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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/11/2025, n. 8763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8763 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6501/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe promossa da
Parte_1 nata a [...] il [...]
Residente VIA PALMANOVA 187 20100 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. AMODEO ROSSELLA parte attrice
nei confronti di
Controparte_1
Nato a SRI LANKA il 06/02/1984
Residente VIA PALMANOVA 187 20100 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. ARZANI ALESSIA parte convenuta
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c e vistati senza osservazioni
Oggetto: Separazione giudiziale
pagina 1 di 14 Conclusioni di parte attriceDICHIARARE la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del sig. , autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco Controparte_1 rispetto;
1. AFFIDARE i figli minori nato a [...] il [...], e nato a [...] Per_1 Persona_2 il 14.03.2017 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione materna e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minor, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. CONFERMARE la presa in carico del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi Sociali del comune di Milano che provvederanno ad un attento monitoraggio delle condizioni psicofisiche dei minori;
3. DISPORRE che i Servizi Sociali del Comune di Milano continuino a calendarizzare le visite padre figli in spazio protetto;
4. DISPORRE in capo al sig. a far data dalla Controparte_1 scarcerazione avvenuta nel mese di luglio 2025 l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli e nella misura di € 300,00 mensili cadauno;
somma rivalutabile Per_1 Persona_2 secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo adottato da codesto
Tribunale;
5. CONFERMARE che la Sig.ra possa incassare il 100% Parte_2 dell'assegno unico per entrambi i figli.
6. Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria:
- Ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse in fatto, da intendersi qui integralmente riprodotti, espunti eventuali giudizi o frasi valutative, preceduti dalla locuzione “Vero che”, con riservare di indicare gli stessi.
- Disporsi eventuale CTU.
Conclusioni della parte convenuta: pagina 2 di 14 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis e rigettata la domanda di addebito, nonché ogni altra richiesta avanzata in atti da perché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto e dichiarate inammissibile le avverse richieste istruttorie,
- dichiarare la separazione personale dei coniugi con ordine all' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e, in riforma dei provvedimenti urgenti emessi in data 7/05/2025, disporre le seguenti condizioni di separazione:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
3. Disporre che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] assumendo di Per_1 Persona_2 comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli presso di sé, con collocamento presso la madre;
in ipotesi, qualora venga confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, si chiede che le decisioni in ordine alla salute ed alla educazione scolastica e religiosa dei figli minori siano prese di comune accordo tra i due genitori;
4. Disporre, in tesi, che il padre, almeno fino a quando si troverà in esecuzione pena, possa vedere e tenere con sè i figli minori secondo le modalità che i Servizi Sociali riterranno più opportune, ma che prevedano comunque un incontro ogni 15 giorni di almeno 2/3 ore, oltre la possibilità di effettuare videochiamate giornaliere ai propri figli, secondo orari da concordarsi previamente con la madre e/o con i servizi sociali. Una volta eseguita la pena, il padre, qualora non vi siano opposizioni dei Servizi
Sociali, nel qual caso verrà concordato un calendario nel comune interesse dei minori e del comparente, potrà vedere e tenere con sé i figli dal venerdì alla domenica ovvero secondo il principio della alternanza oltre che una settimana nel periodo invernale e due settimane anche consecutive nel periodo estivo;
in ipotesi, si chiede che, previa presa in carico del ricorrente ai Servizi Sociali del Comune di
Lucca, vengano delegati i Servizi Sociali del Comune di Milano, ove i minori risiedono, di predisporre le modalità ed i tempi di visita padre/figli ritenute più adeguate ed opportune;
5. Disporre a carico di , quale genitore non collocatario e Controparte_1 considerata la attuale situazione di disoccupazione e la pregressa detenzione, il versamento di un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio di euro 50,00, salvo rivedere l'importo una volta pagina 3 di 14 reperita una attività lavorativa regolare, fino a che essi non saranno economicamente autosufficienti da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente ex indici Istat, oltre che al 50 % delle spese straordinarie (quali quelle mediche, scolastiche e sportive), come da protocollo del Tribunale di
Milano, da concordarsi preventivamente tra le parti qualora esse superino la soglia di euro 50,00, con assegnazione dell'assegno unico erogato dall' INPS interamente a favore di Parte_1
[...]
6. Dichiarare compensate le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 19.02.24, premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con in Srl Lanka il 13.10.2014 dalla Controparte_1 cui unione sono nati i figli nato il [...] in [...], e , nato il [...] in Per_1 Persona_2
Milano, ha chiesto al Tribunale di Milano l'adozione di provvedimenti urgenti ex artt. 473 bis. 15
c.p.c.; di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
di disporre l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori con collocamento prevalente presso la medesima;
di prevedere a carico del resistente il contributo al mantenimento ordinario indiretto per i figli nella somma mensile di euro 300,00 per ogni figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione in via esclusiva alla stessa dell'assegno unico per intero.
Parte attrice ha dedotto la pendenza del procedimento penale n. R.G.N.R. 14175/2022 a carico della parte convenuta in relazione al reato di cui all'art. 572 comma 1 e 2 c.p. e al reato di cui agli att. 582,
585, 576 comma 1, n. 5 e 577 comma 1, n.1 c.p. a seguito della querela dalla medesima ricorrente sporta in merito a episodi di maltrattamenti perpetrati dal convenuto ai suoi danni;
ha dedotto, altresì, che, in ragione delle suindicate condotte maltrattanti, il GIP ha emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente (luogo di residenza, di svolgimento dell'attività lavorativa, domicilio della madre della ricorrente) e divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo (telefonico e/o telematico e/o tramite scritti di qualsiasi genere).
Parte attrice ha rappresentato, infine, che il suindicato procedimento penale si è concluso con la condanna di parte convenuta per i reati suindicati alla pena di anni tre di reclusione, pena confermata anche in secondo grado con la sentenza della Corte d'Appello pronunciata in data 27.11.2023.
Con decreto del 22.02.2024 il Giudice Delegato, rigettando l'istanza di provvedimenti urgenti ex art. 473bis.15 c.p.c., ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473bis.21 c.p.c. in data
15.05.2024, prevedendo termine per la costituzione del convenuto entro il 19.04.2024.
pagina 4 di 14 Il Giudice delegato, all'udienza del 15.05.2024, rilevata la gravità delle condotte poste in essere dal convenuto così come allegate dalla parte ricorrente, ha disposto in via cautelare la sospensione della frequentazione paterna e la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del comune di Milano al fine di consentire l'espletamento di un'indagine psicosociale sul nucleo familiare in oggetto, verificando le condizioni di benessere psico-fisico dei figli minori, l'adeguatezza genitoriale della ricorrente sotto il profilo della cura e gestione dei figli, l'idoneità del contesto abitativo in cui sono inseriti.
Riscontrato, tuttavia, il mancato perfezionamento della notifica al convenuto per esser risultato lo stesso “trasferito”, ha disposto un rinvio all'udienza del 23.10.2024 per consentire al difensore di parte ricorrente di procedere, previe eventuali verifiche preliminari, a una nuova notifica, concedendo termine a tal fine fino al 26.07.2024, ridotto della metà ai sensi dell'art. 473bis. 42 c.p.c., e ha assegnato al convenuto termine fino al 27.09.2024 per il deposito di memoria difensiva e ai servizi sociali termine fino al 15.10.2024 per il deposito della relazione.
In data 22.05.2024 il difensore di parte ricorrente ha proceduto a nuova notificazione degli atti processuali al convenuto presso il Carcere di Bollate, dove il medesimo si trovava in stato di detenzione, che si è regolarmente perfezionata.
In data 14.10.2024 i servizi sociali hanno depositato la relazione richiesta.
All'udienza del 23.10.2024 il Giudice delegato, verificata la regolarità della nuova notificazione e dato atto che il convenuto non si è costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Il Giudice delegato ha sentito, altresì, la parte ricorrente che ha dichiarato: “Vivo con i miei figli con mia mamma, il compagno di mia mamma in Milano via Madre AN IC n. 16; due giorni a settimana con i bambini vado e mi trattengo a casa di mio fratello sempre a Milano, in via Coppin n. 3, perché è un po' più grande e siamo più comodi, La scuola dei bambini è vicino all'abitazione di via
Madre IC n. 16. Io lavoro come cameriera ai piani al ho un contratto di 4 ore al giorno Parte_3
e percepisco una retribuzione di euro 900,00 al mese considerato che spesso faccio straordinari. Mia madre mi aiuta nella gestione dei bambini. I bambini chiedono del padre;
vogliono vederlo. Da circa due-tre anni non viviamo più insieme;
dopo la nascita dei bambini lui è cambiato;
aveva tante donne ma con i figli si è sempre comportato bene. Prima beveva e diventava aggressivo nei miei confronti.
Ho quindi deciso di cessare la convivenza;
sono andata via di casa con i bambini. Lui vedeva i bambini il sabato sera;
cenavano insieme e li riportava a casa;
poi la giornata di domenica in quanto io lavoravo di domenica. Non mi oppongo alla ripresa della relazione padre-figli come suggerito dai
Servizi Sociali. La casa familiare è quella di Milano via Palmanova dove ho ancora la residenza. La casa era in locazione;
il contratto era intestato a mio marito;
c'è stato uno sfratto. Ho fatto domanda pagina 5 di 14 per la casa popolare e sto aspettando. L'assegno unico per i figli era percepito da mio marito;
era di euro 440,00. Mio marito lavorava come operaio a Cernusco e guadagnava Euro 1.200,00 al mese”.
Nell'ambito di tale udienza il difensore di parte ricorrente si è riportato alle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando di non opporsi all'avvio di uno Spazio Neutro per la ripresa della frequentazione paterna come sollecitata dai servizi sociali nella relazione del 14.10.2024; ha chiesto, altresì, che il Giudice delegato adottasse i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e, all'esito, rimettesse la causa al Collegio per la decisione.
Il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
“All'esito della discussione il Giudice delegato Letto il ricorso introduttivo del giudizio ed esaminata la documentazione in atti;
rilevato che il resistente è stato condannato per i reati di cui all'art. 572 c. 1
c.p. e , 582, 585 c.p. con riferimento all'art. 576 c. 1 n. 5 c.p. e 572 c. 1 n. 2 c.p. alla pena di anni tre di reclusione ed è attualmente ristretto nel carcere di Bollate;
viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente
e le istanze del difensore sopra verbalizzate;
esaminata la relazione trasmessa dai Servizi Sociali del
Comune di Milano, dalla quale emerge l'adeguatezza della figura genitoriale materna e il legame affettivo esistente tra il padre ed i figli;
rilevato che i minori, dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, hanno continuato a vedere il padre e la successiva brusca interruzione dei rapporti ha determinato in loro sofferenza;
rilevato che i bambini continuano a chiedere di incontrare il padre;
considerata, tuttavia, la gravità delle condotte poste in essere dal resistente ai danni della moglie alla presenza dei figli, indice di inidoneità genitoriale del padre;
ritenuto che
il resistente appare aver iniziato a comprendere il grande disvalore delle sue condotte ed il pregiudizio recato alla moglie ed ai figli;
ritenuto, dunque, che in ragione di quanto sopra, come suggerito dai Servizi Sociali, ci siano le condizioni per riavviare la frequentazione paterna, in Spazio Neutro. rilevato che i figli minori e Per_1 vivono con la madre che, supportata dalla di lei famiglia di origine, si occupa nella Per_2 quotidianità delle loro esigenze;
ritenuto, dunque, che anche al fine di assicurare decisioni tempestive nell'interesse dei figli minori, ne debba essere disposto in via provvisoria ed urgente l'affidamento esclusivo alla madre ex art. 337 quater c. 3 c.c.; rilevato che la ricorrente ha riferito di percepire una retribuzione mensile di Euro 900,00 netti al mese;
di vivere unitamente ai figli minori presso
l'abitazione della di lei madre;
rilevato che il resistente è privo di reddito e di altre disponibilità economiche e che, allo stato, non risulta essere ammesso allo svolgimento di attività lavorativa all'interno del carcere;
ritenuto che
, dunque, nulla possa essere disposto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con riserva di rivalutare la domanda di parte ricorrente al modificarsi delle condizioni;
ritenuto che
l'assegno unico debba essere percepito per intero dalla madre;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: 1) pagina 6 di 14 AFFIDA i figli minori e in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno Per_1 Per_2 collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano via Madre AN IC n.
16 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minor, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) dispone la presa in carico del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi
Sociali del comune di Milano che provvederanno ad un attento monitoraggio delle condizioni psicofisiche dei minori;
3) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano provvedano a riavviare la relazione padre figli in Spazio Neutro;
4) Nulla prevede, allo stato, in punto contributo paterno al mantenimento dei figli minori;
5) Assegno unico integralmente a favore della madre;
in via istruttoria:
1) Assegna ai Servizi Sociali del comune di Milano termine fino al 31/3/25 per depositare una relazione di aggiornamento sulle condizioni dei minori e sull'andamento dell'intervento di Spazio
Neutro; 2) Assegna alla ricorrente termine fino al 15/4/25 per memoria di osservazione alla relazione dei Sevizi Sociali;
3) Rinvia per esame all'udienza del 7 maggio 2025 ore 10.00.”.
All'udienza del 7.05.2025 il Giudice delegato, esaminata la relazione dei servizi sociali del 6.11.2024 e del 7.04.2025 nelle quali veniva programmata e poi concretamente avviata la frequentazione paterna in spazio neutro presso l'istituto carcerario di Bollate, su istanza della parte ricorrente che ha chiesto la prosecuzione dell'intervento dei servizi sociali fino all'udienza ex art. 473bis.28 c.p.c., ha assegnato ai servizi sociali termine fino al 28 luglio 2025 per una relazione di aggiornamento sugli interventi delegati, rinviando per la rimessione al Collegio all'udienza del 5 novembre 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con note scritte di trattazione.
In data 5.09.2025 si è costituito il convenuto, chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione;
in punto di responsabilità genitoriale, il medesimo ha chiesto il regime di affido condiviso dei figli minori o, in via subordinata, qualora fosse confermato il regime di affido esclusivo in favore della madre, che per le decisioni in materia sanitaria e scolastica fosse mantenuto il regime di affido condiviso, fermo restando in ogni caso il collocamento dei minori presso la madre;
ha chiesto, considerato lo stato di disoccupazione in cui si trova che il contributo di mantenimento per i figli fosse quantificato nella misura di Euro 50,00 per ciascun figlio fintanto che il medesimo non avesse trovato una nuova attività lavorativa, oltre al 50% spese straordinarie ripartite tra le parti e corresponsione per intero dell'assegno unico alla madre collocataria.
pagina 7 di 14 All'udienza del 5.11.2025, sostituita con note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Sulla giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. A) i) del Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità cingalese, è in Italia la residenza abituale dei coniugi ed è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento UE
n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'Autorità Giudiziaria, in mancanza di scelta ad opera delle parti.
Quanto alle domande relative ai figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale dei minori in Italia e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento degli stessi, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
E' applicabile la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja 19/10/96 ratificata dalla l. n. 101/15 art. 17, essendo in Italia la residenza abituale del minore
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del protocollo dell'Aja del
23/11/07 art. 3, richiamato dal reg CE 4/09 art. 15 ed approvato dall'Unione europea il 20/11/09, atteso che l'Italia è lo stato di residenza abituale del creditore.
Sulla separazione personale
Emerge dagli atti che e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Sri Lanka in data 13/10/14; atto non è stato trascritto in Italia.
Le risultanze della documentazione in atti, le allegazioni e le dichiarazioni rese dalle parti, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata da parte ricorrente deve essere accolta.
pagina 8 di 14 La ricorrente ha dedotto in maniera specifica e circostanziata gli episodi di violenza domestica - sfociati in vere e proprie violenze fisiche e verbali - posti in essere dal convenuto ai propri danni per tutta la durata della convivenza matrimoniale anche in presenza dei figli minori.
L'estrema gravità delle condotte maltrattanti del convenuto ai danni della ricorrente, cui ha fatto seguito la denuncia querela e l'instaurazione del procedimento penale a carico del convenuto, imputato per il reato di cui di cui all'art. 572 comma 1 e 2 c.p. e al reato di cui agli att. 582, 585, 576 comma 1,
n. 5 e 577 comma 1, n.1 c.p., conclusosi con la relativa condanna alla pena di anni tre di reclusione, consente di ritenere pienamente fondata la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente ritenendosi provata l'esistenza del nesso di causalità tra dette condotte e l'insorgere dell'irreversibile crisi familiare.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass.
Civ., Sez. I, sent. n. 31351/2022).
Sulla responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nato il [...] in [...], e di , nato il [...] in Per_1 Persona_2
Milano.
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio e, in particolare, dalla relazione dei servizi sociali del 14.10.2024 e dalla relazione di aggiornamento del 16.07.2025 è emersa, infatti, l'adeguatezza delle competenze genitoriali della madre che si occupa con continuità della cura affettiva e materiale dei figli minori, potendo contare, peraltro, secondo quanto si evince dalla relazione dei servizi sociali e dalle dichiarazioni della ricorrente rese in udienza, sul supporto dei propri familiari.
Al contrario, evidenzia il Collegio che le condotte reiteratamente poste in essere dal convenuto, così come risultanti dalla sentenza penale passata in giudicato, sono indice della inidoneità genitoriale del convenuto che, focalizzato sulla dinamica conflittuale con la moglie, non si è dimostrato in grado di pagina 9 di 14 tutelare adeguatamente i propri figli minori presenti alle aggressioni fisiche e verbali ai danni della loro madre.
Ne consegue una totale inadeguatezza del padre all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
Le suindicate circostanze rendono opportuno, pertanto, una concentrazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla sola madre per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità. In particolare, il collegio ritiene opportuno disporre una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione) ossia sotto forma di un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Quanto alla frequentazione paterna, nel mese di marzo 2025 è avvenuto il primo incontro tra il padre e i figli all'interno dello spazio neutro dell'istituto carcerario di Bollate e lo stesso ha avuto “un andamento positivo da quanto riferito dalla madre” come si evince dalla relazione dei servizi sociali del 7.04.2025.
Peraltro, già nella relazione del 14/10/24 i Servizi Sociali evidenziavano la graduale presa di consapevolezza da parte del convenuto del grande disvalore delle proprie condotte e del pregiudizio recato alla moglie ed ai figli.
Il convenuto è attualmente in regime di detenzione domiciliare a Lucca, località Saltocchio, Via
Genova n. 60.
I Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con quelli di Lucca, provvederanno a regolamentare, in Spazio Neutro, la frequentazione paterna, nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità
Giudiziaria penale competente.
A tutela dei figli minori, e con l'obiettivo di sostenere il nucleo familiare, va confermata la delega ai servizi sociali del comune di Milano, in collaborazione con i servizi sociali del comune di Lucca, di monitorare la situazione del nucleo familiare medesimo, e, in particolare, del benessere psico-fisico dei minori, fino al raggiungimento di un complessivo rasserenamento delle relazioni familiari con l'attivazione/prosecuzione degli interventi dettagliati in dispositivo.
Sul contributo al mantenimento della prole
Parte ricorrente lavora part -time come cameriera, percependo una retribuzione netta mensile di circa €
900,00. pagina 10 di 14 Con i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c., il Giudice delegato nulla ha disposto in punto di contributo paterno di mantenimento indiretto in quanto il convenuto, ristretto presso l'istituto carcerario di Bollate, non risultava essere stato autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa all'interno del carcere.
Dal mese di luglio 2025 il convenuto è in detenzione domiciliare.
Ne consegue che oggi il medesimo si trova nella condizione di potersi attivare, previa concessione della relativa autorizzazione del magistrato di sorveglianza, per reperire un'attività lavorativa che gli consenta di provvedere al mantenimento dei propri figli minori.
Il convenuto, peraltro, è un soggetto di giovane età, integra capacità lavorativa (non essendo emersi elementi da cui desumere una mancanza o limitazione della stessa) ed esperienza professionale pregressa, come tale, non può esimersi dal contribuire al mantenimento della prole, essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.).
In ragione di quanto sopra, nonché delle esigenze di vita e di formazione dei figli minori, il collegio ritiene di quantificare il contributo paterno al mantenimento indiretto dei figli minori medesimi nella misura di € 300,00 (pari a € 150,00 mensili, per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
il tutto con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Quanto alle spese straordinarie, esse devono essere ripartite tra le parti al 50% come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025.
Assegno unico integralmente a favore della madre affidataria esclusiva e collocataria dei figli minori;
ciò con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, vanno poste a carico del convenuto in quanto parte soccombente rispetto a tutte le domande avanzate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi;
2. Dichiara l'addebito della separazione in capo al marito exart. 151 c. 2 c.c.;
3. Affida i minori nato il [...] in [...], e Persona_3 [...]
, nato il [...] in Milano, in [...] esclusiva alla madre, presso la Persona_4
pagina 11 di 14 quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di via Madre
AN IC n. 16 in Milano (MI) la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
4. Dà incarico ai Servizi Sociali del comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Sociali del comune di Lucca, di proseguire il monitoraggio sul nucleo familiare e sul benessere psico-fisico dei minori;
5. Delega ai Servizi Sociali del Comune di Milano e di Lucca di avviare/proseguire i seguenti interventi:
- Spazio Neutro per la frequentazione paterna, nel rispetto delle prescrizioni del Giudice Penale;
- interventi di supporto alla genitorialità per la madre e, sussistendone le condizioni nel rispetto delle prescrizioni del Giudice Penale, per il padre;
-eventuali interventi di supporto psicologico per i minori, ove necessario o anche solo opportuno;
6. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, della somma di euro 300,00 (pari a € 150,00, per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025 come di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 12 di 14 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Assegno unico integralmente a favore della madre in qualità di affidataria esclusiva dei figli minori;
8. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in €
5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA come per legge;
9. Manda al Cancelliere per la comunicazione del capo n. 1) della presente sentenza, al passaggio in giudicato, per l'annotazione nei Registri Anagrafici e per quant'altro di competenza.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1).
Si comunichi alle parti ed ai servizi sociali del comune di Milano e del comune di Lucca. pagina 13 di 14 Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio Dott.ssa Ilaria Marrone
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe promossa da
Parte_1 nata a [...] il [...]
Residente VIA PALMANOVA 187 20100 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. AMODEO ROSSELLA parte attrice
nei confronti di
Controparte_1
Nato a SRI LANKA il 06/02/1984
Residente VIA PALMANOVA 187 20100 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. ARZANI ALESSIA parte convenuta
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c e vistati senza osservazioni
Oggetto: Separazione giudiziale
pagina 1 di 14 Conclusioni di parte attriceDICHIARARE la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del sig. , autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco Controparte_1 rispetto;
1. AFFIDARE i figli minori nato a [...] il [...], e nato a [...] Per_1 Persona_2 il 14.03.2017 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione materna e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minor, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. CONFERMARE la presa in carico del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi Sociali del comune di Milano che provvederanno ad un attento monitoraggio delle condizioni psicofisiche dei minori;
3. DISPORRE che i Servizi Sociali del Comune di Milano continuino a calendarizzare le visite padre figli in spazio protetto;
4. DISPORRE in capo al sig. a far data dalla Controparte_1 scarcerazione avvenuta nel mese di luglio 2025 l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli e nella misura di € 300,00 mensili cadauno;
somma rivalutabile Per_1 Persona_2 secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo adottato da codesto
Tribunale;
5. CONFERMARE che la Sig.ra possa incassare il 100% Parte_2 dell'assegno unico per entrambi i figli.
6. Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria:
- Ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse in fatto, da intendersi qui integralmente riprodotti, espunti eventuali giudizi o frasi valutative, preceduti dalla locuzione “Vero che”, con riservare di indicare gli stessi.
- Disporsi eventuale CTU.
Conclusioni della parte convenuta: pagina 2 di 14 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis e rigettata la domanda di addebito, nonché ogni altra richiesta avanzata in atti da perché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto e dichiarate inammissibile le avverse richieste istruttorie,
- dichiarare la separazione personale dei coniugi con ordine all' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e, in riforma dei provvedimenti urgenti emessi in data 7/05/2025, disporre le seguenti condizioni di separazione:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
3. Disporre che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] assumendo di Per_1 Persona_2 comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli presso di sé, con collocamento presso la madre;
in ipotesi, qualora venga confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, si chiede che le decisioni in ordine alla salute ed alla educazione scolastica e religiosa dei figli minori siano prese di comune accordo tra i due genitori;
4. Disporre, in tesi, che il padre, almeno fino a quando si troverà in esecuzione pena, possa vedere e tenere con sè i figli minori secondo le modalità che i Servizi Sociali riterranno più opportune, ma che prevedano comunque un incontro ogni 15 giorni di almeno 2/3 ore, oltre la possibilità di effettuare videochiamate giornaliere ai propri figli, secondo orari da concordarsi previamente con la madre e/o con i servizi sociali. Una volta eseguita la pena, il padre, qualora non vi siano opposizioni dei Servizi
Sociali, nel qual caso verrà concordato un calendario nel comune interesse dei minori e del comparente, potrà vedere e tenere con sé i figli dal venerdì alla domenica ovvero secondo il principio della alternanza oltre che una settimana nel periodo invernale e due settimane anche consecutive nel periodo estivo;
in ipotesi, si chiede che, previa presa in carico del ricorrente ai Servizi Sociali del Comune di
Lucca, vengano delegati i Servizi Sociali del Comune di Milano, ove i minori risiedono, di predisporre le modalità ed i tempi di visita padre/figli ritenute più adeguate ed opportune;
5. Disporre a carico di , quale genitore non collocatario e Controparte_1 considerata la attuale situazione di disoccupazione e la pregressa detenzione, il versamento di un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio di euro 50,00, salvo rivedere l'importo una volta pagina 3 di 14 reperita una attività lavorativa regolare, fino a che essi non saranno economicamente autosufficienti da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente ex indici Istat, oltre che al 50 % delle spese straordinarie (quali quelle mediche, scolastiche e sportive), come da protocollo del Tribunale di
Milano, da concordarsi preventivamente tra le parti qualora esse superino la soglia di euro 50,00, con assegnazione dell'assegno unico erogato dall' INPS interamente a favore di Parte_1
[...]
6. Dichiarare compensate le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 19.02.24, premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con in Srl Lanka il 13.10.2014 dalla Controparte_1 cui unione sono nati i figli nato il [...] in [...], e , nato il [...] in Per_1 Persona_2
Milano, ha chiesto al Tribunale di Milano l'adozione di provvedimenti urgenti ex artt. 473 bis. 15
c.p.c.; di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
di disporre l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori con collocamento prevalente presso la medesima;
di prevedere a carico del resistente il contributo al mantenimento ordinario indiretto per i figli nella somma mensile di euro 300,00 per ogni figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione in via esclusiva alla stessa dell'assegno unico per intero.
Parte attrice ha dedotto la pendenza del procedimento penale n. R.G.N.R. 14175/2022 a carico della parte convenuta in relazione al reato di cui all'art. 572 comma 1 e 2 c.p. e al reato di cui agli att. 582,
585, 576 comma 1, n. 5 e 577 comma 1, n.1 c.p. a seguito della querela dalla medesima ricorrente sporta in merito a episodi di maltrattamenti perpetrati dal convenuto ai suoi danni;
ha dedotto, altresì, che, in ragione delle suindicate condotte maltrattanti, il GIP ha emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente (luogo di residenza, di svolgimento dell'attività lavorativa, domicilio della madre della ricorrente) e divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo (telefonico e/o telematico e/o tramite scritti di qualsiasi genere).
Parte attrice ha rappresentato, infine, che il suindicato procedimento penale si è concluso con la condanna di parte convenuta per i reati suindicati alla pena di anni tre di reclusione, pena confermata anche in secondo grado con la sentenza della Corte d'Appello pronunciata in data 27.11.2023.
Con decreto del 22.02.2024 il Giudice Delegato, rigettando l'istanza di provvedimenti urgenti ex art. 473bis.15 c.p.c., ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473bis.21 c.p.c. in data
15.05.2024, prevedendo termine per la costituzione del convenuto entro il 19.04.2024.
pagina 4 di 14 Il Giudice delegato, all'udienza del 15.05.2024, rilevata la gravità delle condotte poste in essere dal convenuto così come allegate dalla parte ricorrente, ha disposto in via cautelare la sospensione della frequentazione paterna e la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del comune di Milano al fine di consentire l'espletamento di un'indagine psicosociale sul nucleo familiare in oggetto, verificando le condizioni di benessere psico-fisico dei figli minori, l'adeguatezza genitoriale della ricorrente sotto il profilo della cura e gestione dei figli, l'idoneità del contesto abitativo in cui sono inseriti.
Riscontrato, tuttavia, il mancato perfezionamento della notifica al convenuto per esser risultato lo stesso “trasferito”, ha disposto un rinvio all'udienza del 23.10.2024 per consentire al difensore di parte ricorrente di procedere, previe eventuali verifiche preliminari, a una nuova notifica, concedendo termine a tal fine fino al 26.07.2024, ridotto della metà ai sensi dell'art. 473bis. 42 c.p.c., e ha assegnato al convenuto termine fino al 27.09.2024 per il deposito di memoria difensiva e ai servizi sociali termine fino al 15.10.2024 per il deposito della relazione.
In data 22.05.2024 il difensore di parte ricorrente ha proceduto a nuova notificazione degli atti processuali al convenuto presso il Carcere di Bollate, dove il medesimo si trovava in stato di detenzione, che si è regolarmente perfezionata.
In data 14.10.2024 i servizi sociali hanno depositato la relazione richiesta.
All'udienza del 23.10.2024 il Giudice delegato, verificata la regolarità della nuova notificazione e dato atto che il convenuto non si è costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Il Giudice delegato ha sentito, altresì, la parte ricorrente che ha dichiarato: “Vivo con i miei figli con mia mamma, il compagno di mia mamma in Milano via Madre AN IC n. 16; due giorni a settimana con i bambini vado e mi trattengo a casa di mio fratello sempre a Milano, in via Coppin n. 3, perché è un po' più grande e siamo più comodi, La scuola dei bambini è vicino all'abitazione di via
Madre IC n. 16. Io lavoro come cameriera ai piani al ho un contratto di 4 ore al giorno Parte_3
e percepisco una retribuzione di euro 900,00 al mese considerato che spesso faccio straordinari. Mia madre mi aiuta nella gestione dei bambini. I bambini chiedono del padre;
vogliono vederlo. Da circa due-tre anni non viviamo più insieme;
dopo la nascita dei bambini lui è cambiato;
aveva tante donne ma con i figli si è sempre comportato bene. Prima beveva e diventava aggressivo nei miei confronti.
Ho quindi deciso di cessare la convivenza;
sono andata via di casa con i bambini. Lui vedeva i bambini il sabato sera;
cenavano insieme e li riportava a casa;
poi la giornata di domenica in quanto io lavoravo di domenica. Non mi oppongo alla ripresa della relazione padre-figli come suggerito dai
Servizi Sociali. La casa familiare è quella di Milano via Palmanova dove ho ancora la residenza. La casa era in locazione;
il contratto era intestato a mio marito;
c'è stato uno sfratto. Ho fatto domanda pagina 5 di 14 per la casa popolare e sto aspettando. L'assegno unico per i figli era percepito da mio marito;
era di euro 440,00. Mio marito lavorava come operaio a Cernusco e guadagnava Euro 1.200,00 al mese”.
Nell'ambito di tale udienza il difensore di parte ricorrente si è riportato alle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando di non opporsi all'avvio di uno Spazio Neutro per la ripresa della frequentazione paterna come sollecitata dai servizi sociali nella relazione del 14.10.2024; ha chiesto, altresì, che il Giudice delegato adottasse i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e, all'esito, rimettesse la causa al Collegio per la decisione.
Il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
“All'esito della discussione il Giudice delegato Letto il ricorso introduttivo del giudizio ed esaminata la documentazione in atti;
rilevato che il resistente è stato condannato per i reati di cui all'art. 572 c. 1
c.p. e , 582, 585 c.p. con riferimento all'art. 576 c. 1 n. 5 c.p. e 572 c. 1 n. 2 c.p. alla pena di anni tre di reclusione ed è attualmente ristretto nel carcere di Bollate;
viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente
e le istanze del difensore sopra verbalizzate;
esaminata la relazione trasmessa dai Servizi Sociali del
Comune di Milano, dalla quale emerge l'adeguatezza della figura genitoriale materna e il legame affettivo esistente tra il padre ed i figli;
rilevato che i minori, dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, hanno continuato a vedere il padre e la successiva brusca interruzione dei rapporti ha determinato in loro sofferenza;
rilevato che i bambini continuano a chiedere di incontrare il padre;
considerata, tuttavia, la gravità delle condotte poste in essere dal resistente ai danni della moglie alla presenza dei figli, indice di inidoneità genitoriale del padre;
ritenuto che
il resistente appare aver iniziato a comprendere il grande disvalore delle sue condotte ed il pregiudizio recato alla moglie ed ai figli;
ritenuto, dunque, che in ragione di quanto sopra, come suggerito dai Servizi Sociali, ci siano le condizioni per riavviare la frequentazione paterna, in Spazio Neutro. rilevato che i figli minori e Per_1 vivono con la madre che, supportata dalla di lei famiglia di origine, si occupa nella Per_2 quotidianità delle loro esigenze;
ritenuto, dunque, che anche al fine di assicurare decisioni tempestive nell'interesse dei figli minori, ne debba essere disposto in via provvisoria ed urgente l'affidamento esclusivo alla madre ex art. 337 quater c. 3 c.c.; rilevato che la ricorrente ha riferito di percepire una retribuzione mensile di Euro 900,00 netti al mese;
di vivere unitamente ai figli minori presso
l'abitazione della di lei madre;
rilevato che il resistente è privo di reddito e di altre disponibilità economiche e che, allo stato, non risulta essere ammesso allo svolgimento di attività lavorativa all'interno del carcere;
ritenuto che
, dunque, nulla possa essere disposto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con riserva di rivalutare la domanda di parte ricorrente al modificarsi delle condizioni;
ritenuto che
l'assegno unico debba essere percepito per intero dalla madre;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: 1) pagina 6 di 14 AFFIDA i figli minori e in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno Per_1 Per_2 collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano via Madre AN IC n.
16 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minor, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) dispone la presa in carico del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi
Sociali del comune di Milano che provvederanno ad un attento monitoraggio delle condizioni psicofisiche dei minori;
3) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano provvedano a riavviare la relazione padre figli in Spazio Neutro;
4) Nulla prevede, allo stato, in punto contributo paterno al mantenimento dei figli minori;
5) Assegno unico integralmente a favore della madre;
in via istruttoria:
1) Assegna ai Servizi Sociali del comune di Milano termine fino al 31/3/25 per depositare una relazione di aggiornamento sulle condizioni dei minori e sull'andamento dell'intervento di Spazio
Neutro; 2) Assegna alla ricorrente termine fino al 15/4/25 per memoria di osservazione alla relazione dei Sevizi Sociali;
3) Rinvia per esame all'udienza del 7 maggio 2025 ore 10.00.”.
All'udienza del 7.05.2025 il Giudice delegato, esaminata la relazione dei servizi sociali del 6.11.2024 e del 7.04.2025 nelle quali veniva programmata e poi concretamente avviata la frequentazione paterna in spazio neutro presso l'istituto carcerario di Bollate, su istanza della parte ricorrente che ha chiesto la prosecuzione dell'intervento dei servizi sociali fino all'udienza ex art. 473bis.28 c.p.c., ha assegnato ai servizi sociali termine fino al 28 luglio 2025 per una relazione di aggiornamento sugli interventi delegati, rinviando per la rimessione al Collegio all'udienza del 5 novembre 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con note scritte di trattazione.
In data 5.09.2025 si è costituito il convenuto, chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione;
in punto di responsabilità genitoriale, il medesimo ha chiesto il regime di affido condiviso dei figli minori o, in via subordinata, qualora fosse confermato il regime di affido esclusivo in favore della madre, che per le decisioni in materia sanitaria e scolastica fosse mantenuto il regime di affido condiviso, fermo restando in ogni caso il collocamento dei minori presso la madre;
ha chiesto, considerato lo stato di disoccupazione in cui si trova che il contributo di mantenimento per i figli fosse quantificato nella misura di Euro 50,00 per ciascun figlio fintanto che il medesimo non avesse trovato una nuova attività lavorativa, oltre al 50% spese straordinarie ripartite tra le parti e corresponsione per intero dell'assegno unico alla madre collocataria.
pagina 7 di 14 All'udienza del 5.11.2025, sostituita con note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Sulla giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. A) i) del Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità cingalese, è in Italia la residenza abituale dei coniugi ed è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento UE
n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'Autorità Giudiziaria, in mancanza di scelta ad opera delle parti.
Quanto alle domande relative ai figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale dei minori in Italia e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento degli stessi, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
E' applicabile la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja 19/10/96 ratificata dalla l. n. 101/15 art. 17, essendo in Italia la residenza abituale del minore
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del protocollo dell'Aja del
23/11/07 art. 3, richiamato dal reg CE 4/09 art. 15 ed approvato dall'Unione europea il 20/11/09, atteso che l'Italia è lo stato di residenza abituale del creditore.
Sulla separazione personale
Emerge dagli atti che e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Sri Lanka in data 13/10/14; atto non è stato trascritto in Italia.
Le risultanze della documentazione in atti, le allegazioni e le dichiarazioni rese dalle parti, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata da parte ricorrente deve essere accolta.
pagina 8 di 14 La ricorrente ha dedotto in maniera specifica e circostanziata gli episodi di violenza domestica - sfociati in vere e proprie violenze fisiche e verbali - posti in essere dal convenuto ai propri danni per tutta la durata della convivenza matrimoniale anche in presenza dei figli minori.
L'estrema gravità delle condotte maltrattanti del convenuto ai danni della ricorrente, cui ha fatto seguito la denuncia querela e l'instaurazione del procedimento penale a carico del convenuto, imputato per il reato di cui di cui all'art. 572 comma 1 e 2 c.p. e al reato di cui agli att. 582, 585, 576 comma 1,
n. 5 e 577 comma 1, n.1 c.p., conclusosi con la relativa condanna alla pena di anni tre di reclusione, consente di ritenere pienamente fondata la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente ritenendosi provata l'esistenza del nesso di causalità tra dette condotte e l'insorgere dell'irreversibile crisi familiare.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass.
Civ., Sez. I, sent. n. 31351/2022).
Sulla responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nato il [...] in [...], e di , nato il [...] in Per_1 Persona_2
Milano.
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio e, in particolare, dalla relazione dei servizi sociali del 14.10.2024 e dalla relazione di aggiornamento del 16.07.2025 è emersa, infatti, l'adeguatezza delle competenze genitoriali della madre che si occupa con continuità della cura affettiva e materiale dei figli minori, potendo contare, peraltro, secondo quanto si evince dalla relazione dei servizi sociali e dalle dichiarazioni della ricorrente rese in udienza, sul supporto dei propri familiari.
Al contrario, evidenzia il Collegio che le condotte reiteratamente poste in essere dal convenuto, così come risultanti dalla sentenza penale passata in giudicato, sono indice della inidoneità genitoriale del convenuto che, focalizzato sulla dinamica conflittuale con la moglie, non si è dimostrato in grado di pagina 9 di 14 tutelare adeguatamente i propri figli minori presenti alle aggressioni fisiche e verbali ai danni della loro madre.
Ne consegue una totale inadeguatezza del padre all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
Le suindicate circostanze rendono opportuno, pertanto, una concentrazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla sola madre per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità. In particolare, il collegio ritiene opportuno disporre una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione) ossia sotto forma di un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Quanto alla frequentazione paterna, nel mese di marzo 2025 è avvenuto il primo incontro tra il padre e i figli all'interno dello spazio neutro dell'istituto carcerario di Bollate e lo stesso ha avuto “un andamento positivo da quanto riferito dalla madre” come si evince dalla relazione dei servizi sociali del 7.04.2025.
Peraltro, già nella relazione del 14/10/24 i Servizi Sociali evidenziavano la graduale presa di consapevolezza da parte del convenuto del grande disvalore delle proprie condotte e del pregiudizio recato alla moglie ed ai figli.
Il convenuto è attualmente in regime di detenzione domiciliare a Lucca, località Saltocchio, Via
Genova n. 60.
I Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con quelli di Lucca, provvederanno a regolamentare, in Spazio Neutro, la frequentazione paterna, nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità
Giudiziaria penale competente.
A tutela dei figli minori, e con l'obiettivo di sostenere il nucleo familiare, va confermata la delega ai servizi sociali del comune di Milano, in collaborazione con i servizi sociali del comune di Lucca, di monitorare la situazione del nucleo familiare medesimo, e, in particolare, del benessere psico-fisico dei minori, fino al raggiungimento di un complessivo rasserenamento delle relazioni familiari con l'attivazione/prosecuzione degli interventi dettagliati in dispositivo.
Sul contributo al mantenimento della prole
Parte ricorrente lavora part -time come cameriera, percependo una retribuzione netta mensile di circa €
900,00. pagina 10 di 14 Con i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c., il Giudice delegato nulla ha disposto in punto di contributo paterno di mantenimento indiretto in quanto il convenuto, ristretto presso l'istituto carcerario di Bollate, non risultava essere stato autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa all'interno del carcere.
Dal mese di luglio 2025 il convenuto è in detenzione domiciliare.
Ne consegue che oggi il medesimo si trova nella condizione di potersi attivare, previa concessione della relativa autorizzazione del magistrato di sorveglianza, per reperire un'attività lavorativa che gli consenta di provvedere al mantenimento dei propri figli minori.
Il convenuto, peraltro, è un soggetto di giovane età, integra capacità lavorativa (non essendo emersi elementi da cui desumere una mancanza o limitazione della stessa) ed esperienza professionale pregressa, come tale, non può esimersi dal contribuire al mantenimento della prole, essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.).
In ragione di quanto sopra, nonché delle esigenze di vita e di formazione dei figli minori, il collegio ritiene di quantificare il contributo paterno al mantenimento indiretto dei figli minori medesimi nella misura di € 300,00 (pari a € 150,00 mensili, per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
il tutto con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Quanto alle spese straordinarie, esse devono essere ripartite tra le parti al 50% come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025.
Assegno unico integralmente a favore della madre affidataria esclusiva e collocataria dei figli minori;
ciò con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, vanno poste a carico del convenuto in quanto parte soccombente rispetto a tutte le domande avanzate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi;
2. Dichiara l'addebito della separazione in capo al marito exart. 151 c. 2 c.c.;
3. Affida i minori nato il [...] in [...], e Persona_3 [...]
, nato il [...] in Milano, in [...] esclusiva alla madre, presso la Persona_4
pagina 11 di 14 quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di via Madre
AN IC n. 16 in Milano (MI) la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
4. Dà incarico ai Servizi Sociali del comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Sociali del comune di Lucca, di proseguire il monitoraggio sul nucleo familiare e sul benessere psico-fisico dei minori;
5. Delega ai Servizi Sociali del Comune di Milano e di Lucca di avviare/proseguire i seguenti interventi:
- Spazio Neutro per la frequentazione paterna, nel rispetto delle prescrizioni del Giudice Penale;
- interventi di supporto alla genitorialità per la madre e, sussistendone le condizioni nel rispetto delle prescrizioni del Giudice Penale, per il padre;
-eventuali interventi di supporto psicologico per i minori, ove necessario o anche solo opportuno;
6. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, della somma di euro 300,00 (pari a € 150,00, per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025 come di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 12 di 14 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Assegno unico integralmente a favore della madre in qualità di affidataria esclusiva dei figli minori;
8. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in €
5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA come per legge;
9. Manda al Cancelliere per la comunicazione del capo n. 1) della presente sentenza, al passaggio in giudicato, per l'annotazione nei Registri Anagrafici e per quant'altro di competenza.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1).
Si comunichi alle parti ed ai servizi sociali del comune di Milano e del comune di Lucca. pagina 13 di 14 Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio Dott.ssa Ilaria Marrone
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