Articolo 105 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 104Articolo 106
Versione
4 aprile 1941
Art. 105.

La pensione e l'indennita' agli insegnanti che prestano servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia all'estero, nominati dalla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867 , fino all'attuazione del R. decreto-legge 21 gennaio 1926-IV, n. 177, convertito nella legge 25 giugno 1926-IV, n. 1262, e' regolata dalle norme vigenti per le pensioni degli impiegati civili del Regno.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941