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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3807/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3807/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALERNO Parte_1 C.F._1
VINCENZO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. SALERNO VINCENZO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIERO ROBERTA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. VIERO ROBERTA
CONVENUTO
e con l'intervento di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLA RIVA ROLANDO e dell'avv. CP_2 P.IVA_2
DONAZZAN ODETTA elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
INTERVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno da illecito extracontrattuale.
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 10 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.7.2022, conveniva in giudizio il Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ) al fine di sentir accertare la sua Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 13 esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per aver omesso la manutenzione e la diligente custodia di un tratto del sottoportico nei pressi di una via laterale di Corso Palladio in Vicenza (VI) ove all'altezza del civico n. 204 in data 15.5.2019 egli subiva un infortunio;
chiedeva, dunque, la condanna del al risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti, quantificati nella misura di euro 6.415,50 CP_1 per danni alla salute, o nella diversa misura eventualmente ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo effettivo. Con vittoria di compensi e spese del giudizio.
In fatto ed in diritto, l'attore, dipendente presso la società esponeva che in data Controparte_3
15.5.2019 alle ore 10.00 circa, allorché stava percorrendo una via laterale di Corso Palladio in CP_1 all'altezza del civico n. 204, durante l'orario di lavoro, inciampava in una grossa buca presente sul pavimento del sottoportico.
Allegava che l'area in questione era di proprietà del e che, in ogni caso, era da ritenersi CP_1 soggetta alla sua disponibilità e vigilanza, in quanto luogo aperto al pubblico liberamente accessibile.
Riferiva, inoltre, come la presenza di tale buca fosse stata ripetutamente segnalata al il quale, CP_1 ciononostante, mai aveva effettuato alcun intervento di ripristino.
Esponeva che, a seguito della caduta, veniva soccorso dal titolare del locale sito in prossimità della superficie stradale dissestata e poi si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di ove gli CP_1 veniva diagnosticata “infrazione dello scafoide tarsiale” del piede destro con applicazione di stivaletto gessato e prognosi iniziale di trenta giorni.
L'attore lamentava quindi l'esistenza di un danno non patrimoniale alla salute, quantificato sulla base delle risultanze della perizia redatta a firma del medico legale incaricato, dott. dalla Persona_1 quale emergeva un'invalidità temporanea al 75% per giorni trenta, temporanea al 50% per giorni cinque e temporanea al 25% per giorni dieci. Il danno biologico permanente veniva stimato nella misura del 3%. Pertanto, chiedeva il ristoro al di tutti i danni subiti che quantificava in CP_1 complessivi euro 6.414,50 o nella diversa somma che verrà determinata dal Giudice, oltre a interessi legali dalla data del pagamento delle singole somme al saldo.
Dava atto, infine, che trattandosi di sinistro sul lavoro aveva provveduto a ristorare tanto il danno CP_2 patrimoniale legato all'assenza dal posto di lavoro quanto le spese mediche sostenute. Inutili i tentativi di comporre la vertenza in via stragiudiziale.
Con comparsa depositata in data 29.8.2022, interveniva in giudizio al fine di esercitare nei CP_2 confronti del in qualità di soggetto responsabile del sinistro, l'azione di rivalsa con CP_1 riferimento alle prestazioni previdenziali erogate al danneggiato.
In fatto e in diritto, l'intervenuto aderiva alla prospettazione attorea in punto di piena responsabilità del sinistro al convenuto in causa;
deduceva a tal riguardo di aver riconosciuto a le CP_1 Pt_1 prestazioni di legge pari a ventitré giorni di invalidità assoluta (dal 19.5.2019 al 10.6.2019), corrispondente ad un periodo di astensione superiore dal lavoro, durante il quale la retribuzione veniva garantita dalle prestazioni oltre ad accessori e spese mediche, il tutto per un indennizzo pari a CP_2 complessivi euro 2.137,53 (di cui euro 2.046,5 per indennità da inabilità temporanea ed euro 90,99 per spese mediche). Evidenziava, altresì, di non aver erogato alcuna somma a titolo di ristoro per danno biologico permanente, considerato che il relativo accertamento di danno aveva portato alla luce l'esistenza di una lesione permanente di grado inferiore al minimo indennizzabile (perché inferiore al pagina 2 di 13 6%).
Esponeva di aver richiesto al (oltre che all' AIM Valore Città ACPS, CP_1 Controparte_4 che però si dichiarava incompetente sul punto) il pagamento delle somme dovute a sé in seguito all'esercizio dell'azione surrogatoria, ma di aver ricevuto risposta dalla Compagnia assicurativa
Geminass s.r.l. la quale aveva eccepito la natura privata dell'area in cui era avvenuto il sinistro e nulla aveva così riconosciuto.
Proprio su tale ultimo profilo, pur riconoscendo che il vicolo in cui avveniva la caduta risultava CP_2 essere di proprietà privata, ribadiva, ciononostante, che le peculiarità connotanti tale tratto (l'apertura al pubblico transito, la presenza delle targhe con i numeri civici, l'illuminazione riferibile all'amministrazione comunale) erano tali da determinare la responsabilità della relativa manutenzione in capo al Da ciò, dunque, faceva discendere la responsabilità di parte convenuta ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché il proprio diritto a intervenire nel presente giudizio per far valere, ai sensi degli artt. 1916, 2043, 2051 e 2054 c.c. e degli artt. 10 e 11
T.U. 30.6.1965 n. 1124 il proprio diritto di surrogazione onde ottenere la condanna del al CP_1 pagamento in proprio favore della somma già corrisposta al danneggiato pari ad euro 2.137,53, oltre a rivalutazione ed interessi.
Con comparsa di risposta depositata in data 26.10.2022 si costituiva in giudizio il chiedendo, CP_1 nel merito, di rigettare tutte le domande dispiegate nei propri confronti, ovvero in via gradata di accertare il concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. dell'attore, con conseguente diminuzione di qualsivoglia somma il Tribunale ritenesse dovuta in accoglimento della richiesta di azione di responsabilità extracontrattuale. Oltre alla vittoria di spese e compensi di lite.
In fatto ed in diritto, quanto all'an debeatur della domanda attorea, il convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria e la ricostruzione dei fatti come operata dall'attore, tenuto conto che spettava a l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto risarcitorio azionato, con particolare Pt_1 riferimento al nesso di causa tra la cosa, l'evento lesivo ed il danno lamentato.
In particolare, quanto alla contestata responsabilità ex art. 2051 c.c., chiedeva di andare esente da qualsivoglia rimprovero per essere assente, nel caso di specie, la prova del fatto storico e dell'effettiva esistenza della denunciata insidia, nonché assumeva che la caduta fosse avvenuta, in realtà, a causa di fattori diversi e del tutto indipendenti dalla conformazione dello stato dei luoghi.
Più dettagliatamente, parte convenuta deduceva che il tratto del vicolo fosse privo di particolari dissesti, negando recisamente di aver mai ricevuto alcuna segnalazione in merito alla presenza della lamentata buca ed evidenziava come la causa esclusiva dell'incidente dovesse essere riconosciuta nella sola condotta imprudente e negligente di il quale avrebbe potuto agevolmente evitare il danno, Pt_1 usando l'ordinaria diligenza, attese, peraltro, le condizioni esterne di piena visibilità in cui avveniva il sinistro.
Riteneva, dunque, che tale comportamento colposo fosse idoneo a integrare il caso fortuito e quindi ad elidere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Pertanto, rilevava la necessità di valutare ai sensi dell'art. 1227 c.c. la portata del concorso colposo attribuibile a parte attrice ora al fine di escludere tout court l'invocata responsabilità, allo scopo di contenere l'entità delle formulate pretese risarcitorie. Quanto, invece, all'azione esperita da il sottolineava che, in assenza di alcun CP_2 CP_1
pagina 3 di 13 accertamento in ordine alla propria responsabilità, non poteva di conseguenza sussistere alcun fondamento rispetto alla pretesa creditoria avanzata dall'istituto previdenziale in via di surrogazione.
Con riferimento, poi, all'evocata responsabilità ex art. 2043 c.c., il ribadendo quanto già CP_1 esposto deduceva l'insussistenza di alcun riscontro probatorio in ordine agli elementi costitutivi di tale fattispecie.
Sotto il profilo del quantum debeatur, il convenuto riteneva non raggiunta la prova in giudizio (specie con riferimento al profilo della pretesa risarcibilità della sofferenza patita); ad ogni modo, la quantificazione del danno sofferto veniva reputata eccessiva e non causalmente riconducibile al sinistro occorso. In particolare, evidenziava, da un lato, che le pretese risarcitorie in punto di danno non patrimoniale si fondavano su una relazione medico legale di parte priva di autonomo valore probatorio e, dall'altro lato, che nel caso di specie andassero applicati i parametri normativi per le lesioni micropermanenti ai sensi dell'art. 139 d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).
Per le stesse ragioni, contestava altresì la liquidazione dell'indennizzo per inabilità temporanea effettuata da CP_2
Deduceva, infine, la non cumulabilità degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, ritenuta esclusa dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto produttiva di indebita locupletazione in favore del creditore. Concludeva, pertanto, per il rigetto di tutte le domande formulate nei propri confronti e, in via subordinata, previa determinazione della responsabilità imputabile al per la limitazione CP_1 del risarcimento del danno fino alla sola quota di responsabilità eventualmente accertata.
* * *
La domanda di risarcimento del danno di parte attrice è fondata e va pertanto accolta, seppur nei limiti di seguito precisati. Altrettanto vale per la domanda avanzata da avente ad oggetto l'azione CP_2 surrogatoria di cui all'art. 1916 co. 4 c.c., per le ragioni enunciate in appresso.
La domanda risarcitoria proposta da va innanzitutto correttamente inquadrata nell'ambito della Pt_1 disciplina di cui all'art. 2051 c.c. recante la responsabilità per cose in custodia.
La disposizione citata contempla una ipotesi di responsabilità oggettiva e, dunque, una fattispecie la cui fondatezza prescinde dall'accertamento del carattere colposo del comportamento posto in essere dal danneggiante e si basa, invece, sul mero presupposto dell'esistenza di un rapporto di custodia con la cosa foriera di danno, rapporto di custodia da intendersi sussistente ogni qual volta venga esercitata una relazione di fatto tra il custode e la cosa stessa, al punto da ritenere che il primo possa esercitare un controllo sulla seconda. Deve però sussistere anche il nesso causale tra la cosa ed il danno lamentato: in altre parole, l'evento di danno deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa o pericolosità della cosa, che dunque va classificata alla stregua di una vera e propria insidia.
Entrambi i predetti elementi costitutivi della fattispecie debbono essere provati dal danneggiato;
il custode, invece, va esente da responsabilità se dimostra che il danno non è stato prodotto dalla cosa bensì dal caso fortuito, da intendersi quale accadimento eccezionale ed imprevedibile, idoneo di per sé solo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 11096 del 10/06/2020: “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. pagina 4 di 13 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi”).
Il caso fortuito ben può essere costituito anche dal fatto colposo del danneggiato stesso, laddove assuma i connotati di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e inevitabilità rispetto all'evento pregiudizievole”).
Ma vi è di più.
La colpevole condotta del danneggiato, oltre a rilevare come caso fortuito ovverossia fattore escludente la responsabilità del custode (laddove per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione causale del danno dalla cosa), rileva anche come fattore causale semplicemente concorrente valorizzabile ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., con la conseguenza che la pretesa risarcitoria andrà rimodulata sulla scorta della quota di responsabilità unicamente attribuibile al custode danneggiante, perché non potrà essere a lui attribuita la conseguenza, sul piano risarcitorio, della condotta colpevolmente rimproverabile al danneggiato in nesso eziologico con l'occorso (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023, in parte motiva si legge: “…Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”).
Tanto premesso, va poi aggiunto che la sussistenza o meno del caso fortuito nella fattispecie va scrutinata con rigore avuto specifico riguardo al grado di pericolosità od insidia della cosa in custodia;
pagina 5 di 13 si intende dire, che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa quanto più la soglia della diligenza necessaria in capo al danneggiato per evitare il pericolo è ridotta, sicché tanto più il suo comportamento spiegherà efficacia rilevante sul piano causale, anche ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024: “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”).
Tutto ciò chiarito, vanno allora svolte le seguenti considerazioni con riferimento al caso di specie.
Sussiste indubbiamente il rapporto di custodia tra il ed il pavimento dissestato Controparte_1 collocato avanti al numero civico n. 204 nel sottoportico di una via laterale di Corso Palladio.
Il fatto che quel tratto di sedime fosse di proprietà di terzi, come adombrato dalla difesa dell'intervenuto, è anzitutto circostanza non provata in giudizio;
nemmeno è circostanza contestata dal convenuto. CP_1
Ad ogni modo, va ribadito che la relazione tra custode e res pericolosa prescinde da qualsivoglia titolo giuridico di proprietà del primo sulla seconda, poiché rileva la relazione intesa come capacità di controllo e di ripristino della cosa pericolosa o insidiosa, da punto di vista squisitamente fattuale (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 31/10/2023, n. 30288).
Tale disponibilità di controllo da parte del convenuto sul tratto di strada dissestato è CP_1 inequivocabilmente emersa nel corso dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, per mezzo delle prove testimoniali sul punto assunte.
Il testimone , titolare della pizzeria Vesuvio che stava rifornendo al Testimone_1 Pt_1 momento del sinistro, attendibile e credibile perché edotto direttamente dei fatti e dei luoghi di causa, per frequentazione degli stessi, ha dichiarato che sia i numeri civici sia i corpi illuminanti (cfr. docc.
16-18 sono stati posti in loco dal a riprova della sua materiale disponibilità e controllo CP_2 CP_1 del sottoportico in questione (cfr. verbale d'udienza del 16.11.2023, testimone : Testimone_1
“Posso dire che a quanto so, credo che i numeri civici siano stati posti dall'amministrazione comunale, così come anche i corpi illuminanti. Preciso che il vicolo laterale di Corso Palladio è generalmente aperto al pubblico dalla mattina fino alle 20.30-21.00 di sera, dopo un condomino privato chiude il cancello e dunque non si può più transitare. Questo è stato fatto per tenere alla larga persone indesiderate;
ADR: si tratta di un cancello che è posto alla fine del vicolo, dunque, in realtà la parte che riguarda il luogo di causa, siccome si trova in un punto precedente, è sempre aperta al pubblico transito”).
Inoltre, deve ritenersi altrettanto dimostrato in giudizio il nesso causale tra la cosa pericolosa ed il pagina 6 di 13 sinistro foriero del danno patrimoniale e non patrimoniale lamentato.
In effetti, la dinamica dell'occorso è stata compiutamente provata per il tramite del testimone
, presente al momento della caduta nel sottoportico da parte di il quale ha Testimone_1 Pt_1 confermato sia la presenza della buca nella conformazione di cui alle fotografie prodotte (cfr. doc. 6
sia il fatto che l'attore è caduto perché inciampato sulla stessa (cfr. verbale d'udienza del Pt_1
16.11.2023, testimone : “sì è vero, ricordo quel giorno che il sig. è caduto Testimone_1 Pt_1 sulla buca che vedo qui raffigurata nel doc. 7 attore. (…) ADR: io al momento della caduta ero presente, lì di fuori”).
Ciò posto, vanno allora prese in esame le deduzioni del convenuto volte a ritenere l'evento di sinistro frutto del caso fortuito, anche dato dal comportamento del danneggiato, ovvero frutto quantomeno in parte di una condotta colposa concorrente comunque a lui riferibile.
In effetti, va anzitutto chiarito che la buca teatro del sinistro (cfr. doc. 7 va certamente Pt_1 qualificata alla stregua di una insidia, per la sua estensione, la sua irregolarità di forma e la disomogeneità della superficie (dalle foto è solo possibile intuire la presenza di diversi gradi di profondità tra i bordi e il centro). Va inoltre tenuta in considerazione la sua esatta collocazione: la buca
è in effetti collocata lateralmente nel sottoportico, dunque, poco scorgibile da parte di chi transita al centro della strada. Infine, va considerato che si tratta di un portico molto frequentato dalla cittadinanza vicentina, trovandosi in corrispondenza di uno dei vicoli del centro storico cittadino (traversa di Corso
Palladio).
Va allora precisato che non è stata offerta prova del caso fortuito nei termini che descrive la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Napoli, Sez. VIII, Sentenza, 23/03/2025, n. 2920), nel senso che il non ha dimostrato che la caduta dell'attore fosse evento imprevedibile e di carattere CP_1 eccezionale data la specifica conformazione dei luoghi di causa, comunque certamente insidiosa al punto da esporre l'utenza ed il pubblico ad inciampi nell'incedere; al contrario, l'istruttoria orale espletata consente di ritenere provato che la presenza dell'avvallamento fosse circostanza nota da tempo all'ente territoriale, che parrebbe addirittura averla resa oggetto di una trattativa con il titolare dell'esercizio commerciale accanto, di talché la caduta di un utente della strada su di essa non può dirsi affatto evento imprevedibile ed eccezionale (cfr. verbale d'udienza del 16.11.2023, teste Tes_1
: “Posso dire che siccome la buca si trova nei pressi della mia Pizzeria e siccome nel tempo
[...] ho visto cinque persone caderci sopra, allora io dopo che è caduto il sig. ho deciso di coprire Pt_1 interamente la buca. Posso dire che il Comune di tempo indietro mi aveva detto che avrebbe CP_1 chiuso lui la buca se avessi acconsentito a costruire una uscita di sicurezza lì vicino alla mia Pizzeria.
Avevo risposto di sì a quest'offerta, tuttavia il Comune mai ha fatto l'uscita di sicurezza né mai ha coperto il buco. Preciso che il contratto l'ha firmato il proprietario dei muri della mia attività (io sono in affitto) insieme agli altri proprietari della galleria nel 2017; ADR: più precisamente, ricordo che avevo parlato con il sig. del Comune di del settore lavori pubblici”). Tes_2 CP_1
Di conseguenza, va ritenuto assente il caso fortuito nel caso di specie.
Alcune ulteriori considerazioni sono tuttavia d'obbligo.
Benché il comportamento del danneggiato (caduto nell'incedere) non integri un evento imprevedibile pagina 7 di 13 ed eccezionale tale da ledere totalmente il nesso causale tra sinistro e la cosa in custodia, va evidenziato che le specifiche modalità di esecuzione di detto comportamento, per le ragioni che si vanno ad esporre, integra comunque gli estremi di un comportamento colposo rilevante ai sensi dell'art. 1227 co.
1 c.c., tale da giustificare una riduzione al 50% in punto di attribuzione causale al e della CP_1 pretesa risarcitoria avanzata.
Va a riguardo messo in evidenza che il testimone oculare del sinistro ( ) ha Testimone_1 dichiarato che: (i) è caduto in prossimità della buca perché stava trasportando talmente tanti Pt_1 pacchi da non riuscire a vedere la strada davanti;
(ii) è caduto dopo che qualche istante prima Pt_1 aveva percorso quel medesimo tratto di strada, ma senza incidenti (cfr. verbale d'udienza del
16.11.2023, teste : “Ho visto che il sig. aveva i cartoni di caffè in mano, Testimone_1 Pt_1 erano talmente tanti che la visuale gli era completamente oscurata. L'ho visto così inciampare senza rendersi conto che c'era la buca perché non riusciva a vedere per terra ADR: preciso che la dinamica esatta è stata questa: è venuto nel mio locale a mani vuote chiedendo quanto caffè mi serviva. Pt_1
Poi è uscito ad andare a prendere il caffè nel suo furgoncino. E' così rientrato al mio locale con le scatole di caffè in braccio ed è a quel punto che prima di rientrare nel mio locale è inciampato sulla buca”).
La circostanza del trasporto di materiale a mano al momento dell'occorso è poi definitivamente stata confermata dall'attore in sede di interpello, sicché ad essa va attribuita valenza di prova legale (cfr. verbale d'udienza del 27.2.2024: “ADR stavo entrando nella pizzeria Vesuvio e avevo in mano dei cartoni di caffè, mi è mancata la terra sotto i piedi e sono caduto. ADR: sono cartoni da sei chili e li tenevo in mano con le due mani occupate. I cartoni li portavo all'altezza addominale”).
Risulta allora provata in corso di causa la condotta altamente imprudente dell'attore, che si è sovraccaricato di scatoloni di caffè per raggiungere l'esercizio commerciale nel sottoportico precludendosi così da solo una completa visuale della pavimentazione calpestata, comportamento certamente inidoneo al fine di individuare ogni possibile insidia idonea a costituire inciampo nell'incedere.
In aggiunta, sempre ai fini dell'accertamento della colpa intesa come mancanza di diligenza, prudenza e perizia, va messo in luce che aveva già percorso quel tratto di sottoportico in precedenza, Pt_1 sicché anche per questa ragione egli avrebbe potuto e dovuto agevolmente evitare l'insidia (cfr. verbale d'udienza del 16.11.2023, testimone : “ADR: il sig. da me non veniva Testimone_1 Pt_1 spessissimo, da me veniva di consueto un altro rappresentante, una volta ogni dieci quindi giorni.
Preciso che conosco dal 2017-2018 quando ho aperto la mia Pizzeria. Da quel momento, Pt_1 sporadicamente veniva a portarmi il caffè. Preciso che secondo me l'altro rappresentante Pt_1 venendo più spesso, conosceva meglio i luoghi di causa”).
Da tali considerazioni deriva una responsabilità concorrente del danneggiato per suo fatto colposo nella causazione del danno, che giustifica il riconoscimento di un'incidenza causale ex art. 1227 co. 1 c.c. nella misura del 50%, con conseguente pari riduzione del risarcimento del danno dovuto.
Tanto chiarito in punto di an debeatur va ora quantificato il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore in relazione all'occorso.
pagina 8 di 13 La consulenza tecnica di ufficio medico legale del dott. ha accertato le Persona_2 conseguenze patite dall'attore ricollegabili al sinistro del 15.5.2019.
Le risultanze di detti accertamenti debbono ritenersi interamente recepiti al fine della decisione, posto che le conclusioni raggiunte sono adeguatamente sorrette da ragionamento logico scientifico solido, coerente e ben motivato, in ragione del quale non si ritiene dunque di doversene discostare.
Le indagini peritali hanno anzitutto riscontrato la presenza di un “trauma distorsivo alla caviglia destra con infrazione dello scafoide tarsale” (cfr. relazione dott. , p. 5), trattato conservativamente Per_2 mediante immobilizzazione in stivaletto gessato per tre settimane, ritenuto ampiamente compatibile con la dinamica dei fatti.
Da ciò il consulente ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico permanente per di anni Pt_1
55 al tempo del sinistro (nato il [...]), “che può essere valutato nella misura del 2%” ed altresì ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico temporaneo “di giorni 22 al 75%, giorni 8 al 50%. L'assoluta inabilità lavorativa va quantificata in giorni 30”. Il livello di sofferenza psicofisica legato a siffatte lesioni è stato apprezzato dall'ausiliario come “di media entità per i primi 22 giorni, medio- lieve per il restante periodo” e, in fase di postumi permanenti, come lieve (cfr. relazione dott.
, p. 6). Per_2
Il dott. ha inoltre precisato che “non sussistono per il caso di specie i presupposti per Per_2 riconoscere alcun danno ne' alla capacità lavorativa, ne' alcuna ripercussione della cenestesi lavorativa. Nessuna ripercussione sugli aspetti dinamico relazionali”, sicché nessuna ripercussione sulla capacità lavorativa del danneggiato assume rilevanza nel caso di specie.
Segue dunque il calcolo matematico al fine della corretta liquidazione del danno non patrimoniale accertato ed oggetto di ristoro, tenendo conto delle tabelle di Milano – edizione 2024.
A tal riguardo, si precisa come non colga nel segno la difesa di parte convenuta che vorrebbe, invece, applicare i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità previsti dall'art. 139 d.lgs. n. 209/2005 in tema di sinistri stradali, tuttavia inapplicabili alla fattispecie concreta poiché insuscettibili di applicazione analogica in quanto disposizioni di carattere eccezionale (cfr. Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051
c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale)”).
Pertanto, il risarcimento del danno biologico permanente al 2% di un uomo di 55 anni, tenuto conto delle tabelle di Milano - edizione 2024, ammonta complessivamente ad euro 2.702,00 (già inclusa la sofferenza cagionata dalle lesioni fisiche medico-legali, comunque accertata in concreto per il tramite della consulenza tecnica d'ufficio).
Il danno biologico temporaneo ammonta invece ad euro 2.357,50 (ITP al 75% di 22 giorni;
ITP al 50% di 8 giorni).
pagina 9 di 13 Complessivamente, dunque, il danno non patrimoniale va liquidato nella somma onnicomprensiva pari ad euro 5.059,50.
Non sussistono poi circostanze per provvedere all'aumento della liquidazione del danno a titolo di personalizzazione, non avendo inciso le lesioni sulla sfera dinamico – relazionale dell'attore danneggiato (cfr. relazione dott. , p. 5). Per_2
Sicché, in considerazione del concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., il risarcimento che precede va ridotto del 50%: il quantum risarcitorio dovuto dal danneggiante convenuto ammonta dunque complessivamente ad euro 2.529,75.
Detta somma costituendo però debito di valore va devalutata al tempo del sinistro del 15.5.2019 (si ottiene euro 2.142,04) e poi aumentata con rivalutazione ed interessi calcolati anno per anno secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Un. n. 1712/1995) fino alla data della sentenza (ultimo indice Istat disponibile fino ad aprile 2025): si giunge così alla somma risarcitoria finale pari ad euro 2.776,00. Oltre ad interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo, dovendosi escludere l'applicazione dell'art. 1284 co. 4 c.c. trattandosi di debito di valore relativo ad obbligazione sorta da fatto illecito (cfr. per quanto d'interesse, Cassazione civile sez. I, 13/12/2023, n.34912; Corte appello Milano sez. IV, 01/03/2023, n.687: “In tema di interessi, il comma 4 dell'art.
1284 c.c. prevede che se le parti non abbiano concordato la misura degli interessi, dal momento in cui
è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Dunque tale disposizione rappresenta un'eccezione che opera solo nell'ipotesi in cui gli interessi siano accessori ad un debito nascente da un negozio giuridico: infatti se tali obbligazioni derivassero da fatto illecito o da legge non sarebbe ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione”).
Va a questo punto presa in esame la domanda proposta dall'intervenuto nei confronti del CP_1 convenuto.
Anzitutto, l'intervento principale ex art. 105 co. 1 c.p.c. va dichiarato ammissibile, tenuto conto che ha fatto valere in giudizio il proprio diritto risarcitorio in surrogazione dell'attore nei confronti del CP_2 danneggiante responsabile del sinistro ai sensi dell'art. 1916 co. 4 c.c..
In effetti, mentre con l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965 agisce in CP_2 giudizio contro il datore di lavoro (penalmente o civilmente responsabile delle lesioni procurate al lavoratore) per far valere un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo, al contrario con la surrogazione ex art. 1916 c.c. agisce contro i terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, CP_2 per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato sostituendosi a lui nell'esercizio del diritto al risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 29219 del 12/11/2019). Sicché, a fronte del pagamento di emolumenti in favore del lavoratore danneggiato per il sinistro occorso, CP_2 acquisisce il diritto di agire in surroga nei confronti del terzo responsabile (e del suo assicuratore) ai sensi dell'art. 1916 co. 4 c.c. per la parte di danno per cui evidentemente il danneggiato non abbia già provveduto ad ottenere ristoro direttamente dal terzo responsabile (cfr. per quanto d'interesse, Cass.
Civ. Sez. Un., Sentenza n. 12566 del 22/05/2018: “L'importo della rendita per l'inabilità permanente, pagina 10 di 13 corrisposta dall per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto dall'ammontare CP_2 del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato”).
Tanto premesso, va allora precisato che avuto riguardo al caso di specie sussistono i presupposti al fine di accogliere la richiesta di risarcimento del danno in via surrogatoria.
In effetti, ha indennizzato all'attore il danno patrimoniale corrispondente vuoi alla perdita del
CP_2 salario patita durante il periodo di assenza per malattia, dal 19.5.2019 al 10.6.2019 (che ha
CP_2 indennizzato con il pagamento di una indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione, ai sensi dell'art. 68 co. 1 D.P.R. 30.6.1965 n. 1124) per una somma pari ad euro 2.046,54, vuoi alle spese mediche, quantificate pari ad euro 90,99 (cfr. doc. 3 . Altresì ha manifestato la propria
CP_2 CP_2 intenzione ad esercitare il proprio diritto di surrogazione (cfr. doc. 10 .
CP_2
Va allora dato ampio recepimento alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha riconosciuto la piena risarcibilità in via surrogatoria da parte dell'assicuratore sociale delle somme che ha corrisposto al danneggiato a titolo di indennità giornaliera (lucro cessante relativo alla impedita possibilità di attendere alle mansioni lavorative) e per spese di cura (danno emergente), trattandosi di pregiudizi concreti e reali, a nulla rilevando il fatto che il lavoratore danneggiato, continuando a ricevere comunque la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non percepisca di aver patito un danno di tipo patrimoniale e non ne chieda il risarcimento al responsabile (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3296 del 12/02/2018, in parte motiva si legge: “…l'Istituto indennizza non già danni presunti, ma pregiudizi concreti e reali: rispettivamente, il lucro cessante da perdita della retribuzione,
e il danno emergente rappresentato dalla necessità per la vittima di curarsi;
se dunque la vittima dell'illecito, in conseguenza di questo, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell'indennizzo, da parte dell si trasferisce in capo a quest'ultimo ai sensi dell'art. 1916 c.c.; ne CP_2 consegue che, per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea (art. 68 d.P.R. 1124/65) e di anticipazione di spese di cura (arti. 86 e ss. d.P.R. cit.) l ha sempre diritto di surrogarsi, perché la CP_2 corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e di una necessità di cura, e dunque di fatti che costituiscono danni civilisticamente rilevanti, dei quali la vittima ha diritto di essere risarcita;
e va da sé che, ai fini della surrogazione, nulla rileva che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non percepisca nemmeno di avere patito un danno, e non ne chieda il risarcimento al responsabile” (cfr
Cass., n. 3296/2018).
Il consulente tecnico d'ufficio ha in effetti riconosciuto in sede peritale la esistenza di un danno da inabilità lavorativa assoluta per giorni trenta (cfr. relazione dott. , p. 5). Per_2
Tutto quanto premesso, sussistono allora le condizioni per riconoscere in capo a il diritto al CP_2 rimborso degli emolumenti già versati a favore dell'attore, che tenuto conto dell'accertamento di responsabilità in capo al nella sola misura del 50%, che andrà rimodulato (dimidiato) in senso CP_1 corrispondente. pagina 11 di 13 Ne consegue che il convenuto va condannato al pagamento in favore di della minor CP_1 CP_2 somma pari ad euro 1.068,76 (50% di euro 2.137,53).
Poiché la surrogazione dell'assicuratore sociale è un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso, è ferma la natura di obbligazione di valore della pretesa creditoria di (cfr. CP_2
Cassazione civile sez. lav., 12/12/2024, (ud. 09/07/2024, dep. 12/12/2024), n.32168: “…52. Diverso è, invece, il credito dell' quando agisce con l'azione di surroga. Derivando, come si è detto, il suo CP_2 diritto da quello del soggetto assicurato, l'Istituto promuove, in questo caso, un'azione che è sicuramente di risarcimento del danno per fatto illecito e fa valere, dunque, un credito che è di valore
(tra le tante, Cass. nr. 37798 del 2022; Cass., sez.un., nr. 2639 del 1987)”). Sicché vanno su di essa calcolati rivalutazione e interessi anno per anno (cfr. Cass. SU n. 1712/1995) dal momento dell'esborso
(da individuare al 15.6.2019: cfr. doc. 9 fino alla data della sentenza: si giunge così alla somma CP_2 finale pari ad euro 1.384,24. Oltre ad interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo, trattandosi di debito di valore e non di valuta (cfr. supra).
Da ultimo la liquidazione delle spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e dunque vanno poste a carico di parte convenuta secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., valore della causa pari al quantum oggetto di condanna risarcitoria, con importi medi per ogni fase del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese di consulenza tecnica d'ufficio e per le spese di c.t.p. di parte attrice quantificate di euro 576,30 come da documentazione allegata (cfr. allegato a memoria di replica di . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 3807/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda di risarcimento del danno di nei confronti del Parte_1 CP_1 nei limiti che seguono.
[...]
2. CONDANNA al risarcimento del danno in favore di quantificato Controparte_1 Parte_1 pari ad euro 2.776,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
3. DICHIARA ammissibile l'intervento di CP_2
4. CONDANNA al pagamento della somma di euro 1.384,24 in favore di Controparte_1 CP_2 oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
5. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_1 quantifica pari ad euro 2.552,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed euro 237,00 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge;
6. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_1 CP_2 quantifica pari ad euro 2.552,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed euro 98,00 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come e se previsto per legge.
7. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico di Controparte_1
pagina 12 di 13 unitamente a quelle di c.t.p. di parte attrice (euro 576,30).
8. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 27 maggio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3807/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALERNO Parte_1 C.F._1
VINCENZO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. SALERNO VINCENZO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIERO ROBERTA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. VIERO ROBERTA
CONVENUTO
e con l'intervento di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLA RIVA ROLANDO e dell'avv. CP_2 P.IVA_2
DONAZZAN ODETTA elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
INTERVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno da illecito extracontrattuale.
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 10 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.7.2022, conveniva in giudizio il Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ) al fine di sentir accertare la sua Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 13 esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per aver omesso la manutenzione e la diligente custodia di un tratto del sottoportico nei pressi di una via laterale di Corso Palladio in Vicenza (VI) ove all'altezza del civico n. 204 in data 15.5.2019 egli subiva un infortunio;
chiedeva, dunque, la condanna del al risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti, quantificati nella misura di euro 6.415,50 CP_1 per danni alla salute, o nella diversa misura eventualmente ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo effettivo. Con vittoria di compensi e spese del giudizio.
In fatto ed in diritto, l'attore, dipendente presso la società esponeva che in data Controparte_3
15.5.2019 alle ore 10.00 circa, allorché stava percorrendo una via laterale di Corso Palladio in CP_1 all'altezza del civico n. 204, durante l'orario di lavoro, inciampava in una grossa buca presente sul pavimento del sottoportico.
Allegava che l'area in questione era di proprietà del e che, in ogni caso, era da ritenersi CP_1 soggetta alla sua disponibilità e vigilanza, in quanto luogo aperto al pubblico liberamente accessibile.
Riferiva, inoltre, come la presenza di tale buca fosse stata ripetutamente segnalata al il quale, CP_1 ciononostante, mai aveva effettuato alcun intervento di ripristino.
Esponeva che, a seguito della caduta, veniva soccorso dal titolare del locale sito in prossimità della superficie stradale dissestata e poi si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di ove gli CP_1 veniva diagnosticata “infrazione dello scafoide tarsiale” del piede destro con applicazione di stivaletto gessato e prognosi iniziale di trenta giorni.
L'attore lamentava quindi l'esistenza di un danno non patrimoniale alla salute, quantificato sulla base delle risultanze della perizia redatta a firma del medico legale incaricato, dott. dalla Persona_1 quale emergeva un'invalidità temporanea al 75% per giorni trenta, temporanea al 50% per giorni cinque e temporanea al 25% per giorni dieci. Il danno biologico permanente veniva stimato nella misura del 3%. Pertanto, chiedeva il ristoro al di tutti i danni subiti che quantificava in CP_1 complessivi euro 6.414,50 o nella diversa somma che verrà determinata dal Giudice, oltre a interessi legali dalla data del pagamento delle singole somme al saldo.
Dava atto, infine, che trattandosi di sinistro sul lavoro aveva provveduto a ristorare tanto il danno CP_2 patrimoniale legato all'assenza dal posto di lavoro quanto le spese mediche sostenute. Inutili i tentativi di comporre la vertenza in via stragiudiziale.
Con comparsa depositata in data 29.8.2022, interveniva in giudizio al fine di esercitare nei CP_2 confronti del in qualità di soggetto responsabile del sinistro, l'azione di rivalsa con CP_1 riferimento alle prestazioni previdenziali erogate al danneggiato.
In fatto e in diritto, l'intervenuto aderiva alla prospettazione attorea in punto di piena responsabilità del sinistro al convenuto in causa;
deduceva a tal riguardo di aver riconosciuto a le CP_1 Pt_1 prestazioni di legge pari a ventitré giorni di invalidità assoluta (dal 19.5.2019 al 10.6.2019), corrispondente ad un periodo di astensione superiore dal lavoro, durante il quale la retribuzione veniva garantita dalle prestazioni oltre ad accessori e spese mediche, il tutto per un indennizzo pari a CP_2 complessivi euro 2.137,53 (di cui euro 2.046,5 per indennità da inabilità temporanea ed euro 90,99 per spese mediche). Evidenziava, altresì, di non aver erogato alcuna somma a titolo di ristoro per danno biologico permanente, considerato che il relativo accertamento di danno aveva portato alla luce l'esistenza di una lesione permanente di grado inferiore al minimo indennizzabile (perché inferiore al pagina 2 di 13 6%).
Esponeva di aver richiesto al (oltre che all' AIM Valore Città ACPS, CP_1 Controparte_4 che però si dichiarava incompetente sul punto) il pagamento delle somme dovute a sé in seguito all'esercizio dell'azione surrogatoria, ma di aver ricevuto risposta dalla Compagnia assicurativa
Geminass s.r.l. la quale aveva eccepito la natura privata dell'area in cui era avvenuto il sinistro e nulla aveva così riconosciuto.
Proprio su tale ultimo profilo, pur riconoscendo che il vicolo in cui avveniva la caduta risultava CP_2 essere di proprietà privata, ribadiva, ciononostante, che le peculiarità connotanti tale tratto (l'apertura al pubblico transito, la presenza delle targhe con i numeri civici, l'illuminazione riferibile all'amministrazione comunale) erano tali da determinare la responsabilità della relativa manutenzione in capo al Da ciò, dunque, faceva discendere la responsabilità di parte convenuta ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché il proprio diritto a intervenire nel presente giudizio per far valere, ai sensi degli artt. 1916, 2043, 2051 e 2054 c.c. e degli artt. 10 e 11
T.U. 30.6.1965 n. 1124 il proprio diritto di surrogazione onde ottenere la condanna del al CP_1 pagamento in proprio favore della somma già corrisposta al danneggiato pari ad euro 2.137,53, oltre a rivalutazione ed interessi.
Con comparsa di risposta depositata in data 26.10.2022 si costituiva in giudizio il chiedendo, CP_1 nel merito, di rigettare tutte le domande dispiegate nei propri confronti, ovvero in via gradata di accertare il concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. dell'attore, con conseguente diminuzione di qualsivoglia somma il Tribunale ritenesse dovuta in accoglimento della richiesta di azione di responsabilità extracontrattuale. Oltre alla vittoria di spese e compensi di lite.
In fatto ed in diritto, quanto all'an debeatur della domanda attorea, il convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria e la ricostruzione dei fatti come operata dall'attore, tenuto conto che spettava a l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto risarcitorio azionato, con particolare Pt_1 riferimento al nesso di causa tra la cosa, l'evento lesivo ed il danno lamentato.
In particolare, quanto alla contestata responsabilità ex art. 2051 c.c., chiedeva di andare esente da qualsivoglia rimprovero per essere assente, nel caso di specie, la prova del fatto storico e dell'effettiva esistenza della denunciata insidia, nonché assumeva che la caduta fosse avvenuta, in realtà, a causa di fattori diversi e del tutto indipendenti dalla conformazione dello stato dei luoghi.
Più dettagliatamente, parte convenuta deduceva che il tratto del vicolo fosse privo di particolari dissesti, negando recisamente di aver mai ricevuto alcuna segnalazione in merito alla presenza della lamentata buca ed evidenziava come la causa esclusiva dell'incidente dovesse essere riconosciuta nella sola condotta imprudente e negligente di il quale avrebbe potuto agevolmente evitare il danno, Pt_1 usando l'ordinaria diligenza, attese, peraltro, le condizioni esterne di piena visibilità in cui avveniva il sinistro.
Riteneva, dunque, che tale comportamento colposo fosse idoneo a integrare il caso fortuito e quindi ad elidere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Pertanto, rilevava la necessità di valutare ai sensi dell'art. 1227 c.c. la portata del concorso colposo attribuibile a parte attrice ora al fine di escludere tout court l'invocata responsabilità, allo scopo di contenere l'entità delle formulate pretese risarcitorie. Quanto, invece, all'azione esperita da il sottolineava che, in assenza di alcun CP_2 CP_1
pagina 3 di 13 accertamento in ordine alla propria responsabilità, non poteva di conseguenza sussistere alcun fondamento rispetto alla pretesa creditoria avanzata dall'istituto previdenziale in via di surrogazione.
Con riferimento, poi, all'evocata responsabilità ex art. 2043 c.c., il ribadendo quanto già CP_1 esposto deduceva l'insussistenza di alcun riscontro probatorio in ordine agli elementi costitutivi di tale fattispecie.
Sotto il profilo del quantum debeatur, il convenuto riteneva non raggiunta la prova in giudizio (specie con riferimento al profilo della pretesa risarcibilità della sofferenza patita); ad ogni modo, la quantificazione del danno sofferto veniva reputata eccessiva e non causalmente riconducibile al sinistro occorso. In particolare, evidenziava, da un lato, che le pretese risarcitorie in punto di danno non patrimoniale si fondavano su una relazione medico legale di parte priva di autonomo valore probatorio e, dall'altro lato, che nel caso di specie andassero applicati i parametri normativi per le lesioni micropermanenti ai sensi dell'art. 139 d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).
Per le stesse ragioni, contestava altresì la liquidazione dell'indennizzo per inabilità temporanea effettuata da CP_2
Deduceva, infine, la non cumulabilità degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, ritenuta esclusa dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto produttiva di indebita locupletazione in favore del creditore. Concludeva, pertanto, per il rigetto di tutte le domande formulate nei propri confronti e, in via subordinata, previa determinazione della responsabilità imputabile al per la limitazione CP_1 del risarcimento del danno fino alla sola quota di responsabilità eventualmente accertata.
* * *
La domanda di risarcimento del danno di parte attrice è fondata e va pertanto accolta, seppur nei limiti di seguito precisati. Altrettanto vale per la domanda avanzata da avente ad oggetto l'azione CP_2 surrogatoria di cui all'art. 1916 co. 4 c.c., per le ragioni enunciate in appresso.
La domanda risarcitoria proposta da va innanzitutto correttamente inquadrata nell'ambito della Pt_1 disciplina di cui all'art. 2051 c.c. recante la responsabilità per cose in custodia.
La disposizione citata contempla una ipotesi di responsabilità oggettiva e, dunque, una fattispecie la cui fondatezza prescinde dall'accertamento del carattere colposo del comportamento posto in essere dal danneggiante e si basa, invece, sul mero presupposto dell'esistenza di un rapporto di custodia con la cosa foriera di danno, rapporto di custodia da intendersi sussistente ogni qual volta venga esercitata una relazione di fatto tra il custode e la cosa stessa, al punto da ritenere che il primo possa esercitare un controllo sulla seconda. Deve però sussistere anche il nesso causale tra la cosa ed il danno lamentato: in altre parole, l'evento di danno deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa o pericolosità della cosa, che dunque va classificata alla stregua di una vera e propria insidia.
Entrambi i predetti elementi costitutivi della fattispecie debbono essere provati dal danneggiato;
il custode, invece, va esente da responsabilità se dimostra che il danno non è stato prodotto dalla cosa bensì dal caso fortuito, da intendersi quale accadimento eccezionale ed imprevedibile, idoneo di per sé solo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 11096 del 10/06/2020: “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. pagina 4 di 13 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi”).
Il caso fortuito ben può essere costituito anche dal fatto colposo del danneggiato stesso, laddove assuma i connotati di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e inevitabilità rispetto all'evento pregiudizievole”).
Ma vi è di più.
La colpevole condotta del danneggiato, oltre a rilevare come caso fortuito ovverossia fattore escludente la responsabilità del custode (laddove per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione causale del danno dalla cosa), rileva anche come fattore causale semplicemente concorrente valorizzabile ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., con la conseguenza che la pretesa risarcitoria andrà rimodulata sulla scorta della quota di responsabilità unicamente attribuibile al custode danneggiante, perché non potrà essere a lui attribuita la conseguenza, sul piano risarcitorio, della condotta colpevolmente rimproverabile al danneggiato in nesso eziologico con l'occorso (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023, in parte motiva si legge: “…Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”).
Tanto premesso, va poi aggiunto che la sussistenza o meno del caso fortuito nella fattispecie va scrutinata con rigore avuto specifico riguardo al grado di pericolosità od insidia della cosa in custodia;
pagina 5 di 13 si intende dire, che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa quanto più la soglia della diligenza necessaria in capo al danneggiato per evitare il pericolo è ridotta, sicché tanto più il suo comportamento spiegherà efficacia rilevante sul piano causale, anche ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024: “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”).
Tutto ciò chiarito, vanno allora svolte le seguenti considerazioni con riferimento al caso di specie.
Sussiste indubbiamente il rapporto di custodia tra il ed il pavimento dissestato Controparte_1 collocato avanti al numero civico n. 204 nel sottoportico di una via laterale di Corso Palladio.
Il fatto che quel tratto di sedime fosse di proprietà di terzi, come adombrato dalla difesa dell'intervenuto, è anzitutto circostanza non provata in giudizio;
nemmeno è circostanza contestata dal convenuto. CP_1
Ad ogni modo, va ribadito che la relazione tra custode e res pericolosa prescinde da qualsivoglia titolo giuridico di proprietà del primo sulla seconda, poiché rileva la relazione intesa come capacità di controllo e di ripristino della cosa pericolosa o insidiosa, da punto di vista squisitamente fattuale (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 31/10/2023, n. 30288).
Tale disponibilità di controllo da parte del convenuto sul tratto di strada dissestato è CP_1 inequivocabilmente emersa nel corso dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, per mezzo delle prove testimoniali sul punto assunte.
Il testimone , titolare della pizzeria Vesuvio che stava rifornendo al Testimone_1 Pt_1 momento del sinistro, attendibile e credibile perché edotto direttamente dei fatti e dei luoghi di causa, per frequentazione degli stessi, ha dichiarato che sia i numeri civici sia i corpi illuminanti (cfr. docc.
16-18 sono stati posti in loco dal a riprova della sua materiale disponibilità e controllo CP_2 CP_1 del sottoportico in questione (cfr. verbale d'udienza del 16.11.2023, testimone : Testimone_1
“Posso dire che a quanto so, credo che i numeri civici siano stati posti dall'amministrazione comunale, così come anche i corpi illuminanti. Preciso che il vicolo laterale di Corso Palladio è generalmente aperto al pubblico dalla mattina fino alle 20.30-21.00 di sera, dopo un condomino privato chiude il cancello e dunque non si può più transitare. Questo è stato fatto per tenere alla larga persone indesiderate;
ADR: si tratta di un cancello che è posto alla fine del vicolo, dunque, in realtà la parte che riguarda il luogo di causa, siccome si trova in un punto precedente, è sempre aperta al pubblico transito”).
Inoltre, deve ritenersi altrettanto dimostrato in giudizio il nesso causale tra la cosa pericolosa ed il pagina 6 di 13 sinistro foriero del danno patrimoniale e non patrimoniale lamentato.
In effetti, la dinamica dell'occorso è stata compiutamente provata per il tramite del testimone
, presente al momento della caduta nel sottoportico da parte di il quale ha Testimone_1 Pt_1 confermato sia la presenza della buca nella conformazione di cui alle fotografie prodotte (cfr. doc. 6
sia il fatto che l'attore è caduto perché inciampato sulla stessa (cfr. verbale d'udienza del Pt_1
16.11.2023, testimone : “sì è vero, ricordo quel giorno che il sig. è caduto Testimone_1 Pt_1 sulla buca che vedo qui raffigurata nel doc. 7 attore. (…) ADR: io al momento della caduta ero presente, lì di fuori”).
Ciò posto, vanno allora prese in esame le deduzioni del convenuto volte a ritenere l'evento di sinistro frutto del caso fortuito, anche dato dal comportamento del danneggiato, ovvero frutto quantomeno in parte di una condotta colposa concorrente comunque a lui riferibile.
In effetti, va anzitutto chiarito che la buca teatro del sinistro (cfr. doc. 7 va certamente Pt_1 qualificata alla stregua di una insidia, per la sua estensione, la sua irregolarità di forma e la disomogeneità della superficie (dalle foto è solo possibile intuire la presenza di diversi gradi di profondità tra i bordi e il centro). Va inoltre tenuta in considerazione la sua esatta collocazione: la buca
è in effetti collocata lateralmente nel sottoportico, dunque, poco scorgibile da parte di chi transita al centro della strada. Infine, va considerato che si tratta di un portico molto frequentato dalla cittadinanza vicentina, trovandosi in corrispondenza di uno dei vicoli del centro storico cittadino (traversa di Corso
Palladio).
Va allora precisato che non è stata offerta prova del caso fortuito nei termini che descrive la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Napoli, Sez. VIII, Sentenza, 23/03/2025, n. 2920), nel senso che il non ha dimostrato che la caduta dell'attore fosse evento imprevedibile e di carattere CP_1 eccezionale data la specifica conformazione dei luoghi di causa, comunque certamente insidiosa al punto da esporre l'utenza ed il pubblico ad inciampi nell'incedere; al contrario, l'istruttoria orale espletata consente di ritenere provato che la presenza dell'avvallamento fosse circostanza nota da tempo all'ente territoriale, che parrebbe addirittura averla resa oggetto di una trattativa con il titolare dell'esercizio commerciale accanto, di talché la caduta di un utente della strada su di essa non può dirsi affatto evento imprevedibile ed eccezionale (cfr. verbale d'udienza del 16.11.2023, teste Tes_1
: “Posso dire che siccome la buca si trova nei pressi della mia Pizzeria e siccome nel tempo
[...] ho visto cinque persone caderci sopra, allora io dopo che è caduto il sig. ho deciso di coprire Pt_1 interamente la buca. Posso dire che il Comune di tempo indietro mi aveva detto che avrebbe CP_1 chiuso lui la buca se avessi acconsentito a costruire una uscita di sicurezza lì vicino alla mia Pizzeria.
Avevo risposto di sì a quest'offerta, tuttavia il Comune mai ha fatto l'uscita di sicurezza né mai ha coperto il buco. Preciso che il contratto l'ha firmato il proprietario dei muri della mia attività (io sono in affitto) insieme agli altri proprietari della galleria nel 2017; ADR: più precisamente, ricordo che avevo parlato con il sig. del Comune di del settore lavori pubblici”). Tes_2 CP_1
Di conseguenza, va ritenuto assente il caso fortuito nel caso di specie.
Alcune ulteriori considerazioni sono tuttavia d'obbligo.
Benché il comportamento del danneggiato (caduto nell'incedere) non integri un evento imprevedibile pagina 7 di 13 ed eccezionale tale da ledere totalmente il nesso causale tra sinistro e la cosa in custodia, va evidenziato che le specifiche modalità di esecuzione di detto comportamento, per le ragioni che si vanno ad esporre, integra comunque gli estremi di un comportamento colposo rilevante ai sensi dell'art. 1227 co.
1 c.c., tale da giustificare una riduzione al 50% in punto di attribuzione causale al e della CP_1 pretesa risarcitoria avanzata.
Va a riguardo messo in evidenza che il testimone oculare del sinistro ( ) ha Testimone_1 dichiarato che: (i) è caduto in prossimità della buca perché stava trasportando talmente tanti Pt_1 pacchi da non riuscire a vedere la strada davanti;
(ii) è caduto dopo che qualche istante prima Pt_1 aveva percorso quel medesimo tratto di strada, ma senza incidenti (cfr. verbale d'udienza del
16.11.2023, teste : “Ho visto che il sig. aveva i cartoni di caffè in mano, Testimone_1 Pt_1 erano talmente tanti che la visuale gli era completamente oscurata. L'ho visto così inciampare senza rendersi conto che c'era la buca perché non riusciva a vedere per terra ADR: preciso che la dinamica esatta è stata questa: è venuto nel mio locale a mani vuote chiedendo quanto caffè mi serviva. Pt_1
Poi è uscito ad andare a prendere il caffè nel suo furgoncino. E' così rientrato al mio locale con le scatole di caffè in braccio ed è a quel punto che prima di rientrare nel mio locale è inciampato sulla buca”).
La circostanza del trasporto di materiale a mano al momento dell'occorso è poi definitivamente stata confermata dall'attore in sede di interpello, sicché ad essa va attribuita valenza di prova legale (cfr. verbale d'udienza del 27.2.2024: “ADR stavo entrando nella pizzeria Vesuvio e avevo in mano dei cartoni di caffè, mi è mancata la terra sotto i piedi e sono caduto. ADR: sono cartoni da sei chili e li tenevo in mano con le due mani occupate. I cartoni li portavo all'altezza addominale”).
Risulta allora provata in corso di causa la condotta altamente imprudente dell'attore, che si è sovraccaricato di scatoloni di caffè per raggiungere l'esercizio commerciale nel sottoportico precludendosi così da solo una completa visuale della pavimentazione calpestata, comportamento certamente inidoneo al fine di individuare ogni possibile insidia idonea a costituire inciampo nell'incedere.
In aggiunta, sempre ai fini dell'accertamento della colpa intesa come mancanza di diligenza, prudenza e perizia, va messo in luce che aveva già percorso quel tratto di sottoportico in precedenza, Pt_1 sicché anche per questa ragione egli avrebbe potuto e dovuto agevolmente evitare l'insidia (cfr. verbale d'udienza del 16.11.2023, testimone : “ADR: il sig. da me non veniva Testimone_1 Pt_1 spessissimo, da me veniva di consueto un altro rappresentante, una volta ogni dieci quindi giorni.
Preciso che conosco dal 2017-2018 quando ho aperto la mia Pizzeria. Da quel momento, Pt_1 sporadicamente veniva a portarmi il caffè. Preciso che secondo me l'altro rappresentante Pt_1 venendo più spesso, conosceva meglio i luoghi di causa”).
Da tali considerazioni deriva una responsabilità concorrente del danneggiato per suo fatto colposo nella causazione del danno, che giustifica il riconoscimento di un'incidenza causale ex art. 1227 co. 1 c.c. nella misura del 50%, con conseguente pari riduzione del risarcimento del danno dovuto.
Tanto chiarito in punto di an debeatur va ora quantificato il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore in relazione all'occorso.
pagina 8 di 13 La consulenza tecnica di ufficio medico legale del dott. ha accertato le Persona_2 conseguenze patite dall'attore ricollegabili al sinistro del 15.5.2019.
Le risultanze di detti accertamenti debbono ritenersi interamente recepiti al fine della decisione, posto che le conclusioni raggiunte sono adeguatamente sorrette da ragionamento logico scientifico solido, coerente e ben motivato, in ragione del quale non si ritiene dunque di doversene discostare.
Le indagini peritali hanno anzitutto riscontrato la presenza di un “trauma distorsivo alla caviglia destra con infrazione dello scafoide tarsale” (cfr. relazione dott. , p. 5), trattato conservativamente Per_2 mediante immobilizzazione in stivaletto gessato per tre settimane, ritenuto ampiamente compatibile con la dinamica dei fatti.
Da ciò il consulente ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico permanente per di anni Pt_1
55 al tempo del sinistro (nato il [...]), “che può essere valutato nella misura del 2%” ed altresì ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico temporaneo “di giorni 22 al 75%, giorni 8 al 50%. L'assoluta inabilità lavorativa va quantificata in giorni 30”. Il livello di sofferenza psicofisica legato a siffatte lesioni è stato apprezzato dall'ausiliario come “di media entità per i primi 22 giorni, medio- lieve per il restante periodo” e, in fase di postumi permanenti, come lieve (cfr. relazione dott.
, p. 6). Per_2
Il dott. ha inoltre precisato che “non sussistono per il caso di specie i presupposti per Per_2 riconoscere alcun danno ne' alla capacità lavorativa, ne' alcuna ripercussione della cenestesi lavorativa. Nessuna ripercussione sugli aspetti dinamico relazionali”, sicché nessuna ripercussione sulla capacità lavorativa del danneggiato assume rilevanza nel caso di specie.
Segue dunque il calcolo matematico al fine della corretta liquidazione del danno non patrimoniale accertato ed oggetto di ristoro, tenendo conto delle tabelle di Milano – edizione 2024.
A tal riguardo, si precisa come non colga nel segno la difesa di parte convenuta che vorrebbe, invece, applicare i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità previsti dall'art. 139 d.lgs. n. 209/2005 in tema di sinistri stradali, tuttavia inapplicabili alla fattispecie concreta poiché insuscettibili di applicazione analogica in quanto disposizioni di carattere eccezionale (cfr. Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051
c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale)”).
Pertanto, il risarcimento del danno biologico permanente al 2% di un uomo di 55 anni, tenuto conto delle tabelle di Milano - edizione 2024, ammonta complessivamente ad euro 2.702,00 (già inclusa la sofferenza cagionata dalle lesioni fisiche medico-legali, comunque accertata in concreto per il tramite della consulenza tecnica d'ufficio).
Il danno biologico temporaneo ammonta invece ad euro 2.357,50 (ITP al 75% di 22 giorni;
ITP al 50% di 8 giorni).
pagina 9 di 13 Complessivamente, dunque, il danno non patrimoniale va liquidato nella somma onnicomprensiva pari ad euro 5.059,50.
Non sussistono poi circostanze per provvedere all'aumento della liquidazione del danno a titolo di personalizzazione, non avendo inciso le lesioni sulla sfera dinamico – relazionale dell'attore danneggiato (cfr. relazione dott. , p. 5). Per_2
Sicché, in considerazione del concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., il risarcimento che precede va ridotto del 50%: il quantum risarcitorio dovuto dal danneggiante convenuto ammonta dunque complessivamente ad euro 2.529,75.
Detta somma costituendo però debito di valore va devalutata al tempo del sinistro del 15.5.2019 (si ottiene euro 2.142,04) e poi aumentata con rivalutazione ed interessi calcolati anno per anno secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Un. n. 1712/1995) fino alla data della sentenza (ultimo indice Istat disponibile fino ad aprile 2025): si giunge così alla somma risarcitoria finale pari ad euro 2.776,00. Oltre ad interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo, dovendosi escludere l'applicazione dell'art. 1284 co. 4 c.c. trattandosi di debito di valore relativo ad obbligazione sorta da fatto illecito (cfr. per quanto d'interesse, Cassazione civile sez. I, 13/12/2023, n.34912; Corte appello Milano sez. IV, 01/03/2023, n.687: “In tema di interessi, il comma 4 dell'art.
1284 c.c. prevede che se le parti non abbiano concordato la misura degli interessi, dal momento in cui
è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Dunque tale disposizione rappresenta un'eccezione che opera solo nell'ipotesi in cui gli interessi siano accessori ad un debito nascente da un negozio giuridico: infatti se tali obbligazioni derivassero da fatto illecito o da legge non sarebbe ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione”).
Va a questo punto presa in esame la domanda proposta dall'intervenuto nei confronti del CP_1 convenuto.
Anzitutto, l'intervento principale ex art. 105 co. 1 c.p.c. va dichiarato ammissibile, tenuto conto che ha fatto valere in giudizio il proprio diritto risarcitorio in surrogazione dell'attore nei confronti del CP_2 danneggiante responsabile del sinistro ai sensi dell'art. 1916 co. 4 c.c..
In effetti, mentre con l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965 agisce in CP_2 giudizio contro il datore di lavoro (penalmente o civilmente responsabile delle lesioni procurate al lavoratore) per far valere un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo, al contrario con la surrogazione ex art. 1916 c.c. agisce contro i terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, CP_2 per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato sostituendosi a lui nell'esercizio del diritto al risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 29219 del 12/11/2019). Sicché, a fronte del pagamento di emolumenti in favore del lavoratore danneggiato per il sinistro occorso, CP_2 acquisisce il diritto di agire in surroga nei confronti del terzo responsabile (e del suo assicuratore) ai sensi dell'art. 1916 co. 4 c.c. per la parte di danno per cui evidentemente il danneggiato non abbia già provveduto ad ottenere ristoro direttamente dal terzo responsabile (cfr. per quanto d'interesse, Cass.
Civ. Sez. Un., Sentenza n. 12566 del 22/05/2018: “L'importo della rendita per l'inabilità permanente, pagina 10 di 13 corrisposta dall per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto dall'ammontare CP_2 del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato”).
Tanto premesso, va allora precisato che avuto riguardo al caso di specie sussistono i presupposti al fine di accogliere la richiesta di risarcimento del danno in via surrogatoria.
In effetti, ha indennizzato all'attore il danno patrimoniale corrispondente vuoi alla perdita del
CP_2 salario patita durante il periodo di assenza per malattia, dal 19.5.2019 al 10.6.2019 (che ha
CP_2 indennizzato con il pagamento di una indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione, ai sensi dell'art. 68 co. 1 D.P.R. 30.6.1965 n. 1124) per una somma pari ad euro 2.046,54, vuoi alle spese mediche, quantificate pari ad euro 90,99 (cfr. doc. 3 . Altresì ha manifestato la propria
CP_2 CP_2 intenzione ad esercitare il proprio diritto di surrogazione (cfr. doc. 10 .
CP_2
Va allora dato ampio recepimento alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha riconosciuto la piena risarcibilità in via surrogatoria da parte dell'assicuratore sociale delle somme che ha corrisposto al danneggiato a titolo di indennità giornaliera (lucro cessante relativo alla impedita possibilità di attendere alle mansioni lavorative) e per spese di cura (danno emergente), trattandosi di pregiudizi concreti e reali, a nulla rilevando il fatto che il lavoratore danneggiato, continuando a ricevere comunque la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non percepisca di aver patito un danno di tipo patrimoniale e non ne chieda il risarcimento al responsabile (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3296 del 12/02/2018, in parte motiva si legge: “…l'Istituto indennizza non già danni presunti, ma pregiudizi concreti e reali: rispettivamente, il lucro cessante da perdita della retribuzione,
e il danno emergente rappresentato dalla necessità per la vittima di curarsi;
se dunque la vittima dell'illecito, in conseguenza di questo, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell'indennizzo, da parte dell si trasferisce in capo a quest'ultimo ai sensi dell'art. 1916 c.c.; ne CP_2 consegue che, per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea (art. 68 d.P.R. 1124/65) e di anticipazione di spese di cura (arti. 86 e ss. d.P.R. cit.) l ha sempre diritto di surrogarsi, perché la CP_2 corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e di una necessità di cura, e dunque di fatti che costituiscono danni civilisticamente rilevanti, dei quali la vittima ha diritto di essere risarcita;
e va da sé che, ai fini della surrogazione, nulla rileva che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non percepisca nemmeno di avere patito un danno, e non ne chieda il risarcimento al responsabile” (cfr
Cass., n. 3296/2018).
Il consulente tecnico d'ufficio ha in effetti riconosciuto in sede peritale la esistenza di un danno da inabilità lavorativa assoluta per giorni trenta (cfr. relazione dott. , p. 5). Per_2
Tutto quanto premesso, sussistono allora le condizioni per riconoscere in capo a il diritto al CP_2 rimborso degli emolumenti già versati a favore dell'attore, che tenuto conto dell'accertamento di responsabilità in capo al nella sola misura del 50%, che andrà rimodulato (dimidiato) in senso CP_1 corrispondente. pagina 11 di 13 Ne consegue che il convenuto va condannato al pagamento in favore di della minor CP_1 CP_2 somma pari ad euro 1.068,76 (50% di euro 2.137,53).
Poiché la surrogazione dell'assicuratore sociale è un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso, è ferma la natura di obbligazione di valore della pretesa creditoria di (cfr. CP_2
Cassazione civile sez. lav., 12/12/2024, (ud. 09/07/2024, dep. 12/12/2024), n.32168: “…52. Diverso è, invece, il credito dell' quando agisce con l'azione di surroga. Derivando, come si è detto, il suo CP_2 diritto da quello del soggetto assicurato, l'Istituto promuove, in questo caso, un'azione che è sicuramente di risarcimento del danno per fatto illecito e fa valere, dunque, un credito che è di valore
(tra le tante, Cass. nr. 37798 del 2022; Cass., sez.un., nr. 2639 del 1987)”). Sicché vanno su di essa calcolati rivalutazione e interessi anno per anno (cfr. Cass. SU n. 1712/1995) dal momento dell'esborso
(da individuare al 15.6.2019: cfr. doc. 9 fino alla data della sentenza: si giunge così alla somma CP_2 finale pari ad euro 1.384,24. Oltre ad interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo, trattandosi di debito di valore e non di valuta (cfr. supra).
Da ultimo la liquidazione delle spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e dunque vanno poste a carico di parte convenuta secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., valore della causa pari al quantum oggetto di condanna risarcitoria, con importi medi per ogni fase del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese di consulenza tecnica d'ufficio e per le spese di c.t.p. di parte attrice quantificate di euro 576,30 come da documentazione allegata (cfr. allegato a memoria di replica di . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 3807/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda di risarcimento del danno di nei confronti del Parte_1 CP_1 nei limiti che seguono.
[...]
2. CONDANNA al risarcimento del danno in favore di quantificato Controparte_1 Parte_1 pari ad euro 2.776,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
3. DICHIARA ammissibile l'intervento di CP_2
4. CONDANNA al pagamento della somma di euro 1.384,24 in favore di Controparte_1 CP_2 oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
5. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_1 quantifica pari ad euro 2.552,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed euro 237,00 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge;
6. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_1 CP_2 quantifica pari ad euro 2.552,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed euro 98,00 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come e se previsto per legge.
7. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico di Controparte_1
pagina 12 di 13 unitamente a quelle di c.t.p. di parte attrice (euro 576,30).
8. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 27 maggio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
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