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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/07/2025, n. 3304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3304 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n.10767/2014 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, , , Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Leo presso il Parte_4 cui studio elettivamente domicilia come in atti
-opponente
E
rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Luigi Irace con il quale elettivamente domicilia giusta mandato in atti
-opposto-
Nonche'
quale mandataria in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella
Merola con il quale elettivamente domicilia come in atti giusta procura speciale in calce all'atto di intervento interventore
1 RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo dì pagamento n. 2602/2014 R.G.A.C. 4372/2014, emesso in forma provvisoriamente esecutiva da codesta Autorità Giudiziaria il
21.07.2014, notificato in data 16.10.2014, con il quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla Parte_5 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore è stato ingiunto alla
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., in solido con Controparte_4
i fideiussori sigg.ri , e , il Parte_2 Parte_3 Parte_4 pagamento della somma di euro 126.343,17, oltre gli accessori per interessi e spese, nonché euro 1.500,00 per compensi professionali ed euro 370,00 per spese .-
La richiesta di pagamento della è basata, quanto ad euro 84.507,37, nella CP_1 cambiale da euro 150.000,00, rilasciata a garanzia del pagamento delle somme dovute in ragione del contratto di mutuo chirografario n° 3471005513 del
26/02/2013, di originari € 75.000,00, rispetto al quale la mutuataria si sarebbe resa morosa nel pagamento delle rate, quanto ad euro 41.835,80, invece, per lo scoperto di c/c n. 143/1097224, intestato alla società ed acceso in data 16.02.2012 presso la filiale di Battipaglia delia Banca ricorrente. L'istituto di credito, inoltre, in virtù della provvisoria esecutività del decreto, iscriveva immediatamente ipoteca giudiziale sui beni immobili di proprietà dei fideiussori sigg.ri e Parte_3 Parte_6
, con presentazione n. 7 del 06.10.2014 - Reg. gen. 32813 e Reg. Part. 3128.-
[...]
Iscritta la causa a ruolo si costituiva tempestivamente la Parte_5
per azioni opponendo l'infondatezza dell'eccezione di nullità del
[...] contratto, il rispetto dei tassi e della L.108/96, la validità delle clausole contrattuali,
l'inammissibilità e l'infondatezza in ordine alla validità della fidejussione. Infine eccepiva la mancanza di prova scritta dell'opposizione e insisteva per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza di prima comparizione il
G.I. accoglieva la richiesta di sospensione dell'esecuzione.
All'esito dell'istruttoria veniva ammessa ed espletata CTU a cura del dott. Per_1
[...]
2 Si costituiva altresì in giudizio, con comparsa di intervento volontario ex art. 111
c.p.c, la sull'assunto che sarebbe stato concluso un contratto Controparte_5 di cessione crediti in blocco con la Banca opposta avente ad oggetto anche il credito per cui è causa, della cui conclusione sarebbe stato dato avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Dopo svariati rinvii per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata all'On.le Giudice in intestazione che, all'esito dell'udienza del 24.05.2024 , tratteneva la causa a sentenza con i termini di cui all'art.190 cpc
…………..
Preliminarmente, va esaminata e rigettata l'eccezione sulla carenza di legittimazione attiva della società interveniente.-
In virtù dei Contratti di Cessione, ha acquistato “pro- Controparte_6 soluto” dalle Banche Cedenti, portafogli di crediti pecuniari (derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) vantati verso debitori classificati dalle relative Banche Cedenti a sofferenza, in conformità alla Circolare di Banca d'Italia
n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti) (collettivamente, i "Crediti"), compresi quelli di cui al presente atto.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a ai Controparte_6 sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti o altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione come previsto dall'articolo 7.1 comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione.
Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la
Cessionaria, anche per conto delle Banche Cedenti, ha reso disponibili nella seguente pagina web: https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, fino alla relativa estinzione, i dati indicativi dei Crediti.
Della cartolarizzazione è stato dato avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 151 del 21/12/2021, contrassegnato dal codice redazionale C.F._1
3 La ha conferito a con atto con firma Controparte_6 Parte_7 autenticata in data 20 gennaio 2022, per atto Notaio di Sesto San Persona_2
Giovanni - iscritto al Collegio Notarile di Milano - n. 843/510 di rep., registrato a
Milano DP II il 20 gennaio 2022 al n. 4008 Serie 1T, procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei
Crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali Crediti, compreso, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali ed eleggere domicilio ai predetti fini per conto di essa Mandante;
in ordine alla efficacia verso terzi ed in particolare dei debitori ceduti, si rappresenta che ai sensi dell'art. 58 del vigente
Testo Unico Bancario (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385): “„La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana„„..I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità
e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti„ Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”; - che, per effetto la Controparte_6
è succeduta, ad ogni effetto di legge, a
[...] [...]
(CF/P.IVA nella titolarità dei (soli) Controparte_7 P.IVA_1 diritti di credito verso e propri Controparte_4 garanti ( , e , di cui Parte_2 Parte_3 Parte_4 all'opposto decreto ingiuntivo n. 2602/2014, con la dovuta precisazione che detta successione attiene unicamente ai profili attivi (crediti) del/i rapporto/i giudici dedotti, con conseguente carenza di legittimazione passiva della cessionaria ed odierna comparente in relazione ad ogni avversa domanda, ripetitoria ovvero risarcitoria ovvero di qualunque genere e specie, riferita a fatti e condotte anteriori alla data di cessione dei crediti di cui sopra.-
Va pertanto dichiarata l'estromissione dal giudizio della cessionaria.-
4 Passando al merito della presente controversia , va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opposizione a seguito delle risultanze della CTU va parzialmente accolta.- Il consulente ha parzialmente ritenuto fondate le contestazioni degli opponenti. Infatti, lo stesso ha rilevato che rielaborando il conto corrente n. 143/1097224 secondo tale ipotesi di ricalcolo determinano alla data del
[... 31/12/13 un debito della correntista di € 34.812,90 nei confronti della CP_1
a fronte della somma risultante da estratto conto bancario a Controparte_1 debito della correntista nei confronti della di € Controparte_1
41.835,80.-
Tanto premesso, il CTU, applicando la detta ipotesi, riteneva sussistere una esposizione debitoria della società opponente da euro 41.835,00 ad euro 34.812,90
Per ciò che concerne il contratto di mutuo chirografario n. 34/1005513 oggetto di causa, il CTU constata un accredito di € 73.687,50 alla data 26/02/13 sul conto corrente ordinario n. 143/1097224. Tale importo, come illustrato nel prospetto
“erogazione liquidazione” allegato al mutuo chirografario, si ottiene sottraendo da
5 € 75.000,00 (importo finanziato) le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva e le spese di inf./notif.-comm. Gestione.-
Pertanto il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la società va condannata al pagamento della minor somma come quantificata dal CTU.-
Passando ora ad esaminare l'eccezione di decadenza dalla fideiussione ex art.1957
c.c, va evidenziato come le parti non abbiano espressamente previsto alcuna deroga all'art. 1945 c.c., ma abbiano anzi effettuato espliciti riferimenti al rapporto principale garantito. Questi richiami al rapporto principale e alla necessità che il garante sia costantemente aggiornato sull'esposizione debitoria del debitore principale denotano il carattere accessorio della fideiussione e sono idonei ad escluderne la natura autonoma dedotta da parte opposta.
Infine, l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del garantito che va ad escludere la sua accessorietà e la possibilità di proporre le eccezioni del debitore principale richiede la sussistenza di un contratto e non di un atto unilaterale e la predeterminazione della somma di danaro che il garante in via autonoma si obbliga a corrispondere (cfr. Corte appello Salerno n. 1016 del
15/9/2020). Nel caso de quo, manca sia un contratto che la somma determinata che il garante si obbliga a pagare, mentre nella fideiussione omnibus viene indicato solo il massimo garantito. Pertanto, avendo le parti stipulato un contratto di fideiussione e non avendo il presunto creditore agito entro sei mesi dalle diffide inviate dalla banca di revoca degli affidamenti (cfr diffide del 25/26 settembre 2013 e del 22 ottobre 2013) la stessa è decaduta ex art. 1957 c.c. dall'azione nei confronti del fideiussore.
Il suddetto articolo tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti definitivamente sospesa.
Ebbene, l'istituto di credito, nonostante la scadenza della obbligazione, proponeva azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, decorso il termine di 6 mesi previsto dalla norma.
Ne consegue che l'istituto di credito è decaduto, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dal poter agire nei confronti del fideiussore, atteso che non ha proposto alcuna tempestiva
6 istanza nei confronti della entro sei mesi dalla scadenza per CP_8
l'adempimento della obbligazione garantita.
Si osserva infatti che la sola istanza utile ai sensi dell' art. 1957 c.c. è rappresentata dall'iniziativa giudiziale non potendo invece valorizzarsi gli atti stragiudiziali
.L'art.1957 c.c. nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far si che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito in via di cognizione o di esecuzione che possono ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato ( cfr, Cass Civ. 1724/2016) . Deve quindi ritenersi che con riferimento alla fideiussione i creditore al fine di interrompere il termine di cui all'art.1957 c.c. , abbia l'onere di proporre un' iniziativa giurisdizionale.-
La banca creditrice non ha tempestivamente provveduto ad agire giudiziariamente nei confronti del fideiussore entro il termine di sei mesi decorrenti dalla diffida suindicata incorrendo nella violazione del termine previsto dall'art.1957 c.c.
Pertanto l'eccezione di decadenza va accolta e il fideiussore liberato dalla obbligazione contratta dal debitore principale.-
Le spese considerata il parziale accoglimento della opposizione vanno compensate unitamente alle spese della CTU
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio
1. Rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
[...]
; Controparte_6
7 2. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2602/ 2014 emesso in data 21/7/2014; condanna la società opponente al pagamento in favore della
[...]
della somma di Euro 34.812,90 oltre interessi come Controparte_9 richiesti;
3. accoglie la domanda subordinata di decadenza e dichiara la Banca decaduta dall'escussione della fideiussione prestata e per l'effetto dichiara la liberazione dei fideiussori dalla garanzia delle obbligazioni contratte dal debitore principale;
4. Dichiara l'estromissione dal processo della .- CP_1 Controparte_1
5. Ordina la cancellazione, a cura e spese della , Controparte_1 delle ipoteche iscritte per euro 150.000,00 sulle proprietà immobiliari degli ingiunti sigg.ri e , con presentazione Parte_3 Parte_8
n. 7 del 06.10.2014 – Reg. gen. 32813 e Reg. Part. 3128; 10;
6. compensa le spese tra le parti comprese quelle della CTU.
Così deciso in Salerno, 23.07.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n.10767/2014 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, , , Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Leo presso il Parte_4 cui studio elettivamente domicilia come in atti
-opponente
E
rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Luigi Irace con il quale elettivamente domicilia giusta mandato in atti
-opposto-
Nonche'
quale mandataria in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella
Merola con il quale elettivamente domicilia come in atti giusta procura speciale in calce all'atto di intervento interventore
1 RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo dì pagamento n. 2602/2014 R.G.A.C. 4372/2014, emesso in forma provvisoriamente esecutiva da codesta Autorità Giudiziaria il
21.07.2014, notificato in data 16.10.2014, con il quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla Parte_5 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore è stato ingiunto alla
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., in solido con Controparte_4
i fideiussori sigg.ri , e , il Parte_2 Parte_3 Parte_4 pagamento della somma di euro 126.343,17, oltre gli accessori per interessi e spese, nonché euro 1.500,00 per compensi professionali ed euro 370,00 per spese .-
La richiesta di pagamento della è basata, quanto ad euro 84.507,37, nella CP_1 cambiale da euro 150.000,00, rilasciata a garanzia del pagamento delle somme dovute in ragione del contratto di mutuo chirografario n° 3471005513 del
26/02/2013, di originari € 75.000,00, rispetto al quale la mutuataria si sarebbe resa morosa nel pagamento delle rate, quanto ad euro 41.835,80, invece, per lo scoperto di c/c n. 143/1097224, intestato alla società ed acceso in data 16.02.2012 presso la filiale di Battipaglia delia Banca ricorrente. L'istituto di credito, inoltre, in virtù della provvisoria esecutività del decreto, iscriveva immediatamente ipoteca giudiziale sui beni immobili di proprietà dei fideiussori sigg.ri e Parte_3 Parte_6
, con presentazione n. 7 del 06.10.2014 - Reg. gen. 32813 e Reg. Part. 3128.-
[...]
Iscritta la causa a ruolo si costituiva tempestivamente la Parte_5
per azioni opponendo l'infondatezza dell'eccezione di nullità del
[...] contratto, il rispetto dei tassi e della L.108/96, la validità delle clausole contrattuali,
l'inammissibilità e l'infondatezza in ordine alla validità della fidejussione. Infine eccepiva la mancanza di prova scritta dell'opposizione e insisteva per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza di prima comparizione il
G.I. accoglieva la richiesta di sospensione dell'esecuzione.
All'esito dell'istruttoria veniva ammessa ed espletata CTU a cura del dott. Per_1
[...]
2 Si costituiva altresì in giudizio, con comparsa di intervento volontario ex art. 111
c.p.c, la sull'assunto che sarebbe stato concluso un contratto Controparte_5 di cessione crediti in blocco con la Banca opposta avente ad oggetto anche il credito per cui è causa, della cui conclusione sarebbe stato dato avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Dopo svariati rinvii per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata all'On.le Giudice in intestazione che, all'esito dell'udienza del 24.05.2024 , tratteneva la causa a sentenza con i termini di cui all'art.190 cpc
…………..
Preliminarmente, va esaminata e rigettata l'eccezione sulla carenza di legittimazione attiva della società interveniente.-
In virtù dei Contratti di Cessione, ha acquistato “pro- Controparte_6 soluto” dalle Banche Cedenti, portafogli di crediti pecuniari (derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) vantati verso debitori classificati dalle relative Banche Cedenti a sofferenza, in conformità alla Circolare di Banca d'Italia
n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti) (collettivamente, i "Crediti"), compresi quelli di cui al presente atto.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a ai Controparte_6 sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti o altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione come previsto dall'articolo 7.1 comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione.
Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la
Cessionaria, anche per conto delle Banche Cedenti, ha reso disponibili nella seguente pagina web: https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, fino alla relativa estinzione, i dati indicativi dei Crediti.
Della cartolarizzazione è stato dato avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 151 del 21/12/2021, contrassegnato dal codice redazionale C.F._1
3 La ha conferito a con atto con firma Controparte_6 Parte_7 autenticata in data 20 gennaio 2022, per atto Notaio di Sesto San Persona_2
Giovanni - iscritto al Collegio Notarile di Milano - n. 843/510 di rep., registrato a
Milano DP II il 20 gennaio 2022 al n. 4008 Serie 1T, procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei
Crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali Crediti, compreso, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali ed eleggere domicilio ai predetti fini per conto di essa Mandante;
in ordine alla efficacia verso terzi ed in particolare dei debitori ceduti, si rappresenta che ai sensi dell'art. 58 del vigente
Testo Unico Bancario (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385): “„La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana„„..I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità
e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti„ Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”; - che, per effetto la Controparte_6
è succeduta, ad ogni effetto di legge, a
[...] [...]
(CF/P.IVA nella titolarità dei (soli) Controparte_7 P.IVA_1 diritti di credito verso e propri Controparte_4 garanti ( , e , di cui Parte_2 Parte_3 Parte_4 all'opposto decreto ingiuntivo n. 2602/2014, con la dovuta precisazione che detta successione attiene unicamente ai profili attivi (crediti) del/i rapporto/i giudici dedotti, con conseguente carenza di legittimazione passiva della cessionaria ed odierna comparente in relazione ad ogni avversa domanda, ripetitoria ovvero risarcitoria ovvero di qualunque genere e specie, riferita a fatti e condotte anteriori alla data di cessione dei crediti di cui sopra.-
Va pertanto dichiarata l'estromissione dal giudizio della cessionaria.-
4 Passando al merito della presente controversia , va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opposizione a seguito delle risultanze della CTU va parzialmente accolta.- Il consulente ha parzialmente ritenuto fondate le contestazioni degli opponenti. Infatti, lo stesso ha rilevato che rielaborando il conto corrente n. 143/1097224 secondo tale ipotesi di ricalcolo determinano alla data del
[... 31/12/13 un debito della correntista di € 34.812,90 nei confronti della CP_1
a fronte della somma risultante da estratto conto bancario a Controparte_1 debito della correntista nei confronti della di € Controparte_1
41.835,80.-
Tanto premesso, il CTU, applicando la detta ipotesi, riteneva sussistere una esposizione debitoria della società opponente da euro 41.835,00 ad euro 34.812,90
Per ciò che concerne il contratto di mutuo chirografario n. 34/1005513 oggetto di causa, il CTU constata un accredito di € 73.687,50 alla data 26/02/13 sul conto corrente ordinario n. 143/1097224. Tale importo, come illustrato nel prospetto
“erogazione liquidazione” allegato al mutuo chirografario, si ottiene sottraendo da
5 € 75.000,00 (importo finanziato) le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva e le spese di inf./notif.-comm. Gestione.-
Pertanto il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la società va condannata al pagamento della minor somma come quantificata dal CTU.-
Passando ora ad esaminare l'eccezione di decadenza dalla fideiussione ex art.1957
c.c, va evidenziato come le parti non abbiano espressamente previsto alcuna deroga all'art. 1945 c.c., ma abbiano anzi effettuato espliciti riferimenti al rapporto principale garantito. Questi richiami al rapporto principale e alla necessità che il garante sia costantemente aggiornato sull'esposizione debitoria del debitore principale denotano il carattere accessorio della fideiussione e sono idonei ad escluderne la natura autonoma dedotta da parte opposta.
Infine, l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del garantito che va ad escludere la sua accessorietà e la possibilità di proporre le eccezioni del debitore principale richiede la sussistenza di un contratto e non di un atto unilaterale e la predeterminazione della somma di danaro che il garante in via autonoma si obbliga a corrispondere (cfr. Corte appello Salerno n. 1016 del
15/9/2020). Nel caso de quo, manca sia un contratto che la somma determinata che il garante si obbliga a pagare, mentre nella fideiussione omnibus viene indicato solo il massimo garantito. Pertanto, avendo le parti stipulato un contratto di fideiussione e non avendo il presunto creditore agito entro sei mesi dalle diffide inviate dalla banca di revoca degli affidamenti (cfr diffide del 25/26 settembre 2013 e del 22 ottobre 2013) la stessa è decaduta ex art. 1957 c.c. dall'azione nei confronti del fideiussore.
Il suddetto articolo tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti definitivamente sospesa.
Ebbene, l'istituto di credito, nonostante la scadenza della obbligazione, proponeva azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, decorso il termine di 6 mesi previsto dalla norma.
Ne consegue che l'istituto di credito è decaduto, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dal poter agire nei confronti del fideiussore, atteso che non ha proposto alcuna tempestiva
6 istanza nei confronti della entro sei mesi dalla scadenza per CP_8
l'adempimento della obbligazione garantita.
Si osserva infatti che la sola istanza utile ai sensi dell' art. 1957 c.c. è rappresentata dall'iniziativa giudiziale non potendo invece valorizzarsi gli atti stragiudiziali
.L'art.1957 c.c. nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far si che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito in via di cognizione o di esecuzione che possono ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato ( cfr, Cass Civ. 1724/2016) . Deve quindi ritenersi che con riferimento alla fideiussione i creditore al fine di interrompere il termine di cui all'art.1957 c.c. , abbia l'onere di proporre un' iniziativa giurisdizionale.-
La banca creditrice non ha tempestivamente provveduto ad agire giudiziariamente nei confronti del fideiussore entro il termine di sei mesi decorrenti dalla diffida suindicata incorrendo nella violazione del termine previsto dall'art.1957 c.c.
Pertanto l'eccezione di decadenza va accolta e il fideiussore liberato dalla obbligazione contratta dal debitore principale.-
Le spese considerata il parziale accoglimento della opposizione vanno compensate unitamente alle spese della CTU
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio
1. Rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
[...]
; Controparte_6
7 2. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2602/ 2014 emesso in data 21/7/2014; condanna la società opponente al pagamento in favore della
[...]
della somma di Euro 34.812,90 oltre interessi come Controparte_9 richiesti;
3. accoglie la domanda subordinata di decadenza e dichiara la Banca decaduta dall'escussione della fideiussione prestata e per l'effetto dichiara la liberazione dei fideiussori dalla garanzia delle obbligazioni contratte dal debitore principale;
4. Dichiara l'estromissione dal processo della .- CP_1 Controparte_1
5. Ordina la cancellazione, a cura e spese della , Controparte_1 delle ipoteche iscritte per euro 150.000,00 sulle proprietà immobiliari degli ingiunti sigg.ri e , con presentazione Parte_3 Parte_8
n. 7 del 06.10.2014 – Reg. gen. 32813 e Reg. Part. 3128; 10;
6. compensa le spese tra le parti comprese quelle della CTU.
Così deciso in Salerno, 23.07.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
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