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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
4030/2022
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Perillo Felicino (C.F. ) e Antonella Dragone (C.F. C.F._2
), giusta delega in atti;
C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Ferdinando Raimo (C.F.
[...] C.F._5
), giusta delega in atti;
C.F._6
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. n. 348/2022 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 22.02.2022;
Conclusioni di parte appellante:
“In via principale:
1. In riforma della sentenza in questa sede impugnata, dichiarare la risoluzione contrattuale del preliminare stipulato in data 11.10.2017 per grave inadempimento EI sigg.
odierni appellati, poiché sui beni oggetto del preliminare sono state CP_1
riscontrate n. 2 ipoteche, scoperte solo in sede di stipula del definitivo;
e, per l'effetto,
2. condannare la IG in proprio e nella qualità Controparte_1
di unica erede del sig. , alla restituzione in favore della sig.ra E_ Parte_1
della somma di € 21.000,00 versata a titolo di acconto alla stipula del
[...]
preliminare, oltre interessi;
3. condannare la IG in proprio e nella qualità Controparte_1
di unica erede del sig. , al risarcimento EI danni subiti dalla IG E_
, secondo equità; Parte_1
4. condannare, sempre la IG in proprio e Controparte_1
Con nella qualità di unica erede del sig. al pagamento delle spese e del CP_2
compenso professionale, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata:
5. nella denegata ipotesi che la Corte adìta condivida il percorso argomentativo esposto dal giudice di prime cure, accertare e dichiarare che sui beni oggetto del preliminare di compravendita grava la presenza di n.2 trascrizioni di ipoteche
e, per l'effetto, ordinare al Conservatore l'annotazione della cancellazione dai RR.II. delle due ipoteche, con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio;
In via ancora più gradata:
6. In caso di conferma della sentenza gravata, dal momento che ancora oggi gli immobili non risultano puliti, compensare le spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni delle parti appellate:
“1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra , per tutti Parte_1
i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Condannare, infine, l'appellante ex art. 96 terzo comma cpc, al pagamento in favore della convenuta di una somma equitativamente determinata.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
⸹1. Il giudizio di primo grado:
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, Parte_1 [...]
e lamentando l'inadempimento del CP_2 Controparte_1
contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti in data 11 ottobre 2017, per avere i convenuti - promittenti venditori - taciuto dolosamente l'esistenza di due ipoteche gravanti sui beni oggetto del preliminare, da lei scoperte solo in sede di stipula del definitivo. La
chiedeva, dunque, di accertare il dedotto inadempimento e, per l'effetto, di Parte_1
dichiarare risolto il contratto preliminare, con conseguente restituzione in suo favore degli importi versati a titolo di acconto per euro 21.000,00 e condanna EI convenuti al risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese legali.
I costituitisi, contestavano l'avversa pretesa, chiedevano il rigetto delle CP_1 domande attoree e, previo accertamento dell'altrui inadempimento, proponevano domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cc, con vittoria di spese legali.
Con sentenza n. 348/2022, pubblicata il 22.02.2022, il Tribunale di Avellino rigettava le domande proposte dalla parte attrice condannandola al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, riassumendo le vicende in fatto oggetto del giudizio, specificava che in data 11 ottobre 2017 le parti avevano stipulato un preliminare di vendita immobiliare avente ad oggetto il trasferimento EI seguenti beni:
1) fabbricato in corso di costruzione sito in LL alla Via Pirro De Luca identificato al catasto al Foglio 10 particella n. 1265 sub 4, 7 e 8;
2) metà EI terreni identificati al Catasto al Foglio 10 particelle nn. 1149 e 1151.
Il prezzo di compravendita di tali immobili veniva pattuito in euro 46.000,00, e in sede di sottoscrizione del preliminare, la versava in favore EI promittenti venditori, a Parte_1 titolo di acconto, l'importo di euro 21.000,00, impegnandosi a versare il saldo residuo alla stipula del definitivo.
Successivamente, recatesi le parti presso il Notaio per la stipula del definitivo, non si procedeva in tal senso, in quanto – secondo parte attrice – sarebbe emerso in tale sede che
“sul cassone dell'immobile in corso di costruzione sito in LL EI LO (AV) alla via Pirro De Luca 4 identificato in catasto al foglio 10, particella n. 1265, gravava la trascrizione di n. 2 ipoteche”.
Il Tribunale dava atto che i convenuti, negando l'esistenza di ipoteche sui beni promessi in Per_ vendita, avevano specificato che, a seguito del sisma del 1980, insieme alla famiglia , essi avevano deciso di demolire e ricostruire con i contributi dello Stato le rispettive consistenze immobiliari già insistenti su un unico comparto, realizzando analogamente un nuovo ma unico corpo di fabbrica, indicato al catasto al Foglio 10 particella n. 1265 (e diviso in subalterni tra i ed il terzo ). CP_1 Persona_2
Conseguentemente, in data 18 novembre 2016, dinanzi al notaio i germani Persona_3
Per_
e lo zio da una parte, ed il dall'altra, stipulavano CP_1 Controparte_3
un atto pubblico di “individuazione catastale ed assegnazione” delle unità immobiliari del fabbricato ricostruito;
nell'atto di assegnazione, si individuavano le distinte proprietà Per_ immobiliari e si procedeva alla loro assegnazione: al veniva assegnata l' unità immobiliare censita al foglio 10, part.lla 1265 sub 3, mentre ai venivano CP_1
assegnate quelle identificate con le part.lle 1265 sub 4, 5, 6, 7 e 8. Il Tribunale rilevava inoltre che le parti, all'art. 4 del predetto atto, avevano specificato che sui beni di proprietà Per_ del solo gravavano precedentemente due ipoteche giudiziali.
Ciò posto, il Tribunale specificava che dall'esame delle risultanze processuali era emerso che gli immobili oggetto di compravendita non fossero gravati da ipoteca al momento del
Per_ preliminare dell'11 ottobre 2017, atteso che le suddette garanzie reali iscritte contro il dovevano ritenersi già insistenti sulla sola particella ad esso assegnata in sede di divisione, e non sulle altre, tra cui quelle oggetto della promessa di vendita.
Sotto tale profilo, il giudice di prime cure precisava che proprio in virtù dell'atto di individuazione ed assegnazione del novembre 2016 (rep. 1469, racc. 1142), doveva
Per_ chiaramente intendersi che solo sulle proprietà del gravavano le formalità pregiudizievoli, come già esistenti antecedentemente alla ricostruzione del nuovo immobile indiviso tra le parti, e ciò in virtù dell'espresso richiamo operato in tale sede, che non poteva essere diversamente interpretato in via impropriamente estensiva.
In punto di diritto, il Tribunale specificava infatti che ai sensi del primo comma dell'art. 2825 c.c., l'ipoteca costituita sulla propria quota da uno EI partecipanti alla comunione produce effetto rispetto ai beni che a lui verranno assegnati in sede di divisione.
Applicando, quindi, il principio in esame, il Tribunale rigettava la domanda di risoluzione del preliminare, affermando che nel caso di ricostruzione dell'immobile e di successiva divisione, l'ipoteca si considerava gravante sin dall'origine sui beni o porzioni di essi assegnati al debitore ipotecario, e non sull'intero, ragion per cui non vi era inadempimento da parte EI convenuti, non avendo essi promesso in vendita un immobile gravato da pregiudizi;
ritenuti poi sussistenti i presupposti necessari per l'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c. - che andava ad elencare e riscontrare analiticamente - il Tribunale disponeva il trasferimento degli immobili oggetto del preliminare in favore della Parte_1 subordinando l'effetto traslativo al pagamento dell'importo di € 25.000,00, dovuto a saldo della compravendita.
⸹ 2. Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la predetta sentenza censurando – secondo quanto si dirà in seguito più diffusamente - la motivazione con cui il giudice di prime cure ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari a dichiarare la risoluzione del contratto preliminare, ritenendo invece fondata la domanda riconvenzionale proposta ex art. 2932 c.c.
Costituitisi in giudizio, gli appellati hanno eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c., asserendo che l'appellante avrebbe lamentato, per la prima volta nel giudizio di appello, l'esistenza di presunte ipoteche non più sui beni promessi in vendita bensì sul “cassone” su cui essi insistevano, introducendo un nuovo tema di indagine e dando vita ad una vera e propria mutatio libelli.
Nel merito, gli appellati hanno evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dalle visure ipocatastali si evinceva che i beni oggetto del preliminare di compravendita risultavano liberi da vincoli, e che a tale conclusioni si poteva giungere anche sulla scorta della relazione notarile redatta ai sensi dell'art. 567 c.p.c., preliminarmente al mancato rogito, che in nessun punto accertava in maniera esplicita la presenza di ipoteche sui loro beni.
Alla udienza del 22.01.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione EI termini ex art. 190 c.p.c.
§ 3. Analisi EI motivi di appello
In via del tutto preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dagli appellati ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in considerazione del fatto che la parte appellante avrebbe mutato la propria allegazione difensiva, dolendosi in questa sede dell'esistenza di presunte ipoteche non più sui beni promessi in vendita bensì sul cassone inteso come “la parte strutturale comune del maggior immobile che contiene fisicamente sia i beni immobili
Per_ EI promissari venditori che quelli (ipotecati) del debitore ”, optando, quindi, per una vera e propria mutatio libelli”.
Invero la giurisprudenza, interpretando il disposto di cui all'art. 345 c.p.c., ha affermato che
“Il divieto di nova, sancito dall'art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali pertanto, se formulate dopo il primo grado, sono inammissibili”.
(Cass., sez. VI, 1 febbraio 2018, n. 2529).
Ebbene, applicando tale principio al caso in esame, è palese che il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c. non sia stato violato dall'appellante la quale, contrariamente a quanto prospettato, ha concretamente fatto riferimento a tale “cassone” già nel corso del giudizio di primo grado.
Ed infatti il Tribunale, nel corpo della sentenza, ha affermato che: “Le parti si recavano presso il Notaio per la stipula del definitivo il quale non procedeva alla stesura del definitivo, in quanto – secondo parte attrice – sarebbe emersa sul “cassone dell'immobile, fabbricato corso di costruzione (…)”, l'iscrizione di due ipoteche giudiziali contro
[...]
, rispettivamente iscritte il 6/7/2005 e l'1/6/2010” riportando in tal senso proprio la Per_2
prospettazione in fatto della parte attrice, come contenuta nell'atto di citazione. E' evidente, dunque, con l'ulteriore conforto della agevole lettura dell'atto introduttivo, che la stessa abbia così delimitato i termini della questione allegata in fatto a sostegno della Parte_1
domanda proposta. Ci posto, non avendo l'appellante chiesto alla Corte di accertare e valutare fatti inediti rispetto a quelli già allegati e dedotti in primo grado, l'eccezione risulta infondata e deve essere rigettata.
Quanto al merito EI motivi di gravame, valgono le considerazioni che seguono.
Col primo motivo di appello, la ha impugnato la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha dichiarato l'inesistenza di iscrizioni ipotecarie sui beni oggetto del contratto preliminare di compravendita.
Tali iscrizioni, ad avviso dell'appellante, sarebbero invece ben evincibili dalla certificazione ipocatastale ex art. 567 c.p.c. a firma del notaio come depositata in atti. Per_4
Nello specifico, secondo le censure proposte, le ipoteche graverebbero invero sull'intero cassone dell'immobile così come ricostruito a seguito del sisma del 1980, e ciò a prescindere dalle circostanze che le stesse fossero precedentemente iscritte contro il solo Per_
e non anche contro i CP_1
L'appellante afferma, inoltre, che il Giudice di prime cure avrebbe rigettato la sua domanda di risoluzione attraverso un'erronea applicazione del primo comma dell'art. 2825 c.c., disposizione che prevede che “la ipoteca costituita sulla propria quota da uno EI partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione”.
Ed infatti, il Giudice avrebbe dovuto considerare quanto invece statuito dal secondo comma dell'art. 2825 c.c., disposizione che prevede che se in sede di divisione al debitore ipotecario condividente vengano assegnati beni diversi da quelli individuati in precedenza, si farà luogo al cd. “trasporto dell'ipoteca” su quei beni che sono stati a lui assegnati, ed occorrerà in tal caso una nuova iscrizione ipotecaria sul bene assegnato, entro 90 giorni dalla trascrizione della divisione.
A tale ricostruzione si addiverrebbe sulla circostanza della pregressa demolizione e successiva ricostruzione del bene, con consequenziale “diversità” di individuazione.
Ciò posto, l'appellante afferma che, nel caso di specie, non si è provveduto né all'annotazione della cancellazione, né alla successiva nuova iscrizione dell'ipoteca sui beni individuati a seguito della divisione ed appartenenti al debitore ipotecario, con la conseguenza che le vecchie iscrizioni ipotecarie ora graverebbero sull'intero, e non solo sui Per_ beni dell'originario debitore
Il motivo di gravame è infondato. In primo luogo, va evidenziato che l'appellante, anche nel corso nel presente giudizio, ha affermato che “è documentale che su tali beni insistano n. 2 ipoteche, poiché ciò emerge da una semplice indagine compiuta attraverso la visura ipocatastale”. Tale presupposto di fatto è, però, non corrispondente al vero.
In particolare, dalla lettura dell'ispezione ipotecaria in atti effettuata presso l'Agenzia delle
Entrate sulla persona dell'appellata (n. AV349344 Controparte_1
del 26.09.2019), si evince che sui beni della stessa non sono trascritte ipoteche di sorta.
Alla medesima conclusione si giunge leggendo l'atto di individuazione e assegnazione redatto in data 18.11.2016, alla presenza degli odierni appellati e del terzo . Persona_2
Ebbene, nel predetto atto, le parti costituite hanno individuato le distinte proprietà
Per_ immobiliari, procedendo, altresì, alla loro assegnazione;
come già ricordato, il ebbe assegnata l'unità immobiliare censita al foglio 10, part.lla 1265 sub 3, mentre ai
[...]
furono assegnate quelle identificate con le part.lle 1265 sub 4, 5, 6, 7 e 8, e CP_1
dunque quelle oggetto del contratto preliminare di compravendita.
Ebbene, nell'atto in questione, trascritto il successivo 29/11/16, si legge che “le parti precisano che sui beni di proprietà di gravano le seguenti formalità: -ipoteca Persona_2
giudiziale iscritta il 6 luglio 2005 ai nn. 14250/2528 per euro 60.707,40
(sessantamilasettecentosette/40), a garanzia di un debito di euro 30.353,70
(trentamilatrecentocinguantatre/70), derivante da ipoteca esattoriale rep. n. 13134/68 del
21 giugno 2005, a favore di , con sede in Milano e
contro
Controparte_4
su alcuni cespiti fra cui un terzo dell'immobile in LL EI LO (AV) Persona_2
alla via Pirro De Luca, in catasto al fol. 10, p.lla 490; -ipoteca giudiziale iscritta il 1° giugno 2010 ai nn. 10375/1811 per euro 90.000,00 (novantamila/00), a garanzia di un debito di euro 60.000,00 (sessantamila/00), derivante da decreto ingiuntivo rep. n.
4256/2010 del 19 maggio 2010, a favore di nato a [...] il 15 Controparte_5
settembre 1951 e contro su alcuni cespiti fra cui un mezzo degli immobili in Persona_2
LL EI LO (AV) alla via Pirro De Luca, in catasto al fol. 10, p.lla 490/1 e 2.”
Dalla lettura dell'atto – come correttamente riferito dal Tribunale - si evince dunque che, Per_ anteriormente ad esso, sui soli beni di proprietà del gravavano 2 ipoteche.
Ed ancora, va evidenziato che in realtà, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, anche il notaio incaricato del rogito tra le odierne parti in causa, in nessun punto della relazione preliminare ha dichiarato in modo esplicito che sui beni degli appellati erano trascritte ipoteche di sorta, limitandosi invece ad affermare che “- in data 6 luglio 2005 ai
n.ri 14250/2528 veniva iscritta ipoteca giudiziale per complessivi Euro 60.707,40 a favore con sede in Milano,
contro
: fra l'altro, sui diritti Controparte_4 Persona_2
pari a 333/1000 sulla particella n.490 del foglio 10; - in data 1 giugno 2010 ai n.ri
10375/1811 veniva iscritta ipoteca giudiziale per complessivi Euro 90.000,00 a favore EI
, nato a [...] il [...], contro , fra l'altro, sui Controparte_5 Persona_2 diritti pari alla metà sulle particelle n. 490/1 e n. 490/2 del foglio 10;”.
Ciò posto, risulta corretta la prospettazione degli appellati sul co. 2 dell'art. 2825 c.c. che così recita: “se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima”.
È evidente che nel caso di specie, stante la dinamica di quanto accaduto – per come esattamente emersa sin dal giudizio di primo grado - sia questo il paradigma normativo di riferimento, in adesione a quanto effettivamente prospettato dalla difesa degli appellati, e non invece nel senso invocato a motivo di appello dalla come precedentemente Parte_1
esposto.
Ed infatti, ad avviso di quest'ultima, poiché nel caso di specie non è stata iscritta ipoteca nel termine indicato e non si è verificato il c.d. “trasporto dell'ipoteca”, l'ipoteca permarrebbe, tuttora, se non sui beni oggetto di compravendita, quantomeno sul “cassone” dell'immobile.
L'assunto è errato.
Accertato che la norma applicabile al caso di specie, non è quella di cui al primo comma dell'art. 2825 c.c., bensì la disciplina del comma successivo (che riguarda l'ipotesi in cui l'originaria ipoteca sia stata iscritta non sulla quota indivisa, bensì su specifici beni di proprietà del debitore, diversi da quelli a lui, poi, assegnati in sede di divisione), da tale osservazione discendono due chiare considerazioni con riferimento alla vicenda storica in esame: Per_ 1) l'ipoteca originariamente gravante sui beni del è idonea a “trasportarsi” sui beni assegnati allo stesso, come successivamente identificati, e non certo sugli altri;
2) per mantenere lo stesso grado ipotecario e “trasferire” l'originaria ipoteca sui nuovi beni,
è necessario procedere però ad una nuova iscrizione ipotecaria entro il termine di novanta giorni dalla trascrizione della divisione, così trasferendo su questo nuovo bene l'originaria ipoteca, ai sensi e per gli effetti della norma in esame.
Dalla disciplina normativa si evince, dunque, che il trasferimento dell'ipoteca costituisce un onere del creditore, e dunque, se - come ha sostenuto l'appellante (senza, però, fornire Per_ alcuna prova sul punto) - è mancata l'iscrizione della ipoteca sui beni del nel termine di
90 giorni dalla divisione, gli effetti di tale inerzia non possono che ricadere solo sui creditori inerti.
Ed infatti ciò non può certo comportare che le ipoteche in precedenza trascritte sui beni del
Per_ si “estendano” sui beni assegnati agli appellati, ossia a danno di soggetti completamente estranei al rapporto debitorio, perché tale effetto sarebbe illogico considerato che garantirebbe in eccesso i creditori originari, pregiudicando soggetti terzi non debitori verso gli stessi, e totalmente estranei, dunque, tanto al debito originario che al rapporto di garanzia.
Infine, e solo per completezza di trattazione, si rileva come nell'atto di divisione del 2016, alla pag. 5, si evidenzia – proprio al fine del corretto meccanismo della norma in esame - che “ai rispettivi creditori è stata data formale comunicazione della sti0ula del presente atto, ai sensi dell'art. 1113, a mezzo raccomandata indirizzata a “Equitalia Nord s.p.a.” in data 3.11.2016, consegnata il 7.11.2016, ed a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a in data 3.11.2016, consegnata il 4.11.2016”. Tale adempimento era Controparte_5
evidentemente finalizzato a consentire ai ceditori l'adempimento delle facoltà e oneri a loro riconosciuti, come disciplinati dall'art. 2825, comma 2 c.p.c., e finalizzati al trasporto ed Per_ alla conseguente conservazione delle garanzie ipotecarie sui beni del
Dall'esame delle risultanze processuali non emerge, in conclusione, che gli immobili EI
[...] promessi in vendita all'odierna appellante fossero gravati da ipoteca al momento CP_1
del preliminare dell'11 ottobre 2017, atteso che il precedente atto di divisione del 2016 ha Per_ potenzialmente trasferito le ipoteche precedentemente gravanti contro il solo su quella parte di beni che dall'intero a lui sono stati assegnati in sede di divisione, e ciò a prescindere dalla circostanza dell'adempimento o meno da parte EI creditori della nuova iscrizione ipotecaria, elemento in fatto che – ove non accaduto – non ha inciso certamente a danno EI ed in pregiudizio EI beni oggetto di promessa di vendita. CP_1
Va dunque confermata la decisione del Tribunale, con conseguente rigetto del motivo di appello. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha lamentato la sua condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, ritenendo che il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite;
va osservato che, al contrario di quanto asserito dalla stessa - essendo ella soccombente in via integrale - il giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 91 c.p.c. il quale prevede che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.”
Le doglianze dell'appellante appaiono, dunque, prive di pregio e alla luce di quanto esposto, deve, pertanto, confermarsi l'integrale correttezza della sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'appello proposto.
§ 4. Le spese di lite:
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte d'Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per le parti appellate.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza EI presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 348/2022 Parte_1
pubblicata in data 22.02.2022 dal Tribunale di Avellino;
2. Condanna, altresì, l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese processuali che liquida, per il secondo grado di giudizio in € 5.200,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA se dovute;
3. Dà atto della sussistenza EI presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 23.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefano Celentano Dott. Giulio Cataldi