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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/11/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SA
Sez. Civile
RG 818/2025
Verbale di udienza
Oggi, all'udienza del 28.11.2025, alle ore 12:00, sono presenti per il ricorrente l'avv. Massimo Piccone
Casa, il quale si riporta alla domanda spiegata nel ricorso introduttivo, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori come in esso articolati e richiesti;
Per la convenuta è comparso l'avv. Gabriele Aloi, in sostituzione dell'avv. Agostino Califano, il quale insiste come in atti e nelle conclusioni già formulate;
E' presente l'avv. Sara Cervi, la quale parimenti insiste nelle proprie difese.
Le parti discutono oralmente e diffusamente la causa. Il Giudice alle ore 12:25 si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, alle ore 13:05, letti gli atti e le note depositate dalle parti, letto l'art. 281sexies c.p.c., sentite le parti e le rispettive conclusioni, dà lettura delle motivazioni e del dispositivo della sentenza dando atto che essa viene emessa unitamente al verbale depositato in forma telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile RG 818/2025 avente ad oggetto una querela di falso, tra le seguenti parti:
- , nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Piccone Casa, come da procura in atti, - ricorrente/attore –
contro
- , in persona del Sindaco in carica, con sede in Viale Nazioni Unite n.5, Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Califano, come da procura in atti, P.IVA_1
- ricorrente/convenuto –
nonché contro
- , nata a [...] il [...] ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._2 dall'avv. Sara Cervi, come da procura in atti;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento per querela di falso incidentale – divenuto monocratico ai sensi del nuovo art. 225 c.p.c. come riformato dal D.lgs. 149/2022 – trae origine da un giudizio di impugnazione di una sanzione disciplinare dinanzi al Giudice del Lavoro, il quale, dopo aver ravvisato che “il ricorrente ha contestato la veridicità di quanto il pubblico ufficiale ha attestato di aver compiuto, vale a dire
l'aver raggiunto l'8.03.2024 alle ore 18:59 l'abitazione sita in Via Crovo n.16, l'aver suonato a lungo il CP_1 clacson stante l'assenza del citofono) e l'aver chiamato , ipotizzando che il medico possa aver tentato l'accesso al diverso civico 14” e che il Comune avesse manifestato la volontà di volersi avvalere del documento, ritenuta la rilevanza del verbale di accesso n. 7400 209 33735677 acquisito dall' ai fini della verifica della CP_3 assenza del ricorrente durante la visita di controllo sospendeva il giudizio ex art. 295 c.p.c. al fine di consentire la proposizione del presente giudizio per querela di falso.
In particolare, in questa sede il ricorrente asseriva che “quell'abitazione, poiché il ricorrente non se ne poteva allontanare a causa della malattia. L'abitazione di che è una casa colonica isolata sita in Parte_1 una radura circondata da boschi, si trova in sulle alture del Monte Beigua a circa 400 metri s.l.m., in CP_1 prossimità della frazione Le Faie, in Via Crovo, civ. 16. Per giungere all'abitazione con un veicolo, è necessario, dopo avere percorso parte della strada comunale denominata Via Le Faje (che conduce alla omonima frazione, posta sulle alture del Comune di , ma prima di raggiungere la frazione, imboccare la Via del Deserto e, dopo alcune CP_1 centinaia di metri, svoltare in una strada vicinale privata, in parte sterrata e in parte asfaltata, che, dopo altri circa duecentocinquanta metri raggiunge il civico 16 della Via Crovo, dove la strada termina. In sintesi: per raggiungere il civico 16 della Via Crovo con un veicolo, non si percorre MAI la Via Crovo, ma si debbono percorrere altre strade.
Poiché su di esse non è mai segnalato il percorso necessario per raggiungere il civ. 16 della Via Crovo, non conoscendo la zona, non si riesce a raggiungere tale indirizzo. A piedi, invece, è possibile giungere all'abitazione del ricorrente percorrendo la Via Le Faje sino alla frazione omonima, ove si imbocca la Via Crovo, che si percorre, risalendo la collina, sino al suo termine, corrispondente all'abitazione di cui al civico n. 14 (anch'essa una casa colonica). Da lì, parcheggiato il veicolo, si percorre a piedi un sentiero (ormai impraticabile e invaso dalle sterpaglie) che si inoltra in discesa nel bosco e che, dopo circa cento metri, conduce alla casa del ricorrente ”.
Pertanto, trattandosi di una strada impervia e isolata, priva di segnaletica e di illuminazione pubblica, l'istante riteneva certo che il medico avesse errato l'abitazione recandosi all'ultimo civico della via Crovo, ovvero il 16, senza aver percorso l'ulteriore sentiero pedonale che porta al civico n.14.
Il ricorrente produceva a conforto della propria tesi una cartina geografica fisica della zona e articolava prova testimoniale avente ad oggetto la sua presenza presso la propria abitazione in quelle medesime circostanze di tempo e di luogo e in una situazione conviviale, chiedendo anche il licenziamento di una CTU sulla conformazione della via.
Si costituiva il Comune di il quale, senza specificamente contestare la descrizione dei CP_1 luoghi compiuta dalla controparte e ritenute inammissibili e irrilevanti le richieste istruttorie formulate, asseriva come fosse inverosimile la tesi sostenuta dal ricorrente, posto che egli stesso aveva dichiarato, in sede di interrogatorio formale, che la sua abitazione fosse “non dotata di citofono”, e che comunque nessuno dei presenti abbia potuto udire il clacson.
Nel presente procedimento interveniva anche la dott.ssa a cui la citazione veniva CP_2 notificata per conoscenza, la quale asseriva di aver posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per percorrere la strada giusta e che tutte le attività descritte nel verbale fossero state da lei puntualmente compiute. Confermava che alla data e ora indicata nel verbale fosse buio, stesse piovendo e non soccorreva nemmeno l'illuminazione pubblica, concludendo tuttavia le proprie difese asserendo che non vi fosse alcuna prova documentale certa della corrispondenza di quel civico con il civico n.14.
*****
Tutto ciò premesso, occorre innanzitutto premettere che il giudizio di ammissibilità della querela e di rilevanza del documento non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela (cfr. Cass. civ. ord. 23.06.2023, n. 18019).
Ciò posto, si evidenzia che ai sensi dell'art. 2700 c.c. l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso non solo con riguardo alla provenienza dello stesso e alle dichiarazioni rese dalle parti, ma anche con riferimento ai "…fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". La decodificazione dell'espressione in questione è stata oggetto di molteplici interpretazioni giurisprudenziali, spesso foriere di diverse incertezze applicative specie con riferimento alla esatta individuazione dei “fatti compiuti”.
Ad esempio, nel caso sottoposto alla attenzione di Cassazione civile, sez. I, 26/08/2024, (ud.
05/06/2024, dep. 26/08/2024), n.23079, alcuni tecnici comunali avevano effettuato una un misurazione di una distanza intercorrente fra due confini, e, pur trattandosi di un dato oggettivo privo di qualsivoglia profilo di discrezionalità, la Corte ha ritenuto inammissibile la querela di falso trattandosi di una attività valutativa e non certificativa, come tale non coperta da fede privilegiata.
Ed ancora, nel caso sottoposto alla attenzione della Cassazione civile, Sez. V, n. 25689/2022 la
Corte ha ritenuto priva di difetti motivazionali la decisione del Giudice di merto che, dinanzi alla contestazione di un avviso di ricevimento di una notifica, perfezionatasi a mezzo di un agente comunale, aveva ritenuto superflua la proposizione della querela di falso in quanto la relata non era idonea a far comprendere se fossero state effettivamente eseguite delle ricerche. Quindi la Corte, in questo caso, ha escluso la querela di falso per un fatto compiuto dal P.U. nell'immediato passato, o comunque in una fase antecedente al momento della attestazione e non oggetto di specifica verbalizzazione.
In quest'ultima pronuncia è richiamato anche l'orientamento che considera inammissibile la querela di falso in tutti quei casi in cui sia palese che il P.U. sia incorso in una manifesta svista (cfr. cfr. Cass. civ. sez. 5, 22/04/2005, n. 8500).
A tale ultimo riguardo, in un caso solo apparentemente analogo a quello sottoposto al vaglio di questo Tribunale, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la svista in merito alla presenza o meno del cognome sul campanello e sulla cassetta postale non sia una valutazione ma un fatto materiale rilevato dal pubblico ufficiale senza alcun margine di apprezzamento, il cui rilievo non può che essere contestato per il tramite dello strumento di cui all'art. 2700 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 15372 del
10 luglio 2007).
Più di recente, nel caso di cui alla sentenza Cass. civ., sez. I, n. 31674/2024, richiamato nella ordinanza del 28.08.2025, il Curatore fallimentare aveva classificato una domanda di insinuazione al passivo come “tardiva”, e la Suprema Corte, pur trattandosi di una attività certificativa compiuta dallo stesso soggetto agente, avente valore meramente ricognitivo di un dato oggettivo e privo di margini valutativi, ha chiaramente asserito che “la querela di falso è esperibile solo nel caso di falsità materiale dell'atto,
e non quando sia soltanto invocata la sua falsità ideologica, potendo il contenuto dell'atto essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 09/12/2024, (ud.
26/06/2024, dep. 09/12/2024), n.31674). A fronte del diffuso panorama giurisprudenziale appena delineato, questo Tribunale adito ritiene che alla espressione “degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” debba essere data una interpretazione necessariamente restrittiva.
Tale conclusione si giustifica alla luce di molteplici argomentazioni. In primo luogo, il tenore letterale dell'espressione “attesta”, che implica uno stretto riferimento alla funzione certificativa che lo specifico pubblico ufficiale è chiamato ad adempiere, non potendo rientrare in essa tutti quei rilievi, antecedenti alla verbalizzazione o comunque secondari, che pur riversandosi nel documento impugnato non attengono alla specifica attività da egli esercitata e sulla quale l'agente è in grado di imprimere una fede privilegiata.
Ed infatti, anche se la disposizione civilistica è in grado di contenere sia il falso doloso che quello colposo (diversamente dalla normativa penale), il bene giuridico tutelato resta quello della fede pubblica, la quale può apparire colpita solo da quelle attestazioni relative ad attività che sono il frutto dello specifico ruolo ricoperto dal pubblico ufficiale e a cui la collettività si affida.
La conclusione di cui sopra appare confortata anche dalla normativa processuale, la quale prevede una procedura solenne di deposito del documento tacciato di falsità nelle mani del cancelliere e di cui si forma processo verbale redatto alla presenza del P.M. , in cui deve essere riportata la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con l'indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra (art. 223 c.p.c.).
Non da ultimo, vale la pena di valorizzare anche l'inopportunità di una interpretazione che vada a moltiplicare i giudizi, provocando un dispendio di energie processuali contrario al dettato costituzionale (art. 111 Cost.) e spesso sproporzionato alla entità della materia trattata.
Ciò posto, calando tali assunti nel caso concreto, si ritiene che in questo specifico quanto singolare caso non sia in contestazione un fatto che avviene alla presenza del P.U. o da lui compiuto contestualmente alla verbalizzazione, o comunque al momento della sua attività strettamente certificativa – come potrebbe essere l'assenza o presenza del soggetto presso il suo appartamento o le dichiarazioni ricevute da questi – ma il fatto storico della corrispondenza del civico ove il P.U. si è recato con quello di proprietà del ricorrente e la strada da egli intrapresa, ovvero il fatto presupposto, circostanza che può essere provata anche con altri mezzi di prova.
A ben vedere, non può nemmeno sostenersi che si tratti di un errore percettivo che si è riversato nel contenuto del documento, in quanto non si assume che si sia verificato un errore nella trascrizione del numero civico visionato, svista che avrebbe reso materiale la dedotta falsità, bensì viene dedotto che il P.U., prima di compiere la sua attività certificativa, abbia intrapreso una strada diversa per recarsi sui luoghi indicati. Ed infatti, a riprova della inammissibilità dello strumento così introdotto, si evidenzia che lo stesso medico direttamente coinvolto in questo giudizio, pur avendo confermato l'amenità dei luoghi e la scarsa visibilità data dall'assenza di illuminazione e dalla pioggia intensa, si è opposto alla ricostruzione del ricorrente affermando che la documentazione prodotta dallo stesso non sia idonea a rivelare la corrispondenza dell'immobile di proprietà dell'istante con quello presso il quale è stato tentato l'accesso, diversamente da quanto sostenuto dall'odierno attore.
La domanda spiegata dal ricorrente, pertanto, attiene alla veridicità del fatto storico compiuto dal medico nel passato rispetto alla sua stretta funzione certificativa, nonché la effettiva identificazione dell'immobile presso il quale è stato tentato l'accesso con quello di proprietà del ricorrente, circostanze che, si ritiene, possono essere dimostrate con ogni mezzo di prova.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che la specifica doglianza di cui si duole il ricorrente non necessiti del giudizio di querela di falso, con conseguente inammissibilità della domanda proposta che deve, quindi, essere rigettata.
Trattandosi di una rivalutazione di un motivo di rito già vagliato in altra sede giurisdizionale, si ritiene che sussistano eccezionali ragioni, di gravità analoga a quelle elencate dall'art. 92 c.p.c. (come riformulato dall'intervento additivo della Cort Cost. sent. n.77/20189 per compensare interamente le spese fra le parti.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale, definitivamente pronunciando su tutte le domande proposte,
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile la querela di falso spiegata da . Parte_1
COMPENSA interamente le spese di lite fra le parti.
Così è deciso.
Savona, lì 28.11.2025
il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi