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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/04/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12305/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12305/2021 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATTANI CLAUDIA e Parte_1 C.F._1
[. dell'avv. MARCACCI MICHELA ( ) P.ZZA A. SMERALDI C.F._2 CP_1
40046 ALTO RENO TERME;
elettivamente domiciliato in PIAZZA MONS. A. CP_2 [...]
presso il difensore avv. CATTANI CLAUDIA Parte_2
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARATI FEDERICA, Controparte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE 1 BOLOGNA presso il difensore avv. FARATI
FEDERICA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE:
1. disporre che le minori e continuino ad essere affidate ai Servizi Sociali territorialmente Per_1 Per_2 competenti con collocamento presso l'abitazione materna;
2. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori a fine settimana alterni dal venerdì sera al lunedì mattina, oltre ad un giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva;
durante le vacanze natalizie una settimana che comprenda ad anni alterni il giorno di Natale e il primo dell'anno; durante le vacanze pasquali ad anni alterni dal giovedì santo al lunedì di Pasquetta. In subordine,
pagina 1 di 9 Voglia il Giudice delegare al Servizio Sociale affidatario l'individuazione delle modalità di frequentazione padre-figlie ritenute adeguate, stante le difficoltà esistenti nei loro rapporti, per rendere effettivo il diritto alla genitorialità del SI. Pt_1
3. Confermare la presa in carico psicoterapica per Alisea e disporre il supporto psicologico a favore di per il recupero del rapporto con il padre completamente interrotto allo stato attuale;
Per_2
4. Disporre la riduzione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori così come stabilito con la sentenza di separazione, da € 600,00 ad € 400,00 complessive, ovvero porre a carico del padre la somma di €200,00 per ciascuna figlia, annualmente rivalutabile da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese in via anticipata, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, come stabilito dal Protocollo del Tribunale di Bologna che qui si intende integralmente richiamato;
5. Nessun assegno divorzile a favore della sig.ra non sussistendo i presupposti di legge, in Controparte_3 quanto la medesima lavora e convive con il nuovo compagno.
6. Con vittoria di spese e compensi legali .
CONVENUTA:
In via definitiva e di merito Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, revocare l'affidamento delle figlie minori al Servizio Sociale e conseguentemente disporre l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori che, pertanto, eserciteranno congiuntamente Per_1 Persona_3 la responsabilità genitoriale, condividendone i relativi oneri.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute verranno quindi concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie ed in ogni caso considerando esclusivamente prevalente il loro interesse.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza delle figlie presso di sé; confermare il collocamento delle minori con e presso la madre;
disporre l'audizione delle minori e Per_1 Persona_3 disporre che considerate le età di (15 anni e mezzo) e (ormai tredicenne) Parte_1 Per_1 Per_2 nonchè le difficoltà esistenti nei loro rapporti, potrà incontrare e tenere con sé le figlie secondo i tempi e le modalità che saranno di gradimento alle stesse, nel rispetto delle esigenze quotidiane, delle abitudini di vita e dei desiderata delle minori e con il consenso della madre;
dichiarare tenuto e condannare a corrispondere ad - a mezzo bonifico Parte_1 Controparte_3 bancario e dal tempo della domanda - a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, l'importo mensile di € 900,00 (€ 450,00 per ciascuna figlia) o quello diverso che sarà ritenuto di giustizia alla luce delle condizioni economiche delle parti e dei parametri ex art. 337 ter c.c., comma IV, entro il giorno 5 di ogni mese, con annuale rivalutazione ISTAT a partire dal mese di febbraio dell'anno 2023, oltre il 50% delle 'spese extra assegno' (c.d. straordinarie) come meglio indicate nel Protocollo del Tribunale di Bologna 9/08/2017, anche per quanto riguarda tempi e modalità di rimborso.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, richiedere mezzi istruttori, anche al fine di accertare gli effettivi redditi e la complessiva consistenza patrimoniale di a mezzo ordine di Parte_1 esibizione e/o indagine della Polizia Tributaria, e diversamente concludere nei termini di legge.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario, oltre accessori come per legge.
ENTRAMBE LE PARTI hanno formulato ulteriori precisazioni al verbale di udienza del 31.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il matrimonio fra le parti è stato celebrato in data 13.06.2010 nel Comune di Marzabotto, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marzabotto Anno 2010 al n. 2 parte 2 serie A;
dalla loro unione pagina 2 di 9 sono nate le figlie nata a [...] il [...] e nata Bologna in data 11/06/2009; con Per_1 Per_2 sentenza n. 2087/2019 pubblicata il 02.10.2019 il Tribunale di Bologna - Prima Sezione Civile - ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi e e, pronunciando su conclusioni Pt_1 CP_3 congiuntamente formulate, ha stabilito: l'affido delle minori, per la durata di tre anni, al Servizio Sociale territorialmente competente;
il loro collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in
Casalecchio di Reno;
visite paterne a weekend alterni dal venerdì al lunedì e un giorno infrasettimanale con pernottamento, nonché metà delle vacanze natalizie alternando i periodi di anno in anno, e tutte le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre;
le parti si dichiaravano disponibili a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità. Era disposta la presa in carico psicoterapeutica per la figlia , contributo Per_1 paterno al mantenimento delle figlie di euro 300 mensili per ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tali conclusioni recepivano gli esiti di una ctu sulla capacità genitoriale, affidata alla specialista in psichiatria Dott.ssa Per_4
Col ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 20-10-2021 il padre lamenta di non vedere le figlie da diversi mesi;
all'udienza presidenziale del 3.2.2022 le parti davano atto che l'ultimo incontro alla presenza del Servizio Sociale si era svolto a luglio 2021 e in quell'occasione le figlie avevano espresso il desiderio di non essere forzate ad avere telefonate o incontri col padre, e di continuare un percorso di sostegno psicoterapeutico;
l'attore lamentava inoltre la sopravvenuta diminuzione dei propri introiti derivanti da attività di autotrasportatore;
il SI. risulta infatti titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale esercente l'attività di “trasporto di merci su strada” e risulta altresì socio e consigliere della cooperativa “Movitrans Group”, avente sede in Modena Viale delle Nazioni n. 136, esercente l'attività di
“acquisizione di commesse a favore dei soci per l'attività di autotrasportatori di merci” (cfr. relazione del
CTU dott. depositata in data 11.10.2024). Egli chiede, circa gli aspetti economici, la riduzione del Per_5
contributo al mantenimento delle figlie da 300 a 200 euro mensili per ciascuna e chiede la conferma dell'affido delle figlie al Servizio Sociale, auspicando un intervento più efficace del Servizio medesimo per favorire la ripresa dei suoi rapporti con le figlie.
La moglie costituendosi chiede, invece, che sia disposto l'affido condiviso a entrambi i genitori, in ragione della prossimità delle figlie alla maggiore età, e chiede l'aumento del contributo paterno fino ad euro 450 mensili per ciascuna figlia in ragione dell'aumento delle loro esigenze per l'aumentare dell'età. Allega inoltre che dalla relazione col proprio compagno convivente è nata, nel 2021, la figlia . Per_6
Con ordinanza presidenziale del 2.2.2022 erano confermate le condizioni di separazione e la causa era rinviata all'udienza davanti al Giudice Istruttore;
era acquisita relazione del Servizio Sociale trasmessa l'8.4.2022 nella quale il rapporto delle figlie col padre era descritto come altamente problematico, in ragione della circostanza che gli impegni lavorativi del padre lo inducevano spesso a non rispettare il calendario di visita ovvero a portare con sé le figlie durante i trasporti, inoltre le ragazze lamentavano di pagina 3 di 9 essere talvolta lasciate da lui sole, anche di notte, sempre per esigenze lavorative, e lamentavano altresì il frequente ricorso da parte sua a minacce, del tipo che avrebbe chiamato i Carabinieri, se le stesse non erano puntuali nel rispondere alle sue telefonate e nel rispettare il calendario di visita. Il Servizio riferiva inoltre che lo zio materno, figura che all'esito della consulenza svolta nel giudizio di separazione era stata ritenuta poco tutelante per le figlie perché tendente a ingerirsi nel conflitto fra i genitori e a coinvolgervi le figlie stesse, era in realtà diventato una figura di riferimento molto importanti per le minori, le quali, dopo che già
il rapporto col padre era deteriorato per le ragioni sinteticamente sopra riferite, erano state molto provate dalla morte di questo zio materno avvenuta per avere contratto il Covid a marzo 2021, e ce l'avevano col padre sia per avere fatto portare in ospedale lo zio, contro quella che secondo loro era stata la sua chiara volontà, sia per episodi passati di aggressività nei confronti dello zio stesso e altresì contro la madre, prima della separazione, episodi tutti fermamente negati dal padre, che tuttavia, nonostante la mediazione del
Servizio Sociale, non era riuscito a ricostruire un rapporto positivo con le figlie.
Il Giudice Istruttore disponeva quindi una nuova ctu sulla capacità genitoriale all'esito della quale, con relazione del 31.1.2023, forniva le seguenti
INDICAZIONI CONCLUSIVE
➢ Collocamento delle minori presso l'abitazione materna, considerata adeguata anche rispetto alla figura del signor attuale compagno della signora Persona_7 CP_3
➢ Affido delle minori al Servizio Sociale per un periodo di 2-3 anni
➢ Riprendere il percorso di sostegno alla genitorialità interrotto nel 2020 affinché i genitori possano aprire un canale comunicativo, condividere un progetto educativo e favorire uno spazio alle minori per
rielaborare la figura di CP_4
Rispetto a tali conclusioni, il c.t. dell'attore esprimeva completa adesione, e così pure il c.t. della convenuta, la quale sottolineava la necessità di un previo percorso dei genitori, rispetto a un successivo intervento del
Servizio per organizzare momenti di condivisione padre-figlie, senza la previsione di un calendario fisso,
osservazione condivisa anche dal ctu.
All'udienza del 9.2.2023 il G. I. conferiva quindi specifico mandato al Servizio di relazionare sul percorso di sostegno alla genitorialità che le parti si erano dichiarate disponibili a intraprendere, nonché a organizzare iniziative volte a favorire la ripresa del rapporto tra padre e figlie.
Con relazione del 26.5.2023 il Servizio Sociale territorialmente competente a seguito del trasferimento della residenza delle minori - assieme alla madre e al di lei compagno e alla sorellina - dal Comune di
Casalecchio di Reno al Comune di Bologna, forniva sintetico riscontro del passaggio di consegne e dei primi contatti col nucleo.
pagina 4 di 9 Con successiva relazione del 20-10-2023 il Servizio forniva più approfonditi riscontri, in particolare circa l'assegnazione di una psicologa e l'inizio del percorso di sostegno alla genitorialità, dando però conto del perdurante rifiuto delle figlie ad incontrare il papà.
In data 29.2.2024 era poi depositata relazione della Guardia di Finanza, richiesta dal GI a seguito delle contestazioni della convenuta sull'attendibilità delle dichiarazioni dei redditi dell'attore.
All'esito delle osservazioni formulate dalle parti, il GI disponeva ctu, ritenuta necessaria per chiarire le effettive disponibilità economiche del Pt_1
Conferito l'incarico all'udienza del 23.5.2024, il ctu depositava la relazione in data 11.10.2024 e all'udienza del 31.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c.
Si premette che con sentenza parziale n. 1071 del 2022 è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le figlie , nata a [...] il [...], e nata Bologna in data 11/06/2009, sono la prima Per_1 Per_2
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente in quanto studentessa, e la seconda ancora minorenne
(sta per compiere 16 anni).
Quanto all'affido della figlia minore, non vi sono ragioni per disattendere le conclusioni della ctu che ha indicato, con l'accordo di entrambi i cc.tt.pp., la necessità di mantenere l'affido in capo al Servizio Sociale, come già stabilito con la sentenza di separazione e confermato con l'ordinanza presidenziale del presente giudizio di divorzio.
Infatti, nonostante l'adesione di entrambi i genitori al percorso di sostegno alla genitorialità, non vi è alcun elemento che induca a ritenerli idonei ad assumere congiuntamente le decisioni necessarie nell'interesse della figlia, stante la conflittualità che non risulta essersi ridotta, anche a causa del perdurante rifiuto delle figlie di vedere il padre;
il Servizio Sociale riporta infatti che essi si sono mostrati “titubanti” a fronte della proposta di svolgere incontri congiunti.
Al Servizio va conferito il mandato di proseguire con il sostegno alla genitorialità per le parti e il mandato di mantenere a disposizione delle figlie un supporto psicoterapeutico, finalizzato innanzitutto all'elaborazione delle problematiche afferenti il rapporto con il padre;
il Servizio promuoverà altresì
l'assunzione da parte dei genitori di decisioni congiunte relativamente alle questioni di maggior interesse per la figlia minorenne (salute, istruzione, scelta della residenza abituale, rilascio e rinnovo di documenti di identità e validi per l'espatrio) e alle decisioni sulle spese straordinarie di maggior rilievo che richiedano il previo concerto;
favorirà quindi la comunicazione e lo scambio di informazioni fra le parti;
in caso di permanente e irrisolvibile conflitto, avrà potere decisionale al riguardo, onde evitare situazioni di stallo pregiudizievoli per la minore. Continuerà a promuovere ogni iniziativa volta a favorire la ripresa dei rapporti padre-figlia.
pagina 5 di 9 Non vi è contrasto sulla permanenza del collocamento principale di presso la madre, ove anche la Per_2 sorella maggiorenne vive stabilmente, né sulla necessità di rispettare la volontà della figlia relativamente alla frequentazione con il padre, senza prevedere un calendario preciso.
Sull'entità del contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, il padre lo vorrebbe ridurre, e la madre aumentare.
Si dà atto, peraltro, che, considerando la rivalutazione istat con decorrenza dalla sentenza di separazione, la somma di 300 euro ammonta oggi a circa 355 euro.
Si osserva che, quanto alla situazione della madre, ella, rispetto all'epoca della separazione (2019), ha avuto un'altra figlia col compagno convivente e, mentre prima pagavano un canone mensile di locazione di 630 euro, ora, a seguito del trasferimento in un appartamento con spazi adeguati all'ampliamento della famiglia,
il canone è di 850 euro mensili;
il reddito da lavoro si attesta sui 1.400 euro netti per 12 mensilità e non sono allegate variazioni di rilievo.
Il padre continua a pagare un canone di locazione di 500 euro mensili;
esercita attività di autotrasportatore in forma di impresa individuale ed inoltre è socio della cooperativa “Movitrans Group”, esercente l'attività di “acquisizione di commesse a favore dei soci per l'attività di autotrasportatori di merci”, nella quale ricopre la carica di consigliere con mandato gratuito, non percependo quindi alcun compenso per tale incarico. In relazione alla eventuale distribuzione di utili ai soci, il ctu ha rilevato che le società cooperative sono soggette al rispetto di limitazioni e restrizioni, come previsto dal codice civile agli articoli 2514
comma 1 lettera a) – 2545 quater – 2545 quinquies comma 2; a conferma di ciò, ha verificato che, dal controllo dei tre estratti conto nominativi (due personali e uno aziendale) non sono emersi incassi provenienti dalla cooperativa a titolo di distribuzione utili.
Ad ogni modo, anche all'esito della consulenza contabile, non risulta dimostrato un effettivo decremento delle risorse economiche del padre e le risultanze contabili in base alle quali il ctu ha effettuato i calcoli necessari per rispondere ai quesiti posti, non possono ritenersi attendibili.
Infatti si osserva, innanzitutto, che, quanto all'anno di imposta 2019, anno nel corso del quale, in data 10 settembre 2019, all'udienza di precisazione delle conclusioni del procedimento di separazione, spontaneamente assumeva l'obbligo di versare la somma di euro 300 mensili a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento ordinario per ciascuna delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, il reddito netto dell'attore risulta, in base ai calcoli del ctu di cui all'allegato Y della relazione, pari a zero, stante una perdita della sua ditta individuale registrata come pari ad euro 58.084; non sembra plausibile che, a fronte di un tale risultato, che già nel mese di settembre doveva essere stato in qualche modo percepito e previsto dal titolare dell'impresa, egli abbia accettato di assumere un obbligo economico che già si prevedeva che avrebbe faticato ad adempiere. Inoltre si fa presente che, se è vero che risulta effettuata la liquidazione di diversi investimenti finanziari, e l'utilizzo del ricavato per le spese correnti, vi sono tuttavia delle poste di pagina 6 di 9 uscita significative che non sono state per nulla giustificate;
si fa riferimento alle seguenti poste riferite con precisione dal ctu, che scrive: “Per quanto riguarda la destinazione specifica delle uscite più consistenti, rilevo quanto segue. In data 29/10/2020 sono usciti, dal conto corrente personale , € 5.000,00 (Euro _5 cinquemila/00) per “prestito” nei confronti della SI.ra . In data 29/10/2020 sono usciti, Parte_3 dal conto corrente personale , € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per “prestito” nei confronti della _5
SI.ra . Dal 2022 al 2023 sono stati eseguiti numerosi bonifici, sia dal conto corrente Parte_3 aziendale che dal conto corrente personale , aventi come destinataria la SI.ra ”; _5 Parte_4
l'importo complessivo è pari ad euro 22.050, per l'elenco dei singoli movimenti si fa rinvio alle pagine
30,31 e 32 dell'elaborato.
La convenuta ha agito esecutivamente per il rimborso di spese straordinarie contestate, ma non risulta inadempimento del pagamento del mantenimento ordinario;
inoltre l'impresa individuale di trasporti esercitata dal è attiva dal 2011 e, nonostante l'andamento apparentemente altalenante degli affari, Pt_1
egli trova, evidentemente, conveniente proseguirla, piuttosto che cercare una diversa occupazione. Peraltro,
l'andamento del primo semestre 2024 fa registrare un sensibile miglioramento.
In mancanza, dunque, della prova dell'allegato peggioramento consolidato delle condizioni economiche del convenuto, va leggermente aumentato il contributo economico al mantenimento ordinario delle figlie,
tenendo conto del fatto che egli non le mantiene in forma diretta, contrariamente a quanto previsto in separazione, e del fatto che la nascita di un'altra figlia rappresenta per la convenuta un costo ulteriore, sebbene condiviso col compagno, padre della bambina.
Stante la soccombenza reciproca, le spese legali vanno compensate e vanno poste a carico di entrambe le parti, al 50% ciascuno nei rapporti interni e in solido nei confronti del ctu, le spese della ctu psicologica e di quella contabile, la cui liquidazione, già effettuata in via provvisoria, si conferma in questa sede in via definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1 – dato atto che la figlia è diventata maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_1 dispone l'affido della figlia minorenne al Servizio Sociale territorialmente competente per la durata Per_2 di 24 mesi;
al Servizio è conferito il mandato di proseguire con il sostegno alla genitorialità per le parti e il mandato di mantenere a disposizione delle figlie un supporto psicoterapeutico, finalizzato innanzitutto all'elaborazione delle problematiche afferenti il rapporto con il padre;
il Servizio promuoverà altresì
l'assunzione da parte dei genitori di decisioni congiunte relativamente alle questioni di maggior interesse per la figlia minorenne (salute, istruzione, scelta della residenza abituale, rilascio e rinnovo di documenti di identità e validi per l'espatrio) e alle decisioni sulle spese straordinarie di maggior rilievo che richiedano il pagina 7 di 9 previo concerto;
favorirà quindi la comunicazione e lo scambio di informazioni fra le parti;
in caso di permanente e irrisolvibile conflitto, avrà potere decisionale al riguardo, onde evitare situazioni di stallo pregiudizievoli per la minore;
continuerà a promuovere ogni iniziativa volta a favorire la ripresa dei rapporti padre-figlia;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre dando atto che anche la figlia maggiorenne risiede presso di lei;
5 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé nel rispetto della volontà della ragazza e Per_2 nell'ambito del percorso predisposto a tal fine dal Servizio Sociale;
6 – dalla pubblicazione del presente provvedimento, fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 400 per ciascuna figlia alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida. pagina 8 di 9 • Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7 – compensa integralmente le spese legali e pone a carico di entrambe le parti, in solido fra loro nei confronti dei cc.tt.uu. e al 50% nei rapporti interni, le spese della ctu psicologica e di quella contabile, la cui liquidazione, già effettuata in via provvisoria, si conferma in questa sede in via definitiva
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio in data 1-4-2025.
SI comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12305/2021 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATTANI CLAUDIA e Parte_1 C.F._1
[. dell'avv. MARCACCI MICHELA ( ) P.ZZA A. SMERALDI C.F._2 CP_1
40046 ALTO RENO TERME;
elettivamente domiciliato in PIAZZA MONS. A. CP_2 [...]
presso il difensore avv. CATTANI CLAUDIA Parte_2
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARATI FEDERICA, Controparte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE 1 BOLOGNA presso il difensore avv. FARATI
FEDERICA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE:
1. disporre che le minori e continuino ad essere affidate ai Servizi Sociali territorialmente Per_1 Per_2 competenti con collocamento presso l'abitazione materna;
2. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori a fine settimana alterni dal venerdì sera al lunedì mattina, oltre ad un giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva;
durante le vacanze natalizie una settimana che comprenda ad anni alterni il giorno di Natale e il primo dell'anno; durante le vacanze pasquali ad anni alterni dal giovedì santo al lunedì di Pasquetta. In subordine,
pagina 1 di 9 Voglia il Giudice delegare al Servizio Sociale affidatario l'individuazione delle modalità di frequentazione padre-figlie ritenute adeguate, stante le difficoltà esistenti nei loro rapporti, per rendere effettivo il diritto alla genitorialità del SI. Pt_1
3. Confermare la presa in carico psicoterapica per Alisea e disporre il supporto psicologico a favore di per il recupero del rapporto con il padre completamente interrotto allo stato attuale;
Per_2
4. Disporre la riduzione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori così come stabilito con la sentenza di separazione, da € 600,00 ad € 400,00 complessive, ovvero porre a carico del padre la somma di €200,00 per ciascuna figlia, annualmente rivalutabile da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese in via anticipata, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, come stabilito dal Protocollo del Tribunale di Bologna che qui si intende integralmente richiamato;
5. Nessun assegno divorzile a favore della sig.ra non sussistendo i presupposti di legge, in Controparte_3 quanto la medesima lavora e convive con il nuovo compagno.
6. Con vittoria di spese e compensi legali .
CONVENUTA:
In via definitiva e di merito Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, revocare l'affidamento delle figlie minori al Servizio Sociale e conseguentemente disporre l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori che, pertanto, eserciteranno congiuntamente Per_1 Persona_3 la responsabilità genitoriale, condividendone i relativi oneri.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute verranno quindi concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie ed in ogni caso considerando esclusivamente prevalente il loro interesse.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza delle figlie presso di sé; confermare il collocamento delle minori con e presso la madre;
disporre l'audizione delle minori e Per_1 Persona_3 disporre che considerate le età di (15 anni e mezzo) e (ormai tredicenne) Parte_1 Per_1 Per_2 nonchè le difficoltà esistenti nei loro rapporti, potrà incontrare e tenere con sé le figlie secondo i tempi e le modalità che saranno di gradimento alle stesse, nel rispetto delle esigenze quotidiane, delle abitudini di vita e dei desiderata delle minori e con il consenso della madre;
dichiarare tenuto e condannare a corrispondere ad - a mezzo bonifico Parte_1 Controparte_3 bancario e dal tempo della domanda - a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, l'importo mensile di € 900,00 (€ 450,00 per ciascuna figlia) o quello diverso che sarà ritenuto di giustizia alla luce delle condizioni economiche delle parti e dei parametri ex art. 337 ter c.c., comma IV, entro il giorno 5 di ogni mese, con annuale rivalutazione ISTAT a partire dal mese di febbraio dell'anno 2023, oltre il 50% delle 'spese extra assegno' (c.d. straordinarie) come meglio indicate nel Protocollo del Tribunale di Bologna 9/08/2017, anche per quanto riguarda tempi e modalità di rimborso.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, richiedere mezzi istruttori, anche al fine di accertare gli effettivi redditi e la complessiva consistenza patrimoniale di a mezzo ordine di Parte_1 esibizione e/o indagine della Polizia Tributaria, e diversamente concludere nei termini di legge.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario, oltre accessori come per legge.
ENTRAMBE LE PARTI hanno formulato ulteriori precisazioni al verbale di udienza del 31.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il matrimonio fra le parti è stato celebrato in data 13.06.2010 nel Comune di Marzabotto, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marzabotto Anno 2010 al n. 2 parte 2 serie A;
dalla loro unione pagina 2 di 9 sono nate le figlie nata a [...] il [...] e nata Bologna in data 11/06/2009; con Per_1 Per_2 sentenza n. 2087/2019 pubblicata il 02.10.2019 il Tribunale di Bologna - Prima Sezione Civile - ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi e e, pronunciando su conclusioni Pt_1 CP_3 congiuntamente formulate, ha stabilito: l'affido delle minori, per la durata di tre anni, al Servizio Sociale territorialmente competente;
il loro collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in
Casalecchio di Reno;
visite paterne a weekend alterni dal venerdì al lunedì e un giorno infrasettimanale con pernottamento, nonché metà delle vacanze natalizie alternando i periodi di anno in anno, e tutte le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre;
le parti si dichiaravano disponibili a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità. Era disposta la presa in carico psicoterapeutica per la figlia , contributo Per_1 paterno al mantenimento delle figlie di euro 300 mensili per ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tali conclusioni recepivano gli esiti di una ctu sulla capacità genitoriale, affidata alla specialista in psichiatria Dott.ssa Per_4
Col ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 20-10-2021 il padre lamenta di non vedere le figlie da diversi mesi;
all'udienza presidenziale del 3.2.2022 le parti davano atto che l'ultimo incontro alla presenza del Servizio Sociale si era svolto a luglio 2021 e in quell'occasione le figlie avevano espresso il desiderio di non essere forzate ad avere telefonate o incontri col padre, e di continuare un percorso di sostegno psicoterapeutico;
l'attore lamentava inoltre la sopravvenuta diminuzione dei propri introiti derivanti da attività di autotrasportatore;
il SI. risulta infatti titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale esercente l'attività di “trasporto di merci su strada” e risulta altresì socio e consigliere della cooperativa “Movitrans Group”, avente sede in Modena Viale delle Nazioni n. 136, esercente l'attività di
“acquisizione di commesse a favore dei soci per l'attività di autotrasportatori di merci” (cfr. relazione del
CTU dott. depositata in data 11.10.2024). Egli chiede, circa gli aspetti economici, la riduzione del Per_5
contributo al mantenimento delle figlie da 300 a 200 euro mensili per ciascuna e chiede la conferma dell'affido delle figlie al Servizio Sociale, auspicando un intervento più efficace del Servizio medesimo per favorire la ripresa dei suoi rapporti con le figlie.
La moglie costituendosi chiede, invece, che sia disposto l'affido condiviso a entrambi i genitori, in ragione della prossimità delle figlie alla maggiore età, e chiede l'aumento del contributo paterno fino ad euro 450 mensili per ciascuna figlia in ragione dell'aumento delle loro esigenze per l'aumentare dell'età. Allega inoltre che dalla relazione col proprio compagno convivente è nata, nel 2021, la figlia . Per_6
Con ordinanza presidenziale del 2.2.2022 erano confermate le condizioni di separazione e la causa era rinviata all'udienza davanti al Giudice Istruttore;
era acquisita relazione del Servizio Sociale trasmessa l'8.4.2022 nella quale il rapporto delle figlie col padre era descritto come altamente problematico, in ragione della circostanza che gli impegni lavorativi del padre lo inducevano spesso a non rispettare il calendario di visita ovvero a portare con sé le figlie durante i trasporti, inoltre le ragazze lamentavano di pagina 3 di 9 essere talvolta lasciate da lui sole, anche di notte, sempre per esigenze lavorative, e lamentavano altresì il frequente ricorso da parte sua a minacce, del tipo che avrebbe chiamato i Carabinieri, se le stesse non erano puntuali nel rispondere alle sue telefonate e nel rispettare il calendario di visita. Il Servizio riferiva inoltre che lo zio materno, figura che all'esito della consulenza svolta nel giudizio di separazione era stata ritenuta poco tutelante per le figlie perché tendente a ingerirsi nel conflitto fra i genitori e a coinvolgervi le figlie stesse, era in realtà diventato una figura di riferimento molto importanti per le minori, le quali, dopo che già
il rapporto col padre era deteriorato per le ragioni sinteticamente sopra riferite, erano state molto provate dalla morte di questo zio materno avvenuta per avere contratto il Covid a marzo 2021, e ce l'avevano col padre sia per avere fatto portare in ospedale lo zio, contro quella che secondo loro era stata la sua chiara volontà, sia per episodi passati di aggressività nei confronti dello zio stesso e altresì contro la madre, prima della separazione, episodi tutti fermamente negati dal padre, che tuttavia, nonostante la mediazione del
Servizio Sociale, non era riuscito a ricostruire un rapporto positivo con le figlie.
Il Giudice Istruttore disponeva quindi una nuova ctu sulla capacità genitoriale all'esito della quale, con relazione del 31.1.2023, forniva le seguenti
INDICAZIONI CONCLUSIVE
➢ Collocamento delle minori presso l'abitazione materna, considerata adeguata anche rispetto alla figura del signor attuale compagno della signora Persona_7 CP_3
➢ Affido delle minori al Servizio Sociale per un periodo di 2-3 anni
➢ Riprendere il percorso di sostegno alla genitorialità interrotto nel 2020 affinché i genitori possano aprire un canale comunicativo, condividere un progetto educativo e favorire uno spazio alle minori per
rielaborare la figura di CP_4
Rispetto a tali conclusioni, il c.t. dell'attore esprimeva completa adesione, e così pure il c.t. della convenuta, la quale sottolineava la necessità di un previo percorso dei genitori, rispetto a un successivo intervento del
Servizio per organizzare momenti di condivisione padre-figlie, senza la previsione di un calendario fisso,
osservazione condivisa anche dal ctu.
All'udienza del 9.2.2023 il G. I. conferiva quindi specifico mandato al Servizio di relazionare sul percorso di sostegno alla genitorialità che le parti si erano dichiarate disponibili a intraprendere, nonché a organizzare iniziative volte a favorire la ripresa del rapporto tra padre e figlie.
Con relazione del 26.5.2023 il Servizio Sociale territorialmente competente a seguito del trasferimento della residenza delle minori - assieme alla madre e al di lei compagno e alla sorellina - dal Comune di
Casalecchio di Reno al Comune di Bologna, forniva sintetico riscontro del passaggio di consegne e dei primi contatti col nucleo.
pagina 4 di 9 Con successiva relazione del 20-10-2023 il Servizio forniva più approfonditi riscontri, in particolare circa l'assegnazione di una psicologa e l'inizio del percorso di sostegno alla genitorialità, dando però conto del perdurante rifiuto delle figlie ad incontrare il papà.
In data 29.2.2024 era poi depositata relazione della Guardia di Finanza, richiesta dal GI a seguito delle contestazioni della convenuta sull'attendibilità delle dichiarazioni dei redditi dell'attore.
All'esito delle osservazioni formulate dalle parti, il GI disponeva ctu, ritenuta necessaria per chiarire le effettive disponibilità economiche del Pt_1
Conferito l'incarico all'udienza del 23.5.2024, il ctu depositava la relazione in data 11.10.2024 e all'udienza del 31.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c.
Si premette che con sentenza parziale n. 1071 del 2022 è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le figlie , nata a [...] il [...], e nata Bologna in data 11/06/2009, sono la prima Per_1 Per_2
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente in quanto studentessa, e la seconda ancora minorenne
(sta per compiere 16 anni).
Quanto all'affido della figlia minore, non vi sono ragioni per disattendere le conclusioni della ctu che ha indicato, con l'accordo di entrambi i cc.tt.pp., la necessità di mantenere l'affido in capo al Servizio Sociale, come già stabilito con la sentenza di separazione e confermato con l'ordinanza presidenziale del presente giudizio di divorzio.
Infatti, nonostante l'adesione di entrambi i genitori al percorso di sostegno alla genitorialità, non vi è alcun elemento che induca a ritenerli idonei ad assumere congiuntamente le decisioni necessarie nell'interesse della figlia, stante la conflittualità che non risulta essersi ridotta, anche a causa del perdurante rifiuto delle figlie di vedere il padre;
il Servizio Sociale riporta infatti che essi si sono mostrati “titubanti” a fronte della proposta di svolgere incontri congiunti.
Al Servizio va conferito il mandato di proseguire con il sostegno alla genitorialità per le parti e il mandato di mantenere a disposizione delle figlie un supporto psicoterapeutico, finalizzato innanzitutto all'elaborazione delle problematiche afferenti il rapporto con il padre;
il Servizio promuoverà altresì
l'assunzione da parte dei genitori di decisioni congiunte relativamente alle questioni di maggior interesse per la figlia minorenne (salute, istruzione, scelta della residenza abituale, rilascio e rinnovo di documenti di identità e validi per l'espatrio) e alle decisioni sulle spese straordinarie di maggior rilievo che richiedano il previo concerto;
favorirà quindi la comunicazione e lo scambio di informazioni fra le parti;
in caso di permanente e irrisolvibile conflitto, avrà potere decisionale al riguardo, onde evitare situazioni di stallo pregiudizievoli per la minore. Continuerà a promuovere ogni iniziativa volta a favorire la ripresa dei rapporti padre-figlia.
pagina 5 di 9 Non vi è contrasto sulla permanenza del collocamento principale di presso la madre, ove anche la Per_2 sorella maggiorenne vive stabilmente, né sulla necessità di rispettare la volontà della figlia relativamente alla frequentazione con il padre, senza prevedere un calendario preciso.
Sull'entità del contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, il padre lo vorrebbe ridurre, e la madre aumentare.
Si dà atto, peraltro, che, considerando la rivalutazione istat con decorrenza dalla sentenza di separazione, la somma di 300 euro ammonta oggi a circa 355 euro.
Si osserva che, quanto alla situazione della madre, ella, rispetto all'epoca della separazione (2019), ha avuto un'altra figlia col compagno convivente e, mentre prima pagavano un canone mensile di locazione di 630 euro, ora, a seguito del trasferimento in un appartamento con spazi adeguati all'ampliamento della famiglia,
il canone è di 850 euro mensili;
il reddito da lavoro si attesta sui 1.400 euro netti per 12 mensilità e non sono allegate variazioni di rilievo.
Il padre continua a pagare un canone di locazione di 500 euro mensili;
esercita attività di autotrasportatore in forma di impresa individuale ed inoltre è socio della cooperativa “Movitrans Group”, esercente l'attività di “acquisizione di commesse a favore dei soci per l'attività di autotrasportatori di merci”, nella quale ricopre la carica di consigliere con mandato gratuito, non percependo quindi alcun compenso per tale incarico. In relazione alla eventuale distribuzione di utili ai soci, il ctu ha rilevato che le società cooperative sono soggette al rispetto di limitazioni e restrizioni, come previsto dal codice civile agli articoli 2514
comma 1 lettera a) – 2545 quater – 2545 quinquies comma 2; a conferma di ciò, ha verificato che, dal controllo dei tre estratti conto nominativi (due personali e uno aziendale) non sono emersi incassi provenienti dalla cooperativa a titolo di distribuzione utili.
Ad ogni modo, anche all'esito della consulenza contabile, non risulta dimostrato un effettivo decremento delle risorse economiche del padre e le risultanze contabili in base alle quali il ctu ha effettuato i calcoli necessari per rispondere ai quesiti posti, non possono ritenersi attendibili.
Infatti si osserva, innanzitutto, che, quanto all'anno di imposta 2019, anno nel corso del quale, in data 10 settembre 2019, all'udienza di precisazione delle conclusioni del procedimento di separazione, spontaneamente assumeva l'obbligo di versare la somma di euro 300 mensili a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento ordinario per ciascuna delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, il reddito netto dell'attore risulta, in base ai calcoli del ctu di cui all'allegato Y della relazione, pari a zero, stante una perdita della sua ditta individuale registrata come pari ad euro 58.084; non sembra plausibile che, a fronte di un tale risultato, che già nel mese di settembre doveva essere stato in qualche modo percepito e previsto dal titolare dell'impresa, egli abbia accettato di assumere un obbligo economico che già si prevedeva che avrebbe faticato ad adempiere. Inoltre si fa presente che, se è vero che risulta effettuata la liquidazione di diversi investimenti finanziari, e l'utilizzo del ricavato per le spese correnti, vi sono tuttavia delle poste di pagina 6 di 9 uscita significative che non sono state per nulla giustificate;
si fa riferimento alle seguenti poste riferite con precisione dal ctu, che scrive: “Per quanto riguarda la destinazione specifica delle uscite più consistenti, rilevo quanto segue. In data 29/10/2020 sono usciti, dal conto corrente personale , € 5.000,00 (Euro _5 cinquemila/00) per “prestito” nei confronti della SI.ra . In data 29/10/2020 sono usciti, Parte_3 dal conto corrente personale , € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per “prestito” nei confronti della _5
SI.ra . Dal 2022 al 2023 sono stati eseguiti numerosi bonifici, sia dal conto corrente Parte_3 aziendale che dal conto corrente personale , aventi come destinataria la SI.ra ”; _5 Parte_4
l'importo complessivo è pari ad euro 22.050, per l'elenco dei singoli movimenti si fa rinvio alle pagine
30,31 e 32 dell'elaborato.
La convenuta ha agito esecutivamente per il rimborso di spese straordinarie contestate, ma non risulta inadempimento del pagamento del mantenimento ordinario;
inoltre l'impresa individuale di trasporti esercitata dal è attiva dal 2011 e, nonostante l'andamento apparentemente altalenante degli affari, Pt_1
egli trova, evidentemente, conveniente proseguirla, piuttosto che cercare una diversa occupazione. Peraltro,
l'andamento del primo semestre 2024 fa registrare un sensibile miglioramento.
In mancanza, dunque, della prova dell'allegato peggioramento consolidato delle condizioni economiche del convenuto, va leggermente aumentato il contributo economico al mantenimento ordinario delle figlie,
tenendo conto del fatto che egli non le mantiene in forma diretta, contrariamente a quanto previsto in separazione, e del fatto che la nascita di un'altra figlia rappresenta per la convenuta un costo ulteriore, sebbene condiviso col compagno, padre della bambina.
Stante la soccombenza reciproca, le spese legali vanno compensate e vanno poste a carico di entrambe le parti, al 50% ciascuno nei rapporti interni e in solido nei confronti del ctu, le spese della ctu psicologica e di quella contabile, la cui liquidazione, già effettuata in via provvisoria, si conferma in questa sede in via definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1 – dato atto che la figlia è diventata maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_1 dispone l'affido della figlia minorenne al Servizio Sociale territorialmente competente per la durata Per_2 di 24 mesi;
al Servizio è conferito il mandato di proseguire con il sostegno alla genitorialità per le parti e il mandato di mantenere a disposizione delle figlie un supporto psicoterapeutico, finalizzato innanzitutto all'elaborazione delle problematiche afferenti il rapporto con il padre;
il Servizio promuoverà altresì
l'assunzione da parte dei genitori di decisioni congiunte relativamente alle questioni di maggior interesse per la figlia minorenne (salute, istruzione, scelta della residenza abituale, rilascio e rinnovo di documenti di identità e validi per l'espatrio) e alle decisioni sulle spese straordinarie di maggior rilievo che richiedano il pagina 7 di 9 previo concerto;
favorirà quindi la comunicazione e lo scambio di informazioni fra le parti;
in caso di permanente e irrisolvibile conflitto, avrà potere decisionale al riguardo, onde evitare situazioni di stallo pregiudizievoli per la minore;
continuerà a promuovere ogni iniziativa volta a favorire la ripresa dei rapporti padre-figlia;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre dando atto che anche la figlia maggiorenne risiede presso di lei;
5 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé nel rispetto della volontà della ragazza e Per_2 nell'ambito del percorso predisposto a tal fine dal Servizio Sociale;
6 – dalla pubblicazione del presente provvedimento, fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 400 per ciascuna figlia alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida. pagina 8 di 9 • Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7 – compensa integralmente le spese legali e pone a carico di entrambe le parti, in solido fra loro nei confronti dei cc.tt.uu. e al 50% nei rapporti interni, le spese della ctu psicologica e di quella contabile, la cui liquidazione, già effettuata in via provvisoria, si conferma in questa sede in via definitiva
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio in data 1-4-2025.
SI comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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