TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12932 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 37114 RG. 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Tavernese
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'Avv.tura Stato
e CP_2 in persona del legale rappresentante, terzo chiamato, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 16 dicembre 2024 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del CP_1 resistente, delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre spese e accessori;
compensa le spese di lite nei confronti dell CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente chiede, con riferimento al periodo febbraio 2018 – dicembre 2023, durante il quale è stato detenuto ed ha svolto lavoro carcerario, il pagamento per le ore eccedenti rispetto a quelle contabilizzate nei cedolini paga.
L'assunto attoreo è rimasto carente di supporto probatorio, non avendo il ricorrente articolato istanze istruttorie idonee a comprovare l'assunto difensivo. Il giudice di legittimità ha ormai univocamente chiarito che “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass., sez. lav., n. 3714 del 16 febbraio 2009 e Cass., sez. lav., n. 12434 del 25 maggio 2006). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr. Cass., sez. lav., n. 4076 del 20 febbraio 2018) e, nello stesso senso, che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass., sez. lav., n. 16150 del 19 giugno 2018 e, più di recente, ex plurimis, Cass., sez. lav., n. 77 del 2 gennaio 2024 e Cass., sez. lav., n. 30739 del 29 novembre 2024 ).
Detti principi sono del tutto aderenti al caso di specie, ove parte ricorrente pretende di avere svolto un numero di ore aggiuntive rispetto a quelle riconosciute dall'amministrazione convenuta. In ogni caso, infatti, il rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore in merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro oltre l'orario ordinario esige, in via preliminare, l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo.
Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova della sua esatta collocazione temporale, ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e, cioè, del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
Sul punto, per contro, il ricorso si presenta sul piano allegativo del tutto generico e lacunoso, non avendo il ricorrente nemmeno indicato l'orario di lavoro osservato nelle giornate in cui la prestazione è stata resa ed essendosi, invece, soltanto limitato a indicare un numero di ore mensili complessivamente rese, a fronte di quelle riconosciute nei prospetti paga. La genericità della descrizione fattuale, peraltro, coinvolge lo stesso contenuto delle mansioni, che non sono minimamente descritte, se non con il generico richiamo a uno schema nel quale è indicato un livello di inquadramento e una qualifica – add. pul. bil. –, che non specifica in alcun modo il contenuto concreto della prestazione resa.
L'assoluta genericità sul contenuto delle mansioni e, soprattutto, per quanto qui rileva, sull'orario effettivamente e concretamente osservato con specifico riferimento alla collocazione temporale delle ore aggiuntive asseritamente rese ed eccedenti quelle riconosciute, determina l'inammissibilità della richiesta di prova testimoniale articolata nell'atto introduttivo. Invero, secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio, “la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima” (cfr. Cass., sez. 6 - 3, n. 1294 del 19 gennaio 2018). È certamente vero che nel rito del lavoro la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale mediante l'eliminazione degli aspetti valutativi e suggestivi rientra nei poteri istruttori del giudice previsti dall'art. 421 c.p.c., in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità (così Cass., sez. lav., n. 48 del 2 gennaio 2024). Tuttavia, seppure il giudice, usando della facoltà concessa dall'art. 253, comma 2, c.p.c. ben può rivolgere al teste, d'ufficio o su istanza delle parti, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti sui quali il teste è chiamato a deporre, come precisato dalla Corte regolatrice “Tale facoltà non può estendersi sino al punto di supplire alle deficienze del mezzo istruttorio proposto ed ammesso” (cfr. Cass., sez. 2, n. 12192 del 12 giugno 2015). Sicché, mentre rientra nelle facoltà del giudice quella di rimodulare gli articolati istruttori emendandoli dagli aspetti valutativi, non è per contro ammissibile una modifica degli elementi allegativi del ricorso, che determinerebbe una sostanziale sostituzione del Tribunale nell'attività difensiva propria della parte: sicché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo, si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte e in spregio del principio del contraddittorio.
Né, poi, l'onere probatorio essere raggiunto mediante la richiesta di esibizione ai sensi degli artt. 210-214 e 421 c.p.c. dei “registri di movimentazione lavoranti in entrata e uscita dalle celle”, ovvero di
“altra documentazione scritta idonea a ricostruire e comprovare tutte le ore di lavoro effettivamente prestate per i periodi… dedotti, nonché ogni informazione scritta per la determinazione del quantum spettante al detenuto…”, trattandosi di istanze anch'esse dal contenuto generico ed esplorativo, in difetto di specifica allegazione delle circostanze di fatto che le stesse sarebbero deputate a comprovare. Peraltro, un'eventuale documentazione da cui risultino l'ora di uscita e l'ora di rientro nelle celle non sarebbe nemmeno in rapporto diretto con lo svolgimento di prestazioni lavorative di entità eccedente rispetto a quella riportata nei cedolini. Non assume infine rilevanza, contrariamente a quanto ritenuto in ricorso, l'orientamento contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione penale n. 18328/2020, relativa a fattispecie del tutto differente da quella controversa e in nessun modo assimilabile al caso di specie, trattandosi di reclamo in materia di sovraffollamento carcerario ex art. 35-ter O.P., in cui la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibile un'attenuazione del regime probatorio in favore del reclamante, peraltro giustificata dalla posizione deteriore vissuta dal detenuto all'interno dell'istituto penitenziario, nemmeno allegata in concreto nel caso di specie, nel quale si discute, per contro, di un rapporto di lavoro e delle ore lavorative rese dal detenuto. Invero, i principi ivi enunciati non sono in alcun modo trasponibili al caso di specie, in quanto sono stati espressi in relazione alla richiesta di esibizione di “documentazione in ordine alle concrete condizioni detentive, e […] di fornire indicazioni sui criteri di calcolo dello spazio disponibile in relazione a procedimenti in cui “la direzione della casa di reclusione in cui l'istante era stato ristretto non era stata in grado di fornire elementi conoscitivi sulle condizioni della detenzione atteso il cospicuo lasso di tempo trascorso”, laddove veniva in gioco l'asserita violazione di diritti umani di matrice costituzionale e convenzionale.
Nella specificità di quei procedimenti, pertanto, la Suprema Corte si è determinata ad affermare che “la ripartizione dell'onere della prova come ben scandita anche nella giurisprudenza civile di questa Corte (cfr. in particolare l'ordinanza della Sez. III civ., n. 31556 del 06/12/2018, Rv. 651946-01 che sul presupposto che il rimedio di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter presuppone una responsabilità di tipo contrattuale, derivante dallo stretto rapporto che si instaura tra l'ente pubblico, lo Stato, e il detenuto, afferma, tra l'altro, l'esistenza del potere integrativo ed officioso del giudice) costituisca – in funzione della salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale di diritti di indubbia matrice costituzionale e convenzionale - utile meccanismo riequilibratore nell'ambito di un procedimento caratterizzato da una immanente situazione di squilibrio tra le parti in causa e dalla prevalente componente pubblicistica della pretesa azionata. La deduzione di violazione di specifici obblighi di rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti ristretti in case di detenzione determina, in altri termini, una presunzione di grave responsabilità dello Stato in ordine alle modalità di esecuzione del trattamento, in ragione dello stretto rapporto che si instaura tra il soggetto attivo - lo Stato - che dispone della potestà punitiva e il soggetto passivo - il detenuto - che la subisce in condizioni di restrizione della libertà personale, quest'ultimo certamente titolare del diritto incomprimibile di non ricevere un trattamento inumano e degradante durante il periodo di sconto della pena”. Anche la sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. 3, n. 31556 del 6 dicembre 2018, richiamata in quella pronuncia, si riferisce a quella tipologia di procedimenti, sicché in quel particolare contesto è stato affermato che “In tema di violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il rimedio di cui all'art. 35 ter l. n. 354 del 1975 presuppone una responsabilità di tipo contrattuale, derivante dallo stretto rapporto che si instaura tra lo Stato e il detenuto, la quale dà luogo ad una obbligazione indennitaria "ex lege"; pertanto, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, spetta all'amministrazione penitenziaria, chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento, provare l'adempimento conforme ai principi della Convenzione, mentre compete al detenuto fornire la dimostrazione del danno lamentato e del nesso causale tra quest'ultimo e il dedotto inadempimento, salva la possibilità di avvalersi, oltre che delle presunzioni e del principio di non contestazione, dei poteri integrativi ed officiosi del giudice propri del rito camerale prescelto dal legislatore, quali, in particolare, il potere di assumere informazioni previsto dall'art. 738, comma 3, c.p.c., che costituisce - in funzione della salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale di diritti di indubbia matrice costituzionale e convenzionale - utile meccanismo riequilibratore nell'ambito di un procedimento caratterizzato da una situazione di squilibrio tra la parte pubblica, titolare della potestà punitiva, e il soggetto privato che la subisce”.
Per contro, nel caso di specie si controverte sulle ore di lavoro che il ricorrente assume avere prestato all'interno dell'istituto detentivo, attività lavorativa, pertanto, da lui direttamente svolta e della quale ha l'onere di fornire precisa allegazione e, successivamente, prova in giudizio, mentre l'inversione richiesta in ricorso determinerebbe una sostanziale elisione dell'onere probatorio, inammissibile in un ordinario procedimento civile, ove al giudice non è consentito di integrare gli elementi del ricorso introduttivo del giudizio. Ne discende, in definitiva, il rigetto di tutte le domande retributive che postulano, come fatto costitutivo, lo svolgimento di un numero di ore superiori a quelle riconosciute e liquidate dall'amministrazione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 16 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Tavernese
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'Avv.tura Stato
e CP_2 in persona del legale rappresentante, terzo chiamato, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 16 dicembre 2024 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del CP_1 resistente, delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre spese e accessori;
compensa le spese di lite nei confronti dell CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente chiede, con riferimento al periodo febbraio 2018 – dicembre 2023, durante il quale è stato detenuto ed ha svolto lavoro carcerario, il pagamento per le ore eccedenti rispetto a quelle contabilizzate nei cedolini paga.
L'assunto attoreo è rimasto carente di supporto probatorio, non avendo il ricorrente articolato istanze istruttorie idonee a comprovare l'assunto difensivo. Il giudice di legittimità ha ormai univocamente chiarito che “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass., sez. lav., n. 3714 del 16 febbraio 2009 e Cass., sez. lav., n. 12434 del 25 maggio 2006). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr. Cass., sez. lav., n. 4076 del 20 febbraio 2018) e, nello stesso senso, che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass., sez. lav., n. 16150 del 19 giugno 2018 e, più di recente, ex plurimis, Cass., sez. lav., n. 77 del 2 gennaio 2024 e Cass., sez. lav., n. 30739 del 29 novembre 2024 ).
Detti principi sono del tutto aderenti al caso di specie, ove parte ricorrente pretende di avere svolto un numero di ore aggiuntive rispetto a quelle riconosciute dall'amministrazione convenuta. In ogni caso, infatti, il rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore in merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro oltre l'orario ordinario esige, in via preliminare, l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo.
Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova della sua esatta collocazione temporale, ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e, cioè, del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
Sul punto, per contro, il ricorso si presenta sul piano allegativo del tutto generico e lacunoso, non avendo il ricorrente nemmeno indicato l'orario di lavoro osservato nelle giornate in cui la prestazione è stata resa ed essendosi, invece, soltanto limitato a indicare un numero di ore mensili complessivamente rese, a fronte di quelle riconosciute nei prospetti paga. La genericità della descrizione fattuale, peraltro, coinvolge lo stesso contenuto delle mansioni, che non sono minimamente descritte, se non con il generico richiamo a uno schema nel quale è indicato un livello di inquadramento e una qualifica – add. pul. bil. –, che non specifica in alcun modo il contenuto concreto della prestazione resa.
L'assoluta genericità sul contenuto delle mansioni e, soprattutto, per quanto qui rileva, sull'orario effettivamente e concretamente osservato con specifico riferimento alla collocazione temporale delle ore aggiuntive asseritamente rese ed eccedenti quelle riconosciute, determina l'inammissibilità della richiesta di prova testimoniale articolata nell'atto introduttivo. Invero, secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio, “la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima” (cfr. Cass., sez. 6 - 3, n. 1294 del 19 gennaio 2018). È certamente vero che nel rito del lavoro la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale mediante l'eliminazione degli aspetti valutativi e suggestivi rientra nei poteri istruttori del giudice previsti dall'art. 421 c.p.c., in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità (così Cass., sez. lav., n. 48 del 2 gennaio 2024). Tuttavia, seppure il giudice, usando della facoltà concessa dall'art. 253, comma 2, c.p.c. ben può rivolgere al teste, d'ufficio o su istanza delle parti, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti sui quali il teste è chiamato a deporre, come precisato dalla Corte regolatrice “Tale facoltà non può estendersi sino al punto di supplire alle deficienze del mezzo istruttorio proposto ed ammesso” (cfr. Cass., sez. 2, n. 12192 del 12 giugno 2015). Sicché, mentre rientra nelle facoltà del giudice quella di rimodulare gli articolati istruttori emendandoli dagli aspetti valutativi, non è per contro ammissibile una modifica degli elementi allegativi del ricorso, che determinerebbe una sostanziale sostituzione del Tribunale nell'attività difensiva propria della parte: sicché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo, si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte e in spregio del principio del contraddittorio.
Né, poi, l'onere probatorio essere raggiunto mediante la richiesta di esibizione ai sensi degli artt. 210-214 e 421 c.p.c. dei “registri di movimentazione lavoranti in entrata e uscita dalle celle”, ovvero di
“altra documentazione scritta idonea a ricostruire e comprovare tutte le ore di lavoro effettivamente prestate per i periodi… dedotti, nonché ogni informazione scritta per la determinazione del quantum spettante al detenuto…”, trattandosi di istanze anch'esse dal contenuto generico ed esplorativo, in difetto di specifica allegazione delle circostanze di fatto che le stesse sarebbero deputate a comprovare. Peraltro, un'eventuale documentazione da cui risultino l'ora di uscita e l'ora di rientro nelle celle non sarebbe nemmeno in rapporto diretto con lo svolgimento di prestazioni lavorative di entità eccedente rispetto a quella riportata nei cedolini. Non assume infine rilevanza, contrariamente a quanto ritenuto in ricorso, l'orientamento contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione penale n. 18328/2020, relativa a fattispecie del tutto differente da quella controversa e in nessun modo assimilabile al caso di specie, trattandosi di reclamo in materia di sovraffollamento carcerario ex art. 35-ter O.P., in cui la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibile un'attenuazione del regime probatorio in favore del reclamante, peraltro giustificata dalla posizione deteriore vissuta dal detenuto all'interno dell'istituto penitenziario, nemmeno allegata in concreto nel caso di specie, nel quale si discute, per contro, di un rapporto di lavoro e delle ore lavorative rese dal detenuto. Invero, i principi ivi enunciati non sono in alcun modo trasponibili al caso di specie, in quanto sono stati espressi in relazione alla richiesta di esibizione di “documentazione in ordine alle concrete condizioni detentive, e […] di fornire indicazioni sui criteri di calcolo dello spazio disponibile in relazione a procedimenti in cui “la direzione della casa di reclusione in cui l'istante era stato ristretto non era stata in grado di fornire elementi conoscitivi sulle condizioni della detenzione atteso il cospicuo lasso di tempo trascorso”, laddove veniva in gioco l'asserita violazione di diritti umani di matrice costituzionale e convenzionale.
Nella specificità di quei procedimenti, pertanto, la Suprema Corte si è determinata ad affermare che “la ripartizione dell'onere della prova come ben scandita anche nella giurisprudenza civile di questa Corte (cfr. in particolare l'ordinanza della Sez. III civ., n. 31556 del 06/12/2018, Rv. 651946-01 che sul presupposto che il rimedio di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter presuppone una responsabilità di tipo contrattuale, derivante dallo stretto rapporto che si instaura tra l'ente pubblico, lo Stato, e il detenuto, afferma, tra l'altro, l'esistenza del potere integrativo ed officioso del giudice) costituisca – in funzione della salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale di diritti di indubbia matrice costituzionale e convenzionale - utile meccanismo riequilibratore nell'ambito di un procedimento caratterizzato da una immanente situazione di squilibrio tra le parti in causa e dalla prevalente componente pubblicistica della pretesa azionata. La deduzione di violazione di specifici obblighi di rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti ristretti in case di detenzione determina, in altri termini, una presunzione di grave responsabilità dello Stato in ordine alle modalità di esecuzione del trattamento, in ragione dello stretto rapporto che si instaura tra il soggetto attivo - lo Stato - che dispone della potestà punitiva e il soggetto passivo - il detenuto - che la subisce in condizioni di restrizione della libertà personale, quest'ultimo certamente titolare del diritto incomprimibile di non ricevere un trattamento inumano e degradante durante il periodo di sconto della pena”. Anche la sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. 3, n. 31556 del 6 dicembre 2018, richiamata in quella pronuncia, si riferisce a quella tipologia di procedimenti, sicché in quel particolare contesto è stato affermato che “In tema di violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il rimedio di cui all'art. 35 ter l. n. 354 del 1975 presuppone una responsabilità di tipo contrattuale, derivante dallo stretto rapporto che si instaura tra lo Stato e il detenuto, la quale dà luogo ad una obbligazione indennitaria "ex lege"; pertanto, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, spetta all'amministrazione penitenziaria, chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento, provare l'adempimento conforme ai principi della Convenzione, mentre compete al detenuto fornire la dimostrazione del danno lamentato e del nesso causale tra quest'ultimo e il dedotto inadempimento, salva la possibilità di avvalersi, oltre che delle presunzioni e del principio di non contestazione, dei poteri integrativi ed officiosi del giudice propri del rito camerale prescelto dal legislatore, quali, in particolare, il potere di assumere informazioni previsto dall'art. 738, comma 3, c.p.c., che costituisce - in funzione della salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale di diritti di indubbia matrice costituzionale e convenzionale - utile meccanismo riequilibratore nell'ambito di un procedimento caratterizzato da una situazione di squilibrio tra la parte pubblica, titolare della potestà punitiva, e il soggetto privato che la subisce”.
Per contro, nel caso di specie si controverte sulle ore di lavoro che il ricorrente assume avere prestato all'interno dell'istituto detentivo, attività lavorativa, pertanto, da lui direttamente svolta e della quale ha l'onere di fornire precisa allegazione e, successivamente, prova in giudizio, mentre l'inversione richiesta in ricorso determinerebbe una sostanziale elisione dell'onere probatorio, inammissibile in un ordinario procedimento civile, ove al giudice non è consentito di integrare gli elementi del ricorso introduttivo del giudizio. Ne discende, in definitiva, il rigetto di tutte le domande retributive che postulano, come fatto costitutivo, lo svolgimento di un numero di ore superiori a quelle riconosciute e liquidate dall'amministrazione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 16 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro