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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/07/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 3836 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 22.07.2025, tenuta con trattazione scritta e vertente
TRA
E , rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_1 Parte_2 calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Paolo Giuseppe Sotis, Davide Sotis e Francesca
D'Onofrio ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Fondi, C.so Appio Claudio 35,
OPPONENTI
E
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Parte_3
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Arnaldo Faiola ed
[...] Controparte_4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Fondi, via Roma n° 72,
PARTE OPPOSTA
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Spirito ed Controparte_5 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi, Via Trento n° 39,
PARTE OPPOSTA
E
, Controparte_6 Controparte_7 [...]
QUALI EREDI DI , CP_8 Controparte_9
PARTI OPPOSTE NON COSTITUITE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice-opponente E hanno proposto Parte_1 Parte_2 procedura esecutiva ex art. 612 cpc dinanzi il Tribunale di Latina- iscritta al NRG 1980/2013- per la determinazione delle modalità di esecuzione delle due sentenze, rispettivamente del Tribunale di
Latina-Sezione di Terracina- n. 534/03 e della Corte di Appello di Roma n.1704/12.
Con ordinanza del 17.02.2020 del GE del Tribunale di Latina, emessa nella suddetta procedura esecutiva, rigettava l'istanza avanzata dagli esecutanti e dagli intervenuti di emissione di ordinanza ex art. 612 cpc in quanto la sentenza azionata risultava ineseguibile, senza intaccare la residua proprietà degli esecutati, a nulla rilevando che sia poi possibile ricostruire la parte del tetto situata oltre le distanze minime legali.
Le parti creditrici, quindi, proponevano opposizione avverso tale ordinanza, con cui chiedevano:
“Voglia revocare l'ordinanza del 17.02.2020 erroneamente datata 25.02.2019 nella Es. Mob.
1980/2013 , e dichiararla di nessun effetto giuridico , e per l'effetto determinare le modalità di esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina ex sezione distaccata di Terracina n543/2003 del
24.10.2003 confermata in appello dalla Corte di Appello di Roma n.1704/2012. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio”.
Con il presente giudizio le medesime parti chiedevano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della proposta opposizione, revocare l'ordinanza del 17.02.2020 erroneamente datata
25.02.2019 emessa dal GE del Tribunale di Latina-dr Gabrielli- nella esecuzione mobiliare ex 612 del cpc RGN 1980/2013, e dichiararla di nessun effetto giuridico, e per l'effetto determinare le modalità di esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina ex sezione distaccata di Terracina
n.543/2003 del 24.10.2003 confermata in appello dalla Corte di Appello di Roma n.1704 del
28.03.2012. E condannare altresì al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito della violazione delle distanze, trattandosi di danno in re ipsa. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio.”
I convenuti resistevano, invece, alla domanda.
Con sentenza n° 216/2022 emessa in data 02.02.2022, il Tribunale di Latina così statuiva: “, definitivamente pronunciando…. così provvede: - accoglie l'opposizione, dichiarando illegittima la statuizione di cui all'ordinanza del 17.02.2020 emessa dal GE del Tribunale di Latina nella esecuzione mobiliare ex 612 del cpc RGN 1980/2013, rimettendo gli atti al GE, - rigetta per il resto,
- condanna , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Parte_3
in solido al pagamento
[...] Parte_4 delle spese di lite in favore di che liquida in € Parte_5
800,00 per fase di studio, € 700,00per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria e € 1.200,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a.”.
La Corte di Appello di Roma con sentenza n° 2211/2023, emessa in data 08.03.2022, depositata in data 27.03.2023, così ha disposto: “
PQM
La Corte di Appello di Roma pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 216/2022 del Tribunale di Latina così decide: - accoglie l'eccezione di nullità formulata nell'appello incidentale da inerente la violazione del Controparte_5 contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario , ritenuta assorbita Controparte_9 ogni altra questione, e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza impugnata n. 216/2022 del
Tribunale di Latina ai sensi degli artt. 161, 112 cpc e rimette la causa dinanzi al predetto Tribunale ai sensi dell'art. 354 c. 1 cpc;
- visti gli artt. 354 c.3 e 353 c. 3 cpc assegna termine alle parti di mesi tre dalla notificazione della sentenza per la riassunzione del processo innanzi al tribunale di
Latina.”.
Le SIg.re , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Parte_3 [...]
hanno ritualmente riassunto il giudizio, al fine, previa integrazione del contraddittorio CP_4 nei confronti delle eredi del SI. (nato a [...] il [...] e deceduto in Controparte_9 data 26.11.2015), SIg.re: (moglie del de cuius ); Controparte_6 Controparte_9
(figlia del de cuius ) e (figlia Controparte_7 Controparte_9 Controparte_8 del de cuius ), di veder dichiarata illegittima l'ordinanza del 17.02.2020 Controparte_9 emessa dal Tribunale di Latina - dr. nel procedimento esecutivo R.G.E. n° 1980/2012, CP_10 avente ad oggetto “Ricorso ex art. 612 c.p.c.”, con conseguente rimessione degli atti al Giudice dell'esecuzione per la “determinazione delle modalità di esecuzione della sentenza n° 534/2003 emessa dal tribunale di Latina ex sezione distaccata di Terracina e della sentenza n° 1704/2012 emessa dalla Corte di Appello di Roma”.
Tanto detto, all'esito di ordini di rinnovazione è stato integrato il contraddittorio nei confronti delle eredi di , litisconsorte necessario deceduto. Controparte_9
All'uopo va rilevato che in tema di notifica nei confronti del cittadino italiano che abbia trasferito all'estero la propria residenza, sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo dell'interessato e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'AIRE, deve escludersi che il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, legittimi, per ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di cui all'art. 143 c.p.c., che restano, invece, subordinate all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui all'art. 6 l. 27 ottobre 1988 n. 470, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta (Cassazione civile sez. II, 27/12/2013, n.28695, in senso conforme Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, n. 8310, secondo la quale “ai fini della notificazione di cui all'art. 143
c.p.c. a cittadini italiani che abbiano trasferito all'estero la propria residenza, è necessaria la verifica dei distinti obblighi che incombono rispettivamente al notificante ed al destinatario della notifica;
conseguentemente non è sufficiente l'inerzia del destinatario, che abbia omesso di comunicare la nuova residenza all'ufficio dell'anagrafe per l'annotazione nei registri dell'Aire, ma è necessario che il notificante abbia eseguito, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ulteriori ricerche presso l'ufficio consolare ai sensi dell'art. 6 l. 27 ottobre 1988 n. 470”).
Nel caso di specie la parte in riassunzione ha ritualmente eseguito le notifica all'estero e, in data
13.11.2024, ha depositato altresì comunicazione pec del 04.11.2024, indirizzata all'Ambasciata
Italiana in Canada, con la quale chiedeva alla stessa il rilascio dei certificati storici di residenza delle suddette eredi del SI. , residenti in [...]dal 1968, oltre ad aver effettuato Controparte_9 ogni ricerca con la dovuta diligenza, come risulta dalla documentazione depositata agli atti del giudizio.
Risulta, poi, che a suddetta Ambasciata Italiana in Canada ha risposto al difensore come da comunicazione pec del 11.11.2024, allegata alle note del 13.11.2024, che i suddetti certificati sono rilasciati solo dal Comune di appartenenza.
Risulta, infine, che le figlie ed eredi del de cuius , SIg.re Controparte_9 CP_7
e non si sono mai registrate in “AIRE”.
[...] Controparte_8
La parte ha, poi, depositato:
1. Certificato storico di residenza relativo alla SI.ra , Controparte_6 rilasciato dal Comune di Lenola il 13.11.2024; 2. Certificato storico di residenza relativo alla SI.ra
, rilasciato dal Comune di Lenola il 13.11.2024; 3. Certificato storico di Controparte_7 residenza relativo alla SI.ra , rilasciato dal Comune di Lenola il 13.11.2024. 4. Controparte_8
Certificato di stato di famiglia al 22.05.1968 (data di emigrazione), rilasciato dal Comune di Lenola, già in atti;
5. Comunicazione pec del 04.11.2024 indirizzata all'Ambasciata Italiana in Canada;
6.
Comunicazione pec del 11.11.2024, inviata dall'Ambasciata d'Italia ad Ottawa in Canada.
Vanno, dunque, considerate valide le notifiche ai sensi dell'art. 143 cpc e va dichiarata la contumacia delle parti.
Con ordinanza riservata del 24.12.2024, veniva onerata la parte in riassunzione della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti di entro il 16.01.2025, nonchè di Controparte_11 certificazione AIRE di e Rita rilasciata dal Comune di Lenola e a Controparte_7 depositare documentazione relativa a che attesti che la stessa sia ancora Controparte_7 in vita o deceduta, vista l'eccezione sollevata da parte convenuta e disposto rinvio all'udienza del
24.06.2025 ore 09,00 per verifica. A tale udienza parte istante in riassunzione depositava notifica alla SI.ra , Controparte_11 mentre, con riferimento alle SIg.re e , depositava certificato Controparte_8 Controparte_7 di Residenza della SI.ra , ricevuto a mezzo pec in data 07.03.2025 dal Comune di Controparte_8
Lenola, dal quale risultava che la stessa era residente in [...] p.1, dal
10.09.2024, nonchè certificato della SI.ra , ricevuto a mezzo e-mail in Controparte_7 data 27.05.2025 dal Comune di Lenola, dal quale risultava che la stessa era stata residente in [...]-, dalla nascita sino al 22.05.1968; che è iscritta AIRE del 01.07.1990 e che in data
09.11.2020 era stata cancellata per irreperibilità e che alla data del 27.05.2025 non risulta pervenuta comunicazione di decesso.
Controparte osserva che sarebbe deceduta in Canada in data 20- Controparte_7
04-2013, come da documentazione del certificato di morte depositato in atti.
Si osserva che alcun certificato di morte è stato depositato in atti dalla parte e che controparte ha provveduto ad integrare il contraddittorio e a tutte le ricerche disposte dall'autorità giudiziaria.
Ne deriva che deve ritenersi integro il contraddittorio.
Nel merito va osservato che in tema di esecuzione forzata per obblighi di fare o di non fare, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 612 c.p.c., che abbia assunto contenuto decisorio in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva, non può considerarsi, neppure quando abbia provveduto sulle spese giudiziali come una sentenza decisiva di un'opposizione all'esecuzione (e quindi impugnabile con i rimedi all'uopo previsti), consistendo essa nel provvedimento definitivo della fase sommaria di tale opposizione, sicché la parte interessata può tutelarsi introducendo il relativo giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. (Cassazione civile, sez. VI, 16
Febbraio 2018, n. 3888 Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, n.26275).
L'ordinanza resa ai sensi dell'art. 612 c.p.c., che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le parti, infatti, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell'istituto, non è mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale, decisiva di un'opposizione ex art. 615 c.p.c., ma dà luogo, anche qualora contenga la liquidazione delle spese giudiziali, ad una decisione soltanto sommaria, in quanto da ritenersi conclusiva della fase sommaria di una opposizione all'esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata può tutelarsi introducendo il giudizio di merito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ. (Sez.
3, Sentenza n. 15015 del 21/07/2016, Rv. 642689; Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017, Rv.
643692).
Tanto detto, va rilevato che il ctu nell'esprimersi sul progetto dei lavori da eseguire per dare attuazione all'obbligo di fare così come previsto nel titolo esecutivo, ha ritenuto di poter procedere prima con l'interale rimozione del tetto e quindi con la ricostruzione dello stesso mediante nuova progettazione della struttura, essendo tale scelta tecnica giustificata dall'eSIenza del rispetto delle attuali normative edilizia che impongono che quando si interviene per la modifica su strutture preesistenti, si debba provvedere ad un adeguamento sismico alla normativa attuale, adeguando eventualmente anche la struttura del fabbricato sottostante.
La decisione del GE si basa sul fatto che il CTU all'udienza del 08.04.2019 aveva riferito che non era possibile ottenere una concessione per eseguire la demolizione parziale della struttura del tetto.
Tanto considerato e premesso la Sentenza del Tribunale di Latina Sezione di Terracina n. 534/03 accoglieva la domanda di de cuius degli odierni opponenti, e per l'effetto, Persona_1 condannava e , ciascuno per quanto di ragione, a Controparte_5 Controparte_9 ridurre in pristino le opere realizzate fino al rispetto della distanza legale, mentre la Sentenza della
Corte di Appello di Roma n. 1704/12 confermava la sentenza di I grado.
Appare, pertanto, errato dichiarare e ipotizzare la demolizione totale del tetto, in quanto oggetto della esecuzione è la rimozione di alcune porzioni che non rispettano le distanze legali, come stabilito nelle sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Roma.
Tali operazioni di demolizione risultano totalmente conformi al titolo esecutivo, in quanto limitate a porzioni di costruzione che non rispettano le distanze legali.
Il ctp di parte attrice rileva che tecnicamente ed ingegneristicamente, gli interventi sono progettabili ed autorizzabili, previa analisi strutturale dell'intero edificio esistente.
Il G.E, invece, parte dal presupposto che occorre demolire tutta l'intera sopraelevazione, mentre, con le dovute autorizzazioni, ovvero il Permesso di Costruire e l'Autorizzazione Sismica dal Genio Civile,
è possibile effettuare l'intervento.
Non è prospettabile, quindi, l'ineseguibilità del titolo, a fronte del fatto che tutte le considerazioni in ordine alla demolizione parziale della sopraelevazione per il rispetto delle distanze legali è stata già valutata dall'autorità giudiziaria nei giudizi svoltisi.
Va, infatti, affermato il seguente principio di diritto.
Tale titolo ha natura giudiziale e per costante giurisprudenza in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo, ma non il suo contenuto decisorio (v. Cass. Civ., Sez. I, 05/09/2008, n. 22402) mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ., Sez.
III, 07/10/2008, n. 24752).
Attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, quindi, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione.
In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (cfr. Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331;
Cass. 20.9.2000 n. 12664).
L'opposizione deve, quindi, essere accolta, dichiarando illegittima la statuizione di cui all'ordinanza del 17.02.2020 emessa dal GE del Tribunale di Latina -dr Gabrielli- nella esecuzione mobiliare ex
612 del cpc RGN 1980/2013.
Quanto alle ulteriori statuizioni circa la determinazione delle modalità di esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina ex sezione distaccata di Terracina n. 543/2003 del 24.10.2003 confermata in appello dalla Corte di Appello di Roma n. 1704 del 28.03.2012, esse sono competenza del GE, a cui vanno rimessi gli atti.
Quanto alla domanda di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito della violazione delle distanze, essa non può essere chiesta in tale sede ed è inammissibile, oltre che non provata.
Le spese seguono sono liquidate sulla base del d.m. 55/14 e ss. modifc. tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, considerando la causa di valore indeterminabile, e del grado di complessità delle questioni giuridiche trattate.
La parte soccombente va anche condannata ai compensi del presente giudizio (doppia fase) e del giudizio di appello, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi “antistatario”.
Va, quindi, condannata al pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_1 CP_2
e , le quali, nel precedente giudizio
[...] Controparte_3 Parte_3 Controparte_4 non si erano opposte alla domanda di controparte, chiedendo solo “di veder “corretta, integrata e/o modificata” l'ordinanza emessa in data 17.02.2020 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Latina – dr. A. Gabrielli -, all'esito della procedura esecutiva R.G. n° 1980/2013 – “nella parte in cui non fissa il relativo termine per l'introduzione del giudizio di merito a conclusione della fase sommaria dell'opposizione”.
P.Q.M.
Il Tribunale Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- dichiara la contumacia di , , Controparte_6 Controparte_7 CP_11
e , eredi del de cuius
[...] Controparte_8 Controparte_9 - accoglie l'opposizione, dichiarando illegittima la statuizione di cui all'ordinanza del 17.02.2020 emessa dal GE del Tribunale di Latina nella esecuzione mobiliare ex 612 del cpc RGN 1980/2013, rimettendo gli atti al GE,
- rigetta per il resto,
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_5 [...]
, , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Parte_3 [...]
, nonché di Parte_4 Parte_1
E che liquida per i primi in € 270,00 per spese e per i secondi
[...] Parte_2 in € 170,00 per spese, in € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase istruttoria e € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. Faiola dichiaratosi antistatario.
Latina, 23.07.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)