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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/09/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 912 / 2025 di Ruolo
Generale vertente t r a con l'avv. MORETTI FRANCESCA Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
1) sia dichiarata la separazione personale fra i coniugi Parte_1
e , disponendo le annotazioni sui registri di stato civile del CP_1
Comune competente in relazione al matrimonio fra loro celebrato in
Marscian (PG) il 21.3.1987 registrato in pari data sul Registro dello stesso
Comune al n.3 P. 1 anno 1987;
2) i coniugi siano autorizzati a vivere separati, disponendo che ciascuno fissi la propria residenza dove ritenga opportuno;
1 3) sia dichiarato che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non si disporrà alcun assegno alimentare o di mantenimento
4) spese compensate;
a carico di controparte in caso di resistenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 il sig. adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale dalla moglie sig.ra rappresentando: di aver contratto matrimonio con la CP_1
resistente in data 21.03.1987; che dall'unione non erano nati figli;
che, infine, nel corso degli anni l'affectio coniugalis era venuta meno.
Nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva in giudizio, né la stessa è comparsa personalmente all'udienza del 23.09.2025 avanti al giudice istruttore.
Nel corso dell'anzidetta udienza, il sig. ha confermato la volontà Parte_1 di separarsi dalla moglie, senza formulare altre richieste. Il giudice designato ha dunque autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e, essendo la causa matura per la decisione e non essendo stati richiesti provvedimenti provvisori ed urgenti, ha rimesso immediatamente la vertenza in decisione al Collegio.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare il fatto che i coniugi già da tempo non condividono più il tetto coniugale, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Nulla per le spese, come richiesto dalla stessa parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi Pt_1
2 nato il [...] a [...] e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...];
- nulla a titolo di assegno di mantenimento tra coniugi, in assenza di relative domande;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marsciano (PG) di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 3 parte
1 anno 1987);
- nulla per le spese.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 23.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
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