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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 16/05/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 70/2023 R.G.
promossa
da
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
con sede in Hameln (Germania), Lubahnstrasse n. 2 e sede italiana in Bolzano (BZ), alla Galleria Stella n. 4, in persona dei
Dottori e nella loro qualità di Parte_2 Parte_3
consiglieri e procuratori della società, a mezzo della sua mandataria (già , Controparte_1 Controparte_2
corrente in via dell'Unione Europea 6A/6B in San Donato
Milanese, codice fiscale e partita Iva , e per essa il P.IVA_2
direttore generale dr. giusta procura a rogito CP_3
Notaio Dr.ssa , del 05.05.2016 — Rep. Persona_1
1 101511 — Racc. 15762, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Raffaella Greco, codice fiscale
, con domicilio eletto presso lo studio C.F._1
dell'avv. Avv. Antonella Garbin, codice fiscale
, in Via Argentieri 23, 39100 Bolzano C.F._2
- appellante -
contro
, c.f. , contumace CP_4 C.F._3
- appellata -
Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma CORTE D'APPELLO DI TRENTO - SEZIONE
DISTACCATA DI BOLZANO, in riforma della Sentenza del
Tribunale di Bolzano n. 175/2023, pubblicata il 27.02.2023 e notificata in data 08.03.2023, resa nell'ambito del giudizio di I
grado recante R.G. n. 3478/2019, disattesa ogni contraria istanza:
IN VIA PRELIMINARE, PREGIUDIZIALE E CAUTELARE:
1) dichiarare l'ammissibilità della presente impugnazione;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
2) accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della Sentenza del
2 Tribunale di Bolzano n. 175/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado dall'odierna appellante compreso il riconoscimento integrale del credito portato in precetto e pari ad euro € 168.368,13 oltre che la conferma della validità e determinatezza del contratto azionato e,
conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) in riforma parziale della Sentenza impugnata emessa dal
Tribunale Civile di Bolzano, dichiarare come mai formulato il
Part quesito del ricalcolo del credito per applicato divergente da quello pubblicizzato ex art. 117 tub confermando l'intero credito vantato e precettato, in quanto disposizione normativa non applicabile alla tipologia di rapporto azionato;
4) nella denegata e non creduta ipotesi in cui ritenga di non confermare l'intero credito, in riforma parziale della Sentenza
impugnata emessa dal Tribunale Civile di Bolzano, accertata la parziale inattendibilità della CTU espletata nel giudizio di primo grado, disporre nuova CTU che risponda al quesito peritale in conformità alla previsione normativa richiamata e come meglio riassunto in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
4) in riforma parziale e/o annullamento della Sentenza
impugnata emessa dal Tribunale Civile di Bolzano, si chiede e si insiste per l'ammissione dell'istanza istruttoria di rinnovazione
3 della CTU formulata.
5) si richiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Con salvezza e riserva di formulare e precisare ulteriori difese,
deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni, nonché di produrre ulteriori documenti ed articolare prova nei termini di rito.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. La società BHW SE AG ha stipulato con un contratto di finanziamento ipotecario atipico. CP_4
Il suddetto contratto collega in realtà due negozi: a) un contratto definito “di risparmio edilizio” stipulato il 28.08.2003,
consistente essenzialmente in un piano di accumulo;
b) un contratto definito “mutuo fondiario”, stipulato il 15-20.10.2003.
I due contratti erano coordinati come segue: per i primi anni la mutuataria avrebbe versato alla banca una rata mensile, parte della quale sarebbe andata a scomputo degli interessi dovuti sul capitale mutuato, mentre la parte restante sarebbe stata accantonata ed avrebbe prodotto interessi;
spirato il periodo contrattualmente convenuto, la banca avrebbe compensato il proprio credito in linea capitale con gli accantonamenti fino ad allora effettuati per conto della mutuataria;
da quel momento in poi la mutuataria avrebbe corrisposto rate mensili destinate all'estinzione del residuo debito in linea capitale.
4 Alla data del 08.01.2019 la mutuataria ha maturato un insoluto di € 168.368,13, del quale la banca ha chiesto il rientro con atto di precetto d.d. 29.07.2019.
2. Si è opposta la debitrice con citazione d.d. 23.08.2019
deducendo, per quel che ancora interessa, che nel contratto di mutuo era stato erroneamente indicato l'Indice Sintetico di
Costo (o Taeg) nella misura del 5,35% quando invece quella effettivo si assestava su una percentuale vicina al 5,6%.
Invocando le disposizioni di cui agli art. 121, 124, 125bis
del Tub l'opponente ha chiesto che la riscontrata violazione venisse sanzionata ai sensi dell'art. 117 Tub con conseguente ricalcolo del debito per interessi.
3. Costituitasi davanti all'adito Tribunale di Bolzano ha resistito la banca opposta.
4. Con sentenza n. 175 pubblicata il 27.02.2023 il
Tribunale di Bolzano, recependo le risultanze dell'indagine contabile disposta per ricalcolare il debito per interessi ai sensi dell'art. 117 Tub invocato dall'opponente, ha accertato che alla data del precetto ascendeva alla minor somma di € 50.707,81 il credito della banca e l'ha condannata alla rifusione di due terzi delle spese del grado.
5. Avverso questa pronuncia con citazione d.d.
07.04.2023 la banca ha interposto appello.
L'appellata non si è costituita e ne è stata perciò
dichiarata la contumacia.
5 La causa è passata in decisione all'udienza del
19.03.2025.
6. La banca censura la sentenza gravata sotto due diversi profili.
Anzitutto lamenta l'erroneità del ricalcolo del debito per interessi della mutuataria assumendo che il CTU e, di riflesso il
Tribunale, applicando l'interesse sostitutivo previsto dall'art. 117 Tub in luogo di quello convenzionale, non avrebbero correttamente rideterminato il piano di ammortamento.
Comunque, logicamente prioritario sarebbe, ad avviso dell'appellante, l'ulteriore errore in cui era incorso il Tribunale
e, cioè, quello di ritenere che il finanziamento oggetto di causa soggiacesse alla disciplina consumeristica e, di conseguenza,
che l'inesatta indicazione dell'Isc (o Taeg) conducesse all'invalidazione della clausola contrattuale che regola gli interessi con la conseguente necessità di riformulare il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 Tub.
7. La fondatezza della seconda delle due censure mosse dall'appellante all'impugnata sentenza si ricava da C. n.
4597/2023, della quale si trascrivono i seguenti estratti dalla motivazione.
“Va preliminarmente osservato che l'indicatore sintetico di
costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Delib.
CICR 4 marzo 2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il
6 compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali... gli
intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico
di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che
concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il
cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia".
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in
termini percentuali che svolge una funzione informativa,
finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo
totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il
cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Proprio perchè svolge una mera funzione di pubblicità e
Par trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un
prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al
contratto; non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni"
cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB".
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o
non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente Pt_5
per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina
l'art. 125 bis, comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore
effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla
stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che "Sono
nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del
consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi
dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati
inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella
7 documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art.
124. La nullità della clausola non comporta la nullità del
contratto".
Ne consegue che, come correttamente affermato dal giudice
di primo grado, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario,
al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle
pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il
mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un
pregiudizio nonchè il nesso di causalità tra condotta scorretta
della banca e danno).
Par Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la
violazione di una regola di condotta della banca (dovere di
informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo
applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto
(vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a
responsabilità precontrattuale o contrattuale.”
Il finanziamento ipotecario per cui è causa, erogato nel
2003, non è soggetto al disposto dell'art. l'art. 125bis, comma 6
TUB entrato in vigore nel 2010.
Pertanto, proprio avuto riguardo all'epoca di stipula del contratto, non può essere invocata l'applicazione dell'attuale art. 125bis Tub che prevede l'ipotesi di costi inclusi in modo non corretto nel TAEG quale vizio comportante la nullità della relativa clausola e l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117
Tub.
8 In proposito, nel testo vigente all'epoca di stipula del finanziamento, l'art. 124 Tub ricollegava l'applicazione del
Tasso Annuo Effettivo Globale sostitutivo solo alle ipotesi di assenza della relativa indicazione o di nullità per indeterminatezza o indeterminabilità.
Ne consegue che nel 2003 l'erronea indicazione dell'Isc da parte della banca integrava solo un inadempimento contrattuale potenzialmente suscettibile di giustificare una pretesa risarcitoria della mutuataria ove questa avesse dimostrato che, qualora avesse saputo il dato corretto sin dall'origine, avrebbe stipulato altro contratto complessivamente più conveniente.
Nel caso di specie, la parte opponente, odierna appellata,
non ha né allegato, né provato tale pregiudizio.
8. Accolto il secondo motivo d'impugnazione ed assorbito il primo va riformata la sentenza impugnata e, dunque,
disattesa l'opposizione al precetto spiegata dalla mutuataria
9. La regolazione delle spese del doppio grado avviene sulla base del principio della soccombenza e delle stesse va pertanto gravata per intero (dunque anche delle spese di CTU)
l'appellata.
Esse sono liquidate sulla base di un valore di causa di €
168.368,13, applicando i parametri minimi attesa la non complessità della questione dirimente trattata e, con riguardo al giudizio di appello, senza riconoscimento della fase decisoria in
9 ragione della contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , Parte_1 CP_4
avverso la sentenza n. 175/2023 del 27.02.2023 del Tribunale
di Bolzano così provvede:
1. in accoglimento dell'appello disattende l'opposizione al precetto notificato il 21.01.2019 a;
CP_4
2. condanna a rifondere a CP_4 [...]
le spese del doppio grado di giudizio che si Parte_1
liquidano:
per il primo grado nell'importo complessivo di € 7.052,00, oltre spese generali nella misura del 15%, spese di CTU ed accessori;
per il secondo grado nell'importo complessivo di € 2.445,00,
oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato ed accessori.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 14.05.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 70/2023 R.G.
promossa
da
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
con sede in Hameln (Germania), Lubahnstrasse n. 2 e sede italiana in Bolzano (BZ), alla Galleria Stella n. 4, in persona dei
Dottori e nella loro qualità di Parte_2 Parte_3
consiglieri e procuratori della società, a mezzo della sua mandataria (già , Controparte_1 Controparte_2
corrente in via dell'Unione Europea 6A/6B in San Donato
Milanese, codice fiscale e partita Iva , e per essa il P.IVA_2
direttore generale dr. giusta procura a rogito CP_3
Notaio Dr.ssa , del 05.05.2016 — Rep. Persona_1
1 101511 — Racc. 15762, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Raffaella Greco, codice fiscale
, con domicilio eletto presso lo studio C.F._1
dell'avv. Avv. Antonella Garbin, codice fiscale
, in Via Argentieri 23, 39100 Bolzano C.F._2
- appellante -
contro
, c.f. , contumace CP_4 C.F._3
- appellata -
Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma CORTE D'APPELLO DI TRENTO - SEZIONE
DISTACCATA DI BOLZANO, in riforma della Sentenza del
Tribunale di Bolzano n. 175/2023, pubblicata il 27.02.2023 e notificata in data 08.03.2023, resa nell'ambito del giudizio di I
grado recante R.G. n. 3478/2019, disattesa ogni contraria istanza:
IN VIA PRELIMINARE, PREGIUDIZIALE E CAUTELARE:
1) dichiarare l'ammissibilità della presente impugnazione;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
2) accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della Sentenza del
2 Tribunale di Bolzano n. 175/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado dall'odierna appellante compreso il riconoscimento integrale del credito portato in precetto e pari ad euro € 168.368,13 oltre che la conferma della validità e determinatezza del contratto azionato e,
conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) in riforma parziale della Sentenza impugnata emessa dal
Tribunale Civile di Bolzano, dichiarare come mai formulato il
Part quesito del ricalcolo del credito per applicato divergente da quello pubblicizzato ex art. 117 tub confermando l'intero credito vantato e precettato, in quanto disposizione normativa non applicabile alla tipologia di rapporto azionato;
4) nella denegata e non creduta ipotesi in cui ritenga di non confermare l'intero credito, in riforma parziale della Sentenza
impugnata emessa dal Tribunale Civile di Bolzano, accertata la parziale inattendibilità della CTU espletata nel giudizio di primo grado, disporre nuova CTU che risponda al quesito peritale in conformità alla previsione normativa richiamata e come meglio riassunto in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
4) in riforma parziale e/o annullamento della Sentenza
impugnata emessa dal Tribunale Civile di Bolzano, si chiede e si insiste per l'ammissione dell'istanza istruttoria di rinnovazione
3 della CTU formulata.
5) si richiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Con salvezza e riserva di formulare e precisare ulteriori difese,
deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni, nonché di produrre ulteriori documenti ed articolare prova nei termini di rito.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. La società BHW SE AG ha stipulato con un contratto di finanziamento ipotecario atipico. CP_4
Il suddetto contratto collega in realtà due negozi: a) un contratto definito “di risparmio edilizio” stipulato il 28.08.2003,
consistente essenzialmente in un piano di accumulo;
b) un contratto definito “mutuo fondiario”, stipulato il 15-20.10.2003.
I due contratti erano coordinati come segue: per i primi anni la mutuataria avrebbe versato alla banca una rata mensile, parte della quale sarebbe andata a scomputo degli interessi dovuti sul capitale mutuato, mentre la parte restante sarebbe stata accantonata ed avrebbe prodotto interessi;
spirato il periodo contrattualmente convenuto, la banca avrebbe compensato il proprio credito in linea capitale con gli accantonamenti fino ad allora effettuati per conto della mutuataria;
da quel momento in poi la mutuataria avrebbe corrisposto rate mensili destinate all'estinzione del residuo debito in linea capitale.
4 Alla data del 08.01.2019 la mutuataria ha maturato un insoluto di € 168.368,13, del quale la banca ha chiesto il rientro con atto di precetto d.d. 29.07.2019.
2. Si è opposta la debitrice con citazione d.d. 23.08.2019
deducendo, per quel che ancora interessa, che nel contratto di mutuo era stato erroneamente indicato l'Indice Sintetico di
Costo (o Taeg) nella misura del 5,35% quando invece quella effettivo si assestava su una percentuale vicina al 5,6%.
Invocando le disposizioni di cui agli art. 121, 124, 125bis
del Tub l'opponente ha chiesto che la riscontrata violazione venisse sanzionata ai sensi dell'art. 117 Tub con conseguente ricalcolo del debito per interessi.
3. Costituitasi davanti all'adito Tribunale di Bolzano ha resistito la banca opposta.
4. Con sentenza n. 175 pubblicata il 27.02.2023 il
Tribunale di Bolzano, recependo le risultanze dell'indagine contabile disposta per ricalcolare il debito per interessi ai sensi dell'art. 117 Tub invocato dall'opponente, ha accertato che alla data del precetto ascendeva alla minor somma di € 50.707,81 il credito della banca e l'ha condannata alla rifusione di due terzi delle spese del grado.
5. Avverso questa pronuncia con citazione d.d.
07.04.2023 la banca ha interposto appello.
L'appellata non si è costituita e ne è stata perciò
dichiarata la contumacia.
5 La causa è passata in decisione all'udienza del
19.03.2025.
6. La banca censura la sentenza gravata sotto due diversi profili.
Anzitutto lamenta l'erroneità del ricalcolo del debito per interessi della mutuataria assumendo che il CTU e, di riflesso il
Tribunale, applicando l'interesse sostitutivo previsto dall'art. 117 Tub in luogo di quello convenzionale, non avrebbero correttamente rideterminato il piano di ammortamento.
Comunque, logicamente prioritario sarebbe, ad avviso dell'appellante, l'ulteriore errore in cui era incorso il Tribunale
e, cioè, quello di ritenere che il finanziamento oggetto di causa soggiacesse alla disciplina consumeristica e, di conseguenza,
che l'inesatta indicazione dell'Isc (o Taeg) conducesse all'invalidazione della clausola contrattuale che regola gli interessi con la conseguente necessità di riformulare il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 Tub.
7. La fondatezza della seconda delle due censure mosse dall'appellante all'impugnata sentenza si ricava da C. n.
4597/2023, della quale si trascrivono i seguenti estratti dalla motivazione.
“Va preliminarmente osservato che l'indicatore sintetico di
costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Delib.
CICR 4 marzo 2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il
6 compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali... gli
intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico
di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che
concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il
cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia".
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in
termini percentuali che svolge una funzione informativa,
finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo
totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il
cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Proprio perchè svolge una mera funzione di pubblicità e
Par trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un
prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al
contratto; non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni"
cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB".
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o
non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente Pt_5
per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina
l'art. 125 bis, comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore
effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla
stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che "Sono
nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del
consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi
dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati
inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella
7 documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art.
124. La nullità della clausola non comporta la nullità del
contratto".
Ne consegue che, come correttamente affermato dal giudice
di primo grado, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario,
al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle
pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il
mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un
pregiudizio nonchè il nesso di causalità tra condotta scorretta
della banca e danno).
Par Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la
violazione di una regola di condotta della banca (dovere di
informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo
applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto
(vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a
responsabilità precontrattuale o contrattuale.”
Il finanziamento ipotecario per cui è causa, erogato nel
2003, non è soggetto al disposto dell'art. l'art. 125bis, comma 6
TUB entrato in vigore nel 2010.
Pertanto, proprio avuto riguardo all'epoca di stipula del contratto, non può essere invocata l'applicazione dell'attuale art. 125bis Tub che prevede l'ipotesi di costi inclusi in modo non corretto nel TAEG quale vizio comportante la nullità della relativa clausola e l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117
Tub.
8 In proposito, nel testo vigente all'epoca di stipula del finanziamento, l'art. 124 Tub ricollegava l'applicazione del
Tasso Annuo Effettivo Globale sostitutivo solo alle ipotesi di assenza della relativa indicazione o di nullità per indeterminatezza o indeterminabilità.
Ne consegue che nel 2003 l'erronea indicazione dell'Isc da parte della banca integrava solo un inadempimento contrattuale potenzialmente suscettibile di giustificare una pretesa risarcitoria della mutuataria ove questa avesse dimostrato che, qualora avesse saputo il dato corretto sin dall'origine, avrebbe stipulato altro contratto complessivamente più conveniente.
Nel caso di specie, la parte opponente, odierna appellata,
non ha né allegato, né provato tale pregiudizio.
8. Accolto il secondo motivo d'impugnazione ed assorbito il primo va riformata la sentenza impugnata e, dunque,
disattesa l'opposizione al precetto spiegata dalla mutuataria
9. La regolazione delle spese del doppio grado avviene sulla base del principio della soccombenza e delle stesse va pertanto gravata per intero (dunque anche delle spese di CTU)
l'appellata.
Esse sono liquidate sulla base di un valore di causa di €
168.368,13, applicando i parametri minimi attesa la non complessità della questione dirimente trattata e, con riguardo al giudizio di appello, senza riconoscimento della fase decisoria in
9 ragione della contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , Parte_1 CP_4
avverso la sentenza n. 175/2023 del 27.02.2023 del Tribunale
di Bolzano così provvede:
1. in accoglimento dell'appello disattende l'opposizione al precetto notificato il 21.01.2019 a;
CP_4
2. condanna a rifondere a CP_4 [...]
le spese del doppio grado di giudizio che si Parte_1
liquidano:
per il primo grado nell'importo complessivo di € 7.052,00, oltre spese generali nella misura del 15%, spese di CTU ed accessori;
per il secondo grado nell'importo complessivo di € 2.445,00,
oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato ed accessori.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 14.05.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
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