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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 4 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 20690/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] ed elett.te dom.ta in Napoli alla Via Toledo Parte_1
256, presso lo studio dell'Avv. Paolo Parlato.
Ricorrente
E
dirigente, dalla dott.ssa , dalla dott.ssa in servizio
[...] Persona_1 Persona_2 presso la Direzione Centrale Affari Legali, nonché dalla dott.ssa in servizio presso la Persona_3
. Controparte_3
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.10.2024 la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di
Napoli in funzione di giudice del lavoro e premesso:
. che è dipendente a tempo indeterminato della con mansione di Controparte_1
Funzionario -ENTRATE - EX III F4;
. che nel corso del suo variegato percorso presso l ha sempre dimostrato Controparte_1 grande dedizione cimentandosi in diverse attività e ha raggiunto risultati eccellenti;
. che di tale eccellente performance ne costituiscono prova sia i continui giudizi positivi espressi sia dai precedenti superiori che dagli attuali, sia dai risultati raggiunti alcuni dei quali hanno avuto riscontro mediatico avendo scritto articoli ed effettuato docenze presso master universitari in merito alla materia oggetto dell'attività lavorativa, ricevendo, alla fine del 2018, un attestato di “ Lodevole
Servizio”;
. che nell'anno 2022 veniva introdotta per i funzionari dell un nuovo sistema Controparte_1 di valutazione;
. che nello stesso anno 2022 era stata assente per maternità, dopo un periodo di astensione per gravidanza a rischio rientrando in servizio ad agosto 2022 dopo aver partorito prematuramente due gemelli;
. che in data 4 novembre 20022 riceveva una mail automatica dall'applicativo “VALE” nella quale era indicata la convalida di un colloquio del 07/03/2022, periodo in cui la stessa si trovava in maternità, in relazione alla quale richiedeva chiarimenti al Capo EZ (nella procedura facilitatore di I livello); . che in data 26/05/2023 veniva svolto un colloquio di valutazione con il Capo EZ nel quale il primo le avrebbe dovuto comunicare sia la valutazione attribuitagli per l'anno 2022, sulla base di conoscenze dettagliate, sia le iniziative di sviluppo volte al miglioramento della votazione;
. che diversamente nel colloquio, invece, veniva genericamente comunicata la votazione complessiva attribuita “ ADEGUATO” (pari a sufficiente) scaturente dalla media tra il primo voto, pari a più che adeguato, quale contributo al raggiungimento degli obiettivi, ed il secondo voto pari a più che adeguato, sulle competenze;
. che di tale colloquio era stilato un verbale nel quale era emersa la sua valutazione attribuitale (all.
n. 3) ed al contempo veniva caricata nel relativo applicativo la relativa scheda di valutazione;
. che tale valutazione data dal facilitatore veniva confermata dal superiore, dallo stesso Pt_2 denominato, nella procedura facilitatore di II livello e dal Valutatore di ultima istanza;
. che in data 04/09/2023, così come da regolamento, presentava istanza di revisione della valutazione anno 2022 ove rappresentava la propria contrarietà in merito alla votazione relativa alle competenze descrivendo in maniera dettagliata e circostanziata le ragioni per le quali la votazione sulle competenze non era appropriata in quanto avrebbe dovuto essere superiore pari, dunque, a “eccellente” o al massimo a “più che adeguato”;
. che in data 19.09.2023 con motivazione dettagliata venivano elencate dal precedente valutatore le ragioni a sostegno del rigetto dell'istanza e della conferma della valutazione data dal facilitatore
Capo EZ;
. che in data 3.11.23 presentava istanza di riesame;
. che in data 15 marzo 2024 veniva effettuato un incontro da remoto con la Conciliatrice ed il
Valutatore e durante tali incontri riconfermava la richiesta di rettifica della valutazione, in modo più favorevole alla stessa, sulla base delle motivazioni ed eccezioni già rappresentate in sede di revisione, riconfermate in fase di riesame;
. che diversamente il conciliatore rappresentava la decisione di conferma della valutazione data dal precedente valutatore attraverso una esposizione sommaria della proposta conciliativa;
. che in data 31 maggio 2024 lo stesso Capo –EZ facilitatore, che le aveva attribuito la valutazione per l'anno 2022, prima ancora della conclusione relativa a tale annualità, le comunicava la nuova valutazione per il 2023 confermando quella del 2022 di “ ADEGUATO” derivante sempre tra la media tra più che adeguato, come contributo al raggiungimento degli obiettivi, e adeguato come voto sulle competenze;
. che in data 28/06/2024 visto l'estenuante protrarsi del procedimento di riesame della valutazione relativa all'anno 2022 si sollecitava a mezzo pec la conclusione del procedimento;
. che solo con mail 07/08/2024 l'amministrazione inviava alla ricorrente il verbale definitivo protocollato in data 30 luglio 2024;
tutto ciò premesso chiedeva di accertare e dichiarare l'irregolarità ed illegittimità della valutazione per l'anno 2022 per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti ed in virtù delle prove documentali attestanti l'irregolarità dell'intero procedimento di valutazione e l'illegittimità del parametro “ ADEGUATO” e per l'effetto dichiarare “Eccellente e/o Più che Adeguato” la valutazione dell'anno 2022 sulla scorta della prova documentale offerta, il tutto con vittoria delle spese di lite.
La parte resistente, ritualmente evocata in giudizio, si costituiva chiedendo con argomentazioni varie il rigetto della domanda evidenziava che, in realtà, le doglianze della oltre che Pt_1 infondate, non erano idonee in alcun modo a dimostrare l'illegittimità della valutazione de qua o il mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in quanto parte ricorrente si era limitata a contestazioni puramente formali, senza in alcun modo dimostrare quale fosse stato il vulnus alla sua posizione.
Precisava infatti che la valutazione di “adeguato” ottenuta dalla ricorrente era pienamente positiva, così come si evinceva dalle linee guida 2024-2026 in cui, in proposito, era espressamente previsto che tale valutazione " … indicava una prestazione positiva, pienamente in linea con le attese dell'organizzazione. La prestazione adeguata non è una prestazione mediocre, né tanto meno una prestazione di medio livello. L'adeguatezza indica che il Valutato ha lavorato correttamente, presidiando bene gli obiettivi assegnati e attivando comportamenti coerenti con quanto richiesto dall'organizzazione. È, quindi, un livello che indica una piena positività e intercetta un giudizio del tutto soddisfacente sulla prestazione svolta".
Infine, a conferma di quanto sopra, nella nota di valutazione, da cui emergeva chiaramente la motivazione del giudizio attribuito alla ricorrente, si leggeva: "Relativamente alla prestazione erogata nel 2022, la funzionaria ha fornito un adeguato apporto alle lavorazioni dell'ufficio, operando, in ragione delle indicazioni date, in maniera sufficientemente autonoma. Rispetto alle lavorazioni assegnate la collega si è distinta per un adeguato livello di disponibilità e condivisione;
tuttavia, gli output finali realizzati in alcuni casi hanno avuto necessità di cicli di lavorazione ulteriori, come rappresentatole attraverso confronti verbali e la corrispondenza elettronica. Ha
adeguate capacità di lavorazione di posizione legate ad ordinari fenomeni di frode, scaturenti dalla lunga esperienza maturata nel settore. Nel corso dell'anno ha dimostrato di rispettate le tempistiche assegnate, riuscendo a gestire in autonomia questioni ordinarie e fornendo soluzioni corrette e percorribili". Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda e vittoria delle spese di lite.
All' udienza odierna, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito delle note e della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
La con il ricorso di primo grado ha assunto la sussistenza di irregolarità della procedura di Pt_1 valutazione per la comunicazione degli obiettivi nonché per la conclusione del procedimento e ha segnalato la illegittimità della valutazione anche per il mancato rispetto dei termini del procedimento eccependo, invece, il rispetto da parte sua delle regole organizzative relative alla comunicazione delle assenze (contestando, così, quanto indicato nelle motivazioni della istanza di revisione) e ha concluso affermando di aver diritto ad una valutazione superiore, pari a “più che adeguato” o “eccellente” alla luce di precedenti attestati di stima assumendo che la valutazione del 2022 avrebbe potuto incidere sulle future progressioni economiche.
Ha assunto la che in fatto le contestazioni - già rappresentatele in fase di revisione a Pt_1 sostegno della legittimità del grado di valutazione attribuitale di “ADEGUATO” e del rigetto della richiesta di rettifica migliorativa dello stesso - si riducevano a due precise contestazioni sul mancato rispetto delle regole organizzative: 1) il mancato coinvolgimento della Capo EZ per le assenze dei giorni 03-04-05 ottobre 2022 (coperte da permessi allattamento e banca ore) le quali, sarebbero state comunicate dalla ricorrente solo all'Ufficio Risorse Umane (Ufficio del
Personale) in data 03 ottobre 2022, mentre il Capo EZ ne avrebbe avuto conoscenza solo a posteriori in data 07 ottobre 2022 allorquando le si chiedeva il relativo nulla osta;
2) l'esigenza della ricorrente di cambiare il giorno in cui la prestazione lavorativa avrebbe dovuto svolgersi in modalità agile sarebbe stata “più volte” comunicata al Capo ufficio solo nella serata immediatamente precedente.
Ora, osserva il giudicante, dalla documentazione in atti emerge che l'assenza del giorno 5 dicembre 2022 è stata comunicata in pari data (all. 9 alla memoria); l'assenza per il giorno lunedì 7 novembre 2022 è stata comunicata il venerdì 4 novembre 2022 alle ore 19.11 (unitamente alle assenze dei gg 8 e 9 novembre 2022, in allegato 10 alla memoria); l'assenza del 31 ottobre 2022,
è stata comunicata venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 18.11 (unitamente all'assenza del 2 novembre 2022, in allegato 11 alla memoria); un cambio giorno di smartworking è stato solo comunicato, mentre avrebbe dovuto esserne chiesta la preventiva autorizzazione.
Per quanto concerne, poi, le assenze del 3, 4 e 5 ottobre 2022, nella mail del 7 ottobre 2022 (in allegato 8 alla memoria), la Capo Ufficio aveva chiesto alla di uniformarsi alle regole Pt_1 organizzative osservate dagli altri colleghi nella comunicazione delle assenze all'ufficio del personale della Direzione Centrale, così rispondendo in relazione alla relativa comunicazione “Ok provvedo. Per le prossime occasioni gira a me l'istanza ed io la inoltro al personale come fanno anche gli altri. Grazie” e che diversamente quest'ultima non aveva avuto un comportamento conforme a quello osservato dal resto del personale.
Ora, osserva il giudicante, anche alla luce delle giustificazioni offerte dalla in relazione a Pt_1 tali contestazioni, non sono state queste “mancanze” della ricorrente, come evidenziato nella memoria di costituzione e più volte ribadito dalla difesa della nelle discussione orale, ad CP_1 incidere sul giudizio assegnatole in sede di valutazione.
La stessa Amministrazione non ha, infatti, collegato a tali mancanze il giudizio di “ adeguato” e la stessa ricorrente non ha evidenziato in ricorso che siano state proprio queste contestazioni ad incidere sul giudizio di “ adeguato”.
In realtà le doglianze della ricorrente non sono idonee in alcun modo a dimostrare l'illegittimità della valutazione de qua o il mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in quanto la si è limitata a contestazioni puramente formali, senza in alcun modo dimostrare quale sia Pt_1 stato il vulnus alla sua posizione.
A fronte della valutazione di “ adeguato” , infatti, la ricorrente si è limitata ad affermarne l'illegittimità sulla base di contestazioni meramente formali e indicando circostanze attinenti alla propria persona che, oltre a non essere rilevanti, concernono annualità diverse dal 2022, oggetto di valutazione, e in cui il sistema V.A.L.E. non era ancora in vigore.
Nello specifico, al punto c) del ricorso, infatti, la , a dimostrazione di quella che Pt_1 autodefinisce "eccellente performance", cita "giudizi", "riscontri mediatici", "risultati", articoli, docenze e un attestato di lodevole servizio, che non sarebbero stati a legittimare la valutazione di
“adeguato” ricevuta.
Tuttavia, osserva, il giudicante si tratta di circostanze riferite ad anni precedenti al 2022, in cui non c'era neanche il sistema VALE, mentre la valutazione della performance è annuale ed è in discussione solo il 2022, pertanto non rilevando ciò che è stato fatto in passato, né in negativo, né in positivo. Parimenti infondate si appalesano le ulteriori censure contenute nel ricorso e relative a presunte irregolarità del procedimento di valutazione.
In realtà, a ben vedere, la dott.ssa a supporto della presunta illegittimità della valutazione Pt_1 ricevuta, come evidenziato da parte resistente nella memoria di costituzione, si è limitata a mere censure formali che, oltre ad essere destituite di fondamento, da sole non sarebbero comunque idonee ad invalidare la legittimità del giudizio di “adeguato” ricevuto.
In particolare, per quanto concerne l'eccepita assenza di un colloquio individuale in cui dovevano essere condivisi gli obiettivi da raggiungere e chiarite le prestazioni attese, dagli atti è emerso che gli obiettivi assegnati nell'anno 2022 ai funzionari della EZ territoriale Sud del Settore
Contrasto Illeciti erano stati obiettivi di gruppo.
La relativa assegnazione, pertanto, essendo obiettivi ascrivibili ad un gruppo e non ad un singolo funzionario ed essendo il raggiungimento degli stessi legato alla performance del gruppo stesso, era stata effettuata con un colloquio di gruppo e non individuale.
Nel caso specifico, considerata l'assenza della dott.ssa per maternità, la Capo EZ Pt_1 aveva proceduto in data 7 marzo 2022, nell'immediatezza dello svolgimento del colloquio avvenuto in pari data, a trasmettere alla stessa, a mezzo e-mail, in allegato 7 alla memoria, l'obiettivo di gruppo e a rendersi disponibile per un confronto individuale al rientro in servizio.
Inoltre, in data 4 novembre 2022, su richiesta della ricorrente, si era svolto un confronto telefonico volto a chiarire quanto illustrato nel colloquio di patto che in pari data era stato caricato sull'applicativo.
L'avvenuta convalida del colloquio del 4 novembre rappresenta la conferma della discussione svolta in merito all'obiettivo assegnato e del fatto che la aveva ricevuto tutti i chiarimenti Pt_1 richiesti.
L'ulteriore doglianza relativa al mancato rispetto dei termini del procedimento di revisione non incide, ad avviso del giudicante, sul processo di valutazione.
Se è vero, infatti, che lo stesso si è concluso oltre i 90 giorni tuttavia tale termine ha carattere prettamente ordinatorio e non è prevista alcuna conseguenza nel caso di inosservanza.
Ad ogni modo la procedura di conciliazione, finalizzata a ricomporre un conflitto, non incide sul processo di valutazione che si è concluso con la notifica della stessa alla valutata;
quindi, non è dato comprendere come la doglianza lamentata abbia potuto incidere sulla fondatezza della valutazione ricevuta. Invero, osserva il giudicante, quanto alle mere irregolarità formali la giurisprudenza della EM
Corte ( ordinanza sez. lav., n. 27457 del 23 ottobre 2024 ) ha più volte ribadito l'irrilevanza dei vizi formali nella valutazione della performance, in particolare in tale pronuncia è stato evidenziato che
“Occorre, rilevare, in primo luogo, che il ricorrente viene a dedurre quello che verrebbe a costituire un vizio meramente formale, senza tuttavia concretamente dedurre che tale ipotetico vizio si sia tradotto in un vulnus per la mancanza della scheda di valutazione, e ciò a maggior ragione nel momento in cui, in realtà, la decisione della Corte d'Appello ha comunque concluso - e su ciò si tornerà anche in sede di valutazione del secondo motivo di ricorso - che nel concreto la performance dei singoli dipendenti era stata oggetto di concreta valutazione comparata, in tal modo rispettando i canoni di trasparenza e correttezza”.
“In conclusione, è da ritenere che le previsioni invocate dal ricorrente imponessero di procedere alla valutazione della performance individuale secondo canoni di trasparenza e buona fede – come affermato nella decisione impugnata - ma non comportassero obbligatoriamente la predisposizione di una scheda scritta, da ciò derivando che a rilevare, ai fini dell'accoglimento della domanda, sarebbe stato non un mero vizio formale - nella specie peraltro escluso - ma la violazione delle regole di buona fede e trasparenza tradottasi in un concreto vulnus ai diritti del ricorrente, da ciò derivando la infondatezza del motivo di ricorso”.
Nel caso in esame, osserva il giudicante, la non ha in alcun modo evidenziato come le Pt_1 presunte irregolarità della procedura abbiano inciso sull'esito della sua valutazione, né ha indicato i profili della sua attività che avrebbero giustificato una valutazione superiore e tutto ciò si traduce anche in un difetto di allegazione.
Sul punto appare opportuno il richiamo ai recenti pronunciati della EM Corte, alla cui stregua
“i dati fattuali, interessanti sotto vari profili la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso, circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata dal combinato disposto dell'art.414 nn.4 e 5 e dell'articolo 416
n.3 c.p.c.(cfr. al riguardo, Cass. n.5526/02).
Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (vedi Cass. S.U. 17 luglio 2004 n.11353).
Nel caso in esame la ricorrente in realtà nel ricorso ha dedotto di aver diritto ad una valutazione superiore, pari a “più che adeguato” o “eccellente”, senza, però, aver in alcun modo adempiuto all'onere probatorio a suo carico gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., ma limitandosi a censure relative a meri aspetti procedurali o concernenti circostanze, quali presunti attestati di stima inerenti ad anni precedenti, irrilevanti.
Oltretutto, come chiarito anche dalla giurisprudenza consolidata in materia, la valutazione operata dall , pur dovendo garantire il rispetto dei principi di correttezza e buona fede è comunque CP_1 discrezionale e come tale non sindacabile nel merito dal giudice che certamente non può attribuire una ( così come richiesto nelle conclusioni del ricorso) valutazione superiore a quella data dalla amministrazione di appartenenza.
Su tale aspetto si è espresso il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 2481 del 4 aprile 2022 in cui ha statuito che “deve osservarsi che la scheda di valutazione, nella quale vengono riassunti i giudizi formulati dall'organo valutatore in relazione al raggiungimento degli obiettivi da parte del funzionario valutato ed alla complessiva attività svolta nel corso dell'anno in considerazione, costituisce espressione di discrezionalità, assumendo essa a principale riferimento le modalità con le quali l'attività del dirigente ha contributo al raggiungimento degli interessi pubblici costituenti l'oggetto delle funzioni attribuite all'ufficio di appartenenza, secondo criteri di efficienza e di buona amministrazione (….) sarebbe stato onere della medesima indicare gli specifici profili della sua attività istituzionale che avrebbero giustificato l'attribuzione del giudizio più lusinghiero: giudizio che, corrispondendo ad una valutazione di "eccellenza", avrebbe richiesto, come si è detto, la dimostrazione del contributo "determinante" dato dal funzionario nel raggiungimento di risultati
"notevolmente migliorativi" delle attività di competenza”.
Il sistema, infatti, osserva il giudicante di valutazione della performance individuale e dell'esperienza professionale è un procedimento rimesso all'apprezzamento discrezionale del dirigente/i che ha gestito l'attività lavorativa del dipendente nel periodo di riferimento, impartendogli indirizzi, direttive, obiettivi e verificando i risultati e la qualità della sua prestazione lavorativa e si basa sull'applicazione di una griglia di molteplici parametri e criteri stabiliti, già oggettivamente predeterminati, la cui ponderazione - rimessa, come si diceva al dirigente - dà vita ad un giudizio discrezionale.
In diritto la “ Performance individuale” è definita come il complesso delle attività lavorative che competono contrattualmente al dipendente ed il corrispondente livello qualitativo delle prestazioni.
Predeterminati sono i giudizi sintetici e predeterminati sono anche i valori corrispondenti ad un certo livello di valutazione della prestazione quali-quantitativa del dipendente. Pertanto, l'unica motivazione riconducibile alla valutazione della performance individuale è espressa dal Dirigente con quel valore “ adeguato, più che adeguato, eccellente” che, secondo le sue ponderazioni, corrisponde alla qualità della prestazione lavorativa riscontrata e ai risultati ottenuti dal dipendente. L'unico margine di censura che residua in subiecta materia in capo al dipendente/ricorrente, come giustamente ricordato anche nel ricorso, è il rispetto delle disposizioni civilistiche di correttezza e buona fede, parametri legali dal contenuto ampio e pregnante.
Tuttavia, nel caso di specie la ricorrente, pur invocando tale violazione, non offre riferimenti oggettivi di valutazione al Giudicante, nel senso che non fornisce in giudizio gli elementi probatori, documentali o testimoniali, che supporterebbero il dolo e la mala fede del nella persona dell'organo valutatore.
Nè fornisce convincenti ed univoci elementi deduttivi e probatori a conforto di una valutazione più soddisfacente della sua prestazione lavorativa, anche in rapporto alle altre schede di valutazione.
Pertanto, in procedure come quella oggetto di giudizio, la P.A. non deve giustificare diffusamente perché un candidato sia ritenuto più meritevole di un altro, ma deve semplicemente limitarsi a motivare, seppur sinteticamente, anche attraverso la mera attribuzione di punteggi, le valutazioni conferite, esattamente come accaduto nel caso di specie.
La giurisprudenza dominante ha affermato, allora, che “La valutazione dell'operato del dipendente che l'amministrazione effettua, ai fini della progressione in carriera, può essere sindacata in sede giudiziale solo sotto il profilo del mancato rispetto delle regole procedimentali e della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o di ritorsione e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli. Il giudice, pertanto, può sindacare il merito del provvedimento adottato solo nei limiti sopra indicati, e lì dove non emergano comportamenti discriminatori o contrari ai principi di correttezza e buona fede, né si evidenzi una manifesta illogicità delle determinazioni adottate, deve arrestare la propria indagine poiché, altrimenti, finirebbe per sostituirsi al datore di lavoro nella valutazione del dipendente, annullando il potere discrezionale che è proprio dello stesso”
(Cass. n.24984/2016).
Non si comprende, infatti, ove risiederebbe l'erroneità o, peggio ancora, l'arbitrarietà, della valutazione svolta dall'Amministrazione resistente, nella persona del dirigente valutatore, che si è
“limitato” ad esprimere valutazioni diverse per dipendenti diversi e per anni diversi, in perfetta coerenza con un plausibile percorso professionale mutevole.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la domanda va rigettata.
La complessità delle questioni trattate costituiscono gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda.
Compensa le spese del grado.
Napoli, 4-2-2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa Anna Maria Beneduce