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Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3832/2024
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Decreto di omologa ex art. 445 bis, comma 5 c.p.c.
Il Giudice, visti gli atti del procedimento in epigrafe ex art. 445 bis c.p.c. esaminata la relazione peritale;
verificata la rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione del termine per la contestazione della c.t.u.; rilevato che le risultanze della c.t.u. non sono state contestate dalle parti nel termine già concesso, come da certificazione in atti a firma del funzionario di cancelleria;
ritenuto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; ritenuto, altresì, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., di porre a carico dell' le spese di CTU;
CP_1 con che il riconoscimento della prestazione è avvenuto con data successiva all'instaurazione del giudizio, ovvero a decorrere dalla visita peritale, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti;
omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio a decorrere da 9/12/2024 relativamente alla seguente prestazione:
□ pensione ordinaria di inabilità (art. 2 legge n. 222/'84); compensa le spese di giudizio tra le parti pone a carico dell' resistente le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Castrovillari lì, 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro Avv. Francesco Funari
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Decreto di omologa ex art. 445 bis, comma 5 c.p.c.
Il Giudice, visti gli atti del procedimento in epigrafe ex art. 445 bis c.p.c. esaminata la relazione peritale;
verificata la rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione del termine per la contestazione della c.t.u.; rilevato che le risultanze della c.t.u. non sono state contestate dalle parti nel termine già concesso, come da certificazione in atti a firma del funzionario di cancelleria;
ritenuto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; ritenuto, altresì, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., di porre a carico dell' le spese di CTU;
CP_1 con che il riconoscimento della prestazione è avvenuto con data successiva all'instaurazione del giudizio, ovvero a decorrere dalla visita peritale, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti;
omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio a decorrere da 9/12/2024 relativamente alla seguente prestazione:
□ pensione ordinaria di inabilità (art. 2 legge n. 222/'84); compensa le spese di giudizio tra le parti pone a carico dell' resistente le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Castrovillari lì, 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro Avv. Francesco Funari