TRIB
Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1840/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1840/2022
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CHECH VALENTINA e IOFRIDA ROCCO ROBERTO
RICORRENTE
e
(C.F. ) P_ C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/11/2024, parte ricorrente ha concluso riportandosi integralmente al proprio ricorso introduttivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/09/2022, ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la separazione P_ giudiziale del matrimonio civile, contratto in data 11/01/2012, in Albania, non trascritto in Italia, con addebito della separazione alla moglie.
Dall'unione tra i coniugi, sono nati i figli (23/02/2014) e Per_1 Per_2
(05/11/2015).
La parte ricorrente ha inoltre chiesto l'affidamento esclusivo dei figli minori ed il collocamento prevalente presso di sé, oltre all'assegnazione della casa coniugale;
ha chiesto altresì che fosse posto a carico della resistente un assegno di mantenimento dei figli di euro 700,00, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato che dal maggio
2022 la resistente ha abbandonato la casa familiare, senza dare notizie di sé e senza più avere contatti coi figli (“non ha mai chiamato per sentirli, né, tanto meno, chiesto o tentato di vederli”, pag. 4, ricorso introduttivo); l'ultimo contatto che il ricorrente avrebbe avuto con la moglie risale al 24 maggio 2022 “allorquando la sig.ra comunicava al ricorrente la fine del rapporto matrimoniale”. P_ Parte_1 ha inoltre dedotto che la moglie avrebbe intrapreso una nuova relazione, dalla quale ha avuto un figlio.
La resistente non s'è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica effettuata, a mezzo posta, presso il suo indirizzo di residenza (nel comune di
Noicattaro -BA- via Carmine n. 102,) nel marzo 2023; la stessa è stata pertanto dichiarata contumace.
All'udienza del 26/11/2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***********
1) La separazione giudiziale.
Anzitutto, sulla pronuncia di separazione personale tra i coniugi sussiste la giurisdizione del Tribunale adito.
La giurisdizione italiana deve essere ritenuta sussistente, quanto alla domanda di separazione, in applicazione dell'articolo 3, del Regolamento (UE) 1111/2019 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, applicabile alla fattispecie in esame. Il Regolamento (UE) 1111/2019, prevede all'art.3, par. 1, lett. a) una serie di titoli di giurisdizione in materia matrimoniale, fondati sulla residenza abituale dei coniugi ovvero dell'attore o del convenuto.
Le parti al momento del deposito del ricorso e all'attualità risultano entrambe residenti in Italia: il ricorrente conduce in locazione un immobile sito in Grosseto, via Montanara n. 4, mentre la resistente, rimasta contumace, risulta, anche all'attualità, residente in [...], ancorché all'esito della notificazione relativa al deferimento dell'interrogatorio formale sia risultata, di fatto, irreperibile.
Non può dubitarsi, dunque, della giurisdizione di questo Tribunale sulla base del richiamato art. 3 del reg. n.1111/2019.
Nell'applicazione del Regolamento, che prevale nelle materie nello stesso disciplinate sulla legge n. 219/95, è irrilevante poi che i coniugi abbiano la cittadinanza di un paese terzo rilevando, quanto al foro indicato nell'art. 3, par.
1, lett. a), del Reg. n. 1111/2019, la residenza abituale dei coniugi nello Stato membro cui appartiene il giudice adito.
In merito, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 29 novembre 2007, causa C-68/07) ha affermato che il regolamento n. 2201/2003 (sostituito dal Reg.
1111/2019) si applica anche ai cittadini di stati terzi “che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti da detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza”.
La domanda, dunque, risulta correttamente proposta dinanzi all'intestato
Tribunale poiché le parti hanno stabilito una comune residenza in Italia.
Occorre poi precisare che nessun rilievo in punto di giurisdizione o competenza può assumere il giudizio introdotto in Albania dalla resistente, poiché lo stesso risulta promosso in data successiva all'instaurazione della presente controversia e comunque oggetto di rinuncia da parte di (vds. doc. depositato in P_ data 7.11.2024).
Fermo quanto precede, deve poi osservarsi che il matrimonio celebrato tra le parti in Albania (documentato con deposito di certificazione, doc. 3, allegato al ricorso) non risulta trascritto nei registri dello stato civile italiano.
Su questa scorta occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Ebbene, il matrimonio celebrato in Albania dai ricorrenti risulta pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto - come da condivisibile giurisprudenza di merito - “fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio … che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale
, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile” (cfr. Corte appello Genova 23 dicembre 1999, nello stesso
Tribunale di Modena sentenza 6 giugno 2022 n. 720).
Il principio enunciato è corollario del più ampio principio secondo cui la trascrizione, nel nostro ordinamento, non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio anche se contratto all'estero è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione.
In tal senso si veda la risalente sentenza della Corte di Cassazione, n. 569 del
14.2.1975, secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione.
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).
Alla luce di tutto quanto premesso, la domanda di separazione personale dev'essere accolta.
Sussistono invero i presupposti di cui all'art. 151 c.c., atteso che – anche in considerazione del comportamento processuale della resistente – deve ritenersi accertata la cessazione della convivenza stabile tra i coniugi, almeno dal 13 maggio 2022, data in cui la resistente, secondo le allegazioni attoree, ha abbandonato la casa coniugale senza dare ulteriori notizie di sé. La circostanza è confermata documentalmente dalla denuncia di scomparsa del
14/05/2022 di cui al doc. n 7 del ricorso introduttivo) nonché dalla fissazione della residenza della resistente presso un comune del barese e, ancora, dal giudizio introdotto in Albania dalla stessa . P_
L'esame degli atti evidenzia, dunque, chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale di e Parte_1 P_
[...]
2) L'addebito della separazione.
Il ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione per abbandono del domicilio coniugale da parte della resistente.
In particolare, egli ha riferito che la avrebbe abbandonato il tetto coniugale P_ senza più farvi rientro;
“dal giorno 13 maggio 2022 [e che da tale data, la resistente] non ha più avuto contatti con i figli, non ha mai chiamato per sentirli, né, tanto meno, chiesto o tentato di vederli”. Il ricorrente ha dedotto, peraltro, che “la moglie ha trovato un nuovo compagno […] con il quale ha avuto un altro figlio”.
Ebbene, in punto di diritto occorre rilevare la necessità che la parte richiedente l'addebito fornisca la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia imputabile esclusivamente alla condotta volontariamente e consapevolmente contraria agli obblighi nascenti dal matrimonio dell'altro coniuge, con la conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
E' poi onere della parte che richiede l'addebito fornire elementi certi e concreti per dimostrare il nesso causale tra la condotta del coniuge e il fallimento del matrimonio, non essendo sufficiente una mera allegazione di violazioni degli obblighi coniugali.
Sul punto deve ancora rammentarsi, che “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 648 del 15/01/2020).
Ebbene, per le ragioni già poste in evidenza nel paragrafo relativo alla pronuncia sullo status, infatti, è certo che la resistente abbia lasciato il domicilio familiare nel
2022; pur a fronte di ciò, la stessa, rimanendo contumace, non ha offerto la prova che tale abbandono sia stato determinato dalla condotta dell'altro coniuge, o che l'abbandono sia intervenuto in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fosse già manifestata, come effetto di tale fatto
(come invece avrebbe dovuto in ragione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati).
Tanto basta all'accoglimento della domanda di addebito avanzata dal ricorrente.
3) L'affidamento esclusivo dei figli minori;
l'assegnazione della casa coniugale;
il contributo al mantenimento dei figli.
Il ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli minori sostenendo che la madre avrebbe tenuto un comportamento di sostanziale abbandono materiale e morale verso gli stessi.
Come noto, in tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli ad una crescita sana ed equilibrata.
Regola generale è, quindi, quella dell'affidamento "condiviso", stante il diritto del figlio minore di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi […]”, con conseguente esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi con condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore (cfr. art. 337 ter c.c.).
Detta regola incontra, però, un'eccezione laddove la sua applicazione risulti
"contraria all'interesse del minore", circostanza in cui il giudice può, quindi,
“disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori” (art. 337 quater comma 1 c.c.), il quale, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulla prole.
L'individuazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, è rimessa alla decisione del Tribunale tenuto conto delle peculiarità della fattispecie che giustifichino, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Ebbene, dalle risultanze documentali, risulta che la madre sia ormai da tempo assente nella vita dei figli, per essersi allontanata dalla casa coniugale e per essersi resa di fatto irreperibile.
Tale irreperibilità della dà dimostrazione del disinteresse verso P_
l'educazione, la cura, l'istruzione ed il mantenimento dei figli, così confortando le deduzioni di parte ricorrente sul punto.
Inoltre, dai documenti in atti, emerge altresì che la abbia promosso un P_ giudizio dinanzi al Tribunale di Durazzo (Albania), ove ha chiesto, oltre allo scioglimento del matrimonio, anche “l'affidamento per la crescita e l'educazione dei figli minori, e al resistente (doc. depositato in Per_3 Per_4 Parte_1 data 07/11/2024). Tale giudizio è poi stato sospeso in ragione della rinuncia formalizzata dalla stessa , in ragione della (antecedente) pendenza di P_ questo procedimento (vds. documenti depositati 07/11/2024).
Ebbene la stessa richiesta della ricorrete (al giudice albanese) di disporre l'affidamento dei minori in favore del padre è ben significativa del disinteresse dalla stessa manifestato rispetto ai propri figli.
Nello stesso senso depone anche il fatto che, a seguito della rinuncia e sospensione del giudizio promosso in Albania, la non abbia in alcun modo P_ dispiegato richieste e difese nel presente giudizio.
Quanto sopra porta ad escludere che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale possa corrispondere all'interesse dei figli.
In particolare, la condizione di irreperibilità della madre costituisce un impedimento significativo nell'esercizio della responsabilità genitoriale, ostacolando di fatto l'effettivo e continuativo coinvolgimento nel processo di cura, educazione e crescita dei figli e che, di fatto, è interamente a Per_1 Per_2 carico del padre, unica figura ad aver provveduto ad ogni necessità morale e materiale dei bambini.
Lo stato sopra descritto esclude, dunque, che possa esservi una condivisione delle scelte genitoriali anche relative alle questioni di maggiore interesse dei minori.
Su questa scorta il Collegio ritiene di dover disporre l'affido c.d. super esclusivo di e in favore del padre, con attribuzione allo stesso Per_1 Per_2 Parte_1 dell'esclusiva responsabilità genitoriale anche per le scelte di maggior interesse per i figli e con contestuale collocamento dei minori presso di lui.
Il regime di affidamento e collocamento disposto non possono che portare anche all'accoglimento della domanda di assegnazione della ex casa coniugale sita in
Grosseto, via Montanara n. 4, in favore del ricorrente, affinché quest'ultimo vi abiti con i figli minori.
A questo punto occorre chiarire che il regime di affidamento disposto non incide in alcun modo sul diritto-dovere della madre di frequentare i figli, nonché sul dovere di contribuzione economica al suo mantenimento, secondo le modalità che si andranno meglio a specificare.
La madre manterrà il potere/dovere di vigilare sulla istruzione e educazione dei figli, potendo ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte dal padre affidatario decisioni pregiudizievoli all'interesse di minori stessi. Stante l'attuale assoluta interruzione dei rapporti madre-figli, occorre disporre che l'eventuale ripresa degli stessi possa avvenire soltanto previo consenso del padre ed all'esito di una favorevole valutazione da parte dei Servizi Sociali.
Venendo, infine, agli aspetti economici, il ricorrente ha chiesto disporsi a carico della madre un contributo di mantenimento per i minori quantificato nella somma complessiva di euro 700,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre il
50% delle spese straordinarie.
Il ha dichiarato, nel corso dell'udienza presidenziale, di essere impiegato Pt_1 come "dipendente in un vivaio" con un reddito mensile di circa 1.300/1.400 euro, e che “vive nella casa coniugale coi figli, la madre ed il fratello, il quale lavora in un'azienda agricola” (ordinanza 08/03/2023).
Quanto dichiarato ha trovato conferma nella documentazione reddituale da lui depositata (doc. 5, allegato al ricorso,), dalla quale emerge che lo stesso, ha percepito un reddito lordo pari ad euro 9.871,00 (per l'anno 2021).
Tuttavia, il ricorrente non ha allegato né documentato alcunché in ordine alla condizione economica della resistente.
Nel corso del giudizio nulla è invero emerso in riferimento al tipo di lavoro svolto dalla e al suo reddito;
ciò nonostante deve presumersi che, in ragione della P_ giovane età della donna (di 32 anni), la stessa possieda una capacità lavorativa generica che le consenta di spendersi normalmente nel mondo del lavoro, non risultando alcun elemento dal quale desumere una sua incapacità o inabilità.
A fronte di ciò e tenuto conto dell'assenza di tempi di permanenza dei figli presso la madre nonché dei compiti domestici e di cura assunti dal padre in via esclusiva
(anche nella loro valenza economica) si stima equo fissare l'assegno dovuto da per il mantenimento dei due figli in complessivi euro 500,00 mensili P_
(euro 250,00 a figlio), oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e debbono pertanto esser poste a carico della parte resistente. Le stesse sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014, con riduzione massima attesa l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 P_
, con riferimento al matrimonio dagli stessi contratto l'11/01/2012, in
[...]
Albania, non trascritto in Italia;
DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido dei minori nato il [...], Per_1
e , nata il [...], in [...] c.d. super-esclusiva al padre, Per_2 Parte_1 presso il quale i figli rimarranno collocati;
per l'effetto, il padre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ASSEGNA la casa familiare sita in Grosseto, via Montanara n. 4, al ricorrente;
DISPONE che la madre possa vedere i figli soltanto previo accordo con il padre e previa positiva valutazione del Servizio Sociale territorialmente competente;
PONE A CARICO di l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni P_ mese, a a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma di Parte_1 euro 500,00 (250,00 euro a figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda;
DISPONE che le parti contribuiscano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di figli per la quota del 50%, secondo quanto indicato nel protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto;
CONDANNA al pagamento, in favore di delle P_ Parte_1 spese del giudizio che liquida in € 3.809,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 6.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1840/2022
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CHECH VALENTINA e IOFRIDA ROCCO ROBERTO
RICORRENTE
e
(C.F. ) P_ C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/11/2024, parte ricorrente ha concluso riportandosi integralmente al proprio ricorso introduttivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/09/2022, ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la separazione P_ giudiziale del matrimonio civile, contratto in data 11/01/2012, in Albania, non trascritto in Italia, con addebito della separazione alla moglie.
Dall'unione tra i coniugi, sono nati i figli (23/02/2014) e Per_1 Per_2
(05/11/2015).
La parte ricorrente ha inoltre chiesto l'affidamento esclusivo dei figli minori ed il collocamento prevalente presso di sé, oltre all'assegnazione della casa coniugale;
ha chiesto altresì che fosse posto a carico della resistente un assegno di mantenimento dei figli di euro 700,00, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato che dal maggio
2022 la resistente ha abbandonato la casa familiare, senza dare notizie di sé e senza più avere contatti coi figli (“non ha mai chiamato per sentirli, né, tanto meno, chiesto o tentato di vederli”, pag. 4, ricorso introduttivo); l'ultimo contatto che il ricorrente avrebbe avuto con la moglie risale al 24 maggio 2022 “allorquando la sig.ra comunicava al ricorrente la fine del rapporto matrimoniale”. P_ Parte_1 ha inoltre dedotto che la moglie avrebbe intrapreso una nuova relazione, dalla quale ha avuto un figlio.
La resistente non s'è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica effettuata, a mezzo posta, presso il suo indirizzo di residenza (nel comune di
Noicattaro -BA- via Carmine n. 102,) nel marzo 2023; la stessa è stata pertanto dichiarata contumace.
All'udienza del 26/11/2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***********
1) La separazione giudiziale.
Anzitutto, sulla pronuncia di separazione personale tra i coniugi sussiste la giurisdizione del Tribunale adito.
La giurisdizione italiana deve essere ritenuta sussistente, quanto alla domanda di separazione, in applicazione dell'articolo 3, del Regolamento (UE) 1111/2019 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, applicabile alla fattispecie in esame. Il Regolamento (UE) 1111/2019, prevede all'art.3, par. 1, lett. a) una serie di titoli di giurisdizione in materia matrimoniale, fondati sulla residenza abituale dei coniugi ovvero dell'attore o del convenuto.
Le parti al momento del deposito del ricorso e all'attualità risultano entrambe residenti in Italia: il ricorrente conduce in locazione un immobile sito in Grosseto, via Montanara n. 4, mentre la resistente, rimasta contumace, risulta, anche all'attualità, residente in [...], ancorché all'esito della notificazione relativa al deferimento dell'interrogatorio formale sia risultata, di fatto, irreperibile.
Non può dubitarsi, dunque, della giurisdizione di questo Tribunale sulla base del richiamato art. 3 del reg. n.1111/2019.
Nell'applicazione del Regolamento, che prevale nelle materie nello stesso disciplinate sulla legge n. 219/95, è irrilevante poi che i coniugi abbiano la cittadinanza di un paese terzo rilevando, quanto al foro indicato nell'art. 3, par.
1, lett. a), del Reg. n. 1111/2019, la residenza abituale dei coniugi nello Stato membro cui appartiene il giudice adito.
In merito, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 29 novembre 2007, causa C-68/07) ha affermato che il regolamento n. 2201/2003 (sostituito dal Reg.
1111/2019) si applica anche ai cittadini di stati terzi “che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti da detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza”.
La domanda, dunque, risulta correttamente proposta dinanzi all'intestato
Tribunale poiché le parti hanno stabilito una comune residenza in Italia.
Occorre poi precisare che nessun rilievo in punto di giurisdizione o competenza può assumere il giudizio introdotto in Albania dalla resistente, poiché lo stesso risulta promosso in data successiva all'instaurazione della presente controversia e comunque oggetto di rinuncia da parte di (vds. doc. depositato in P_ data 7.11.2024).
Fermo quanto precede, deve poi osservarsi che il matrimonio celebrato tra le parti in Albania (documentato con deposito di certificazione, doc. 3, allegato al ricorso) non risulta trascritto nei registri dello stato civile italiano.
Su questa scorta occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Ebbene, il matrimonio celebrato in Albania dai ricorrenti risulta pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto - come da condivisibile giurisprudenza di merito - “fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio … che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale
, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile” (cfr. Corte appello Genova 23 dicembre 1999, nello stesso
Tribunale di Modena sentenza 6 giugno 2022 n. 720).
Il principio enunciato è corollario del più ampio principio secondo cui la trascrizione, nel nostro ordinamento, non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio anche se contratto all'estero è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione.
In tal senso si veda la risalente sentenza della Corte di Cassazione, n. 569 del
14.2.1975, secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione.
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).
Alla luce di tutto quanto premesso, la domanda di separazione personale dev'essere accolta.
Sussistono invero i presupposti di cui all'art. 151 c.c., atteso che – anche in considerazione del comportamento processuale della resistente – deve ritenersi accertata la cessazione della convivenza stabile tra i coniugi, almeno dal 13 maggio 2022, data in cui la resistente, secondo le allegazioni attoree, ha abbandonato la casa coniugale senza dare ulteriori notizie di sé. La circostanza è confermata documentalmente dalla denuncia di scomparsa del
14/05/2022 di cui al doc. n 7 del ricorso introduttivo) nonché dalla fissazione della residenza della resistente presso un comune del barese e, ancora, dal giudizio introdotto in Albania dalla stessa . P_
L'esame degli atti evidenzia, dunque, chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale di e Parte_1 P_
[...]
2) L'addebito della separazione.
Il ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione per abbandono del domicilio coniugale da parte della resistente.
In particolare, egli ha riferito che la avrebbe abbandonato il tetto coniugale P_ senza più farvi rientro;
“dal giorno 13 maggio 2022 [e che da tale data, la resistente] non ha più avuto contatti con i figli, non ha mai chiamato per sentirli, né, tanto meno, chiesto o tentato di vederli”. Il ricorrente ha dedotto, peraltro, che “la moglie ha trovato un nuovo compagno […] con il quale ha avuto un altro figlio”.
Ebbene, in punto di diritto occorre rilevare la necessità che la parte richiedente l'addebito fornisca la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia imputabile esclusivamente alla condotta volontariamente e consapevolmente contraria agli obblighi nascenti dal matrimonio dell'altro coniuge, con la conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
E' poi onere della parte che richiede l'addebito fornire elementi certi e concreti per dimostrare il nesso causale tra la condotta del coniuge e il fallimento del matrimonio, non essendo sufficiente una mera allegazione di violazioni degli obblighi coniugali.
Sul punto deve ancora rammentarsi, che “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 648 del 15/01/2020).
Ebbene, per le ragioni già poste in evidenza nel paragrafo relativo alla pronuncia sullo status, infatti, è certo che la resistente abbia lasciato il domicilio familiare nel
2022; pur a fronte di ciò, la stessa, rimanendo contumace, non ha offerto la prova che tale abbandono sia stato determinato dalla condotta dell'altro coniuge, o che l'abbandono sia intervenuto in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fosse già manifestata, come effetto di tale fatto
(come invece avrebbe dovuto in ragione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati).
Tanto basta all'accoglimento della domanda di addebito avanzata dal ricorrente.
3) L'affidamento esclusivo dei figli minori;
l'assegnazione della casa coniugale;
il contributo al mantenimento dei figli.
Il ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli minori sostenendo che la madre avrebbe tenuto un comportamento di sostanziale abbandono materiale e morale verso gli stessi.
Come noto, in tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli ad una crescita sana ed equilibrata.
Regola generale è, quindi, quella dell'affidamento "condiviso", stante il diritto del figlio minore di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi […]”, con conseguente esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi con condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore (cfr. art. 337 ter c.c.).
Detta regola incontra, però, un'eccezione laddove la sua applicazione risulti
"contraria all'interesse del minore", circostanza in cui il giudice può, quindi,
“disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori” (art. 337 quater comma 1 c.c.), il quale, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulla prole.
L'individuazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, è rimessa alla decisione del Tribunale tenuto conto delle peculiarità della fattispecie che giustifichino, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Ebbene, dalle risultanze documentali, risulta che la madre sia ormai da tempo assente nella vita dei figli, per essersi allontanata dalla casa coniugale e per essersi resa di fatto irreperibile.
Tale irreperibilità della dà dimostrazione del disinteresse verso P_
l'educazione, la cura, l'istruzione ed il mantenimento dei figli, così confortando le deduzioni di parte ricorrente sul punto.
Inoltre, dai documenti in atti, emerge altresì che la abbia promosso un P_ giudizio dinanzi al Tribunale di Durazzo (Albania), ove ha chiesto, oltre allo scioglimento del matrimonio, anche “l'affidamento per la crescita e l'educazione dei figli minori, e al resistente (doc. depositato in Per_3 Per_4 Parte_1 data 07/11/2024). Tale giudizio è poi stato sospeso in ragione della rinuncia formalizzata dalla stessa , in ragione della (antecedente) pendenza di P_ questo procedimento (vds. documenti depositati 07/11/2024).
Ebbene la stessa richiesta della ricorrete (al giudice albanese) di disporre l'affidamento dei minori in favore del padre è ben significativa del disinteresse dalla stessa manifestato rispetto ai propri figli.
Nello stesso senso depone anche il fatto che, a seguito della rinuncia e sospensione del giudizio promosso in Albania, la non abbia in alcun modo P_ dispiegato richieste e difese nel presente giudizio.
Quanto sopra porta ad escludere che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale possa corrispondere all'interesse dei figli.
In particolare, la condizione di irreperibilità della madre costituisce un impedimento significativo nell'esercizio della responsabilità genitoriale, ostacolando di fatto l'effettivo e continuativo coinvolgimento nel processo di cura, educazione e crescita dei figli e che, di fatto, è interamente a Per_1 Per_2 carico del padre, unica figura ad aver provveduto ad ogni necessità morale e materiale dei bambini.
Lo stato sopra descritto esclude, dunque, che possa esservi una condivisione delle scelte genitoriali anche relative alle questioni di maggiore interesse dei minori.
Su questa scorta il Collegio ritiene di dover disporre l'affido c.d. super esclusivo di e in favore del padre, con attribuzione allo stesso Per_1 Per_2 Parte_1 dell'esclusiva responsabilità genitoriale anche per le scelte di maggior interesse per i figli e con contestuale collocamento dei minori presso di lui.
Il regime di affidamento e collocamento disposto non possono che portare anche all'accoglimento della domanda di assegnazione della ex casa coniugale sita in
Grosseto, via Montanara n. 4, in favore del ricorrente, affinché quest'ultimo vi abiti con i figli minori.
A questo punto occorre chiarire che il regime di affidamento disposto non incide in alcun modo sul diritto-dovere della madre di frequentare i figli, nonché sul dovere di contribuzione economica al suo mantenimento, secondo le modalità che si andranno meglio a specificare.
La madre manterrà il potere/dovere di vigilare sulla istruzione e educazione dei figli, potendo ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte dal padre affidatario decisioni pregiudizievoli all'interesse di minori stessi. Stante l'attuale assoluta interruzione dei rapporti madre-figli, occorre disporre che l'eventuale ripresa degli stessi possa avvenire soltanto previo consenso del padre ed all'esito di una favorevole valutazione da parte dei Servizi Sociali.
Venendo, infine, agli aspetti economici, il ricorrente ha chiesto disporsi a carico della madre un contributo di mantenimento per i minori quantificato nella somma complessiva di euro 700,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre il
50% delle spese straordinarie.
Il ha dichiarato, nel corso dell'udienza presidenziale, di essere impiegato Pt_1 come "dipendente in un vivaio" con un reddito mensile di circa 1.300/1.400 euro, e che “vive nella casa coniugale coi figli, la madre ed il fratello, il quale lavora in un'azienda agricola” (ordinanza 08/03/2023).
Quanto dichiarato ha trovato conferma nella documentazione reddituale da lui depositata (doc. 5, allegato al ricorso,), dalla quale emerge che lo stesso, ha percepito un reddito lordo pari ad euro 9.871,00 (per l'anno 2021).
Tuttavia, il ricorrente non ha allegato né documentato alcunché in ordine alla condizione economica della resistente.
Nel corso del giudizio nulla è invero emerso in riferimento al tipo di lavoro svolto dalla e al suo reddito;
ciò nonostante deve presumersi che, in ragione della P_ giovane età della donna (di 32 anni), la stessa possieda una capacità lavorativa generica che le consenta di spendersi normalmente nel mondo del lavoro, non risultando alcun elemento dal quale desumere una sua incapacità o inabilità.
A fronte di ciò e tenuto conto dell'assenza di tempi di permanenza dei figli presso la madre nonché dei compiti domestici e di cura assunti dal padre in via esclusiva
(anche nella loro valenza economica) si stima equo fissare l'assegno dovuto da per il mantenimento dei due figli in complessivi euro 500,00 mensili P_
(euro 250,00 a figlio), oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e debbono pertanto esser poste a carico della parte resistente. Le stesse sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014, con riduzione massima attesa l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 P_
, con riferimento al matrimonio dagli stessi contratto l'11/01/2012, in
[...]
Albania, non trascritto in Italia;
DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido dei minori nato il [...], Per_1
e , nata il [...], in [...] c.d. super-esclusiva al padre, Per_2 Parte_1 presso il quale i figli rimarranno collocati;
per l'effetto, il padre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ASSEGNA la casa familiare sita in Grosseto, via Montanara n. 4, al ricorrente;
DISPONE che la madre possa vedere i figli soltanto previo accordo con il padre e previa positiva valutazione del Servizio Sociale territorialmente competente;
PONE A CARICO di l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni P_ mese, a a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma di Parte_1 euro 500,00 (250,00 euro a figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda;
DISPONE che le parti contribuiscano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di figli per la quota del 50%, secondo quanto indicato nel protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto;
CONDANNA al pagamento, in favore di delle P_ Parte_1 spese del giudizio che liquida in € 3.809,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 6.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti