CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 917/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
N.Q. DI LEG. RAPP. P.T. DELLA SOC. Parte_1 [...]
( ), con il patrocinio dell'avv. Enza Parte_2 CodiceFiscale_1
Daniela Leonardi (PEC e Email_1
dell'Avv. Antonino B. Motta (PEC
[...]
Email_2 appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , PEC:
[...] P.IVA_1
appellato
Conclusioni: per l'appellante come da note per l'udienza del 5.2.2025 sostituita ex art. 127ter c.p.c.
Pag. 1 di 4 In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 1563/2023 del giorno 20.11.2023 il Tribunale di Agrigento respingeva l'opposizione proposta da (in proprio e n.q. di legale Parte_1
rappresentante della società ) avverso l'ordinanza Parte_2
ingiunzione n. 22/0091 prot. n. 11431 del giorno 8/8/2022, notificata il successivo
14/9/2022 e con la quale gli era stato ingiunto dall' Controparte_1
di di pagare la somma di € 4.933,92 per asserita violazione dell'art. 29, CP_1 comma 1 del D.lgs. 10.09.2003 n. 276.
2. Con ricorso depositato in data 20.5.2024 , in proprio e nella Parte_1
qualità, ha proposto appello censurando la sentenza sotto una pluralità di profili.
3. Si è costituito, con comparsa del giorno 11.11.2024, un nuovo difensore che ha insistito nell'atto di appello.
4. All'esito dell'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita ex art. 127ter c.p.c., il
Collegio ha invitato l'appellante a provare l'avvenuta notifica alla controparte non costituita e ha rinviato all'udienza odierna, sostituendola ex art. 127ter c.p.c.
5. Il nuovo difensore ha quindi presentato istanza di rimessione in termini, ribadita con le note in sostituzione dell'udienza.
6. L'appello deve essere dichiarato improcedibile.
7. Va, in primo luogo, rilevato che l'omissione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel rito del lavoro determina l'improcedibilità dell'appello.
8. Al riguardo, è sufficiente richiamare la sentenza della Suprema Corte n.
2408/2024 che così si è chiaramente espressa: “nelle controversie, quali quelle di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2, d.lgs. n. 150 del 2011), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, non essendo neppure consentito al giudice - alla stregua dell'art. 111, comma 2, Cost. - di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica (Cass. Sez. Un. n. 20604 del 2008; più di recente, indicativamente, Cass. n. 27079 del 2020). Si è infatti evidenziato come, a fronte di una notificazione del tutto omessa, è quindi inesistente giuridicamente e di fatto (per totale
Pag. 2 di 4 mancanza materiale dell'atto: Cass. Sez. Un. n. 14916 del 2016), non può applicarsi un sistema sanante, quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c. con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem”.
9. L'appellante, evidentemente consapevole di essere incorso in una decadenza non sanabile, ha quindi richiesto di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153
c.p.c., deducendo di essere incorso in tale decadenza per causa ad esso non imputabile.
10. Rileva, in dettaglio, che il ricorso in appello era stato redatto e depositato dall'Avv. Mariuccia Copia in data 20.5.2024; che il predetto avvocato non aveva ricevuto la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e, pertanto, non aveva provveduto alla notifica;
che la stessa era stata tratta in arresto in data
30.5.2024; che, in data 4.10.2024, successivamente alla revoca della misura cautelare l'Avv. Copia aveva rinunciato al mandato.
11. Ora, va rammentato che l'istituto della rimessione in termini presuppone
l'espletamento di due necessarie verifiche: la prima attiene all'effettiva presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato di carattere assoluto e non relativo. La seconda attiene all'immediatezza della reazione, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo", e cioè come prontezza dell'attivarsi per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare
(così da ultimo Cass. civ. n. 69/2025).
12. Nella fattispecie in esame, va rilevato, anzitutto, che dall'esame del fascicolo telematico risulta che il decreto di fissazione è stato ritualmente comunicato all'Avv.
Copia in data 27.5.2024.
13. Inoltre, l'istanza di rimessione in termini è stata avanzata soltanto successivamente all'ordinanza di questa Corte che ha rilevato l'assenza di prova della notifica e la mancata costituzione dell'appellato.
14. Deve, conseguentemente, ritenersi che difettino entrambi i presupposti sopra indicati per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, considerato che manca sia il fatto oggettivo di carattere assoluto (l'Avv. Copia ha ricevuto la
Pag. 3 di 4 comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza prima del suo arresto), sia la tempestività della reazione, posto che il nuovo difensore avrebbe dovuto attivarsi prima per accertare che fossero stati notificati nei termini il ricorso e il decreto di fissazione ed eventualmente chiedere con prontezza la rimessione in termini.
15. L'appello va, in definitiva, dichiarato improcedibile.
16. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Agrigento n. 1593/2023 del 20.11.2023 proposto da nei Parte_1 confronti della Controparte_1
;
[...]
- Nulla sulle spese
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 4 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 917/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
N.Q. DI LEG. RAPP. P.T. DELLA SOC. Parte_1 [...]
( ), con il patrocinio dell'avv. Enza Parte_2 CodiceFiscale_1
Daniela Leonardi (PEC e Email_1
dell'Avv. Antonino B. Motta (PEC
[...]
Email_2 appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , PEC:
[...] P.IVA_1
appellato
Conclusioni: per l'appellante come da note per l'udienza del 5.2.2025 sostituita ex art. 127ter c.p.c.
Pag. 1 di 4 In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 1563/2023 del giorno 20.11.2023 il Tribunale di Agrigento respingeva l'opposizione proposta da (in proprio e n.q. di legale Parte_1
rappresentante della società ) avverso l'ordinanza Parte_2
ingiunzione n. 22/0091 prot. n. 11431 del giorno 8/8/2022, notificata il successivo
14/9/2022 e con la quale gli era stato ingiunto dall' Controparte_1
di di pagare la somma di € 4.933,92 per asserita violazione dell'art. 29, CP_1 comma 1 del D.lgs. 10.09.2003 n. 276.
2. Con ricorso depositato in data 20.5.2024 , in proprio e nella Parte_1
qualità, ha proposto appello censurando la sentenza sotto una pluralità di profili.
3. Si è costituito, con comparsa del giorno 11.11.2024, un nuovo difensore che ha insistito nell'atto di appello.
4. All'esito dell'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita ex art. 127ter c.p.c., il
Collegio ha invitato l'appellante a provare l'avvenuta notifica alla controparte non costituita e ha rinviato all'udienza odierna, sostituendola ex art. 127ter c.p.c.
5. Il nuovo difensore ha quindi presentato istanza di rimessione in termini, ribadita con le note in sostituzione dell'udienza.
6. L'appello deve essere dichiarato improcedibile.
7. Va, in primo luogo, rilevato che l'omissione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel rito del lavoro determina l'improcedibilità dell'appello.
8. Al riguardo, è sufficiente richiamare la sentenza della Suprema Corte n.
2408/2024 che così si è chiaramente espressa: “nelle controversie, quali quelle di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2, d.lgs. n. 150 del 2011), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, non essendo neppure consentito al giudice - alla stregua dell'art. 111, comma 2, Cost. - di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica (Cass. Sez. Un. n. 20604 del 2008; più di recente, indicativamente, Cass. n. 27079 del 2020). Si è infatti evidenziato come, a fronte di una notificazione del tutto omessa, è quindi inesistente giuridicamente e di fatto (per totale
Pag. 2 di 4 mancanza materiale dell'atto: Cass. Sez. Un. n. 14916 del 2016), non può applicarsi un sistema sanante, quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c. con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem”.
9. L'appellante, evidentemente consapevole di essere incorso in una decadenza non sanabile, ha quindi richiesto di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153
c.p.c., deducendo di essere incorso in tale decadenza per causa ad esso non imputabile.
10. Rileva, in dettaglio, che il ricorso in appello era stato redatto e depositato dall'Avv. Mariuccia Copia in data 20.5.2024; che il predetto avvocato non aveva ricevuto la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e, pertanto, non aveva provveduto alla notifica;
che la stessa era stata tratta in arresto in data
30.5.2024; che, in data 4.10.2024, successivamente alla revoca della misura cautelare l'Avv. Copia aveva rinunciato al mandato.
11. Ora, va rammentato che l'istituto della rimessione in termini presuppone
l'espletamento di due necessarie verifiche: la prima attiene all'effettiva presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato di carattere assoluto e non relativo. La seconda attiene all'immediatezza della reazione, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo", e cioè come prontezza dell'attivarsi per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare
(così da ultimo Cass. civ. n. 69/2025).
12. Nella fattispecie in esame, va rilevato, anzitutto, che dall'esame del fascicolo telematico risulta che il decreto di fissazione è stato ritualmente comunicato all'Avv.
Copia in data 27.5.2024.
13. Inoltre, l'istanza di rimessione in termini è stata avanzata soltanto successivamente all'ordinanza di questa Corte che ha rilevato l'assenza di prova della notifica e la mancata costituzione dell'appellato.
14. Deve, conseguentemente, ritenersi che difettino entrambi i presupposti sopra indicati per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, considerato che manca sia il fatto oggettivo di carattere assoluto (l'Avv. Copia ha ricevuto la
Pag. 3 di 4 comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza prima del suo arresto), sia la tempestività della reazione, posto che il nuovo difensore avrebbe dovuto attivarsi prima per accertare che fossero stati notificati nei termini il ricorso e il decreto di fissazione ed eventualmente chiedere con prontezza la rimessione in termini.
15. L'appello va, in definitiva, dichiarato improcedibile.
16. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Agrigento n. 1593/2023 del 20.11.2023 proposto da nei Parte_1 confronti della Controparte_1
;
[...]
- Nulla sulle spese
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 4 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 4 di 4