Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2100/2021 R.G. e 135/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza tra
Parte_1
OPPONENTE e Controparte_1
[...]
OPPOSTI
* Oggi 20/02/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Foglia per
, che precisa le proprie conclusioni richiamando gli atti introduttivi delle due cause Parte_1 riunite, e l'Avv. Saggini per gli opposti, che richiama le conclusioni di cui alle proprie comparse costitutive, nonché il contenuto della propria nota conclusiva depositata il 13.02.2025. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.,c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2100/2021 a cui è riunita la N. 135/2022 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Foglia come da mandato in atti, Parte_1
OPPONENTE Contro
Controparte_2
[...] entrambe con il patrocinio dell'Avv. Serena Saggini come da mandato in atti, OPPOSTI e OGGETTO: “Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)”.
Conclusioni delle parti: Come da verbale dell'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. separate opposizioni, qui riunite, Parte_1 avverso provvedimenti adottati dal GE nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta con il N. 47/2017 RGE, promossa da NC PO (al momento del Parte_2 pignoramento, NC BPM S.p.A.) nei confronti dello stesso in proprio e quale Pt_1 trustee del trust Lidice n. 12, con l'intervento di e di Controparte_2 [...]
quest'ultima intervenuta ex art. 111 c.p.c. del cedente NC BPM. CP_1
I provvedimenti opposti da ono: Pt_1
-l'ordinanza del 15.11.2020, con cui il GE aveva autorizzato la vendita del bene pignorato e nominato il custode giudiziario, dopo avere, con provvedimento anteriore del 12.02.2020, assegnato al creditore procedente termine per sanare la riscontrata mancanza di continuità delle trascrizioni afferenti l'immobile staggito;
- il provvedimento adottato dal GE all'udienza del 15.12.2021, con cui era disposta la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per gli ulteriori provvedimenti, a seguito del deposito di istanza di ricusazione da parte dell'esecutato.
2 Quanto al primo provvedimento opposto, ha affermato l'illegittima Parte_1 concessione di ulteriore termine per integrare la documentazione prodotta dal creditore pignorante ex art. 567 c.p.c., l'illegittimità della sottoposizione del bene alla custodia dell'IVG, essendo l'immobile abitato da dai suoi famigliari, fattisi carico delle spese Pt_1 ordinarie, della manutenzione dell'immobile e disponibili ad offrire rendiconto. Per il provvedimento di trasmissione atti al Presidente, ha dedotto aspetti di nullità radicale fondati sulla previsione dell'art. 52 c.p.c., di automatica sospensione del processo a seguito di ricusazione del Giudice. Si sono costituiti, con unica e comune difesa, e Controparte_2 CP_1 per resistere all'opposizione, ritenuta sostanzialmente dilatoria, oltreché infondata, e
[...] tardivamente proposta per il primo provvedimento suindicato, essendo effettivamente diretta a censurare l'ordinanza di concessione termini al procedente del febbraio 2020. In assenza di istruttoria, la causa è pervenuta all'udienza odierna per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c.
*** Reputa questo Giudice che le opposizioni riunite, proposte dall'esecutato , Parte_1 siano entrambe da respingere. Quella rivolta all'ordinanza del 15.11.2020 (notificata al debitore il 17.11.2020) con cui il GE ha autorizzato la vendita del bene pignorato e nominato il custode giudiziario, è tempestiva poiché depositata il 04.12.2020. Trattasi di provvedimento senz'altro opponibile, rispetto al quale è affermata da la Pt_1 radicale nullità derivata dalla tardiva integrazione della documentazione prevista dall'art. 567 c.p.c., da parte del creditore, nel termine di sessanta giorni concesso dal GE quando ormai spirato quello perentorio di legge. E' legittimo, a parere di questo Giudice, che l'iniziativa oppositiva sia stata rivolta all'ordinanza del 15.11.2020, quale tipico atto esecutivo, non invece alla mera autorizzazione del 12.02.2020 data per sanare la mancata continuità mediante la trascrizione dell'accettazione di eredità di , quale atto meramente preparatorio, Persona_1 mancante di rilevanza autonoma nella progressione procedimentale, da sé privo di incidenza dannosa sui soggetti della procedura esecutiva, sì da potersi configurare un interesse reale e immediato alla rimozione dei suoi effetti. Tale rilevanza e incidenza pregiudizievole sono invece manifesti nell'ordinanza autorizzativa della vendita adottata dal GE il 15.11.2020. Tuttavia, il provvedimento qui opposto è scevro dei profili di invalidità attribuitigli da Pt_1
.
[...]
Non è imputabile al creditore procedente inosservanza del termine previsto per il deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., avendo NC BPM S.p.A. provveduto a versare estratto del catasto e certificazione delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile di via Lidice n. 12 per il periodo ventennale anteriore alla trascrizione del pignoramento, così permettendo al GE, proprio in ragione dell'adempimento di tale obbligo di legge, di rilevare la mancata trascrizione dell'accettazione tacita di eredità da parte degli eredi di Persona_1
, mancanza non riconducibile al contenuto dell'obbligo di deposito documentale
[...] come sancito dalla norma citata, né comunque ad omissione di trascrizione direttamente gravante sul creditore procedente, bensì sull'erede-debitore esecutato.
3 A supporto, si richiamano le condivisibili considerazioni già svolte nell'ordinanza emessa dal GE il 28.03.2021 (dott. E. , con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensiva, Per_2 nonché la giurisprudenza intervenuta sulla questione della continuità delle trascrizioni in materia di espropriazione immobiliare, per cui, laddove è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite;
tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'articolo 2921 del codice civile), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex articolo 2650, comma 2, del codice civile (v. la recente Cass. civ. 16.01.2024 n. 1735) Ciò conferma l'ininfluenza della lacuna sugli effetti del pignoramento, nonché la non riferibilità dell'adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 567 c.p.c., con l'ulteriore precisazione da parte della Suprema Corte che spetta al giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice, con possibilità, per questi, di affidare il ripristino della continuità delle trascrizioni non solo al creditore, ma anche al professionista delegato per le operazioni di vendita del bene. A conferma ulteriore che l'incombente non si inserisce tra quelli dell'art. 567 già citato. Quanto alla surroga del custode, disposta dal GE con l'ordinanza qui opposta, pur in presenza di divergenti orientamenti sulla questione anche per quanto attiene alla impugnabilità o meno del provvedimento di sostituzione, va riconosciuto al provvedimento di sostituzione del debitore con altro soggetto professionalmente strutturato (qui l'IVG) il carattere di atto organizzativo ed ordinatorio del processo esecutivo. Ne consegue l'esclusione dell'opponibilità/impugnabilità dello stesso, che ha alla base l'ampia discrezionalità della valutazione da parte del GE, legittimata dalla prioritaria esigenza di assicurare l'integrità materiale ed evitare deterioramenti del bene pignorato, di evitare impedimenti dell'accesso del perito estimatore all'immobile pignorato, il mancato deposito del rendiconto trimestrale ovvero impedimento di qualsiasi visita all'immobile in vendita da parte di terzi interessati all'acquisto. Non può neppure sottacersi che, nella fattispecie, la necessità della sostituzione di nella custodia dell'immobile di via Lidice trova Parte_1 seria e valida ragione nelle numerosissime iniziative oppositive adottate dal debitore in pendenza della procedura, che rendono evidente la mancanza adesione e cooperazione del medesimo alle finalità proprie dell'espropriazione immobiliare. Passando ad esaminare l'opposizione rivolta al provvedimento adottato dal GE all'udienza del 15.12.2021 con cui è stata disposta la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per gli ulteriori provvedimenti, a seguito del deposito di istanza di ricusazione del Giudice da parte dell'esecutato, può dirsi intanto superato il profilo di inammissibilità/non integrità del contraddittorio rilevato dal GE nella fase cautelare endo-esecutiva, poiché intervenuta nel successivo giudizio di cognizione ordinario iscritto al n. 135/2022 r.g., la costituzione giudizio dei creditori opposti a seguito di loro citazione all'udienza del 16.03.2022, con deposito da parte degli stessi di difese complete estese al merito.
4 L'opposizione è comunque infondata, poiché il deposito dell'istanza di ricusazione del Giudice non sospende automaticamente il processo - come preteso da - Parte_1 potendo il giudice a quo compiere una valutazione di inammissibilità per carenza ictu oculi dei necessari requisiti, sicché esso può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d'ufficio; ciò al fine di contemperare il diritto delle parti all'imparzialità di giudizio ed al contempo il dovere di impedire l'uso distorto dell'istituto. La determinazione assunta dal GE all'udienza del 15.12.2021 risulta pertanto corretta e conforme alla previsione dell'art. 52 c.p.c. Va anche sottolineato, per completezza, che l'istanza di ricusazione di stata rigettata Pt_1 dal Collegio con ordinanza del 10.02.2022. La soccombenza integrale di dà luogo a condanna del medesimo alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in applicazione del principio dell'art. 91 c.p.c., liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nelle cause riunite proposte da , in proprio e quale trustee del trust Lidice n. 12, nei confronti di Parte_1
e di così decide: Controparte_2 Controparte_1
- respinge le opposizioni agli atti esecutivi qui riunite e condanna a rifondere Parte_1 alle controparti le spese processuali sostenute, liquidate in 6.713,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 20 febbraio 2025
Il Giudice
Cristina Ferrari
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