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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/08/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
n. 2367/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2367/2023 r.g. promossa da: C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARPONE SANTE Parte_1 C.F._1
ATTRICE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDONI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1 C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2 CONVENUTE
CONCLUSIONI Per l'attrice A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Renault Master targato EN.959.RH, della causazione del sinistro e dei conseguenti danni per cui è causa e, per l'effetto, B) condannare la società (p. iva ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore (quale proprietaria del furgone Renault Master targato EN.959.RH) e la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore (relativa Compagnia Controparte_1 assicuratrice), al pagamento in favore dell'attrice, sig.ra , della somma di € 44.602,80, iva Parte_2 al 10% inclusa, a titolo di risarcimento danni, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
C ) condannare le convenute società, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze legali del presente procedimento, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Per la convenuta In principalità e nel merito: previe declaratorie del caso, rigettarsi ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1 Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA. In via istruttoria: ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1. “Vero che ho redatto la perizia che mi si rammostra e ne confermo il contenuto (doc. n. 3)”;
2. “Vero che ho redatto le perizie che mi si rammostrano e ne confermo il contenuto (docc. n. 4 e 9);
3. “Vero che ho redatto la perizia che mi si rammostra e ne confermo il contenuto (doc. n. 5). Si indicano a testimoni: ing. 50139 Firenze, Via Bolognese 45R (cap. Testimone_1 n. 1); sig. c/o Cieffe Investigazioni, Cernusco sul Naviglio, Via Testimone_2 Pirandello n. 10 (cap. n. 2), dott. Ing. , c/o Studio Polillo S.r.l., Testimone_3
pagina 1 di 4 Bressana B.ne (PV), Via Pavia n. 41 (cap. n. 3). Si chiede che il Giudice ai sensi di legge voglia ordinare alla parte attrice la produzione in giudizio del documento di trasporto rilasciato dal trasportatore S.C. Muradia S.r.l. (allegato al doc. n. 4 pag. 15). Ammettersi CTU cinematica diretta ad accertare la compatibilità tra i danni riportati dal furgone di parte convenuta con le modalità di incidente, così come descritte in atto di citazione e nel modello CAI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
e la sua assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni di € 44.602,80
[...] Controparte_1
Iva compresa, subiti il 29.9.2022, quando alla guida del furgone Renault Master di Persona_1 proprietà della entrando in retromarcia nella proprietà privata sua e del marito CP_2 CP_3
, aveva urtato due cavalletti che sostenevano vetri per porte e finestre, pronti per il montaggio
[...] nell'immobile, danneggiandoli. Aggiungeva che il conducente del furgone aveva poi Per_1 sottoscritto il mudulo c.a.i. di denuncia del sinistro, con cui si assumeva la totale responsabilità del danno.
Si costituiva e deduceva che il perito dalla stessa incaricato aveva evidenziato Controparte_1 come proprio i danni riscontrati nella parte posteriore del furgone della presentassero CP_2 caratteristiche tali da escludere qualsiasi compatibilità con la dinamica riferita in atti e nel modello c.a.i. Rilevava inoltre, ulteriori incongruenze per la documentazione fiscale relativa all'acquisto e alla consegna dei vetri blindati per la costruzione dell'abitazione dell'attrice e contestava anche il quantum della domanda. restava contumace e all'udienza del 9/7/2025 la causa veniva trattenuta in decisione. CP_2
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, la contumacia della non comporta alcun CP_2 riconoscimento dei fatti dalla stessa dedotti a sostegno della propria domanda risarcitoria, in quanto la loro mancata negazione rileva solo se riferibile alla volontà della parte, che non può certo essere desunta dalla sua mancata costituzione (vd Cass. 14623/2009)
Sempre in via preliminare, non pare ammissibile la CTU ripetutamente richiesta dall'attrice, non essendoci più le vetrate danneggiate ed essendo assai probabile che il furgone della ove CP_2 ancora di sua proprietà, non si trovi nell'identica condizione di fine settembre 2022, per cui una perizia solo sulle loro foto in atti, non potrebbe fornire alcun contributo per la decisione.
Ciò premesso, il teste ha riferito che, mentre stava lavorando all'interno dell'immobile di Tes_4 Pt_2 aveva sentito un “botto” per cui era uscito e aveva “visto un furgone bianco, con l'autista che, sceso dal mezzo, verificava le condizioni delle vetrate posate sui cavalletti che si trovavano nel piazzale antistante il fabbricato.
. . . i vetri erano battuti sugli spigoli;
in seguito, sono stato io a esaminarli uno per uno in quanto avrei dovuto occuparmi della loro posa. pagina 2 di 4 I vetri erano 27 o 28 non ricordo bene, solo uno poteva essere ancora utilizzato”.
Un prima incongruenza è costituita dal fatto che, dalle foto dei vetri danneggiati prodotte dall'attrice, si notano diverse linee di frattura, nel senso della lunghezza e della larghezza delle vetrate, e quindi, non solo negli spigoli.
Inoltre, in base a tale deposizione, non è possibile comprendere perché, se, stando alla citazione, le vetrate erano posate su due cavalletti, come quelli utilizzati per il loro trasporto sul camion, raffigurato nelle foto prodotte dall'attrice, sia stato sufficiente il solo urto contro le prime, poste sul cavalletto più vicino all'area di manovra del furgone, a danneggiare praticamente tutte quelle posate pure sul secondo cavalletto, anche a voler ritenere che questo fosse collocato subito dietro al primo che, spinto all'indietro, avrebbe colpito il secondo.
Ciò infatti, sarebbe potuto accadere solo con un impatto molto violento tra il mezzo e il primo cavalletto, per farlo spostare con forza all'indietro, dinamica che pare incompatibile con una manovra in retromarcia, in un'area di cantiere e con i danni riportati dal furgone, come si dirà meglio in seguito e che comunque, non è stata neppure riferita nell'atto di citazione..
Un'altra incongruenza è costituita dal fatto che mentre il modulo cai riporta un danno del furgone nella parte posteriore sinistra, il mezzo è risultato danneggiato invece, nella parte posteriore destra.
Anche tali danni però, raffigurati nelle foto prodotte pure dalla parte attrice, appaiono incongruenti con la dinamica riferita in citazione.
Il perito dell'assicurazione ha evidenziato, come peraltro visibile anche dalle foto del mezzo, che sullo spigolo (cantonale) sul paraurti destro vi erano delle “abrasioni orizzontali a pettine” riferibili a un urto contro un ostacolo abrasivo (es. muro), e l'assenza invece, di danni da impatto sulle porte di carico posteriori, sulle loro cerniere e sui fanalini destro e sinistro, diversamente da quanto sarebbe stato logico attendersi perché, essendo i vetri, collocati in orizzontale sui cavalletti e rimasti imballati nella loro pellicola di plastica, come risulta dalle foto, la loro massa avrebbe provocato un danno sicuramente maggiore al furgone.
Pertanto, pur trattandosi di una perizia di parte, poiché tale conclusione si basa sulle foto prodotte dall'attrice, che non ha fornito alcuna spiegazione alternativa sulla mancanza di segni sul furgone riferibili a un impatto contro i vetri, collocati su due cavalletti diversi, non vi sono ragioni sufficienti per ritenerla inattendibile.
Un altro elemento che desta non poche perplessità è la totale mancanza di foto che raffigurino la posizione del furgone e dei cavalletti con i vetri danneggiati, subito dopo l'urto.
Da ultimo l'attrice non ha neppure contestato né spiegato perché la prima copia della lettera di vettura internazionale, inoltrata al perito della convenuta, riporti nella casella n. 13 “istruzione dello spedizioniere” nello spazio relativo al “danno da trasporto”, la scritta “con riserve”, che presuppone la pagina 3 di 4 presenza di danni della merce trasportata, mentre nella seconda copia inoltrata al perito, nello stesso spazio risulta annotato “senza riserve” (pag. 16 - doc. 4).
In conclusione, non vi sono elementi sufficienti per ritenere provato che il danneggiamento delle vetrate sia avvenuto con le modalità descritte nell'atto di citazione e quindi, che sia tenuta a risponderne con il suo assicuratore. CP_2
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, IV scaglione, valore medio) seguono la soccombenza della parte attrice.
PQM
1. respinge la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute da Parte_2 Controparte_1 che liquida in € 7.616,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa
Como, 20/8/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2367/2023 r.g. promossa da: C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARPONE SANTE Parte_1 C.F._1
ATTRICE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDONI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1 C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2 CONVENUTE
CONCLUSIONI Per l'attrice A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Renault Master targato EN.959.RH, della causazione del sinistro e dei conseguenti danni per cui è causa e, per l'effetto, B) condannare la società (p. iva ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore (quale proprietaria del furgone Renault Master targato EN.959.RH) e la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore (relativa Compagnia Controparte_1 assicuratrice), al pagamento in favore dell'attrice, sig.ra , della somma di € 44.602,80, iva Parte_2 al 10% inclusa, a titolo di risarcimento danni, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
C ) condannare le convenute società, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze legali del presente procedimento, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Per la convenuta In principalità e nel merito: previe declaratorie del caso, rigettarsi ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1 Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA. In via istruttoria: ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1. “Vero che ho redatto la perizia che mi si rammostra e ne confermo il contenuto (doc. n. 3)”;
2. “Vero che ho redatto le perizie che mi si rammostrano e ne confermo il contenuto (docc. n. 4 e 9);
3. “Vero che ho redatto la perizia che mi si rammostra e ne confermo il contenuto (doc. n. 5). Si indicano a testimoni: ing. 50139 Firenze, Via Bolognese 45R (cap. Testimone_1 n. 1); sig. c/o Cieffe Investigazioni, Cernusco sul Naviglio, Via Testimone_2 Pirandello n. 10 (cap. n. 2), dott. Ing. , c/o Studio Polillo S.r.l., Testimone_3
pagina 1 di 4 Bressana B.ne (PV), Via Pavia n. 41 (cap. n. 3). Si chiede che il Giudice ai sensi di legge voglia ordinare alla parte attrice la produzione in giudizio del documento di trasporto rilasciato dal trasportatore S.C. Muradia S.r.l. (allegato al doc. n. 4 pag. 15). Ammettersi CTU cinematica diretta ad accertare la compatibilità tra i danni riportati dal furgone di parte convenuta con le modalità di incidente, così come descritte in atto di citazione e nel modello CAI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
e la sua assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni di € 44.602,80
[...] Controparte_1
Iva compresa, subiti il 29.9.2022, quando alla guida del furgone Renault Master di Persona_1 proprietà della entrando in retromarcia nella proprietà privata sua e del marito CP_2 CP_3
, aveva urtato due cavalletti che sostenevano vetri per porte e finestre, pronti per il montaggio
[...] nell'immobile, danneggiandoli. Aggiungeva che il conducente del furgone aveva poi Per_1 sottoscritto il mudulo c.a.i. di denuncia del sinistro, con cui si assumeva la totale responsabilità del danno.
Si costituiva e deduceva che il perito dalla stessa incaricato aveva evidenziato Controparte_1 come proprio i danni riscontrati nella parte posteriore del furgone della presentassero CP_2 caratteristiche tali da escludere qualsiasi compatibilità con la dinamica riferita in atti e nel modello c.a.i. Rilevava inoltre, ulteriori incongruenze per la documentazione fiscale relativa all'acquisto e alla consegna dei vetri blindati per la costruzione dell'abitazione dell'attrice e contestava anche il quantum della domanda. restava contumace e all'udienza del 9/7/2025 la causa veniva trattenuta in decisione. CP_2
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, la contumacia della non comporta alcun CP_2 riconoscimento dei fatti dalla stessa dedotti a sostegno della propria domanda risarcitoria, in quanto la loro mancata negazione rileva solo se riferibile alla volontà della parte, che non può certo essere desunta dalla sua mancata costituzione (vd Cass. 14623/2009)
Sempre in via preliminare, non pare ammissibile la CTU ripetutamente richiesta dall'attrice, non essendoci più le vetrate danneggiate ed essendo assai probabile che il furgone della ove CP_2 ancora di sua proprietà, non si trovi nell'identica condizione di fine settembre 2022, per cui una perizia solo sulle loro foto in atti, non potrebbe fornire alcun contributo per la decisione.
Ciò premesso, il teste ha riferito che, mentre stava lavorando all'interno dell'immobile di Tes_4 Pt_2 aveva sentito un “botto” per cui era uscito e aveva “visto un furgone bianco, con l'autista che, sceso dal mezzo, verificava le condizioni delle vetrate posate sui cavalletti che si trovavano nel piazzale antistante il fabbricato.
. . . i vetri erano battuti sugli spigoli;
in seguito, sono stato io a esaminarli uno per uno in quanto avrei dovuto occuparmi della loro posa. pagina 2 di 4 I vetri erano 27 o 28 non ricordo bene, solo uno poteva essere ancora utilizzato”.
Un prima incongruenza è costituita dal fatto che, dalle foto dei vetri danneggiati prodotte dall'attrice, si notano diverse linee di frattura, nel senso della lunghezza e della larghezza delle vetrate, e quindi, non solo negli spigoli.
Inoltre, in base a tale deposizione, non è possibile comprendere perché, se, stando alla citazione, le vetrate erano posate su due cavalletti, come quelli utilizzati per il loro trasporto sul camion, raffigurato nelle foto prodotte dall'attrice, sia stato sufficiente il solo urto contro le prime, poste sul cavalletto più vicino all'area di manovra del furgone, a danneggiare praticamente tutte quelle posate pure sul secondo cavalletto, anche a voler ritenere che questo fosse collocato subito dietro al primo che, spinto all'indietro, avrebbe colpito il secondo.
Ciò infatti, sarebbe potuto accadere solo con un impatto molto violento tra il mezzo e il primo cavalletto, per farlo spostare con forza all'indietro, dinamica che pare incompatibile con una manovra in retromarcia, in un'area di cantiere e con i danni riportati dal furgone, come si dirà meglio in seguito e che comunque, non è stata neppure riferita nell'atto di citazione..
Un'altra incongruenza è costituita dal fatto che mentre il modulo cai riporta un danno del furgone nella parte posteriore sinistra, il mezzo è risultato danneggiato invece, nella parte posteriore destra.
Anche tali danni però, raffigurati nelle foto prodotte pure dalla parte attrice, appaiono incongruenti con la dinamica riferita in citazione.
Il perito dell'assicurazione ha evidenziato, come peraltro visibile anche dalle foto del mezzo, che sullo spigolo (cantonale) sul paraurti destro vi erano delle “abrasioni orizzontali a pettine” riferibili a un urto contro un ostacolo abrasivo (es. muro), e l'assenza invece, di danni da impatto sulle porte di carico posteriori, sulle loro cerniere e sui fanalini destro e sinistro, diversamente da quanto sarebbe stato logico attendersi perché, essendo i vetri, collocati in orizzontale sui cavalletti e rimasti imballati nella loro pellicola di plastica, come risulta dalle foto, la loro massa avrebbe provocato un danno sicuramente maggiore al furgone.
Pertanto, pur trattandosi di una perizia di parte, poiché tale conclusione si basa sulle foto prodotte dall'attrice, che non ha fornito alcuna spiegazione alternativa sulla mancanza di segni sul furgone riferibili a un impatto contro i vetri, collocati su due cavalletti diversi, non vi sono ragioni sufficienti per ritenerla inattendibile.
Un altro elemento che desta non poche perplessità è la totale mancanza di foto che raffigurino la posizione del furgone e dei cavalletti con i vetri danneggiati, subito dopo l'urto.
Da ultimo l'attrice non ha neppure contestato né spiegato perché la prima copia della lettera di vettura internazionale, inoltrata al perito della convenuta, riporti nella casella n. 13 “istruzione dello spedizioniere” nello spazio relativo al “danno da trasporto”, la scritta “con riserve”, che presuppone la pagina 3 di 4 presenza di danni della merce trasportata, mentre nella seconda copia inoltrata al perito, nello stesso spazio risulta annotato “senza riserve” (pag. 16 - doc. 4).
In conclusione, non vi sono elementi sufficienti per ritenere provato che il danneggiamento delle vetrate sia avvenuto con le modalità descritte nell'atto di citazione e quindi, che sia tenuta a risponderne con il suo assicuratore. CP_2
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, IV scaglione, valore medio) seguono la soccombenza della parte attrice.
PQM
1. respinge la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute da Parte_2 Controparte_1 che liquida in € 7.616,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa
Como, 20/8/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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