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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6389 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
TT RS EL de Courtelary Presidente
RI CI Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RGAC 1318 anno 2025 promossa da
( P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Dario Reccia, Maria Laura Salvati e Maria Grazia Capolupo che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
Nei confronti di
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata in Roma V.le della Letteratura n. 30, rappresentata dall'Avv.to Domenico Luca Scordino per mandato in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
( (C.F. ) CP_2 P.IVA_3
( P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATE
OGGETTO : impugnazione sentenza del Tribunale di Roma Sezione Specializzata Imprese N.13040/2024 nel procedimento r.g. 50223/2020 – diritto di autore – copia privata –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a Ruolo Soundreef LTD impugnava la sentenza del
Tribunale di Roma sezione specializzata imprese n. 13040/2024 pubblicata il sei agosto 2024 con cui era stata condannata a pagare a € € 1.003.100, oltre agli interessi ex art. 1284, CP_1 co. I c.c. dal 14/5/2020 fino al 12/11/2020 ed agli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dal
12/11/2020 al saldo.
Si costituiva solo il ventotto maggio 2025 chiedendo che l'appello principale fosse CP_1 dichiarato inammissibile e comunque infondato e proponendo appello incidentale tardivo per ottenere la condanna dell'appellante a pagare l'ulteriore somma di € 215.179,00.
Era fissata udienza di prima comparizione delle parti, come differita d'ufficio, per il giorno ventisette ottobre 2025 da trattare in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio
2025.
Parte appellante non depositava note sostitutive.
All'udienza di rinvio del tre novembre 2025 ex art. 348 c.p.c. parte appellante non compariva e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio di appello.
Parte appellante non ha depositato note scritte sostitutive dell'udienza del ventisette ottobre
2025 come stabilito con decreto depositato il ventiquattro luglio 2025 ritualmente comunicato;
la medesima parte non è comparsa per la successiva udienza del tre novembre
2025, da tenersi in presenza, nonostante ne fosse a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Atteso quanto detto sussistono i presupposti di cui all'art. 348 c.p.c..
Spese del grado liquidate in favore della parte costituita come da dispositivo applicando i valori minimi, senza fase istruttoria con decurtazione al 50% attesa la pronuncia in rito.
2 Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di improcedibilità; sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Condanna l'appellante a pagare a le spese del presente grado liquidate secondo i criteri CP_1 di cui in motivazione in complessivi € 6.017,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, tre novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI CI TT RS EL de Courtelary
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
TT RS EL de Courtelary Presidente
RI CI Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RGAC 1318 anno 2025 promossa da
( P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Dario Reccia, Maria Laura Salvati e Maria Grazia Capolupo che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
Nei confronti di
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata in Roma V.le della Letteratura n. 30, rappresentata dall'Avv.to Domenico Luca Scordino per mandato in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
( (C.F. ) CP_2 P.IVA_3
( P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATE
OGGETTO : impugnazione sentenza del Tribunale di Roma Sezione Specializzata Imprese N.13040/2024 nel procedimento r.g. 50223/2020 – diritto di autore – copia privata –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a Ruolo Soundreef LTD impugnava la sentenza del
Tribunale di Roma sezione specializzata imprese n. 13040/2024 pubblicata il sei agosto 2024 con cui era stata condannata a pagare a € € 1.003.100, oltre agli interessi ex art. 1284, CP_1 co. I c.c. dal 14/5/2020 fino al 12/11/2020 ed agli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dal
12/11/2020 al saldo.
Si costituiva solo il ventotto maggio 2025 chiedendo che l'appello principale fosse CP_1 dichiarato inammissibile e comunque infondato e proponendo appello incidentale tardivo per ottenere la condanna dell'appellante a pagare l'ulteriore somma di € 215.179,00.
Era fissata udienza di prima comparizione delle parti, come differita d'ufficio, per il giorno ventisette ottobre 2025 da trattare in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio
2025.
Parte appellante non depositava note sostitutive.
All'udienza di rinvio del tre novembre 2025 ex art. 348 c.p.c. parte appellante non compariva e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio di appello.
Parte appellante non ha depositato note scritte sostitutive dell'udienza del ventisette ottobre
2025 come stabilito con decreto depositato il ventiquattro luglio 2025 ritualmente comunicato;
la medesima parte non è comparsa per la successiva udienza del tre novembre
2025, da tenersi in presenza, nonostante ne fosse a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Atteso quanto detto sussistono i presupposti di cui all'art. 348 c.p.c..
Spese del grado liquidate in favore della parte costituita come da dispositivo applicando i valori minimi, senza fase istruttoria con decurtazione al 50% attesa la pronuncia in rito.
2 Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di improcedibilità; sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Condanna l'appellante a pagare a le spese del presente grado liquidate secondo i criteri CP_1 di cui in motivazione in complessivi € 6.017,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, tre novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI CI TT RS EL de Courtelary
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