Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 11 giugno 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento R.G. n. 5112/2023, alle ore 11,30 è comparsa l'Avv. Foraci Luisa per parte ricorrente e la Dott.ssa Siciliano Alessandra per parte resistente, che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono, riportandosi agli atti, e chiedono la decisione Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza dell'11.06.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 5112/2023
TRA
con sede in Tortorici, C/da Grazia n 1, (P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Foraci Luisa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Tortorici (ME), in via Zappulla, n.22, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
CONTRO
[...]
, (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal Dirigente P.IVA_2 dell'Ufficio e dalla Dott.ssa Siciliano Alessandra ed elettivamente Controparte_2 domiciliata per la carica presso la sede dell'Ufficio in Via I Settembre n. 38, CP_1 giusta procura in atti;
- RESISTENTE –
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione in materia di monopoli.
(ME), proponeva opposizione avverso l'ordinanza Ingiunzione, Rif. N. 72357 del 24.11.2023, emessa dall' , Controparte_1
Sezione operativa territoriale di notificata l'1.12.2023, con la quale le era CP_1 stato ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di € 11.008,75, e avverso il presupposto verbale di accertamento elevato dagli Agenti dell'
[...]
, Sezione operativa territoriale di Controparte_1 Controparte_1
unitamente alla Guardia di Finanza di Capo D'Orlando, il 29/04/2021, con CP_1 cui le era stata contestata la presunta violazione dell'art. 110, comma 9, lettera f -quater del nonché contro ogni ulteriore atto di accertamento o verbale, ancorché Parte_2 non conosciuto in quanto mai notificato. L'opposizione si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sull'asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c., dal momento che – a dire della ricorrente – la notifica dell'ordinanza-ingiunzione opposta, effettuata con raccomandata n. 20160994639-7, sarebbe avvenuta nei confronti della persona fisica di presso la sua residenza sita in C.da Grazia n.8, nei confronti di un Parte_3 soggetto non abilitato a ricevere le notifiche nell'interesse della società e, in ogni caso, non presso la sede legale della società. Con il secondo motivo d'opposizione, la lamentava l'erroneità Parte_1 dell'accertamento della violazione contestata, nonché la nullità derivata dell'ordinanza ingiunzione impugnata per nullità assoluta dell'atto presupposto ed ancora la sua inesattezza, genericità, incompletezza ed arbitrarietà, illogicità manifesta, erroneità nei presupposti ed eccesso di potere. In ultimo, parte ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della L. 689/81 per eccesso di potere ed incompetenza assoluta, per essere stata emessa dall'A.D.M., organo – a suo avviso- privo del relativo potere, in quanto ufficio periferico del Ministero delle Finanze, unico legittimato. Per quanto sopra, la domandava, in via preliminare, cautelare ed Parte_1 urgente, la sospensione, anche inaudita altera parte, degli effetti del provvedimento impugnato, almeno sino all'udienza di discussione;
nel merito, l'annullamento e/o caducazione con qualsiasi statuizione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, rif. n. 72357 del 24.11.2023, emessa dall' nonché del prodromico Controparte_1 verbale di accertamento, disponendo altresì la restituzione del bene confiscato con ogni consequenziale statuizione. In via del tutto subordinata, la ricorrente chiedeva la riduzione della sanzione amministrativa entro il minimo previsto, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Instauratosi il contraddittorio, l
[...]
Controparte_1 si costituiva e chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione
[...] dell'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione, difettando i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, essendo del tutto infondato sia in fatto che in diritto il ricorso proposto e non essendo stata data prova del danno grave ed irreparabile derivante dell'eventuale esecuzione del provvedimento. Nel merito, l resistente chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto, condannando la ricorrente alle spese del giudizio in suo favore, con rigetto delle richieste istruttorie formulate da controparte. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che occupa ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla Parte_4 avverso l'ordinanza Ingiunzione, Rif. N. 72357 del 24.11.2023, emessa dall'
[...]
, Sezione operativa territoriale di Controparte_1
notificata l'1.12.2023, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma CP_1 di € 11.008,75, a titolo di sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'art. 110, comma 9 lettera f-quater) del T.U.L.P.S. per l'installazione presso il “Bar Fasolo Angela” sito in Brolo (Me), Piazza Stazione n. 5, di n. 1 apparecchio non conforme all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S. e leggi amministrative attuative, nonché avverso il presupposto verbale di accertamento del 29/04/2021 elevato dagli Agenti dell' , Sezione operativa Controparte_1 Controparte_1 territoriale di unitamente alla Guardia di Finanza di Capo D'Orlando e di ogni CP_1 altro atto presupposto. Ai fini della decisione, va anzitutto disatteso il motivo d'opposizione con cui parte ricorrente lamenta l'incompetenza assoluta dell' Controparte_1 rispetto all'emissione del provvedimento impugnato, in quanto ufficio periferico del Ministero delle Finanze. A tal riguardo, si osserva che il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha alcuna competenza per le controversie nel settore dei giochi e scommesse, essendo i rapporti giuridici in tale materia attribuiti, in base all'art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e all'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, all'
[...]
Controparte_1
Passando all'esame del primo motivo d'opposizione, la società ricorrente rileva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c. con riferimento alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione opposta effettuata dall' resistente. Invero, per la CP_1 società la notifica non sarebbe stata effettuata presso la sede legale della società come prescritto dalla normativa, bensì a mani della persona fisica senza Parte_3 indicazione della sua qualità o della sua capacità a ricevere le notifiche nell'interesse della società e presso la sua residenza privata sita in C.da Grazia n.
8. Neanche tale doglianza, tuttavia, appare meritevole di accoglimento in quanto smentita dalla documentazione prodotta dall' Controparte_1
Il provvedimento opposto, in effetti, risulta notificato con raccomandata n. 20160994639-7 – fatto incontestato tra le parti;
il relativo avviso di ricevimento depositato dall'Agenzia resistente indica espressamente quale destinatario la DL FO UZ ZO e come indirizzo di notifica la sede legale della società, sita in Tortorici, Contrada Grazia n. 1, come pure dichiarato dalla stessa ricorrente. La circostanza, poi, che tale raccomandata sia stata ricevuta da un soggetto diverso dal legale rappresentante della non inficia la correttezza dell'iter di Parte_1 notificazione, trattandosi di soggetto presente nella sede legale della società e, dunque, presuntivamente abilitato a ricevere le notifiche per conto e nell'interesse della società. A supporto di quanto precede, si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Ai fini della regolarità della notificazione di atti ad una persona giuridica, ex art. 145 c.p.c., qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona all'interno dei relativi locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica medesima, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove l'ente, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio”. (Cass. Sez. 6, 05/06/2017, n. 13954). Tanto premesso, con il ricorso introduttivo, parte ricorrente si è limitata a dedurre che la non fosse abilitata a ricevere notifiche nell'interesse della società, senza tuttavia Pt_3 fornire prova alcuna atta a smentire la presunzione che la persona consegnataria del plico fosse addetta alla sede o incaricata alla ricezione. Si passa, dunque, al merito della vicenda. La rileva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione e del presupposto Parte_1 verbale di contravvenzione in quanto il relativo accertamento sarebbe avvenuto con modalità contraddittorie e in violazione di legge, fondandosi su presupposti di fatto erronei e non veritieri. In particolare, la ricorrente osserva come gli agenti verbalizzanti avrebbero riscontrato la violazione dell'art 110, comma 9 lett. f quater del T.U.L.P.S. per essere stato installato n. 1 apparecchio da intrattenimento, ai sensi dell'art. 110, comma 7 lett. C
avente codice identificativo n. A00410335XH, all'interno dell'esercizio di Parte_2
Fasolo Angela, tuttavia non rispondente alle prescrizioni della suddetta norma in quanto riproducente il gioco delle slot machine, tipico degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 A T.U.L.P.S. Per la società, tali conclusioni sarebbero prive di supporto probatorio. Procedendo per gradi, in punto di diritto, va, in primo luogo, richiamato il disposto di cui all'art. 110, comma 9 lett. f quater quale norma sanzionatoria contestata Parte_2 alla Tale disposizione prevede che: “chiunque, sul territorio Parte_1 nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni” Nello specifico, nel caso in esame, l resistente contesta la presenza di n. 1 CP_1 apparecchio di intrattenimento presso l'esercizio “Bar Fasolo Angela”, di proprietà della di cui all'art. 110, comma 7, lett. c) del T.U.L.P.S. non avente, tuttavia, Parte_1
i requisiti obbligatori previsti dalla normativa in quanto di tipo “SLOT MACHINE” e, per tale motivo, rispondente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. In proposito, si osserva che l'art. 110 comma 7 lett. c) annovera tra gli Parte_2 apparecchi e i congegni per il gioco lecito: “c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.” Sulla base di tali coordinate normative, occorre, a questo punto, esaminare tanto il contenuto dell'ordinanza-ingiunzione opposta quanto il verbale di operazioni compiute constatazione e/o contestazione redatto in data 29 aprile 2021 dai funzionari dell
[...]
unitamente al personale della Tenenza Guardia di Finanza di Capo Controparte_1
d'Orlando, in esito al sopralluogo effettuato presso l'esercizio “Bar Fasolo Angela”, sito a Brolo (ME), in Piazza Stazione n. 5, al fine di verificare i presupposti applicativi della normativa sanzionatoria di cui all'art. 110, comma 9 lett. f.quater T.U.L.P.S. Con specifico riferimento all'apparecchio da intrattenimento in contestazione, con codice identificativo n. , gli agenti verbalizzanti hanno rilevato che l'apparecchio: NumeroDi_1
“benché munito di nulla osta di esercizio rilasciato per un apparecchio di cui all'art. 110, comma 7 c) del riproduceva un gioco a rulli virtuali in movimento.” E ancora che Pt_2 un avventore del bar, presente al momento del sopralluogo nel vano in cui era ubicato l'apparecchio avrebbe confermato “le modalità di funzionamento del gioco accertate dai verbalizzanti consistenti nell'introduzione di monete che si tramutano in crediti e successiva eventuale riscossione delle vincite, tramutando a loro volta i crediti in denaro dal gestore dell'esercizio”. Tale apparecchio, inoltre, come spiegato dai verbalizzanti, risultava collegato alla corrente elettrica tramite una presa- interruttore di marca “avidsen” radiocomandata con telecomando con la quale era possibile dal telecomando stesso spegnere e accendere l'apparecchio dal vano attiguo. (v. note verbale 29 aprile 2021) I funzionari hanno, dunque, contestato l'installazione dell'apparecchio de quo, dopo aver constatato che il gioco offerto dal dispositivo consisteva nell'ottenere, attraverso rulli virtuali, combinazioni vincenti tra simboli simili su righe verticali, orizzontali o diagonali, come avviene per il gioco delle Slot Machine. Come rilevato nel verbale del 29/04/2021
“l'apparecchio di tipo “SLOT MACHINE” è dotato di rulli virtuali del tutto simili agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del e lo stesso risulta totalmente ad alea Pt_2 programmata con percentuali di vincita, a prescindere dall'abilità del giocatore che quindi risulta nulla, essendo l'esito di ogni partita predeterminato a propri dal software di programmazione della stessa macchina” (v.). Il tutto risulta suffragato dalle fotografie allegate al verbale.
Va, a questo punto, ribadito che il verbale redatto da un pubblico ufficiale gode della cosiddetta efficacia fidefacente ai sensi dell'art. 2700 c.c., secondo cui l'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Da ciò ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova delle sole circostanze di fatto non attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà; è riservato al giudizio di querela di falso, invece, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alternazione nel verbale della realtà di accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite sent. 17355/09). Per quanto sopra, gli elementi di fatto attestati dagli agenti verbalizzanti in esito alla propria attività ispettiva e di controllo, rilevati mediante accertamento statico di una determinata situazione, sono coperti da fede privilegiata e come tali contestabili solo in sede di querela di falso. A ciò si aggiunga che, come allegato dall' l'art. 3 del Controparte_1
Decreto Direttoriale n. 133/UDG dell'8.11.2005, rubricato “Requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.”, dispone che gli stessi devono essere privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali, né devono prevedere la distribuzione di premi o l'erogazione di vincite di qualsiasi natura (cfr. allegato 6 documentazione di parte resistente). Per quanto precede, risulta raggiunta la prova della violazione della normativa già indicata, dal momento che l'apparecchio installato, pur essendo dotato di nulla osta di esercizio rilasciato per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c) Parte_2 non risulta conforme alle prescrizioni di cui al medesimo articolo. Stante il rigetto di tutte le obiezioni formulate in ricorso, va pure rigettata l'ulteriore richiesta della ricorrente di restituzione del bene confiscato. Nella fattispecie in esame, infatti, la confisca costituisce una misura obbligatoria rispetto alla quale l'Amministrazione resistente non ha alcuna discrezionalità. Ai sensi dell'art. 110, comma 9 bis del T.U.L.P.S., infatti, “per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.” Alla luce di quanto detto, dunque, il provvedimento risulta conforme alle disposizioni di legge disciplinanti la materia. Per quanto concerne, in ultimo, la domanda formulata in via subordinata dalla
[...] di riduzione della sanzione al minimo edittale, deve osservarsi come, in Parte_1 materia di illeciti amministrativi, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81: “E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata dalla notificazione degli estremi della violazione.” Nel caso di specie, con il verbale di operazioni compiute, constatazione e contestazione, la società proprietaria dell'apparecchio è stata ammessa al pagamento in misura ridotta della sanzione pari al doppio del minimo e cioè ad € 10.000,00 per ogni apparecchio. Ora, nonostante la ricorrente non si sia avvalsa di tale facoltà, l'Ente resistente ha complessivamente irrogato la sanzione pecuniaria di € 11.000,00, di poco superiore al doppio del minimo edittale. Tenuto conto dell'entità dell'illecito ludopatico commesso – l'installazione di un apparecchio di cui all'art. 110, comma 7 c) del T.U.L.P.S. con funzionamento a rulli virtuali, di tipo “slot machine” - si ritiene proporzionato il trattamento sanzionatorio comminato, che dunque non va mitigato. Per tutto quanto precede, l'opposizione proposta dalla società va Parte_1 rigettata, con conferma dell'ordinanza Ingiunzione, Rif. N. 72357 del 24.11.2023, emessa dall' Ufficio , Sezione Controparte_1 Controparte_1 operativa territoriale di notificata l'1.12.2023. CP_1
Ogni altra questione è assorbita. Non ci si pronunzia sulle spese processuali in considerazione del fatto che l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà di stare in giudizio con funzionari delegati, così come consentito dall'art. 23, comma 4, L. n. 689/1981 (Cass. Civ., sez II, n. 18066/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla società e, per l'effetto, Parte_1 conferma l'ordinanza Ingiunzione, Rif. N. 72357 del 24.11.2023, emessa dall' Sezione Controparte_1 operativa territoriale di notificata l'1.12.2023, non pronunciandosi CP_1 sulle spese. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, l'11.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna