Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 162/2022
TRIBUNALE DI MARSALA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Francescamaria Piruzza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 162/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Marilena Messina per mandato in calce all'atto di citazione (pec:
) Email_1
ATTORI
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
Pietro Palminteri giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta (pec:
) Email_2
CONVENUTI
OGGETTO: negatoria servitutis -azione di rivendica
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 16.9.2024
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale e Controparte_1 Controparte_2 esponendo:
- di esser proprietari giusta atto in TA dell'8.11.2001: l'una, Persona_1 dell'appartamento sito al primo piano del fabbricato sito in Mazara del Vallo, Via S. Antonio n. 15
(in catasto al fg. 233, p.lla 36, sub 10) e l'altro, dell'appartamento al secondo piano del detto fabbricato sito in Mazara del Vallo, via S. Antonio n. 15 (in catasto al fg. 233, p.lla 36, sub 11);
- di averle acquistate da potere di;
Controparte_3
- che il citato rogito include, tra i beni trasferiti, anche alcune parti comuni, delle quali:
* il vano scala (dal primo al secondo piano) ed il vano scala ed il terrazzo sovrastante il secondo piano, in ragione di metà per ciascuno;
1
Persona_2
* l'androne di ingresso al piano terra sulla via S. Antonio n. 15, in comproprietà proporzionale.
Hanno dedotto che dalla planimetria allegata alla domanda di concessione in sanatoria presentata dalla dante causa nel 1967 si ricava che il piano terra di via S. Antonio n. 15 Controparte_3 comprende solamente un androne, una scala ed una gabbia scala. Altresì, che dall'atto di compravendita del 2001 si evince che quanto venduto è stato realizzato in epoca anteriore all'1.9.1967 e che non sono stati successivamente realizzati lavori richiedenti permessi e/o autorizzazioni.
Neppure risultano trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli nel ventennio sino alla data del 24 maggio 2021.
Hanno aggiunto gli attori che nell'anno 2018 i convenuti e Controparte_1 CP_2
proprietari del fabbricato con accesso dal civico n. 13, hanno realizzato un'apertura nel
[...] muro confinante con il vano scala dell'immobile, sopra detto, sito al civico n. 15, rendendo così possibile, e solo da quel momento, l'accesso dall'immobile sito al civico n. 13.
Hanno proseguito esponendo di aver quindi inviato nota raccomandata con cui intimavano alle controparti di sgomberare l'androne ed il terrazzo e la chiusura della porta di collegamento dell'appartamento dei convenuti sito al civico n. 13 con l'immobile di proprietà degli attori stessi;
che detta missiva è stata riscontrata dai convenuti che affermavano essere Controparte_1 proprietaria esclusiva dell'androne in questione, giusta atto di divisione del 25.10.2018 in TA
, riconoscendo agli attori la sola servitù di passaggio necessaria per accedere ai loro Persona_3 appartamenti ed a loro volta intimando lo sgombero del vano scala.
Hanno lamentato che ha effettuato un cambio di residenza, illegittimamente Controparte_2 nel 2021 avendo dichiarato di trasferirla nell'immobile (di proprietà della madre, , Controparte_1 convenuta), sito al piano terra di via S. Antonio n. 15 in catasto al fg. 233, p.lla 36, sub 2. Hanno precisato che però il sub 2 è quello con accesso dal n. 13 e non quello con accesso dal civico n. 15.
Hanno inoltre dato conto di aver avviato apposita procedura di mediazione, conclusa con verbale negativo in cui le parti si davano atto dell'impossibilità di addivenire alla soluzione bonaria della controversia.
Hanno pertanto formulato le seguenti domande: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati dalla sig.ra sul piano terra di via Controparte_1
S. Antonio n.15;
- Ordinare la cessazione di turbative e molestie poste in essere dai sigg. e Controparte_1
Controparte_2
2 - Ordinare la rimozione di opere lesive della proprietà realizzate dai sigg. e Controparte_1
e dunque che venga murata l'apertura realizzata nel muro confinante con il vano Controparte_2 scala di proprietà degli istanti con spese a totale carico dei convenuti;
- Ordinare al sig. di provvedere al cambio di residenza”. Controparte_2
Si sono costituiti con comparsa i convenuti, resistendo alle domande proposte dagli attori ed avanzando domanda riconvenzionale.
Hanno in primis eccepito l'inammissibilità della domanda degli attori relativa al cambio di residenza del convenuto difettando l'interesse ad agire nonché il fondamento Controparte_2 giuridico.
Hanno contestato anche il difetto di legittimazione passiva dello stesso in Controparte_2 considerazione del carattere 'reale' dell'actio negatoria servitutis che comporta che legittimato passivo sia il solo proprietario confinante, quindi la madre, proprietaria dell'immobile in cui egli abita.
In relazione alla domanda attorea di cessazione delle turbative e molestie, ne hanno eccepito la genericità, non avendo gli attori chiarito in cosa consisterebbero, con conseguente nullità sul punto della citazione e reiezione della domanda.
Quanto alla qualificazione della domanda, tenuto conto della distinzione tra actio negatoria servitutis e di rivendicazione, i convenuti hanno sostenuto che, stante il prospettato conflitto tra titoli di proprietà, gli attori dovevano agire con la seconda, con la conseguenza che, avendo proposto la prima, essa dovrà essere respinta.
In ogni caso, hanno sostenuto che il bene conteso appartiene alla convenuta , Controparte_1 come si evince dall'atto di divisione del 2018 in TA che le ha attribuito, in via esclusiva, Per_3 il magazzino ubicato al piano terra di Via S. Antonio n. 15, in catasto al fg. 193, p.lla 36, sub 6. Ciò
è confermato dal titolo di provenienza (atto del 26.6.1967).
Dalla lettura combinata dei titoli e delle risultanze catastali, si evince che l'androne ed il vano scala sono in proprietà esclusiva di anche per usucapione, stante il possesso Controparte_1 ultraventennale dei locali adibiti a panificio e del contiguo magazzino, ove veniva conservato il grano e vi erano anche un pozzo ed una pila.
Questi immobili erano collegati tra loro ed in particolare lo erano quelli posti al civico n. 13
(corrispondente al sub 2) e quello posto al civico n. 15 (corrispondente al sub 6). Il collegamento era dato dalla porta, quella che secondo gli attori è stata aperta solo nell'anno 2018 mentre esisteva almeno dal 1951.
Il vano scala è stato oggetto di possesso esclusivo della dal 2018 e prima dai suoi danti CP_1 causa.
3 In via subordinata, hanno dedotto di essere titolari della servitù di passaggio dall'androne e dal vano scala entrando dal portone del civico n. 15, delle cui chiavi affermano essere sempre stati detentori,
e che del vano scala la può vantare anche il diritto di uso. CP_1
Hanno pertanto concluso chiedendo che:
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di interesse ex art. 100 cpc in capo ai signori e in ordine alla proposta domanda di Parte_2 Parte_1 ordinare al sig. di provvedere al cambio di residenza e per l'effetto rigettare la domanda Controparte_2 proposta perché infondata in fatto e in diritto, o con qualsiasi altra statuizione porla nel nulla in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata sia in fatto che in diritto;
- accertare e dichiarare che il convenuto signor non ha la disponibilità giuridica del bene e, pertanto, non legittimato passivo del giudizio Controparte_2
e, per l'effetto disporne l'estromissione dal presente giudizio;
- accertare e dichiarare l'eccessiva indeterminatezza della domanda di cessazione di turbative e molestie poste in essere dai convenuti e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di citazione quanto meno limitatamente alla predetta domanda e/o comunque rigettare la domanda proposta perché infondata in fatto e in diritto, o con qualsiasi altra statuizione porla nel nulla in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata sia in fatto che in diritto;
In via principale:
- Accertare e dichiarare la legittimità dell'operato dei convenuti e per l'effetto rigettare le domande tutte proposte dai signori e perché infondate in fatto e in diritto, o con qualsiasi altra Parte_2 Parte_1 statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili
e/o generiche e/o indeterminate e/o infondate sia in fatto che in diritto e comunque sfornite di prova, per essere la signora , proprietaria, o quanto meno comproprietaria, giusti titoli dell'immobile sito a Mazara Controparte_1 del Vallo nella via S. Antonio n. 15, censito in Catasto alla particella 36 sub 6 per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata:
- Accertare e dichiarare la legittimità dell'operato dei convenuti e per l'effetto rigettare le domande tutte proposte dai signori e perché infondate in fatto e in diritto, o con qualsiasi altra Parte_2 Parte_1 statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili
e/o generiche e/o indeterminate e/o infondate sia in fatto che in diritto e comunque sfornite di prova, per essere la signora proprietaria o, quanto meno comproprietaria, del vano scala e dell'androne condominiale Controparte_1 sito a Mazara del Vallo nella via S. Antonio n. 15, censito in Catasto alla particella 36 sub 6 per intervenuta usucapione, che oggi si eccepisce, derivante dal possesso continuato, non violento, non clandestino, esercitato sin dagli anni 50 dalla stessa e dai suoi danti causa ed acquistato in buona fede, in forza di un titolo debitamente trascritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via ulteriormente subordinata e gradatamente:
4 - Accertare e dichiarare la legittimità dell'operato dei convenuti e per l'effetto rigettare le domande tutte proposte dai signori e perché infondate in fatto e in diritto, o con qualsiasi altra Parte_2 Parte_1 statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili
e/o generiche e/o indeterminate e/o infondate sia in fatto che in diritto e comunque sfornite di prova, per essere la signora titolare del diritto di passaggio dal portone di ingresso posto al civico n. 15 nonché Controparte_1 dall'androne e dal vano scala per accedere all'immobile posto al civico n. 13, attraverso la porta esistente nella parete di muratura portante nel muro strutturale confinante con il vano scala del predetto immobile sito nella via S. Antonio
n. 15, giusti titoli e per tutti i motivi esposti in narrativa;
ovvero: - Accertare e dichiarare la legittimità dell'operato dei convenuti e per l'effetto rigettare le domande tutte proposte dai signori e perché infondate in fatto e in diritto, o con qualsiasi altra Parte_2 Parte_1 statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili
e/o generiche e/o indeterminate e/o infondate sia in fatto che in diritto e comunque sfornite di prova, per essere la signora titolare del diritto di passaggio oggi negato, dal portone di ingresso posto al civico n. 15 Controparte_1 nonché dall'androne e dal vano scala per accedere all'immobile posto al civico n. 13, attraverso la porta esistente nella parete di muratura portante nel muro strutturale confinante con il vano scala del predetto immobile sito nella via S.
Antonio n. 15, per intervenuta usucapione, che oggi si eccepisce, derivante dal possesso continuato, non violento, non clandestino, esercitato sin dagli anni 50 dalla stessa e dai suoi danti causa ed acquistato in buona fede, in forza di un titolo debitamente trascritto e per tutti i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso: - Condannare e al pagamento delle spese ed onorari di causa.” Parte_2 Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel presente giudizio si controverte sulla proprietà dell'androne sito al piano terra del fabbricato ubicato in Mazara del Vallo, via S. Antonio n. 15, di cui gli attori si affermano proprietari, per avere acquistato gli appartamenti di primo e secondo piano con alcune parti comuni, ed anche a titolo originario, per averlo posseduto in modo esclusivo, senza pesi, né diritti di terzi, da trenta anni circa. Negano in particolare che i convenuti, che per lungo tempo non ne hanno fatto uso, abbiano il diritto di attraversare l'androne, entrando dal portone che si trova al detto civico n. 15 della via
S. Antonio per accedere al loro appartamento di piano terra, che ha ingresso dal n. 13, facendo uso di una porta che dall'appartamento stesso si affaccia nel vano scala, adiacente a detto androne.
2. Tanto premesso, deve preliminarmente procedersi alla corretta qualificazione giuridica della domanda formulata dagli attori che hanno espressamente dichiarato di aver proposto l'actio negatoria servitutis mentre i convenuti affermano che si tratterebbe della diversa azione di rivendicazione.
Dall'esame degli atti è possibile ricavare che gli attori hanno chiesto l'accertamento della comproprietà dell'androne per cui è causa, tra loro e con , con esclusione dei Persona_2 convenuti, ai quali ne dovrebbe essere anche inibito l'attraversamento, cosa che invece fanno
5 accedendo dal portone sito al civico n. 15 della via S. Antonio (in Mazara del Vallo) fino alla porta di ingresso dell'appartamento, sorto a seguito di ristrutturazione e trasformazione dei locali nel passato adibiti a panificio dei quali è stata anche sostituita la porta.
Sul punto si deve condividere la tesi attorea per cui l'azione proposta da e Parte_1
deve essere qualificata in termini di actio negatoria servitutis di cui si riscontrano Parte_2 tutti gli elementi costitutivi.
Ed invero, nel dar seguito agli insegnamenti della Corte suprema di Cassazione, si deve ritenere che la “L'actio negatoria servitutis può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa, ma non l'ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalità dell'azione, che è quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo oggetto del pregiudizio” (cfr. Cass. n. 27564/2014).
Detto in altri termini, con tale azione l'attore si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi, e deve dimostrare, con ogni mezzo valido e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido. Di converso, la parte convenuta che chieda in via riconvenzionale l'accertamento di una servitù, sul fondo che pretende servente, ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia (cfr. ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 472 del 11/01/2017, Rv. 642212 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 8694 del 28/03/2019, Rv. 653164 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 1905 del 23/01/2023, Rv. 666800 – 01).
Nel caso in esame peraltro la domanda di accertamento della servitù di passaggio in base ai titoli derivativi di acquisto o in via originaria in forza dell'asserita usucapione è avanzata dai convenuti in via subordinata.
Occorre infatti rilevare che in via principale sono stati i convenuti ad aver formulato una domanda riconvenzionale di rivendica della proprietà esclusiva (o quantomeno della comproprietà) dell'androne e del vano scala a cui si accede dal civico n. 15 della via S. Antonio. Ne discende che su di essi incombeva l'onere di provare la proprietà del bene producendo tutti i titoli compresi quelli degli originari proprietari.
Quanto richiesto dagli attori ben si conforma dunque al paradigma dell'actio negatoria servitutis che deve pertanto essere scrutinata, non prima di esaminare altra questione preliminare sollevata dalla difesa dei convenuti.
3. Con la comparsa di costituzione e risposta è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva di
, non proprietario del bene immobile confinante con quello degli attori, di Controparte_2 proprietà esclusiva della madre e sul quale egli non vanta, né esercita, diritti reali.
6 Detta eccezione, da intendere – atteso il tenore della sua formulazione – quale eccezione di difetto di interesse a resistere, stante che invece la legittimazione passiva è data dall'esser il nominato convenuto destinatario delle domande attoree di cessazione di molestie e turbative e di riduzione in pristino, è stata avversata dagli attori che, con le successive difese, hanno fatto richiamo al cumulo soggettivo, ex art. 103 c.p.c.
L'eccezione dei convenuti è infondata.
Invero, abitando l'appartamento di proprietà della madre, esercita il Controparte_2 passaggio dall'androne e fa uso della porta di ingresso del detto appartamento. Condotte che – rinviando al prosieguo la valutazione della loro legittimità o meno per asserita violazione del diritto degli attori – costituiscono l'esatto oggetto dell'accertamento del diritto degli attori, la cui pretesa
è, come chiarito, che dette condotte vengano inibite, a mezzo di ordine giudiziale che espressamente richiedono.
Il convenuto, che non ha negato di esercitare il passaggio dall'androne, né di fare uso della porta d'ingresso, e neppure ha dichiarato di essere disposto a cessare la condotta contestata ha, pur nella diversa posizione rispetto alla madre, altra convenuta (unica proprietaria), sostenuto la tesi dell'insussistenza del diritto azionato in giudizio dagli attori, resistendo alle loro domande: dalla lettura dell'atto difensivo non emerge infatti che si sia dissociato dalle difese di . Controparte_1
Pertanto, in capo al convenuto sussistono tanto la legittimazione passiva, Controparte_2 quanto l'interesse a resistere.
4. Deve essere dichiarata invece inammissibile la domanda con cui gli attori hanno chiesto ordinarsi giudizialmente al convenuto di provvedere al cambio di residenza. Controparte_2
In disparte ogni valutazione circa la sussistenza della giurisdizione, in relazione alla quale parte convenuta non ne ha eccepito il difetto assoluto ex art. 37, secondo comma, c.p.c., va premesso che gli attori hanno dedotto che il nominato convenuto non avrebbe diritto di fissare la residenza nell'appartamento sito al piano terra della via S. Antonio n. 15 in Mazara del Vallo.
A sostegno di tale allegazione hanno prodotto in copia, depositandolo in allegato all'atto introduttivo, l'incartamento ottenuto a seguito di accesso agli atti presso i competenti uffici del
Comune di Mazara del Vallo riguardante il cambio di domicilio del convenuto CP_2
(doc. 9).
[...]
Dai documenti esaminati si evince che quest'ultimo in data 29.1.2021 ha reso dichiarazione di cambio abitazione (e, insieme con lui, lo stesso risulta abbia fatto il coniuge) indicando la nuova nell'unità immobiliare sita in Mazara del Vallo n. 15, piano terra, annotata in Catasto al Fg. 233,
p.lla 36, sub 2, di proprietà della madre, . Quest'ultima ha a sua volta dichiarato Controparte_1 di aver concesso al figlio il godimento del bene a titolo gratuito.
7 Dal certificato di residenza anagrafica, ugualmente prodotto dagli attori (sub 8), si ricava che l'evento dichiarato dal (cambio di abitazione) è poi stato regolarmente registrato CP_2 all'Anagrafe, in quanto vi risulta inscritto come residente all'indirizzo Controparte_2 dichiarato di via S. Antonio n. 15.
Su tali premesse gli attori hanno chiarito di aver interesse all'ordine giudiziale di spostamento della residenza del convenuto in quanto proprietari e per questa ragione titolati “. . . ad impedire che soggetti terzi, quale il , possano stabilirvi la propria dimora abituale senza il loro previo consenso” CP_2
(cfr. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, replicando all'eccezione dei convenuti di difetto di interesse).
L'eccezione di difetto di interesse ad agire è tuttavia fondata, non potendo gli attori – neppure nel caso di accoglimento di detta domanda – ottenere alcun vantaggio, né la tutela di alcun interesse meritevole di protezione secondo l'ordinamento giuridico.
Il diritto alla residenza anagrafica trova fondamento nell'art. 43 c. c. il cui testo recita: <Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale>>.
In materia, il principio formatosi nella giurisprudenza di legittimità è quello secondo cui, enucleati della dimora abituale un elemento oggettivo (la permanenza in una data dimora) ed uno soggettivo
(la volontà di abitarvi stabilmente), la residenza di una persona, secondo la previsione degli artt. 43 c.c. e 3 del
dPR n. 223 del 1989, è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass. n. 25726 del 2011) (Cass.
13241/2018).
Di contro, terzi soggetti – quale potrebbe essere il proprietario dell'immobile confinante con l'appartamento che il vicino ha dichiarato esser la sua dimora abituale - non possono vantare, né tanto meno azionare in giudizio, alcun diritto in opposizione alla registrazione dell'altrui residenza in quel luogo. Può al più ravvisarsi la facoltà di sollecitare gli uffici comunali competenti al corretto esercizio delle pubbliche potestà connesse alla tenuta dell'anagrafe, eventualmente evidenziando l'insussistenza dell'elemento oggettivo, dato dalla dimora abituale (ma non certo questioni sulla proprietà o sulla correttezza dei dati catastali o del numeri civico) o di quello soggettivo, fermo restando che la P. A. rimane vincolata nella valutazione del solo profilo della dimora abituale.
È ben vero che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D. L. 47/2014, convertito nella L. 80/2014, chi occupa abusivamente (id est: senza titolo) un immobile, non può chiedere la residenza (e neppure gli allacciamenti alle reti dei servizi di erogazione di energia elettrica, gas, acqua e telefonia fissa) ma la norma, finalizzata a contrastare il fenomeno dell'occupazione abusiva di immobili, non
8 modifica la previgente disciplina sull'anagrafe, se non aggiungendo la precisazione che, ai fini della registrazione della residenza, l'occupazione dell'immobile, in cui si dichiara di avere la dimora abituale, deve essere legittima e tale qualità dell'occupazione deve essere dichiarata e documentata con il titolo del godimento o in alternativa corredata con la dichiarazione del diverso soggetto che attribuisce all'istante il godimento (come accaduto nel caso di specie, nel quale Controparte_1 ha dichiarato di aver concesso in uso gratuito al figlio l'appartamento in questione).
Resta comunque fermo che la residenza di un soggetto dipende, come si è visto, dal mero fatto di aver questi fissato in quel luogo la dimora abituale e rappresenta un diritto soggettivo. Gli uffici preposti all'accertamento non possono accertare la effettività del diritto civilistico di quella persona di godere dell'immobile e di abitarlo, dovendosi limitare alla verifica dell'esistenza di un titolo e prescindendo da ogni valutazione sulla relativa validità e/o sull'ipotetica violazione della proprietà od altri diritti di terzi soggetti, tanto che gli atti e provvedimenti amministrativi fanno sempre salvi i diritti dei terzi.
Le superiori conclusioni trovano senz'altro applicazione nella presente controversia, in cui gli attori hanno argomentato l'interesse ad agire relativamente alla loro domanda proposta contro il convenuto con l'asserzione che “ . . La possibilità che lo stesso possa stabilire la Controparte_2 propria residenza anagrafica nella Via S.Antonio n.15 dipendono dalla circostanza che il piano terra/androne sia di proprietà della madre ovvero dei e ” (cfr. Persona_4 Parte_2 Pt_1 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1).
L'assunto non può essere condiviso: nel giudizio devoluto a questo Tribunale non sussiste alcuna
'dipendenza' della residenza anagrafica del convenuto dalla proprietà del piano terra/androne alla madre, posto che l'unico requisito richiesto è quello della dimora abituale del convenuto
, il cui accertamento – si ribadisce – non può essere richiesto da soggetto Controparte_2 diverso da lui stesso ed esula dai poteri del giudice adìto. Né può scorgersi il carattere strumentale della residenza anagrafica del rispetto alla disputa, oggetto del presente giudizio, sulla CP_2 proprietà dei detti beni, come se, non avendo il convenuto più la residenza al piano terra di Via S.
Antonio, n. 15, la proprietà dei beni contesi andrebbe, per ciò solo, riconosciuta agli attori. Anche all'inverso, la disputa sulla proprietà dell'androne non condurrebbe mai, neppure in caso di esito favorevole agli attori, alla cessazione automatica della dimora abituale del convenuto (e della sua famiglia) in quell'appartamento. Occorrerebbe invece che l'ipotizzabile ordine di cessazione dell'attraversamento dell'androne e di uso della porta dell'appartamento trovassero esecuzione
(spontanea o coattiva) e solo a partire da allora l'appartamento rilasciato non costituirebbe più la dimora abituale del convenuto ed emergerebbero i presupposti per un nuovo cambio di abitazione
9 e per la relativa registrazione nell'anagrafe; attività di competenza esclusiva degli uffici comunali preposti.
Del resto, gli attori hanno contestato che l'appartamento di proprietà di sia posto Controparte_1 al civico n. 15 (anziché al n. 13) della Via S. Antonio e quindi l'inesattezza, sotto tale profilo, della residenza dichiarata e registrata. Non hanno di contro contestato che abbia Controparte_2 in quell'appartamento la dimora abituale, né che la sua occupazione sia legittima, adombrando dubbi sul suo diritto di godere nell'unità immobiliare.
Pertanto, è priva di ogni utilità ed inerenza alle altre domande, la contestazione, afferente a dati
(numero civico ed estremi catastali) meramente presupposti in questo giudizio e non suscettibili di diretta ed automatica rettifica a mezzo dell'auspicato pronunciamento giudiziale, con conseguente insussistenza dell'interesse ad agire in capo agli attori.
5. I convenuti hanno eccepito, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la nullità della domanda nei loro confronti rivolta dagli attori che hanno chiesto ordinarsi la cessazione dele turbative e delle molestie.
L'eccezione è argomentata evidenziando il carattere vago ed indeterminato della domanda, non essendo stato addotto in cosa consistano le turbative e le molestie, con compromissione del diritto di difesa dei convenuti.
Tale eccezione è infondata.
Dall'esame dell'atto di citazione è, invero, possibile ricavare la descrizione compiuta delle condotte tenute dai convenuti di cui gli attori hanno chiesto ordinarsi giudizialmente la cessazione: creazione dell'apertura, occupazione illegittima dell'androne e del vano scala, della fissazione della residenza anagrafica del convenuto (pag. 6 citazione, mediante il richiamo alle Controparte_2 richieste, da intendersi ribadite in quanto ricomprese nelle conclusioni, formulate in seno al procedimento di mediazione preventivamente esperito).
Ne consegue la ritualità della domanda, che assieme alle altre, deve essere esaminata nel merito.
6. Ciò posto, va osservato che il C.T.U. incaricato degli accertamenti, arch. ha Persona_5 relazionato procedendo, sulla base delle indagini e dei rilievi eseguiti, alla descrizione dei luoghi, nel loro stato attuale (pag. 27 della relazione, paragrafo denominato 'Descrizione dei luoghi e della tipologia'), supportando detta descrizione con l'allegata specifica rappresentazione grafica (all. 18 alla Relazione) dei beni ricompresi nella p.lla 36, inclusi l'appartamento di piano terra di proprietà
e l'adiacente androne, aventi accesso dal numero civico 15 della Via S. Antonio, Controparte_1
e rimandando ad alcune fotografie (di cui all'all. 16).
L'appartamento è descritto nei termini che si riportano: “Alla data di sopralluogo, l'unità abitativa (non conforme catastalmente), avente superficie utile di mq. 68,26 circa, in sufficienti condizioni statiche e manutentive,
10 presentava con una distribuzione tipologica caratterizzata da n°02 vani utili (soggiorno-cucina, letto matrimoniale)
e da n°03 vani accessori (w.c., riposto, vano armadi) - (vedi All.to 16, foto nn°19, 20, 21, 25, 26, 27, 28).
L'accesso, la cui apertura è stata contestata dalla parte attrice, avviene tramite vano porta (vedi All.to 16, foto nn°22, 23, 24, 15, 16, 17) prospettante sul cortile interno a cielo aperto (vedi All.to 16, foto nn°11, 12, 13, 15) che è collegato ad un androne da cui si diparte una rampa scala (vedi All.to 16, foto nn°5, 6, 7, 8) che successivamente si sviluppa sullo stesso cortile” (pag. 27).
Viene altresì chiarito che il vano scala e l'androne sono catastalmente identificati con la p.lla 36, sub 6, fatto salvo che le planimetrie allegate all'atto di divisione dell'anno 2018 non corrispondono allo stato reale dei luoghi.
Riguardo l'androne, l'ausiliario inoltre afferma che la sua classificazione come bene comune non è corretta, dovendo ritenersi più appropriata quella di bene comune non censibile, stante la sua non autonoma utilizzabilità.
Il consulente ha anche proceduto alla descrizione dell'appartamento di proprietà , Controparte_1 riferendo che esso corrisponde alla p.lla 36, sub 2, e che questa ultima costituisce il risultato della fusione della part. 36, sub 1, e di parte della p.lla 36, sub 2 (pag. 27 relazione).
Risulta pertanto confermata la circostanza che l'appartamento di piano terra, di proprietà della convenuta , è adiacente ad un cortile interno ed all'androne e che l'accesso dalla Controparte_1 pubblica strada avviene tramite il portone del civico n. 15, attraversando l'androne stesso (cfr. grafico, all. 18, nonché fotografie, all. 16).
Giova osservare che l'accertamento della proprietà dell'androne e del vano scala presenti al piano terra del fabbricato avente accesso dal civico n. 15 della Via s. Antonio in Mazara del Vallo viene da ciascuna delle parti prospettato in base sia ai titoli derivativi che sul possesso ultraventennale che avrebbe fatto maturare l'usucapione.
Quanto al primo argomento, gli attori citano ed allegano il rogito in TA Persona_1 dell'8.11.2001 che ha loro trasferito la comproprietà proporzionale dell'androne d'ingresso al piano terra sulla Via S. Antonio n. 15.
Dalla disamina del citato atto traslativo si ricava anche che l'androne ed il vano scala, per cui è causa, non sono le uniche parti comuni. Infatti, vengono indicate:
• la scala a partire dal primo piano e vano scala (e del terrazzo sovrastante il detto secondo piano) in comproprietà in ragione di metà per ciascuno tra gli attori;
• la scala che da piano terra porta al primo piano in comproprietà tra gli attori unitamente a
Persona_6
• l'androne d'ingresso al piano terra sulla via S. Antonio n. 15, in comproprietà proporzionale.
11 Tre parti comuni indicate con quote differenti di comproprietà.
In relazione alla terza di esse, non è chiaro cosa debba intendersi per proporzionale. Sembra però che con l'avverbio 'poi' si sia voluto separare l'androne, quanto alle quote di proprietà comune, dalle altre due parti comuni.
Tuttavia, la determinazione dell'esatta consistenza delle quote non è rilevante nella presente controversia, essendo invece decisiva la questione relativa alla verificata sussistenza di una comproprietà tra tutte le parti del presente giudizio sulla scorta delle emergenze istruttorie acquisite nel presente processo.
E, invero, deve osservarsi che la convenuta - per effetto della divisione stipulata, Controparte_1
a mezzo di atto in TA del 25.10.2018, con i fratelli e Per_3 Persona_7 Controparte_4
(con cui le parti hanno proceduto allo scioglimento della comunione sorta tra loro germani a seguito della morte della madre, e del padre ) ha acquisito la Persona_8 Persona_9 proprietà delle unità immobiliari sita al piano terra di Via S. Antonio n. 15, in catasto al fg. 193,
p.lla 36, sub 6 e sub 2.
Nel citato rogito i detti cespiti sono descritti il primo come 'magazzino facente parte di uno stabile di maggiore consistenza' e come “unità immobiliare avente destinazione di attività commerciale”.
Ciò trova conferma negli atti di provenienza (prodotti agli atti) ovverosia la compravendita del
24.5.1967 in TA , con cui , padre della convenuta Persona_10 Persona_9 CP_1
ebbe ad acquistarne i 4/5, nonché il decreto di trasferimento del Tribunale di Marsala,
[...] risalente pure all'anno 1967, nell'ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare, con cui il medesimo si rese aggiudicatario del rimanente quinto della proprietà esclusiva.
Nel primo dei detti titoli la descrizione del bene oggetto di compravendita risulta essere la seguente:
“le quattro quinte parti, indivise - sintanto che l'altra quinta parte in divisa si appartiene al signor
- di un fabbricato sito in Mazara del Vallo, Via Sant'Antonio, composto nell'intero di Parte_3 un magazzino, un piccolo vano, una cucina a piano terreno e formati per successive modifiche;
numero quattro vani terreni ed accessori, sottostanti in parte a fabbrica di e in Persona_11 parte a fabbriche di e di . E ciò con la comunione di cortile, Controparte_3 Controparte_5 pozzo, pila, latrina e tutti altri diritti ed accessioni che legittimamente vi competono, confinanti con la Via Sant'Antonio, col cortile comune e con fabbriche di . CP_3
Annotato l'intero immobile nel nuovo catasto edilizio di Mazara del Vallo all'articolo numero 1384
a nome di (ecc.) Foglio di mappa 193 particella 36/3 via S. Antonio 17…, part. 36/6 Parte_3 via S. Antonio n. 15 cat. C/2 cl. 2 mq. 47,… part. 36/1 via S. Antonio p.t…. e part. 36/2 via S,
Antonio n. 13”.
12 Orbene, tra i beni comuni vengono menzionati il cortile e la pila dei quali il primo, come si ricava dalla relazione di CTU e dalle dichiarazioni testimoniali, comunicante con l'androne ed il vano scala che risultano interposti tra il portone d'ingresso e l'appartamento di proprietà di . Controparte_1
Del resto, tale rappresentazione non risulta impedita dalla circostanza, rimarcata dal Consulente
d'ufficio, della mancanza di corrispondenza della planimetria allegata all'atto di divisione dell'anno
2018 sopra citato con lo stato reale dei luoghi, né dalla descrizione, sopra riportata, dei beni acquistati dagli attori in virtù del rogito dell'anno 2001, nel quale a proposito dell'androne di ingresso viene detto essere trasferito agli acquirenti in comproprietà proporzionale, distinguendo detto bene comune da altri beni pure comuni. Va sul punto tenuto in debito conto che la ragione della separata menzione può essere rilevata solamente nella diversità delle quote di comproprietà, diversità a sua volta discendente dal numero dei comproprietari, tra i quali certamente, in virtù dei titoli sopra descritti, . Controparte_1
Infatti, ribadita la menzione, nel rogito del 2001, delle parti comuni in tre diversi gruppi, può certamente escludersi che i beni della cui proprietà si discute (l'androne ed il vano scala), formino oggetto di comproprietà tra i soli e . Parte_1 Parte_2
In tal caso, le parti comuni contese sarebbero state menzionate in uno con la scala a partire dal primo piano e vano scala ed il terrazzo sovrastante il secondo piano.
Va ugualmente escluso che i beni contesi siano in comproprietà solamente tra i medesimi e
Se così fosse stato, sarebbero state menzionate assieme della scala che da piano Persona_6 terra conduce a primo piano.
Al contrario, esse sono oggetto di comproprietà proporzionale, comproprietà includente anche – tra i suoi titolari – la convenuta , in quanto proprietaria del bene immobile di piano Controparte_1 terra che aveva accesso dal civico n. 13 della Via S. Antonio, con destinazione di attività commerciale, in passato adibito a panificio e corrispondente al primo dei cespiti oggetto dell'atto di divisione dell'anno 2018.
Deve evidenziarsi che non tutti i titoli menzionati dal CTU sono stati prodotti dalle parti nonostante la prova della proprietà esclusiva dell'androne e del vano scala richiesta da entrambi avrebbe imposto l'assolvimento di tale onere. Pur tuttavia deve osservarsi che la ricostruzione storica dei vari titoli, effettuata d'ufficio dal CTU nominato, sulla base delle informazioni acquisite da terzi a norma dell'art. 194 c.p.c., non smentita da risultanze istruttorie di segno contrario prodotte dalle parti, conduce all'accertamento della natura comune del bene conteso e non già ad una proprietà esclusiva per come richiesto da entrambe le parti, ossia dagli attori, al fine di consentire l'accoglimento della negatoria servitutis proposta e dalla parte convenuta ai fini della domanda di rivendica (questa sì qualificabile come tale) avanzata in via subordinata.
13 Tale natura comune emerge dall'atto di vendita stipulato il 18.10.1960 in favore di Controparte_3 contro , Pietro, , e vedova Controparte_6 Pt_3 CP_7 Per_12 Controparte_8 Per_13
“Essa viene venduta e trasferita con tutti i diritti, gli usi, le comunità, le servitù, le accessioni e le
[...] pertinenze…..ed in particolare: a) con la comproprietà dell'entrata segnata col n°15 civico della via S. Antonio, del cortile coi relativi accessori e della scala di accesso….” (pag. 22 relazione tecnica CTU).
Il CTU ha riferito infatti: “In codesto atto (non depositato agli atti, ma visionato dal CTU), sin dal
1945 al 1951 e dal 1960 in poi, figura già il diritto di comproprietà dell'entrata segnata con il n.15 civico della via S. Antonio, e il diritto di comproprietà del cortile, e della scala di accesso (al primo piano).
Ugualmente tale comproprietà è confermata nell'atto di divisione del 08.11.2001. Si cita che il piano secondo (part.lla 36 sub 8 originaria, in seguito sub 11) deriva in precedenza dall'atto di vendita stipulato il 10.10.1963 in favore di (procuratrice speciale della sorella Controparte_3 CP_9
contro germani , , , e Afferma il CTU:
[...] Persona_13 Per_14 Parte_2 Pt_3 Per_15
“In codesto atto di acquisto (non depositato agli atti, ma visionato dal CTU), già dal 1930 sino al 1950 ed alla data certa del 1963 in poi, figura il diritto di comproprietà dell'entrata segnata con il n.15 civico della via S.
Antonio, e il diritto di comproprietà del cortile, retrostante all'entrata, e della scala di accesso (al piano secondo)”
(pag. 24 relazione perizia).
Nell'atto di compravendita in favore di fu contro di Parte_4 Pt_4 Persona_13
stipulato in data 27.01.1930 (non allegato agli atti depositati, ma visionato dal CTU), n. CP_2 rep. 4739, reg. in Mazara 17.02.1930, n.312, Vol. 49, si cita che nella vendita del secondo piano è compresa la comunione dell'entrata e della scala di accesso al secondo piano, oltre ad indicare la costruzione di una scala di accesso al lastrico solare, edificata esternamente dal secondo piano a spese comune fra venditore e compratore (pag. 45 relazione tecnica CTU).
6.1. Del resto, infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di divisione del 25.10.2018, sollevata per la prima volta dagli attori in comparsa conclusionale e dunque in modo inammissibile.
Infatti, per come correttamente rilevato dalla parte convenuta nella memoria di replica finale, ove anche si dovesse ritenere tale atto di divisione nullo, non per questo la perderebbe la CP_1 comproprietà dell'androne e del vano scala dei quali si discute atteso che la stessa ha ereditato questi beni da e, dunque, sarebbe comunque come erede comproprietaria di tutti Persona_9
i beni lasciati dal De Cuius, che sono stati oggetto della divisione prospettata come nulla.
6.2. Quanto al possesso del vano scala e dell'androne, esso risulta essere stato esercitato dai danti causa di in concorso con altri soggetti e dunque come comproprietari, possesso Controparte_1 sorretto dai titoli di acquisto ricostruiti dal CTU nominato.
14 Le prove testimoniali assunte, peraltro, confermano l'esistenza della porta di collegamento tra il panificio ed un vano ad esso adiacente e comunicante con l'androne di ingresso, e l'uso che ne è stato fatto nel tempo.
(teste di parte attrice) che ha vissuto nell'abitazione poi acquistata dagli attori, ha Tes_1 riferito quanto appreso dalla madre, cioè che i non avevano abitazione, ma solo il forno (il CP_1 panificio). Nonostante la stessa abbia reso per lo più una testimonianza de relato, riferendo di fatti di cui ha preso conoscenza tramite la madre, e valutazioni giuridiche circa la spettanza del diritto da parte degli attori, non ammissibili, deve evidenziarsi che la stessa ha confermato l'esistenza della porta di collegamento tra i locali del forno e l'androne avendo chiarito che i danti causa dei convenuti per pulizia del forno accedevano attraverso l'apertura che c'era “ma non veniva utilizzata per abitazione”. Per pulire il forno, entravano “dalla porta del garage accanto al portone di ingresso n. 15; si entrava nel portone di ingresso e poi dopo la scala a sinistra c'era questa porticina;
io l'ho vista aperta quando i
pulivano il forno, loro aprivano questa porticina per pulire davanti la porta, pulivano un pezzo dell'entrata CP_1
e se ne andavano” (cfr. verbale di udienza del 29/05/2023).
Il teste ha dichiarato che il padre ed il fratello consegnavano legna al panificio, Testimone_2
a volte “alcuni cesti di legno lo zio e poi anche don , li volevano portati all'interno del Persona_16 Persona_17 portone n. 15 dove c'era un sottoscala, una pila antica perché poi lo zio se li portava dentro utilizzando Persona_16 la porticina, era una porta di legno a vetro color celestino“; che lui ci andava quando era libero di pomeriggio, Per_ ma “di solito lo facevano i miei fratelli, a volte era lo zio a dirmi di aiutarlo a portare la cassetta che era sotto la scala dentro il forno”; di aver “continuato a frequentare questi luoghi anche dopo la morte di zio Persona_16 anche quando c'erano i portavamo la legna per il forno;
confermo che questa porta esisteva, non l'ho mai CP_1 vista murata”; di essere stato l'ultima volta sui luoghi “non ricordo bene l'anno, può essere stato 2015 o
2016, mi ha chiamato che stava facendo dei lavori, e mi ha fatto vedere i lavori e sono entrato Controparte_2 dal portone n. 15 e da lì sono entrato dentro il forno;
questa porta è esistita sempre da quando ero piccolo fino a quando sono entrato l'ultima volta”; “preciso che questa porta nel periodo estivo veniva lasciata aperta forse per arieggiare”; “preciso che fino al 2016 c'era la porta vecchia e poi ne è stata messa nuova dopo i lavori;
io sono andato lì pure qualche mese fa;
io con mi vedo al bar ogni giorno, io gli ho regalato una vaschetta di gamberetti, CP_2 mi ha fatto vedere la casa e poi sono andato”; e che “è vero, avevano le chiavi del portone di ingresso”; e che “io ho visto che apriva il portone n. 15 con le chiavi;
io vedevo queste cose guardando da casa mia che Controparte_1 si trova a circa tre-quattro metri dai luoghi di causa”. Il teste indica l'abitazione rappresentata nella foto che si trova in fondo alla strada, affermando essere vero che era utilizzato come deposito di farina:
“Io quando c'era il minimarket andavo a comprare quello che mi serviva”; “Io qualche volta mi è capitato quando la bottega aveva chiuso che la sig.ra mi dava quello che mi serviva dal portone n.15, perché lei usciva Persona_18 dà lì, perciò apriva la porticina sotto la scala e mi favoriva”; “non ricordo quando ha chiuso la bottega perché io me
15 ne sono andato da quella zona e sono andato a vivere in via Salemi C.da Serroni;
in quella zona sono ritornato poi nel 2013 a luglio dopo che mi sono separato;
sono andato a vivere lì nel 2013 perché ho scontato lì gli arresti domiciliari”; “quando io ero da mia sorella, io vedevo la signora se entrava o meno dal portone solo quando CP_1 andavo a trovare mio padre” (cfr. verbale citato del 29/05/2023).
Il teste , collega di lavoro di e anche padrino di battesimo della Testimone_3 Parte_2 figlia, pur avendo anche in questo caso reso in parte dichiarazioni de relato, ha dichiarato di frequentare la sua casa dal 2001 e ha confermato che c'era l'apertura di collegamento tra i locali del forno e l'androne per cui è causa: “Preciso che nel 2001 c'era un foglio di compensato che tappava il punto dove adesso c'è la porta. Questa porta so che è stata aperta nel 2018 in cui sono stati fatti i lavori di muratura. Posso dirlo perché quando passavo c'era questa apertura. Io non ero presente quando è stata aperta la porta. Io me ne sono accorto dopo perché il compensato era stato tolto. Sicuramente è stato tolto quando sono iniziati
i lavori. Questi lavori sono stati fatti dai vicini, credo e , penso siano i padroni di questo garage”; CP_1 CP_2
“Mi è stato riferito dal che quando finivano i lavori avrebbero chiuso la porta. Il compensato non è stato Parte_2 tolto da ma per quanto io so è stato tolto dai proprietari vicini…davanti al compensato c'erano dei tufi Parte_2 che servivano a mantenere il compensato. Non ricordo quanti tufi ci fossero”.
Riferendosi ai convenuti, “non ho visto che accedevano dal portone di ingresso in via S. Antonio 15”; “che io ricordi non accedevano da lì”; “è vero c'è una porta che collega il vano scala, questa porta nel corso degli anni l'ho Per_1 vista aprire;
non so dire chi l'ha aperta prima, prima c'era un forno gestito dai e ricordo che loro aprivano questa porta di tanto in tanto”; “non l'ho mai vista murata”; - “da quando si è trasferito lì lo vedo CP_2 entrare dal portone di ingresso di via S Antonio 15”; - “certo la porta sotto il vano scala l'aprivano di tanto in tanto ma non so chi l'apriva, io non stavo attenta a queste cose, non so dire chi passava, ricordo c'era il forno, veniva utilizzata la pila per pulire scope etc.. ma non so chi passava”; - “non ho mai visto utilizzare il vano scala in questione come deposito di farina”; - “la pila mi pare è stata rimossa quando è stato aggiustato il forno alcuni anni fa, non ricordo l'anno, non so chi utilizzava questa pila, erano persone che lavoravano nel forno”;
- “non so se detenevano le chiavi;
“non mi sono state chieste le chiavi da ”; Controparte_1
- “io detengo queste chiavi perché è l'altro mio ingresso”;
- “posso dire che dall'androne io vedevo la porta, non ho visto la famiglia accedere da lì; dall'esterno si CP_1 presentava come porta normale, dall'interno non so dire come fosse”;
- “i locali di proprietà sono stati adibiti a panificio e bottega, non ricordo da quando perché le date non le CP_1 ricordo”;
- “per come ho detto sopra, non so chi usava la pila in questione”.
Alla domanda se avesse mai visto il padre della sig.ra , una delle figlie del , o il genero CP_1 CP_1
o il cognato, passare da Sant'Antonio 15 e accedere al vano scala, ha dichiarato “non me lo ricordo”.
16 Anche la teste ha confermato l'esistenza del collegamento tra il vano scala e i Testimone_4 locali del forno. Ha dichiarato infatti di aver visto i convenuti accedere al piano terra della via S.
Antonino n. 15 attraverso il relativo portone d'ingresso (riferendosi a ed ai suoi Persona_9 aiutanti prima e, successivamente, anche alla signora ed i suoi familiari); - di Controparte_1 ricordare che “nel vano scala davanti alla porticina che collega la bottega io fumavo la sigaretta;
preciso che facevo da baby sitter nel palazzo di fronte al n. 15 circa di via Sant'Antonio Abate, questo nel 1983, io andavo spesso a casa dei;
la porticina era aperta perché io non potevo stare dentro la bottega e fumavo nel vano scala;
io ho CP_1 continuato a frequentare questi luoghi anche dopo sino al 2023; e anche prima del 1983”; “questa porta sempre aperta specie quando c'era il forno e la bottega, poi dopo la chiusura della bottega, la porta veniva sempre utilizzata anche davanti a me”; “La porta non è stata mai murata”; - “sia loro che io accedevamo sia dal portone di ingresso al n. 15 sia dalla porticina del vano scala”; di essere “successo fino al 2022 quando è nata la figlia di CP_2
lui stava facendo i lavori per sistemare l'appartamento, siamo entrati dalla porticina sotto il vano scala
[...] per farmi vedere il piano di sotto che stava ristrutturando”; e di aver visto, nel corso degli anni, il signor ed i suoi aiutanti prima e, successivamente, la signora ed i suoi Persona_9 Controparte_1 familiari, accedere al piano terra della via S. Antonino n. 15, oltre che dal portone, anche attraverso la porta che dà accesso ai locali di proprietà un tempo adibiti a panificio, poi a bottega ed CP_1 oggi ad abitazione del;
- “avevano le chiavi, li ho visti accedere con le chiavi da lì”; - a proposito CP_2 della pila, posta nel vano che si trovava sul retro della scala al piano terra della via S. Antonino n.
15, che era utilizzata dalla famiglia e che è stata da loro rimossa solo nel 2019. La suddetta CP_1 testimone ha precisato che i locali di via S. Antonio n.13, di proprietà “erano concessi in CP_1 locazione a confermo che il periodo era questo dal 1968 al 1980; era adibito pure a panificio”; - Persona_16
“dal 1981 c'era e sono stati adibiti a bottega panificio”; - che “nel 1990 è stata Persona_19 CP_10 chiusa la bottega” ; - “Io sono andata anche dopo il 1990, ) abitava sopra nel civico n. Persona_20
13, uscivamo dal n. 13 ed entravamo nel n. 15. Avevamo intenzione di creare un'attività, un bed and breakfast, non succedeva giornalmente ma capitava”; “Preciso che c'era un altro ingresso dalla n. 13 al locale bottega, però capitava che usavamo anche l'ingresso del portone 15. È successo che io ho avuto bisogno che venissero tenuti dei pacchi e loro li hanno messi all'interno della bottega passando dalla porticina. Questo è successo credo nel 2008-
2009. Erano delle scatole che erano a casa mia e che dovevo liberare per fare alcuni lavori, loro mi hanno fatto questo piacere di metterli dentro i locali della bottega. Ricordo siamo passati dal portone 15 e poi dalla porticina del vano scala”.
Meno rilevante è invece la testimonianza resa da atteso che, pur avendo Testimone_5 dichiarato che la e il di lei figlio avevano Persona_4 Controparte_2 ripristinato l'apertura che metteva in collegamento gli immobili di Via S. Antonio n. 15 e Via S.
17 Antonio n. 13, senza il consenso dei sigg. ha poi precisato “ma non ricordo la data precisa Parte_2 in cui è stata ripristinata l'apertura”.
Tutti i testi sopra menzionati e perfino i testi di parte attrice hanno confermato che esisteva questo varco di collegamento tra i locali del forno e l'androne e vano scala, che la porta non è stata mai murata ma che c'era del compensato davanti. Risulta perciò smentita la tesi attorea.
Invero quanto sostenuto dagli attori con la memoria n. 1 ex art. 183 VI cpc, cioè che tale porta, esistente negli anni '50, sia stata chiusa negli anni 60' prima che si procedesse alla vendita degli immobili ai rispettivi danti causa, e non ha trovato alcuna Persona_9 Controparte_3 conferma nell'istruttoria espletata avendo anzi gli stessi testi di parte attrice e comunque anche i testi di parte convenuta dichiarato che la predetta porta è stata utilizzata anche successivamente.
A fronte delle chiare emergenze processuali sopra descritte, non può attribuirsi alcun rilievo alla mancata indicazione dell'esistenza della porta nella planimetria allegata alla concessione edilizia in sanatoria del 1967 richiamata dagli attori in citazione (pag. 3 citazione). Sul punto si richiamano integralmente le considerazioni espresse dal CTU nominato (pagine 26 e 27 della relazione tecnica) condividendole integralmente.
Deve evidenziarsi peraltro, per come chiarito, che già dai titoli degli originari danti causa delle parti ricostruiti dal CTU emerge la chiara natura comune del bene in contestazione.
In ogni caso, per come si evince dalle risultanze istruttorie, i suddetti beni comuni hanno formato oggetto di compossesso, più di uno risultando essere stati i soggetti che ne hanno avuto uso. Tra essi, coloro che – proprietari o conduttori del locale di piano terra adibito a panificio – hanno usato la porta adiacente alla detta unità immobiliare ed attraversato l'androne.
Se ne ricava pertanto che i danti causa di sono stati oltre che comproprietari Controparte_1 anche certamente compossessori dei beni per cui è causa e che nel detto compossesso è succeduta la stessa.
Il contestato mancato esercizio per un lungo lasso di tempo non è idoneo a determinare la perdita del possesso pro quota.
Occorre infatti precisare al riguardo che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà ovvero di un diritto reale su di un bene immobile per usucapione ventennale è necessario il verificarsi di alcuni requisiti, costituiti dall'esercizio di un potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ovvero di un diritto reale, nonché dal fatto che l'esercizio di tale potere sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia viziato da violenza o clandestinità ed, infine, che si protragga con continuità e senza interruzione per un ventennio (cfr. Cass. n. 1069/1985).
18 Ma il principio sopra esposto non può trovare applicazione nella presente controversia, atteso che dall'istruttoria è emerso che anche la convenuta - e prima di lei i suoi danti causa Controparte_1
- esercitava il possesso, in concorso con altri soggetti, e che gli attori non hanno neppure dedotto di aver escluso i convenuti dal godimento dei beni suddetti.
Trova pertanto applicazione il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, riferito all'ipotesi in cui il bene che si intende usucapire sia oggetto di una situazione di comproprietà pro indiviso – qual è quella del presente giudizio, secondo la prospettazione della medesima parte attrice
“Il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare non solo di averne goduto in via d'esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta, concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus”(cfr. Cass. civ., sez. II, n.
12260/2002; Cass. civ. sez. II, n. 9903/2006; Cass. civ. sez. II, n. 19478/2007; Cass. civ. sez. II, n.
17462/2009; Cass. civ. sez. VI, n. 24781/2017; Cass. civ. sez. II, n. 10734/2018; Cass. civ. sez. VI,
n. 17141/2022).
Sulla scorta del richiamato orientamento della Suprema Corte, si rende pertanto necessario accertare, oltre ai requisiti e ai presupposti del possesso utile per l'usucapione, che il comproprietario usucapente abbia posto in essere atti univoci diretti contro gli altri compossessori in modo da rendere a questi ultimi evidente l'intenzione di possedere in via esclusiva l'intera proprietà indivisa, con conseguente loro “esclusione” dal possesso (“Il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis in termini di esclusività, dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo per il tempo prescritto dalla legge, senza necessità di compiere atti di interversione del possesso” (cfr. Cass. civ. sez. II, n. 28346/2013).
Infatti, trattandosi di “compossesso”, alla pur valida regola dell'interversio possessionis di cui all'art. 1164 c.c., è posta una espressa deroga dall'art. 1102 c.c. in quanto il “compossessore”, che intenda estendere il suo possesso esclusivo sul bene comune, non ha alcuna necessità di fare opposizione al diritto degli altri compossessori.
In tema di bene in comunione, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione occorre dunque la sussistenza di un elemento qualificato: un atto ovvero un comportamento compiuto da parte di uno dei comproprietari che realizzi sia l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti
(comproprietari) di proseguire un rapporto materiale con il bene, sia che l'anzidetto comportamento denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera totalitaria
19 ed esclusiva. Ne consegue che, ove si ponga un “ragionevole dubbio” sul significato dell'atto materiale, non inizia a decorrere il termine per l'usucapione se non sia stata comunicata agli altri partecipanti (anche senza formali modalità), la volontà di possedere in via esclusiva che deve comunque evidenziarsi “in modo univoco” (cfr. Cass. civ. sez. II, n. 11903/2015; Cass. civ. sez. II,
n 2944/1990).
In tema di compossesso, non basta il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno o alcuni dei compossessori al fine di far ritenere tale stato di fatto “funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem”, potendo tale “stato di fatto” essere ricondotto e conseguire ad un atteggiamento di “mera tolleranza” da parte degli altri compossessori, soprattutto qualora questi ultimi siano familiari e/o parenti di chi invoca l'usucapione. Ciò che invece si rende indispensabile ai fini dell'usucapione di un bene cointestato a più soggetti è “la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato, attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (cfr. Cass. civ. sez. II, n.
24214/2014; Cass. civ. sez. II, n. 19478/2007).
In sostanza, è necessario che il possessore “animo proprio” ed a titolo di “comproprietà”, ove intenda usucapire la quota degli alti comunisti comproprietari, estenda tale possesso in termini di esclusività, che si concretizza nel godimento del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, così da rendere inequivoca ed evidente “la volontà di possedere (animus) “uti dominus” e non più “uti condominus”.
Non è, quindi, sufficiente né è elemento dirimente il fatto che gli altri comproprietari partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune, occorrendo invece che l'invocato esercizio del diritto esclusivo sul bene da parte del comproprietario usucapente sia idoneo ad escludere il possesso degli altri comproprietari.
In conclusione, il comproprietario di un bene pro indiviso che pretende di avere usucapito il bene deve dimostrare come e quando ha spogliato gli altri comproprietari del loro compossesso nonché individuare e dimostrare l'atto volitivo esteriorizzato in un comportamento incompatibile con il perdurare del compossesso altrui.
Applicando tali principi al caso di specie, si ravvisa che il mero non uso, dedotto degli attori, è irrilevante in quanto trattasi di fatto non idoneo a determinare la perdita del compossesso e della comproprietà.
Tale conclusione trova conferma nella ulteriore considerazione che il possesso su un bene, e lo stesso dicasi per il compossesso, non richiede il contatto permanente con il bene. Infatti “Il possesso perdura anche per effetto della conservazione del solo "animus" se il mancato esercizio del godimento sulla cosa non
20 dipenda da fatto estraneo alla volontà del possessore, tale da impedire che l'elemento del "corpus" possa essere ripristinato quando lo si voglia, salvo che la parte non abbia univocamente manifestato l'"animus derelinquendi"
(Cass. 9396/2005). Nello stesso senso, più di recente è stato affermato che “Per la conservazione del possesso non occorre la materiale continuità dell'uso, né l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del possesso, ma è sufficiente che la cosa anche in relazione alla sua natura e destinazione economico - sociale possa ritenersi rimasta alla virtuale disponibilità del possessore potendo il possesso essere mantenuto anche "solo animo", purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il "corpus", quando la voglia, essendo irrilevante la diversa utilizzazione del bene da parte del possessore, costituendo questa pur sempre l'estrinsecazione di una delle molteplici facoltà di uso e godimento consentite al proprietario (Sez. 2, Sentenza n. 11119 del 11/11/1997, Rv.
509734). Nello stesso senso può richiamarsi anche il seguente principio di diritto: “È possibile conservare il possesso mediante il solo "animus possidendi" e, quindi, prescindendo dal concreto esercizio del "corpus", quando il possessore, che abbia cominciato a possedere "animo et corpore", pur conservando la disponibilità materiale e, quindi, la possibilità di godere di fatto della "res", in concreto se ne astenga per ragioni che non dipendono dal mutato stato dei luoghi o dall'eventuale acquisto del possesso da parte di terzi, sicché egli abbia in ogni tempo la possibilità di ripristinare il "corpus", senza far ricorso ad azioni violente o clandestine” (Sez. 2, Sentenza n. 1253 del
04/02/2000, Rv. 533494) (Cass. 28875/2023).
Ne discende che quando i convenuti hanno ripristinato l'apertura precedentemente esistente hanno operato legittimamente atteso che gli stessi risultano comproprietari dell'androne e del vano scala unitamente agli attori.
Quanto alla domanda di rivendica avanzata dalla convenuta, mirante ad ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva o quanto meno della comproprietà dell'androne e del vano scala, essa va accolta quanto all'accertata comproprietà e respinta con riferimento al chiesto accertamento della proprietà esclusiva.
L'accoglimento della domanda avanzata in via principale rende superfluo l'esame e una statuizione in merito alle domande di usucapione e di accertamento del diritto di passaggio a titolo originario o derivativo, avanzate in via subordinata e ulteriormente subordinata dai convenuti in comparsa.
7. Quanto, infine, all'ordine di demolizione prodotto in copia dagli attori in allegato alla comparsa conclusionale, i convenuti ne hanno eccepito la non utilizzabilità in quanto depositato oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni.
La questione della tardività, o meno, della produzione però non è decisiva, essendo stato in precedenza prodotto in copia (con deposito del 5.12.2023, previamente autorizzato) il diniego della CP_
a suo tempo presentata da . Controparte_1
Tuttavia, il carattere abusivo delle opere di ristrutturazione dell'unità immobiliare della convenuta, tra l'altro trasformato da attività commerciale a civile abitazione, che dall'uno o dall'altro dei
21 documenti prodotti dagli attori sarebbe dato ricavare, non è rilevante ai fini della risoluzione della controversia, non dando fondamento alle domande attoree che, anche sotto tale profilo, ne rimangono prive.
Al riguardo si osserva che le norme che definiscono la regolarità edilizia dei fabbricati, poste da leggi speciali e dai regolamenti comunali, son dirette a tutelare interessi generali, la cui violazione può assumere rilevanza solo in ottica risarcitoria (escluso comunque il diritto del vicino danneggiato di chiedere la riduzione in pristino, facoltà attribuita solo nella diversa fattispecie di violazione delle distanze legali, ex art. 872 c. c.: Cass. 5605/2019).
Nel caso di specie, nessuna domanda risarcitoria è stata formulata dagli attori e pertanto la questione della dedotta abusività della trasformazione dell'unità immobiliare di e Controparte_1 della discordanza tra risultanze catastali e stato reale dei luoghi, non è rilevante nel presente giudizio.
In conclusione, devono respingersi le domande avanzate dagli attori.
8. L'accertata sussistenza della legittimazione passiva del convenuto osta alla condanna CP_2 degli attori ex art. 96 c.p.c. per come richiesta in comparsa.
9. Per quanto riguarda le spese del giudizio esse seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate con applicazione dei parametri medi cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza dello scaglione di valore indeterminabile della causa.
10. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti nei rapporti con il consulente tecnico d'ufficio e nei rapporti interni tra le parti vengono poste a carico degli attori, tenuto conto della loro integrale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando nella controversia, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
• rigetta le domande proposte da e contro Parte_1 Parte_2 CP_1
e ;
[...] Controparte_2
• accerta la comproprietà del vano scala e dell'androne dell'immobile per cui è causa siti in
Mazara del Vallo in via S. Antonio n. 15 in capo a e, per l'effetto, dichiara Controparte_1 legittimo l'operato dei convenuti contestato in citazione non integrando le condotte ivi lamentate molestie o turbative;
• rigetta la domanda di condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
• condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 7.616,00 per competenze oltre rimborso spese generali, C.P.A ed Iva come per legge;
22 • pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il CTU, e a carico degli attori, nei rapporti interni tra le parti.
Così deciso in Marsala, in data 1 aprile 2025.
IL GIUDICE
Francescamaria Piruzza
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