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Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2023, n. 9643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9643 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 9216 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (C.F.: 8001320326) in persona del Sindaco, legale rappresen- tante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Angelo De Nicolais (C.F.: [...]) -ricorrente- nei confronti di CONSORZIO SMALTIMENTO R.S.U. BN1, in liquidazione, in persona del Soggetto Liquidatore, legale rappresen- tante pro tempore, MI SI rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato AE Lamparelli (C.F.: LMP RFL 65M25 A783P) AV AN TA (C.F.: [...]) BO US (C.F.: BSC GPP 64R24 A783) PI SS (C.F.: [...]) SO IO (C.F.: CRS MRA 59E01A 783N) DE IO RI (C.F.: [...]) DE PI NT (C.F.: [...]) DI NI MA (C.F.: [...]) DI PI PE (C.F.: [...]) Civile Sent. Sez. 3 Num. 9643 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 11/04/2023 Ric. n. 9216/2021 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 10 TO TT (C.F.: [...]) IN GE (C.F.: [...]) RA MI (C.F.: [...]) NO TO (C.F.: [...]) OR ID (C.F.: [...]) ON AR (C.F.: [...]) ON AE (C.F.: [...]) LA TO (C.F.: [...]) ET NZ (C.F.: [...]) IN NT (C.F.: [...]) IN AB (C.F.: [...]) LI SS (C.F.: RTL RSN 59M68 A7830) SS TO (C.F.: [...]) SC GE (C.F.: [...]) AS AN (C.F.: [...]) VI TO (C.F.: [...]) AN IG (C.F.: [...]) ER CO (C.F.: VLP NRC 59s22 A783Q) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al controri- corso, dall’avvocato Pasquale Biondi (C.F.: BND PQL 75P02 A783K) -controricorrenti- nonché RO NZ (C.F.: non indicato) RI TO (C.F.: [...]) OZ NZ (C.F.: [...]) DE NN TO (C.F.: [...]) AR SS (C.F.: [...]) UD OH (C.F.: [...]) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 117/2021, pubblicata in data 25 gennaio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21 marzo 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. ssa AN Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e la cas- sazione della sentenza impugnata, senza rinvio, per il resto. Fatti di causa NZ RO ha promosso azione esecutiva contro il Con- sorzio Smaltimento Rifiuti RSU BN1, pignorando i crediti da quest’ultimo vantati nei confronti del Comune di San Giorgio Ric. n. 9216/2021 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 10 del AN. Nella procedura esecutiva sono intervenuti altri cre- ditori (indicati in epigrafe). Il giudice dell’esecuzione ha prov- veduto all’assegnazione delle somme pignorate. Il terzo pignorato Comune di San Giorgio del AN ha propo- sto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione. Il Tribunale di Benevento ha dichiarato inammissibili i motivi di opposizione «concernenti la violazione dell’art. 543 c.p.c. e l’impignorabilità delle somme per violazione dell’art. 159 del d.lgs. 167/2000 e alla luce di quanto disposto dall’art. 15 comma 3 del d.l. 90/2008», rigettando gli altri motivi. Ricorre il Comune di San Giorgio del AN, sulla base di tre motivi. Il Consorzio Smaltimento Rifiuti RSU BN1 ha presentato un con- troricorso sostanzialmente adesivo al ricorso principale. Resistono, con autonomo controricorso, i creditori intervenuti indicati in epigrafe (assistiti dall’avvocato Biondi). È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con mo- dificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successiva- mente modificato e prorogato. Il Consorzio Smaltimento Rifiuti RSU BN1 ha depositato memo- ria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Si premette che dall’esposizione dei fatti contenuta nel ri- corso pare emergere che nel procedimento esecutivo, all’esito del quale è stata emessa l’ordinanza di assegnazione oggetto della presente opposizione, erano stati pignorati crediti del Con- sorzio Smaltimento Rifiuti RSU BN1 sia nei confronti del Co- mune di San Giorgio del AN, sia nei confronti del Banco di Napoli S.p.A.. Non viene però precisato se quest’ultimo terzo pignorato (in relazione al quale non viene neanche indicata la Ric. n. 9216/2021 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 10 natura dell’eventuale rapporto con il consorzio debitore) abbia reso la dichiarazione di quantità ed in che termini, se in rela- zione alla stessa siano sorte contestazioni e, tanto meno, se vi siano stati importi assegnati a carico di esso. Non è possibile, sulla base di quanto esposto nel ricorso, quindi, stabilire se si tratti di terzo pignorato che, al momento dell’or- dinanza di assegnazione opposta, era da ritenersi ancora coin- volto nel procedimento esecutivo o ne fosse invece di fatto già definitivamente uscito. Siffatte lacune espositive, rilevanti in particolare ai fini della ne- cessaria verifica dell’integrità del contraddittorio, comportereb- bero di per sé un profilo di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Anche a prescindere da tale profilo, comunque, il ricorso stesso è da ritenere manifestamente infondato, in considerazione degli ulteriori rilievi che seguono. 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione di legge ex art. 360 co.1 n.3) rispetto all’art. 159 d.lgs 167/2000 e all’art. 81 c.p.c., con conseguente errata ricostruzione del rapporto giuridico fra i soggetti esecutati». Il motivo è manifestamente infondato. L’ente ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui il tribunale ha escluso la sua legittimazione a dedurre l’im- pignorabilità delle somme assoggettate ad espropriazione, ai sensi dell’art. 159 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) e alla luce di quanto disposto dall’art. 15 comma 3 del decreto- legge n. 90 del 2008, in virtù dei vincoli di destinazione sulle stesse gravanti. La decisione è in realtà, sul punto, pienamente conforme al con- solidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee a indurre a rimeditare, secondo il quale «nell’espropria- zione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere l’impignorabilità del bene – neanche Ric. n. 9216/2021 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 10 sotto il profilo dell’esistenza di vincoli di destinazione, in caso di somme depositate presso istituto di credito tesoriere di un ente pubblico – attenendo tale questione al rapporto tra credi- tore esecutante e debitore esecutato, il quale ultimo soltanto si può avvalere degli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge» e «nell’espropriazione presso terzi, l’indicazione dell’esi- stenza di un vincolo di destinazione che può determinare l’im- pignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.» (ex multis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 26549 del 30/09/2021, Rv. 662540 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 – 01; Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9623 del 15/11/1994, Rv. 488614 – 01). È poi appena il caso di osservare che, contrariamente a quanto afferma l’ente ricorrente, sotto il profilo in esame non ha alcun rilievo la natura del rapporto intercorrente tra il debitore ese- cutato ed il terzo pignorato e che di certo i principi di diritto appena esposti non sono applicabili esclusivamente nel caso in cui il terzo pignorato sia tesoriere dell’ente pubblico debitore o sia depositario di somme di danaro dell’esecutato, ma valgono, in generale, per tutti i casi di espropriazione di crediti;
i prece- denti di questa Corte sopra richiamati, ivi incluso quello indicato nella sentenza impugnata, devono quindi nella specie ritenersi pienamente e direttamente applicabili. Né può valere la notificazione, ad opera del soggetto legitti- mato, di un controricorso con il quale questo aderisce infine alle doglianze proposte dal terzo debitore: infatti, tale mera ade- sione non può supplire all’originaria inerzia dell’unico legitti- mato e, così, alla decadenza maturata per il vano decorso del relativo termine di opposizione;
in tal modo, la disamina delle Ric. n. 9216/2021 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 6 di 10 doglianze non tempestivamente fatte valere dall’unico legitti- mato è definitivamente preclusa. 3. Con il secondo motivo si denunzia «violazione di legge ex art. 360 co.1 n.3) rispetto agli artt. 2 e 159 TUEL, con relativa inesatta individuazione della natura giuridica del Consorzio R.S.U. BN1». Con il terzo motivo si denunzia «violazione di legge ex art. 360 co.1 n.3) per illegittima mancata applicazione dell’art. 14 d.l. 669/1996». Il secondo e il terzo motivo del ricorso implicano analoghi profili problematici e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente. Il tribunale ha valutato nel merito e rigettato i motivi di oppo- sizione avanzati dal Comune di San Giorgio del AN aventi ad oggetto: a) da una parte, la inammissibilità di azioni esecu- tive per espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri, in virtù dell’art. 159 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL); b) dall’altra parte, la violazione del termine dilatorio per l’inizio dell’esecu- zione di cui all’art. 14 del decreto- legge n. 669 del 1996 con- vertito in legge n. 30 del 1997. Il rigetto è stato argomentato dal tribunale in virtù del criterio della ragione più liquida, sulla base del rilievo della natura di ente pubblico economico del consorzio debitore, natura che esclude in radice l’applicabilità delle disposizioni in questione. In realtà, con riguardo ai suddetti motivi di ricorso risulta addi- rittura assorbente il preliminare rilievo (certamente possibile in questa sede, anche, ove occorresse, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.) per cui, analogamente a quanto già osservato con riguardo alla questione dell’impignorabilità dei crediti as- soggettati ad espropriazione in virtù di vincoli di destinazione gravanti sulle relative somme, il Comune di San Giorgio del AN, quale terzo pignorato, non era affatto legittimato a far Ric. n. 9216/2021 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 7 di 10 valere gli indicati pretesi vizi dell’azione esecutiva esperita dai creditori del Consorzio Smaltimento Rifiuti RSU BN1 nei con- fronti di quest’ultimo, difettando del necessario interesse ad agire. Il terzo pignorato non può, infatti, ritenersi in alcun modo legit- timato a far valere questioni che attengono alla sussistenza del diritto stesso di procedere ad esecuzione forzata e che, quindi, si concretizzano in motivi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., come è certamente a dirsi nella specie per i profili in esame (sulla indicata qualificazione, si veda, per quanto riguarda la questione dell’ammissibilità dell’espropria- zione presso soggetti diversi dal tesoriere dell’ente locale: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14048 del 04/06/2013, Rv. 626699 – 01; trattasi del resto di questione che ha comunque ad og- getto l’impignorabilità dei beni assoggettati ad espropriazione, per la quale, quindi, devono ritenersi in realtà direttamente ap- plicabili i medesimi principi esposti in relazione al primo motivo del ricorso: cfr., su tale ultimo punto: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29187 del 20/10/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32824 del 09/11/2021, Rv. 662962 – 01, in motivazione;
per quanto ri- guarda il termine di cui all’art. 14 del decreto- legge n. 669 del 1996 convertito in legge n. 30 del 1997, cfr.: Cass., Sez. L, Sentenza n. 952 del 24/01/2012, Rv. 620218 – 01; Sez. L, Or- dinanza n. 4357 del 23/02/2010, Rv. 612006 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7360 del 26/03/2009, Rv. 607225 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15469 del 11/07/2007, Rv. 598617 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20330 del 20/09/2006, Rv. 593595 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23084 del 16/11/2005, Rv. 585555 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19966 del 14/10/2005, Rv. 583738 – 01). È stato, infatti, già ripetutamente affermato da questa Corte, che il terzo pignorato, nell’espropriazione di crediti, non ha in- teresse e, quindi, non è legittimato a sollevare questioni che riguardano esclusivamente i rapporti tra creditore esecutante e Ric. n. 9216/2021 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 8 di 10 debitore esecutato e, in particolare, il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore, il quale ultimo soltanto si può avvalere dell’apposito rimedio op- positivo di cui all’art. 615 c.p.c. (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12715 del 14/05/2019, Rv. 653784 – 01, in motivazione). Altrettanto dovrebbe dirsi, in ogni caso (pare opportuno preci- sarlo, anche per completezza espositiva), per quanto riguarda eventuali questioni relative alla regolarità dell’esercizio dell’azione esecutiva, che si concretizzano in motivi di opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ove riguar- dino anch’esse esclusivamente i rapporti tra il creditore proce- dente ed il debitore esecutato e non attengano direttamente alla posizione del terzo pignorato, cioè non riguardino la sua dichiarazione di quantità e gli eventuali vizi propri dell’ordi- nanza di assegnazione tali da comportare un pregiudizio imme- diato e diretto nei suoi confronti. Pure in relazione a tali motivi vale la considerazione di chiusura sviluppata a conclusione della disamina del primo, quanto all’ir- rilevanza del dispiegamento, in tempo successivo alla matura- zione della relativa decadenza, di analoghe doglianze ad opera del solo legittimato, per di più con mera manifestazione di ade- sione all’atto processuale con cui il non legittimato le ha propo- ste. Di conseguenza, per i profili relativi ai motivi di ricorso in esame, la sentenza impugnata risulta conforme a diritto nel suo dispositivo finale e va confermata, anche sulla base degli argo- menti appena esposti, per quanto occorra a correzione ed inte- grazione della relativa motivazione. Ric. n. 9216/2021 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 9 di 10 4. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, nei rap- porti tra l’ente ricorrente e i creditori controricorrenti. In considerazione dell’adesione del debitore Consorzio Smalti- mento Rifiuti RSU BN1 alle posizioni di detto ente ricorrente, dette spese possono invece essere compensate nei rapporti tra gli stessi. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
per questi motivi
La Corte: - rigetta il ricorso;
- condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei creditori intervenuti controri- correnti, liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge;
- dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra l’ente ricorrente ed il Con- sorzio Smaltimento Rifiuti RSU BN1. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile della Corte di Cassazione, in data 21 marzo 2023. L’estensore Il presidente Ric. n. 9216/2021 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 10 di 10 Augusto TATANGELO Franco DE STEFANO
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 10 TO TT (C.F.: [...]) IN GE (C.F.: [...]) RA MI (C.F.: [...]) NO TO (C.F.: [...]) OR ID (C.F.: [...]) ON AR (C.F.: [...]) ON AE (C.F.: [...]) LA TO (C.F.: [...]) ET NZ (C.F.: [...]) IN NT (C.F.: [...]) IN AB (C.F.: [...]) LI SS (C.F.: RTL RSN 59M68 A7830) SS TO (C.F.: [...]) SC GE (C.F.: [...]) AS AN (C.F.: [...]) VI TO (C.F.: [...]) AN IG (C.F.: [...]) ER CO (C.F.: VLP NRC 59s22 A783Q) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al controri- corso, dall’avvocato Pasquale Biondi (C.F.: BND PQL 75P02 A783K) -controricorrenti- nonché RO NZ (C.F.: non indicato) RI TO (C.F.: [...]) OZ NZ (C.F.: [...]) DE NN TO (C.F.: [...]) AR SS (C.F.: [...]) UD OH (C.F.: [...]) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 117/2021, pubblicata in data 25 gennaio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21 marzo 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. ssa AN Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e la cas- sazione della sentenza impugnata, senza rinvio, per il resto. Fatti di causa NZ RO ha promosso azione esecutiva contro il Con- sorzio Smaltimento Rifiuti RSU BN1, pignorando i crediti da quest’ultimo vantati nei confronti del Comune di San Giorgio Ric. n. 9216/2021 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 10 del AN. Nella procedura esecutiva sono intervenuti altri cre- ditori (indicati in epigrafe). Il giudice dell’esecuzione ha prov- veduto all’assegnazione delle somme pignorate. Il terzo pignorato Comune di San Giorgio del AN ha propo- sto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione. Il Tribunale di Benevento ha dichiarato inammissibili i motivi di opposizione «concernenti la violazione dell’art. 543 c.p.c. e l’impignorabilità delle somme per violazione dell’art. 159 del d.lgs. 167/2000 e alla luce di quanto disposto dall’art. 15 comma 3 del d.l. 90/2008», rigettando gli altri motivi. Ricorre il Comune di San Giorgio del AN, sulla base di tre motivi. Il Consorzio Smaltimento Rifiuti RSU BN1 ha presentato un con- troricorso sostanzialmente adesivo al ricorso principale. Resistono, con autonomo controricorso, i creditori intervenuti indicati in epigrafe (assistiti dall’avvocato Biondi). È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con mo- dificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successiva- mente modificato e prorogato. Il Consorzio Smaltimento Rifiuti RSU BN1 ha depositato memo- ria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Si premette che dall’esposizione dei fatti contenuta nel ri- corso pare emergere che nel procedimento esecutivo, all’esito del quale è stata emessa l’ordinanza di assegnazione oggetto della presente opposizione, erano stati pignorati crediti del Con- sorzio Smaltimento Rifiuti RSU BN1 sia nei confronti del Co- mune di San Giorgio del AN, sia nei confronti del Banco di Napoli S.p.A.. Non viene però precisato se quest’ultimo terzo pignorato (in relazione al quale non viene neanche indicata la Ric. n. 9216/2021 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 10 natura dell’eventuale rapporto con il consorzio debitore) abbia reso la dichiarazione di quantità ed in che termini, se in rela- zione alla stessa siano sorte contestazioni e, tanto meno, se vi siano stati importi assegnati a carico di esso. Non è possibile, sulla base di quanto esposto nel ricorso, quindi, stabilire se si tratti di terzo pignorato che, al momento dell’or- dinanza di assegnazione opposta, era da ritenersi ancora coin- volto nel procedimento esecutivo o ne fosse invece di fatto già definitivamente uscito. Siffatte lacune espositive, rilevanti in particolare ai fini della ne- cessaria verifica dell’integrità del contraddittorio, comportereb- bero di per sé un profilo di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Anche a prescindere da tale profilo, comunque, il ricorso stesso è da ritenere manifestamente infondato, in considerazione degli ulteriori rilievi che seguono. 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione di legge ex art. 360 co.1 n.3) rispetto all’art. 159 d.lgs 167/2000 e all’art. 81 c.p.c., con conseguente errata ricostruzione del rapporto giuridico fra i soggetti esecutati». Il motivo è manifestamente infondato. L’ente ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui il tribunale ha escluso la sua legittimazione a dedurre l’im- pignorabilità delle somme assoggettate ad espropriazione, ai sensi dell’art. 159 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) e alla luce di quanto disposto dall’art. 15 comma 3 del decreto- legge n. 90 del 2008, in virtù dei vincoli di destinazione sulle stesse gravanti. La decisione è in realtà, sul punto, pienamente conforme al con- solidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee a indurre a rimeditare, secondo il quale «nell’espropria- zione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere l’impignorabilità del bene – neanche Ric. n. 9216/2021 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 10 sotto il profilo dell’esistenza di vincoli di destinazione, in caso di somme depositate presso istituto di credito tesoriere di un ente pubblico – attenendo tale questione al rapporto tra credi- tore esecutante e debitore esecutato, il quale ultimo soltanto si può avvalere degli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge» e «nell’espropriazione presso terzi, l’indicazione dell’esi- stenza di un vincolo di destinazione che può determinare l’im- pignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.» (ex multis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 26549 del 30/09/2021, Rv. 662540 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 – 01; Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9623 del 15/11/1994, Rv. 488614 – 01). È poi appena il caso di osservare che, contrariamente a quanto afferma l’ente ricorrente, sotto il profilo in esame non ha alcun rilievo la natura del rapporto intercorrente tra il debitore ese- cutato ed il terzo pignorato e che di certo i principi di diritto appena esposti non sono applicabili esclusivamente nel caso in cui il terzo pignorato sia tesoriere dell’ente pubblico debitore o sia depositario di somme di danaro dell’esecutato, ma valgono, in generale, per tutti i casi di espropriazione di crediti;
i prece- denti di questa Corte sopra richiamati, ivi incluso quello indicato nella sentenza impugnata, devono quindi nella specie ritenersi pienamente e direttamente applicabili. Né può valere la notificazione, ad opera del soggetto legitti- mato, di un controricorso con il quale questo aderisce infine alle doglianze proposte dal terzo debitore: infatti, tale mera ade- sione non può supplire all’originaria inerzia dell’unico legitti- mato e, così, alla decadenza maturata per il vano decorso del relativo termine di opposizione;
in tal modo, la disamina delle Ric. n. 9216/2021 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 6 di 10 doglianze non tempestivamente fatte valere dall’unico legitti- mato è definitivamente preclusa. 3. Con il secondo motivo si denunzia «violazione di legge ex art. 360 co.1 n.3) rispetto agli artt. 2 e 159 TUEL, con relativa inesatta individuazione della natura giuridica del Consorzio R.S.U. BN1». Con il terzo motivo si denunzia «violazione di legge ex art. 360 co.1 n.3) per illegittima mancata applicazione dell’art. 14 d.l. 669/1996». Il secondo e il terzo motivo del ricorso implicano analoghi profili problematici e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente. Il tribunale ha valutato nel merito e rigettato i motivi di oppo- sizione avanzati dal Comune di San Giorgio del AN aventi ad oggetto: a) da una parte, la inammissibilità di azioni esecu- tive per espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri, in virtù dell’art. 159 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL); b) dall’altra parte, la violazione del termine dilatorio per l’inizio dell’esecu- zione di cui all’art. 14 del decreto- legge n. 669 del 1996 con- vertito in legge n. 30 del 1997. Il rigetto è stato argomentato dal tribunale in virtù del criterio della ragione più liquida, sulla base del rilievo della natura di ente pubblico economico del consorzio debitore, natura che esclude in radice l’applicabilità delle disposizioni in questione. In realtà, con riguardo ai suddetti motivi di ricorso risulta addi- rittura assorbente il preliminare rilievo (certamente possibile in questa sede, anche, ove occorresse, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.) per cui, analogamente a quanto già osservato con riguardo alla questione dell’impignorabilità dei crediti as- soggettati ad espropriazione in virtù di vincoli di destinazione gravanti sulle relative somme, il Comune di San Giorgio del AN, quale terzo pignorato, non era affatto legittimato a far Ric. n. 9216/2021 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 7 di 10 valere gli indicati pretesi vizi dell’azione esecutiva esperita dai creditori del Consorzio Smaltimento Rifiuti RSU BN1 nei con- fronti di quest’ultimo, difettando del necessario interesse ad agire. Il terzo pignorato non può, infatti, ritenersi in alcun modo legit- timato a far valere questioni che attengono alla sussistenza del diritto stesso di procedere ad esecuzione forzata e che, quindi, si concretizzano in motivi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., come è certamente a dirsi nella specie per i profili in esame (sulla indicata qualificazione, si veda, per quanto riguarda la questione dell’ammissibilità dell’espropria- zione presso soggetti diversi dal tesoriere dell’ente locale: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14048 del 04/06/2013, Rv. 626699 – 01; trattasi del resto di questione che ha comunque ad og- getto l’impignorabilità dei beni assoggettati ad espropriazione, per la quale, quindi, devono ritenersi in realtà direttamente ap- plicabili i medesimi principi esposti in relazione al primo motivo del ricorso: cfr., su tale ultimo punto: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29187 del 20/10/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32824 del 09/11/2021, Rv. 662962 – 01, in motivazione;
per quanto ri- guarda il termine di cui all’art. 14 del decreto- legge n. 669 del 1996 convertito in legge n. 30 del 1997, cfr.: Cass., Sez. L, Sentenza n. 952 del 24/01/2012, Rv. 620218 – 01; Sez. L, Or- dinanza n. 4357 del 23/02/2010, Rv. 612006 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7360 del 26/03/2009, Rv. 607225 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15469 del 11/07/2007, Rv. 598617 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20330 del 20/09/2006, Rv. 593595 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23084 del 16/11/2005, Rv. 585555 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19966 del 14/10/2005, Rv. 583738 – 01). È stato, infatti, già ripetutamente affermato da questa Corte, che il terzo pignorato, nell’espropriazione di crediti, non ha in- teresse e, quindi, non è legittimato a sollevare questioni che riguardano esclusivamente i rapporti tra creditore esecutante e Ric. n. 9216/2021 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 8 di 10 debitore esecutato e, in particolare, il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore, il quale ultimo soltanto si può avvalere dell’apposito rimedio op- positivo di cui all’art. 615 c.p.c. (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12715 del 14/05/2019, Rv. 653784 – 01, in motivazione). Altrettanto dovrebbe dirsi, in ogni caso (pare opportuno preci- sarlo, anche per completezza espositiva), per quanto riguarda eventuali questioni relative alla regolarità dell’esercizio dell’azione esecutiva, che si concretizzano in motivi di opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ove riguar- dino anch’esse esclusivamente i rapporti tra il creditore proce- dente ed il debitore esecutato e non attengano direttamente alla posizione del terzo pignorato, cioè non riguardino la sua dichiarazione di quantità e gli eventuali vizi propri dell’ordi- nanza di assegnazione tali da comportare un pregiudizio imme- diato e diretto nei suoi confronti. Pure in relazione a tali motivi vale la considerazione di chiusura sviluppata a conclusione della disamina del primo, quanto all’ir- rilevanza del dispiegamento, in tempo successivo alla matura- zione della relativa decadenza, di analoghe doglianze ad opera del solo legittimato, per di più con mera manifestazione di ade- sione all’atto processuale con cui il non legittimato le ha propo- ste. Di conseguenza, per i profili relativi ai motivi di ricorso in esame, la sentenza impugnata risulta conforme a diritto nel suo dispositivo finale e va confermata, anche sulla base degli argo- menti appena esposti, per quanto occorra a correzione ed inte- grazione della relativa motivazione. Ric. n. 9216/2021 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 9 di 10 4. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, nei rap- porti tra l’ente ricorrente e i creditori controricorrenti. In considerazione dell’adesione del debitore Consorzio Smalti- mento Rifiuti RSU BN1 alle posizioni di detto ente ricorrente, dette spese possono invece essere compensate nei rapporti tra gli stessi. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
per questi motivi
La Corte: - rigetta il ricorso;
- condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei creditori intervenuti controri- correnti, liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge;
- dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra l’ente ricorrente ed il Con- sorzio Smaltimento Rifiuti RSU BN1. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile della Corte di Cassazione, in data 21 marzo 2023. L’estensore Il presidente Ric. n. 9216/2021 – Sez.
3 - Ud. 21 marzo 2023 – Sentenza – Pagina 10 di 10 Augusto TATANGELO Franco DE STEFANO