Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 403/2024
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Prima Sezione Civile –
in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Donatella Cennamo – all'udienza dell'8 aprile 2025, ha pronunciato, a seguito dello scambio cartolare di memorie, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 403 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola
n. 3076/2023, e vertente
TRA
(codice fiscale: Parte_1
), in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via Diaz n. 11, domicilia ex lege;
- APPELLANTE -
CONTRO
CP_1
- APPELLATO CONTUMACE-
E
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da memorie depositate in atti.
Svolgimento del processo.
1. La ha impugnato tempestivamente la sentenza n. 3076/2023, depositata il Parte_1
25.07.2023, con la quale il Giudice di Pace di Nola aveva accolto, ritenendo radicata la propria competenza in ragione del foro di residenza dell'opponente, il ricorso proposto da CP_1
Procedimento N. 403/2024 R.G. – Sentenza - Pag. 1
avverso la cartella di pagamento n. 071/2022/0179650363000, avente ad oggetto, tra gli altri il ruolo n. 012877/2022, afferente ad un verbale di infrazione al codice della strada elevato dalla polizia Stradale di in data 4.10.2021, e condannato la alla refusione delle spese lite, Pt_1 Parte_1 compensandole, invece, nei confronti dell' . Controparte_3
A fondamento del gravame, l' ha denunciato la violazione dell'art. 7, Parte_1 comma 2 del d.lgs. 150/2011, a mente del quale l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del CdS si propone inderogabilmente davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, identificabile nella specie nel Giudice di Pace di così come era stato Pt_1
tempestivamente eccepito in primo grado in ragione della natura recuperatoria della opposizione spiegata da per avere egli dedotto di avere avuto conoscenza del verbale di CP_1
infrazione solo con la notifica della cartella di pagamento impugnata.
In subordine, ha censurato la sentenza resa dal giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto non provata la corretta notifica del verbale di contestazione, il tutto con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
2. Sono rimasti intimati e . CP_1 Controparte_4
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore costituito di parte appellante, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, deve essere declinata l'ammissibilità dell'appello, per essere lo stesso stato correttamente introdotto con ricorso tempestivamente depositato in data 24.01.2024 nel rispetto del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. rispetto alla pubblicazione della sentenza in data 25 luglio
2023 (non applicandosi nella specie la sospensione feriale in considerazione della natura del giudizio).
2. Sotto altro profilo, va affermata la certa ammissibilità del gravame, benché abbia pacificamente ad oggetto una controversia il cui valore è inferiore alla somma di € 1.100,00.
Si tratta, invero, di causa avente ad oggetto una opposizione a sanzione amministrativa e, pertanto,
l'art. 113 c.p.c. non trova applicazione, dovendosi ritenere in essa compreso anche il giudizio di opposizione a una cartella di pagamento per sanzioni derivanti da violazione del codice della strada.
Varrà, in proposito, richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada trova applicazione la previsione di cui all'art, 7, co. 10 D.Lgs. n. 150/2011 che esclude espressamente che
Procedimento N. 403/2024 R.G. – Sentenza - Pag. 2 R.g. n. 403/2024
nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, co. 2, c.p.c. (Cass. civ., sent. n. 9145/2019, sent. 17212/2017; Cass. civ., ord. n.
8806/2015; Cass. civ., sent Cass. civ., sent. n. 9557/2014).
D'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (cfr. in tali termini la già richiamata Cass.
17212/2017).
3. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Come si è detto in narrativa, l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione da parte di CP_1
ha ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della Strada.
[...]
Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 22080/2017 hanno affermato che nel sistema delineato dal codice della strada (ed, oggi, dal d.lgs. n. 150 del 2011, art. 7) il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale, senza alcuna distinzione tra diversi vizi di forma. In particolare, la violazione delle regole di formazione del titolo stragiudiziale deve essere fatta valere col rimedio tipico, sia che si tratti di violazioni che abbiano impedito del tutto la conoscenza della contestazione sia che si tratti di violazioni che questa conoscenza abbiano consentito, ma abbiano comunque viziato il titolo, irregolarmente formato. L'opposizione di cui della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e art. 204 bis C.d.S. (ed oggi di cui del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7) è rimedio omnicomprensivo e idoneo alla delibazione da parte del giudice ordinario di qualsivoglia vizio dell'atto sanzionatorio, compresi i vizi che attengono al procedimento seguito per la sua formazione.
L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.
La pronuncia in commento, ha poi chiarito che restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod.
Procedimento N. 403/2024 R.G. – Sentenza - Pag. 3 R.g. n. 403/2024
proc. civ.: così, col primo, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante
(riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.. Parimenti, saranno contestabili con quest'ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita. Ancora, non si può escludere che, come già affermato precedentemente dalle Sezioni Unite in riferimento all'analogo sistema degli accertamenti e delle impugnazioni tributarie (cfr. Cass. S.U. 4 marzo 2008, n. 5791),
l'omessa notificazione dell'atto presupposto venga dedotta come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo successivo. Tuttavia, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale.
Nella specie, non vi è dubbio che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace e conformemente a quanto tempestivamente eccepito dalla in primo grado, la domanda Parte_1
andasse qualificata come opposizione a verbale di contestazione ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 poiché l'opponente aveva dedotto quale unico motivo di invalidità della cartella l'omessa notifica del verbale di contestazione quale fatto estintivo della pretesa.
Ne consegue che la competenza per materia appartiene al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel caso concreto Bari.
Ed infatti, l'art. 7 del D.lgs. 150/2011, regolamenta la materia dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 bis, per prevedere per tali procedimenti l'applicazione del rito del lavoro e attribuire la competenza al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Procedimento N. 403/2024 R.G. – Sentenza - Pag. 4 R.g. n. 403/2024
In particolare, l'art. 7 al n. 2 prevede che l'opposizione si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, ed al n. 4 che l'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
Si tratta di una competenza per materia ancorata all'oggetto del giudizio, opposizione a verbale di accertamento per violazione del codice della strada, senza alcun rilievo del valore (cfr. Cass. SS.
UU. n. 10262/2018).
Anche la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l'opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo (cfr. Cass. 16.10.2014, n. 21914; Cass. 18.2.2015, n. 3283; Cass. 20 marzo
2017 n. 7139).
L'appello va dunque accolto e in integrale riforma della sentenza impugnata va dichiarata la competenza per materia del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione (Bari), con assegnazione alle parti del termine perentorio di giorni 90, dalla presente pronuncia, per la riassunzione.
2. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
3. L'accoglimento dell'appello reca con sé una nuova regolamentazione delle spese di lite del doppio grado del giudizio (art. 336 c.p.c.). Le stesse vanno poste a carico del soccombente CP_1
e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri previsti
[...]
dal D.M. 55/2014, come aggiornato al succ. D.M. 147/2022, per le cause di valore fino ad euro
1.100,00 rispettivamente innanzi al Giudice di Pace, ai parametri medi dai quali non vi è motivo di discostarsi, ed innanzi al Tribunale, ai parametri minimi in ragione della natura in rito della decisione e dell'attività in concreto svolta, riconosciuta per il presente grado di giudizio la fase istruttoria sempre dovuta cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”), esclusa invece per la fase precedente in ragione della natura documentale della controversia.
Procedimento N. 403/2024 R.G. – Sentenza - Pag. 5 R.g. n. 403/2024
4. Ritiene, invece, il Tribunale che vada riconfermata la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio nel rapporto con , evocata solo nella sua qualità Controparte_3
di litisconsorte.
4.2. Il buon esito dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio dell'importo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
p.q.m.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del Prefetto p.t., avverso la Parte_1
sentenza n. 3076/2023 emessa dal Giudice di Pace di Nola e depositata in data 25 luglio 2023, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata dichiara la incompetenza del Giudice di Pace di Nola in favore del Giudice di Pace di innanzi al quale la Pt_1
causa dovrà essere riassunta nel perentorio di giorni 90 dalla presente pronuncia;
b) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellante , CP_1 Parte_1
liquidate quanto al primo grado del giudizio in euro 278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa se dovute come per legge e quanto alla presente fase in euro 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa se dovute come per legge;
c) compensa integralmente le spese del doppio grado del giudizio nel rapporto tra l'appellante e l' . Controparte_4
Nola, 8 aprile 2024
Il Giudice monocratico
(dott.ssa Donatella Cennamo)
Procedimento N. 403/2024 R.G. – Sentenza - Pag. 6