attività pericolose.
Nel merito, confermata la qualità di proprietario del complesso e la gestione in capo all Controparte_3
richiamava gli accertamenti di P.G., tali da escludere profili omissivi nella gestione del centro, essendo stato addebitato l'evento, ad una condotta abnorme della vittima e deduceva la presenza di apposita segnaletica, nonché, l'assenza di elementi di pericolo nella struttura e nelle piscine.
Escludeva poi, la presenza degli elementi della fattispecie ex art. 2043 c.c.,
essendo il centro in regola con la normativa di sicurezza contestando anche la quantificazione del danno e deducendo, comunque, il concorso colposo del danneggiato.
Da ultimo, chiamava in causa la compagnia assicuratrice in ragione CP_5
della polizza stipulata con quest'ultima compagnia e vigente al momento del fatto per essere manlevata dalle pretese risarcitorie.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_3
contestando l'operatività nel caso di specie dell'art. 2050 c.c.,
[...]
dovendosi escludere la gestione della piscina, tra le attività pericolose.
Nel merito, richiamava gli accertamenti di P.G. attestanti la condotta abnorme della vittima e deduceva che all'epoca di 16 anni, era in grado Parte_1 di rendersi conto delle connotazioni della piscina e dei luoghi, avendo preso visione del posto il giorno precedente nello svolgimento del compito a lui affidato e, comunque, deduceva la presenza di apposita segnaletica e degli avvisi regolamentari anche quanto all'altezza della piscina, come accertato in sede di indagini.
Deduceva pure la presenza di assistenti e il connesso servizio di sorveglianza e l'assenza di piattaforme o trampolini per i tuffi, a conferma del fatto che quella piscina, non era preposta per la pratica dei tuffi.
Sul quantum, la convenuta contestava l'entità del danno non patrimoniale e quello da perdita di capacità lavorativa, nonché, le ulteriori voci esposte in citazione ed il danno c.d. riflesso.
Da ultimo, chiamava in causa in ragione della Controparte_16
polizza stipulata con quest'ultima e vigente al momento del fatto per essere manlevata dalle pretese risarcitorie.
Si costituiva in giudizio richiamando la difesa esposta dalla CP_5
. ON
In particolare, rinviava agli accertamenti di P.G. ed alla segnaletica presente presso il centro sottolineando la condotta tenuta dal danneggiato nella fase di ingresso nella piscina e rimarcava l'assenza di elementi strutturali di pericolosità
dell'impianto sportivo contestando anche la quantificazione del danno e la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dai genitori del danneggiato.
In ordine al rapporto contrattuale con la , la ON compagnia assicuratrice contestava il diritto di quest'ultimo ente, all'indennizzo in quanto soggetto estraneo alla polizza richiamata in causa essendo riferita all'ambito scolastico e attività complementari, ma non già a quella del grest nel cui ambito si era verificato l'incidente; in ogni caso, deduceva che il massimale di polizza era di € 1.000.000,00.
Si costituiva (già deducendo, Controparte_7 Controparte_16
preliminarmente, l'inoperatività nel caso di specie della polizza richiamata dall Controparte_3
essendovi espressa esclusione dalla garanzia per i tuffi, laddove, l'infortunato aveva riportato i danni oggetto di causa proprio tuffandosi nella piscina.
Deduceva, inoltre, che l'indennizzo era previsto, in ipotesi di corresponsabilità
con altri, nei limiti della quota di responsabilità ascrivibile al soggetto assicurato,
quota di cui chiedeva la determinazione essendo, comunque, il massimale applicabile quello di € 1.000.000,00.
Nel merito, la società assicuratrice deduceva che l'evento si era verificato nell'ambito del grest organizzato dal Comune di AZ EL, unitamente, alla mentre l ON [...]
, si era limitata a mettere a disposizione il Controparte_15
proprio centro sportivo.
In ogni caso, deduceva l'assenza di profili di responsabilità dell
[...]
Controparte_15
nella causazione del fatto in ragione della segnaletica regolamentare presente nell'impianto e, specificamente, del divieto di esecuzione dei tuffi nella piscina e rilevava che la presenza di bambini nella piscina avrebbe dovuto rendere edotto dell'altezza del fondo piscina. Parte_1
Rilevava che l'assistenza presso la piscina era garantita dalla presenza dei preposti e che la repentinità della condotta di non avrebbe, comunque, Parte_1
impedito un utile intervento, da cui conseguiva l'insussistenza di responsabilità
della stessa ed, in ogni caso, richiamava il concorso colposo della vittima ex art. 1227 c.c. contestando la quantificazione del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, nonché, le richieste risarcitorie formulate in proprio, dai genitori dell'infortunato.
La causa veniva istruita mediante prove orali ed assunzione di C.T.U. medico-
legale, a cura del Dott. . Persona_7
Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava le domande attoree;
dichiarava assorbite le domande di garanzia proposte dai convenuti nei confronti di
[...]
ed e condannava gli attori, alla rifusione delle spese nei CP_7 CP_5
confronti di tutte le altre parti, nonché, definitivamente delle spese di C.T.U..
La sentenza veniva gravata da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
a cui resistevano, ,
[...] ON [...]
, , e Controparte_3 CP_5 [...]
CP_7
All'udienza del 27.9.2023, dopo il rigetto della sospensiva, come da ordinanza del
30.11.2022, la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza per erronea,
insufficiente e contraddittoria motivazione;
erronea ricostruzione dei fatti;
erronea valutazione delle risultanze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c..p.c. e 191 c.p.c.; violazione ed erronea applicazione degli articoli
2043 – 2051, 1218, 1223 c.c. art. 40 e 41 c.p., 43 c.p. art. 2056 c.c., nonché, per violazione ed erronea applicazione del dell'art. 2697 c.c., sotto diversi profili che si richiamano di seguito.
In particolare, relativamente all'art. 2043 c.c. parte appellante censura la pronuncia, laddove, ha statuito in ordine a: 1) l'irrilevanza della formazione del quale animatore del grest; 2) l'irrilevanza delle doti natatorie del Pt_1
3) la vigilanza da parte dei bagnini ed inevitabilità dell'evento; 4) Pt_1
l'irrilevanza della presenza o meno di cartelli che prevedessero il divieto di tuffarsi;
5) l'esistenza di cartelli in vari punti del complesso e presso ciascuna vasca, di cartelli rappresentanti le altezze confortati dalle testimonianze e dalle fotografie;
6) la presenza in acqua, di altri bambini idonea a far presumere l'altezza della vasca.
Sulla ritenuta irrilevanza della formazione del prima del grest, gli Pt_1
appellanti ritengono che la formazione degli assistenti alla vigilanza dei bambini del grest sul piano vasca, era norma di condotta prevista da norme giuridiche e da misure di doverosa cautela previste per la prevenzione dei danni ed erano state adempiute nei confronti degli altri volontari assistenti del grest, ma tralasciate nei confronti del Pt_1
Inoltre, l'evento è avvenuto “in occasione di lavoro” e non durante una “pausa” e la temporanea “pausa” per un tuffo al fine di rinfrescarsi da parte dei due ragazzi di 16 anni, non retribuiti che svolgevano attività di volontariato di vigilanza in vasca, non è una circostanza idonea ad integrare il requisito del comportamento
“abnorme ed esorbitante dal procedimento lavorativo” che la giurisprudenza individua per escludere l'evento lesivo, dal contesto lavorativo.
Il Tribunale ha ritenuto che la formazione avrebbe dovuto riguardare la vigilanza dei bimbi per cui le “mansioni” cui egli era adibito e che la relativa formazione non riguardavano, le vasche.
In realtà, il “rischio lavorativo” delle “mansioni” dell'attività di vigilanza dei bimbi da bordo vasca, prevedeva la eventualità tutt'altro che remota di precipitarsi in vasca (“tuffarsi”) per prevenire o porre fine a possibili “comportamenti non
consoni da parte dei giovani più piccoli” tra i quali, secondo le nozioni di comune esperienza: le spinte da bordo vasca durante il transito dei bimbi;
i giochi violenti in vasca;
le forzate e procurate apnee tra bimbi;
le situazioni di difficoltà in acqua.
In definitiva, l'omessa formazione doverosa, è antecedente causale in nesso causale diretto con l'evento e la condotta omissiva del non prevederla, se compiuta, avrebbe evitato l'evento.
Sulla ritenuta irrilevanza delle doti natatorie del il primo giudice Pt_1
correttamente non riconduce l'infortunio a difficoltà natatorie, ma sostiene trattarsi di un incidente nella fase di normale ingresso nella vasca salvo, poco dopo, sostenere che si è verificato un errore nella angolazione del tuffo.
Pertanto, secondo parte appellante, è evidente che “la valutazione sbagliata
dell'angolazione più appropriata”, è dipesa dall'antecedente causale della mancata conoscenza delle altezze della vasca ed è dipesa dalla omissione del divieto di effettuare tuffi, oltre che dalla cartellonistica inadeguata.
Sulla ritenuta corretta vigilanza da parte dei bagnini ed inevitabilità dell'evento la spiegazione sulle modalità del tuffo “rapido ed improvviso” che si appalesa nella sentenza al fine di sostenere l'impossibilità di prevenire il tuffo da parte dei bagnini presenti, non poggia sulla evidenza probatoria che i tuffi a capofitto erano ammessi, anche nell'acqua bassa dal regolamento della piscina.
Sulla ritenuta irrilevanza della presenza o meno di cartelli che prevedessero il divieto di tuffarsi di cui alla sentenza perché “la presenza o meno di uno specifico
cartello con il divieto di tuffarsi è fatto irrilevante, perché, essendo le lesioni
conseguite all'impatto cranico con il fondo per la ridotta profondità della piscina,
in quel punto, il vero snodo sotto il profilo causale è l'avvertimento dell'altezza
del fondo vasca, così che, accertata l'informazione su quell'altezza, ciascun
utente era idoneamente avvertito dell'impraticabilità di qualsiasi forma di tuffo
per il poco spazio a disposizione e un ulteriore divieto generico si presentava
superfluo, e inutile, a fronte di una specifica rappresentazione dello stato dei
luoghi”.
Invero, l'omessa previsione del divieto di tuffarsi, è di significativa rilevanza ai fini del nesso causale e della condotta colposa delle parti appellate. Il “regolamento” era posizionato all'ingresso dei gruppi del grest con la seguente dicitura “Buona Estate Andreana Piscine: E' vietato: -correre sul bordo vasca -
fare tuffi con rincorsa e capovolta…” per cui, sostanzialmente, il cartello ammetteva e non vietava, i tuffi a capofitto.
Pertanto, secondo gli appellanti, la presenza di un regolamento che consentiva i tuffi a capofitto nell'impianto in qualsiasi vasca ed ha qualsiasi altezza e soprattutto, l'assenza di un regolamento e dei cartelli che vietassero i tuffi che erano da prevedere ed apporre in ogni vasca ed in numero sufficiente, è un antecedente causale diretto in nesso esclusivo con l'evento ed è contrario a norme di doverosa cautela, oltre che giuridiche, il sostenere che è sufficiente marcare le altezze, omettendo di segnalare il divieto di tuffi, per andare esenti da responsabilità.
Secondo gli appellanti, il Tribunale ha tenuto conto delle dichiarazioni dei testi sull'esistenza di cartelli, ma non ha valutato il contenuto dei cartelli, né ha valutato il posizionamento dei cartelli stessi all'interno, dell'impianto natatorio.
In realtà, da un raffronto tra, da un lato, le fotografie allegate nel rapporto dei
Carabinieri e quelle allegate dalla l Controparte_15
e, dall'altro, le testimonianze, confermano le gravi
[...]
lacune nella informazione agli utenti di cui alla cartellonistica.
Inoltre, i cartelli posizionati negli spogliatoi, non sono da valutare perché è stata acquisita la prova che i grest non transitavano dagli spogliatoi e, quindi, quei cartelli non sono stati visti da e dai bimbi. Pt_1 Infine, sulla presenza dei bimbi all'interno della vasca idonea a far presumere l'altezza la parte appellante reputa trattarsi di una mera suggestione in quanto andava contestualizzata.
Ciò posto, in relazione agli elementi della responsabilità, secondo la parte appellante, sussistono tutti i presupposti per l'applicazione dell'art 2043 c.c,, sia con riguardo al profilo della colpa, che del nesso causale.
Ed, infatti, l'obbligo giuridico di impedire l'evento può nascere oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, fattispecie configurabile quando il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è
esposta la situazione giuridica soggettiva vantata dal terzo, si astenga dall'intervenire per impedire che la situazione di pericolo si traduca in una concreta lesione.
Sulla violazione di norme, regolamenti, leggi e discipline gli appellanti argomentano citando le norme della Legge Regionale D.G.R. Regione Lombardia
17.05.2006 n. 8/2552, D.LGS 81/08 sulle Norme UNI – CEI richiamate nel DVR
della Associazione tra cui la tecnica doc. 23 la UNI EN 15288-2 e la forma dei cartelli segnalatori di cui alla normativa ISO, oltre che per la violazione delle comuni norme di prudenza che imponevano divieti e regolamentazione dell'accesso alle piscine, oltre che la segnalazione dei pericoli.
La condotta censurata attiene la condotta attiva colposa e presuppone il mancato rispetto di regole di prudenza, perizia o diligenza volte a prevenire il danno medesimo.
Quanto alla valutazione del nesso di causalità nell'art. 2043 c.c., gli appellanti osservano che le disposizioni e regole di condotta e di prudenza violate dalle parti appellate incidono in nesso causale determinante sul piano conoscitivo dello stato dei luoghi, dato che gli appellanti, da un lato, ammettevano le condotte più
pericolose in vasca e dall'altro tacevano le insidie di quelle vasche contribuendo a sviare gli utenti apponendo i blocchi di partenza o prevedendo nella piscina di destra, una piscina ad altezza costante, mentre in quella di sinistra una piscina ad altezza variabile.
Gli appellanti censurano la decisione, poi sotto il profilo della ritenuta insussistenza dell'art. 2051 c.c..
Com'è noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia ed il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del fortuito e si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria della cosa custodita il quale è tenuto a prevenire i danni e a rispondere dei rischi ad essa arrecati.
Era, quindi, dovere delle parti appellate dimostrare che dal tuffo in piscina in acqua alta 100 cm. fossero derivate le lesioni e di rappresentare i rischi connaturati all'utilizzo della piscina in relazione alle particolari condizioni di utilizzo ammesse, nonché, dovere assertivo e probatorio delle parti appellate dimostrare di aver adottato tutte le cautele per prevenire il prodursi di danni a terzi in relazione alla natura e funzione della “res”. Il Tribunale erroneamente ha addebitato agli appellanti, ai fini del 2051 c.c., il tema delle misure organizzative che in realtà, era onere delle appellate assolvere,
laddove, non ha considerato che le prove sulle carenze organizzative riguardassero la “res” e le modalità di utilizzo della stessa e, quindi, rilevavano,
sia sul fronte del 2043 c.c. che del 2051 c.c..
Nell'atto introduttivo di primo grado e nella istruttoria si sono documentate e provate le carenze organizzative nella predisposizione di misure cautelative volte ad evitare che dalla “res”, potesse derivare l'evento e le misure cautelative erano quelle del divieto di tuffarsi e del dovere di segnalare l'insidia del fondo;
la presenza di blocchi di partenza;
l'omessa segnalazione di una diversa cromia del fondo o di cartelli segnalatori delle altezze che norme giuridiche e regole di cautela imponevano l'obbligo di non sviare gli utenti.
Al riguardo, richiamano come dato confessorio significativo che l
[...]
costituendosi in giudizio a Controparte_15
pag. 4, ha sostenuto l'assenza di insidie nella “res” sostenendo che la piscina era priva di piattaforme finalizzate ai tuffi, laddove, la piscina presentava le piattaforme finalizzate ai tuffi per le gare di nuoto.
Infine, parte appellante censura la decisione, sotto il profilo della ritenuta insussistenza dell'art. 2050 c.c..
Ai sensi dell'art. 2050 c.c. “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di
un'attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi impiegati è tenuto
al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
Pertanto, il consentire i tuffi a capofitto nell'acqua alta un metro, senza segnalare le altezze nelle vasche e senza formare gli assistenti è attività quella dell'utente della vasca e di assistente, che da non pericolosa diventa pericolosa in concreto in ragione delle modalità previste per il suo svolgimento.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza per erronea,
insufficiente e contraddittoria motivazione, erronea ricostruzione dei fatti, erronea valutazione delle risultanze istruttorie con conseguente violazione, tra le altre, del disposto di cui all'art. 115 cpc, art. 2059, art. 1223 c.c., violazione ed erronea applicazione del dell'art. 2697 c.c..
In sostanza, il primo giudice avrebbe dovuto valutare il danno e le gravissime lesioni subite dall'allora minore in nesso di causa con l'evento Parte_1
e condannare le appellate-convenute, in via tra loro solidale, al relativo risarcimento, sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale atteso che le conseguenze dell'evento sono state terribili: l'attore ha riportato un trauma cranico con violenta iperestensione del collo che ha provocato la frattura scomposta della V^ vertebra cervicale, con disallineamento cervicale e compressione/emorragia lesione midollare della III^ e VII^ vertebrale.
ha subito la paralisi completa degli arti inferiori tale per cui, Parte_1
come accertato dal C.T.U., è costretto a trascorrere la vita dal letto alla sedia a rotelle;
ha subito la gravissima paresi degli arti superiori e sostanziale paralisi delle mani, che presentano unicamente un simulacro di afferramento;
deve ricorrere con l'ausilio della mamma ad autocateterismi e soffre di perdita di urina in caso di eccessiva ripienezza della vescica e parimenti anche l'evacuazione delle feci avviene con mezzi farmacologici e meccanici (cfr. C.T.U. pag. n.° 5).
Le lesioni acclarate dalla C.T.U. espletata sono le seguenti: Invalidità Permanente:
95%; Invalidità temporanea totale da ricovero ospedaliero: 194 giorni;
Invalidità
temporanea da convalescenza: 20 giorni.
Il conseguente pregiudizio, di cui alle tabelle dell'Osservatorio della Giustizia di
Milano del 2021del Tribunale di Milano, è il seguente: Danno non patrimoniale
I.P. 95% € 1.081.311,00 Personalizzazione 25% € 270.327,75; I.T.T. 194 +20 =
214 x € 144,00 € 30.816,00 Totale € 1.382.454,75. Danno patrimoniale Spese
mediche (come da docc. 6,7,8,9) € 16.418,72 Danno da assistenza futura 1.500,00
x 40 anni € 720.000,00 Spese di assistenza durante la degenza € 2.953,60 Danno
da incapacità lavorativa (triplo pensione sociale) Pensione Sociale € 5.977,79 x 3
(triplo) = € 17.933,37 17.933,37 x 40 anni € 717.334,80 Totale danno patrimoniale 1.456.707,1 Danno non patrimoniale + danno patrimoniale = €
2.839.161,87
In ordine ai genitori e gli stessi Parte_2 Parte_3
evidenziavano che l'evento ha costretto la mamma ad abbandonare il lavoro ed interrompere la propria vita sociale per dedicarsi alle cure del figlio perché Pt_1
è totalmente incapace ad attendere alle proprie occupazioni per cui ella ha subito un gravissimo danno che le tabelle dell'Osservatorio di Giustizia di Milano
identificano, equiparando l'entità del risarcimento, al danno da perdita del rapporto parentale per la morte di congiunto.
Nella fattispecie, il danno riflesso, è più grave della perdita del congiunto dal momento che nel caso di morte il familiare superstite è in grado di elaborare il lutto con il trascorrere del tempo.
Diversamente, in casi come quello in esame, sia la mamma che il papà,
rispettivamente di 56 e 60 anni, convivono e conviveranno quotidianamente per i restanti loro giorni con l'angoscia di vedere il proprio figlio sofferente, non autonomo, impossibilitato a badare a sé stesso, da loro dipendente in tutto e per tutto e nella consapevolezza di lasciarlo a sé stesso, non appena le loro forze verranno meno.
Il danno per viene richiesto nel massimo previsto per la perdita Parte_2
del danno parentale e, quindi, € 331.000,00, al momento non risultano indirizzi se per il danno dei parenti del macro leso siano applicabili le nuove tabelle dell'Osservatorio del 28.06.2022.
Le stesse considerazioni valgono per il padre, , ma Parte_3
essendo impegnato in minori attività di assistenza rispetto alla mamma, la richiesta risarcitoria, che non può che tenere conto dello stravolgimento della vita famigliare in modo assoluto come la madre, la richiesta è di una somma leggermente inferiore: € 280.000,00.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 91 e ss. c.p.c..
Secondo gli appellanti, deve essere riformato anche il capo sulla condanna alle spese di lite in conseguenza della riforma della pronuncia di primo grado.
Parimenti per le spese di C.T.U. che dovranno essere addebitate alle due convenute.
In via subordinata, parte appellante evidenzia che i plurimi elementi citati circa le negligenze avversarie avrebbero imposto anche nell'ipotesi di rigetto, una compensazione delle spese di lite sussistendo più che valide ragioni.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle istanze istruttorie in primo grado nel senso che era stata chiesta una C.T.U. volta alla verifica dell'adempimento delle normative di gestione dell'impianto che il
Tribunale ha ritenuto superflua e che rinnova in questa sede anche con riferimento alle normative sulla cartellonistica, delle segnalazioni del pericolo, sulle marcature e segnalazioni della profondità dell'acqua, nonché, chiede l'ammissione delle prove per testi sui seguenti capitoli non ammessi in primo grado.
---
Il primo motivo con in tutte le sue articolazioni deve essere esaminato con
carattere di priorità logica ed è infondato.
Ad avviso della Corte, il primo giudice ha correttamente, applicato i principi di legge e giurisprudenziali in materia sotto tutti i profili allegati dagli appellanti.
Ed, infatti, l'istruttoria svolta ha confermato che, nel caso di specie, era stata data prova in relazione all'art. 2043 c.c., che l'incidente non era occorso al Pt_1
durante lo svolgimento delle mansioni di assistente ai bambini iscritti al grest, ma in un momento di tempo libero, del tutto avulso dall'espletamento di qualsiasi attività di assistenza e quando il predetto, ha usufruito della piscina come un normale utente.
La conclusione a cui giunge il Tribunale, contestata dagli appellanti, trova fondamento nelle emergenze istruttorie del processo, oltre che nelle allegazioni degli stessi appellanti-attori.
Invero, il teste , escusso all'udienza del 07.07.2017, ha Persona_2
dichiarato che “…Io incontrai che aveva finito il suo turno, io invece Pt_1
dovevo ancora iniziare il mio. Io e un altro ragazzo eravamo gli unici tre Pt_1
di AZ. Con ci dicemmo facciamo un tuffo e ci dirigemmo alla Pt_1
piscina…”.
Gli stessi appellanti-attori ai punti nn.° 9 e 10 di pag. 3 dell'atto di citazione,
hanno affermato che “Intorno alle 15,30, terminata la prima ora a bordo vasca,
si apprestava a salire sulla sommità dello scivolo per dare il cambio Pt_1
all'altro assistente…nel mentre sopraggiungeva l'amico Persona_8
quest'ultimo, visti i pochi minuti di tempo libero, invitava l'attore ad unirsi al suo
gruppo per un momento di svago nell'altra piscina, nella quale non si era Pt_1
mai recato prima”.
E', dunque, dimostrato come il tuffo in acqua effettuato da a Parte_1
cagione del quale ha riportato i danni, non trova giustificazione alcuna.
Invero, nell'esercizio del suo compito di aiuto animatore e non aiuto Pt_1
bagnino o addetto al salvataggio in acqua, sarebbe dovuto restare e bordo vasca e dare il cambio ad altri animatori presso gli scivoli a controllare i bambini: ciò, è
stato affermato dallo stesso appellante in sede di interpello in data 7.7.2017
connessa a eventuali compiti di assistenza ai bambini del grest.
Pertanto, è stata smentita, la sussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro o assimilabile tra e la . Parte_1 ON
Peraltro, quanto ai temi relativi alla accampata esistenza di un rapporto di lavoro,
ovvero, all'osservanza o meno della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro trattasi di questioni, introdotte tardivamente dagli attori-appellanti,
soltanto, in memoria ex art. 183 VI n.°1) c.p.c. attraverso una mutatio libelli non consentita dall'ordinamento.
Pertanto, il motivo di gravame tendente ad inquadrare il fatto dannoso all'interno di un rapporto di lavoro. è inammissibile, oltre che infondato per suffragare un giudizio di responsabilità basato su di una supposta omessa formazione di poiché nel giudizio di primo grado, è stato provato come Parte_1
l'evento occorso al non sia avvenuto durante l'espletamento di Parte_1
qualsivoglia attività lavorativa.
Inoltre, non era legato alla Congregazione della Sacra Famiglia da alcun Pt_1
rapporto lavoristico per cui la stessa, non era tenuta ad alcun obbligo formativo nei suoi confronti.
Da ciò, discende l'inapplicabilità alla fattispecie in esame delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alle Norme Tecniche UNI EN
15288-2, D.G.R. Lombardia, richiamate dagli appellanti e correttamente ritenute irrilevanti, nel caso di specie, dal giudice di prime cure.
A parere della Corte anche la censura alla pronuncia del Tribunale, laddove, ha reputato l'irrilevanza delle doti natatorie del non è fondata perché è Pt_1
pacifico che le lesioni riportate dal giovane non derivino dall'esercizio di attività
natatoria, ma dalla modalità di ingresso in acqua.
Gli appellanti contestano che il Tribunale avrebbe errato in ordine alla valutazione della corretta vigilanza dei bagnini, poiché asseriscono che l'evento sarebbe stato prevedibile in quanto ammesso dal regolamento.
Anche tale censura è priva di pregio.
Invero, è stato provato in corso di causa che nella piscina in cui è avvenuto l'incidente, fossero presenti due bagnini della
[...]
e gli stessi testimoni escussi, hanno Controparte_15
descritto il comportamento di al pari di quello dell'amico come Pt_1 Per_2
rapido ed improvviso e conseguentemente, è corretta la valutazione circa l'imprevedibilità dell'evento, espressa dal Tribunale.
Dagli atti del processo e dalle prove orali è, altresì, emerso che i dispositivi per l'accesso in piscina esistevano nella forma delle scalette e nella specie dei blocchi per i tuffi sul lato corto, ragion per cui abnorme risulta la condotta della parte appellante . Parte_1
I motivi di appello sul tema della cartellonistica dell'impianto natatorio, non sono idonei, ad avviso della Corte, a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. Infatti, anche in relazione a tale questione, il giudice di prime cure ha statuito,
correttamente, affermando che la presenza di cartelli informativi presso l'impianto natatoria gestito dalla Controparte_15
era idonea a garantire la conoscenza degli utenti,
[...]
quanto alla profondità di ciascuna vasca.
Invero, le fotografie prodotte agli atti del giudizio e le deposizioni testimoniali,
hanno dimostrato la presenza dei cartelli presso il centro natatorio, mentre dagli accertamenti esperiti dai Carabinieri di Bagnolo EL (BS) nell'immediatezza dei fatti, non sono emerse, né sono state accertate, violazioni e/o omissioni addebitabili alla Controparte_15 [...]
, gestore della piscina, alla CP_14 ON
proprietaria.
Infine, con riguardo alla censura afferente alla presenza di bambini nella vasca teatro dell'evento dannoso, così come articolato dagli appellanti, difetta del requisito della specificità richiesto dal disposto di cui all'art. 342 c.p.c., per cui va ritenuta inammissibile.
In conclusione, questo Collegio concorda con la statuizione giudiziale per cui la condotta di costituisce la causa esclusiva dell'evento, svincolata Parte_1
da altri fattori causali concorrenti.
Come correttamente affermato in sentenza dal giudice di prime cure, è stato provato che “la condotta dell'attore costituisce la causa esclusiva dell'evento, in
quanto svincolata da altri fattori causali concorrenti nella produzione dell'evento, e ciò esclude la dedotta responsabilità civile dei convenuti ai sensi
dell'art. 2043 c.c.. L'esito della valutazione giurisdizionale in termini di difetto
di rapporto causale tra le condotte dei convenuti e le lesioni subite dall'attore
rende irrilevanti, e sono perciò assorbiti, gli aspetti dedotti quanto alla riferibilità
della gestione del complesso sportivo.”
Quanto al profilo di cui alla norma ex art. 2051 c.c., la Corte evidenzia che neppure è applicabile, al caso di specie, la responsabilità del custode ex art. 2051
c.c..
Invero e secondo la stessa prospettazione degli attori-appellanti, la piscina in oggetto si atteggia a luogo dell'evento senza però inserirsi, per proprie connotazioni nel dinamismo causale che ha determinato il pregiudizio.
Più, esattamente, l'evento è stato attribuito dagli attori-appellanti, all'omessa comunicazione dell'altezza delle vasche;
alla mancanza di marcatori a bordo piscina delle varie altezze del fondo e di adeguata segnaletica in proposito,
compreso il divieto di tuffarsi ed alle carenze organizzative sotto l'aspetto della vigilanza.
In sostanza, muovendo dal dato indiscusso in causa, tale per cui le lesioni refertate a (trauma cranico e fratture vertebrali), sono conseguite all'impatto con Pt_1
il fondo della vasca in occasione dell'immersione a tuffo, essendo in quel punto la vasca alta circa un metro, le censure mosse ai gestori e proprietari dell'area piscina, sono incentrate, esclusivamente, sugli aspetti organizzativi e di utilizzo delle vasche da parte degli utenti e sulle avvertenze necessarie, eppure mancanti, per il loro corretto utilizzo.
Al contrario, non sono stati dedotti specifici elementi di rischio connessi al luogo,
laddove, la variabilità di altezza di ciascuna vasca è stata evidenziata quale connotato proprio della piscina che avrebbe dovuto, essere correttamente segnalato, informandone adeguatamente gli utenti, e garantendo l'osservanza delle prescrizioni attraverso un idoneo sistema di assistenza e sorveglianza.
La variabile altezza del fondo di una piscina è ben lungi dalla connotazione di insidia o trabocchetto, essendo aspetto agevolmente verificabile e tipico, di quel genere di struttura.
In forza di ciò, deve perciò escludersi l'applicazione, al caso di specie, della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c..
Sul punto, ad avviso del Collegio, si deve richiamare il condivisibile insegnamento della Cassazione secondo cui, “in tema di responsabilità ex art.
2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il
nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno
soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto
la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di
merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione
di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società
gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a
piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte
del custode, delle norme di sicurezza regionali) (cfr.: Cass. n.° 21675/2023). Ed, infatti, “come chiarito da questa Corte (cfr., in tema di responsabilità ex art.
2051, cod. civ., Cass., 01/02/2018, n. 2482, Cass., Sez. U., 30/06/2022, n. 20943),
quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come
ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa,
gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia
stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da
compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i
doveri di precauzione e cautela;
dunque, ove la condotta del danneggiato
assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di
causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine
costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico
con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente
prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque
secondo uno “standard” oggettivo;
in altri termini, la condotta del danneggiato
che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado
d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa –
dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto
del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di
solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; a questo fine non è necessario che si tratti
di condotta abnorme, dunque, bensì colposamente incidente nella misura
apprezzata; quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle
cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente
del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini
appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico
astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso;
mancando la prova del
nesso non può sussumersi la fattispecie concreta nel paradigma della
responsabilità civile, né custodiale né generale;
la violazione delle norme di
sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e
certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore
(art. 2043 cod. civ.), così come al custode (art. 2051 cod. civ.), non possono
spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia
giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso
oggettivo” (cfr.: Cass. n.° 21675/2023).
Quanto all'applicazione dell'art. 2050 c.c., ad avviso di questa Corte, è corretta la tesi del Tribunale, che respinge la sussunzione della fattispecie de qua al portato della predetta norma, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che richiede, in concreto, una valutazione della pericolosità della
res.
Invero, nella fattispecie, concreta l'evento occorso a è conseguito Pt_1
all'immersione in acqua e l'ordinario esercizio del nuoto in un complesso a ciò
deputato non prospetta alcuna pericolosità. Peraltro, la Corte rileva l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2050 c.c. non rientrando la gestione di una piscina tra le attività pericolosa così come normalmente individuate dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, si richiama l'insegnamento della Cassazione secondo cui, “Le attività
pericolose, che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati, rendono
probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e
importano responsabilità ex art. 2050 c.c., devono essere tenute distinte da quelle
normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le
esercita” (cfr.: Cass. n.° 20334/2004 in C.E.D. Cass. RV 577728).
Il secondo motivo è assorbito dl rigetto del primo.
Il terzo motivo è infondato.
Ad avviso della Corte il primo giudice ha correttamente, applicato i principi di legge e giurisprudenziali in materia di soccombenza.
Il quarto motivo è infondato.
Ad avviso della Corte, l'ammissione e la valutazione delle prove attengono alla discrezionalità del giudice, né si ravvisano, nel caso di specie, specifiche esigenze per disporre ulteriori incombenti istruttori del tutto irrilevanti e defatiganti.
In conclusione, l'appello di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
è rigettato così confermando la sentenza appellata.
[...]
Atteso l'esito del giudizio. parte appellante soccombente, Parte_1
e va condannata a rifondere in favore di Parte_2 Parte_3
, ON Controparte_3 , e le spese del
[...] CP_5 Controparte_7
presente grado, liquidate per ciascuna, in complessivi € 6.946,00 (di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva e € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge (valori medi in causa indeterminata di complessità bassa).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IA, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da e Parte_1 Parte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di IA pubblicata in Parte_3
data 20.4.2022 con il n.°1002/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna, la parte soccombente, e Parte_1 Parte_2
, a rifondere in favore di , Parte_3 ON
di , di Controparte_3 CP_5
, e di le spese del grado liquidate per ciascuna, come in
[...] Controparte_7
parte motiva;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante e , l'onere del Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
IA, così deciso nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025. Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao