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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2405/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da
nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Filippo TAGARIELLO, nel cui studio in Bologna via Guelfa n. 5, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (c.f.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE Avv. Priscilla ARTELLI, quale curatrice speciale della minore Persona_1
P.M. INTERVENUTI
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da memoria 24 gennaio 2025
“IN VIA PRINCIPALE:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. in data 08.01.2015, Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Budrio (BO), al n. 22, parte II, serie C, Uff. 1, anno 2015, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. confermando le statuizioni assunte dal Tribunale di Bologna con la sentenza n. 864/2022 in ordine all'affidamento ed al collocamento della figlia minore dei coniugi, nonché relativamente all'assegnazione della casa familiare, pronunciare la decadenza ovvero la sospensione di CP_1
pagina 1 di 9 dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore , con contestuale revoca delle Per_1 Per_1 disposizioni assunte dall'intestato Tribunale con la citata sentenza in ordine al diritto di visita padre- figlia;
3. assumere i provvedimenti economici relativi al mantenimento della minore Persona_1 ponendo a carico del padre un obbligo di contribuzione che sarà ritenuto equo e di giustizia, anche confermando, nel caso, la quantificazione già operata dal Tribunale di Bologna in sede di separazione;
IN VIA SUBORDINATA
4. nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale non dovesse ravvisare la sussistenza di elementi probatori idonei a giustificare la pronuncia del richiesto provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale del Sig. disporre l'applicazione del c.d. ”affido super esclusivo” della minore Per_1 in favore della madre Ricorrente, affinché quest'ultima sia espressamente Persona_1 autorizzata ad assumere in completa autonomia tutte le decisioni per la figlia, anche in ordine alle questioni di maggiore importanza e con specifica autonoma legittimazione ad ottenere dalle PP.AA. il rilascio di documenti per i quali sia normalmente previsto il formale consenso dell'altro genitore (tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la carta di identità valida per l'espatrio e/o il passaporto), con contestuale revoca delle disposizioni assunte dall'intestato Tribunale in sede di separazione relativamente al diritto di visita padre-figlia;
IN OGNI CASO
➢ con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA se dovuta”
La curatrice speciale del minore ha concluso
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale: dichiarare la decadenza del signor dalla responsabilità Parte_2 genitoriale nei confronti della figlia Persona_1 in via subordinata: dichiarare l'affido esclusivo rafforzato della minore in capo alla Persona_1 madre signora;
Parte_1 in ogni caso: porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_2 della figlia minore , corrispondendo alla signora la somma mensile che sarà Per_1 Parte_1 ritenuta di giustizia.”
Il P.M. ha concluso: “Visto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio a Tunisi l'8 Parte_1 Parte_2 gennaio 2015. Dall'unione è nata, il 28 novembre 2016, . Per_1
Con la pronuncia 864/22, pubblicata il 31 marzo 2022, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la separazione tra i coniugi e, decidendo sulle questioni accessorie:
- ha affidato la minore in via esclusiva alla madre;
- ha collocato la bambina presso la signora con assegnazione alla stessa Pt_1 della casa familiare sita in Budrio, via Saffi n. 28;
- ha previsto che il padre, se e quando darà notizie di sé, potrà vedere la bambina alla presenza della madre, previo accordo con la stessa;
pagina 2 di 9 - ha posto a carico del signor 'obbligo di versare alla signora Per_1 Pt_1
l'importo mensile di 250,00 euro per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Attualmente la signora vive con nella ex casa coniugale, che è di Pt_1 Per_1 proprietà della sua nonna paterna e che ella conduce in comodato gratuito. Il signor stato detenuto per un certo periodo nella casa circondariale di Per_1
Bologna e a oggi non è noto dove abita.
2. Con ricorso depositato il 21 febbraio 2024 la signora ha lamentato che il Pt_1 marito fin dalla nascita della bambina non le ha mai dedicato cure e attenzione, né si è mai occupato di lei dal punto di vista materiale. Ha aggiunto che anche dopo la pronuncia della sentenza di separazione, che gli è stata notificata in carcere dove all'epoca era detenuto, non ha cercato la figlia, né ha versato il contributo di mantenimento. Ha domandato che:
- sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
- in via principale il signor sia dichiarato decaduto dalla responsabilità Per_1 genitoriale o ne sia sospeso, con conseguente revoca delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione in ordine al diritto di visita del padre alla figlia, nonché siano assunti i provvedimenti relativi al mantenimento reputati equi e congrui;
- in subordine la minore sia affidata alla madre in via esclusiva rafforzata. Ha inoltre presentato istanze istruttorie. Nel decreto di fissazione dell'udienza, essendo state chieste la sospensione e la decadenza del signor dalla responsabilità genitoriale, la Giudice ha Per_1 nominato l'Avv. Priscilla ARTELLI curatore speciale della minore. L'Avv. ARTELLI si è costituita, associandosi in via principale alla richiesta della signora di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e domandando Pt_1 in subordine l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre. Con ordinanza del 5 giugno 2024 la Giudice designata, provvedendo in via provvisoria e urgente:
- ha affidato in forma esclusiva rafforzata a , con facoltà per Per_1 Parte_1 quest'ultima di assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, nonché di provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
- ha collocato la minore presso la madre e per l'effetto ha assegnato a quest'ultima la casa coniugale;
- ha incaricato i servizi sociali, qualora il padre manifesti la volontà di incontrare la figlia, di organizzare le visite -previa valutazione delle capacità genitoriali del signor e della serietà delle sue intenzioni, oltre che dei desideri della minore e Per_1 della rispondenza degli incontri all'interesse di quest'ultima- in forma Parte_3
pagina 3 di 9 protetta e due volte al mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per la minore;
- ha posto a carico del signor n contributo di 250,00 euro mensili per il Per_1 mantenimento ordinario della bambina, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 20 marzo 2025 la causa -istruita documentalmente, con l'audizione di un testimone e con l'acquisizione di informazioni presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate- è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni della parte. 3b. Deve essere dichiarata la decadenza di dalla responsabilità Parte_2 genitoriale. In una recente pronuncia (ordinanza 27171/24) la Suprema Corte ha osservato che
“La decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 24708/2024). La decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio;
di contro, il genitore continua ad essere gravato dei compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia. Invero, la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere pronunciata dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (primo comma); quindi, ove ricorrano gravi motivi, il giudice può ordinare anche l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (secondo comma)”. Orbene, nel caso in esame non può essere revocato in dubbio che il resistente ha per anni costantemente violato tutti i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale:
- non vede dal 2019 e non le ha mai telefonato, neppure per farle gli auguri di Per_1 buon compleanno;
- non ha mai contribuito al suo mantenimento,
- le poche volte che telefona alla signora lo fa per chiedere denaro e non Pt_1 per parlare con la bambina,
pagina 4 di 9 - non si è mai recato alla scuola della figlia, né ha cercato di interloquire con gli insegnanti, che non lo conoscono;
- è andato una sola volta dal pediatra della minore, quando quest'ultima era molto piccola, e poi non si è più fatto né vedere, né sentire. La completa assenza del resistente dalla sua vita comporta un pregiudizio per la figlia, completamente deprivata della figura paterna. A questo proposito, è indicativo il fatto che in un componimento descrittivo redatto dalla bambina del signor scritto solo: “Il mio PÀ si chiama e ha Per_1 CP_1
33 anni. lui ha gli occhi verdi e i capelli castani”, non essendo evidentemente , che Per_1 ha solo otto anni e non vede il padre da cinque, in grado di fornire alcuna altra indicazione su di lui. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si deve concludere che i comportamenti abbandonici posti in essere dal resistente sono indici sintomatici di una totale carenza genitoriale e che dunque sono idonei a fondare la pronuncia della decadenza dall'esercizio della responsabilità sulla figlia. 3c. deve essere affidata in vi esclusiva e rafforzata alla madre. Per_1
Infatti -a fronte della completa assenza del signor la signora Per_1 Pt_1 si è dimostrata idonea a svolgere le funzioni genitoriali con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo nel migliore dei modi e facendosi carico dei suoi Per_1 bisogni psicologici e affettivi. In particolare, nelle relazioni dei servizi sociali datate 27 maggio 2024 e 25 settembre 2024 è emerso che la madre è una figura importante e di riferimento per la bambina, si mostra attenta ai bisogni e alle necessità di crescita della medesima, è in grado di farsi supportare dalla rete familiare (e soprattutto dalla nonna paterna e dal padre), che è una risorsa per l'organizzazione del nucleo. Non può dunque essere revocata in dubbio l'idoneità della signora a Pt_1 esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia. Pertanto, stante la dichiarata decadenza del padre e la conseguente irrealizzabilità di un affido condiviso, quello esclusivo alla madre si profila come il più aderente all'interesse della minore. 3d. Va disposto il collocamento di presso la madre, atteso che tale Per_1 sistemazione, in essere da anni con ottimi risultati secondo quanto evidenziato dai servizi sociali e dalla curatrice speciale, appare pienamente adeguata alle esigenze e alle necessità della bambina. Dato atto che la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale non osta automaticamente alla possibilità per il signor di incontrare la figlia, va Per_1 tuttavia evidenziato che egli da molti anni è assente dalla vita della bambina. Pertanto, la possibilità che egli -qualora ne manifesti il desiderio- possa incontrare la minore non può che essere subordinata alla verifica da parte dei servizi sociali dell'adeguatezza del signor dell'assenza di pregiudizi per , oltre che Per_1 Per_1 del consenso di quest'ultima. Solo nel caso in cui il giudizio sia positivo, gli stessi servizi provvederanno a calendarizzare le visite.
pagina 5 di 9 3e. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. E' appena il caso di sottolineare che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non esclude l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della prole. Orbene, la signora : Pt_1
- abita con in un appartamento di proprietà di sua nonna, che le è stato Per_1 concesso in comodato gratuito;
- dal 1° settembre 2023 lavora come impiegata presso la “ con Controparte_2 contratto di lavoro inizialmente a tempo pieno e determinato e, dal 1° settembre 2024, a tempo indeterminato;
- nonostante l'ordine della giudice ha prodotto soltanto il Modello 730 per il 2022 (ovvero anteriore all'assunzione presso la “ , dalla quale emergono Controparte_2 redditi netti annui di 15.068.00 euro (pari a 1.256,00 euro mensili);
- ha allegato, ma non dimostrato, che da quando è stata assunta presso la “
[...]
percepisce 1.300,00 euro al mese, oltre alla tredicesima;
CP_2
- incassa inoltre l'intero assegno unico di circa 198,00 euro. Quanto al signor Per_1
- ha trascorso un certo tempo nella Casa Circondariale di Bologna e poi è stato sottoposto al divieto di allontanamento dal Comune di Budrio, ma non si sa se tale misura sia ancora in essere, né è noto dove viva e se sostenga un canone di locazione;
- all'INPS non risulta alcuna posizione contributiva allo stesso riferita;
- l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che egli ha presentato una CU per il 2023 dalla quale emerge un reddito di 26,00 euro della Casa Circondariale di Bologna, che non risulta essere intestatario di conti correnti bancari, né di beni immobili o mobili registrati. Occorre infine sottolineare che lo stato di disoccupazione non esclude, secondo la costante giurisprudenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento, tanto più se l'obbligato è una persona in giovane età e quindi dotato di capacità lavorativa. Alla luce delle sopra esposte argomentazioni si deve stimare equo e congruo prevedere a carico del signor un contributo di 150,00 euro per il Per_1 mantenimento ordinario della figlia con decorso dalla domanda. Le spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole debbono essere suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
5. Le spese di lite tra i signori e liquidate come in dispositivo, Pt_1 Per_1 seguono la soccombenza. Le spese di lite relative alla curatela speciale della minore debbono essere integralmente addebitate al resistente che con la sua condotta ha reso necessaria la nomina.
pagina 6 di 9 In particolare, tenuto conto del fatto che la curatrice speciale Avv. ARTELLI risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto deve essere eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò posto, i compensi dovuti al difensore della signora e alla curatrice Pt_1 speciale della minore vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto in valori ricompresi tra quello minimo e medio per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il 12 Parte_1 marzo 1994 e nato in [...] il [...], matrimonio CP_1 celebrato a Tunisi l'8 gennaio 2015, atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Budrio (BO) al n. 22, Parte 2, Serie C, Ufficio 1, anno 2015;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto comune di Budrio di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale;
Parte_2
4) affida in forma esclusiva a;
Per_1 Parte_1
5) colloca la bambina presso a madre e per l'effetto assegna a quest'ultima la casa coniugale, sita a Budrio (BO), in via Saffi n. 28;
6) dispone che, qualora il padre manifesti la volontà di incontrare la figlia, i servizi sociali organizzino le visite -previa valutazione delle capacità genitoriali del signor e della serietà dell'intenzione, oltre che dei desideri della minore e della Per_1 rispondenza degli incontri all'interesse di quest'ultima- inizialmente in forma protetta e pagina 7 di 9 una volta al mese, con la facoltà di modificare la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per la minore;
7) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor Per_1
l'obbligo di versare alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario della minore, la somma complessiva di 150,00 euro mensili;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
pagina 8 di 9 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
9) condanna a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida Parte_2 per l'intero in complessivi 4.800.00 euro, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
10) condanna il suddetto rifondere all'Erario le spese di lite relativa alla Per_1 curatrice speciale della minore, Avv. Priscilla ARTELLI, che liquida in complessivi 4.800,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 2 aprile 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da
nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Filippo TAGARIELLO, nel cui studio in Bologna via Guelfa n. 5, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (c.f.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE Avv. Priscilla ARTELLI, quale curatrice speciale della minore Persona_1
P.M. INTERVENUTI
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da memoria 24 gennaio 2025
“IN VIA PRINCIPALE:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. in data 08.01.2015, Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Budrio (BO), al n. 22, parte II, serie C, Uff. 1, anno 2015, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. confermando le statuizioni assunte dal Tribunale di Bologna con la sentenza n. 864/2022 in ordine all'affidamento ed al collocamento della figlia minore dei coniugi, nonché relativamente all'assegnazione della casa familiare, pronunciare la decadenza ovvero la sospensione di CP_1
pagina 1 di 9 dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore , con contestuale revoca delle Per_1 Per_1 disposizioni assunte dall'intestato Tribunale con la citata sentenza in ordine al diritto di visita padre- figlia;
3. assumere i provvedimenti economici relativi al mantenimento della minore Persona_1 ponendo a carico del padre un obbligo di contribuzione che sarà ritenuto equo e di giustizia, anche confermando, nel caso, la quantificazione già operata dal Tribunale di Bologna in sede di separazione;
IN VIA SUBORDINATA
4. nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale non dovesse ravvisare la sussistenza di elementi probatori idonei a giustificare la pronuncia del richiesto provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale del Sig. disporre l'applicazione del c.d. ”affido super esclusivo” della minore Per_1 in favore della madre Ricorrente, affinché quest'ultima sia espressamente Persona_1 autorizzata ad assumere in completa autonomia tutte le decisioni per la figlia, anche in ordine alle questioni di maggiore importanza e con specifica autonoma legittimazione ad ottenere dalle PP.AA. il rilascio di documenti per i quali sia normalmente previsto il formale consenso dell'altro genitore (tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la carta di identità valida per l'espatrio e/o il passaporto), con contestuale revoca delle disposizioni assunte dall'intestato Tribunale in sede di separazione relativamente al diritto di visita padre-figlia;
IN OGNI CASO
➢ con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA se dovuta”
La curatrice speciale del minore ha concluso
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale: dichiarare la decadenza del signor dalla responsabilità Parte_2 genitoriale nei confronti della figlia Persona_1 in via subordinata: dichiarare l'affido esclusivo rafforzato della minore in capo alla Persona_1 madre signora;
Parte_1 in ogni caso: porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_2 della figlia minore , corrispondendo alla signora la somma mensile che sarà Per_1 Parte_1 ritenuta di giustizia.”
Il P.M. ha concluso: “Visto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio a Tunisi l'8 Parte_1 Parte_2 gennaio 2015. Dall'unione è nata, il 28 novembre 2016, . Per_1
Con la pronuncia 864/22, pubblicata il 31 marzo 2022, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la separazione tra i coniugi e, decidendo sulle questioni accessorie:
- ha affidato la minore in via esclusiva alla madre;
- ha collocato la bambina presso la signora con assegnazione alla stessa Pt_1 della casa familiare sita in Budrio, via Saffi n. 28;
- ha previsto che il padre, se e quando darà notizie di sé, potrà vedere la bambina alla presenza della madre, previo accordo con la stessa;
pagina 2 di 9 - ha posto a carico del signor 'obbligo di versare alla signora Per_1 Pt_1
l'importo mensile di 250,00 euro per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Attualmente la signora vive con nella ex casa coniugale, che è di Pt_1 Per_1 proprietà della sua nonna paterna e che ella conduce in comodato gratuito. Il signor stato detenuto per un certo periodo nella casa circondariale di Per_1
Bologna e a oggi non è noto dove abita.
2. Con ricorso depositato il 21 febbraio 2024 la signora ha lamentato che il Pt_1 marito fin dalla nascita della bambina non le ha mai dedicato cure e attenzione, né si è mai occupato di lei dal punto di vista materiale. Ha aggiunto che anche dopo la pronuncia della sentenza di separazione, che gli è stata notificata in carcere dove all'epoca era detenuto, non ha cercato la figlia, né ha versato il contributo di mantenimento. Ha domandato che:
- sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
- in via principale il signor sia dichiarato decaduto dalla responsabilità Per_1 genitoriale o ne sia sospeso, con conseguente revoca delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione in ordine al diritto di visita del padre alla figlia, nonché siano assunti i provvedimenti relativi al mantenimento reputati equi e congrui;
- in subordine la minore sia affidata alla madre in via esclusiva rafforzata. Ha inoltre presentato istanze istruttorie. Nel decreto di fissazione dell'udienza, essendo state chieste la sospensione e la decadenza del signor dalla responsabilità genitoriale, la Giudice ha Per_1 nominato l'Avv. Priscilla ARTELLI curatore speciale della minore. L'Avv. ARTELLI si è costituita, associandosi in via principale alla richiesta della signora di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e domandando Pt_1 in subordine l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre. Con ordinanza del 5 giugno 2024 la Giudice designata, provvedendo in via provvisoria e urgente:
- ha affidato in forma esclusiva rafforzata a , con facoltà per Per_1 Parte_1 quest'ultima di assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, nonché di provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
- ha collocato la minore presso la madre e per l'effetto ha assegnato a quest'ultima la casa coniugale;
- ha incaricato i servizi sociali, qualora il padre manifesti la volontà di incontrare la figlia, di organizzare le visite -previa valutazione delle capacità genitoriali del signor e della serietà delle sue intenzioni, oltre che dei desideri della minore e Per_1 della rispondenza degli incontri all'interesse di quest'ultima- in forma Parte_3
pagina 3 di 9 protetta e due volte al mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per la minore;
- ha posto a carico del signor n contributo di 250,00 euro mensili per il Per_1 mantenimento ordinario della bambina, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 20 marzo 2025 la causa -istruita documentalmente, con l'audizione di un testimone e con l'acquisizione di informazioni presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate- è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni della parte. 3b. Deve essere dichiarata la decadenza di dalla responsabilità Parte_2 genitoriale. In una recente pronuncia (ordinanza 27171/24) la Suprema Corte ha osservato che
“La decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 24708/2024). La decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio;
di contro, il genitore continua ad essere gravato dei compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia. Invero, la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere pronunciata dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (primo comma); quindi, ove ricorrano gravi motivi, il giudice può ordinare anche l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (secondo comma)”. Orbene, nel caso in esame non può essere revocato in dubbio che il resistente ha per anni costantemente violato tutti i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale:
- non vede dal 2019 e non le ha mai telefonato, neppure per farle gli auguri di Per_1 buon compleanno;
- non ha mai contribuito al suo mantenimento,
- le poche volte che telefona alla signora lo fa per chiedere denaro e non Pt_1 per parlare con la bambina,
pagina 4 di 9 - non si è mai recato alla scuola della figlia, né ha cercato di interloquire con gli insegnanti, che non lo conoscono;
- è andato una sola volta dal pediatra della minore, quando quest'ultima era molto piccola, e poi non si è più fatto né vedere, né sentire. La completa assenza del resistente dalla sua vita comporta un pregiudizio per la figlia, completamente deprivata della figura paterna. A questo proposito, è indicativo il fatto che in un componimento descrittivo redatto dalla bambina del signor scritto solo: “Il mio PÀ si chiama e ha Per_1 CP_1
33 anni. lui ha gli occhi verdi e i capelli castani”, non essendo evidentemente , che Per_1 ha solo otto anni e non vede il padre da cinque, in grado di fornire alcuna altra indicazione su di lui. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si deve concludere che i comportamenti abbandonici posti in essere dal resistente sono indici sintomatici di una totale carenza genitoriale e che dunque sono idonei a fondare la pronuncia della decadenza dall'esercizio della responsabilità sulla figlia. 3c. deve essere affidata in vi esclusiva e rafforzata alla madre. Per_1
Infatti -a fronte della completa assenza del signor la signora Per_1 Pt_1 si è dimostrata idonea a svolgere le funzioni genitoriali con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo nel migliore dei modi e facendosi carico dei suoi Per_1 bisogni psicologici e affettivi. In particolare, nelle relazioni dei servizi sociali datate 27 maggio 2024 e 25 settembre 2024 è emerso che la madre è una figura importante e di riferimento per la bambina, si mostra attenta ai bisogni e alle necessità di crescita della medesima, è in grado di farsi supportare dalla rete familiare (e soprattutto dalla nonna paterna e dal padre), che è una risorsa per l'organizzazione del nucleo. Non può dunque essere revocata in dubbio l'idoneità della signora a Pt_1 esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia. Pertanto, stante la dichiarata decadenza del padre e la conseguente irrealizzabilità di un affido condiviso, quello esclusivo alla madre si profila come il più aderente all'interesse della minore. 3d. Va disposto il collocamento di presso la madre, atteso che tale Per_1 sistemazione, in essere da anni con ottimi risultati secondo quanto evidenziato dai servizi sociali e dalla curatrice speciale, appare pienamente adeguata alle esigenze e alle necessità della bambina. Dato atto che la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale non osta automaticamente alla possibilità per il signor di incontrare la figlia, va Per_1 tuttavia evidenziato che egli da molti anni è assente dalla vita della bambina. Pertanto, la possibilità che egli -qualora ne manifesti il desiderio- possa incontrare la minore non può che essere subordinata alla verifica da parte dei servizi sociali dell'adeguatezza del signor dell'assenza di pregiudizi per , oltre che Per_1 Per_1 del consenso di quest'ultima. Solo nel caso in cui il giudizio sia positivo, gli stessi servizi provvederanno a calendarizzare le visite.
pagina 5 di 9 3e. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. E' appena il caso di sottolineare che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non esclude l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della prole. Orbene, la signora : Pt_1
- abita con in un appartamento di proprietà di sua nonna, che le è stato Per_1 concesso in comodato gratuito;
- dal 1° settembre 2023 lavora come impiegata presso la “ con Controparte_2 contratto di lavoro inizialmente a tempo pieno e determinato e, dal 1° settembre 2024, a tempo indeterminato;
- nonostante l'ordine della giudice ha prodotto soltanto il Modello 730 per il 2022 (ovvero anteriore all'assunzione presso la “ , dalla quale emergono Controparte_2 redditi netti annui di 15.068.00 euro (pari a 1.256,00 euro mensili);
- ha allegato, ma non dimostrato, che da quando è stata assunta presso la “
[...]
percepisce 1.300,00 euro al mese, oltre alla tredicesima;
CP_2
- incassa inoltre l'intero assegno unico di circa 198,00 euro. Quanto al signor Per_1
- ha trascorso un certo tempo nella Casa Circondariale di Bologna e poi è stato sottoposto al divieto di allontanamento dal Comune di Budrio, ma non si sa se tale misura sia ancora in essere, né è noto dove viva e se sostenga un canone di locazione;
- all'INPS non risulta alcuna posizione contributiva allo stesso riferita;
- l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che egli ha presentato una CU per il 2023 dalla quale emerge un reddito di 26,00 euro della Casa Circondariale di Bologna, che non risulta essere intestatario di conti correnti bancari, né di beni immobili o mobili registrati. Occorre infine sottolineare che lo stato di disoccupazione non esclude, secondo la costante giurisprudenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento, tanto più se l'obbligato è una persona in giovane età e quindi dotato di capacità lavorativa. Alla luce delle sopra esposte argomentazioni si deve stimare equo e congruo prevedere a carico del signor un contributo di 150,00 euro per il Per_1 mantenimento ordinario della figlia con decorso dalla domanda. Le spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole debbono essere suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
5. Le spese di lite tra i signori e liquidate come in dispositivo, Pt_1 Per_1 seguono la soccombenza. Le spese di lite relative alla curatela speciale della minore debbono essere integralmente addebitate al resistente che con la sua condotta ha reso necessaria la nomina.
pagina 6 di 9 In particolare, tenuto conto del fatto che la curatrice speciale Avv. ARTELLI risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto deve essere eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò posto, i compensi dovuti al difensore della signora e alla curatrice Pt_1 speciale della minore vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto in valori ricompresi tra quello minimo e medio per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il 12 Parte_1 marzo 1994 e nato in [...] il [...], matrimonio CP_1 celebrato a Tunisi l'8 gennaio 2015, atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Budrio (BO) al n. 22, Parte 2, Serie C, Ufficio 1, anno 2015;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto comune di Budrio di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale;
Parte_2
4) affida in forma esclusiva a;
Per_1 Parte_1
5) colloca la bambina presso a madre e per l'effetto assegna a quest'ultima la casa coniugale, sita a Budrio (BO), in via Saffi n. 28;
6) dispone che, qualora il padre manifesti la volontà di incontrare la figlia, i servizi sociali organizzino le visite -previa valutazione delle capacità genitoriali del signor e della serietà dell'intenzione, oltre che dei desideri della minore e della Per_1 rispondenza degli incontri all'interesse di quest'ultima- inizialmente in forma protetta e pagina 7 di 9 una volta al mese, con la facoltà di modificare la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per la minore;
7) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor Per_1
l'obbligo di versare alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario della minore, la somma complessiva di 150,00 euro mensili;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
pagina 8 di 9 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
9) condanna a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida Parte_2 per l'intero in complessivi 4.800.00 euro, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
10) condanna il suddetto rifondere all'Erario le spese di lite relativa alla Per_1 curatrice speciale della minore, Avv. Priscilla ARTELLI, che liquida in complessivi 4.800,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 2 aprile 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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