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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice est. dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 5430/2024 V.G., avente ad oggetto divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Carlino, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Guido, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 05.02.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 25.04.2005;
− di aver generato un figlio, nato in data [...];
− di essere stati destinatari del decreto di omologa n. 15325/2018 reso dal Tribunale di Lecce in data 16.08.2018 R.G. N. 3564/2018;
− di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione depositate in vista dell'udienza cartolare del 05.02.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicché non v'è ragione di discostarsene, con la precisazione che, con riferimento alle spese straordinarie, le parti faranno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce:
a) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori ma collocato presso la madre con la quale Per_1 Pt_1 coabiterà;
b) il padre ha facoltà di vedere, prelevare e tenere con sé il figlio tutte le volte che lo vorrà e per il tempo che verrà concordemente stabilito. ln ogni caso, le parti concordano che il padre potrà vedere, prelevare e tenere il figlio:
- ogni lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.30 nel periodo invernale e dalle ore
18.00 alle ore 21.00 in quello estivo;
- nei fine settimana, alternativamente, dal sabato all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, allorquando riaccompagnerà il figlio a scuola;
- inoltre il figlio minore trascorrerà col padre, alternativamente, o i giorni dal 24 dicembre al 30 dicembre o i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio con pernotto, ed analogamente per le festività pasquali, la Pasqua con l'uno, il lunedì dell'Angelo con l'altro;
- mentre per il periodo feriale estivo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per una settimana, con pernotto, che si fissa dal 30.08 al 7.9;
- resta inteso che nella ipotesi in cui il padre non potrà, per sopravvenuti impegni, tenere con sé il figlio per tutti i giorni su indicati, potrà recuperare quelli inutilizzati in altro periodo, che concorderà con la madre;
- eventuali variazioni alle suddette condizioni saranno di volta in volta concordate tra i coniugi.
c) la casa coniugale, sita in Alezio (Le) alla via Nostro IGnore n. 78, al piano terra, resta assegnata alla Parte_1
;
[...]
d) le parti hanno già proceduto alla divisione degli effetti e dei beni personali;
e) il marito corrisponderà alla moglie un contributo di Euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) mensile per il mantenimento del figlio minore, entro il giorno cinque di ogni mese. L'assegno si rivaluterà di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
f) i coniugi contribuiranno in misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie per visite mediche specialistiche, purché documentate e necessarie (non rientranti in quelle ordinarie e rimborsabili dal S.S.N.) e per quelle scolastiche, come quelle per il trasporto per raggiungere la scuola;
g) la IG.ra rinuncia a qualsivoglia assegno di mantenimento a proprio favore ed a carico del marito;
Parte_1
i coniugi si danno atto che nel regolamentare gli obblighi si è tenuto conto delle condizioni, anche economiche, di ciascuno di loro;
h) le parti, reciprocamente, non prestano il consenso all'espatrio del figlio minore senza espressa autorizzazione scritta dell'altro coniuge.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 25.04.2005 in Matino
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Alezio (Le) al n. 3 parte II Serie B anno
2005, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 12.3.25
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore