Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 01/07/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 00273/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00124/2024 REG.RIC.
N. 00422/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI EN IU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2024, proposto da
BR NG, rappresentato e difeso dagli avvocati Egidio Annechini e Massimo Annechini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sesto al Reghena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Caucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2024, proposto da
BR NG, rappresentato e difeso dagli avvocati Egidio Annechini e Massimo Annechini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sesto al Reghena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Caucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
quanto al ricorso RG n. 124 del 2024:
dell'ordinanza di demolizione del Comune di Sesto al Reghena n. 25 del 22 febbraio 2024.
quanto al ricorso RG n. 422 del 2024:
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza del Comune di Sesto al Reghena n. 124 del 30 settembre 2024, avente ad oggetto “Lavori eseguiti senza titolo paesaggistico e senza titolo edilizio in un edificio. Chiusura del procedimento avviato con prot. n. 5212 del 6.5.2024. Sostituzione dell'ordinanza di demolizione n. 25 del 22.2.2024 - nuova ordinanza di rimessione in pristino”, nonché di ogni altro atto anche non conosciuto, collegato, connesso, presupposto, antecedente e successivo.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sesto al Reghena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di un lotto di terreno sito in centro urbano nel Comune di Sesto al Reghena, ricadente in zona A – sottozona A0 - sul quale insistono due diversi fabbricati, in particolare un fabbricato ad uso abitazione ed un piccolo fabbricato accessorio posto all’interno del cortile.
2. I ricorsi in esame si riferiscono agli interventi eseguiti dal proprietario sull’immobile accessorio, di superficie lorda complessiva di 16,10 metri quadrati, definito quale “annesso di pertinenza isolato all’interno di una corte interna”.
3. Con ricorso RG n. 124/2024 il ricorrente ha impugnato, previa sospensiva, il provvedimento n. 25 del 22.2.2024 con cui il Comune intimato, preso atto delle risultanze di cui al verbale di accertamento eseguito il 15.1.2024 presso gli immobili di proprietà dello stesso, in cui “ è stato accertato l’intervento di manutenzione straordinaria nel fabbricato ad uso abitazione e nell’accessorio all’interno del cortile ”, che il 23.11.2023 “ è pervenuta una CILA comunicazione inizio lavori asseverata per una manutenzione straordinaria riferita all’abitazione ”, “ considerato che la proprietà ricade in zona “A” sottozona “A0” – Centro Storico Primario di Sesto al Reghena ai sensi del vigente PRGC - aggiornato alla variante 42 e succ. mod. ed inter. – gli interventi si attuano attraverso il Piano attuativo Comunale del Centro Storico del Comune di Sesto al Reghena (…)” che “ definisce alla tav. P3 “categorie di intervento” le modalità di intervento assegnate a ciascun immobile o parte dello stesso”, “verificato che (…) per l’accessorio in cui si è accertato l’intervento di manutenzione straordinaria (…) è prevista la “demolizione senza ricostruzione” ai sensi dell’art. 8.5 NTA del PAC centro storico, per i fabbricati ricadenti in tale categoria non è ammesso il recupero o il trasferimento del volume da demolire e l’area del sedime dovrà essere pavimentata e sistemata secondo le prescrizioni fissate dagli elaborati grafici di progetto del PAC”, “ritenuto che l’intervento di manutenzione straordinaria sull’accessorio contrasta con gli strumenti urbanistici”, ne ha ordinato la demolizione.
4. Il ricorrente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:
“ 1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 comma 2 lettera b) della legge regionale del LI EN IU 19 del 2009, dell’articolo 16 bis e dell’articolo 51 comma 4 bis della stessa legge. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione del principio dell’edilizia libera. Violazione dell’art 1, L. n. 241 del 1990, in relazione alla violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio per il quale non può essere ordinata la demolizione di un immobile non abusivo né tantomeno l’acquisizione in proprietà dell’immobile da parte della pubblica amministrazione”.
Deduce che la qualificazione dell’intervento come “manutenzione straordinaria” ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. b) LR 19/2009, che il ricorrente non contesta e anzi comprova sulla base della relazione tecnica dell’arch. Paludetti dd 10.4.2024 e depositata il 19.4.2024, comporta la realizzazione dello stesso in attività edilizia libera, previa CILA, in base all’art. 16 bis LR 19/2009.
Da ciò discende che, trattandosi di intervento di tale tipologia, posto in essere su immobile non abusivo (edificato prima del 1942), non può essere sanzionato con la demolizione e l’acquisizione in proprietà, potendo trovare applicazione solo una sanzione pecuniaria ex art. 51 comma 4 bis della LR 19/09.
“2) Violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta”.
Il gravato provvedimento non risulterebbe idoneamente motivato, in quanto contenente l’indicazione, quali ragioni giuridiche poste a base dello stesso, dell’intera L.R. 19/2009 e dell’intero DPR 380/2001, precludendo in detti termini la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione comunale e conseguentemente un pieno esercizio del diritto di difesa.
“3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 267 del 2000. Violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per motivazione contraddittoria”.
La motivazione dell’ordinanza impugnata risulterebbe altresì contraddittoria, alla luce del riferimento “ in particolare ” agli artt. 50 e 54 del DLgs 267/2000, disposizioni non attinenti all’oggetto del provvedimento gravato.
“4) Violazione e falsa applicazione degli articoli 8, 8.5 e 8.10 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore particolareggiato del centro storico del Comune di Sesto al Reghena. Violazione dell’art 3 della legge 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta”.
Deduce che una lettura coordinata degli articoli 8, 8.5 e 8.10 delle NTA del Piano attuativo comunale del centro storico, avrebbe condotto alla corretta conclusione che sul fabbricato accessorio di cui si discute, indicato nella tavola P3 come rientrante nella categoria operativa “demolizione senza ricostruzione”, sono comunque ammessi interventi di manutenzione straordinaria, quali quelli effettivamente realizzati.
“5) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 quater della legge 19 del 2009, introdotto dalla legge regionale numero 10 del 2023, articolo 40 comma 9. Violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta”.
Rileva che, ammesso e non concesso che l’immobile di cui trattasi dovesse venir considerato attualmente non conforme alle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, sussisterebbero comunque tutte le condizioni previste dall’art. 53 quater della L.R. 19/2009, introdotto dalla L.R. 10/2023, art. 40 comma 9.
La norma in parola dispone infatti che “ nelle zone territoriali omogenee A e B0 sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza incremento di superfici e volumi utili”
5. L’Amministrazione comunale intimata si è costituita in resistenza al ricorso.
In data 6.5.2024 ha prodotto la nota dd 3.5.2024, con la quale, considerato che “ il sig. NG non ha fornito e il Comune a oggi non ha acquisito informazioni oggettive sullo stato di fatto preesistente dell’accessorio” precedente i lavori oggetto dell’ordinanza dd 22.2.2024 e sulla “ destinazione d’uso originaria o comunque in atto al momento dell’inizio dei lavori ” e dato atto dell’acquisizione di alcune fotografie tratte da Street View di Google risalenti a settembre 2023, dalle quali “ sembra emergere ” che “ il tetto dell’accessorio era crollato da molti anni”; “che l’accessorio era coperto di vegetazione e in stato di abbandono e disuso” e “la riconducibilità dell’accessorio al novero dei ruderi crollati per abbandono naturale e azione del tempo”, è stato comunicato l’avvio del procedimento volto alla verifica del preesistente stato di consistenza e della preesistente destinazione d’uso dell’immobile accessorio, all’eventuale revoca dell’ordinanza n. 25 dd 22.2.2024 e alla sua sostituzione con altro provvedimento sanzionatorio edilizio, disponendo nel contempo la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione in parola.
6. All’udienza camerale del 9.5.2024 l’istanza di sospensione degli effetti dell’ordinanza di demolizione n. 25/2024 è stata trattenuta in decisione.
7. Con ordinanza cautelare n. 31 del 10.5.2024 detta richiesta di misure interinali è stata respinta in considerazione dell’assenza del requisito del periculum, per effetto della intervenuta sospensione da parte del Comune intimato degli effetti dell’ordinanza di demolizione gravata.
8. Con ricorso RG n. 422/2024 il sig. NG ha impugnato, previa sospensiva, il provvedimento n. 124 del 30.9.2024 con cui l’Amministrazione intimata, richiamata la comunicazione di avvio del procedimento dd 3.5.2024, ha ritenuto che “ l’intervento non configura manutenzione straordinaria e non può essere configurato neanche come ristrutturazione edilizia ordinaria, atteso che: a) non è possibile accertare la precedente consistenza del fabbricato, b) le modifiche fisiche e quella di destinazione d’uso sono tali da superare ampiamente i limiti posti dalla legge alla ristrutturazione in centro storico vincolato: ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), L.R. n. 19/2009 e dell’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001, in centro storico (per giunta vincolato) è ristrutturazione edilizia quella che, pur volta al ripristino di edifici o parti di essi eventualmente crollati o demoliti, mantenga fermi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non comporti incrementi di volumetria; a prescindere dalle previsioni urbanistiche, l’intervento, per caratteristiche ed esiti, richiedeva pertanto, oltre al preventivo titolo paesaggistico, anche il permesso di costruire, atteso anche quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lettera c) del DPR n. 380/2001 e dal corrispondente art. 19, comma 1, lett. c) della L.R. n. 19/2009”, e che “nell’impossibilità di accertare con sufficiente grado di certezza lo stato di fatto preesistente del manufatto accessorio, ed in presenza di più elementi di segno contrario atti a dimostrare importanti variazioni rispetto alla preesistenza, l’intervento configura una nuova costruzione(…)”, ha revocato l’ordinanza di demolizione n. 25 del 22.2.2024 e ordinato la demolizione della costruzione accessoria.
9. Il ricorrente ha formulato i seguenti motivi:
“ Eccesso di potere per sviamento e ingiustizia grave e manifesta. Violazione dei principi di buona fede. Eccesso di potere per contraddittorietà fra provvedimenti”.
Deduce il vizio di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, in quanto l’Amministrazione intimata, pervenuta ad una decisione difforme in merito alla qualificazione dell’intervento edilizio, così come risultante dal verbale di sopralluogo del 15.1.2024 e fatta propria dalla precedente ordinanza dd 22.2.2024, avrebbe dovuto adottare un provvedimento di annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies L. 241/1990 e non un provvedimento di revoca, basato ex art. 21 quinquies su differenti presupposti, quali “ sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”, motivi non indicati e neppure ipotizzabili nel caso di specie.
Il vizio di eccesso di potere sussisterebbe anche sub specie della contraddittorietà tra provvedimenti, avendo il Comune resistente emesso due distinte ordinanze di demolizione, basate sui medesimi fatti accertati, qualificati in modo totalmente diverso, ed anche sulla base del medesimo accertamento istruttorio, contenuto nel precitato verbale del 15.1.2024.
“Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e inesistenza dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 comma 2 lettera b) della legge regionale 19 del 2009. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 16 bis comma 1 lettera a) della legge regionale 19 del 2009. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 comma 2 lettera c) della legge regionale 19 del 2009. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 17 comma 1 della legge regionale 19 del 2009. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 comma 1 lettera c) della legge regionale 19 del 2009. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 comma 1 lettera c). Violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 quater della legge regionale 19 del 2009. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 bis del d.p.r. 380 del 2001. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 31 del d.p.r. 380 del 2001”.
La contestazione da parte dell’Amministrazione intimata circa l’omessa produzione di documentazione utile a fornire i chiarimenti richiesti con nota 3.5.2024, sarebbe destituita di fondamento, non avendo tenuto conto della relazione tecnica dell’arch. Paludetti dd 10.4.2024, agli atti del ricorso n. 124/2024 RG, ben nota e citata nell’ordinanza n. 124 del 30.9.2024, contenente tutti i dati relativi alla “verifica del preesistente stato di consistenza e della preesistente destinazione d’uso dell’immobile”.
Una adeguata considerazione delle risultanze dell’unico atto istruttorio dell’Amministrazione comunale, costituito dal verbale di sopralluogo dd 15.1.2024 e della documentazione prodotta dal ricorrente, avrebbe consentito di pervenire alla corretta qualificazione dell’intervento come “ manutenzione straordinaria ”, pienamente compatibile con la normativa edilizia.
10. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
Preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso “ perché non sembra contenere censure riguardanti la riqualificazione dell’intervento come ‘nuova costruzione’”.
Ha altresì eccepito che il gravame risulterebbe improcedibile, per effetto della presentazione da parte del ricorrente di una SCIA in sanatoria ex art. 50 LR 19/2009.
Ha comunque concluso per il rigetto del ricorso, sostenendo la sua infondatezza.
Entrambe le parti hanno prodotto memorie e repliche, con cui hanno ribadito le proprie tesi difensive.
11. All’udienza camerale del 9.1.2025 l’istanza cautelare è stata trattenuta in decisione.
12. Con ordinanza cautelare n. 1 del 10.1.2025, ha trovato accoglimento l’istanza di misure interinali presentata dal ricorrente, disponendo, per l’effetto, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Considerata l’opportunità di una trattazione congiunta del merito dei due contenziosi, anche in adesione alla richiesta formulata dal ricorrente, è stata fissata per tale incombente l’udienza pubblica del 21 maggio 2025.
13. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, entrambe le cause sono state chiamate in decisione.
14. Preliminarmente, ritiene il Collegio di poter disporre, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione dei ricorsi, stante la loro piena connessione soggettiva (entrambi intercorrendo tra il sig. BR NG e il Comune di Sesto al Reghena) ed oggettiva, in quanto, in entrambi i casi, il fatto posto a fondamento degli atti impugnati è il medesimo, e cioè l’asserita irregolarità edilizia dell’intervento realizzato dal ricorrente nel fabbricato accessorio.
Ciò giustifica, a parere di questo giudice, la trattazione congiunta di entrambi i ricorsi, dovendosi accogliere la richiesta in tal senso formulata dal ricorrente.
15. Circa il ricorso n. 124/2024 RG, in adesione all’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente con memoria depositata in vista dell’udienza pubblica, va dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quale conseguenza dell’intervenuta revoca dell’ordinanza di demolizione dd 22.2.2024.
16. Ritiene il Collegio che le spese di lite possano essere compensate, limitatamente a detto ricorso, in ragione della peculiarità della questione.
17. Il ricorso n. 422/2024 RG risulta, invece, suscettibile di favorevole apprezzamento.
18. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni sollevate dal Comune resistente.
Esse non risultano fondate.
18.1 Circa la dedotta inammissibilità del gravame, rileva il Collegio come le tesi difensive poste a base del ricorso si incentrino proprio sulla affermazione, supportata da idonea documentazione tecnica e fotografica, della erroneità della qualificazione dell’intervento realizzato nel fabbricato accessorio come “ nuova costruzione ”, essendo lo stesso riconducibile alla “ manutenzione straordinaria ”.
A tal proposito, e ad BU , si rinvia alle dettagliate indicazioni fornite dal ricorrente nella memoria conclusiva dd 18.4.2025 e nella memoria di replica dd 29.4.2025, circa le parti del ricorso introduttivo contenenti le “ censure riguardanti la riqualificazione dell’intervento come nuova costruzione ”.
18.2 L’eccezione di improcedibilità del ricorso, per effetto dell’intervenuta presentazione di una SCIA in sanatoria, non risulta, del pari, condivisibile, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, da cui questo Tribunale non ha ragione di discostarsi, secondo cui “ la mera presentazione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 non è in grado di vanificare né di viziare ex post il precedente ordine di demolizione delle opere abusive, e quindi neppure può influire direttamente sulla relativa impugnativa in sede giurisdizionale. Al riguardo, deve trovare applicazione l’indirizzo giurisprudenziale (Cons. St., sez. VI, 23 ottobre 2023, n. 9148) in forza del quale la presentazione di una istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, ma determina una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione, con la conseguenza che, in caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27 settembre 2022, n. 8320). Infatti, per i principi di legalità e di tipicità del provvedimento amministrativo e dei suoi effetti, soltanto nei casi previsti dalla legge una successiva iniziativa procedimentale del destinatario dell’atto può essere idonea a determinare ipso iure la cessazione della sua efficacia. Diversamente da quanto previsto in materia di condono, nel caso di istanza di accertamento di conformità non vi è alcuna regola che determini la cessazione dell’efficacia dell’ordine di demolizione i cui effetti sono, quindi, meramente sospesi fino alla definizione del procedimento ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001 (Cons. Stato, Sez. VI, 25 ottobre 2022, n. 9070)” ( ex multis Cons St sez VII, 12.6.2025 n. 5146).
Il Comune resistente richiama il diverso orientamento, volto a sostenere l’improcedibilità del giudizio sulla legittimità dell’ordine di demolizione a seguito della presentazione di un’istanza di accertamento di conformità per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, contenuto in una sentenza attualmente sub judice (Tar Umbria n. 668/2023), espressione di una posizione minoritaria, che lo stesso Tribunale ammette essere “ dissonante rispetto all’orientamento ormai prevalente del giudice d’appello” (Tar Umbria n. 687/2024).
19. Sgombrato il campo dalle eccezioni in rito, si può ora procedere all’esame delle censure formulate nel ricorso, precisando, preliminarmente che l’istanza istruttoria proposta, in via subordinata, dal ricorrente, diretta all’acquisizione di “ consulenza tecnica o verificazione per accertare la natura dei lavori in contestazione e per accertare lo stato dell’immobile antecedente ai detti lavori”, può essere disattesa, non risultando necessaria ai fini del decidere.
Nel caso di specie, infatti, non sussiste quello stato di oggettiva incertezza che può indurre il giudice ad ordinare l’esecuzione di una verificazione o a disporre una CTU ex art. 63 comma 4 c.p.a., allorchè “ reputi necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche”.
Dalla documentazione agli atti, costituita da due relazioni tecniche illustrative dell’arch. Paludetti rispettivamente dd 10.4.2024 e 15.12.2024, e dalla “Relazione sul fabbricato accessorio” dd 8.4.2025 del perito De AR, con allegata copiosa documentazione fotografica, non residuano, a parere del Collegio, incertezze in ordine alla qualificazione dell’intervento eseguito dal ricorrente nell’immobile accessorio di cui trattasi.
20. In assenza della graduazione dei motivi operata dalla parte, il Collegio ritiene di esaminare per primo il secondo motivo, per la maggior pregnanza del vizio di legittimità in esso contenuto (Ad Plen n. 5/2015).
20.1 In esso si deduce che, del tutto illegittimamente, con l’ordinanza n. 124/2024, l’Amministrazione intimata ha contestato al ricorrente l’omessa prova in merito a quanto era stato richiesto con la comunicazione di avvio del procedimento dd 3.5.2024, circa il “ preesistente stato di consistenza ” e la “ preesistente destinazione d’uso del manufatto accessorio”.
20.2 Come evidenziato dal ricorrente, risulta documentalmente provato che con la relazione tecnica dd 10.4.2024, agli atti del ricorso n. 124/2024 RG, il medesimo aveva compiutamente adempiuto all’onere probatorio sul medesimo gravante, precisando l’arch. Paludetti, quanto al preesistente stato di consistenza, che: “Lo stato di fatto dell’accessorio è da considerare un immobile in cattivo stato di manutenzione in quanto disabitato da decenni e danneggiato dalle intemperie e dalla dannosa abbondante vegetazione spontanea. L’accessorio, prima dei lavori di manutenzione, aveva conservato il tetto e il solaio tra i due piani, sicuramente danneggiati ma presenti nel fabbricato, parti di copertura a terra con coppi rotti, elementi lignei con presenza di marcescenze sia nelle tavole che nelle travi di struttura. Con la rimozione dell’edera, troppo imbrigliata alle travi lignee, si sono spezzate parte di travi con conseguente stacco della muratura. (…) Nonostante il cattivo stato di conservazione dei due immobili, erano presenti pavimenti, muri, solaio, coperture e per la parte abitativa infissi e oscuri. Nel fabbricato pertinenza ho provveduto d’urgenza ad eseguire opere di manutenzione straordinaria con la sostituzione delle travi del solaio di piano e della copertura in modo da legare fra loro i muri perimetrali e riconsolidare la struttura perimetrale esistente. La sagoma del corpo accessorio non ha subito alcuna modifica volumetrica, i materiali impiegati sono i medesimi per dimensione e forma dell’esistente”.
Tali affermazioni risultano supportate dalla documentazione fotografica, che il professionista ha allegato alla relazione tecnica, in cui si vede chiaramente la sagoma del tetto (sia pure in parte danneggiato), ricoperta dall’edera e che l’altezza del fabbricato non è mutata.
20.3 Circa la preesistente destinazione d’uso, la relazione tecnica in parola, a cui il professionista ha allegato la scheda catastale dd 31.5.1940, ha precisato che: “ Da ricerca documentale è possibile risalire allo stato legittimato (rectius legittimo) degli immobili. Accertato che la proprietà non mostra segni di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione successivi all’impianto depositato presso la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali in data 11/10/1939 e che l’attuale consistenza dell’immobile corrisponde a quella contenuta nel titolo di proprietà del NG BR, il sottoscritto tecnico abilitato alla professione, sulla base delle indagini effettuate sugli edifici in esame attesta che l’accessorio di cui trattasi, per tipologia strutturale e per tipo di materiali impiegati, è databile in epoca antecedente al 1942”.
Le dichiarazioni del professionista trovano conferma nella scheda catastale che comprende il fabbricato accessorio, costituito dal piccolo immobile di due piani, adibito a stalla, al piano terra e a fienile, al primo piano, realizzato prima dell’entrata in vigore della legge 1150/1942.
Esso risulta conseguentemente connotato da uno stato legittimo, trovando applicazione l’art. 40 ter LR 19/2009 (contenente disposizione identica all’art. 9 bis DPR 380/2001), secondo cui “ Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti”.
20.4 Risulta quindi evidente che il Comune intimato disponeva di tutti i dati in merito al preesistente stato di consistenza e alla preesistente destinazione d’uso, in quanto contenuti nella predetta relazione, come detto supportata da documentazione fotografica, ben nota all’Amministrazione, che infatti l’ha richiamata nell’ordinanza n. 124 del 30.9.2024, dando atto che “ la ditta proprietaria ha depositato come documento difensivo nell’ambito e ai fini della sua impugnazione dell’Ordinanza n. 25 cit. (ricorso al TAR LI – EN IU, r.g. n. 124/2024) una relazione datata 10.4.2024 a firma dell’arch. P., riferita al manufatto accessorio”, riportando un estratto del suo contenuto , ed altresì che “il professionista incaricato dalla ditta proprietaria ha allegato al succitato documento difensivo (relazione del 10.4.2024) una planimetria catastale del manufatto accessorio, risalente al 1942”.
20.5 La relazione tecnica in parola risulta conforme a quanto attestato dal “ Verbale di accertamento eseguito il giorno 15.01.2024 presso la proprietà catastalmente distinta al F. 35 Mappale n. 55. Proprietà: NG BR”, (che è stato sottoscritto dall’Ispettore Superiore Ufficio Polizia locale, da un Agente dell’Ufficio Polizia locale, dal Responsabile del Servizio Tecnico e da un Istruttore del Servizio tecnico), ove “si è accertato quanto di seguito indicato: (…) – nel corpo accessorio di forma regolare rettangolare su due livelli, che si trova all’interno nella parte retrostante dell’area di pertinenza accedendo dal fabbricato principale, intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione delle travi in legno nel solaio e al piano terra e rifacimento copertura con sostituzione travi, non risultano pratiche depositate; il tutto come si desume da documentazione fotografica allegata”.
20.6 Analogamente, nel “ Verbale di accertamenti urgenti (art. 354 c.p.p.)” redatto a seguito di sopralluogo in pari data degli appartenenti al Comando di Polizia Locale del Comune resistente, presso la proprietà del ricorrente, si dà atto che nell’area di pertinenza “ esiste un fabbricato accessorio, probabilmente adibito a deposito, di forma regolare e rettangolare che si sviluppa su due livelli. L’accessorio è realizzato in muratura di mattoni e copertura in legno e si trova a ridosso del corso d’acqua, la roggia SE (foto n. 1). Sull’accessorio risultavano fatti di recente interventi di manutenzione straordinaria, con sostituzione delle travi in legno nel solaio e al piano terra e con rifacimento della copertura con sostituzione delle travi (foto n. 2-3-4)”.
21. L’ordinanza n. 124/2024, prescindendo dalle risultanze dei predetti accertamenti istruttori e dalla documentazione prodotta dal ricorrente, ha contestato al ricorrente l’insussistenza dei presupposti necessari per qualificare l’intervento come manutenzione straordinaria, costituiti dall’assenza di incremento volumetrico e di mutamento di destinazione d’uso.
22. Rileva il Collegio, che a fronte della destinazione d’uso originaria, comprovata in base alla scheda catastale del 1940, di stalla al piano terra e fienile al primo piano, il Comune intimato non ha indicato quale sarebbe la nuova destinazione impressa al fabbricato a seguito dell’intervento, limitandosi ad un generico riferimento a “ modifiche (…) di destinazione d’uso ” e “ importanti differenze di (…) destinazione d’uso ” in alcuni passaggi dell’ordinanza.
Dalla documentazione fotografica prodotta si evince, in realtà, che l’immobile è stato lasciato nella medesima situazione in cui si trovava originariamente, compresa la pavimentazione in mattoni ove è stata conservata la condotta propria delle stalle, senza realizzazione di qualsivoglia impianto o arredo da cui si possa desumere una modifica della destinazione d’uso originaria.
22.1 Invero, le considerazioni difensive del Comune circa la possibilità che attraverso interventi futuri il proprietario inserisca degli impianti nell’immobile accessorio, confermano l’insussistenza allo stato attuale della asserita, e non comprovata, modifica della destinazione d’uso.
23. Circa le contestazioni relative al secondo requisito che connota gli interventi di manutenzione straordinaria, costituito dalla assenza di modifiche fisiche al fabbricato, le relazioni tecniche depositate ed in particolare la “ Relazione sul fabbricato accessorio” del perito De AR dd 8.4.2025, che contiene un approfondito accertamento sulla natura dei lavori effettuati, hanno comprovato che:
- i lavori sono stati eseguiti su un immobile preesistente, con il tetto e il solaio danneggiati dall’usura del tempo, ma con le quattro mura perimetrali perfettamente integre e non su un “rudere crollato” come asserito e non comprovato dall’Amministrazione, affermazione che peraltro non troverebbe conferma nemmeno nella documentazione fotografica prodotta dal Comune stesso;
- l’intervento, costituente una straordinaria manutenzione, ha riguardato il tetto dell’immobile e il solaio che divide il piano terra dal primo piano;
- non c’è stata alcuna variazione in altezza, né di volumetria o superficie;
- l’apertura al primo piano è coeva alla costruzione;
- lo stato del fabbricato preesistente era agevolmente riscontrabile dalla documentazione fotografica e dalle diverse relazioni dell’arch. Paludetti.
23.1 Con specifico riferimento alle contestazioni contenute nell’ordinanza n. 124/2024 circa la mancata prova della preesistenza di un solaio interno, “ mentre i lavori ne hanno prodotto uno realizzato in travi e perline e sorretto da nuovi (e prima totalmente assenti, mancando tracce di risega e tasche sui muri) traversi laterali in legno infissi ai muri perimetrali sud e nord”, la relazione tecnica De AR a pag. 9 (con foto a pag. 19) comprova che l’attuale solaio è identico al precedente.
23.2 In merito alle contestazioni relative all’aumento dell’altezza del fabbricato, “ con conseguente incremento non autorizzato del volume preesistente”, le accurate misurazioni effettuate dal professionista, le considerazioni formulate, supportate dalla documentazione fotografica (in particolare alle pagg. 10, 14, 15, 17 e 19), smentiscono la tesi dell’innalzamento dei muri e dell’aumento di volumetria.
23.3 Circa le contestazioni relative alla finestra al primo piano, il professionista ha comprovato che la stessa risale all’epoca della costruzione, non essendo stata apportata alcuna modificazione.
24. Risulta pertanto evidente che il proprietario ha fornito la piena prova che l’intervento realizzato rientra nella categoria della manutenzione straordinaria, ed infatti l’art. 4 comma 2 lett. b) della LR 19/2009 stabilisce che essa consiste “ in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l’apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a) e sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico”.
24.1 Come evidenziato dal ricorrente, trattasi di intervento realizzabile in edilizia libera ai sensi dell’art. 16 bis della LR 19/2009, previa CILA e l’avvenuta presentazione da parte del ricorrente il 27.11.2024 di una SCIA in sanatoria, diversamente da quanto asserito dalla difesa comunale, non è indice di contraddittorietà rispetto alle tesi difensive svolte, avendo il medesimo giustificato tale scelta alla luce della diversità tra la legge nazionale e la legge regionale in merito ai lavori di manutenzione straordinaria che interessino la struttura dell’immobile, prevedendo il DPR 380/2001 l’utilizzo della SCIA e la LR 19/2009 della CILA.
Il ricorrente, al fine di evitare eventuali contestazioni, ha precisato, pertanto, sul punto di aver ritenuto preferibile la soluzione, maggiormente complessa, conforme al dato normativo nazionale.
25. In conclusione, va rilevato come il ricorrente abbia pienamente adempiuto all’onere della prova sullo stesso gravante in merito alla data di costruzione dell’immobile, alla destinazione d’uso originaria, allo stato legittimo, alla sussistenza dei requisiti per qualificare l’intervento come manutenzione straordinaria, in quanto tale compatibile con la normativa di Piano.
Risulta invece che le difese del Comune resistente non sono state in grado di superare tali elementi, pretendendo di invertire l’onere della prova in merito al contestato abuso.
26. Alla luce delle superiori considerazioni, il secondo motivo è fondato e da ciò discende l’accoglimento del ricorso RG 422/2024.
Il primo motivo del ricorso è da ritenersi assorbito.
27. Le spese relative al ricorso RG 422/2024 seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI EN IU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e riuniti, così decide:
- In merito al ricorso RG 124/2024, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
- In merito al ricorso RG 422/2024, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Sesto al Reghena al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO