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Sentenza 5 ottobre 2024
Sentenza 5 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/10/2024, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Mariacristina
Carpinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3113 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 831/2019 del Giudice di Pace di Torre Annunziata vertente in materia di risarcimento danni
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv.to Marianna Pernice presso la Parte_1 quale elett.te dom.lia in Torre del Greco alla Via Circumvallazione n. 20, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
in persona dei legali rapp.ti p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio sito in Napoli alla Riviera di Chiaia n.276 dell'avv. Roberto Cozzi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
E
, residente in [...] Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione ritualmente notificato, dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, conveniva in giudizio l Parte_1 Controparte_3 nonché , chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei Controparte_2 danni subiti in occasione di un sinistro stradale avvenuto in data 23.04.2014, alle ore
19.30 circa, in Torre del Greco alla via Nazionale allorquando, nel mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, sarebbe stato investito dal veicolo Ford tg. DV747KD di proprietà di ed assicurato presso la Controparte_2 Controparte_1
Mentre restava contumace, si costituiva in giudizio la Controparte_2 compagnia, contestando in rito e nel merito la domanda.
R.G. n. 3113/2019 - Pag. 1 di 7 All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo che
“l'istruttoria dibattimentale svolta ed in particolare la deposizione testimoniale è risultata generica e poco chiara sia sulla dinamica del sinistro che sul tipo di lesioni riportate dall'attore e non ha fornito la prova della dinamica del sinistro, così come dalla relazione peritale non si può ritenere accertato il nesso di casualità tra le lesioni personali e il sinistro”. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , lamentando Parte_1
l'insufficiente motivazione, l'erroneo rigetto della domanda, l'errata valutazione del materiale istruttorio nonché l'errata valutazione della c.t.u., chiedendo, in riforma della sentenza, la condanna degli appellati in solido al risarcimento del danno nella misura di euro 9.522,50, oltre spese di c.t.u. anticipate, oltre interessi legali dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Mentre restava contumace, si costituiva in giudizio la Controparte_2 compagnia assicuratrice, chiedendo: 1-) dichiarare la nullità, improcedibilità ed inammissibilità dell'appello proposto;
2-) rigettare l'appello così come formulato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
3-) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
4-) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, ridurre il quantum preteso e compensare integralmente le spese di lite.
2. Tanto premesso in fatto, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
2.1 L'appello è altresì ammissibile anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 342
c.p.c., 348 bis e 348 ter c.p.c., essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione ed essendo, altresì, indicate le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui si ritiene derivata la violazione di legge.
2.2 Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
3. L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
4. In particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di deposizione testimoniale, emerge la prova, con sufficiente certezza, del sinistro e dell'attribuzione della sua responsabilità al conducente dell'autovettura Ford tg. DV747KD, in proprietà di
. Controparte_2
Invero il testimone escusso, i cui ricordi sono apparsi sufficientemente precisi e circostanziati e le dichiarazioni prive di contraddizioni, contrariamente a
R.G. n. 3113/2019 - Pag. 2 di 7 quanto ritenuto dal primo Giudice, rendeva dichiarazioni precise e dettagliate e riportava informazioni, oltre che sulle circostanze di luogo e di tempo del verificarsi del sinistro, sulle modalità dello stesso, sui soggetti coinvolti, sul tipo di veicolo investitore, sul punto d'impatto, nonché sulle lesioni riportate dal pedone (cfr. verbale dell'11.10.2016). Nel dettaglio dalla detta deposizione è risultato che, in data 23.04.2014, alle ore 19.30 circa, in Torre del Greco alla via Nazionale, nel mentre l'istante era in procinto di attraversare sulle strisce pedonali, è stato investito al fianco destro dal veicolo Ford tg. DV747KD di proprietà di parte appellata che stava effettuando una manovra di immissione nella circolazione in retromarcia da una posizione di sosta e che, a seguito di tanto riportava delle lesioni per le quali veniva accompagnato in Ospedale dal conducente il veicolo investitore.
Siffatte dichiarazioni trovano conferma nella documentazione prodotta dalla parte appellante in primo grado e, in particolare, nel verbale di pronto soccorso in atti del 23.04.2014, laddove l'istante riferisce di aver riportato le lesioni refertate a seguito di un incidente stradale avvenuto in Torre del Greco, nel medesimo giorno, con responsabilità di terzi (cfr. 6 nella produzione di primo grado di parte appellante).
5. Alla luce di tanto può ritenersi provata la dinamica del sinistro descritta dall'attore nell'atto introduttivo, e può dirsi certamente provata la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo di proprietà di parte appellata in ordine alla causazione del sinistro de quo e, pertanto, non superata la presunzione di colpa dello stesso prevista dall'art. 2054, primo comma, c.c., posto che, da un canto, è risultato che il conducente il veicolo in parola ha investito l'istante nel mentre lo stesso era in procinto di attraversare la strada sulle strisce pedonale, facendolo rovinare al suolo e, d'altro canto, che la parte convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine ad un eventuale concorso di responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro.
In merito alla dinamica del sinistro, infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un investimento;
il conducente, difatti ha l'obbligo, previsto dall'art. 141 C.d.S., di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza;
il comma 3 dello stesso articolo 141, in
R.G. n. 3113/2019 - Pag. 3 di 7 particolare, prevede la necessità “di regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, ... nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”, mentre il comma 4 impone
“di ridurre la velocità ... in prossimità degli attraversamenti pedonali”. Oltretutto, va evidenziato che, in caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054, primo comma, c.c. è esclusa solo allorquando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, ipotesi certamente non ricorrente nel caso di specie per i motivi su evidenziati (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. III, 25/09/2014
n. 20307; Cassazione civile, sez. III, 03/05/2011, n. 9683; Cassazione civile sez.
IV, 12/06/2007 n. 34111).
Nella fattispecie alcuna prova liberatoria è stata fornita da parte appellata;
sussiste, pertanto, di certo, la responsabilità del conducente dell'autocarro, avendo lo stesso tenuto una condotta di guida contraria a quanto previsto dall'art. 141
C.d.S.
Né dalla espletata istruttoria sono emersi elementi alla luce dei quali poter ritenere sussistente anche una condotta pericolosa ed imprudente dell'appellante tale da assumere rilevanza ai fini di un suo concorso di colpa ex art. 1227 c.c., atteso che lo stesso, come emerso anche dalla prova documentale e testimoniale, veniva investito mentre attraversava la strada sulle apposite strisce pedonali.
Sussistono, pertanto, tutti gli estremi per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'autovettura Ford tg. DV747KD, in proprietà di Controparte_2 nella causazione del sinistro e, per l'effetto, per l'accoglimento della domanda avanzata dall'appellante nei termini indicati.
6. Ciò premesso si deve esaminare la portata della condanna conseguente alla declaratoria di responsabilità, tenendo conto dei criteri indicati da Cass. civ., sez. un., 15.11.2008, n. 26972.
Quanto al danno non patrimoniale, il C.T.U., diversamente da come affermato dal giudice di prime cure, ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la lesione diagnosticata nell'immediatezza del trauma con il sinistro de quo, stimando congruo riconoscere 5,5 punti percentuali a titolo di invalidità permanente, oltre 15 giorni di i.t.t. e 35 giorni di i.t.p. al 50 per cento (cfr. CTU agli atti del procedimento di primo grado).
R.G. n. 3113/2019 - Pag. 4 di 7 Alla stregua di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale ha quantificato detti postumi permanenti sulla scorta della documentazione medica prodotta, nonché in assenza di specifica contestazione delle relative risultanze da parte della compagnia in sede di giudizio di primo grado.
Pertanto, tenuto conto della natura delle lesioni riportate e dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 26) devono liquidarsi, a titolo di invalidità permanente e temporanea, sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d. lgs 209/2005, aggiornata al 2024 (D.M. 16/07/2024) le voci di cui alla tabella che segue.
Danno biologico permanente € 7.712,92
Invalidità temporanea totale € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 966,70
TOTALE GENERALE: € 9.508,22
7. Nulla è dovuto a titolo di danno morale, atteso che, sulla base della giurisprudenza che si è sviluppata a seguito della sentenza a Sezioni Unite n.
26972 del 2008, deve ritenersi esclusa la possibilità di duplicazione delle poste di danno non patrimoniale. Ne consegue che, a fronte di una mancata dimostrazione della “personalizzazione” del pregiudizio subìto non è possibile riconoscere una voce autonoma a titolo di danno morale, dovendo questo ritenersi già compreso nella liquidazione del danno non patrimoniale sulla base dei parametri cui fa riferimento l'art. 139 C.d.A. Infatti, ogni lesione del diritto alla salute comporta necessariamente una sofferenza transeunte fisica o psichica, che – sulla base di valori medi e presuntivi – è già ricompresa e computata negli importi liquidati quale danno biologico permanente, con la conseguenza che per ottenere il risarcimento di una somma ulteriore a titolo di danno morale – anche in percentuale sul danno biologico – è necessario provare un quid pluris.
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che il danneggiato si è limitato a domandare il ristoro del danno morale, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
8. Sull'importo liquidato, sono dovuti gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati
R.G. n. 3113/2019 - Pag. 5 di 7 all'attualità bensì sulle somme esprimenti il danno all'epoca del sinistro
(devalutate in base agli indici Istat) e via via rivalutate anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
Sulla somma complessiva liquidata, invece, gli interessi decorreranno in misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, gli appellati vanno condannati al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di euro 9.508,22, oltre interessi nella misura suindicata.
9. Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza al pari delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo e pertanto vanno poste a carico degli appellati con applicazione dei valori medi per il primo grado e minimi per il presente grado relativi allo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis stante il completamento della prestazione professionale in data posteriore all'entrata in vigore dei nuovi parametri (23 ottobre 2022), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
10. Inoltre, sono poste definitivamente a carico degli appellati soccombenti le spese di c.t.u. relative al primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 831/19 del Giudice di Pace di Torre Annunziata:
1) dichiara la responsabilità della proprietaria del veicolo Ford tg.
DV747KD nella causazione dell'incidente stradale di cui è causa;
2) condanna in persona del legale rapp.te p.t. e Controparte_1 CP_2
in solido, al pagamento, in favore di , di euro 9.508,22,
[...] Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi calcolati come in motivazione;
3) condanna in persona del legale rapp.te p.t. e Controparte_1 CP_2
in solido, al pagamento, in favore di delle spese di lite
[...] Parte_1 del primo grado che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.090,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
R.G. n. 3113/2019 - Pag. 6 di 7 4) pone definitivamente a carico degli appellati soccombenti le spese di c.t.u. relative al primo grado di giudizio;
B) condanna in persona del legale rapp.te p.t. e Controparte_1 CP_2
in solido, al pagamento, in favore di delle spese di lite
[...] Parte_1 di secondo grado che liquida in euro 382,50 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata, 30 settembre 2024
IL GIUDICE
dr.ssa Mariacristina Carpinelli
R.G. n. 3113/2019 - Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Mariacristina
Carpinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3113 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 831/2019 del Giudice di Pace di Torre Annunziata vertente in materia di risarcimento danni
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv.to Marianna Pernice presso la Parte_1 quale elett.te dom.lia in Torre del Greco alla Via Circumvallazione n. 20, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
in persona dei legali rapp.ti p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio sito in Napoli alla Riviera di Chiaia n.276 dell'avv. Roberto Cozzi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
E
, residente in [...] Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione ritualmente notificato, dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, conveniva in giudizio l Parte_1 Controparte_3 nonché , chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei Controparte_2 danni subiti in occasione di un sinistro stradale avvenuto in data 23.04.2014, alle ore
19.30 circa, in Torre del Greco alla via Nazionale allorquando, nel mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, sarebbe stato investito dal veicolo Ford tg. DV747KD di proprietà di ed assicurato presso la Controparte_2 Controparte_1
Mentre restava contumace, si costituiva in giudizio la Controparte_2 compagnia, contestando in rito e nel merito la domanda.
R.G. n. 3113/2019 - Pag. 1 di 7 All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo che
“l'istruttoria dibattimentale svolta ed in particolare la deposizione testimoniale è risultata generica e poco chiara sia sulla dinamica del sinistro che sul tipo di lesioni riportate dall'attore e non ha fornito la prova della dinamica del sinistro, così come dalla relazione peritale non si può ritenere accertato il nesso di casualità tra le lesioni personali e il sinistro”. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , lamentando Parte_1
l'insufficiente motivazione, l'erroneo rigetto della domanda, l'errata valutazione del materiale istruttorio nonché l'errata valutazione della c.t.u., chiedendo, in riforma della sentenza, la condanna degli appellati in solido al risarcimento del danno nella misura di euro 9.522,50, oltre spese di c.t.u. anticipate, oltre interessi legali dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Mentre restava contumace, si costituiva in giudizio la Controparte_2 compagnia assicuratrice, chiedendo: 1-) dichiarare la nullità, improcedibilità ed inammissibilità dell'appello proposto;
2-) rigettare l'appello così come formulato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
3-) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
4-) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, ridurre il quantum preteso e compensare integralmente le spese di lite.
2. Tanto premesso in fatto, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
2.1 L'appello è altresì ammissibile anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 342
c.p.c., 348 bis e 348 ter c.p.c., essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione ed essendo, altresì, indicate le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui si ritiene derivata la violazione di legge.
2.2 Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
3. L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
4. In particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di deposizione testimoniale, emerge la prova, con sufficiente certezza, del sinistro e dell'attribuzione della sua responsabilità al conducente dell'autovettura Ford tg. DV747KD, in proprietà di
. Controparte_2
Invero il testimone escusso, i cui ricordi sono apparsi sufficientemente precisi e circostanziati e le dichiarazioni prive di contraddizioni, contrariamente a
R.G. n. 3113/2019 - Pag. 2 di 7 quanto ritenuto dal primo Giudice, rendeva dichiarazioni precise e dettagliate e riportava informazioni, oltre che sulle circostanze di luogo e di tempo del verificarsi del sinistro, sulle modalità dello stesso, sui soggetti coinvolti, sul tipo di veicolo investitore, sul punto d'impatto, nonché sulle lesioni riportate dal pedone (cfr. verbale dell'11.10.2016). Nel dettaglio dalla detta deposizione è risultato che, in data 23.04.2014, alle ore 19.30 circa, in Torre del Greco alla via Nazionale, nel mentre l'istante era in procinto di attraversare sulle strisce pedonali, è stato investito al fianco destro dal veicolo Ford tg. DV747KD di proprietà di parte appellata che stava effettuando una manovra di immissione nella circolazione in retromarcia da una posizione di sosta e che, a seguito di tanto riportava delle lesioni per le quali veniva accompagnato in Ospedale dal conducente il veicolo investitore.
Siffatte dichiarazioni trovano conferma nella documentazione prodotta dalla parte appellante in primo grado e, in particolare, nel verbale di pronto soccorso in atti del 23.04.2014, laddove l'istante riferisce di aver riportato le lesioni refertate a seguito di un incidente stradale avvenuto in Torre del Greco, nel medesimo giorno, con responsabilità di terzi (cfr. 6 nella produzione di primo grado di parte appellante).
5. Alla luce di tanto può ritenersi provata la dinamica del sinistro descritta dall'attore nell'atto introduttivo, e può dirsi certamente provata la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo di proprietà di parte appellata in ordine alla causazione del sinistro de quo e, pertanto, non superata la presunzione di colpa dello stesso prevista dall'art. 2054, primo comma, c.c., posto che, da un canto, è risultato che il conducente il veicolo in parola ha investito l'istante nel mentre lo stesso era in procinto di attraversare la strada sulle strisce pedonale, facendolo rovinare al suolo e, d'altro canto, che la parte convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine ad un eventuale concorso di responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro.
In merito alla dinamica del sinistro, infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un investimento;
il conducente, difatti ha l'obbligo, previsto dall'art. 141 C.d.S., di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza;
il comma 3 dello stesso articolo 141, in
R.G. n. 3113/2019 - Pag. 3 di 7 particolare, prevede la necessità “di regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, ... nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”, mentre il comma 4 impone
“di ridurre la velocità ... in prossimità degli attraversamenti pedonali”. Oltretutto, va evidenziato che, in caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054, primo comma, c.c. è esclusa solo allorquando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, ipotesi certamente non ricorrente nel caso di specie per i motivi su evidenziati (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. III, 25/09/2014
n. 20307; Cassazione civile, sez. III, 03/05/2011, n. 9683; Cassazione civile sez.
IV, 12/06/2007 n. 34111).
Nella fattispecie alcuna prova liberatoria è stata fornita da parte appellata;
sussiste, pertanto, di certo, la responsabilità del conducente dell'autocarro, avendo lo stesso tenuto una condotta di guida contraria a quanto previsto dall'art. 141
C.d.S.
Né dalla espletata istruttoria sono emersi elementi alla luce dei quali poter ritenere sussistente anche una condotta pericolosa ed imprudente dell'appellante tale da assumere rilevanza ai fini di un suo concorso di colpa ex art. 1227 c.c., atteso che lo stesso, come emerso anche dalla prova documentale e testimoniale, veniva investito mentre attraversava la strada sulle apposite strisce pedonali.
Sussistono, pertanto, tutti gli estremi per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'autovettura Ford tg. DV747KD, in proprietà di Controparte_2 nella causazione del sinistro e, per l'effetto, per l'accoglimento della domanda avanzata dall'appellante nei termini indicati.
6. Ciò premesso si deve esaminare la portata della condanna conseguente alla declaratoria di responsabilità, tenendo conto dei criteri indicati da Cass. civ., sez. un., 15.11.2008, n. 26972.
Quanto al danno non patrimoniale, il C.T.U., diversamente da come affermato dal giudice di prime cure, ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la lesione diagnosticata nell'immediatezza del trauma con il sinistro de quo, stimando congruo riconoscere 5,5 punti percentuali a titolo di invalidità permanente, oltre 15 giorni di i.t.t. e 35 giorni di i.t.p. al 50 per cento (cfr. CTU agli atti del procedimento di primo grado).
R.G. n. 3113/2019 - Pag. 4 di 7 Alla stregua di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale ha quantificato detti postumi permanenti sulla scorta della documentazione medica prodotta, nonché in assenza di specifica contestazione delle relative risultanze da parte della compagnia in sede di giudizio di primo grado.
Pertanto, tenuto conto della natura delle lesioni riportate e dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 26) devono liquidarsi, a titolo di invalidità permanente e temporanea, sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d. lgs 209/2005, aggiornata al 2024 (D.M. 16/07/2024) le voci di cui alla tabella che segue.
Danno biologico permanente € 7.712,92
Invalidità temporanea totale € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 966,70
TOTALE GENERALE: € 9.508,22
7. Nulla è dovuto a titolo di danno morale, atteso che, sulla base della giurisprudenza che si è sviluppata a seguito della sentenza a Sezioni Unite n.
26972 del 2008, deve ritenersi esclusa la possibilità di duplicazione delle poste di danno non patrimoniale. Ne consegue che, a fronte di una mancata dimostrazione della “personalizzazione” del pregiudizio subìto non è possibile riconoscere una voce autonoma a titolo di danno morale, dovendo questo ritenersi già compreso nella liquidazione del danno non patrimoniale sulla base dei parametri cui fa riferimento l'art. 139 C.d.A. Infatti, ogni lesione del diritto alla salute comporta necessariamente una sofferenza transeunte fisica o psichica, che – sulla base di valori medi e presuntivi – è già ricompresa e computata negli importi liquidati quale danno biologico permanente, con la conseguenza che per ottenere il risarcimento di una somma ulteriore a titolo di danno morale – anche in percentuale sul danno biologico – è necessario provare un quid pluris.
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che il danneggiato si è limitato a domandare il ristoro del danno morale, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
8. Sull'importo liquidato, sono dovuti gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati
R.G. n. 3113/2019 - Pag. 5 di 7 all'attualità bensì sulle somme esprimenti il danno all'epoca del sinistro
(devalutate in base agli indici Istat) e via via rivalutate anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
Sulla somma complessiva liquidata, invece, gli interessi decorreranno in misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, gli appellati vanno condannati al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di euro 9.508,22, oltre interessi nella misura suindicata.
9. Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza al pari delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo e pertanto vanno poste a carico degli appellati con applicazione dei valori medi per il primo grado e minimi per il presente grado relativi allo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis stante il completamento della prestazione professionale in data posteriore all'entrata in vigore dei nuovi parametri (23 ottobre 2022), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
10. Inoltre, sono poste definitivamente a carico degli appellati soccombenti le spese di c.t.u. relative al primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 831/19 del Giudice di Pace di Torre Annunziata:
1) dichiara la responsabilità della proprietaria del veicolo Ford tg.
DV747KD nella causazione dell'incidente stradale di cui è causa;
2) condanna in persona del legale rapp.te p.t. e Controparte_1 CP_2
in solido, al pagamento, in favore di , di euro 9.508,22,
[...] Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi calcolati come in motivazione;
3) condanna in persona del legale rapp.te p.t. e Controparte_1 CP_2
in solido, al pagamento, in favore di delle spese di lite
[...] Parte_1 del primo grado che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.090,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
R.G. n. 3113/2019 - Pag. 6 di 7 4) pone definitivamente a carico degli appellati soccombenti le spese di c.t.u. relative al primo grado di giudizio;
B) condanna in persona del legale rapp.te p.t. e Controparte_1 CP_2
in solido, al pagamento, in favore di delle spese di lite
[...] Parte_1 di secondo grado che liquida in euro 382,50 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata, 30 settembre 2024
IL GIUDICE
dr.ssa Mariacristina Carpinelli
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