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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 46279/2024
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA DELLA CAUSA N. 46279 DELL'ANNO 2024 TRA
cf . ) residente in [...] C.F._1
26, rappresentato da (cf ) residente in Controparte_1 C.F._2
Pandino Via Circonvallazione 27d, nella sua qualità di ADS giusta nomina del 13/7/2023 nell'ambito del procedimento RG 6093/23 VG, assistito e difeso giusta procura dall'Avvocato Roberta Scordo (C.F. fax 02.5453207 - PEC. CodiceFiscale_3
del Foro di Milano patrocinato/a dall'Avv. Email_1
SCORDO ROBERTA;
CONTRO
<< >> (cf Controparte_2 C.F._4 Controparte_2
) residente in [...] ed ( cf C.F._4 CP_3
) residente in [...]; C.F._5
Oggi in data 27/03/2025 - innanzi al Giudice unico designato Dott. AC AN, a mezzo collegamento da remoto è comparsa:
-Per la parte attrice/ricorrente compare l' ed anche Controparte_4
l'Avv. ELISABETTA CARATTONI in sostituzione dell'Avvocato SCORDO ROBERTA.
-Per parte resistente/convenuta << >> Controparte_2 C.F._4
(cf ) ed (cf Controparte_2 C.F._4 CP_3
) nessuno si costituisce. C.F._5
La parte ricorrente rappresenta che l'immobile sito in Corsico, Via Fiume Parte_1
26 è a tutt'oggi ancora occupato dai resistenti che nulla stanno pagando (ad alcun titolo) 1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> alla proprietà, nemmeno per spese condominiali né per le utenze domestiche;
rappresenta che la occupazione dell'immobile è in essere sin dal maggio 2015. La difesa oggi presente di parte ichiara di rinunziare espressamente e Parte_1 formalmente (almeno in questa sede e riservando ogni altra, eventuale e diversa ulteriore iniziativa giudiziale in altra e diversa sede) alla domanda giudiziale proposta al punto n. 3 (tre) a pagina 6 (sei) delle conclusioni del ricorso in atti portante data del 21-29/12/2024, ferme restando invece tutte le altre domande e conclusioni già in atti rassegnate.
Il Giudice invita l'unico legale comparso a discutere la causa. La difesa presente per parte procede alla discussione. Parte_1
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, all'esito si ritira in camera di consiglio autorizzando l'unico legale comparso a scollegarsi dall'aula virtuale di udienza. Milano il 27/03/2025.
Il Giudice
Dott. AC AN
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che l'unica difesa patrocinante si è scollegata dal collegamento/link da remoto e non risulta, allo stato, immediatamente reperibile nella stanza virtuale, pronunzia ed emette DISPOSITIVO di sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria. Milano il 27/03/2025.
Il Giudice
Dott. AC AN
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
RG n. 46279/2024
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. AC AN, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
(cf . ) residente in [...] C.F._1
Fiume 26, rappresentato da (cf ) Controparte_1 C.F._2
residente in [...], nella sua qualità di ADS giusta nomina del 13/7/2023 nell'ambito del procedimento RG 6093/23 VG, assistito e difeso giusta procura dall'Avvocato Roberta Scordo (C.F. CodiceFiscale_3
fax 02.5453207 - PEC. del Foro di Milano Email_1 patrocinato/a dall'Avv. SCORDO ROBERTA;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
<< >> (cf Controparte_2 C.F._4 Controparte_2
) nata ad [...] il [...] ed C.F._4 CP_3
nato in [...] il [...] (cf ); C.F._5
-PARTI CONVENUTE/RESISTENTI NON COSTITUITE-
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
CONCLUSIONI
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni dell'unica parte costituita così Parte_1 come riformulate all'udienza del 27/03/2025 (cfr. verbale …La difesa oggi presente di parte ichiara di rinunziare espressamente e formalmente (almeno in questa sede Parte_1
e riservando ogni altra, eventuale e diversa ulteriore iniziativa giudiziale in altra e diversa sede) alla domanda giudiziale proposta al punto n. 3 (tre) a pagina 6 (sei) delle conclusioni del ricorso in atti portante data del 21-29/12/2024, ferme restando invece tutte le altre domande e conclusioni già in atti rassegnate…).
CONCLUSIONI IN RICORSO: Nel merito in via principale 1)Accertato e dichiarato il diritto di proprietà del signor relativamente Parte_1 all'immobile sito in Corsico via Fiume 26, accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo del predetto immobile da parte dei signori ed e per l'effetto Controparte_2 CP_3
2) Ordinare ai signori ed in ogni caso ai loro congiunti o Controparte_2 CP_3 altro occupante senza valido titolo l'appartamento di proprietà del signor Parte_1 sito in Corsico Via Fiume 26, di liberare immediatamente il predetto immobile e consegnarlo senza dilazione, libero da persone e cose, al legittimo proprietario;
3) condannare i signori , occupanti tutti dell'immobile di Controparte_2 CP_3
Corsico Via Fiume 26, al pagamento in favore del proprietario signor della Parte_1 somma di €25.000 o in quel minor o maggior importo quantificato anche in via equitativa che sarà ritenuto di Giustizia. 4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
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<> --CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE2--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte ricorrente premetteva che
[...]
era ed è proprietario dell'unità immobiliare sita nello stabile di Corsico via Fiume Parte_1
26 (foglio 18 particella 462 e subalterno 20 categoria catastale A03 – abitazione di tipo economico classe 3 rendita 263,39 mq 65) per atto di divisione a seguito di successione (doc.
2, 3). L'immobile risultava (e ancora ad oggi è) occupato da e da Controparte_2 [...]
senza alcuna autorizzazione da parte del proprietario. Nonostante i numerosi inviti CP_3
(del legittimo proprietario a rilasciare immediatamente l'appartamento, la non aveva CP_2
fornito alcun riscontro e ad oggi, unitamente al continuava ad occupare l'immobile in CP_3
parola. Di seguito in copia e per estratto anagrafico di famiglia e residenza… 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<> Chiedeva nel merito
1)Accertato e dichiarato il diritto di proprietà del signor relativamente Parte_1
all'immobile sito in Corsico via Fiume 26, accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo
del predetto immobile da parte dei signori ed e per l'effetto Controparte_2 CP_3
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<> 2) Ordinare ai signori ed in ogni caso ai loro congiunti o Controparte_2 CP_3
altro occupante senza valido titolo l'appartamento di proprietà del signor Parte_1
sito in Corsico Via Fiume 26, di liberare immediatamente il predetto immobile e consegnarlo
senza dilazione, libero da persone e cose, al legittimo proprietario;
3) condannare i signori occupanti tutti dell'immobile di Controparte_2 CP_3
Corsico Via Fiume 26, al pagamento in favore del proprietario signor della Parte_1
somma di €25.000 o in quel minor o maggior importo quantificato anche in via equitativa
che sarà ritenuto di Giustizia.
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge.
Non si costituiva controparte resistente, e ciò pure se ritualmente notiziata della pendenza della presente procedura giudiziale a mezzo di formale e rituale notifica.
Alla mancata rituale costituzione della parte convenuta-resistente consegue la declaratoria di contumacia della stessa.
All'esito dell'udienza il Giudice procedente si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia.
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
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<> att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare3 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 3 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass.
n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge
(in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.3.2.
Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto,
a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e
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<> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia decoctionis, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del
2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia decoctionis compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n.
8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che
"e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<> incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione
accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi
considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della
decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero
la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o
la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020).
In tema di difesa della proprietà (Cass. 13605/2000, Cass. 4416/2007), l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale , l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve,
pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso e, quindi , può
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<> limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo”.
Appare acclarata nel caso di specie (e comunque mai contestata) la piena titolarità del diritto di proprietà sull'immobile oggetto del presente giudizio in capo al ricorrente Parte_1
parimenti acclarata appare la contemporanea assenza in capo agli odierni resistenti di un titolo che possa giustificare e/o fondare il loro permanere l'occupazione dell'appartamento di
Corsico, via Fiume 26.
È dato di fatto oggettivo in atti che gli odierni resistenti (non costituiti) non abbiano ad oggi
-né possano opporre alla parte proprietaria dell'immobile de quo-- alcun titolo abitativo (né
negoziale, né contrattuale né legale) per permanere nella occupazione perdurante in via di mero fatto> dell'immobile de quo.
Alcun valido efficace e vigente titolo contrattuale abitativo né locatizio né di comodato è in essere tra le parti oggi in causa (in assenza di prova documentale di segno contrario offerta ex art. 2697 cc da parte resistente rimasta silente e processualmente inerte nel presente giudizio pur se ritualmente notiziata della pendenza della presente procedura)
Attesa la rinunzia formale ed espressa di parte ricorrente in udienza, alla propria domanda giudiziale proposta al punto n. 3 tre a pagina 6 sei delle conclusioni del ricorso in atti del 21-
29/12/2024 nulla deve pronunziarsi né statuirsi sul punto.
In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza, le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del
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<> valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M.
attualmente vigente.
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione4 il Tribunale Civile e Penale
di Milano provvede come in dispositivo.
Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito5, deve ritenersi allo stato assorbita6. 4 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v.
Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 5 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
6 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<> C.F._6
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 46279/2024, definitivamente pronunziando così provvede e dispone:
-Accerta e dichiara la ancora ad oggi perdurante occupazione sine titulo dell'immobile sito in Corsico, in via Fiume 26 da parte degli odierni resistenti ed Controparte_2
e, per l'effetto, condanna entrambe le medesime parti resistenti CP_3
( ) ed Controparte_2 C.F._4 CP_3
( ) a rilasciare libero e sgombero da sé, persone e cose l'immobile C.F._5
come identificato in atti e sito in Corsico, alla via Fiume n. 26 (foglio 18, particella 462,
e subalterno 20 categoria catastale A03, abitazione di tipo economico classe 3 rendita
263,39 mq 65) rimettendo lo stesso nel pieno e legittimo possesso e disponibilità anche materiale della controparte ricorrente con data di esecuzione per il rilascio fissata al
27/04/2025;
-Disattende le altre domande ed eccezioni proposte e formulate non già qui espressamente accolte;
-Condanna entrambe le parti resistenti Controparte_2
( ) ed ( ) in solido tra C.F._4 CP_3 C.F._5
loro, alla refusione, in favore della controparte, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#3.000,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Milano, il 27/03/2025.
Il Giudice
Dott. AC AN
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<>
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA DELLA CAUSA N. 46279 DELL'ANNO 2024 TRA
cf . ) residente in [...] C.F._1
26, rappresentato da (cf ) residente in Controparte_1 C.F._2
Pandino Via Circonvallazione 27d, nella sua qualità di ADS giusta nomina del 13/7/2023 nell'ambito del procedimento RG 6093/23 VG, assistito e difeso giusta procura dall'Avvocato Roberta Scordo (C.F. fax 02.5453207 - PEC. CodiceFiscale_3
del Foro di Milano patrocinato/a dall'Avv. Email_1
SCORDO ROBERTA;
CONTRO
<< >> (cf Controparte_2 C.F._4 Controparte_2
) residente in [...] ed ( cf C.F._4 CP_3
) residente in [...]; C.F._5
Oggi in data 27/03/2025 - innanzi al Giudice unico designato Dott. AC AN, a mezzo collegamento da remoto è comparsa:
-Per la parte attrice/ricorrente compare l' ed anche Controparte_4
l'Avv. ELISABETTA CARATTONI in sostituzione dell'Avvocato SCORDO ROBERTA.
-Per parte resistente/convenuta << >> Controparte_2 C.F._4
(cf ) ed (cf Controparte_2 C.F._4 CP_3
) nessuno si costituisce. C.F._5
La parte ricorrente rappresenta che l'immobile sito in Corsico, Via Fiume Parte_1
26 è a tutt'oggi ancora occupato dai resistenti che nulla stanno pagando (ad alcun titolo) 1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
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rappresenta che la occupazione dell'immobile è in essere sin dal maggio 2015. La difesa oggi presente di parte ichiara di rinunziare espressamente e Parte_1 formalmente (almeno in questa sede e riservando ogni altra, eventuale e diversa ulteriore iniziativa giudiziale in altra e diversa sede) alla domanda giudiziale proposta al punto n. 3 (tre) a pagina 6 (sei) delle conclusioni del ricorso in atti portante data del 21-29/12/2024, ferme restando invece tutte le altre domande e conclusioni già in atti rassegnate.
Il Giudice invita l'unico legale comparso a discutere la causa. La difesa presente per parte procede alla discussione. Parte_1
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, all'esito si ritira in camera di consiglio autorizzando l'unico legale comparso a scollegarsi dall'aula virtuale di udienza. Milano il 27/03/2025.
Il Giudice
Dott. AC AN
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che l'unica difesa patrocinante si è scollegata dal collegamento/link da remoto e non risulta, allo stato, immediatamente reperibile nella stanza virtuale, pronunzia ed emette DISPOSITIVO di sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria. Milano il 27/03/2025.
Il Giudice
Dott. AC AN
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RG n. 46279/2024
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. AC AN, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
(cf . ) residente in [...] C.F._1
Fiume 26, rappresentato da (cf ) Controparte_1 C.F._2
residente in [...], nella sua qualità di ADS giusta nomina del 13/7/2023 nell'ambito del procedimento RG 6093/23 VG, assistito e difeso giusta procura dall'Avvocato Roberta Scordo (C.F. CodiceFiscale_3
fax 02.5453207 - PEC. del Foro di Milano Email_1 patrocinato/a dall'Avv. SCORDO ROBERTA;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
<< >> (cf Controparte_2 C.F._4 Controparte_2
) nata ad [...] il [...] ed C.F._4 CP_3
nato in [...] il [...] (cf ); C.F._5
-PARTI CONVENUTE/RESISTENTI NON COSTITUITE-
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CONCLUSIONI
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni dell'unica parte costituita così Parte_1 come riformulate all'udienza del 27/03/2025 (cfr. verbale …La difesa oggi presente di parte ichiara di rinunziare espressamente e formalmente (almeno in questa sede Parte_1
e riservando ogni altra, eventuale e diversa ulteriore iniziativa giudiziale in altra e diversa sede) alla domanda giudiziale proposta al punto n. 3 (tre) a pagina 6 (sei) delle conclusioni del ricorso in atti portante data del 21-29/12/2024, ferme restando invece tutte le altre domande e conclusioni già in atti rassegnate…).
CONCLUSIONI IN RICORSO: Nel merito in via principale 1)Accertato e dichiarato il diritto di proprietà del signor relativamente Parte_1 all'immobile sito in Corsico via Fiume 26, accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo del predetto immobile da parte dei signori ed e per l'effetto Controparte_2 CP_3
2) Ordinare ai signori ed in ogni caso ai loro congiunti o Controparte_2 CP_3 altro occupante senza valido titolo l'appartamento di proprietà del signor Parte_1 sito in Corsico Via Fiume 26, di liberare immediatamente il predetto immobile e consegnarlo senza dilazione, libero da persone e cose, al legittimo proprietario;
3) condannare i signori , occupanti tutti dell'immobile di Controparte_2 CP_3
Corsico Via Fiume 26, al pagamento in favore del proprietario signor della Parte_1 somma di €25.000 o in quel minor o maggior importo quantificato anche in via equitativa che sarà ritenuto di Giustizia. 4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
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Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte ricorrente premetteva che
[...]
era ed è proprietario dell'unità immobiliare sita nello stabile di Corsico via Fiume Parte_1
26 (foglio 18 particella 462 e subalterno 20 categoria catastale A03 – abitazione di tipo economico classe 3 rendita 263,39 mq 65) per atto di divisione a seguito di successione (doc.
2, 3). L'immobile risultava (e ancora ad oggi è) occupato da e da Controparte_2 [...]
senza alcuna autorizzazione da parte del proprietario. Nonostante i numerosi inviti CP_3
(del legittimo proprietario a rilasciare immediatamente l'appartamento, la non aveva CP_2
fornito alcun riscontro e ad oggi, unitamente al continuava ad occupare l'immobile in CP_3
parola. Di seguito in copia e per estratto anagrafico di famiglia e residenza… 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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1)Accertato e dichiarato il diritto di proprietà del signor relativamente Parte_1
all'immobile sito in Corsico via Fiume 26, accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo
del predetto immobile da parte dei signori ed e per l'effetto Controparte_2 CP_3
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altro occupante senza valido titolo l'appartamento di proprietà del signor Parte_1
sito in Corsico Via Fiume 26, di liberare immediatamente il predetto immobile e consegnarlo
senza dilazione, libero da persone e cose, al legittimo proprietario;
3) condannare i signori occupanti tutti dell'immobile di Controparte_2 CP_3
Corsico Via Fiume 26, al pagamento in favore del proprietario signor della Parte_1
somma di €25.000 o in quel minor o maggior importo quantificato anche in via equitativa
che sarà ritenuto di Giustizia.
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge.
Non si costituiva controparte resistente, e ciò pure se ritualmente notiziata della pendenza della presente procedura giudiziale a mezzo di formale e rituale notifica.
Alla mancata rituale costituzione della parte convenuta-resistente consegue la declaratoria di contumacia della stessa.
All'esito dell'udienza il Giudice procedente si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia.
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
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3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass.
n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge
(in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.3.2.
Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto,
a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e
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né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia decoctionis, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del
2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia decoctionis compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n.
8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che
"e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione
accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi
considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della
decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero
la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o
la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020).
In tema di difesa della proprietà (Cass. 13605/2000, Cass. 4416/2007), l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale , l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve,
pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso e, quindi , può
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Appare acclarata nel caso di specie (e comunque mai contestata) la piena titolarità del diritto di proprietà sull'immobile oggetto del presente giudizio in capo al ricorrente Parte_1
parimenti acclarata appare la contemporanea assenza in capo agli odierni resistenti di un titolo che possa giustificare e/o fondare il loro permanere l'occupazione dell'appartamento di
Corsico, via Fiume 26.
È dato di fatto oggettivo in atti che gli odierni resistenti (non costituiti) non abbiano ad oggi
-né possano opporre alla parte proprietaria dell'immobile de quo-- alcun titolo abitativo (né
negoziale, né contrattuale né legale) per permanere nella occupazione perdurante in via di mero fatto> dell'immobile de quo.
Alcun valido efficace e vigente titolo contrattuale abitativo né locatizio né di comodato è in essere tra le parti oggi in causa (in assenza di prova documentale di segno contrario offerta ex art. 2697 cc da parte resistente rimasta silente e processualmente inerte nel presente giudizio pur se ritualmente notiziata della pendenza della presente procedura)
Attesa la rinunzia formale ed espressa di parte ricorrente in udienza, alla propria domanda giudiziale proposta al punto n. 3 tre a pagina 6 sei delle conclusioni del ricorso in atti del 21-
29/12/2024 nulla deve pronunziarsi né statuirsi sul punto.
In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza, le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del
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attualmente vigente.
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione4 il Tribunale Civile e Penale
di Milano provvede come in dispositivo.
Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito5, deve ritenersi allo stato assorbita6. 4 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v.
Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 5 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
6 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 46279/2024, definitivamente pronunziando così provvede e dispone:
-Accerta e dichiara la ancora ad oggi perdurante occupazione sine titulo dell'immobile sito in Corsico, in via Fiume 26 da parte degli odierni resistenti ed Controparte_2
e, per l'effetto, condanna entrambe le medesime parti resistenti CP_3
( ) ed Controparte_2 C.F._4 CP_3
( ) a rilasciare libero e sgombero da sé, persone e cose l'immobile C.F._5
come identificato in atti e sito in Corsico, alla via Fiume n. 26 (foglio 18, particella 462,
e subalterno 20 categoria catastale A03, abitazione di tipo economico classe 3 rendita
263,39 mq 65) rimettendo lo stesso nel pieno e legittimo possesso e disponibilità anche materiale della controparte ricorrente con data di esecuzione per il rilascio fissata al
27/04/2025;
-Disattende le altre domande ed eccezioni proposte e formulate non già qui espressamente accolte;
-Condanna entrambe le parti resistenti Controparte_2
( ) ed ( ) in solido tra C.F._4 CP_3 C.F._5
loro, alla refusione, in favore della controparte, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#3.000,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Milano, il 27/03/2025.
Il Giudice
Dott. AC AN
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