Art. 113.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.