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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 29/10/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
Addì 29/10/2025, davanti al GL VE QU, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. PEPOLI VERONICA oggi sostituita dall'avv. Sara Galbiati per la parte convenuta nessuno è comparso
Il Giudice
Verificata la regolarità ELla notifica nei confronti EL , ne NTroparte_1 dichiara la contumacia
A questo punto il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa, insistendo come in atti e come nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
VE QU REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice EL Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona ELla Dott.ssa VE
QU, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 605 / 2025
promossa da:
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. PEPOLI VERONICA che la Parte_1 rappresenta e difende giusta ELega in atti;
ricorrente
contro
NTroparte_1
Resistente contumace
Conclusioni:
Parte ricorrente ha concluso come in atti ***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e/o dichiarare NTroparte_1
l'illegittima apposizione EL termine ai contratti stipulati dopo il terzo contratto annuale dal
con la ricorrente protrattisi oltre 36 mesi e reiterati su posti NTroparte_1 stabili e durevoli, sempre al 31 agosto, oltre il triennio di ammissibilità, onde soddisfare esigenze permanenti e durevoli e quindi di ricoprire posti vacanti, a partire dall'a.s. 2000/2001 al 2024/2025
– 25 anni - e conseguentemente condannare il al risarcimento EL danno in NTroparte_1 favore ELla ricorrente liquidato nella misura massima di 24 mensilità ELl'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- Condannare la resistente al pagamento EL compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre
I.V.A. , C.P.A: e rimborso spese forfettarie nella misura EL 15%, con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione ELl'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore EL procuratore dichiaratosi antistatario”.
A sostegno ELla propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
-di essere stata docente precaria a tempo determinato presso il con supplenze annuali - cd. CP_1
“su organico di diritto” (sino al 31/08) ex art. 4 comma 1 Legge n. 124/1999 - sulla medesima classe di concorso (insegnamento di religione cattolica) per 25 (venticinque) anni con contratti al 31/08, per le seguenti annualità scolastiche : 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005;
2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013;
2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021;
2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025;
-che tutti i contratti a tempo determinato conseguitesi non erano stati dettati da esigenze lavorative eccezionali e temporanee, ma istituzionali ordinarie, immutate e costanti nel tempo destinate a soddisfare esigenze permanenti e durevoli EL resistente, con incarichi annuali su posti CP_1 vacanti e disponibili, prestati con continuità di durata;
-che l'unica differenza rispetto ai docenti di ruolo era stato il procedimento di individuazione dei destinatari di contratti a tempo determinato, posto che, durante il servizio, ella aveva prestato funzioni identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato. In sostanza, la ricorrente agisce in giudizio per ottenere l'accertamento ELla abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, in assenza di ragioni sostitutive, con conseguente condanna EL
al risarcimento EL “danno comunitario” ai sensi ELl'art. 36, comma 5, EL NTroparte_1
D. Lgs. n. 165 EL 2001.
Malgrado la regolarità ELla notifica, nessuno si è costituito in giudizio per il
[...]
, di cui è stata, quindi, dichiarata la contumacia. NTroparte_1
*****
Alla luce ELla trattazione svolta, il ricorso è risultato fondato, dovendosi ribadire le argomentazioni svolte in altre pronunce di questo stesso Tribunale (n. 99/2020, nonché n. 14/2018, confermata dalla sentenza n. 345/2019 ELla Corte di Appello di Genova).
Pare opportuno, innanzitutto, prendere atto ELl'assetto - sostanzialmente definitivo - che ha assunto la vicina questione degli insegnanti (e EL personale ATA) assunto a tempo determinato per la cura ELle altre discipline.
In esito alla complessa vicenda che ha riguardato la sorte dei contratti a termine (c.d. supplenze) nel settore scolastico statale (cfr. Corte Cost., ord. n. 207/2013; CGCU 26 novembre 2014, ; Per_1
Corte Cost. n. 187/2016), la Cassazione ha, con più pronunce (cfr., tra le tante, Cass. n. 22558/2016
e n. 22552/2016), enunciato i principi che possono così sintetizzarsi:
a. il corpo normativo che regola le assunzioni EL personale scolastico (sia docente, sia ATA) è norma di carattere speciale rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e ciò anche prima che la legge lo prevedesse espressamente;
b. le regole e le diverse ipotesi di assunzione precaria (supplenze annuali, supplenze fino al termine ELle attività didattiche, supplenze temporanee) rappresentano un'esauriente previsione, cristallizzata ex ante, dei casi in cui è ammessa la stipula di contratti a tempo determinato;
c. fermo quanto sopra, tuttavia l'abuso ELlo strumento contrattuale a termine deve essere adeguatamente sanzionato mediante strumenti di dissuasione effettiva, e ciò a partire dal luglio 2001, termine ultimo per adeguare la normativa interna alla direttiva europea sul contratto a tempo determinato;
d. non sussiste, in ogni caso, l'abuso, nei casi di supplenze disposte fino al termine ELle attività didattiche (cd. organico di fatto) e nel caso di supplenze temporanee;
e. nel caso di supplenze annuali (cd. organico di diritto), al contrario, si ha abuso quando nel complesso le stesse siano durate più di 36 mesi, salvo che non sia, medio tempore, intervenuta assunzione in ruolo o che la fattispecie non rientri fra le previsioni di concreta e tempestiva stabilizzazione di cui alla L. n. 107/2015; f. riscontrato l'abuso, la sanzione è quella individuata dalla sentenza a Sezioni Unite ELla Cassazione
n. 5072/2016;
g. nella irrilevanza ELla eventuale illegittimità EL termine, al dipendente assunto a tempo determinato va corrisposta la retribuzione tenendo conto ELl'anzianità effettivamente maturata nella successione dei contratti e secondo le previsioni dei CCNL tempo per tempo vigenti.
Fatta tale premessa di sintesi ELla disciplina ELl'insegnamento precario, occorre ora verificare se essa possa essere mutuata anche per la regolamentazione ELla presente controversia e, quindi, più in particolare, se possa e debba ritenersi che una condizione di precarietà di durata superiore a trentasei mesi rappresenti un abuso EL tipo contrattuale ai sensi ELla Direttiva 1999/70/CE anche per i docenti di religione cattolica, che, come noto, sono soggetti alla disciplina speciale di cui alla Legge
186/2003.
Il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione, caratterizzato dalla subordinazione, sia nella fase genetica, sia in quella funzionale, al gradimento ELl'Autorità ecclesiastica, è oggi regolamentato dalla Legge n. 186/2003.
Quest'ultima non solo ha istituito due distinti ruoli regionali e disciplinato l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami, ma ha anche limitato al 70% EL fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante lavoratori a tempo indeterminato, istituendo, al tempo stesso, una quota di riserva (EL residuo 30%) da assegnare “mediante contratto di incarico annuale”.
In tale ambito, peraltro, si rammenta come sia operante, quale vera e propria peculiarità EL settore, un meccanismo di progressione economica rapportata alla durata EL servizio.
Le ragioni che giustificano quella “riserva” di cui si è detto e, dunque, il reclutamento a tempo determinato per incarico annuale, si rinvengono nella necessità di adeguamento flessibile EL corpo insegnanti alle fluttuazioni di frequenza ELle scuole, legate, come è noto, all'indice di natalità in generale ed alla scelta familiare in particolare, se avvalersi o meno ELl'insegnamento di religione.
Certamente la prima ELle circostanze è senz'altro comune anche agli altri insegnamenti e, pertanto, non può ritenersi una specificità EL settore di cui si discute;
la sua eventuale rilevanza, in ogni caso,
è stata già oggetto di vaglio da parte ELla giurisprudenza richiamata in premessa e, dunque, non è significativa al fine di qualificare l'abuso.
La seconda circostanza, invece, attiene allo specifico ambito ELl'insegnamento ELla religione cattolica, in quanto il numero dei docenti è strettamente connesso al numero di alunni che hanno optato per la partecipazione alle lezioni di religione e oscilla anche in ragione degli attuali flussi migratori da parte si soggetti appartenenti ad altri credi religiosi, destinati a rendere incerto il numero di insegnanti di religione cattolica da impiegare anno per anno. Inoltre, sussiste anche un terzo elemento di specificità caratterizzante il settore di cui trattasi, che si concretizza nel gradimento ELl'Autorità ecclesiastica che, come si è accennato, opera sia nella fase genetica EL rapporto che nella fase funzionale, potendo comportare, mediante l'esercizio di un ampio potere discrezionale, anche la risoluzione EL rapporto. Tuttavia, anche questa circostanza, sulla quale ha in particolare insistito parte resistente, non è rilevante per giustificare l'assunzione a tempo determinato, essendo la stessa comune sia ai contratti a termine sia a quelli a tempo indeterminato che legano gli insegnanti di religione cattolica all'amministrazione scolastica.
In conclusione, quindi, le fluttuazioni di frequenza legate agli indici di natalità sono comuni a tutte le materie di insegnamento, non essendo caratterizzanti EL solo ambito ELl'insegnamento ELla religione cattolica, mentre le variazioni demografiche ed il c.d. gradimento ELl'autorità ecclesiastica si rivelano entrambe circostanze neutre rispetto al problema sotteso alla controversia.
Si deve, dunque, concludere che la previsione normativa di rango primario che stabilisce la riserva nella misura EL 30% per i posti non di ruolo abbia come giustificazione l'esigenza di reclutare a tempo determinato una parte EL fabbisogno, al fine di consentire una certa flessibilità determinata da ragioni di tipo oggettivo, ben essendo ipotizzabile che il legislatore sia stato ispirato dalla massima di esperienza secondo cui, tendenzialmente, il 70% degli alunni manifesti l'opzione per avvalersi ELl'insegnamento di religione.
Quanto sopra, se certamente rende lecito l'uso EL contratto a termine, certamente non fa altrettanto con riferimento all'abuso EL medesimo strumento.
Infatti, anche con riferimento all'evoluzione giurisprudenziale già richiamata, deve affermarsi che la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato non sia illimitata, ma che, al contrario, a fronte di una precarietà che abbia assunto i connotati di ripetitività, continuità e durata nel tempo
(quasi a potersi parlare di “stabile precarietà”) possa e debba operare la presunzione per cui quella posizione lavorativa sia (divenuta) una posizione stabile e che continuare a coprirla mediante la stipula di contratti a termine rappresenti un'ipotesi di abuso, per come definito dalla CG (cfr.,
CG EL 26 novembre 2014, cd. sentenza ). Per_1
Ed effettivamente le disposizioni esaminate devono essere lette secondo il criterio ELla c.d. interpretazione conforme;
a tal proposito, quanto alla specifica individuazione dei limiti ELl'interpretazione conforme, la Corte di Giustizia (cfr. C. 378/07 - 23 aprile Persona_2
2009, punti da 197 a 200) ha affermato che “nell'applicare il diritto interno i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce EL testo e ELlo scopo ELla direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art.
249, terzo comma, CE. Siffatto obbligo d'interpretazione conforme riguarda l'insieme ELle disposizioni EL diritto nazionale, sia anteriori che posteriori alla direttiva di cui trattasi … trova i suoi limiti nei principi generali EL diritto, in particolare in quelli ELla certezza EL diritto e ELl'irretroattività, e non può servire a fondare un'interpretazione contra legem EL diritto nazionale
… Tuttavia, il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti EL loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia ELla direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima”.
Alla luce ELla pronuncia europea sopra richiamata si evince la chiara regola secondo cui la durata EL precariato deve essere limitata a tre anni (trentasei mesi), da cui consegue che l'aver prestato attività oltre tale periodo in seno alla medesima struttura coincida con la presunzione di stabilità EL posto.
In conclusione, quindi, se la specificità EL settore (anche rispetto alla disciplina generale ELl'insegnamento pubblico) fornisce la spiegazione ELle ragioni e giustifica il ricorso al contratto a tempo determinato, la stessa, però, non è sufficiente ad escludere che per questa categoria di lavoratori
(e solo per loro) sia possibile abusare EL tipo contrattuale, giacché, come si è detto, la durata EL rapporto oltre i trentasei mesi denuncia il venir meno (se non l'originaria insussistenza) ELla ragione di flessibilità prevista dalla legge speciale (cfr. art. 2 Legge n. 186/2003).
Non può neppure sostenersi, poi, che lo speciale trattamento retributivo previsto per gli insegnati di religione cattolica a tempo determinato (caratterizzato dalla progressione di carriera) assimili la categoria a quella degli assunti in ruolo;
e ciò sia perché anche per gli altri insegnanti sussiste il diritto alla progressione economica, sia perché gli insegnanti di religione assunti a tempo indeterminato, qualora venga meno il gradimento ELl'autorità ecclesiastica, possono, se ne possiedono i titoli, transitare nell'insegnamento di altre discipline, cosa che, per contro, è esclusa per i docenti a termine.
Inoltre, fallace sarebbe l'affermazione atta a sostenere l'esclusione – tout court – ELl'abuso ad opera ELla previsione ELla norma primaria di settore, posto che la stessa non esprime alcun limite temporale e che prevede il rinnovo “automatico” di anno in anno per gli insegnanti precari: il non aver previsto un limite, infatti, non preclude affatto l'operazione ermeneutica di interpretazione conforme alla direttiva europea (cfr., per tutte, la pronuncia già richiamata), anche a fronte Per_1 EL complessivo sistema EL nostro ordinamento, che, come si è visto, considera abusiva l'utilizzazione EL contratto a tempo determinato quando la durata complessiva superi i tre anni
(trentasei mesi).
Infine, quanto al rapporto fra la normativa primaria nazionale di riferimento (Legge 186/2003) e le fonti di rango costituzionale (art. 7 Cost., secondo cui “lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Le NTroparte_2 modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”), si osserva come la disciplina nazionale sia senz'altro conforme a quella regolante le intese fra Stato e Chiesa Cattolica sia per quanto riguarda la garanzia ELla presenza di un corpo insegnante di religione cattolica, sia per le garanzie EL gradimento ELl'Autorità religiosa e ELla istituzione di un “ruolo” pubblico di insegnanti specialisti a livello di singole diocesi. Tuttavia, se è vero che la norma nazionale non può discostarsi dagli impegni assunti con la Santa Sede, anche per quanto riguarda l'insegnamento ELla religione cattolica, occorre però considerare che la questione ELla eventuale durata EL precariato (fenomeno EL tutto neutro rispetto agli impegni internazionali assunti nel 1929 e nel 1984) si pone su un piano EL tutto diverso, attenendo alla parametrazione ELla disciplina di legge alla direttiva europea cui si è fatto più volte riferimento (clausola n. 5) e di ricostruire una interpretazione conforme anche sulla base dei principi generali ELl'ordinamento interno.
Conclusivamente, quindi, anche quest'ultimo profilo di specialità EL rapporto - e la sua eventuale protezione costituzionale ex art. 7 Cost. – riveste carattere di neutralità ai fini ELla decisione. In proposito, di recente, la Corte di Giustizia ha affrontato la questione nella pronuncia EL 13 gennaio
2022 – YT e alti, escludendo che, sullo specifico argomento, assuma importanza la specialità EL sistema, derivante dal fatto che l'insegnamento ELla materia è condizionato dal permanere ELl'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano. Ed infatti, detta peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finirebbe per assumere portata sostanzialmente neutra sotto il profilo EL pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non potendo come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine.
Ad avviso ELla Corte di Giustizia, pertanto, il tema di rilievo atterrebbe alla compatibilità ELla regolazione nazionale EL diritto EL lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.
La Corte di Cassazione, poi, ancor più recentemente, traendo le fila dalla pronuncia sovranazionale, ha enucleato le seguenti affermazioni: “a) I fattori di oscillazione ELle esigenze di docenti di religione cattolica "attestano, nel settore ELl'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce ELla clausola 5, punto 1, lett. a), ELl'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia" (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento EL fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il
70% (ruolo) e il 30% (contratti a termine); b) Tuttavia "l'osservanza ELla clausola 5, punto 1, lett.
a), ELl'accordo quadro esige... che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli EL datore di lavoro in materia di personale (sentenza EL
y Servicios Públicos e Acciona Agua, C-550/19, EU:C:2021:514, punto 63 e NTroparte_3 giurisprudenza ivi citata)", occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia "tutto quanto (gli) compete.... prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia ELla direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza EL 24 giugno 2021, Obras y Servicios)", procedendo ad "esaminare di volta in volta tutte le circostanze EL caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro"; c) Il giudice interno è chiamato a verificare se "non esistano "norme equivalenti per la prevenzione degli abusi", ai sensi ELla clausola 5, punto 1, ELl'accordo quadro" (punto 116); d) Il giudice interno deve "interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze ELla violazione EL diritto ELl'Unione" (punto
118), curando peraltro ("vegliando") di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso "non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato", dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso (punto 117)” (cfr.,
Cass., Lav., n. 18698/2022).
Ad avviso ELla summenzionata pronuncia, poi, “il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti annuali esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura EL sistema conseguente alla pronuncia ELla Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali”,
e ciò in quanto “la regola in ordine al ricorrere, per quella quota EL 30 % non di ruolo, di contratti
a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà. Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita ELl'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare. I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte ELl'eccedenza ELl'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie ELla mobilità”, mentre sono “certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento EL posto presso la
Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione EL posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l.
29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi EL personale di ruolo: medesino ccnl, art. 17, comma
1). Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti EL personale di ruolo
e quelli EL personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma 6, EL c.c.n.l. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo ELla stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito EL precariato.
8.1 Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni - tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti.
L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 EL 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo. Ne' è pensabile - dati i numeri coinvolti - che allo scadere EL triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica EL 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica EL triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi. Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento CP_1 complessivo EL sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati. In ciò sta l'abuso lesivo ELl'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi EL singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi ELl'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella ELl'inosservanza ELl'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione EL sistema quale congegnato dal legislatore”.
L'abuso nell'utilizzo dei contratti a termine assume, facendo leva proprio sulla precarietà ELl'interessato, con tutte le conseguenze che ne derivano sulla gestione ELla sua vita.
Per definire quando l'abuso effettivamente si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento ELla condizione di precarietà: è la stessa triennalità, da valutare attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione EL singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio EL settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva.
Esulano dall'ambito ELl'abuso solamente i contratti a termine effettivamente stipulati, per periodi inferiori all'anno scolastico, in occasione di effettive necessità temporanee, come affermato anche dalla Corte di Giustizia, secondo cui il ricorrere di “esigenze provvisorie” (punto 106) rende, di fatto, rispettata la clausola 5, punto 1 ELl'Accordo Quadro, essendo in tali circostanze i contratti ab origine instaurati nella consapevolezza – di entrambe le parti - di una durata limitata nel tempo e ELla rispondenza ad esigenze transitorie.
In proposito, si rileva come l'onere probatorio ELla effettività ELla ragione giustificativa sia a carico NT EL , come da principi consolidati in ambito di termine di durata di contratti a tempo determinato legittimati da specifiche “causali”: nel caso di specie tale prova non è stata offerta dal resistente, rimasto contumace.
Nella controversia in oggetto è documentale che la ricorrente abbia prestato attività in regime di contratto a tempo determinato per oltre tre anni, cioè oltre il limite dei trentasei mesi.
In particolare, infatti, , come ben risulta dallo stato matricolare in atti (prod. 26), ha Parte_1 prestato servizio come docente di religione cattolica nei seguenti anni scolastici: 2000/2001;
2001/2002; 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009;
2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017;
2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025
Quanto alle conseguenze EL sopra evidenziato abuso, si richiama quanto statuito dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 5072/2016, secondo cui “Nel regime EL lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso EL ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una p.a. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione EL rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione EL contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento EL danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32 comma 5 L. 4 novembre 2010 n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità ELl'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 L. 15 luglio 1966 n. 604”.
Al riguardo, si rammenta che il recente D.L. 131/2024 ha introdotto nel comma 5 ELl'art. 36 d.lgs.vo n. 165/2001 la previsione di un'indennità risarcitoria da stabilirsi in una forbice compresa tra le 4 e le 24 mensilità, avuto riguardo al numero in successione dei contratti intervenuti (“All'articolo 36, comma 5, EL decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facolta' per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un' indennita' nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilita' ELl'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo EL trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravita' ELla violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione i intervenuti tra le parti e alla durata complessiva EL rapporto”).
Posto quindi, che:
- la materia è regolata dalla L. n. 186 EL 2003 (e non dal D.Lgs. 368/2001);
- l'art. 3 L. 186/2003 stabilisce l'obbligo ELl'Amministrazione di indire con frequenza triennale pubblici concorsi per l'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione, dai quali attingere, durante il periodo di validità ELle graduatorie concorsuali, per la copertura con contratti a tempo indeterminato dei posti nelle relative dotazioni organiche (pari al 70% dei posti funzionanti);
- l'art. 3 c. 10 L. 186/2003 prevede la possibilità di fare ricorso al contratto a tempo determinato solo per i posti non coperti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- dopo l'entrata in vigore ELla Legge n. 186 cit. il ha indetto un unico concorso nel 2004 CP_1
(D.D.G. 2.2.2004).
A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, attesa la mancata indizione dei concorsi triennali per la copertura ELle vacanze nelle dotazioni organiche con contratti a tempo indeterminato, il reclutamento attraverso la reiterazione di contratti a termine di durata annuale, ove protratta per oltre 36 mesi, integra un abuso rilevante anche sotto il profilo ELla clausola 5 Direttiva 1999/70/CE.
Poiché nella presente causa si prende in considerazione la situazione di abuso per il periodo ricompreso tra l'inizio l'a.s 2000-2001 e l' as 2024/2025 è da considerarsi equo un risarcimento EL danno pari a 21 mensilità ELla retribuzione globale di fatto da ultimo percepita, il tutto oltre interessi di legge sino all'effettivo saldo e non già con ulteriore rivalutazione, vertendosi in materia di pubblico impiego.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, giusta il D.M.
147/2022, valori prossimi a quelli minimi, tenuto conto ELla bassa complessità ELla vertenza (la quale s'inserisce in un contenzioso di natura seriale), con esclusione ELla fase istruttoria che non è stata svolta, senza il riconoscimento ELl'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis EL citato DM, in quanto i collegamenti ipertestuali non risultano funzionanti
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., il Giudice Unico EL Tribunale di Imperia quale giudice EL lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Dichiara tenuto e condanna il a NTroparte_1 corrispondere a 21 mensilità ELl'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre Parte_1 interessi di legge dalla pronuncia al saldo;
2. Condanna il a rimborsare a NTroparte_1 Parte_1 le spese di lite, liquidate in euro 3.689,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore EL difensore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Imperia, il 29/10/2025
Il Giudice
VE QU
VERBALE DI UDIENZA
Addì 29/10/2025, davanti al GL VE QU, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. PEPOLI VERONICA oggi sostituita dall'avv. Sara Galbiati per la parte convenuta nessuno è comparso
Il Giudice
Verificata la regolarità ELla notifica nei confronti EL , ne NTroparte_1 dichiara la contumacia
A questo punto il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa, insistendo come in atti e come nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
VE QU REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice EL Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona ELla Dott.ssa VE
QU, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 605 / 2025
promossa da:
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. PEPOLI VERONICA che la Parte_1 rappresenta e difende giusta ELega in atti;
ricorrente
contro
NTroparte_1
Resistente contumace
Conclusioni:
Parte ricorrente ha concluso come in atti ***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e/o dichiarare NTroparte_1
l'illegittima apposizione EL termine ai contratti stipulati dopo il terzo contratto annuale dal
con la ricorrente protrattisi oltre 36 mesi e reiterati su posti NTroparte_1 stabili e durevoli, sempre al 31 agosto, oltre il triennio di ammissibilità, onde soddisfare esigenze permanenti e durevoli e quindi di ricoprire posti vacanti, a partire dall'a.s. 2000/2001 al 2024/2025
– 25 anni - e conseguentemente condannare il al risarcimento EL danno in NTroparte_1 favore ELla ricorrente liquidato nella misura massima di 24 mensilità ELl'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- Condannare la resistente al pagamento EL compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre
I.V.A. , C.P.A: e rimborso spese forfettarie nella misura EL 15%, con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione ELl'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore EL procuratore dichiaratosi antistatario”.
A sostegno ELla propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
-di essere stata docente precaria a tempo determinato presso il con supplenze annuali - cd. CP_1
“su organico di diritto” (sino al 31/08) ex art. 4 comma 1 Legge n. 124/1999 - sulla medesima classe di concorso (insegnamento di religione cattolica) per 25 (venticinque) anni con contratti al 31/08, per le seguenti annualità scolastiche : 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005;
2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013;
2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021;
2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025;
-che tutti i contratti a tempo determinato conseguitesi non erano stati dettati da esigenze lavorative eccezionali e temporanee, ma istituzionali ordinarie, immutate e costanti nel tempo destinate a soddisfare esigenze permanenti e durevoli EL resistente, con incarichi annuali su posti CP_1 vacanti e disponibili, prestati con continuità di durata;
-che l'unica differenza rispetto ai docenti di ruolo era stato il procedimento di individuazione dei destinatari di contratti a tempo determinato, posto che, durante il servizio, ella aveva prestato funzioni identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato. In sostanza, la ricorrente agisce in giudizio per ottenere l'accertamento ELla abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, in assenza di ragioni sostitutive, con conseguente condanna EL
al risarcimento EL “danno comunitario” ai sensi ELl'art. 36, comma 5, EL NTroparte_1
D. Lgs. n. 165 EL 2001.
Malgrado la regolarità ELla notifica, nessuno si è costituito in giudizio per il
[...]
, di cui è stata, quindi, dichiarata la contumacia. NTroparte_1
*****
Alla luce ELla trattazione svolta, il ricorso è risultato fondato, dovendosi ribadire le argomentazioni svolte in altre pronunce di questo stesso Tribunale (n. 99/2020, nonché n. 14/2018, confermata dalla sentenza n. 345/2019 ELla Corte di Appello di Genova).
Pare opportuno, innanzitutto, prendere atto ELl'assetto - sostanzialmente definitivo - che ha assunto la vicina questione degli insegnanti (e EL personale ATA) assunto a tempo determinato per la cura ELle altre discipline.
In esito alla complessa vicenda che ha riguardato la sorte dei contratti a termine (c.d. supplenze) nel settore scolastico statale (cfr. Corte Cost., ord. n. 207/2013; CGCU 26 novembre 2014, ; Per_1
Corte Cost. n. 187/2016), la Cassazione ha, con più pronunce (cfr., tra le tante, Cass. n. 22558/2016
e n. 22552/2016), enunciato i principi che possono così sintetizzarsi:
a. il corpo normativo che regola le assunzioni EL personale scolastico (sia docente, sia ATA) è norma di carattere speciale rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e ciò anche prima che la legge lo prevedesse espressamente;
b. le regole e le diverse ipotesi di assunzione precaria (supplenze annuali, supplenze fino al termine ELle attività didattiche, supplenze temporanee) rappresentano un'esauriente previsione, cristallizzata ex ante, dei casi in cui è ammessa la stipula di contratti a tempo determinato;
c. fermo quanto sopra, tuttavia l'abuso ELlo strumento contrattuale a termine deve essere adeguatamente sanzionato mediante strumenti di dissuasione effettiva, e ciò a partire dal luglio 2001, termine ultimo per adeguare la normativa interna alla direttiva europea sul contratto a tempo determinato;
d. non sussiste, in ogni caso, l'abuso, nei casi di supplenze disposte fino al termine ELle attività didattiche (cd. organico di fatto) e nel caso di supplenze temporanee;
e. nel caso di supplenze annuali (cd. organico di diritto), al contrario, si ha abuso quando nel complesso le stesse siano durate più di 36 mesi, salvo che non sia, medio tempore, intervenuta assunzione in ruolo o che la fattispecie non rientri fra le previsioni di concreta e tempestiva stabilizzazione di cui alla L. n. 107/2015; f. riscontrato l'abuso, la sanzione è quella individuata dalla sentenza a Sezioni Unite ELla Cassazione
n. 5072/2016;
g. nella irrilevanza ELla eventuale illegittimità EL termine, al dipendente assunto a tempo determinato va corrisposta la retribuzione tenendo conto ELl'anzianità effettivamente maturata nella successione dei contratti e secondo le previsioni dei CCNL tempo per tempo vigenti.
Fatta tale premessa di sintesi ELla disciplina ELl'insegnamento precario, occorre ora verificare se essa possa essere mutuata anche per la regolamentazione ELla presente controversia e, quindi, più in particolare, se possa e debba ritenersi che una condizione di precarietà di durata superiore a trentasei mesi rappresenti un abuso EL tipo contrattuale ai sensi ELla Direttiva 1999/70/CE anche per i docenti di religione cattolica, che, come noto, sono soggetti alla disciplina speciale di cui alla Legge
186/2003.
Il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione, caratterizzato dalla subordinazione, sia nella fase genetica, sia in quella funzionale, al gradimento ELl'Autorità ecclesiastica, è oggi regolamentato dalla Legge n. 186/2003.
Quest'ultima non solo ha istituito due distinti ruoli regionali e disciplinato l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami, ma ha anche limitato al 70% EL fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante lavoratori a tempo indeterminato, istituendo, al tempo stesso, una quota di riserva (EL residuo 30%) da assegnare “mediante contratto di incarico annuale”.
In tale ambito, peraltro, si rammenta come sia operante, quale vera e propria peculiarità EL settore, un meccanismo di progressione economica rapportata alla durata EL servizio.
Le ragioni che giustificano quella “riserva” di cui si è detto e, dunque, il reclutamento a tempo determinato per incarico annuale, si rinvengono nella necessità di adeguamento flessibile EL corpo insegnanti alle fluttuazioni di frequenza ELle scuole, legate, come è noto, all'indice di natalità in generale ed alla scelta familiare in particolare, se avvalersi o meno ELl'insegnamento di religione.
Certamente la prima ELle circostanze è senz'altro comune anche agli altri insegnamenti e, pertanto, non può ritenersi una specificità EL settore di cui si discute;
la sua eventuale rilevanza, in ogni caso,
è stata già oggetto di vaglio da parte ELla giurisprudenza richiamata in premessa e, dunque, non è significativa al fine di qualificare l'abuso.
La seconda circostanza, invece, attiene allo specifico ambito ELl'insegnamento ELla religione cattolica, in quanto il numero dei docenti è strettamente connesso al numero di alunni che hanno optato per la partecipazione alle lezioni di religione e oscilla anche in ragione degli attuali flussi migratori da parte si soggetti appartenenti ad altri credi religiosi, destinati a rendere incerto il numero di insegnanti di religione cattolica da impiegare anno per anno. Inoltre, sussiste anche un terzo elemento di specificità caratterizzante il settore di cui trattasi, che si concretizza nel gradimento ELl'Autorità ecclesiastica che, come si è accennato, opera sia nella fase genetica EL rapporto che nella fase funzionale, potendo comportare, mediante l'esercizio di un ampio potere discrezionale, anche la risoluzione EL rapporto. Tuttavia, anche questa circostanza, sulla quale ha in particolare insistito parte resistente, non è rilevante per giustificare l'assunzione a tempo determinato, essendo la stessa comune sia ai contratti a termine sia a quelli a tempo indeterminato che legano gli insegnanti di religione cattolica all'amministrazione scolastica.
In conclusione, quindi, le fluttuazioni di frequenza legate agli indici di natalità sono comuni a tutte le materie di insegnamento, non essendo caratterizzanti EL solo ambito ELl'insegnamento ELla religione cattolica, mentre le variazioni demografiche ed il c.d. gradimento ELl'autorità ecclesiastica si rivelano entrambe circostanze neutre rispetto al problema sotteso alla controversia.
Si deve, dunque, concludere che la previsione normativa di rango primario che stabilisce la riserva nella misura EL 30% per i posti non di ruolo abbia come giustificazione l'esigenza di reclutare a tempo determinato una parte EL fabbisogno, al fine di consentire una certa flessibilità determinata da ragioni di tipo oggettivo, ben essendo ipotizzabile che il legislatore sia stato ispirato dalla massima di esperienza secondo cui, tendenzialmente, il 70% degli alunni manifesti l'opzione per avvalersi ELl'insegnamento di religione.
Quanto sopra, se certamente rende lecito l'uso EL contratto a termine, certamente non fa altrettanto con riferimento all'abuso EL medesimo strumento.
Infatti, anche con riferimento all'evoluzione giurisprudenziale già richiamata, deve affermarsi che la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato non sia illimitata, ma che, al contrario, a fronte di una precarietà che abbia assunto i connotati di ripetitività, continuità e durata nel tempo
(quasi a potersi parlare di “stabile precarietà”) possa e debba operare la presunzione per cui quella posizione lavorativa sia (divenuta) una posizione stabile e che continuare a coprirla mediante la stipula di contratti a termine rappresenti un'ipotesi di abuso, per come definito dalla CG (cfr.,
CG EL 26 novembre 2014, cd. sentenza ). Per_1
Ed effettivamente le disposizioni esaminate devono essere lette secondo il criterio ELla c.d. interpretazione conforme;
a tal proposito, quanto alla specifica individuazione dei limiti ELl'interpretazione conforme, la Corte di Giustizia (cfr. C. 378/07 - 23 aprile Persona_2
2009, punti da 197 a 200) ha affermato che “nell'applicare il diritto interno i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce EL testo e ELlo scopo ELla direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art.
249, terzo comma, CE. Siffatto obbligo d'interpretazione conforme riguarda l'insieme ELle disposizioni EL diritto nazionale, sia anteriori che posteriori alla direttiva di cui trattasi … trova i suoi limiti nei principi generali EL diritto, in particolare in quelli ELla certezza EL diritto e ELl'irretroattività, e non può servire a fondare un'interpretazione contra legem EL diritto nazionale
… Tuttavia, il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti EL loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia ELla direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima”.
Alla luce ELla pronuncia europea sopra richiamata si evince la chiara regola secondo cui la durata EL precariato deve essere limitata a tre anni (trentasei mesi), da cui consegue che l'aver prestato attività oltre tale periodo in seno alla medesima struttura coincida con la presunzione di stabilità EL posto.
In conclusione, quindi, se la specificità EL settore (anche rispetto alla disciplina generale ELl'insegnamento pubblico) fornisce la spiegazione ELle ragioni e giustifica il ricorso al contratto a tempo determinato, la stessa, però, non è sufficiente ad escludere che per questa categoria di lavoratori
(e solo per loro) sia possibile abusare EL tipo contrattuale, giacché, come si è detto, la durata EL rapporto oltre i trentasei mesi denuncia il venir meno (se non l'originaria insussistenza) ELla ragione di flessibilità prevista dalla legge speciale (cfr. art. 2 Legge n. 186/2003).
Non può neppure sostenersi, poi, che lo speciale trattamento retributivo previsto per gli insegnati di religione cattolica a tempo determinato (caratterizzato dalla progressione di carriera) assimili la categoria a quella degli assunti in ruolo;
e ciò sia perché anche per gli altri insegnanti sussiste il diritto alla progressione economica, sia perché gli insegnanti di religione assunti a tempo indeterminato, qualora venga meno il gradimento ELl'autorità ecclesiastica, possono, se ne possiedono i titoli, transitare nell'insegnamento di altre discipline, cosa che, per contro, è esclusa per i docenti a termine.
Inoltre, fallace sarebbe l'affermazione atta a sostenere l'esclusione – tout court – ELl'abuso ad opera ELla previsione ELla norma primaria di settore, posto che la stessa non esprime alcun limite temporale e che prevede il rinnovo “automatico” di anno in anno per gli insegnanti precari: il non aver previsto un limite, infatti, non preclude affatto l'operazione ermeneutica di interpretazione conforme alla direttiva europea (cfr., per tutte, la pronuncia già richiamata), anche a fronte Per_1 EL complessivo sistema EL nostro ordinamento, che, come si è visto, considera abusiva l'utilizzazione EL contratto a tempo determinato quando la durata complessiva superi i tre anni
(trentasei mesi).
Infine, quanto al rapporto fra la normativa primaria nazionale di riferimento (Legge 186/2003) e le fonti di rango costituzionale (art. 7 Cost., secondo cui “lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Le NTroparte_2 modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”), si osserva come la disciplina nazionale sia senz'altro conforme a quella regolante le intese fra Stato e Chiesa Cattolica sia per quanto riguarda la garanzia ELla presenza di un corpo insegnante di religione cattolica, sia per le garanzie EL gradimento ELl'Autorità religiosa e ELla istituzione di un “ruolo” pubblico di insegnanti specialisti a livello di singole diocesi. Tuttavia, se è vero che la norma nazionale non può discostarsi dagli impegni assunti con la Santa Sede, anche per quanto riguarda l'insegnamento ELla religione cattolica, occorre però considerare che la questione ELla eventuale durata EL precariato (fenomeno EL tutto neutro rispetto agli impegni internazionali assunti nel 1929 e nel 1984) si pone su un piano EL tutto diverso, attenendo alla parametrazione ELla disciplina di legge alla direttiva europea cui si è fatto più volte riferimento (clausola n. 5) e di ricostruire una interpretazione conforme anche sulla base dei principi generali ELl'ordinamento interno.
Conclusivamente, quindi, anche quest'ultimo profilo di specialità EL rapporto - e la sua eventuale protezione costituzionale ex art. 7 Cost. – riveste carattere di neutralità ai fini ELla decisione. In proposito, di recente, la Corte di Giustizia ha affrontato la questione nella pronuncia EL 13 gennaio
2022 – YT e alti, escludendo che, sullo specifico argomento, assuma importanza la specialità EL sistema, derivante dal fatto che l'insegnamento ELla materia è condizionato dal permanere ELl'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano. Ed infatti, detta peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finirebbe per assumere portata sostanzialmente neutra sotto il profilo EL pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non potendo come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine.
Ad avviso ELla Corte di Giustizia, pertanto, il tema di rilievo atterrebbe alla compatibilità ELla regolazione nazionale EL diritto EL lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.
La Corte di Cassazione, poi, ancor più recentemente, traendo le fila dalla pronuncia sovranazionale, ha enucleato le seguenti affermazioni: “a) I fattori di oscillazione ELle esigenze di docenti di religione cattolica "attestano, nel settore ELl'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce ELla clausola 5, punto 1, lett. a), ELl'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia" (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento EL fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il
70% (ruolo) e il 30% (contratti a termine); b) Tuttavia "l'osservanza ELla clausola 5, punto 1, lett.
a), ELl'accordo quadro esige... che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli EL datore di lavoro in materia di personale (sentenza EL
y Servicios Públicos e Acciona Agua, C-550/19, EU:C:2021:514, punto 63 e NTroparte_3 giurisprudenza ivi citata)", occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia "tutto quanto (gli) compete.... prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia ELla direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza EL 24 giugno 2021, Obras y Servicios)", procedendo ad "esaminare di volta in volta tutte le circostanze EL caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro"; c) Il giudice interno è chiamato a verificare se "non esistano "norme equivalenti per la prevenzione degli abusi", ai sensi ELla clausola 5, punto 1, ELl'accordo quadro" (punto 116); d) Il giudice interno deve "interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze ELla violazione EL diritto ELl'Unione" (punto
118), curando peraltro ("vegliando") di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso "non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato", dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso (punto 117)” (cfr.,
Cass., Lav., n. 18698/2022).
Ad avviso ELla summenzionata pronuncia, poi, “il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti annuali esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura EL sistema conseguente alla pronuncia ELla Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali”,
e ciò in quanto “la regola in ordine al ricorrere, per quella quota EL 30 % non di ruolo, di contratti
a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà. Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita ELl'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare. I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte ELl'eccedenza ELl'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie ELla mobilità”, mentre sono “certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento EL posto presso la
Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione EL posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l.
29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi EL personale di ruolo: medesino ccnl, art. 17, comma
1). Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti EL personale di ruolo
e quelli EL personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma 6, EL c.c.n.l. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo ELla stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito EL precariato.
8.1 Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni - tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti.
L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 EL 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo. Ne' è pensabile - dati i numeri coinvolti - che allo scadere EL triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica EL 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica EL triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi. Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento CP_1 complessivo EL sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati. In ciò sta l'abuso lesivo ELl'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi EL singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi ELl'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella ELl'inosservanza ELl'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione EL sistema quale congegnato dal legislatore”.
L'abuso nell'utilizzo dei contratti a termine assume, facendo leva proprio sulla precarietà ELl'interessato, con tutte le conseguenze che ne derivano sulla gestione ELla sua vita.
Per definire quando l'abuso effettivamente si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento ELla condizione di precarietà: è la stessa triennalità, da valutare attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione EL singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio EL settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva.
Esulano dall'ambito ELl'abuso solamente i contratti a termine effettivamente stipulati, per periodi inferiori all'anno scolastico, in occasione di effettive necessità temporanee, come affermato anche dalla Corte di Giustizia, secondo cui il ricorrere di “esigenze provvisorie” (punto 106) rende, di fatto, rispettata la clausola 5, punto 1 ELl'Accordo Quadro, essendo in tali circostanze i contratti ab origine instaurati nella consapevolezza – di entrambe le parti - di una durata limitata nel tempo e ELla rispondenza ad esigenze transitorie.
In proposito, si rileva come l'onere probatorio ELla effettività ELla ragione giustificativa sia a carico NT EL , come da principi consolidati in ambito di termine di durata di contratti a tempo determinato legittimati da specifiche “causali”: nel caso di specie tale prova non è stata offerta dal resistente, rimasto contumace.
Nella controversia in oggetto è documentale che la ricorrente abbia prestato attività in regime di contratto a tempo determinato per oltre tre anni, cioè oltre il limite dei trentasei mesi.
In particolare, infatti, , come ben risulta dallo stato matricolare in atti (prod. 26), ha Parte_1 prestato servizio come docente di religione cattolica nei seguenti anni scolastici: 2000/2001;
2001/2002; 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009;
2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017;
2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025
Quanto alle conseguenze EL sopra evidenziato abuso, si richiama quanto statuito dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 5072/2016, secondo cui “Nel regime EL lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso EL ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una p.a. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione EL rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione EL contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento EL danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32 comma 5 L. 4 novembre 2010 n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità ELl'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 L. 15 luglio 1966 n. 604”.
Al riguardo, si rammenta che il recente D.L. 131/2024 ha introdotto nel comma 5 ELl'art. 36 d.lgs.vo n. 165/2001 la previsione di un'indennità risarcitoria da stabilirsi in una forbice compresa tra le 4 e le 24 mensilità, avuto riguardo al numero in successione dei contratti intervenuti (“All'articolo 36, comma 5, EL decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facolta' per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un' indennita' nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilita' ELl'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo EL trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravita' ELla violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione i intervenuti tra le parti e alla durata complessiva EL rapporto”).
Posto quindi, che:
- la materia è regolata dalla L. n. 186 EL 2003 (e non dal D.Lgs. 368/2001);
- l'art. 3 L. 186/2003 stabilisce l'obbligo ELl'Amministrazione di indire con frequenza triennale pubblici concorsi per l'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione, dai quali attingere, durante il periodo di validità ELle graduatorie concorsuali, per la copertura con contratti a tempo indeterminato dei posti nelle relative dotazioni organiche (pari al 70% dei posti funzionanti);
- l'art. 3 c. 10 L. 186/2003 prevede la possibilità di fare ricorso al contratto a tempo determinato solo per i posti non coperti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- dopo l'entrata in vigore ELla Legge n. 186 cit. il ha indetto un unico concorso nel 2004 CP_1
(D.D.G. 2.2.2004).
A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, attesa la mancata indizione dei concorsi triennali per la copertura ELle vacanze nelle dotazioni organiche con contratti a tempo indeterminato, il reclutamento attraverso la reiterazione di contratti a termine di durata annuale, ove protratta per oltre 36 mesi, integra un abuso rilevante anche sotto il profilo ELla clausola 5 Direttiva 1999/70/CE.
Poiché nella presente causa si prende in considerazione la situazione di abuso per il periodo ricompreso tra l'inizio l'a.s 2000-2001 e l' as 2024/2025 è da considerarsi equo un risarcimento EL danno pari a 21 mensilità ELla retribuzione globale di fatto da ultimo percepita, il tutto oltre interessi di legge sino all'effettivo saldo e non già con ulteriore rivalutazione, vertendosi in materia di pubblico impiego.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, giusta il D.M.
147/2022, valori prossimi a quelli minimi, tenuto conto ELla bassa complessità ELla vertenza (la quale s'inserisce in un contenzioso di natura seriale), con esclusione ELla fase istruttoria che non è stata svolta, senza il riconoscimento ELl'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis EL citato DM, in quanto i collegamenti ipertestuali non risultano funzionanti
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., il Giudice Unico EL Tribunale di Imperia quale giudice EL lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Dichiara tenuto e condanna il a NTroparte_1 corrispondere a 21 mensilità ELl'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre Parte_1 interessi di legge dalla pronuncia al saldo;
2. Condanna il a rimborsare a NTroparte_1 Parte_1 le spese di lite, liquidate in euro 3.689,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore EL difensore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Imperia, il 29/10/2025
Il Giudice
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