Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 817/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 817/2025 R.V.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Battipaglia (SA), alla via U dell'avv. Laura Landi che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Udine n. 30, presso lo studio dell'avv. Valeria Di Matteo che li rappresentano e difendono in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
. CP_2 ardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la modifica delle suddette condizioni con la modifica dell'importo concordato per il mantenimento dei figli e della moglie. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione da luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008). Orbene, nella fattispecie concreta, la mutata situazione economica dei coniugi, così come attestato da entrambe le parti, e la concorde volonta di voler modificare l'assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli legittimano la modifica di quanto in precedenza concordato e, pertanto, il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto n. cronol. 1604/2017 del 07.03.2017, ratifica quanto richiesto dalle parti;
in particolare, le parti hanno concordato: 1) In ordine all'abitazione, non vi è più una casa familiare, pertanto allo stato il sig.
ha preso in locazione un appartamento e la signora è ospite Pt_1 CP_1 ente ai figli, dei propri genitori;
2) I figli sono maggiorenni;
vive stabilmente con la madre dai nonni materni, CP_2 mentre ha vissuto udente fuori sede negli ultimi anni ed ora alterna Per_1
l'ospita onni con lunghi periodi a casa del padre;
3)Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, i coniugi – benché non specificato – hanno inteso, sin da subito, imputare l'assegno di mantenimento di € 1000,00 a carico del sig. in: € 250,00 per ciascun figlio ed € 500,00 per la Pt_1 moglie. 4)In merito, intendono rimodulare così: a) rilevata la situazione reddituale di entrambi, la signora intende rinunciare al mantenimento di € 500,00; b) CP_1 quando la figlia rerà periodi stabili (superiori a 20 gg) dal padre egli Per_1 in proporzione serà la quota mensile del mantenimento alla moglie;
c) restano ferme le spese straordinarie dei figli resteranno a carico di ciascuno al 50%; d)essendo la sig.ra affetta da una malattia degenerativa (mielodisplasia) CP_1 attestata da invalidità, se si dovesse verificare l'eventualità che la stessa non fosse più in grado di lavorare e/o se avesse bisogno di ricoveri o cure particolari, il marito assumerà la responsabilità di tutte le esigenze dei figli: mantenimento e cure personali. 5) Il sig. provvederà entro tre mesi dalla sottoscrizione a fare passaggio di Pt_1 propriet uto che utilizza, ancora intestata alla moglie. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di separazione omologata con decreto n. cronol. 1604/2017 del 07.03.2017, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
-nulla dispone sulle spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi