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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/10/2025, n. 4538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4538 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Seconda Civile
in composizione collegiale nella persona dei magistrati dott.ssa Paola Demaria – Presidente dott.ssa Silvia Semini - Giudice dott.ssa Simona Gambacorta – Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5152/2023, promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 col patrocinio dell'avv. Daniele Martinelli del Foro di Bergamo, presso il cui studio in
Trescore Balneario (BG), via Locatelli n. 82, è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F. ), col patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. Giacomo Giovannini del Foro di Asti, presso il cui studio in Asti, corso NT
n. 8, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Conclusioni di parte attrice (come da foglio di precisazione depositato il 12.06.2025):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
Nel merito in via principale:
- Accertare e dichiarare l'incapacità di intendere e di volere della signora
[...]
al momento della redazione del testamento in data 11.09.2015, pubblicato il Pt_2
07.05.2016, rep. 8362 notaio , per incapacità della testatrice, Persona_1
pagina 1 di 11 testamento che pertanto dovrà essere dichiarato nullo e/o annullato e/o invalidato e/o inefficace;
- Per l'effetto darsi applicazione e piena efficacia al testamento olografo del
28.11.2012, pubblicato il 07.06.2016, rep. N. 624 notaio;
Persona_2
- Il tutto con contestuale condanna della signora a Controparte_2 consegnare e/o restituire, secondo le disposizioni del testamento olografo del
28.11.2012, gli immobili ereditati, per come intestati e trascritti a proprio favore, nonché gli importi della de cuius caduti in successione percepiti dalla stessa convenuta in qualsiasi forma e nella misura che sarà dimostrata in corso di causa e/o dichiarata dal Giudice adito come dovuta;
oltre interessi legali, frutti percepiti e rivalutazione monetaria;
Sempre in via principale ed in ogni caso
- Per l'effetto delle statuizioni che precedono, accertare e dichiarare ad ogni effetto che la successione della signora deceduta in data 10.04.2016 è Parte_2 regolata dal solo testamento olografo in data 28.11.2012, pubblicato il 07.06.2016, rep. N. 624 notaio di cui dovrà essere data piena esecuzione;
Persona_2
Con condanna alla rifusione delle anticipazioni e delle competenze professionali.
In via istruttoria:
- Ammettersi CTU Grafologica e, più precisamente, che vengano ammessi i seguenti quesiti da porre al CTU: Effettui il CTU la comparazione del testamento redatto in data 28.11.2012 e del testamento redatto in data 11.09.2015 da un punto di vista grafologico;
Accerti il CTU la compromissione della scrittura della de cuius ed il deficit cognitivo della stessa de cuius nella redazione del testamento del giorno 11.09.2015;
Dica il CTU se vi siano elementi per sostenere che il testamento del 11.09.2015 sia stato scritto sotto dettatura, sia frutto di pressione e di costrizione da parte di soggetti terzi, non sia comunque espressione di libera determinazione del testatore, né rappresenti la sua genuina volontà, ovvero presenti anomalie grafiche e lessicali rispetto alla normale scrittura della de cuius.
- Per mero tuziorismo difensivo, al solo fine di dimostrare non solo il precario stato di salute della sig.ra ma anche l'ostilità che la stessa nutriva per la Parte_2 convenuta, che rende quantomeno sospetto come la stessa abbia deciso di disporre di tutti i propri beni proprio in favore della sig.ra la Controparte_1 pagina 2 di 11 sottoscritta difesa chiede infine ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli,
a cui deve intendersi premesso l'inciso “vero che”:
1) “La signora al momento del suo ricovero presso la Clinica Pinna Parte_2
IN, il giorno 23 febbraio 2016, risultava affetta da una forma aggressiva di vasculopatia cerebrale, severa demenza senile e deficit cognitivo, come da documento che le si rammostra (doc. 5 allegato)”;
2) “Lo stato di salute della sig.ra , per come accertato in sede di ricovero Parte_2 il 23.02.2016, era tale anche il giorno 11 settembre 2015?”;
3) “Nel periodo del suo ricovero presso la Clinica Pinna IN, la sig.ra , Parte_2 nei rari momenti di veglia, raccontava di aver un rapporto ostile con la cugina, sig.ra
”; Controparte_1
4) “Durante il ricovero presso la Clinica Pinna IN, protrattosi per oltre due mesi, la sig.ra è sempre rimasta da sola?”; Parte_2
Si indicano a testi:
- dott. di Torino;
Testimone_1 dott. di Torino”. Tes_2
Conclusioni di parte convenuta (come da foglio di precisazione depositato il
16.06.2025):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
In via pregiudiziale e preliminare: con espressa riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 4211/2024, pubblicata il 22.07.2024, dichiarare parte attrice carente di legittimazione attiva e, per
l'effetto, rigettare la domanda.
Sempre in via pregiudiziale e preliminare e con espressa riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 4211/2024, pubblicata il 22.07.2024, accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 628 c.c., del testamento olografo della de cuius sig.ra del 28.11.2012, pubblicato in data 07.06.2016, rep. N. 624 notaio Parte_2
. Persona_2
Nel merito: respingere le domande tutte formulate ex adverso, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in atti. pagina 3 di 11 Per l'effetto, dichiarare e accertare la piena validità ed efficacia del testamento olografo della sig.ra datato 11.09.2015, pubblicato il 07.05.2016, Parte_2 resp. 8362 notaio . Persona_1
In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito, contrariamente a quanto già statuito con ordinanza del 31.01.2025, dovesse ammettere, anche solo parzialmente, le prove dedotte da parte attrice, si insiste per l'ammissione delle prove orali dedotte dalla scrivente difesa nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, nonché per l'ammissione a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi a controparte.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% come per legge, da liquidare sulla base dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014, anche con le maggiorazioni previste per il caso di palese fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, dichiarando il medesimo di essere antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente controversia ha per oggetto la domanda con cui la
[...]
(di seguito, “ ”) – già istituita erede Parte_1 Parte_1 universale dalla defunta con testamento olografo del 28.11.2012, sub Parte_2 doc. 2 di parte attrice – ha chiesto pronunciarsi l'annullamento per incapacità, a mente dell'art. 591, comma 1, n. 3, c.c., del successivo testamento olografo, datato
11.09.2015, sub doc. 4 di parte attrice (“Testamento Impugnato”) recante istituzione di erede in favore di , attuale convenuta. Controparte_1
Questo Tribunale ha già emesso in causa la sentenza non definitiva n. 4211/2024, pubblicata il 22.07.2024, con cui ha respinto le eccezioni preliminari di rito (carenza di legitimatio ad causam e di interesse ad agire) sollevate dalla convenuta, altresì rigettando la domanda di nullità della disposizione mortis causa proposta dalla medesima ex art. 628 c.c. Ai contenuti di tale pronuncia, rispetto alla quale la convenuta ha formulato riserva di appello, si rimanda per quanto attiene alla Pt_2 sintesi delle prospettazioni delle parti. pagina 4 di 11 Con ordinanza collegiale in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione della domanda di annullamento del testamento per incapacità.
Segnatamente, al fine, “ove possibile”, di accertare “se la de cuius, tenuto conto delle patologie da cui era affetta, fosse o meno capace di intendere e di volere alla data dell'11.9.2015” (così quesito peritale, ordinanza 22.07.2025), è stata disposta CTU medico-legale e psichiatrica riservando all'esito della stessa ogni determinazione in ordine all'ammissibilità e rilevanza delle istanze di prova orale formulate da parte attrice. Per contro, non essendo in contestazione l'olografia della scheda, non si è ravvisata l'opportunità di un accertamento peritale grafologico, invece sollecitato dalla
. Parte_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del 31.01.2025 il Giudice
Istruttore, ribadita la valutazione di inopportunità della CTU grafologica, ha respinto le richieste di prova orale formulate da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato al 17.06.2025 l'udienza per la precisazione delle conclusioni (in conformità all'art. 189 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis).
A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, va evidenziato come, a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva, il thema decidendum sia oggi circoscritto all'azione di annullamento esperita da parte attrice in ordine al testamento dell'11.09.2015.
Ritiene il Tribunale che tale domanda sia infondata.
Al riguardo è opportuno rammentare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'annullabilità del testamento per incapacità naturale del testatore, di cui all'art. 591, comma 1, n. 3, c.p.c. – disposizione che, come noto, considera incapaci di testare coloro che “sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento”.
In proposito è consolidato l'orientamento secondo il quale “La incapacità naturale di testare non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà”; piuttosto, essa “richiede che, a cagione di una infermità transitoria o permanente o di altra causa perturbatrice, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza dei pagina 5 di 11 propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione” (così, ex multis, Cass. n. 26984/2022). Dal momento, inoltre, che “lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (cfr. Cass. n. 22794/2022).
Ciò posto, gli elementi acquisiti al giudizio non consentono di ritenere che parte attrice abbia assolto ai descritti oneri processuali.
Dirimenti, in questo senso, appaiono le risultanze della consulenza tecnica (medico- legale e psichiatrica), disposta, appunto, al fine di accertare la capacità della testatrice in relazione alla sua storia clinica e al quadro patologico da cui la medesima era affetta.
Dall'esame della documentazione sanitaria l'esperto ha tratto la conclusione della assenza “di elementi sufficienti per esprimere un parere sulle condizioni cognitive e sulla capacità di intendere e di volere della de cuius” alla data dell'11.09.2015, epoca di redazione del Testamento Impugnato (cfr. elaborato peritale, p. 13). L'impossibilità di formulare un giudizio circa le condizioni intellettive di è stata Parte_2 desunta dalla mancanza – concordemente riconosciuta dagli stessi consulenti di parte (cfr. elaborato peritale, p. 4) – di evidenze documentali circa lo stato di salute della predetta per un lungo arco temporale, dall'agosto 2014 al 23.02.2016, giorno in cui ne fu disposto il ricovero presso la casa di cura Pinna IN a seguito di frattura periprotesica all'anca. Segnatamente, i riscontri clinici disponibili hanno dato conto di come, almeno fino all'agosto 2014, a carico della de cuius non risultassero sintomi o segni riconducibili a deficit cognitivi;
questi compaiono soltanto dal momento del ricovero del febbraio 2016 quando il medico curante segnalava uno stato di
“vasculopatia cerebrale severa – demenza senile” (cfr. cartella clinica sub doc. 5 parte attrice). Sul punto, il CTU – oltre a rilevare come l'uso del termine “demenza” in un simile contesto appaia di portata incerta, ben potendo intendersi come “descrittivo dell'obiettività di quella particolare circostanza clinica” (cfr. elaborato, p. 11) – ha evidenziato come, ciononostante, il giorno successivo (24.02.2016) Parte_2 pagina 6 di 11 prestasse il consenso informato all'intervento ortopedico prospettatole;
dal che la considerazione per cui, almeno a quella data, le condizioni cognitive della de cuius apparivano “fluttuanti” (così elaborato, p. 12). Quanto, poi, al successivo, grave deterioramento delle condizioni psichiche documentato in relazione al prosieguo del ricovero, conclusosi col decesso il 10.04.2016, esso è stato ricondotto dall'esperto alle condizioni generali in cui versava (cfr. elaborato, p. 12: “Le Parte_2 condizioni fisiche rilevabili… erano tali per cui quanto registrato in riferimento allo stato cognitivo della de cuius, peraltro variabile anche nell'arco di brevi lassi di tempo, va… contestualizzato in una condizione generale di ipertermia, ipoalimentazione, disidratazione e frattura femorale in un'anziana di 85 anni”); non indicativo, dunque, del possibile stato di mente in cui la donna versava ben cinque mesi prima. Da ciò la conclusione cui è giunta la consulenza: “Affermare che le condizioni [della de cuius] in quella particolare circostanza siano elemento sufficiente per porre diagnosi di
Disturbo Neurocognitivo grave pregresso, in assenza di documentazione clinica di supporto, costituirebbe una mera ipotesi priva di fondamento clinico” (così, ancora, p.
12 dell'elaborato). Si tratta di valutazioni che, in quanto coerenti, logicamente motivate e sorretta da puntuali riferimenti ai dati documentali in atti, questo Collegio reputa di condividere.
In senso contrario la , nella comparsa conclusionale, ha ribadito Parte_1
e ulteriormente argomentato le osservazioni critiche del proprio consulente di parte, affermando il carattere erroneo e contraddittorio del giudizio peritale. Ha rimarcato, in particolare, che il deficit cognitivo e lo stato di agitazione e confusione che emergono dalla cartella clinica relativa al ricovero del 23.02.2016 non potrebbero, per la loro gravità, considerarsi quali eventi repentini, dovendo al contrario presumersi esistenti almeno nel settembre dell'anno precedente, quando il Testamento Impugnato venne formato. La sintesi della posizione dell'attrice si legge a p. 12 della comparsa conclusionale: “…se è vero… che la patologia degenerativa cerebrale non è del tipo
ON/OFF, e considerato che nel 2016 il ricovero ospedaliero della donna richiese la compilazione di una raccolta anamnestica da parte di un medico a fronte dell'incapacità della paziente di declinare le proprie patologie, allora è legittimo sostenere che nel settembre del 2015 vi fosse già qualche segno di deterioramento cognitivo tale da inficiare la capacità… della de cuius in maniera assoluta”. pagina 7 di 11 Ritiene il Collegio, tuttavia, che a tali rilievi non possa darsi seguito. A fronte del dato
(pacifico) dell'assenza di riscontri circa le condizioni di salute della de cuius nel periodo antecedente al ricovero poi conclusosi col decesso, sostenere che lo stato cognitivo riscontrato in quel frangente denoti, a posteriori, l'esistenza, già cinque mesi prima, di una condizione patologica tanto grave da elidere in modo assoluto la capacità della testatrice di autodeterminarsi costituisce una deduzione meramente congetturale. Ciò a maggior ragione considerando che – come sottolineato sia dal
CTU sia dallo stesso consulente di parte attrice (cfr. le osservazioni riportate a p. 21 dell'elaborato peritale) – almeno in una fase iniziale la situazione cognitiva della testatrice si caratterizzava per oscillazioni anche significative;
il che, oltretutto, esclude che possa parlarsi di una condizione di incapacità “stabile e permanente” posteriore al testamento, che onererebbe chi voglia avvalersene di dimostrarne la redazione in un c.d. lucido intervallo (cfr. ancora Cass. n. 22794/2022). Anche da questa angolazione non possono che condividersi le valutazioni espresse dall'esperto in sede di replica alle osservazioni. Peraltro, la circostanza che il ricovero del febbraio
2016 sia stato occasionato da un evento traumatico, occorso in un soggetto di età avanzata (85 anni) e portatore di patologie fisiche concomitanti, rende obiettivamente incerto se – e, nel caso, in quale misura – il decadimento riscontrato nei mesi successivi dovesse ricollegarsi a tale contingenza e non ad un pregresso disturbo già in atto, così privando detto elemento di valenza indiziaria decisiva. Con questo profilo, come pure sulla prestazione del consenso informato all'intervento chirurgico, parte attrice non si confronta, né nelle proprie deduzioni tecniche né nelle difese successive, ove si limita a riproporre un ragionamento ipotetico.
Ad ogni modo, anche a voler ammettere l'esistenza di una condizione psichica deficitaria già nel periodo anteriore al ricovero in discorso, resterebbe comunque il fatto che nessuna delle risultanze processuali consente di presumere che, alla data di redazione del Testamento Impugnato, essa avesse raggiunto una intensità tale da incidere sulla capacità naturale della de cuius in quella modalità – assoluta e completa – tale da integrare la fattispecie di invalidità di cui all'art. 591, comma 1, n.
3, c.c.
A questo fine non gioverebbe un eventuale accertamento grafologico, per sua natura inidoneo a supplire, specie in mancanza di elementi esterni di segno univoco, alla pagina 8 di 11 inconcludenza dell'indagine medico legale. Del resto, la stessa perizia grafologica di parte a firma dott.ssa formula il suo giudizio in termini meramente ipotetici, Per_3 rimandando alla necessità di effettuare un approfondimento clinico da parte di specialista psichiatra, adempimento che è stato appunto realizzato per mezzo della c.t.u.
Nemmeno a colmare la lacuna probatoria sarebbero idonei i capitoli di prova testimoniale dedotti da parte attrice relativi ai rapporti tra la testatrice e la convenuta, non solo per la loro genericità ma, soprattutto, come già osservato dal G.I. con ordinanza del 31.1.2025, perché riferiti all'epoca del ricovero, avvenuto circa cinque mesi dopo la redazione del testamento, in una condizione di demenza grave, ancorché non stabilizzata.
Non sussiste, in definitiva, la prova del dedotto vizio di annullabilità. La domanda, pertanto, è infondata e deve essere rigettata.
3. Le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte attrice.
Pur a fronte della parziale soccombenza della convenuta (la quale, oltre alle eccezioni processuali, con la sentenza non definitiva ha visto altresì respinta la propria domanda di nullità ex art. 628 c.c.), reputa il Tribunale che ciò non valga a giustificare la compensazione delle spese, dovendosi piuttosto aver riguardo all'esito complessivo del giudizio, con riferimento alle questioni che hanno avuto preponderante rilevanza causale nell'articolarsi del medesimo (cfr., per tutte, Cass. n.
30592/2017). Ad assumere preminente rilievo nell'economia della lite è, infatti, il rigetto della domanda di annullamento proposta da parte attrice, oggetto principale e originario di questo processo e in relazione alla quale si sono incentrate in modo pressoché esclusivo le attività processuali svolte, a cominciare da quella istruttoria
(laddove, per contro, sulle questioni investite dalla pronuncia non definitiva, in quanto rilevabili d'ufficio, questo Collegio in ogni caso avrebbe dovuto statuire).
Va rilevato che il difensore della convenuta, unitamente alla comparsa conclusionale del 16.09.2025, ha depositato nota spese in cui quantifica i compensi dovuti in complessivi euro 11.882,00, applicando i criteri previsti dall'art. 5, D.M. n. 55/2014, per le cause di valore indeterminabile aventi particolare importanza e complessità media. Deve tuttavia disattendersi la qualificazione della controversia in termini di speciale importanza, tenuto conto soprattutto che le questioni giuridiche dibattute, pur pagina 9 di 11 articolate, oltre a concernere essenzialmente profili preliminari, sono state trattate sulla scorta di orientamenti interpretativi consolidati. Pare congruo, pertanto, che la liquidazione delle spese di lite avvenga sulla base dello scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00; conseguentemente, applicati per tutte le fasi i parametri medi, la Parte_1
sarà tenuta a rifondere alla convenuta , a
[...] Controparte_1 titolo di compensi, l'importo globale di euro 7.616,00 (e cioè euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase di trattazione e istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisionale), il tutto oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA.
Quanto, poi, alle spese di CTU, in ragione della soccombenza esse vanno poste definitivamente a carico di parte attrice, nella misura (euro 1.620,23 per compensi, oltre accessori di legge) già determinata dal decreto di liquidazione in atti del
27.01.2025.
Tra gli esborsi sono compresi anche i costi sostenuti dalla convenuta per la consulenza tecnica di parte, aventi natura di spese giudiziali (cfr. Cass. n.
24188/2021). Al riguardo risulta documentato il versamento della somma globale di euro 3.050,00 (cfr. fattura e ricevuta di bonifico prodotte con la comparsa conclusionale del 16.09.2025). Tale importo, di poco inferiore al doppio delle competenze liquidate al consulente d'ufficio, appare tuttavia incongruo in relazione alla complessità delle indagini tecniche (sostanzialmente limitate ad una ricostruzione documentale dello stato cognitivo della testatrice), né parte convenuta ha offerto elementi che, in senso contrario, giustifichino la significativa entità del compenso.
Pare dunque equo, in applicazione dell'art. 92, comma 1, c.p.c., ridurre l'importo ripetibile alla minor somma di euro 1.620,23, oltre accessori, e cioè al medesimo importo riconosciuto all'esperto.
Nulla, per contro, può riconoscersi a in ordine alle Controparte_1 spese sostenute per la consulenza grafologica stragiudiziale (sub doc. 2 di parte convenuta). La relativa domanda, concernendo non già spese del giudizio bensì una voce di danno emergente, è soggetta alle ordinarie preclusioni assertive e istruttorie
(cfr. Cass., SS.UU., n. 16990/2017); nel caso di specie, tuttavia, ancorché la fattura del professionista sia stata prodotta dalla convenuta quale proprio doc. 10 unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., la richiesta di rimborso appare pagina 10 di 11 tardiva, risultando espressamente formulata soltanto nella narrativa della comparsa conclusionale del 16.09.2025 (ivi, p. 14), né potendosene desumere la proposizione dai precedenti atti difensivi, ove difetta qualsiasi riferimento al predetto documento contabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, rigetta la domanda proposta da Parte_1
, parte attrice, contro parte
[...] Controparte_1 convenuta.
Visti gli artt. 91 e 93 c.p.c., condanna , parte Parte_1 attrice, a rifondere a , parte convenuta, le Controparte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.620,23 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giacomo
Giovannini, procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico di Parte_1
le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura risultante dal
[...] decreto di liquidazione in atti del 27.01.2025.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 21 ottobre 2025.
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Davide Melano Bosco
Il Presidente
dott.ssa Paola Demaria
Il Giudice est. dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Seconda Civile
in composizione collegiale nella persona dei magistrati dott.ssa Paola Demaria – Presidente dott.ssa Silvia Semini - Giudice dott.ssa Simona Gambacorta – Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5152/2023, promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 col patrocinio dell'avv. Daniele Martinelli del Foro di Bergamo, presso il cui studio in
Trescore Balneario (BG), via Locatelli n. 82, è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F. ), col patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. Giacomo Giovannini del Foro di Asti, presso il cui studio in Asti, corso NT
n. 8, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Conclusioni di parte attrice (come da foglio di precisazione depositato il 12.06.2025):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
Nel merito in via principale:
- Accertare e dichiarare l'incapacità di intendere e di volere della signora
[...]
al momento della redazione del testamento in data 11.09.2015, pubblicato il Pt_2
07.05.2016, rep. 8362 notaio , per incapacità della testatrice, Persona_1
pagina 1 di 11 testamento che pertanto dovrà essere dichiarato nullo e/o annullato e/o invalidato e/o inefficace;
- Per l'effetto darsi applicazione e piena efficacia al testamento olografo del
28.11.2012, pubblicato il 07.06.2016, rep. N. 624 notaio;
Persona_2
- Il tutto con contestuale condanna della signora a Controparte_2 consegnare e/o restituire, secondo le disposizioni del testamento olografo del
28.11.2012, gli immobili ereditati, per come intestati e trascritti a proprio favore, nonché gli importi della de cuius caduti in successione percepiti dalla stessa convenuta in qualsiasi forma e nella misura che sarà dimostrata in corso di causa e/o dichiarata dal Giudice adito come dovuta;
oltre interessi legali, frutti percepiti e rivalutazione monetaria;
Sempre in via principale ed in ogni caso
- Per l'effetto delle statuizioni che precedono, accertare e dichiarare ad ogni effetto che la successione della signora deceduta in data 10.04.2016 è Parte_2 regolata dal solo testamento olografo in data 28.11.2012, pubblicato il 07.06.2016, rep. N. 624 notaio di cui dovrà essere data piena esecuzione;
Persona_2
Con condanna alla rifusione delle anticipazioni e delle competenze professionali.
In via istruttoria:
- Ammettersi CTU Grafologica e, più precisamente, che vengano ammessi i seguenti quesiti da porre al CTU: Effettui il CTU la comparazione del testamento redatto in data 28.11.2012 e del testamento redatto in data 11.09.2015 da un punto di vista grafologico;
Accerti il CTU la compromissione della scrittura della de cuius ed il deficit cognitivo della stessa de cuius nella redazione del testamento del giorno 11.09.2015;
Dica il CTU se vi siano elementi per sostenere che il testamento del 11.09.2015 sia stato scritto sotto dettatura, sia frutto di pressione e di costrizione da parte di soggetti terzi, non sia comunque espressione di libera determinazione del testatore, né rappresenti la sua genuina volontà, ovvero presenti anomalie grafiche e lessicali rispetto alla normale scrittura della de cuius.
- Per mero tuziorismo difensivo, al solo fine di dimostrare non solo il precario stato di salute della sig.ra ma anche l'ostilità che la stessa nutriva per la Parte_2 convenuta, che rende quantomeno sospetto come la stessa abbia deciso di disporre di tutti i propri beni proprio in favore della sig.ra la Controparte_1 pagina 2 di 11 sottoscritta difesa chiede infine ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli,
a cui deve intendersi premesso l'inciso “vero che”:
1) “La signora al momento del suo ricovero presso la Clinica Pinna Parte_2
IN, il giorno 23 febbraio 2016, risultava affetta da una forma aggressiva di vasculopatia cerebrale, severa demenza senile e deficit cognitivo, come da documento che le si rammostra (doc. 5 allegato)”;
2) “Lo stato di salute della sig.ra , per come accertato in sede di ricovero Parte_2 il 23.02.2016, era tale anche il giorno 11 settembre 2015?”;
3) “Nel periodo del suo ricovero presso la Clinica Pinna IN, la sig.ra , Parte_2 nei rari momenti di veglia, raccontava di aver un rapporto ostile con la cugina, sig.ra
”; Controparte_1
4) “Durante il ricovero presso la Clinica Pinna IN, protrattosi per oltre due mesi, la sig.ra è sempre rimasta da sola?”; Parte_2
Si indicano a testi:
- dott. di Torino;
Testimone_1 dott. di Torino”. Tes_2
Conclusioni di parte convenuta (come da foglio di precisazione depositato il
16.06.2025):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
In via pregiudiziale e preliminare: con espressa riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 4211/2024, pubblicata il 22.07.2024, dichiarare parte attrice carente di legittimazione attiva e, per
l'effetto, rigettare la domanda.
Sempre in via pregiudiziale e preliminare e con espressa riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 4211/2024, pubblicata il 22.07.2024, accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 628 c.c., del testamento olografo della de cuius sig.ra del 28.11.2012, pubblicato in data 07.06.2016, rep. N. 624 notaio Parte_2
. Persona_2
Nel merito: respingere le domande tutte formulate ex adverso, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in atti. pagina 3 di 11 Per l'effetto, dichiarare e accertare la piena validità ed efficacia del testamento olografo della sig.ra datato 11.09.2015, pubblicato il 07.05.2016, Parte_2 resp. 8362 notaio . Persona_1
In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito, contrariamente a quanto già statuito con ordinanza del 31.01.2025, dovesse ammettere, anche solo parzialmente, le prove dedotte da parte attrice, si insiste per l'ammissione delle prove orali dedotte dalla scrivente difesa nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, nonché per l'ammissione a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi a controparte.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% come per legge, da liquidare sulla base dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014, anche con le maggiorazioni previste per il caso di palese fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, dichiarando il medesimo di essere antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente controversia ha per oggetto la domanda con cui la
[...]
(di seguito, “ ”) – già istituita erede Parte_1 Parte_1 universale dalla defunta con testamento olografo del 28.11.2012, sub Parte_2 doc. 2 di parte attrice – ha chiesto pronunciarsi l'annullamento per incapacità, a mente dell'art. 591, comma 1, n. 3, c.c., del successivo testamento olografo, datato
11.09.2015, sub doc. 4 di parte attrice (“Testamento Impugnato”) recante istituzione di erede in favore di , attuale convenuta. Controparte_1
Questo Tribunale ha già emesso in causa la sentenza non definitiva n. 4211/2024, pubblicata il 22.07.2024, con cui ha respinto le eccezioni preliminari di rito (carenza di legitimatio ad causam e di interesse ad agire) sollevate dalla convenuta, altresì rigettando la domanda di nullità della disposizione mortis causa proposta dalla medesima ex art. 628 c.c. Ai contenuti di tale pronuncia, rispetto alla quale la convenuta ha formulato riserva di appello, si rimanda per quanto attiene alla Pt_2 sintesi delle prospettazioni delle parti. pagina 4 di 11 Con ordinanza collegiale in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione della domanda di annullamento del testamento per incapacità.
Segnatamente, al fine, “ove possibile”, di accertare “se la de cuius, tenuto conto delle patologie da cui era affetta, fosse o meno capace di intendere e di volere alla data dell'11.9.2015” (così quesito peritale, ordinanza 22.07.2025), è stata disposta CTU medico-legale e psichiatrica riservando all'esito della stessa ogni determinazione in ordine all'ammissibilità e rilevanza delle istanze di prova orale formulate da parte attrice. Per contro, non essendo in contestazione l'olografia della scheda, non si è ravvisata l'opportunità di un accertamento peritale grafologico, invece sollecitato dalla
. Parte_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del 31.01.2025 il Giudice
Istruttore, ribadita la valutazione di inopportunità della CTU grafologica, ha respinto le richieste di prova orale formulate da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato al 17.06.2025 l'udienza per la precisazione delle conclusioni (in conformità all'art. 189 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis).
A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, va evidenziato come, a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva, il thema decidendum sia oggi circoscritto all'azione di annullamento esperita da parte attrice in ordine al testamento dell'11.09.2015.
Ritiene il Tribunale che tale domanda sia infondata.
Al riguardo è opportuno rammentare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'annullabilità del testamento per incapacità naturale del testatore, di cui all'art. 591, comma 1, n. 3, c.p.c. – disposizione che, come noto, considera incapaci di testare coloro che “sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento”.
In proposito è consolidato l'orientamento secondo il quale “La incapacità naturale di testare non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà”; piuttosto, essa “richiede che, a cagione di una infermità transitoria o permanente o di altra causa perturbatrice, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza dei pagina 5 di 11 propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione” (così, ex multis, Cass. n. 26984/2022). Dal momento, inoltre, che “lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (cfr. Cass. n. 22794/2022).
Ciò posto, gli elementi acquisiti al giudizio non consentono di ritenere che parte attrice abbia assolto ai descritti oneri processuali.
Dirimenti, in questo senso, appaiono le risultanze della consulenza tecnica (medico- legale e psichiatrica), disposta, appunto, al fine di accertare la capacità della testatrice in relazione alla sua storia clinica e al quadro patologico da cui la medesima era affetta.
Dall'esame della documentazione sanitaria l'esperto ha tratto la conclusione della assenza “di elementi sufficienti per esprimere un parere sulle condizioni cognitive e sulla capacità di intendere e di volere della de cuius” alla data dell'11.09.2015, epoca di redazione del Testamento Impugnato (cfr. elaborato peritale, p. 13). L'impossibilità di formulare un giudizio circa le condizioni intellettive di è stata Parte_2 desunta dalla mancanza – concordemente riconosciuta dagli stessi consulenti di parte (cfr. elaborato peritale, p. 4) – di evidenze documentali circa lo stato di salute della predetta per un lungo arco temporale, dall'agosto 2014 al 23.02.2016, giorno in cui ne fu disposto il ricovero presso la casa di cura Pinna IN a seguito di frattura periprotesica all'anca. Segnatamente, i riscontri clinici disponibili hanno dato conto di come, almeno fino all'agosto 2014, a carico della de cuius non risultassero sintomi o segni riconducibili a deficit cognitivi;
questi compaiono soltanto dal momento del ricovero del febbraio 2016 quando il medico curante segnalava uno stato di
“vasculopatia cerebrale severa – demenza senile” (cfr. cartella clinica sub doc. 5 parte attrice). Sul punto, il CTU – oltre a rilevare come l'uso del termine “demenza” in un simile contesto appaia di portata incerta, ben potendo intendersi come “descrittivo dell'obiettività di quella particolare circostanza clinica” (cfr. elaborato, p. 11) – ha evidenziato come, ciononostante, il giorno successivo (24.02.2016) Parte_2 pagina 6 di 11 prestasse il consenso informato all'intervento ortopedico prospettatole;
dal che la considerazione per cui, almeno a quella data, le condizioni cognitive della de cuius apparivano “fluttuanti” (così elaborato, p. 12). Quanto, poi, al successivo, grave deterioramento delle condizioni psichiche documentato in relazione al prosieguo del ricovero, conclusosi col decesso il 10.04.2016, esso è stato ricondotto dall'esperto alle condizioni generali in cui versava (cfr. elaborato, p. 12: “Le Parte_2 condizioni fisiche rilevabili… erano tali per cui quanto registrato in riferimento allo stato cognitivo della de cuius, peraltro variabile anche nell'arco di brevi lassi di tempo, va… contestualizzato in una condizione generale di ipertermia, ipoalimentazione, disidratazione e frattura femorale in un'anziana di 85 anni”); non indicativo, dunque, del possibile stato di mente in cui la donna versava ben cinque mesi prima. Da ciò la conclusione cui è giunta la consulenza: “Affermare che le condizioni [della de cuius] in quella particolare circostanza siano elemento sufficiente per porre diagnosi di
Disturbo Neurocognitivo grave pregresso, in assenza di documentazione clinica di supporto, costituirebbe una mera ipotesi priva di fondamento clinico” (così, ancora, p.
12 dell'elaborato). Si tratta di valutazioni che, in quanto coerenti, logicamente motivate e sorretta da puntuali riferimenti ai dati documentali in atti, questo Collegio reputa di condividere.
In senso contrario la , nella comparsa conclusionale, ha ribadito Parte_1
e ulteriormente argomentato le osservazioni critiche del proprio consulente di parte, affermando il carattere erroneo e contraddittorio del giudizio peritale. Ha rimarcato, in particolare, che il deficit cognitivo e lo stato di agitazione e confusione che emergono dalla cartella clinica relativa al ricovero del 23.02.2016 non potrebbero, per la loro gravità, considerarsi quali eventi repentini, dovendo al contrario presumersi esistenti almeno nel settembre dell'anno precedente, quando il Testamento Impugnato venne formato. La sintesi della posizione dell'attrice si legge a p. 12 della comparsa conclusionale: “…se è vero… che la patologia degenerativa cerebrale non è del tipo
ON/OFF, e considerato che nel 2016 il ricovero ospedaliero della donna richiese la compilazione di una raccolta anamnestica da parte di un medico a fronte dell'incapacità della paziente di declinare le proprie patologie, allora è legittimo sostenere che nel settembre del 2015 vi fosse già qualche segno di deterioramento cognitivo tale da inficiare la capacità… della de cuius in maniera assoluta”. pagina 7 di 11 Ritiene il Collegio, tuttavia, che a tali rilievi non possa darsi seguito. A fronte del dato
(pacifico) dell'assenza di riscontri circa le condizioni di salute della de cuius nel periodo antecedente al ricovero poi conclusosi col decesso, sostenere che lo stato cognitivo riscontrato in quel frangente denoti, a posteriori, l'esistenza, già cinque mesi prima, di una condizione patologica tanto grave da elidere in modo assoluto la capacità della testatrice di autodeterminarsi costituisce una deduzione meramente congetturale. Ciò a maggior ragione considerando che – come sottolineato sia dal
CTU sia dallo stesso consulente di parte attrice (cfr. le osservazioni riportate a p. 21 dell'elaborato peritale) – almeno in una fase iniziale la situazione cognitiva della testatrice si caratterizzava per oscillazioni anche significative;
il che, oltretutto, esclude che possa parlarsi di una condizione di incapacità “stabile e permanente” posteriore al testamento, che onererebbe chi voglia avvalersene di dimostrarne la redazione in un c.d. lucido intervallo (cfr. ancora Cass. n. 22794/2022). Anche da questa angolazione non possono che condividersi le valutazioni espresse dall'esperto in sede di replica alle osservazioni. Peraltro, la circostanza che il ricovero del febbraio
2016 sia stato occasionato da un evento traumatico, occorso in un soggetto di età avanzata (85 anni) e portatore di patologie fisiche concomitanti, rende obiettivamente incerto se – e, nel caso, in quale misura – il decadimento riscontrato nei mesi successivi dovesse ricollegarsi a tale contingenza e non ad un pregresso disturbo già in atto, così privando detto elemento di valenza indiziaria decisiva. Con questo profilo, come pure sulla prestazione del consenso informato all'intervento chirurgico, parte attrice non si confronta, né nelle proprie deduzioni tecniche né nelle difese successive, ove si limita a riproporre un ragionamento ipotetico.
Ad ogni modo, anche a voler ammettere l'esistenza di una condizione psichica deficitaria già nel periodo anteriore al ricovero in discorso, resterebbe comunque il fatto che nessuna delle risultanze processuali consente di presumere che, alla data di redazione del Testamento Impugnato, essa avesse raggiunto una intensità tale da incidere sulla capacità naturale della de cuius in quella modalità – assoluta e completa – tale da integrare la fattispecie di invalidità di cui all'art. 591, comma 1, n.
3, c.c.
A questo fine non gioverebbe un eventuale accertamento grafologico, per sua natura inidoneo a supplire, specie in mancanza di elementi esterni di segno univoco, alla pagina 8 di 11 inconcludenza dell'indagine medico legale. Del resto, la stessa perizia grafologica di parte a firma dott.ssa formula il suo giudizio in termini meramente ipotetici, Per_3 rimandando alla necessità di effettuare un approfondimento clinico da parte di specialista psichiatra, adempimento che è stato appunto realizzato per mezzo della c.t.u.
Nemmeno a colmare la lacuna probatoria sarebbero idonei i capitoli di prova testimoniale dedotti da parte attrice relativi ai rapporti tra la testatrice e la convenuta, non solo per la loro genericità ma, soprattutto, come già osservato dal G.I. con ordinanza del 31.1.2025, perché riferiti all'epoca del ricovero, avvenuto circa cinque mesi dopo la redazione del testamento, in una condizione di demenza grave, ancorché non stabilizzata.
Non sussiste, in definitiva, la prova del dedotto vizio di annullabilità. La domanda, pertanto, è infondata e deve essere rigettata.
3. Le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte attrice.
Pur a fronte della parziale soccombenza della convenuta (la quale, oltre alle eccezioni processuali, con la sentenza non definitiva ha visto altresì respinta la propria domanda di nullità ex art. 628 c.c.), reputa il Tribunale che ciò non valga a giustificare la compensazione delle spese, dovendosi piuttosto aver riguardo all'esito complessivo del giudizio, con riferimento alle questioni che hanno avuto preponderante rilevanza causale nell'articolarsi del medesimo (cfr., per tutte, Cass. n.
30592/2017). Ad assumere preminente rilievo nell'economia della lite è, infatti, il rigetto della domanda di annullamento proposta da parte attrice, oggetto principale e originario di questo processo e in relazione alla quale si sono incentrate in modo pressoché esclusivo le attività processuali svolte, a cominciare da quella istruttoria
(laddove, per contro, sulle questioni investite dalla pronuncia non definitiva, in quanto rilevabili d'ufficio, questo Collegio in ogni caso avrebbe dovuto statuire).
Va rilevato che il difensore della convenuta, unitamente alla comparsa conclusionale del 16.09.2025, ha depositato nota spese in cui quantifica i compensi dovuti in complessivi euro 11.882,00, applicando i criteri previsti dall'art. 5, D.M. n. 55/2014, per le cause di valore indeterminabile aventi particolare importanza e complessità media. Deve tuttavia disattendersi la qualificazione della controversia in termini di speciale importanza, tenuto conto soprattutto che le questioni giuridiche dibattute, pur pagina 9 di 11 articolate, oltre a concernere essenzialmente profili preliminari, sono state trattate sulla scorta di orientamenti interpretativi consolidati. Pare congruo, pertanto, che la liquidazione delle spese di lite avvenga sulla base dello scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00; conseguentemente, applicati per tutte le fasi i parametri medi, la Parte_1
sarà tenuta a rifondere alla convenuta , a
[...] Controparte_1 titolo di compensi, l'importo globale di euro 7.616,00 (e cioè euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase di trattazione e istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisionale), il tutto oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA.
Quanto, poi, alle spese di CTU, in ragione della soccombenza esse vanno poste definitivamente a carico di parte attrice, nella misura (euro 1.620,23 per compensi, oltre accessori di legge) già determinata dal decreto di liquidazione in atti del
27.01.2025.
Tra gli esborsi sono compresi anche i costi sostenuti dalla convenuta per la consulenza tecnica di parte, aventi natura di spese giudiziali (cfr. Cass. n.
24188/2021). Al riguardo risulta documentato il versamento della somma globale di euro 3.050,00 (cfr. fattura e ricevuta di bonifico prodotte con la comparsa conclusionale del 16.09.2025). Tale importo, di poco inferiore al doppio delle competenze liquidate al consulente d'ufficio, appare tuttavia incongruo in relazione alla complessità delle indagini tecniche (sostanzialmente limitate ad una ricostruzione documentale dello stato cognitivo della testatrice), né parte convenuta ha offerto elementi che, in senso contrario, giustifichino la significativa entità del compenso.
Pare dunque equo, in applicazione dell'art. 92, comma 1, c.p.c., ridurre l'importo ripetibile alla minor somma di euro 1.620,23, oltre accessori, e cioè al medesimo importo riconosciuto all'esperto.
Nulla, per contro, può riconoscersi a in ordine alle Controparte_1 spese sostenute per la consulenza grafologica stragiudiziale (sub doc. 2 di parte convenuta). La relativa domanda, concernendo non già spese del giudizio bensì una voce di danno emergente, è soggetta alle ordinarie preclusioni assertive e istruttorie
(cfr. Cass., SS.UU., n. 16990/2017); nel caso di specie, tuttavia, ancorché la fattura del professionista sia stata prodotta dalla convenuta quale proprio doc. 10 unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., la richiesta di rimborso appare pagina 10 di 11 tardiva, risultando espressamente formulata soltanto nella narrativa della comparsa conclusionale del 16.09.2025 (ivi, p. 14), né potendosene desumere la proposizione dai precedenti atti difensivi, ove difetta qualsiasi riferimento al predetto documento contabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, rigetta la domanda proposta da Parte_1
, parte attrice, contro parte
[...] Controparte_1 convenuta.
Visti gli artt. 91 e 93 c.p.c., condanna , parte Parte_1 attrice, a rifondere a , parte convenuta, le Controparte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.620,23 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giacomo
Giovannini, procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico di Parte_1
le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura risultante dal
[...] decreto di liquidazione in atti del 27.01.2025.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 21 ottobre 2025.
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Davide Melano Bosco
Il Presidente
dott.ssa Paola Demaria
Il Giudice est. dott.ssa Simona Gambacorta
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