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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6221/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI PAOLA ALVARO C.F._2
ATTORI contro
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. CALANNA GRAZIANO
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del marzo 2024, gli attori in epigrafe, premesso il contratto di locazione stipulato con il convenuto in data 1.12.2018 e regolarmente registrato, avente ad oggetto il bene immobile sito in
Cesarò ed ivi meglio descritto per il canone mensile di € 250,00 e durata di anni tre, rinnovatosi sino al
1.12.2023, riferivano di aver inviato disdetta con racc.ta del 16.5.2023 ricevuta il 22.5.2023 ma che, alla scadenza l'immobile non era stato rilasciato;
chiedevano pertanto, convalidarsi lo sfratto per finita locazione, con vittoria per spese e compensi.
Si costituiva , riferendo di non aver mai ricevuto la comunicazione inviata dai locatori e CP_2 di non averla ritirata presso l'Ufficio postale di Cesarò; riferiva di aver trovato nel novembre 2023 la comunicazione di recesso appesa, in busta chiusa impermeabile, al portone di casa e di essersi recato presso l'Ufficio postale di Cesarò, chiedendo di visionare la ricevuta di consegna della raccomandata inviata dai signori deducendo che la firma apposta sul documento non gli apparteneva;
Pt_1 pagina 1 di 5 riferendo poi di non aver più corrisposto i canoni di locazione perché erano insorti contrasti sui conteggi e di aver iniziato a pretendere la ricevuta di pagamento nonché di pagare quanto effettivamente dovuto in base a calcoli oggettivi, chiedeva accertarsi che la sottoscrizione non apparteneva ad esso convenuto, accertarsi la non tempestività della comunicazione di recesso e, dunque, che il rapporto contrattuale si era rinnovato per ulteriori due anni, con rigetto delle domande attoree e vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 7.6.2025, su richiesta di parte attrice, veniva emessa ordinanza ex art. 665 cpc, nonché disposto il mutamento del rito : “ vista l'intimazione di sfratto per finita locazione;
visto il registrato contratto di locazione in questione e la disdetta effettuata in data 16.5.2023 per la scadenza naturale del 30.11.2023; rilevato che parte intimata costituendosi, all'udienza del 16.5.2024 si è riservato di proporre querela di falso avverso la sottoscrizione e la documentazione attestante il ritiro della racc.ta ar n. 20040497702-4, precisando poi nella memoria di costituzione del 20.5.2024, di aver trovato solo nel novembre 2023 la comunicazione di recesso appesa in busta chiusa impermeabile al portone di casa e che, recatosi presso l'Ufficio postale di Cesarò per visionare la ricevuta di consegna della racc.ta inviata dai locatori, aveva appurato che la sottoscrizione apposta sul documento non gli apparteneva;
rilevato che dalla documentazione esaminata e dalle allegazioni delle parti, non vi sono motivi per ritenere la falsità della ricevuta di ritorno della racc.ta inviata dai locatori, in cui legge la data di consegna – 22.5.2023 –, il destinatario cui è stata consegnata – – nonché la CP_2 dicitura “ regolarizzata d'ufficio” e “ritirata ”; ritenuto che, peraltro, la documentazione CP_2 corrisponde ai dati desumibili dal documento “ ricerca spedizione” depositato dai locatori;
considerato che
, tuttavia, in presenza di opposizione non è possibile convalidare lo sfratto;
considerato che
parte attrice ha chiesto emettersi ordinanza ex art. 665 cpc e che non risultano allegati e dimostrati gravi motivi di segno contrario;
ritenuto che
va pertanto disposto il mutamento del rito”.
Il procedimento veniva istruito documentalmente e viene deciso all'odierna udienza con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda attorea è fondata.
La stipula del contratto di locazione tra le parti non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente dimostrata;
nonostante quanto dichiarato dal convenuto all'udienza del 16.5.2024, non è mai stata presentata querela di falso, né vi è stato esplicito e formale disconoscimento della sottoscrizione apposta alla ricevuta della racc.ta del 16.5.2023, che risulta recapitata il 22.5.2023; deve ritenersi, pertanto, che gli attori abbiano tempestivamente comunicato la volontà di non rinnovare il contratto di locazione che, pertanto, va ritenuto cessato il 30.11.2023. pagina 2 di 5 Soltanto parte attrice ha depositato memoria integrativa, dolendosi del mancato rilascio dell'immobile ed allegando la morosità del convenuto per il mancato pagamento dei canoni di locazione dal mese di aprile 2023 e per detenzione abusiva, per un importo complessivo di €.5.000,00, di cui €.2.000,00 per canoni di locazione maturati e non pagati da aprile 2023 a novembre 2023 (€.250,00 x 8 mesi) ed
€.3.000,00 per rimborso risarcitorio da detenzione abusiva, quantificato nell'importo del canone di locazione mensile per i mesi di detenzione da dicembre 2023 a novembre 2024 (€.250,00 x 12 mesi); gli attori hanno altresì allegato il mancato pagamento delle somme corrisposte o da corrispondere al per il servizio di fornitura idrica per l'utenza n.1557, nonché delle utenze di luce e Controparte_3
gas, rimaste intestate a a causa della mancata voltura da parte del convenuto;
Persona_1 precisavano dunque che quest'ultimo era debitore: per l'anno 2021 della somma di € 671,01, poichè sul complessivo importo del servizio di €.1.421,01, aveva rimborsato ai proprietari Sig.ri solo la Pt_1 somma di €.750,00; per l'anno 2022 era debitore della somma di € 979,68, poiché non aveva corrisposto alcuna somma , mentre essi attori avevano già corrisposto la prima rata di € 232,67; era inoltre debitore della somma di €.168,00 per servizio elettrico, nonchè di €.181,09, per rimborso rata pagata a fronte della dilazione concessa dal gestore per le bollette non pagate nn. Parte_3
6072594368 scaduta il 10.7.2023, 6072594772 scaduta il 26.2.2024 e 6080676666 scaduta il 10.5.2024 riferite al contatore/punto di prelievo dell'appartamento locato dal n.02330000240120; CP_2
chiedevano pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto per fine contratto al 30.11.2023; chiedevano condannarsi il convenuto all'immediato rilascio del bene immobile ed al pagamento in proprio favore delle seguenti somme : - Euro 5.000,00 per canoni di locazione, per n. 20 mensilità
(Euro 250,00 da Aprile 2023 a Novembre 2024 (ivi comprese le mensilità per la detenzione abusiva dal mese di Dicembre 2023 a Novembre 2024); - Euro 1.650,69 quale rimborso spese servizio idrico anni
2021 e 2022, con riserva di richiedere le somme dello stesso servizio per gli anni 2023 e 2024 fino al
CP rilascio dell'immobile; - Euro 168,00 per utenza luce con gestore;
- Euro 181,09 per rimborso spese utenza Gas gestore per complessivi Euro 6.999,78, o per la diversa somma Parte_3
risultante dovuta in virtù delle ulteriori spese per servizio idrico per gli anni successivi al 2022 e fino al rilascio, con vittoria di spese e compensi anche del procedimento sommario e del procedimento di mediazione.
Risulta, infine, che il convenuto ha rilasciato l'immobile il 22.11.2024 ( cfr verbale rilascio in atti).
Tenuto conto della documentazione in atti e delle reciproche allegazioni, la domanda attorea può ritenersi fondata;
parte convenuta, pur avendo riservato di proporre querela di falso, non ha proceduto in tal senso né ha specificamente e concretamente disconosciuto la propria sottoscrizione;
va ritenuta pagina 3 di 5 dunque la tempestività della disdetta e la cessazione del rapporto di locazione al 30.11.2023.
Risulta altresì che il convenuto è altresì debitore della somma di € 211,67 per utenza idrica anno 2023 ( il cui importo complessivo è pari ad € 629,00, ma di cui allo stato gli attori hanno effettuato il pagamento della prima rata, cfr allegato n. 4 depositato con le note finali); anche tale importo può essere considerato nel quantum dovuto dal convenuto ( cfr sul punto Cass. Civ. sent. n. 2853/2005 : “
La diversa quantificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto non dà luogo ad una domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi degli art. 345 e 437 c.p.c. Ne consegue che, in materia di locazione, è ammissibile la domanda di pagamento dei canoni e degli oneri accessori maturati in corso di causa, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, risolvendosi essa in un ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul "petitum" mediato, relativo alla entità del bene da attribuire, e determina, quindi, soltanto una modifica (piuttosto che il mutamento) della originaria domanda, ammessa ai sensi del combinato disposto degli art. 420 e 414 c.p.c.”).
I locatori hanno inoltre precisato che per l'anno 2022, l'importo complessivamente dovuto è pari ad €
985,68.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 ( complessivi € 2540,00); le spese per la fase sommaria, vengono liquidate tenendo conto dei compensi minimi del III scaglione della tabella inerente i procedimenti locatizi per le sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione( complessivi € 920,00); le spese per il procedimento di mediazione, vengono liquidate tenendo conto della relativa tabella, compensi minimi II scaglione per la fase di attivazione ( pari ad € 142,00), mentre risultano costi documentati pari ad € 281,82.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara cessato alla scadenza contrattuale del 30.11.2023 il contratto di locazione inter partes;
- condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 2000,00 a titolo di canoni di locazione scaduti sino alla cessazione del contratto, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo, nonché di € 3000,00 a titolo di indennizzo per detenzione sine titulo sino al rilascio, nonché di € 2217,45 a titolo di utenze oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
pagina 4 di 5 - condanna il convenuto al pagamento delle spese del procedimento di mediazione, pari ad €
281,82 per esborsi ed € 142,00 per compensi oltre Iva e Cpa e spese generali come per legge;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 96,00 per esborsi, € 920,00 per compensi della fase sommaria ed € 2540,00 per compensi della fase di merito oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 27.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6221/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI PAOLA ALVARO C.F._2
ATTORI contro
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. CALANNA GRAZIANO
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del marzo 2024, gli attori in epigrafe, premesso il contratto di locazione stipulato con il convenuto in data 1.12.2018 e regolarmente registrato, avente ad oggetto il bene immobile sito in
Cesarò ed ivi meglio descritto per il canone mensile di € 250,00 e durata di anni tre, rinnovatosi sino al
1.12.2023, riferivano di aver inviato disdetta con racc.ta del 16.5.2023 ricevuta il 22.5.2023 ma che, alla scadenza l'immobile non era stato rilasciato;
chiedevano pertanto, convalidarsi lo sfratto per finita locazione, con vittoria per spese e compensi.
Si costituiva , riferendo di non aver mai ricevuto la comunicazione inviata dai locatori e CP_2 di non averla ritirata presso l'Ufficio postale di Cesarò; riferiva di aver trovato nel novembre 2023 la comunicazione di recesso appesa, in busta chiusa impermeabile, al portone di casa e di essersi recato presso l'Ufficio postale di Cesarò, chiedendo di visionare la ricevuta di consegna della raccomandata inviata dai signori deducendo che la firma apposta sul documento non gli apparteneva;
Pt_1 pagina 1 di 5 riferendo poi di non aver più corrisposto i canoni di locazione perché erano insorti contrasti sui conteggi e di aver iniziato a pretendere la ricevuta di pagamento nonché di pagare quanto effettivamente dovuto in base a calcoli oggettivi, chiedeva accertarsi che la sottoscrizione non apparteneva ad esso convenuto, accertarsi la non tempestività della comunicazione di recesso e, dunque, che il rapporto contrattuale si era rinnovato per ulteriori due anni, con rigetto delle domande attoree e vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 7.6.2025, su richiesta di parte attrice, veniva emessa ordinanza ex art. 665 cpc, nonché disposto il mutamento del rito : “ vista l'intimazione di sfratto per finita locazione;
visto il registrato contratto di locazione in questione e la disdetta effettuata in data 16.5.2023 per la scadenza naturale del 30.11.2023; rilevato che parte intimata costituendosi, all'udienza del 16.5.2024 si è riservato di proporre querela di falso avverso la sottoscrizione e la documentazione attestante il ritiro della racc.ta ar n. 20040497702-4, precisando poi nella memoria di costituzione del 20.5.2024, di aver trovato solo nel novembre 2023 la comunicazione di recesso appesa in busta chiusa impermeabile al portone di casa e che, recatosi presso l'Ufficio postale di Cesarò per visionare la ricevuta di consegna della racc.ta inviata dai locatori, aveva appurato che la sottoscrizione apposta sul documento non gli apparteneva;
rilevato che dalla documentazione esaminata e dalle allegazioni delle parti, non vi sono motivi per ritenere la falsità della ricevuta di ritorno della racc.ta inviata dai locatori, in cui legge la data di consegna – 22.5.2023 –, il destinatario cui è stata consegnata – – nonché la CP_2 dicitura “ regolarizzata d'ufficio” e “ritirata ”; ritenuto che, peraltro, la documentazione CP_2 corrisponde ai dati desumibili dal documento “ ricerca spedizione” depositato dai locatori;
considerato che
, tuttavia, in presenza di opposizione non è possibile convalidare lo sfratto;
considerato che
parte attrice ha chiesto emettersi ordinanza ex art. 665 cpc e che non risultano allegati e dimostrati gravi motivi di segno contrario;
ritenuto che
va pertanto disposto il mutamento del rito”.
Il procedimento veniva istruito documentalmente e viene deciso all'odierna udienza con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda attorea è fondata.
La stipula del contratto di locazione tra le parti non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente dimostrata;
nonostante quanto dichiarato dal convenuto all'udienza del 16.5.2024, non è mai stata presentata querela di falso, né vi è stato esplicito e formale disconoscimento della sottoscrizione apposta alla ricevuta della racc.ta del 16.5.2023, che risulta recapitata il 22.5.2023; deve ritenersi, pertanto, che gli attori abbiano tempestivamente comunicato la volontà di non rinnovare il contratto di locazione che, pertanto, va ritenuto cessato il 30.11.2023. pagina 2 di 5 Soltanto parte attrice ha depositato memoria integrativa, dolendosi del mancato rilascio dell'immobile ed allegando la morosità del convenuto per il mancato pagamento dei canoni di locazione dal mese di aprile 2023 e per detenzione abusiva, per un importo complessivo di €.5.000,00, di cui €.2.000,00 per canoni di locazione maturati e non pagati da aprile 2023 a novembre 2023 (€.250,00 x 8 mesi) ed
€.3.000,00 per rimborso risarcitorio da detenzione abusiva, quantificato nell'importo del canone di locazione mensile per i mesi di detenzione da dicembre 2023 a novembre 2024 (€.250,00 x 12 mesi); gli attori hanno altresì allegato il mancato pagamento delle somme corrisposte o da corrispondere al per il servizio di fornitura idrica per l'utenza n.1557, nonché delle utenze di luce e Controparte_3
gas, rimaste intestate a a causa della mancata voltura da parte del convenuto;
Persona_1 precisavano dunque che quest'ultimo era debitore: per l'anno 2021 della somma di € 671,01, poichè sul complessivo importo del servizio di €.1.421,01, aveva rimborsato ai proprietari Sig.ri solo la Pt_1 somma di €.750,00; per l'anno 2022 era debitore della somma di € 979,68, poiché non aveva corrisposto alcuna somma , mentre essi attori avevano già corrisposto la prima rata di € 232,67; era inoltre debitore della somma di €.168,00 per servizio elettrico, nonchè di €.181,09, per rimborso rata pagata a fronte della dilazione concessa dal gestore per le bollette non pagate nn. Parte_3
6072594368 scaduta il 10.7.2023, 6072594772 scaduta il 26.2.2024 e 6080676666 scaduta il 10.5.2024 riferite al contatore/punto di prelievo dell'appartamento locato dal n.02330000240120; CP_2
chiedevano pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto per fine contratto al 30.11.2023; chiedevano condannarsi il convenuto all'immediato rilascio del bene immobile ed al pagamento in proprio favore delle seguenti somme : - Euro 5.000,00 per canoni di locazione, per n. 20 mensilità
(Euro 250,00 da Aprile 2023 a Novembre 2024 (ivi comprese le mensilità per la detenzione abusiva dal mese di Dicembre 2023 a Novembre 2024); - Euro 1.650,69 quale rimborso spese servizio idrico anni
2021 e 2022, con riserva di richiedere le somme dello stesso servizio per gli anni 2023 e 2024 fino al
CP rilascio dell'immobile; - Euro 168,00 per utenza luce con gestore;
- Euro 181,09 per rimborso spese utenza Gas gestore per complessivi Euro 6.999,78, o per la diversa somma Parte_3
risultante dovuta in virtù delle ulteriori spese per servizio idrico per gli anni successivi al 2022 e fino al rilascio, con vittoria di spese e compensi anche del procedimento sommario e del procedimento di mediazione.
Risulta, infine, che il convenuto ha rilasciato l'immobile il 22.11.2024 ( cfr verbale rilascio in atti).
Tenuto conto della documentazione in atti e delle reciproche allegazioni, la domanda attorea può ritenersi fondata;
parte convenuta, pur avendo riservato di proporre querela di falso, non ha proceduto in tal senso né ha specificamente e concretamente disconosciuto la propria sottoscrizione;
va ritenuta pagina 3 di 5 dunque la tempestività della disdetta e la cessazione del rapporto di locazione al 30.11.2023.
Risulta altresì che il convenuto è altresì debitore della somma di € 211,67 per utenza idrica anno 2023 ( il cui importo complessivo è pari ad € 629,00, ma di cui allo stato gli attori hanno effettuato il pagamento della prima rata, cfr allegato n. 4 depositato con le note finali); anche tale importo può essere considerato nel quantum dovuto dal convenuto ( cfr sul punto Cass. Civ. sent. n. 2853/2005 : “
La diversa quantificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto non dà luogo ad una domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi degli art. 345 e 437 c.p.c. Ne consegue che, in materia di locazione, è ammissibile la domanda di pagamento dei canoni e degli oneri accessori maturati in corso di causa, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, risolvendosi essa in un ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul "petitum" mediato, relativo alla entità del bene da attribuire, e determina, quindi, soltanto una modifica (piuttosto che il mutamento) della originaria domanda, ammessa ai sensi del combinato disposto degli art. 420 e 414 c.p.c.”).
I locatori hanno inoltre precisato che per l'anno 2022, l'importo complessivamente dovuto è pari ad €
985,68.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 ( complessivi € 2540,00); le spese per la fase sommaria, vengono liquidate tenendo conto dei compensi minimi del III scaglione della tabella inerente i procedimenti locatizi per le sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione( complessivi € 920,00); le spese per il procedimento di mediazione, vengono liquidate tenendo conto della relativa tabella, compensi minimi II scaglione per la fase di attivazione ( pari ad € 142,00), mentre risultano costi documentati pari ad € 281,82.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara cessato alla scadenza contrattuale del 30.11.2023 il contratto di locazione inter partes;
- condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 2000,00 a titolo di canoni di locazione scaduti sino alla cessazione del contratto, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo, nonché di € 3000,00 a titolo di indennizzo per detenzione sine titulo sino al rilascio, nonché di € 2217,45 a titolo di utenze oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
pagina 4 di 5 - condanna il convenuto al pagamento delle spese del procedimento di mediazione, pari ad €
281,82 per esborsi ed € 142,00 per compensi oltre Iva e Cpa e spese generali come per legge;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 96,00 per esborsi, € 920,00 per compensi della fase sommaria ed € 2540,00 per compensi della fase di merito oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 27.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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