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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/02/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92001290/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa Simona Merra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92001290/2011 di R.G. (ex Sezione Distaccata di Altamura), vertente fra le parti:
in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Iannucci, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Siani sito in Altamura (Ba) al Corso Federico II di Svevia n. 94, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alfieri L.M. Zullino e Giuseppe Miglionico, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Gravina in Puglia (Ba) alla via Ragni
n. 103, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza dell'11.07.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, notificato in data 08.11.2011, , in qualità di titolare dell'omonima Parte_1
azienda agricola, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 330/2011 del 21-
27.07.2011, emesso dal Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di Altamura nel procedimento R.G. n.
877/2011 - con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma Controparte_1 di €. 13.842,49, oltre al pagamento di spese, competenze e onorari del procedimento monitorio, sulla base di n. 7 fatture emesse per la fornitura, prefabbricazione e montaggio di materiali necessari alla realizzazione di una centrale a biomassa – convenendo in giudizio la società al fine Controparte_1 di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare nulla e illegittima l'ingiunzione di pagamento per cui è causa con revoca del decreto opposto per mancanza dei presupposti per la sua richiesta, per essere stato integralmente effettuato il pagamento;
2) dichiarare in via riconvenzionale dovute le somme di €. 40.320,00 per mancato guadagno a seguito di mancata produzione di energia elettrica per un periodo di 30 giorni (da marzo ad aprile 2011), oltre a €. 7.476,70 per sostituzione pompe all'impianto a biomassa, o per quell'altra somma che sarà accertata in corso di causa e comunque salvo diversa somma derivante da eventuale compensazione;
3) per l'effetto condannare
l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore anticipatario con IVA
e CNA come per legge”.
La parte opponente esponeva in fatto di aver commissionato alla Controparte_1
l'installazione e il montaggio del sistema idraulico di una centrale a biomassa, da realizzare presso la sede della propria azienda agricola sita in Bernalda (Mt) alla Contrada S. Angelo e che i lavori di installazione e montaggio della centrale elettrica erano stati eseguiti a partire dal mese di ottobre 2010 fino al mese di febbraio 2011.
Deduceva l'opponente che, durante l'esecuzione dei lavori, la aveva emesso Controparte_1
le fatture nn. 16/2010, 17/2010, 18/2010, 19/2010, 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011 e 8/2011, per un importo complessivo di €. 63.342.49, in riferimento al quale aveva regolarmente corrisposto la somma di €. 62.800,00, tramite bonifico bancario dell'11.10.2010 per €. 3.025,00, in contanti per €.
10.000,00 (con quietanza liberatoria sottoscritta dalla creditrice del 13.11.2010) nonché con assegni bancari n. 0796600912-03 al 30.06.2011 di €. 16.500,00, n. 0796600917-08 al 31.08.2011 di €.
7.975,00, n. 0796600918-09 al 30.11.2011 di €. 11.000,00 e n. 0796596403-05 al 31.12.2011 di €.
14.300,00.
Rappresentava, altresì, la parte opponente che, ultimati i lavori e in attesa che la CP_1 provvedesse ad effettuare il collaudo definitivo dell'impianto, durante alcune prove di
[...]
funzionalità della centrale a biomassa venivano riscontrate delle anomalie, che venivano immediatamente contestate all'azienda fornitrice ed esecutrice dei lavori di installazione e montaggio con telegramma n. 52/QR del 19.03.2011, a mezzo del quale la veniva anche Controparte_1 sollecitata ad effettuare il collaudo dell'impianto idraulico;
detto invito rimaneva inesitato, tanto che, con nota raccomandata a.r. del 13.04.2011 lo evidenziando nuovamente il non corretto Pt_1 funzionamento dell'impianto, reiterava la propria richiesta di intervento urgente - in ragione del danno alla produzione di energia elettrica che stava subendo - e contestava recisamente la somma vantata a saldo dalla società odierna opposta di €. 13.841,49.
Lo asseriva che, solo dopo numerose comunicazioni epistolari, con fax del Pt_1
02.05.2011 veniva fissato un incontro congiunto in loco in data 06.05.2011 e che - nelle more del sollecitato incontro teso alla verifica del funzionamento dell'impianto (ovvero nel periodo dal
19.03.2011 al 06.05.2011) e allo scopo di evitare ulteriori limitazioni alla produzione di energia elettrica - aveva provveduto far ripristinare l'impianto a sue spese, tramite lo smontaggio e rimontaggio delle “valvole di non ritorno”, accertando con l'ausilio di un tecnico che la causa del difettoso funzionamento della centrale era da identificarsi nell'errato montaggio dell'impianto termoelettrico, eseguito esclusivamente dalla Controparte_1
Assumeva la parte opponente che, nel corso dell'incontro congiunto del 06.05.2011, il l.r.p.t. della aveva constatato che erano stati eseguiti i lavori di ripristino a spese dell'attore Controparte_1
nonché la sussistenza dei danni lamentati dallo stesso, generati dal non corretto funzionamento della centrale a causa dell'errato montaggio di n. 3 “valvole di non ritorno”, installate a ridosso delle flange e, pertanto, non in grado di aprirsi completamente per far defluire correttamente l'acqua, diminuendone il flusso e, conseguentemente, provocando una consistente riduzione dell'energia elettrica prodotta dalle turbine;
sempre in occasione di detto incontro, il l.r.p.t. della Controparte_1 aveva preso atto anche del fatto che l'odierno opponente aveva provveduto, a proprie spese, alla sostituzione delle pompe preesistenti con altre sovradimensionate, sostenendo un ulteriore esborso pari ad €. 7.476,70.
L'opponente rilevava che, nonostante le contestazioni ricevute e la situazione creatasi a seguito della non corretta esecuzione dei lavori di installazione dell'impianto e delle relative spese sostenute per il ripristino, la società fornitrice non si era resa disponibile ad addivenire ad una soluzione bonaria della controversia insorta e, in spregio al decoro commerciale-imprenditoriale, aveva provveduto a negoziare tre titoli bancari, consegnati dallo a garanzia del credito, senza Pt_1
rispettare le scadenze espressamente concordate.
In sostanza, la parte opponente rilevava che, a fronte delle fatture emesse dalla CP_1 per €. 63.342,49, aveva versato acconti per un totale di €. 62.800,00, come provato dalla
[...]
documentazione versata in atti - residuando, di conseguenza, solamente la somma a saldo di €. 542,49
- e chiedeva, in via riconvenzionale, il rimborso della somma di €. 7.476,70, quale spesa sostenuta per la sostituzione di pompe dell'impianto a biomassa, nonché il risarcimento del danno da mancato guadagno - causato dal malfunzionamento della centrale a biomassa, rimasta ferma per 30 gg. al fine di effettuare gli interventi di rispristino - quantificato nell'importo complessivo di €. 40.320,00, parametrato considerando la capacità produttiva giornaliera di energia elettrica della centrale, pari a
4.800 kw/h, e il costo di €. 0,28 per ogni kw prodotto, che consentivano di ricavare il suddetto importo moltiplicando la somma di €. 1.344,00 (produzione giornaliera) per 30 gg. di fermo tecnico.
, dunque, rassegnava le proprie conclusioni, come riportate Parte_1
in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.05.2012, si costituiva tempestivamente in giudizio la la quale contestava le argomentazioni della parte opponente, instando Controparte_1 per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, ritenute infondate in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La società opposta deduceva che il prezzo per la fornitura e l'installazione della centrale a biomassa era stato convenuto in €. 52.250,00 - al quale si riferivano le fatture nn. 16/2010 di €.
3.025,00, 19/2010 di €. 16.500,00 e 1/2011 di €. 21.725,00 – e che nel corso dell'esecuzione dei lavori, lo aveva richiesto alla ulteriori e differenti forniture e prestazioni Pt_1 Controparte_1 di servizi, per un totale di €. 24.392,49, cui si riferivano le fatture nn. 2/2011 di €. 14.300,00; 18/2010 di €. 2.125,22; 17/2010 di €. 1.650,00; 3/2011 di €. 2190,87; 4/2011 di €. 926,40; 6/2011 di €.
3.300,00; 8/2011 di €. 900,00.
Pertanto, l'opposta rilevava che l'importo complessivo degli interventi realizzati in favore dell'azienda agricola opponente era di €. 76.642,49 mentre aveva corrisposto il minor Pt_1 importo di €. 62.800,00, con un restante credito della di €. 13.842,49, oggetto del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva, altresì, l'opposta che la domanda riconvenzionale di natura risarcitoria spiegata dall'opponente si fondava sull'errato presupposto che la fosse contrattualmente Controparte_1
obbligata alla certificazione del collaudo dell'impianto nel suo complesso, ma tale assunto non trovava alcun riscontro nella documentazione versata in atti, che, al contrario, attestava unicamente la circostanza che la prestazione della società opposta era chiaramente circoscritta alla prefabbricazione e al montaggio delle tubazioni esterne alla sala compressori, sulla base del progetto e delle rappresentazioni grafiche fornite dal cliente.
La precisando di essersi occupata del montaggio di tubazioni solo di una Controparte_1
parte del complesso impianto a biomasse di sosteneva come la centrale elettrica fosse stata Pt_1 realizzata con l'intervento anche di altre imprese e che i lavori di costruzione dell'impianto a biomasse erano stati monitorati e diretti quotidianamente dall'opponente e dai suoi collaboratori tecnici, con i quali aveva provveduto a testare il funzionamento dell'impianto senza alcun contradittorio, rilevando presunte anomalie descritte in una perizia tecnica mai esibita.
L'opposta concludeva, quindi, per l'integrale rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della complessiva somma di €. 13.842,49, oltre interessi dal dì della domanda, con vittoria delle spese del giudizio.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 24.06.2013 venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti;
la fase istruttoria si articolava mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'opponente e del legale rappresentante della società opposta e della prova testimoniale, con l'escussione dei testi di parte opponente, ing. e Testimone_1 [...]
nonché dei testi di parte opposta, ing. e Tes_2 Testimone_1 Testimone_3
All'esito delle prove orali, il precedente Giudice, rigettava la richiesta di c.t.u. avanzata dalla parte opponente e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.07.2024, per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nella fattispecie, per quanto attiene al credito azionato in via monitoria, esso deriva dal rapporto contrattuale, incontestato, intercorso tra l'azienda agricola Parte_1
e la società avente ad oggetto la fornitura, prefabbricazione e montaggio delle Controparte_1 tubazioni idrauliche per la centrale a biomassa da realizzare presso la sede dell'azienda agricola committente, sita in Bernalda (Mt) alla Contrada S. Angelo.
La società opposta (attrice in senso sostanziale) ha dedotto di essere creditrice, nei confronti dell'azienda agricola opponente (convenuta in senso sostanziale), della somma di €. 13.842,49, come da fatture prodotte in giudizio, quale corrispettivo a saldo della suddetta fornitura.
Dunque, l'oggetto principale del presente giudizio di opposizione consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato dalla Controparte_1
Sulla base della documentazione prodotta dall'opposta e non specificamente Controparte_1
contestata dalla parte opponente, è emerso che il prezzo stabilito dalle parti contrattuali per la fornitura e il montaggio del sistema idraulico in argomento era basato sulle fatture n. 16/2010 di €. 3.025,00,
n. 19/2010 di €. 16.500,00 e n. 1/2011 di €. 21.725,00, per un totale di €. 41.250,00 (cfr. all. n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
Sempre dalla documentazione in atti, si evince che, per il pagamento del suddetto importo, lo aveva corrisposto alla società creditrice la somma complessiva di €. 38.500,00, tramite Pt_1 bonifici e assegni bancari, a pagamento delle fatture n. 16/2010 di €. 3.025,00 e n. 19/2010 di €.
16.500,00 nonché - a parziale pagamento della fattura n. 1/2011 di €. 21.725,00 - aveva corrisposto la somma di €. 18.975,00, residuando un debito nei confronti dell'opposta di €. 2.750,00 (cfr. all. nn.
3-5-6-7 all'atto di opposizione).
Durante i lavori di installazione, inoltre, lo aveva effettuato ulteriori ordini, di cui Pt_1 alle fatture n. 2/2011 di €. 14.300,00, n. 18/2010 di €. 2.125,22, n. 17/2010 di €. 1.650,00, n. 3/2011 di €. 2.190,87, n. 4/2011 di €. 926,40, n. 6/2011 di €. 3.300,00 e n. 8/2011 di €. 900,00, per un totale di €. 25.392,49 (cfr. all. nn. 2-3-4-5-6-7-8 alla comparsa di costituzione e risposta), relativamente al quale aveva corrisposto alla tramite assegno bancario, la somma di €. 14.300,00 Controparte_1
(cfr. all. n. 8 all'atto di opposizione), residuando un debito nei confronti della fornitrice di €.
11.092,49.
Con riferimento alla fattura n. 6/2011 di €. 3.300,00, che la parte opponente aveva dichiarato di non aver mai ricevuto e contabilizzato, va rilevato che la stessa risulta riferita all'ordine n. 14/2011, regolarmente sottoscritto dall'ordinante, così come tutti gli altri ordini allegati in atti, accompagnati dalle fatture di riferimento (cfr. all. n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta).
La somma dei due residui dovuti a saldo dalla parte opponente per gli ordini complessivamente effettuati (come sopra determinati sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalle parti) risulta essere di €. 13.842,49 (€. 2.750,00 + €. 11.092,49), corrispondente all'importo oggetto di ingiunzione;
tuttavia, dalla predetta somma deve essere detratto l'importo di
€. 10.000,00, versato in contanti dal come rilevabile dalla quietanza di avvenuto pagamento Pt_1 sottoscritta dal legale rappresentante della (cfr. all. n. 4 all'atto di opposizione). Controparte_1
Dunque, dagli atti processuali si evince che il totale dovuto dalla parte opponente nei confronti della società opposta ammontava ad €. 66.642,49 (€. 41.250,00 + €. 25.392,49) e che l'opponente aveva corrisposto alla la somma di €. 62.800,00 (€. 3.025,00 + €. 16.500,00 + €. Controparte_1
7.975,00 + €. 11.000,00 + €. 14.300,00 + €. 10.000,00), residuando un credito in favore della società opposta di €. 3.842,49.
Pertanto, deve ritenersi fondata l'opposizione per quanto di ragione con conseguente accoglimento della domanda proposta in via subordinata da parte opposta, di condanna dell'opponente al pagamento del corrispettivo contrattuale spettante alla Controparte_1 limitatamente alla somma di €. 3.842,49.
Vagliata la fondatezza della pretesa di pagamento azionata dalla creditrice opposta, può ora passarsi all'esame della domanda riconvenzionale, formulata dall'azienda agricola opponente con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da mancato guadagno nonché di rimborso della somma di €. 7.476,70. La parte opponente ha dedotto di aver provveduto alla sostituzione delle pompe dell'impianto preesistenti con altre sovradimensionate, sostenendo un esborso pari ad €. 7.476,70, e di aver fatto eseguire lavori di ripristino dell'impianto idraulico a proprie spese, a causa del non corretto funzionamento della centrale a biomassa in conseguenza dell'errato montaggio di n. 3 “valvole di non ritorno”, non in grado di aprirsi completamente per far defluire correttamente l'acqua (in quanto installate a ridosso delle flange), provocando una consistente riduzione dell'energia elettrica prodotta dalle turbine.
L'opponente ha, altresì, richiesto il risarcimento del danno da mancato guadagno - scaturente dal malfunzionamento dell'impianto, che era rimasto fermo per 30 gg. al fine di effettuare gli interventi di rispristino - quantificato nell'importo complessivo di €. 40.320,00, parametrato considerando la capacità produttiva giornaliera di energia elettrica della centrale, pari a 4.800 kw/h,
e il costo di €. 0,28 per ogni kw prodotto, che consentivano di ricavare il suddetto importo moltiplicando la somma di €. 1.344,00 (produzione giornaliera) per 30 gg. di fermo tecnico.
Orbene, la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dall'opponente, fondata sulla sussistenza di asserite anomalie di funzionamento dell'impianto termoidraulico, contestate con la perizia tecnica di parte prodotta agli atti del giudizio, non ha trovato riscontro probatorio all'esito della fase istruttoria espletata in corso di causa, sia in ordine all'an debeatur sia per quel che concerne il quantum debeatur.
Nondimeno va evidenziato che, dall'esame degli ordini effettuati dallo è evincibile Pt_1
che il montaggio delle tubazioni da parte della avrebbe dovuto essere eseguito in Controparte_1 ossequio a quanto stabilito dalla progettazione grafica dell'impianto fornita dall'odierno opponente, che non ha provveduto a produrla in giudizio, né ha diversamente provato che la collocazione errata delle valvole a ridosso delle flange fosse stata effettuata negligentemente dagli installatori della società opposta, in spregio a quanto prescritto dal progetto.
Le considerazioni che precedono giustificano il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente.
In ragione dell'esito della lite - ovvero della parziale reciproca soccombenza, determinata dall'accoglimento dell'opposizione per quanto di ragione, con consistente riduzione del quantum debeatur della pretesa creditoria della parte opposta, nonché del rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente - le spese del giudizio devono essere compensate per 1/2 tra le parti;
il restante 1/2 segue, invece, il principio della soccombenza e deve essere posto a carico della parte opposta, prevalentemente soccombente.
Le suddette spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (da €. 26.001,00 a €. 52.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione in Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 08.11.2011 nei confronti della Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 330/2011 emesso dal Tribunale di Bari il 21-27.07.2011;
2) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda proposta in via subordinata da parte convenuta opposta e, per l'effetto, CONDANNA parte attrice opponente Parte_1 al pagamento, in favore della società della somma di €. 3.842,49, oltre
[...] Controparte_1
interessi nella misura legale secondo la decorrenza indicata nel decreto ingiuntivo;
3) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente;
4) COMPENSA nella misura di 1/2 le spese del presente giudizio - che liquida per l'intero in
€. 5.077,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge - CONDANNANDO la parte convenuta opposta al pagamento in Controparte_1
favore della parte attrice opponente del restante 1/2. Parte_1
Così deciso in Bari, 27.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa Simona Merra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92001290/2011 di R.G. (ex Sezione Distaccata di Altamura), vertente fra le parti:
in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Iannucci, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Siani sito in Altamura (Ba) al Corso Federico II di Svevia n. 94, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alfieri L.M. Zullino e Giuseppe Miglionico, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Gravina in Puglia (Ba) alla via Ragni
n. 103, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza dell'11.07.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, notificato in data 08.11.2011, , in qualità di titolare dell'omonima Parte_1
azienda agricola, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 330/2011 del 21-
27.07.2011, emesso dal Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di Altamura nel procedimento R.G. n.
877/2011 - con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma Controparte_1 di €. 13.842,49, oltre al pagamento di spese, competenze e onorari del procedimento monitorio, sulla base di n. 7 fatture emesse per la fornitura, prefabbricazione e montaggio di materiali necessari alla realizzazione di una centrale a biomassa – convenendo in giudizio la società al fine Controparte_1 di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare nulla e illegittima l'ingiunzione di pagamento per cui è causa con revoca del decreto opposto per mancanza dei presupposti per la sua richiesta, per essere stato integralmente effettuato il pagamento;
2) dichiarare in via riconvenzionale dovute le somme di €. 40.320,00 per mancato guadagno a seguito di mancata produzione di energia elettrica per un periodo di 30 giorni (da marzo ad aprile 2011), oltre a €. 7.476,70 per sostituzione pompe all'impianto a biomassa, o per quell'altra somma che sarà accertata in corso di causa e comunque salvo diversa somma derivante da eventuale compensazione;
3) per l'effetto condannare
l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore anticipatario con IVA
e CNA come per legge”.
La parte opponente esponeva in fatto di aver commissionato alla Controparte_1
l'installazione e il montaggio del sistema idraulico di una centrale a biomassa, da realizzare presso la sede della propria azienda agricola sita in Bernalda (Mt) alla Contrada S. Angelo e che i lavori di installazione e montaggio della centrale elettrica erano stati eseguiti a partire dal mese di ottobre 2010 fino al mese di febbraio 2011.
Deduceva l'opponente che, durante l'esecuzione dei lavori, la aveva emesso Controparte_1
le fatture nn. 16/2010, 17/2010, 18/2010, 19/2010, 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011 e 8/2011, per un importo complessivo di €. 63.342.49, in riferimento al quale aveva regolarmente corrisposto la somma di €. 62.800,00, tramite bonifico bancario dell'11.10.2010 per €. 3.025,00, in contanti per €.
10.000,00 (con quietanza liberatoria sottoscritta dalla creditrice del 13.11.2010) nonché con assegni bancari n. 0796600912-03 al 30.06.2011 di €. 16.500,00, n. 0796600917-08 al 31.08.2011 di €.
7.975,00, n. 0796600918-09 al 30.11.2011 di €. 11.000,00 e n. 0796596403-05 al 31.12.2011 di €.
14.300,00.
Rappresentava, altresì, la parte opponente che, ultimati i lavori e in attesa che la CP_1 provvedesse ad effettuare il collaudo definitivo dell'impianto, durante alcune prove di
[...]
funzionalità della centrale a biomassa venivano riscontrate delle anomalie, che venivano immediatamente contestate all'azienda fornitrice ed esecutrice dei lavori di installazione e montaggio con telegramma n. 52/QR del 19.03.2011, a mezzo del quale la veniva anche Controparte_1 sollecitata ad effettuare il collaudo dell'impianto idraulico;
detto invito rimaneva inesitato, tanto che, con nota raccomandata a.r. del 13.04.2011 lo evidenziando nuovamente il non corretto Pt_1 funzionamento dell'impianto, reiterava la propria richiesta di intervento urgente - in ragione del danno alla produzione di energia elettrica che stava subendo - e contestava recisamente la somma vantata a saldo dalla società odierna opposta di €. 13.841,49.
Lo asseriva che, solo dopo numerose comunicazioni epistolari, con fax del Pt_1
02.05.2011 veniva fissato un incontro congiunto in loco in data 06.05.2011 e che - nelle more del sollecitato incontro teso alla verifica del funzionamento dell'impianto (ovvero nel periodo dal
19.03.2011 al 06.05.2011) e allo scopo di evitare ulteriori limitazioni alla produzione di energia elettrica - aveva provveduto far ripristinare l'impianto a sue spese, tramite lo smontaggio e rimontaggio delle “valvole di non ritorno”, accertando con l'ausilio di un tecnico che la causa del difettoso funzionamento della centrale era da identificarsi nell'errato montaggio dell'impianto termoelettrico, eseguito esclusivamente dalla Controparte_1
Assumeva la parte opponente che, nel corso dell'incontro congiunto del 06.05.2011, il l.r.p.t. della aveva constatato che erano stati eseguiti i lavori di ripristino a spese dell'attore Controparte_1
nonché la sussistenza dei danni lamentati dallo stesso, generati dal non corretto funzionamento della centrale a causa dell'errato montaggio di n. 3 “valvole di non ritorno”, installate a ridosso delle flange e, pertanto, non in grado di aprirsi completamente per far defluire correttamente l'acqua, diminuendone il flusso e, conseguentemente, provocando una consistente riduzione dell'energia elettrica prodotta dalle turbine;
sempre in occasione di detto incontro, il l.r.p.t. della Controparte_1 aveva preso atto anche del fatto che l'odierno opponente aveva provveduto, a proprie spese, alla sostituzione delle pompe preesistenti con altre sovradimensionate, sostenendo un ulteriore esborso pari ad €. 7.476,70.
L'opponente rilevava che, nonostante le contestazioni ricevute e la situazione creatasi a seguito della non corretta esecuzione dei lavori di installazione dell'impianto e delle relative spese sostenute per il ripristino, la società fornitrice non si era resa disponibile ad addivenire ad una soluzione bonaria della controversia insorta e, in spregio al decoro commerciale-imprenditoriale, aveva provveduto a negoziare tre titoli bancari, consegnati dallo a garanzia del credito, senza Pt_1
rispettare le scadenze espressamente concordate.
In sostanza, la parte opponente rilevava che, a fronte delle fatture emesse dalla CP_1 per €. 63.342,49, aveva versato acconti per un totale di €. 62.800,00, come provato dalla
[...]
documentazione versata in atti - residuando, di conseguenza, solamente la somma a saldo di €. 542,49
- e chiedeva, in via riconvenzionale, il rimborso della somma di €. 7.476,70, quale spesa sostenuta per la sostituzione di pompe dell'impianto a biomassa, nonché il risarcimento del danno da mancato guadagno - causato dal malfunzionamento della centrale a biomassa, rimasta ferma per 30 gg. al fine di effettuare gli interventi di rispristino - quantificato nell'importo complessivo di €. 40.320,00, parametrato considerando la capacità produttiva giornaliera di energia elettrica della centrale, pari a
4.800 kw/h, e il costo di €. 0,28 per ogni kw prodotto, che consentivano di ricavare il suddetto importo moltiplicando la somma di €. 1.344,00 (produzione giornaliera) per 30 gg. di fermo tecnico.
, dunque, rassegnava le proprie conclusioni, come riportate Parte_1
in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.05.2012, si costituiva tempestivamente in giudizio la la quale contestava le argomentazioni della parte opponente, instando Controparte_1 per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, ritenute infondate in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La società opposta deduceva che il prezzo per la fornitura e l'installazione della centrale a biomassa era stato convenuto in €. 52.250,00 - al quale si riferivano le fatture nn. 16/2010 di €.
3.025,00, 19/2010 di €. 16.500,00 e 1/2011 di €. 21.725,00 – e che nel corso dell'esecuzione dei lavori, lo aveva richiesto alla ulteriori e differenti forniture e prestazioni Pt_1 Controparte_1 di servizi, per un totale di €. 24.392,49, cui si riferivano le fatture nn. 2/2011 di €. 14.300,00; 18/2010 di €. 2.125,22; 17/2010 di €. 1.650,00; 3/2011 di €. 2190,87; 4/2011 di €. 926,40; 6/2011 di €.
3.300,00; 8/2011 di €. 900,00.
Pertanto, l'opposta rilevava che l'importo complessivo degli interventi realizzati in favore dell'azienda agricola opponente era di €. 76.642,49 mentre aveva corrisposto il minor Pt_1 importo di €. 62.800,00, con un restante credito della di €. 13.842,49, oggetto del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva, altresì, l'opposta che la domanda riconvenzionale di natura risarcitoria spiegata dall'opponente si fondava sull'errato presupposto che la fosse contrattualmente Controparte_1
obbligata alla certificazione del collaudo dell'impianto nel suo complesso, ma tale assunto non trovava alcun riscontro nella documentazione versata in atti, che, al contrario, attestava unicamente la circostanza che la prestazione della società opposta era chiaramente circoscritta alla prefabbricazione e al montaggio delle tubazioni esterne alla sala compressori, sulla base del progetto e delle rappresentazioni grafiche fornite dal cliente.
La precisando di essersi occupata del montaggio di tubazioni solo di una Controparte_1
parte del complesso impianto a biomasse di sosteneva come la centrale elettrica fosse stata Pt_1 realizzata con l'intervento anche di altre imprese e che i lavori di costruzione dell'impianto a biomasse erano stati monitorati e diretti quotidianamente dall'opponente e dai suoi collaboratori tecnici, con i quali aveva provveduto a testare il funzionamento dell'impianto senza alcun contradittorio, rilevando presunte anomalie descritte in una perizia tecnica mai esibita.
L'opposta concludeva, quindi, per l'integrale rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della complessiva somma di €. 13.842,49, oltre interessi dal dì della domanda, con vittoria delle spese del giudizio.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 24.06.2013 venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti;
la fase istruttoria si articolava mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'opponente e del legale rappresentante della società opposta e della prova testimoniale, con l'escussione dei testi di parte opponente, ing. e Testimone_1 [...]
nonché dei testi di parte opposta, ing. e Tes_2 Testimone_1 Testimone_3
All'esito delle prove orali, il precedente Giudice, rigettava la richiesta di c.t.u. avanzata dalla parte opponente e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.07.2024, per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nella fattispecie, per quanto attiene al credito azionato in via monitoria, esso deriva dal rapporto contrattuale, incontestato, intercorso tra l'azienda agricola Parte_1
e la società avente ad oggetto la fornitura, prefabbricazione e montaggio delle Controparte_1 tubazioni idrauliche per la centrale a biomassa da realizzare presso la sede dell'azienda agricola committente, sita in Bernalda (Mt) alla Contrada S. Angelo.
La società opposta (attrice in senso sostanziale) ha dedotto di essere creditrice, nei confronti dell'azienda agricola opponente (convenuta in senso sostanziale), della somma di €. 13.842,49, come da fatture prodotte in giudizio, quale corrispettivo a saldo della suddetta fornitura.
Dunque, l'oggetto principale del presente giudizio di opposizione consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato dalla Controparte_1
Sulla base della documentazione prodotta dall'opposta e non specificamente Controparte_1
contestata dalla parte opponente, è emerso che il prezzo stabilito dalle parti contrattuali per la fornitura e il montaggio del sistema idraulico in argomento era basato sulle fatture n. 16/2010 di €. 3.025,00,
n. 19/2010 di €. 16.500,00 e n. 1/2011 di €. 21.725,00, per un totale di €. 41.250,00 (cfr. all. n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
Sempre dalla documentazione in atti, si evince che, per il pagamento del suddetto importo, lo aveva corrisposto alla società creditrice la somma complessiva di €. 38.500,00, tramite Pt_1 bonifici e assegni bancari, a pagamento delle fatture n. 16/2010 di €. 3.025,00 e n. 19/2010 di €.
16.500,00 nonché - a parziale pagamento della fattura n. 1/2011 di €. 21.725,00 - aveva corrisposto la somma di €. 18.975,00, residuando un debito nei confronti dell'opposta di €. 2.750,00 (cfr. all. nn.
3-5-6-7 all'atto di opposizione).
Durante i lavori di installazione, inoltre, lo aveva effettuato ulteriori ordini, di cui Pt_1 alle fatture n. 2/2011 di €. 14.300,00, n. 18/2010 di €. 2.125,22, n. 17/2010 di €. 1.650,00, n. 3/2011 di €. 2.190,87, n. 4/2011 di €. 926,40, n. 6/2011 di €. 3.300,00 e n. 8/2011 di €. 900,00, per un totale di €. 25.392,49 (cfr. all. nn. 2-3-4-5-6-7-8 alla comparsa di costituzione e risposta), relativamente al quale aveva corrisposto alla tramite assegno bancario, la somma di €. 14.300,00 Controparte_1
(cfr. all. n. 8 all'atto di opposizione), residuando un debito nei confronti della fornitrice di €.
11.092,49.
Con riferimento alla fattura n. 6/2011 di €. 3.300,00, che la parte opponente aveva dichiarato di non aver mai ricevuto e contabilizzato, va rilevato che la stessa risulta riferita all'ordine n. 14/2011, regolarmente sottoscritto dall'ordinante, così come tutti gli altri ordini allegati in atti, accompagnati dalle fatture di riferimento (cfr. all. n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta).
La somma dei due residui dovuti a saldo dalla parte opponente per gli ordini complessivamente effettuati (come sopra determinati sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalle parti) risulta essere di €. 13.842,49 (€. 2.750,00 + €. 11.092,49), corrispondente all'importo oggetto di ingiunzione;
tuttavia, dalla predetta somma deve essere detratto l'importo di
€. 10.000,00, versato in contanti dal come rilevabile dalla quietanza di avvenuto pagamento Pt_1 sottoscritta dal legale rappresentante della (cfr. all. n. 4 all'atto di opposizione). Controparte_1
Dunque, dagli atti processuali si evince che il totale dovuto dalla parte opponente nei confronti della società opposta ammontava ad €. 66.642,49 (€. 41.250,00 + €. 25.392,49) e che l'opponente aveva corrisposto alla la somma di €. 62.800,00 (€. 3.025,00 + €. 16.500,00 + €. Controparte_1
7.975,00 + €. 11.000,00 + €. 14.300,00 + €. 10.000,00), residuando un credito in favore della società opposta di €. 3.842,49.
Pertanto, deve ritenersi fondata l'opposizione per quanto di ragione con conseguente accoglimento della domanda proposta in via subordinata da parte opposta, di condanna dell'opponente al pagamento del corrispettivo contrattuale spettante alla Controparte_1 limitatamente alla somma di €. 3.842,49.
Vagliata la fondatezza della pretesa di pagamento azionata dalla creditrice opposta, può ora passarsi all'esame della domanda riconvenzionale, formulata dall'azienda agricola opponente con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da mancato guadagno nonché di rimborso della somma di €. 7.476,70. La parte opponente ha dedotto di aver provveduto alla sostituzione delle pompe dell'impianto preesistenti con altre sovradimensionate, sostenendo un esborso pari ad €. 7.476,70, e di aver fatto eseguire lavori di ripristino dell'impianto idraulico a proprie spese, a causa del non corretto funzionamento della centrale a biomassa in conseguenza dell'errato montaggio di n. 3 “valvole di non ritorno”, non in grado di aprirsi completamente per far defluire correttamente l'acqua (in quanto installate a ridosso delle flange), provocando una consistente riduzione dell'energia elettrica prodotta dalle turbine.
L'opponente ha, altresì, richiesto il risarcimento del danno da mancato guadagno - scaturente dal malfunzionamento dell'impianto, che era rimasto fermo per 30 gg. al fine di effettuare gli interventi di rispristino - quantificato nell'importo complessivo di €. 40.320,00, parametrato considerando la capacità produttiva giornaliera di energia elettrica della centrale, pari a 4.800 kw/h,
e il costo di €. 0,28 per ogni kw prodotto, che consentivano di ricavare il suddetto importo moltiplicando la somma di €. 1.344,00 (produzione giornaliera) per 30 gg. di fermo tecnico.
Orbene, la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dall'opponente, fondata sulla sussistenza di asserite anomalie di funzionamento dell'impianto termoidraulico, contestate con la perizia tecnica di parte prodotta agli atti del giudizio, non ha trovato riscontro probatorio all'esito della fase istruttoria espletata in corso di causa, sia in ordine all'an debeatur sia per quel che concerne il quantum debeatur.
Nondimeno va evidenziato che, dall'esame degli ordini effettuati dallo è evincibile Pt_1
che il montaggio delle tubazioni da parte della avrebbe dovuto essere eseguito in Controparte_1 ossequio a quanto stabilito dalla progettazione grafica dell'impianto fornita dall'odierno opponente, che non ha provveduto a produrla in giudizio, né ha diversamente provato che la collocazione errata delle valvole a ridosso delle flange fosse stata effettuata negligentemente dagli installatori della società opposta, in spregio a quanto prescritto dal progetto.
Le considerazioni che precedono giustificano il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente.
In ragione dell'esito della lite - ovvero della parziale reciproca soccombenza, determinata dall'accoglimento dell'opposizione per quanto di ragione, con consistente riduzione del quantum debeatur della pretesa creditoria della parte opposta, nonché del rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente - le spese del giudizio devono essere compensate per 1/2 tra le parti;
il restante 1/2 segue, invece, il principio della soccombenza e deve essere posto a carico della parte opposta, prevalentemente soccombente.
Le suddette spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (da €. 26.001,00 a €. 52.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione in Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 08.11.2011 nei confronti della Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 330/2011 emesso dal Tribunale di Bari il 21-27.07.2011;
2) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda proposta in via subordinata da parte convenuta opposta e, per l'effetto, CONDANNA parte attrice opponente Parte_1 al pagamento, in favore della società della somma di €. 3.842,49, oltre
[...] Controparte_1
interessi nella misura legale secondo la decorrenza indicata nel decreto ingiuntivo;
3) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente;
4) COMPENSA nella misura di 1/2 le spese del presente giudizio - che liquida per l'intero in
€. 5.077,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge - CONDANNANDO la parte convenuta opposta al pagamento in Controparte_1
favore della parte attrice opponente del restante 1/2. Parte_1
Così deciso in Bari, 27.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra