Ordinanza cautelare 15 settembre 2021
Sentenza 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 24/11/2023, n. 3535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3535 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2023
N. 03535/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01049/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2021, proposto da
UN IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Turiano Mantica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del D.D.S. n. 4035 del 26 novembre 2020, con cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, è stata irrogata al ricorrente la sanzione del pagamento della somma di Euro 7.676,49, quale indennità per il danno causato al paesaggio con la realizzazione di alcune opere abusive in Castelmola, Contrada Lumbia – località Soprapetralia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e del Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 settembre 2023 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un fabbricato ubicato nel Comune di Castelmola sul quale ha realizzato alcune opere abusive, consistenti nella sopraelevazione del corpo di fabbrica principale, senza la preventiva autorizzazione paesaggistica della NT.
L’intero territorio del Comune di Castelmola è stato dichiarato di notevole interesse pubblico con D.P.R.S. n. 2976 del 22.12.1976.
Con nota prot. n. 1399 del 3 aprile 1982, il ricorrente ha presentato una prima istanza di sanatoria, ai sensi delle leggi regionali n. 7 del 1980 e n. 70 del 1981, e con nota prot. n. 4874 del 30 settembre 1986 una seconda istanza ai sensi della legge n. 47 del 1985 e L.R. n. 37 del 1985.
Sul progetto di sanatoria delle opere hanno espresso parere favorevole sia la NT di Catania (con nota n. 9117 del 9 novembre 1982), che la NT di ME (con nota n. 1908 del 22 maggio 1993), subordinandone il mantenimento al pagamento dell’indennità pecuniaria ai sensi dell’art. 15 L. 1497/1939 ed al rispetto delle condizioni imposte dalla NT di Catania nel parere n. 9117/1982.
Con il decreto in questa sede impugnato, l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio Tutela e Acquisizioni, richiamata la nota pot. n.1908 del 22.5.1993 con cui “ la NT di ME ha fatto presente che le opere abusive di che trattasi arrecano al paesaggio tutelato pregiudizio, sia pur lieve, e ha quantificato, giusta perizia prot. n.18842 del 26.10.2020, il danno causato al paesaggio in Euro 7.676,49 ”, ha irrogato al ricorrente la sanzione pecuniaria in questione.
Avverso detto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso, notificato il 29 maggio 2021 e depositato il 25 giugno successivo, deducendo i seguenti motivi:
I) -Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del D. Leg.vo n. 42 del 2004 in relazione all’art. 159 del Decreto medesimo, all’art. 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e all’art. 11 delle preleggi – Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, della illogicità ed ingiustizia manifesta, e del principio di proporzionalità. – Violazione del principio del legittimo affidamento. Lamenta, in sintesi, il ricorrente la contraddittorietà del decreto impugnato rispetto ai pareri favorevoli resi dalla NT con nota n. 9117 del 9 novembre 1982 e n. 1908 del 22 maggio 1993; l’inapplicabilità del combinato disposto dell’art. 146, comma 4 e 167 commi 4 e 5, del d. lgs. n.42/2004, in quanto dette norme non avrebbero potuto essere applicate ad un illecito commesso in epoca antecedente all’entrata in vigore delle stesse e per il quale il relativo procedimento si era già concluso con i provvedimenti adottati dalla NT rispettivamente nel 1982 e nel 1993; l’omessa trasmissione all’interessato, prima della irrogazione della sanzione, della perizia di stima in violazione di quanto previsto dalla circolare del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n. 6 dell’11.11.2019 -
II) -Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del D. Leg.vo n. 42 del 2004 in relazione all’art. 28 della legge 24.11.1989, n. 689 – Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta. E ccepisce il ricorrente la prescrizione quinquennale del diritto dell’amministrazione alla riscossione della sanzione, atteso che la prescrizione sarebbe iniziata a decorrere dal rilascio dei provvedimenti con cui l’autorità preposta alla tutela del vincolo ha concluso l’iter di sua competenza, accertando la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
III) -Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del D. leg.vo n. 42 del 2004 in relazione all’art. 146 dello stesso decreto sotto altro aspetto – Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, della illogicità, della manifesta ingiustizia, del difetto di motivazione, della perplessità e del difetto di istruttoria. Ribadisce il ricorrente che la sanzione irrogata sarebbe illegittima per l’omessa previa trasmissione della nota n. 18842 del 26.10.2020 con la quale la NT di ME avrebbe quantificato la somma di Euro 7.676,49 sulla base di una perizia di stima anch’essa mai trasmessa al ricorrente, né allegata al provvedimento impugnato. Aggiunge che dette omissioni avrebbero quantomeno imposto un più stringente onere motivazionale in capo alla amministrazione in ordine alle operazioni di quantificazione della sanzione inflitta.
2. Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Amministrazione regionale la quale ha, in via pregiudiziale, eccepito l’irricevibilità del ricorso in quanto tardivo. Il ricorso sarebbe stato, infatti, notificato in data 29 maggio 2021, laddove il provvedimento impugnato è stato notificato in data 20 dicembre 2020 alla pec del professionista che ha curato la pratica di sanatoria dell’immobile presso il Comune di Castelmola. Il professionista delegato avrebbe anche ricevuto la perizia di stima.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
3. Con ordinanza cautelare n. 522/2021 in data 15 settembre 2021, il Tribunale ha rigettato l’stanza di sospensione del provvedimento impugnato per difetto del requisito del pregiudizio irreparabile.
4. In vista della discussione in pubblica udienza, il ricorrente ha depositato memoria nella quale, oltre a ribadire quanto già affermato in seno al ricorso, ha ulteriormente rilevato la presenza di errori nella perizia di stima.
5. Alla pubblica udienza in data 13 settembre 2023, il ricorso è stato discusso e trattenuto per la decisione.
6. Il Collegio ritiene di prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione resistente, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso.
6.1. È infondata la censura relativa alla violazione del principio tempus regit actum ed alla presunta inapplicabilità del combinato disposto dell’art. 146, comma 4 e 167 commi 4 e 5, del d. lgs. n.42/2004 ove si consideri la continuità di quest’ultima previsione sanzionatoria con l'art. 164 d.lgs. n. 490/1999 e con l'art. 15 legge n. 1497/1939, essendo peraltro ovvio che, con riferimento all'importo richiesto, l'Amministrazione tenga conto delle disposizioni vigenti al momento della quantificazione del danno.
Infatti, la giurisprudenza, da cui il Collegio non intende discostarsi, è costante nel ritenere che “ nel caso delle violazioni relative alla tutela del vincolo paesistico-ambientale, tanto l’art. 15 della L. 29 giugno 1939, n. 1497, vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato in primo grado, quanto il successivo art. 164 del 29 ottobre 1999, n. 490 e, attualmente, l’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che peraltro non consente la cd. sanatoria paesaggistica tramite il pagamento di una somma pecuniaria in caso di opere che comportano aumenti di volumetria) prevedono la sanzione pecuniaria come alternativa alla sanzione di carattere reale della rimozione dell’opera realizzata senza autorizzazione paesaggistica, rimettendo la scelta tra le due all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo ” (Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 2017, n. 4109; Sez. VI, 8 gennaio 2020, n. 130).
Inoltre, osserva il Collegio che non sussiste nel caso di specie alcuna contraddittorietà tra il decreto impugnato e i pareri resi dalla NT nel 1982 e nel 1993 in quanto la lievità del nocumento prodotto (cfr in tal senso, in particolare, la nota prot. n. 1908 del 22.05.1993) da cui discende la compatibilità dell’intervento abusivo dal punto di vista paesaggistico, è proprio il presupposto per l’irrogazione del rilascio del provvedimento di conformità previo pagamento della sanzione per il pregiudizio arrecato, atteso che laddove l’opera realizzata fosse invece valutata come incompatibile con l’ambiente circostante ciò determinerebbe il mancato rilascio del nulla osta da parte dell’Autorità paesaggistica, con discendente respingimento dell’istanza di sanatoria e conseguente demolizione dei manufatti realizzati in difformità.
A ciò si aggiunga che, secondo un condivisibile e assolutamente prevalente orientamento giurisprudenziale, la sanzione pecuniaria prevista dal citato art. 167 può essere irrogata anche a fronte di violazioni formali e, quindi, in assenza di un illecito sostanziale, posto che l'ordinamento conosce innumerevoli esempi di sanzioni amministrative volte a reprimere, anticipatamente rispetto al prodursi di lesioni sostanziali dei beni-interessi tutelati dalla legge, condotte meramente omissive. Anche in questi casi si è in presenza, invero, di una lesione di un interesse tutelato, identificabile nell'illecito ostacolo - riconducibile alla mancata richiesta del nulla-osta - all'effettuazione dei prescritti controlli sugli interventi edilizi incidenti su beni protetti, controlli istituzionalmente affidati all'Amministrazione preposta alla gestione dei valori ambientali e paesistici, onde scongiurare in via preventiva il prodursi di lesioni "sostanziali” (cfr., tra le altre, C.G.A., n. 44701/2005, n. 135/2009, n. 1221/2010 e n. 143/2014, Tar di Catania, II, 1541/2013, Cons. St.,. IV., n. 2160/2010, n. 1464/2009, n. 7405/2004 e n. 4481/2003, Cons. St., V, n. 1225/1999, Tar di Palermo, II, n. 1663/2012).
6.2. Parimenti infondata è l’eccezione di prescrizione di cui al secondo motivo.
Ed invero, secondo un orientamento molto diffuso in giurisprudenza, cui il Collegio ritiene di aderire, il termine di prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui il Comune definisce la pratica di sanatoria in senso favorevole per l'interessato, dato che soltanto il rilascio della sanatoria edilizia determina la cessazione della permanenza anche dell'illecito paesaggistico (cfr T.A.R. Sicilia n. 3214/2022; T.A.R. Catania, sez. II, 05/12/2022, n.3173; Sez. II, 9 settembre 2022 n. 2377).
In tal senso si è espresso anche il giudice di appello: " Nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie - la richiesta di nulla osta rivolta alla NT si inserisca in una vicenda condonistica, il provvedimento espresso di nulla osta (e quindi di compatibilità dell'abuso con il paesaggio) o il silenzio assenso formatosi, ed anche l'eventuale contestuale determinazione discrezionale della somma dovuta dal privato non integrerebbero (ancora) il dies a quo a partire dal quale inizierebbe a maturare la prescrizione della pretesa pecuniaria avanzata ex art. 167 citato. Tenuto conto infatti che sulla richiesta di condono dovrebbe pronunciarsi il comune, e che lo stesso potrebbe denegarlo per le più diverse ragioni, non afferenti al vincolo paesaggistico insistente sull'area...fino a che non sia stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria non potrebbe iniziare a prescriversi la pretesa ex art. 167... fino al momento in cui il comune non concede la sanatoria, il privato non è in grado di conoscere se effettivamente potrà mantenere l'immobile, ovvero, (pur a seguito della favorevole delibazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo) non dovrà invece demolirlo perché il comune riterrà di non concedere la sanatoria.. ." (C.G.A.R.S., sez. giur., 9 febbraio 2021, n. 95; in termini C.G.A. 19 gennaio 2018, n.24; C.G.A. n.168 del 23 marzo 2018).
Nel caso di che trattasi la concessione edilizia in sanatoria, al momento di adozione del decreto sanzionatorio, non risultava essere stata rilasciata dal Comune di Castelmola ed è quindi agevole rilevare che il termine prescrizionale di cinque anni non può essere trascorso.
6.3. Anche il terzo motivo è destituito di fondamento.
Con tale censura parte ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, deducendo che dal provvedimento impugnato non è agevole comprendere in base a quale criterio l’Amministrazione abbia effettuato il calcolo della somma dovuta, non emergendo la ponderazione comparativa tra il danno arrecato ed il profitto conseguito, ha inoltre ribadito che, in ogni caso, la mancata trasmissione della perizia di stima inficerebbe insanabilmente il provvedimento.
La doglianza non può essere accolta.
Ad avviso del Collegio il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato, avendo l’Amministrazione sufficientemente indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a base dello stesso. Per quanto attiene, in particolare, alla contestata quantificazione dell’importo della sanzione da pagare, va rilevato come la determinazione della somma dovuta è il risultato dei calcoli espressi nella perizia di stima, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, con la quale la NT, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha compiutamente valutato sia il danno arrecato all’ambiente e sia il profitto conseguito dal privato derivante dalla realizzazione dell’ampliamento del fabbricato preesistente di cui è stata chiesta la sanatoria, concludendo per elevare, a titolo di sanzione, l’importo relativo alla prima fattispecie de qua , ritenuto maggiore, così come previsto dall’art. 167, co. 5, del d.lgs. n. 42/2004, non ravvisandosi, pertanto, i paventati profili di illegittimità dedotti con il gravame.
A diversa conclusione non può giungersi sulla base della dedotta mancata trasmissione della perizia di stima, la quale è stata puntualmente richiamata nel provvedimento impugnato, con conseguente assolvimento dell’onere della motivazione nella forma per relationem .
Non grava, infatti, sull’Amministrazione regionale nessun obbligo di trasmissione di tale documento che, se ritenuto utile ai fini della comprensione delle ragioni sottostanti il provvedimento, ben può costituire oggetto di richiesta di ostensione.
Deve, peraltro, rilevarsi che la perizia in questione (che l’Amministrazione afferma di avere trasmesso, unitamente al decreto, al professionista incaricato della pratica) è stata depositata in giudizio, cosicché, se emergevano profili ulteriori sostanziali d’illegittimità, il ricorrente aveva la possibilità di proporre motivi aggiunti.
7. Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso in quanto infondato deve essere rigettato.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO