CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 5620/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
5620/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 9-10-2024, con assegnazione all'appellante del termine di 60 giorni ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
AR
, C.F.: nato a [...]
[...] C.F._1
Campania (CE) il 12.9.1958 ed ivi residente alla via
Vezzarola, rappresentato e difeso in mandato agli atti dall'avv.to Francesco Cialella, C.F.: ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caianello
(CE), alla Via Montano dei Rossi, PEC:
Email_1
Appellante
E in persona Controparte_1 del Sindaco, legale rappr.nte p.t., elettivamente dom.to presso il procuratore costituito Avv. Raffaele Manfellotto.
Appellato contumace FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
conveniva in giudizio l' Controparte_1 [...]
in sede di opposizione a decreto Controparte_2 ingiuntivo avente numero 318/09. In particolare, esponeva che l'impresa edile del geom. eseguiva AR nel Comune di lavori aggiuntivi Controparte_1 rispetto a quelli previsti dal contratto di appalto del
19.11.2001 e relativi alla sistemazione e manutenzione della
Piazza S. Michele, realizzazione di un parcheggio antistante l'area cimiteriale, di un parcheggio in località Cave di Conca e altri lavori di manutenzione e sistemazione della Piazza
Vezzara.
In particolare, in data 24.8.2005, con protocollo con numero
4079, l'allora Sindaco del Comune di della CP CP
, nella qualità di responsabile Parte_2 del procedimento, comunicava al Direttore dei Lavori, Ing.
, di aver autorizzato la ditta Controparte_3 AR
ad effettuare alcuni lavori di sistemazione e
[...] adeguamento aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contratto del 19.11.2001, lavori, da contabilizzare oltre quanto già previsto.
La ditta in data 25.10.2005 trasmetteva al AR responsabile del procedimento dell'Area tecnica del Comune di della nonché al Direttore dei Lavori Ing. CP CP
i computi metrici estimativi dei lavori aggiuntivi CP_3 eseguiti. Sempre in data 25.10.2005, veniva trasmessa, unitamente ai computi metrici la fattura n. 3.2005.
Indi, la ditta depositava ricorso per AR decreto ingiuntivo, che veniva emesso in data 12/11/2009 e notificato con numero 318/09 con il quale veniva ingiunta la somma di euro 17.217,75. Il suddetto decreto ingiuntivo veniva opposto innanzi al
Tribunale di Carinola e veniva poi emessa sentenza avente n.
1395/2018, pubblicata in data 20/4/2018, con cui il Giudice adito così provvedeva: “accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 318/09 e condanna AR
quale titolare dell'omonima ditta edile al pagamento
[...] delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 oltre Iva
e Cpa e spese forfettarie come per legge”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello AR
, che chiedeva: “accogliere l'appello proposto ed in
[...] riforma dell'impugnata sentenza così provvedere: 1) annullare la sentenza impugnata n. 1395/2018; 2) accogliere, la spiegata domanda accertare che
[...]
ha effettuato i lavori per il Comune di Controparte_2
così per come commissionati, e Controparte_1 riguardanti sistemazione e manutenzione della Piazza S.
Michele, realizzazione di un parcheggio antistante l'area cimiteriale, di un parcheggio in località Cave di Conca e altri lavori di manutenzione e sistemazione della Piazza Vezzara;
3) condannare, per l'effetto, il convenuto al pagamento della somma ingiunta di € 17.217,75 oltre interessi;
4) condannare, altresì, il convenuto al risarcimento degli ulteriori danni morali e non, dovuti alla mancato guadagno della Ditta attrice”.
Non si costituiva la parte appellata nonostante la rituale notifica dell'atto di appello.
L'appello è infondato.
Con la sentenza appellata il Tribunale ha affermato che le
“opere eseguite dalla ditta sono ulteriori AR rispetto al contratto di appalto del 19 novembre 2001 e sono state effettuate al di fuori dello schema previsto dalla legge, che richiede la forma scritta ad substantiam per tutti i contratti degli enti pubblici. Ciò posto andava esperita l'azione ex articolo 1398 Codice civile nei confronti degli stessi soggetti che avevano autorizzato i lavori. Ne consegue che l'opposto aveva la possibilità di agire direttamente nei confronti dell'amministratore e/o del funzionario responsabile che aveva autorizzato i lavori extra contratto per farsi reintegrare del pregiudizio economico sofferto”.
Col primo motivo la parte appellante censura la gravata sentenza per non aver il giudice dei prime cure tenuto conto che, come da allegata documentazione, “il Controparte_1
ha in realtà espressamente autorizzato e
[...] quindi in forma scritta l' ad eseguire Controparte_2 dei lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal regolare contratto di appalto del 19.11.2001. Ed infatti in data
24.8.2005, con protocollo numero 4079, l'allora Sindaco del
Comune di Geom. Controparte_1 [...]
, nella qualità di responsabile del procedimento, Parte_2 comunicava al Direttore dei Lavori, Ing. , Controparte_3 di aver autorizzato la ditta di effettuare AR alcuni lavori di sistemazione e adeguamento aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contratto del 19.11.2001. Nel caso di specie i lavori sono stati regolarmente commissionati mediante ordinanza scritta e formalmente protocollata dall'Ente con numero 4079, seguita anche da ordinanza di chiusura al traffico veicolare”.
Il motivo è infondato.
Infatti, si rileva in punto di diritto (cfr. Cass. del 23 settembre
2020, n. 19958; Cass. n. 11190 del 09/05/2018) che “in tema di contratti degli enti pubblici, stante il requisito della forma scritta imposto a pena di nullità per la stipulazione di tali contratti, la volontà degli enti predetti dev'essere desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., non potendosi fare ricorso alle deliberazioni degli organi competenti, le quali, essendo atti estranei al documento contrattuale, assumono rilievo ai soli fini del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e risultando pertanto prive di valore interpretativo o ricognitivo delle clausole negoziali, a meno che non siano espressamente richiamate dalle parti;
nè può aversi riguardo, per la determinazione della comune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c., comma 2, alle deliberazioni adottate da uno degli enti successivamente alla conclusione del contratto ed attinenti alla fase esecutiva del rapporto, in quanto aventi carattere unilaterale.".
Pertanto, nel caso di specie si deve ritenere che le suddette ordinanze del Sindaco del Comune parte appellata, con le quali quest'ultimo aveva autorizzato l'impresa parte appellante ad eseguire i suddetti lavori aggiuntivi, non possono assumere alcuna rilevanza quale eventuale documento contrattuale avente forma scritta ad substantiam.
Il secondo motivo è inammissibile ex articolo 342 cpc.
Infatti con tale motivo la parte appellante ha meramente riproposto la deduzioni difensive formulate in primo grado e relative alla asserita fondatezza della domanda ex articolo
2041 codice civile ivi proposta, senza minimamente censurare la motivazione della gravata sentenza nella parte in cui il tribunale ha affermato che non poteva trovare accoglimento tale domanda in quanto “l'esistenza dell'azione diretta nei confronti del funzionario l'amministratore responsabile dei lavori autorizzati extra contratto escludeva automaticamente il ricorso all'azione sussidiaria qual è quella di indebito arricchimento”.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Nulla si dispone inoltre alle spese stante la mancata costituzione della parte appellata.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1395/2018 del Tribunale di S. Maria C.V., proposto da AR
con atto notificato a
[...] [...]
così provvede: Controparte_1
• rigetta l'appello;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 18-12-2024.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 5620/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
5620/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 9-10-2024, con assegnazione all'appellante del termine di 60 giorni ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
AR
, C.F.: nato a [...]
[...] C.F._1
Campania (CE) il 12.9.1958 ed ivi residente alla via
Vezzarola, rappresentato e difeso in mandato agli atti dall'avv.to Francesco Cialella, C.F.: ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caianello
(CE), alla Via Montano dei Rossi, PEC:
Email_1
Appellante
E in persona Controparte_1 del Sindaco, legale rappr.nte p.t., elettivamente dom.to presso il procuratore costituito Avv. Raffaele Manfellotto.
Appellato contumace FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
conveniva in giudizio l' Controparte_1 [...]
in sede di opposizione a decreto Controparte_2 ingiuntivo avente numero 318/09. In particolare, esponeva che l'impresa edile del geom. eseguiva AR nel Comune di lavori aggiuntivi Controparte_1 rispetto a quelli previsti dal contratto di appalto del
19.11.2001 e relativi alla sistemazione e manutenzione della
Piazza S. Michele, realizzazione di un parcheggio antistante l'area cimiteriale, di un parcheggio in località Cave di Conca e altri lavori di manutenzione e sistemazione della Piazza
Vezzara.
In particolare, in data 24.8.2005, con protocollo con numero
4079, l'allora Sindaco del Comune di della CP CP
, nella qualità di responsabile Parte_2 del procedimento, comunicava al Direttore dei Lavori, Ing.
, di aver autorizzato la ditta Controparte_3 AR
ad effettuare alcuni lavori di sistemazione e
[...] adeguamento aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contratto del 19.11.2001, lavori, da contabilizzare oltre quanto già previsto.
La ditta in data 25.10.2005 trasmetteva al AR responsabile del procedimento dell'Area tecnica del Comune di della nonché al Direttore dei Lavori Ing. CP CP
i computi metrici estimativi dei lavori aggiuntivi CP_3 eseguiti. Sempre in data 25.10.2005, veniva trasmessa, unitamente ai computi metrici la fattura n. 3.2005.
Indi, la ditta depositava ricorso per AR decreto ingiuntivo, che veniva emesso in data 12/11/2009 e notificato con numero 318/09 con il quale veniva ingiunta la somma di euro 17.217,75. Il suddetto decreto ingiuntivo veniva opposto innanzi al
Tribunale di Carinola e veniva poi emessa sentenza avente n.
1395/2018, pubblicata in data 20/4/2018, con cui il Giudice adito così provvedeva: “accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 318/09 e condanna AR
quale titolare dell'omonima ditta edile al pagamento
[...] delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 oltre Iva
e Cpa e spese forfettarie come per legge”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello AR
, che chiedeva: “accogliere l'appello proposto ed in
[...] riforma dell'impugnata sentenza così provvedere: 1) annullare la sentenza impugnata n. 1395/2018; 2) accogliere, la spiegata domanda accertare che
[...]
ha effettuato i lavori per il Comune di Controparte_2
così per come commissionati, e Controparte_1 riguardanti sistemazione e manutenzione della Piazza S.
Michele, realizzazione di un parcheggio antistante l'area cimiteriale, di un parcheggio in località Cave di Conca e altri lavori di manutenzione e sistemazione della Piazza Vezzara;
3) condannare, per l'effetto, il convenuto al pagamento della somma ingiunta di € 17.217,75 oltre interessi;
4) condannare, altresì, il convenuto al risarcimento degli ulteriori danni morali e non, dovuti alla mancato guadagno della Ditta attrice”.
Non si costituiva la parte appellata nonostante la rituale notifica dell'atto di appello.
L'appello è infondato.
Con la sentenza appellata il Tribunale ha affermato che le
“opere eseguite dalla ditta sono ulteriori AR rispetto al contratto di appalto del 19 novembre 2001 e sono state effettuate al di fuori dello schema previsto dalla legge, che richiede la forma scritta ad substantiam per tutti i contratti degli enti pubblici. Ciò posto andava esperita l'azione ex articolo 1398 Codice civile nei confronti degli stessi soggetti che avevano autorizzato i lavori. Ne consegue che l'opposto aveva la possibilità di agire direttamente nei confronti dell'amministratore e/o del funzionario responsabile che aveva autorizzato i lavori extra contratto per farsi reintegrare del pregiudizio economico sofferto”.
Col primo motivo la parte appellante censura la gravata sentenza per non aver il giudice dei prime cure tenuto conto che, come da allegata documentazione, “il Controparte_1
ha in realtà espressamente autorizzato e
[...] quindi in forma scritta l' ad eseguire Controparte_2 dei lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal regolare contratto di appalto del 19.11.2001. Ed infatti in data
24.8.2005, con protocollo numero 4079, l'allora Sindaco del
Comune di Geom. Controparte_1 [...]
, nella qualità di responsabile del procedimento, Parte_2 comunicava al Direttore dei Lavori, Ing. , Controparte_3 di aver autorizzato la ditta di effettuare AR alcuni lavori di sistemazione e adeguamento aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contratto del 19.11.2001. Nel caso di specie i lavori sono stati regolarmente commissionati mediante ordinanza scritta e formalmente protocollata dall'Ente con numero 4079, seguita anche da ordinanza di chiusura al traffico veicolare”.
Il motivo è infondato.
Infatti, si rileva in punto di diritto (cfr. Cass. del 23 settembre
2020, n. 19958; Cass. n. 11190 del 09/05/2018) che “in tema di contratti degli enti pubblici, stante il requisito della forma scritta imposto a pena di nullità per la stipulazione di tali contratti, la volontà degli enti predetti dev'essere desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., non potendosi fare ricorso alle deliberazioni degli organi competenti, le quali, essendo atti estranei al documento contrattuale, assumono rilievo ai soli fini del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e risultando pertanto prive di valore interpretativo o ricognitivo delle clausole negoziali, a meno che non siano espressamente richiamate dalle parti;
nè può aversi riguardo, per la determinazione della comune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c., comma 2, alle deliberazioni adottate da uno degli enti successivamente alla conclusione del contratto ed attinenti alla fase esecutiva del rapporto, in quanto aventi carattere unilaterale.".
Pertanto, nel caso di specie si deve ritenere che le suddette ordinanze del Sindaco del Comune parte appellata, con le quali quest'ultimo aveva autorizzato l'impresa parte appellante ad eseguire i suddetti lavori aggiuntivi, non possono assumere alcuna rilevanza quale eventuale documento contrattuale avente forma scritta ad substantiam.
Il secondo motivo è inammissibile ex articolo 342 cpc.
Infatti con tale motivo la parte appellante ha meramente riproposto la deduzioni difensive formulate in primo grado e relative alla asserita fondatezza della domanda ex articolo
2041 codice civile ivi proposta, senza minimamente censurare la motivazione della gravata sentenza nella parte in cui il tribunale ha affermato che non poteva trovare accoglimento tale domanda in quanto “l'esistenza dell'azione diretta nei confronti del funzionario l'amministratore responsabile dei lavori autorizzati extra contratto escludeva automaticamente il ricorso all'azione sussidiaria qual è quella di indebito arricchimento”.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Nulla si dispone inoltre alle spese stante la mancata costituzione della parte appellata.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1395/2018 del Tribunale di S. Maria C.V., proposto da AR
con atto notificato a
[...] [...]
così provvede: Controparte_1
• rigetta l'appello;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 18-12-2024.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)