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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano Tribunale di Taranto sezione lavoro
Il giudice dott.ssa Maria LEONE ha pronunziato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc
nelle cause di previdenza obbligatoria promossa da:
con l'Avv. Sammarco Parte_1
contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1
dall'avvocato Battiato, resistente
Fatto e diritto
Con ricorso del 19.6.24 la ricorrente chiedeva accertarsi come non dovuta la somma richiesta in ripetizione dall avendo ritenuto decaduta la stessa dal rdc per non CP_1
aver comunicato l'inizio di un rapporto di lavoro dipendente per il quale aveva ricevuto come retribuzione una somma inferiore a € 3000,00 lordi, ritenendo che la comunicazione fosse stata fatta dal datore di lavoro e che comunque un reddito cosi esiguo non fosse rilevante.
L resisteva. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
La comunicazione di decadenza contestata si fonda sulla “mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 co. 8 D.L. n. 4/2019 – lista AL3)”, correlata all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente. La disposizione indicata nel provvedimento recita: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento,
a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a CP_1 disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.”. La disposizione contiene ogni elemento utile alla decisione della lite, va infatti evidenziato che la previsione in esame si occupa di regolare i presupposti dell'incidenza di un'eventuale nuova occupazione sul beneficio.
La disposizione chiarisce che il reddito da lavoro dipendente (come quello che la ricorrente ha percepito nel 2022) che possa incidere sull'entità/permanenza della prestazione assistenziale “è desunto dalle comunicazioni obbligatorie”, aggiungendo che “L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a CP_1 disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1”.La norma che prevede l'obbligo di comunicazione che l ha applicato non lascia adito a dubbi in ordine CP_1 all'obbligo di comunicazione gravante sul percettore del beneficio”. Non può dunque essere condivisa la tesi attorea secondo cui la previsione sarebbe riferita alle sole ipotesi in cui la sopravvenuta occupazione non sia oggetto di obblighi di comunicazione dell'avvio del rapporto di lavoro, dovendo invece ritenersi che per l'avvio di rapporti di lavoro subordinato ordinari l'Istituto sia tenuto a reperire le informazioni dalle comunicazioni Unilav. In primo luogo, infatti, le ipotesi di assenza di comunicazione Unilav all'atto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato sono del tutto residuali, e va escluso che in assenza di esplicita limitazione in questo senso possa ragionevolmente ritenersi così definito l'ambito operativo della previsione. In secondo luogo, va evidenziato che nella stessa disposizione il legislatore ha espressamente affermato che “Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie”, per poi espressamente aggiungere che il lavoratore è “comunque” tenuto a comunicare “L'avvio dell'attività di lavoro dipendente” seguendo peraltro una specifica procedura (la stessa che regola la comunicazione delle variazioni di reddito). Trattasi pertanto di uno specifico obbligo di carattere speciale imposto dalla fonte di regolamentazione del beneficio in questione. Non essendo intervenuta la comunicazione, vi è una oggettiva violazione dell'obbligo. L'omissione è sanzionata, ai sensi dell'art. 7 c. 4, con la revoca del beneficio, avente effetto retroattivo, in quanto a seguito del provvedimento la norma prevede l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. Né rileva il fatto che il reddito percepito non superi i 3000,00 euro lordi atteso che la revoca dipende non dal reddito ma dalla violazione di un precipuo obbligo di comunicazione.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese
Taranto, 22.9.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
In nome del Popolo Italiano Tribunale di Taranto sezione lavoro
Il giudice dott.ssa Maria LEONE ha pronunziato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc
nelle cause di previdenza obbligatoria promossa da:
con l'Avv. Sammarco Parte_1
contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1
dall'avvocato Battiato, resistente
Fatto e diritto
Con ricorso del 19.6.24 la ricorrente chiedeva accertarsi come non dovuta la somma richiesta in ripetizione dall avendo ritenuto decaduta la stessa dal rdc per non CP_1
aver comunicato l'inizio di un rapporto di lavoro dipendente per il quale aveva ricevuto come retribuzione una somma inferiore a € 3000,00 lordi, ritenendo che la comunicazione fosse stata fatta dal datore di lavoro e che comunque un reddito cosi esiguo non fosse rilevante.
L resisteva. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
La comunicazione di decadenza contestata si fonda sulla “mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 co. 8 D.L. n. 4/2019 – lista AL3)”, correlata all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente. La disposizione indicata nel provvedimento recita: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento,
a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a CP_1 disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.”. La disposizione contiene ogni elemento utile alla decisione della lite, va infatti evidenziato che la previsione in esame si occupa di regolare i presupposti dell'incidenza di un'eventuale nuova occupazione sul beneficio.
La disposizione chiarisce che il reddito da lavoro dipendente (come quello che la ricorrente ha percepito nel 2022) che possa incidere sull'entità/permanenza della prestazione assistenziale “è desunto dalle comunicazioni obbligatorie”, aggiungendo che “L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a CP_1 disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1”.La norma che prevede l'obbligo di comunicazione che l ha applicato non lascia adito a dubbi in ordine CP_1 all'obbligo di comunicazione gravante sul percettore del beneficio”. Non può dunque essere condivisa la tesi attorea secondo cui la previsione sarebbe riferita alle sole ipotesi in cui la sopravvenuta occupazione non sia oggetto di obblighi di comunicazione dell'avvio del rapporto di lavoro, dovendo invece ritenersi che per l'avvio di rapporti di lavoro subordinato ordinari l'Istituto sia tenuto a reperire le informazioni dalle comunicazioni Unilav. In primo luogo, infatti, le ipotesi di assenza di comunicazione Unilav all'atto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato sono del tutto residuali, e va escluso che in assenza di esplicita limitazione in questo senso possa ragionevolmente ritenersi così definito l'ambito operativo della previsione. In secondo luogo, va evidenziato che nella stessa disposizione il legislatore ha espressamente affermato che “Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie”, per poi espressamente aggiungere che il lavoratore è “comunque” tenuto a comunicare “L'avvio dell'attività di lavoro dipendente” seguendo peraltro una specifica procedura (la stessa che regola la comunicazione delle variazioni di reddito). Trattasi pertanto di uno specifico obbligo di carattere speciale imposto dalla fonte di regolamentazione del beneficio in questione. Non essendo intervenuta la comunicazione, vi è una oggettiva violazione dell'obbligo. L'omissione è sanzionata, ai sensi dell'art. 7 c. 4, con la revoca del beneficio, avente effetto retroattivo, in quanto a seguito del provvedimento la norma prevede l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. Né rileva il fatto che il reddito percepito non superi i 3000,00 euro lordi atteso che la revoca dipende non dal reddito ma dalla violazione di un precipuo obbligo di comunicazione.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese
Taranto, 22.9.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE