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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 3673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3673 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
IA LO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5030 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a intimazione di pagamento (artt. 615, 1' comma e 617, 1' comma c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dagli avv.ti BAIANO RAFFAELA Parte_1
e VE SS
- OPPONENTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. DONATIELLO
LOREDANA
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.7.2024, Pt_1
proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
[...]
07120249033611817000, riferita alla cartella n.
07120060009849643000, deducendo essenzialmente l'omessa notifica della predetta cartella nonché la prescrizione del credito.
1 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Con la prima memoria ex art. 171ter c.p.c., l'opponente eccepiva altresì la violazione del DPR 602/73, ovvero contestava la procedura utilizzata per la riscossione del credito de quo costituito da una pena pecuniaria.
In data 6.11.2025, l'opponente depositava una dichiarazione di rinuncia all'azione, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
La predetta rinuncia all'azione determina inevitabilmente la cessazione della materia del contendere.
Invero, come è pacifico in dottrina e giurisprudenza, per la operatività della rinuncia all'azione, a differenza che per la rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., “non è richiesta l'accettazione del convenuto che mai avrebbe un interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi poiché la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda. È necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti che comporta una definizione in rito mentre
l'accettazione della rinuncia alla domanda è superflua poiché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito equivalente alla reiezione” (cfr. Cass. 2268/1999).
Sul punto, la Corte Suprema ha affermato anche che “la rinuncia all'azione, che è efficace anche senza accettazione delle controparti, e che impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, è ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile” (cfr. Cass. 8219/1996) e che la rinuncia alla domanda non importa però l'estinzione del processo, in quanto, cessata la materia della lite, il processo deve chiudersi nelle forme disciplinate dal codice di procedura civile, e quindi, in mancanza di conciliazione
2 giudiziale, cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, con sentenza (cfr. Cass. 622/1997), poiché “la cosiddetta "cessazione della materia del contendere" è formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra un modo autonomo di definizione del processo civile. Trattasi di mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragione di essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, atto
a far venir meno l'interesse a proseguire il giudizio, atteso che sulla sentenza che dichiari cessata la materia del contendere può essere fondata un'exceptio rei iudicatae, nel caso di riproposizione della domanda rinunciata” (cfr. Cass. 2268/1999, già citata;
3476/2002;
1386/2020).
Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con necessità di procedere alla regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006).
Orbene, l'opposizione in esame risultava in parte inammissibile ed in parte infondata, come già evidenziato con l'ordinanza del 7.1.2025 sulla sospensiva, laddove, in particolare, si affermava che la doglianza formulata con la prima memoria ex art. 171ter c.p.c. era inammissibile sia in quanto domanda nuova rispetto all'atto di citazione sia perché “coperta” dal giudicato della sentenza n. 749/2018 di questo Tribunale, pronunciata in relazione ad una precedente opposizione agli atti esecutivi proposta dal medesimo debitore avverso proprio la già citata cartella del 2006.
Per lo stesso motivo, si rilevava l'inammissibilità anche della contestazione della notifica di tale cartella.
3 Quanto all'eccezione di prescrizione, l'opposta ha CP_2 dato prova documentale della notifica in data 15.2.2016 di un'ulteriore intimazione di pagamento del 2015, facente riferimento anche alla cartella del 2006, per cui, al di là del fatto che la pendenza del primo giudizio di opposizione avverso quest'ultima cartella ha determinato l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c., non essendo più contestabile la notifica della cartella del
2006, avvenuta il 23.9.2006, il termine prescrizionale non risulta decorso, tenuto conto che il credito pecuniario relativo ad una pena pecuniaria è soggetto alla disciplina relativa alla prescrizione decennale dei crediti erariali prevista dal codice civile, non essendo inquadrabile in nessuna delle ipotesi normative di prescrizione breve (arg. ex Cass. pen. 53156/2018).
Pertanto, le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi e tenuto conto dei valori tabellari minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. IA LO, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.905,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18/11/2025
IL GIUDICE Dott. IA LO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
IA LO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5030 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a intimazione di pagamento (artt. 615, 1' comma e 617, 1' comma c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dagli avv.ti BAIANO RAFFAELA Parte_1
e VE SS
- OPPONENTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. DONATIELLO
LOREDANA
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.7.2024, Pt_1
proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
[...]
07120249033611817000, riferita alla cartella n.
07120060009849643000, deducendo essenzialmente l'omessa notifica della predetta cartella nonché la prescrizione del credito.
1 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Con la prima memoria ex art. 171ter c.p.c., l'opponente eccepiva altresì la violazione del DPR 602/73, ovvero contestava la procedura utilizzata per la riscossione del credito de quo costituito da una pena pecuniaria.
In data 6.11.2025, l'opponente depositava una dichiarazione di rinuncia all'azione, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
La predetta rinuncia all'azione determina inevitabilmente la cessazione della materia del contendere.
Invero, come è pacifico in dottrina e giurisprudenza, per la operatività della rinuncia all'azione, a differenza che per la rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., “non è richiesta l'accettazione del convenuto che mai avrebbe un interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi poiché la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda. È necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti che comporta una definizione in rito mentre
l'accettazione della rinuncia alla domanda è superflua poiché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito equivalente alla reiezione” (cfr. Cass. 2268/1999).
Sul punto, la Corte Suprema ha affermato anche che “la rinuncia all'azione, che è efficace anche senza accettazione delle controparti, e che impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, è ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile” (cfr. Cass. 8219/1996) e che la rinuncia alla domanda non importa però l'estinzione del processo, in quanto, cessata la materia della lite, il processo deve chiudersi nelle forme disciplinate dal codice di procedura civile, e quindi, in mancanza di conciliazione
2 giudiziale, cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, con sentenza (cfr. Cass. 622/1997), poiché “la cosiddetta "cessazione della materia del contendere" è formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra un modo autonomo di definizione del processo civile. Trattasi di mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragione di essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, atto
a far venir meno l'interesse a proseguire il giudizio, atteso che sulla sentenza che dichiari cessata la materia del contendere può essere fondata un'exceptio rei iudicatae, nel caso di riproposizione della domanda rinunciata” (cfr. Cass. 2268/1999, già citata;
3476/2002;
1386/2020).
Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con necessità di procedere alla regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006).
Orbene, l'opposizione in esame risultava in parte inammissibile ed in parte infondata, come già evidenziato con l'ordinanza del 7.1.2025 sulla sospensiva, laddove, in particolare, si affermava che la doglianza formulata con la prima memoria ex art. 171ter c.p.c. era inammissibile sia in quanto domanda nuova rispetto all'atto di citazione sia perché “coperta” dal giudicato della sentenza n. 749/2018 di questo Tribunale, pronunciata in relazione ad una precedente opposizione agli atti esecutivi proposta dal medesimo debitore avverso proprio la già citata cartella del 2006.
Per lo stesso motivo, si rilevava l'inammissibilità anche della contestazione della notifica di tale cartella.
3 Quanto all'eccezione di prescrizione, l'opposta ha CP_2 dato prova documentale della notifica in data 15.2.2016 di un'ulteriore intimazione di pagamento del 2015, facente riferimento anche alla cartella del 2006, per cui, al di là del fatto che la pendenza del primo giudizio di opposizione avverso quest'ultima cartella ha determinato l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c., non essendo più contestabile la notifica della cartella del
2006, avvenuta il 23.9.2006, il termine prescrizionale non risulta decorso, tenuto conto che il credito pecuniario relativo ad una pena pecuniaria è soggetto alla disciplina relativa alla prescrizione decennale dei crediti erariali prevista dal codice civile, non essendo inquadrabile in nessuna delle ipotesi normative di prescrizione breve (arg. ex Cass. pen. 53156/2018).
Pertanto, le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi e tenuto conto dei valori tabellari minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. IA LO, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.905,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18/11/2025
IL GIUDICE Dott. IA LO
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