Ordinanza cautelare 9 dicembre 2023
Decreto decisorio 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 09/12/2023, n. 8105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8105 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/12/2023
N. 08105/2023 REG.PROV.CAU.
N. 14723/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 14723 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Università degli Studi di Foggia, l’Università degli Studi di Bari, l’Università degli Studi della Basilicata di Potenza, l’Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”, l’Università degli Studi di Brescia, l’Università degli Studi di Cagliari, l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Napoli, l’Università degli Studi di Catania, l’Università della Calabria, l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Genova, l’Università degli Studi dell'Insubria Varese, l’Università degli Studi di L'Aquila, l’Università degli Studi di Messina, l’Università degli Studi Milano Bicocca, l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia, l’Università degli Studi del Molise, l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, l’Università degli Studi di Padova, l’Università degli Studi Palermo, l’Università degli Studi di Parma, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università del Piemonte Orientale, l’Università degli Studi di Pisa, l’Università Politecnica delle Marche di Ancona, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, l’Università degli Studi di Salerno “Fisciano”, l’Università del Salento Lecce, l’Università degli Studi di Sassari, l’Università degli Studi di Siena, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Trieste, l’Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Udine e l’Università degli Studi di Verona, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L'Accesso-CISIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. ti Gennaro Terracciano e Laura Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;il Consorzio Interuniversitario CINECA, la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e l’Università degli Studi di Chieti-Pescara, non costituiti in giudizio;
nei confronti
del sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023/24, presso l'Università di prima scelta o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, e per la conseguente declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024, pubblicata il 5 settembre 2023, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- del provvedimento di esclusione/decadenza dalla graduatoria per mancata conferma di interesse;
- della pagina personale pubblicata all'interno dell'area riservata del portale cisiaonline.it, mediante la quale i partecipanti al Test-Tolc hanno potuto prendere visione del risultato conseguito in termini di punteggio equalizzato totale e per sezione e del numero di domande esatte, non date ed errate;
- del d.m. n. 1107 del 24 settembre 2022 e dei relativi allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “ Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024 ”;
- del d.d n. 1925 del 30 novembre 2022 e dei relativi allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data;
- della prova di ammissione consistente nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso;
- dei verbali delle commissioni di concorso e delle sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- dei verbali e degli atti con cui sono stati scelti i quiz da somministrare e le modalità di estrazione dalla banca dati;
- dei verbali e degli atti con cui è stato calcolato il punteggio equalizzato;
- per quanto occorrer possa, dell'elaborato di parte ricorrente non pubblicato sul sito www.cisiaonline.it attraverso il portale Cisia online;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- del d.m. n. 74 del 10 febbraio 2022 recante la “ Definizione dei posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia ”;
- del d.m. n. 76 del 10 febbraio 2022 recante “ Posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2023-2024 ” e dei relativi allegati;
- del d.m. n. 992 del 28 luglio 2023 recante la “ Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE ” e dei relativi allegati
- del d.m. n. 994 del 28 luglio 2023 recante la “ Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero ” e dei relativi allegati;
- dell’avviso di rettifica di errore materiale agli allegati “ Tabella A posti UE Medicina ” e “ Tabella B posti residenti estero Medicina ” del d.m. n. 994 del 28 luglio 2023, avente ad oggetto “Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero” pubblicato il 4 agosto 2023, sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- dell'avviso del 20 aprile 2023, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione;
- del d.m. del 24 giugno 2022, n. 583 e, in particolare, l'art. 13 recante “ Nuove modalità e contenuti” per l'a.a. 2023/2024 e 2024/2025 ”;
- dei bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024 delle Università in epigrafe;
- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2023/2024 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6- ter del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2023, Rep. atti n. 149/CSR in merito alla “ Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2023/2024 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni ” e delle allegate Tabelle;
nonché per l'accertamento, ex art. 116 del cod.proc.amm., del diritto all'ostensione dei documenti richiesti con istanza di accesso agli atti, e per il conseguente annullamento del diniego opposto dall'Amministrazione, con ordine di esibizione degli stessi;
e per l'accertamento e la condanna ex art. 30 del cod.proc.amm. del diritto di parte ricorrente di essere ammessa ai corsi di laurea di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni e delle Università intimate, nonché del CISIA e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistano i presupposti ex art. 55 del cod.proc.amm. per la concessione dell’invocata misura cautelare, in quanto:
- l’evidente contraddittorietà tra la richiesta ammissione con riserva e la natura sostanzialmente caducatoria delle censure formulate con il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso – volti a contestare, in estrema sintesi, la legittimità del meccanismo di selezione dei candidati e lo strumento dell’equalizzatore – renderebbe un loro eventuale accoglimento insuscettibile di garantire, in favore della parte ricorrente, il risultato agognato. Le censure proposte, infatti, risultano strumentali a soddisfare non già l’interesse legittimo pretensivo correlato con il bene della vita conseguibile mediante la specifica procedura selettiva in parola, bensì l’interesse strumentale alla riedizione della intera procedura selettiva, atteso che la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della stessa (cfr., in senso analogo, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 4432 del 22 settembre 2015);
- il quinto motivo di ricorso non risulta, prima facie , meritevole di accoglimento, posto che la legge n. 264/1999 contempla un’indefettibile correlazione tra l’entità del fabbisogno professionale e l’effettiva capacità di offerta formativa degli Atenei poiché, in difetto, anche in ragione delle risorse stanziate per ciascun anno finanziario, si configurerebbe una programmazione di posti sostanzialmente inutile e illogica, in quanto non gestibili da parte delle università. In tal senso si è espresso di recente anche il Consiglio di Stato che, in proposito, ha affermato che “ c’è un dato che assume portata dirimente, che è proprio quello relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità. Non è possibile andare al di là di ciò che le Università possono offrire ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2302 del 29 marzo 2022);
Ritenuto che le spese della presente fase, secondo il principio della soccombenza, debbano essere poste a carico della parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, liquidate forfetariamente in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO