Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4122 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 27.5.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 12625/2023 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall' avv. DE GENNARO LUIGI, con Parte_1 cui è domiciliato telematicamente ricorrente
e
Controparte_1
rappr. e difeso dall' avv. NARDONE
[...]
ANTONIO, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
e rapp.ta e difesa dall' AVVOCATURA Controparte_2
DELLO STATO resistente
Con ricorso depositato il 3.7.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente dell' Controparte_3 inquadrato nei ruoli della docenza universitaria della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, come Ricercatore;
che, in qualità di personale laureato medico, prestava servizio presso l' Controparte_4
e svolgeva funzioni finalizzate
[...] all'assistenza sanitaria uguali a quelle ospedaliere svolte dai medici e dalle altre professioni sanitarie alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale, con inquadramento nei ruoli della Dirigenza Sanitaria;
che aveva optato per il rapporto di lavoro esclusivo, maturando una esperienza professionale nel SSN superiore a
15 anni e percependo la relativa indennità; che, con la Delibera del D.G. dell'AOU convenuta n. 905 del 31 ottobre 2014 di attuazione dell'Atto Aziendale, era stato conferito l'incarico professionale art 27 lettera c) – CCNL 9.8.2000; che la sua retribuzione complessiva era composta da: a) un “trattamento economico universitario”, erogato direttamente dalla Controparte_3 con proprio cedolino (parte non “contrattualizzata” del rapporto,
[...] determinato secondo gli adeguamenti economici fissati dai vari DPCM) per compensare l'attività di didattica e ricerca svolta nell'Ateneo; b) un “trattamento economico aggiuntivo”, erogato dalla Controparte_1
con proprio cedolino ex art. 6 del D. lgs. 517/99 e volto a compensare
[...]
l'attività di assistenza sanitaria svolta presso i Policlinici dal personale docente della Facoltà Mediche;
aggiungeva che detto “assegno aggiuntivo” era stato graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico conferito dal Direttore Generale;
che, nel determinare il valore di tale emolumento,
l' aveva avuto il vincolo di mantenere coerenza con i meccanismi e i valori CP_1 in uso nelle – derivati dal CCNL Dirigenza medica - per Parte_2 determinare le componenti retributive legate all'impegno professionale reso e alla tipologia dell'incarico svolto (vedasi Delibera del D.G. n. 762 del 29 dicembre 2006
e Delibera del D.G. n. 765 del 20 settembre 2011); che conteneva l'indennità di posizione fissa conglobata nel tabellare per effetto dell'applicazione dell'art. 42
CCNL Dirigenza Medica, parte normativa 2002/2005 per un importo annuo, mai mutato, di € 5.360,24 e l'indennità di posizione variabile (poi denominata “retribuzione di posizione minima contrattuale unificata”) che era stata di volta in volta rideterminata dalle varie tornate contrattuali del CCNL della Dirigenza
Medica; che la somma in godimento al momento del deposito del ricorso, così come risultava dalle buste paga, aveva avuto riferimento a valori fissati nell'art 5 del CCNL della Dirigenza Medico Veterinaria II Biennio Economico 2008/2009;
c) indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, quali ad esempio l'indennità per rischio radiologico, l'indennità notturna, l'indennità festiva,
l'indennità di pronta disponibilità, l'indennità di guardia, lo straordinario per servizio di pronta disponibilità etc., corrisposte, ove spettanti, nelle misure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza Medico
Veterinaria; d) indennità di esclusività, il cui importo era risultato determinato dall'art. 12 del CCNL per l'Area della Dirigenza Medico Veterinaria, biennio economico 2008/2009 in € 12.791,61 annui ed € 1.065,97 mensili per 13 mensilità; che lamentava che l' non aveva applicato il CCNL Area CP_1 della Sanità, triennio 2016- 2018, sottoscritto presso la sede in data CP_5
19/12/2019 che, con varie decorrenze fissate per ciascun emolumento, aveva previsto incrementi degli importi;
che l'art. 91 del CCNL Area della Sanità
2016/2018 aveva stabilito incrementi della retribuzione di posizione a decorrere dal 1.1.2020, fissando nuovi valori annui lordi per 13 mensilità.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1. accertare e dichiarare che al ricorrente sono dovute le somme di cui al presente ricorso e per i titoli ivi dedotti, per complessivi € 5.260,58; in subordine, la diversa somma, in misura maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
2. per l'effetto, condannare la convenuta AOU in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme di cui al presente ricorso e per i titoli ivi dedotti, per complessivi € 5.260,58, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta creditoria al saldo;
in subordine, la diversa somma, in misura maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l'
[...] che Controparte_4 eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la parte ricorrente risultava essere dipendente dell' Controparte_3 ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre
[...] 1979; eccepiva altresì la prescrizione e l'infondatezza della domanda, in quanto la normativa contrattuale non contemplava un'automatica corresponsione degli aumenti, ma solo un adeguamento dei trattamenti aggiuntivi ex art. 6 D.Lgs.
517/1999, nell'ipotesi in cui fosse venuta meno la congruità e la proporzione e sempre nel rispetto dei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, co.
2, D.P.R. n. 382 del 1980.
All'udienza del 28.05.2024 si disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che, Controparte_3 costituitasi, eccepiva in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la richiesta di ricalcolo dell'assegno aggiuntivo sulla base delle previsioni del CCNL Area Sanità 2016/2018 avrebbe potuto essere riconosciuta esclusivamente dal datore di lavoro presso il quale era stata svolta l'attività lavorativa ovvero l' . In via subordinata, eccepiva Controparte_4
l'infondatezza della domanda.
La domanda è fondata, e come tale, può essere accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent. Per_ n. 1707/2025 dott. , sent. n. 100/2025 dott.ssa ), che hanno vagliato Per_2 la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
Preliminarmente va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_4
Ed invero, in materia, la Suprema Corte, con argomentazioni condivise dal
Tribunale, ha ritenuto che “Il personale universitario “strutturato” nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l' , è in CP_3 rapporto di servizio con l' , la quale, in ragione del diretto Controparte_4 coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario (Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8521).
Tale orientamento, peraltro, è stato successivamente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con la pronuncia n. 9279/16, ha confermato la sussistenza della legittimazione passiva sia dell' sia Controparte_4 dell' , sicché il dipendente può agire nei confronti di entrambe le CP_3 amministrazioni.
Ne consegue che, rispetto alla domanda in esame, risultano passivamente legittimati - in solido tra loro - sia l' quale datrice di lavoro, sia l CP_3 [...]
in quanto soggetto tenuto a corrispondere al personale in servizio con CP_4 funzioni assistenziali presso la stessa (come il ricorrente) le voci di retribuzione;
tanto più quelle inerenti la retribuzione variabile, come quelle oggetto del presente giudizio.
Per tale motivo la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' avanzata dalla , è stata accolta. Controparte_3 Controparte_4
È, inoltre, infondata l'eccezione di prescrizione visto che la pretesa azionata è sorta e può essere fatta valere solo dalla data di entrata in vigore del CCNL 2016-1018, ovvero a dicembre 2019.
Rispetto a tale data va ritenuto sussistere il tempestivo effetto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale, conseguente alla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nel presente giudizio, peraltro, le pretese riguardano il periodo dicembre 2021- giugno 2023 periodo che palesemente non ricade nel termine di prescrizione quinquennale.
Nel merito, per l'esame delle questioni per cui è causa occorre premettere che il sistema remunerativo applicabile alla vicenda in esame è stato oggetto della riforma dettata dal d.lgs. n. 517 del 1999.
In particolare l'art. 6 di tale d.lgs. dispone:
1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma
1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università:
a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca. 2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in CP_6 attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.
Tale nuovo sistema, basato su trattamenti aggiuntivi graduati in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (c.d. indennità di posizione) ed in relazione ai risultati ottenuti nell'attività gestionale ed assistenziale (c.d. indennità di risultato) sostituisce il precedente sistema e non può considerarsi aggiuntivo, come specificato a più riprese dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità.
Nel caso in esame, è pacifico (per essere stato dedotto in ricorso e non contestato) che il ricorrente ha goduto del trattamento economico così come introdotto e disciplinato dal citato art. 6 del d.lgs. n. 517/99.
Peraltro, ciò emerge anche dalle buste paga depositate in atti (cfr. produzione attorea).
In esse, infatti, sono presenti, oltre all'indennità di esclusività (codice 05282) anche una indennità denominata assegno aggiuntivo D.Lgs. 517/99 (codice
05813).
Pertanto, la sua retribuzione complessiva - così anche come dedotto in ricorso e non contestato in memoria difensiva - è composta: a) di un “trattamento economico universitario” erogato direttamente dalla con proprio cedolino - Controparte_3 parte non “contrattualizzata” del rapporto - determinata secondo gli adeguamenti economici fissati dai vari DPCM volti a compensare l'attività di didattica e ricerca svolta nell'Ateneo;
b) di un “trattamento economico aggiuntivo” erogato dalla , Controparte_4 con proprio cedolino così come previsto dall'art. 6 del D. lgs. 517/99 e volto a compensare l'inscindibile attività di assistenza sanitaria svolta presso il
Policlinico.
Il valore di tale ultimo emolumento è stato all'epoca determinato dall'
[...]
in coerenza con i meccanismi e i valori in uso nelle Aziende Sanitarie CP_4
- derivati dal CCNL medica - per determinare le componenti retributive CP_7 legate all'impegno professionale reso e alla tipologia dell'incarico svolto (cfr.
Delibera del D.G. n. 762 del 29 dicembre 2006; doc. 5 produzione attorea).
Successivamente, con delibera n. 765 del 20 settembre 2011 del Direttore
Generale della sono state aggiornate, con le schede Controparte_4 economiche alla stessa allegate, i trattamenti aggiuntivi ex art. 6 D.L.vo n. 517/99 Contr così come incrementati per effetto di quanto disposto dal CCNL - Dirigenza per il triennio 2006 – 2009 (cfr. Delibera del D.G. n . 765/2011: doc. 6 produzione attorea).
Ciò posto, come dedotto in ricorso, il CCNL dell'area Sanità 2016 – 2018, sottoscritto il 19.09.2019, ha introdotto espressamente una serie di incrementi retributivi.
In particolare, per quanto rileva ai fini di causa, l'art. 91 ha previsto che “i valori annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa sono ridefiniti” come nelle tabelle nel medesimo riportate.
In particolare, con riferimento all'Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (art. 18, comma 1, par. II, lett. c), quale quello della ricorrente, l'importo di tale emolumento è stato rideterminato in €
5.500,00 annui da corrispondere in 13 mensilità.
L' si oppone all'incremento retributivo richiesto affermando, Controparte_4 in sostanza, che il riconoscimento degli incrementi retributivi previsti dal CCNL
19/09/2019 dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, non può essere accolto se non motivato con la deduzione delle specifiche condizioni di lavoro e degli incarichi ricoperti, confrontando, poi, il trattamento complessivo - compreso, quindi, quanto corrisposto dall'Università - in godimento ai medici con analoghe condizioni di lavoro e analoghi incarichi.
La tesi difensiva contraria propugnata dalla Controparte_1
tuttavia, non trova riscontro con quanto disposto dalla normativa
[...] richiamata così come interpretata anche da una recente sentenza della Corte di
Cassazione, con la quale viene statuito che “[…] La nuova disciplina ha il chiaro intento di fissare un criterio di quantificazione dell'indennità perequativa che tenga conto del nuovo assetto della dirigenza medica e della diversa struttura della retribuzione delineata dalle parti collettive, le quali, già a partire dal CCNL
5.12.1996, per quel che in questa sede rileva, avevano distinto lo stipendio tabellare dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato. Una volta superato
l'inquadramento della dirigenza medica in tre distinte qualifiche funzionali e valorizzate a fini retributivi la natura dell'incarico conferito e la qualità dei risultati raggiunti, occorreva individuare un sistema di corrispondenza che andasse oltre il rigido automatismo fissato, in un diverso contesto, dall'art. 102 del d.P.R. n.
382/1980, e garantisse, comunque, la finalità perequativa propria dell'indennità. Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all'interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all'incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti;
dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per
l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del Servizio Sanitario
Nazionale. La finalità perequativa è, dunque, ribadita e viene realizzata adeguando la normativa dettata per il personale universitario a quella vigente per la dirigenza medica” (cfr. Cass., 22 aprile 2022, n. 12952).
Osserva allora il Tribunale come, anche alla luce di tale recente statuizione, parte ricorrente ha diritto all'adeguamento dell'Assegno Aggiuntivo in base agli incrementi previsti dal contratto collettivo nazionale per il triennio 2016-2018; ciò al fine di ottenere la finalità perequativa prevista dall'art. 6 del d.lgs. 517/99.
In ordine al quantum, possono essere utilizzati i conteggi attorei in quanto correttamente elaborati in ragione dei valori aggiornati (parte variabile) introdotti dal menzionato CCNL e non specificamente contestati. In conclusione, la domanda del ricorrente deve essere accolta e le convenute, in solido tra loro, devono essere condannate al pagamento in favore del suddetto della somma di € 5.260,58, oltre interessi legali, o in alternativa, se maggiore, rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ciascuna posta creditoria al saldo.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'adeguamento dell''assegno aggiuntivo per i titoli e i periodi di cui sopra, con la condanna delle convenute in solido al pagamento in suo favore della somma di 5.260,58, oltre interessi legali, o in alternativa, se maggiore, rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ciascuna posta creditoria al saldo;
b) condanna le resistenti in solido alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500,00 per onorario, oltre Iva, CPA
e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 27/05/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo