Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852 , concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti con le seguenti modificazioni:
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"La dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere presentata da tutti i contribuenti, compresi quelli considerati negli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, entro il 5 marzo di ciascun anno, con le modalita' previste dallo stesso decreto.
Le annotazioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751 , previste in luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali, devono essere effettuate entro il giorno cinque del secondo mese successivo al mese, trimestre o semestre cui le annotazioni si riferiscono. Le annotazioni relative al mese di novembre di ciascun anno devono essere effettuate entro il 22 dicembre successivo.
I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto indicato nel primo comma devono essere effettuati, a decorrere dal 1° febbraio 1977, a norma dell' articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751 , ed entro i termini stabiliti rispettivamente nel precedente comma per l'effettuazione delle annotazioni e nel primo comma per la presentazione della dichiarazione annuale".
All'articolo 6, ultimo comma, le parole "ad un milione" sono sostituite con le seguenti: "a lire cinquecentomila".
All'articolo 7, sono aggiunte, in fine, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e non si applicano quelle previste dall'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica".
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852 , concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti con le seguenti modificazioni:
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"La dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere presentata da tutti i contribuenti, compresi quelli considerati negli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, entro il 5 marzo di ciascun anno, con le modalita' previste dallo stesso decreto.
Le annotazioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751 , previste in luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali, devono essere effettuate entro il giorno cinque del secondo mese successivo al mese, trimestre o semestre cui le annotazioni si riferiscono. Le annotazioni relative al mese di novembre di ciascun anno devono essere effettuate entro il 22 dicembre successivo.
I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto indicato nel primo comma devono essere effettuati, a decorrere dal 1° febbraio 1977, a norma dell' articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751 , ed entro i termini stabiliti rispettivamente nel precedente comma per l'effettuazione delle annotazioni e nel primo comma per la presentazione della dichiarazione annuale".
All'articolo 6, ultimo comma, le parole "ad un milione" sono sostituite con le seguenti: "a lire cinquecentomila".
All'articolo 7, sono aggiunte, in fine, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e non si applicano quelle previste dall'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica".