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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/07/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2790/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. LA RA GN Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. NT TE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 7.10.2024 da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Barbiera Roberto, con elezione di domicilio in Via L. D'Amico 8 Patti, presso e nello studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Majocchi Matteo, Controparte_1 P.IVA_2 con elezione di domicilio in Via Larga 9, Milano, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Locazione di beni mobili CONCLUSIONI per Parte_1 Parte_1
“1) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6001/24 emessa dal Tribunale di Milano Sez. XIII Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati nell'ambito del giudizio R.G. n.34219/2022 in data 12/06/24, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinnanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello;
2) Con il favore delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge che si chiede vengano distratti in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma TE adita:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
• rigettare l'atto di appello e tutti i motivi di impugnazione formulati dall'Appellante, siccome infondati in fatto e in diritto per come esposto in atti, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6001/2024 del 12.06.2024 del Tribunale di Milano.
IN OGNI CASO:
• con la rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio a carico della parte soccombente, con aumento di un terzo rispetto ai valori medi, per manifesta fondatezza delle argomentazioni di (cfr. art. 4 c. 8 Parametri Forensi di cui al D.M. 55/2014 CP_1 ss.mm.ii)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva davanti al Tribunale di Milano Controparte_1 la , chiedendo l'accertamento e la condanna al Parte_1 pagamento delle somme complessivamente dovute per obblighi contrattuali rimasti insoluti in relazione al contratto di locazione operativa stipulato tra le parti, risolto per inadempimento della
, nonché la condanna alla restituzione dei beni (defibrillatore, ventilatore polmonare, Parte_1 pompa a siringa, monitor multiparametrico), funzionali allo svolgimento dell'attività della
, erano ancora trattenuti dalla stessa. Parte_1
Dopo la regolare notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza, si costituiva chiedendo respingere le domande, deducendo Parte_1 che il contratto e la delega bancaria erano stati sottoscritti da un falsus procurator e che i beni non erano mai stati consegnati.
Con sentenza n. 6001/24 in data 12.6.2024 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, condannava Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 4.255,95, oltre interessi
[...] Controparte_1 di mora dal dovuto al saldo effettivo per canoni scaduti al momento della risoluzione;
condannava altresì la Confraternita al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
22.414,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. a titolo di penale da inadempimento, maggior danno e indennizzo da mancata restituzione;
condannava infine la all'immediata restituzione -a sua cura e spese- in favore di dei Parte_1 Controparte_1 beni di cui al contratto di locazione n. 127-29565, secondo le modalità indicate nel contratto stesso,
e al pagamento in favore di delle spese processuali. Controparte_1
Avverso la sentenza proponeva appello la Parte_1 lamentando, con unico motivo, “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. ed arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie;
error in giudicando;
travisamento dei fatti”.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione e confermare la sentenza Controparte_1 appellata.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 18.2.2024, le parti discutevano l'istanza di sospensiva;
con ordinanza 22.2.2024 la TE respingeva l'istanza e, ritenuta la causa matura per la decisione, previa concessione dei termini per le memorie conclusionali, fissava l'udienza del
27.5.2025 per la rimessione al Collegio, che si celebrava con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
Prospetta in sintesi l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere valido il contratto di locazione di beni mobili n. 12729565, nonostante concluso da falsus procurator, e nel condannare la alla restituzione dei beni oggetto del Parte_1 contratto, non essendo questi mai stati consegnati. Va rammentato, in diritto, che il creditore che agisca in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio), l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nella specie ha fornito idonea prova dell'esistenza, liquidità ed esigibilità Controparte_1 del proprio credito producendo il contratto di locazione operativa (doc. 2 fasc. di primo CP_1 grado); il verbale di consegna dei beni (doc. 4, ibidem); le fatture e la lettera di risoluzione.
La ha eccepito il difetto di rappresentanza del Parte_1 soggetto sottoscrittore del contratto e del verbale di consegna, ma tale eccezione deve ritenersi infondata.
Si deve infatti ricordare che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
«l'associazione non riconosciuta, ove abbia colpevolmente ingenerato nel terzo di buona fede la ragionevole convinzione in ordine all'esistenza di poteri di rappresentanza non corrispondenti a quelli risultanti statutariamente, risponde con il proprio fondo comune, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., delle obbligazioni assunte dall'apparente rappresentante.» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1451 del
27/1/2015, Rv. 634092 e successive ivi indicate, sino a id. sez. 5, Ordinanza n. 5930 del 6/3/2025,
Rv. 674137).
In fatto consta che GI persona che risulta una dei componenti della Confraternita Per_1
(come da Statuto dell'Associazione 2020, pagina 30), ha firmato il contratto di locazione operativa e il verbale di consegna dei beni utilizzando il timbro dell'associazione; la medesima GI ha poi indicato il numero di IBAN per l'addebito automatico dei canoni, utilizzando lo Per_1 stesso timbro;
a seguito di tale indicazione, sono state pagate alcune rate;
a conferma della spendita del nome dell'associazione da parte di , deve ancora ricordarsi che la stessa, in Controparte_2 data 19.10.2022 ha ricevuto la notifica del ricorso introduttivo di primo grado, dichiarandosi “legale rappresentante”; detta notifica è entrata nella sfera di conoscenza della società convenuta, che si è regolarmente costituita in giudizio.
Sulla scorta di tali plurimi, univoci, elementi, unitariamente considerati, si deve ritenere che, colposamente, la abbia consentito alla Parte_1 consorella di operare avvalendosi di tutta la sua struttura organizzativa, dal Controparte_2 momento dell'ordine sino alla consegna dei beni, e anche successivamente, al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
così creando una situazione apparente ed inequivoca circa la riferibilità alla associazione stessa delle obbligazioni assunte da . Controparte_2 Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, il contratto di locazione è stato sottoscritto in data 21/9/2020, mentre sia il verbale di assemblea, che indica chi abbia i poteri di firma, sia lo Statuto dell' , che all'art. 31 individua il rappresentante legale, hanno data Parte_2 successiva alla stipula (rispettivamente 4/10/2020 e 21/11/2020).
Prima del 21/11/2020 l'associazione era regolamentata dall'atto costitutivo del 10.9.2010, redatto dal notaio , che nominava i componenti del “Magistrato dell'associazione” (organo Per_2 collegiale), il collegio dei revisori, il collegio dei probiviri, il primo correttore o assistente spirituale, ma non indicava alcun legale rappresentante, e assegnava al “Governatore” del Magistrato, Per_3
meri incarichi finalizzati a ottenere il riconoscimento da parte dell'autorità amministrativa;
[...] il tenore stesso dell'art. 14, che “autorizza” il governatore a compiere le pratiche necessarie per il riconoscimento da parte dell'autorità amministrativa, sta a testimoniare che, a mente dello Statuto del 2010, il potere di agire competeva all'associazione, non al governatore, che doveva infatti, alla bisogna, essere da questa autorizzato “ad acta”.
Può infine darsi atto che si qualificava come legale rappresentate nella richiesta di Persona_3 attribuzione del codice fiscale (formulata in data 26.10.2010), ma non consta alcuna specificazione della fonte del potere e, comunque, interviene in documento rilevante a meri fini fiscali.
Deve ritenersi inconferente la doglianza secondo la quale i beni sarebbero stato consegnati nel diverso comune di Basicò, e non in , atteso che il verbale di consegna reca in Parte_1 effetti la dicitura a stampa di Basicò, però interlineata con correzione a mano, indicante come “luogo di installazione del materiale” (doc. 4, ibidem). Parte_1
Analogamente, infondata la prospettazione secondo la quale non sarebbe stata notificata la risoluzione, in quanto recapitata all'erroneo indirizzo di Basicò, posto che essa risulta per contro notificata a mezzo pec presso l'indirizzo telematico dell'associazione (doc. 6 fasc. Grenke di primo grado).
Deve infine ritenersi tardiva, in quanto eseguita solo in sede d'appello, la produzione del verbale assembleare della in data 15.9.2010, che Parte_1 comunque non fornisce elementi innovativi rispetto a quanto sopra riscontrato, limitandosi a dare atto dell'insediamento del “Magistrato” e dell'accettazione dell'incarico da parte dei suoi componenti.
Si consideri infine, sotto ulteriore profilo, che il pagamento di 4 canoni mensili deve essere valutato alla stregua di ratifica dell'operato del falsus procurator, secondo quanto autorevolmente statuito dalla Suprema TE che ha spiegato come “il pagamento di parte della somma spettante alla controparte, sulla base di un contratto concluso da un 'falsus procurator' di colui che l'ha corrisposta, implica la ratifica dell'intero contratto e non della sola parte eseguita, poiché l'esecuzione, anche parziale, manifesta la volontà del 'dominus' di avvalersi degli effetti negoziali”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1181 del 27/1/2012, Rv. 621321 e prec. ivi indicate).
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati nel DM 55/14 e ss., secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
P.Q.M.
La TE d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza n. 6001/24 resa tra le parti in data
12.6.2024 dal Tribunale di Milano;
- condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali del grado in favore di che liquida per compensi defensionali in Controparte_1
€ 8.469,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato Parte_1 ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 03/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NT TE LA RA GN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. LA RA GN Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. NT TE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 7.10.2024 da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Barbiera Roberto, con elezione di domicilio in Via L. D'Amico 8 Patti, presso e nello studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Majocchi Matteo, Controparte_1 P.IVA_2 con elezione di domicilio in Via Larga 9, Milano, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Locazione di beni mobili CONCLUSIONI per Parte_1 Parte_1
“1) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6001/24 emessa dal Tribunale di Milano Sez. XIII Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati nell'ambito del giudizio R.G. n.34219/2022 in data 12/06/24, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinnanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello;
2) Con il favore delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge che si chiede vengano distratti in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma TE adita:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
• rigettare l'atto di appello e tutti i motivi di impugnazione formulati dall'Appellante, siccome infondati in fatto e in diritto per come esposto in atti, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6001/2024 del 12.06.2024 del Tribunale di Milano.
IN OGNI CASO:
• con la rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio a carico della parte soccombente, con aumento di un terzo rispetto ai valori medi, per manifesta fondatezza delle argomentazioni di (cfr. art. 4 c. 8 Parametri Forensi di cui al D.M. 55/2014 CP_1 ss.mm.ii)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva davanti al Tribunale di Milano Controparte_1 la , chiedendo l'accertamento e la condanna al Parte_1 pagamento delle somme complessivamente dovute per obblighi contrattuali rimasti insoluti in relazione al contratto di locazione operativa stipulato tra le parti, risolto per inadempimento della
, nonché la condanna alla restituzione dei beni (defibrillatore, ventilatore polmonare, Parte_1 pompa a siringa, monitor multiparametrico), funzionali allo svolgimento dell'attività della
, erano ancora trattenuti dalla stessa. Parte_1
Dopo la regolare notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza, si costituiva chiedendo respingere le domande, deducendo Parte_1 che il contratto e la delega bancaria erano stati sottoscritti da un falsus procurator e che i beni non erano mai stati consegnati.
Con sentenza n. 6001/24 in data 12.6.2024 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, condannava Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 4.255,95, oltre interessi
[...] Controparte_1 di mora dal dovuto al saldo effettivo per canoni scaduti al momento della risoluzione;
condannava altresì la Confraternita al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
22.414,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. a titolo di penale da inadempimento, maggior danno e indennizzo da mancata restituzione;
condannava infine la all'immediata restituzione -a sua cura e spese- in favore di dei Parte_1 Controparte_1 beni di cui al contratto di locazione n. 127-29565, secondo le modalità indicate nel contratto stesso,
e al pagamento in favore di delle spese processuali. Controparte_1
Avverso la sentenza proponeva appello la Parte_1 lamentando, con unico motivo, “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. ed arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie;
error in giudicando;
travisamento dei fatti”.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione e confermare la sentenza Controparte_1 appellata.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 18.2.2024, le parti discutevano l'istanza di sospensiva;
con ordinanza 22.2.2024 la TE respingeva l'istanza e, ritenuta la causa matura per la decisione, previa concessione dei termini per le memorie conclusionali, fissava l'udienza del
27.5.2025 per la rimessione al Collegio, che si celebrava con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
Prospetta in sintesi l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere valido il contratto di locazione di beni mobili n. 12729565, nonostante concluso da falsus procurator, e nel condannare la alla restituzione dei beni oggetto del Parte_1 contratto, non essendo questi mai stati consegnati. Va rammentato, in diritto, che il creditore che agisca in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio), l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nella specie ha fornito idonea prova dell'esistenza, liquidità ed esigibilità Controparte_1 del proprio credito producendo il contratto di locazione operativa (doc. 2 fasc. di primo CP_1 grado); il verbale di consegna dei beni (doc. 4, ibidem); le fatture e la lettera di risoluzione.
La ha eccepito il difetto di rappresentanza del Parte_1 soggetto sottoscrittore del contratto e del verbale di consegna, ma tale eccezione deve ritenersi infondata.
Si deve infatti ricordare che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
«l'associazione non riconosciuta, ove abbia colpevolmente ingenerato nel terzo di buona fede la ragionevole convinzione in ordine all'esistenza di poteri di rappresentanza non corrispondenti a quelli risultanti statutariamente, risponde con il proprio fondo comune, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., delle obbligazioni assunte dall'apparente rappresentante.» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1451 del
27/1/2015, Rv. 634092 e successive ivi indicate, sino a id. sez. 5, Ordinanza n. 5930 del 6/3/2025,
Rv. 674137).
In fatto consta che GI persona che risulta una dei componenti della Confraternita Per_1
(come da Statuto dell'Associazione 2020, pagina 30), ha firmato il contratto di locazione operativa e il verbale di consegna dei beni utilizzando il timbro dell'associazione; la medesima GI ha poi indicato il numero di IBAN per l'addebito automatico dei canoni, utilizzando lo Per_1 stesso timbro;
a seguito di tale indicazione, sono state pagate alcune rate;
a conferma della spendita del nome dell'associazione da parte di , deve ancora ricordarsi che la stessa, in Controparte_2 data 19.10.2022 ha ricevuto la notifica del ricorso introduttivo di primo grado, dichiarandosi “legale rappresentante”; detta notifica è entrata nella sfera di conoscenza della società convenuta, che si è regolarmente costituita in giudizio.
Sulla scorta di tali plurimi, univoci, elementi, unitariamente considerati, si deve ritenere che, colposamente, la abbia consentito alla Parte_1 consorella di operare avvalendosi di tutta la sua struttura organizzativa, dal Controparte_2 momento dell'ordine sino alla consegna dei beni, e anche successivamente, al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
così creando una situazione apparente ed inequivoca circa la riferibilità alla associazione stessa delle obbligazioni assunte da . Controparte_2 Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, il contratto di locazione è stato sottoscritto in data 21/9/2020, mentre sia il verbale di assemblea, che indica chi abbia i poteri di firma, sia lo Statuto dell' , che all'art. 31 individua il rappresentante legale, hanno data Parte_2 successiva alla stipula (rispettivamente 4/10/2020 e 21/11/2020).
Prima del 21/11/2020 l'associazione era regolamentata dall'atto costitutivo del 10.9.2010, redatto dal notaio , che nominava i componenti del “Magistrato dell'associazione” (organo Per_2 collegiale), il collegio dei revisori, il collegio dei probiviri, il primo correttore o assistente spirituale, ma non indicava alcun legale rappresentante, e assegnava al “Governatore” del Magistrato, Per_3
meri incarichi finalizzati a ottenere il riconoscimento da parte dell'autorità amministrativa;
[...] il tenore stesso dell'art. 14, che “autorizza” il governatore a compiere le pratiche necessarie per il riconoscimento da parte dell'autorità amministrativa, sta a testimoniare che, a mente dello Statuto del 2010, il potere di agire competeva all'associazione, non al governatore, che doveva infatti, alla bisogna, essere da questa autorizzato “ad acta”.
Può infine darsi atto che si qualificava come legale rappresentate nella richiesta di Persona_3 attribuzione del codice fiscale (formulata in data 26.10.2010), ma non consta alcuna specificazione della fonte del potere e, comunque, interviene in documento rilevante a meri fini fiscali.
Deve ritenersi inconferente la doglianza secondo la quale i beni sarebbero stato consegnati nel diverso comune di Basicò, e non in , atteso che il verbale di consegna reca in Parte_1 effetti la dicitura a stampa di Basicò, però interlineata con correzione a mano, indicante come “luogo di installazione del materiale” (doc. 4, ibidem). Parte_1
Analogamente, infondata la prospettazione secondo la quale non sarebbe stata notificata la risoluzione, in quanto recapitata all'erroneo indirizzo di Basicò, posto che essa risulta per contro notificata a mezzo pec presso l'indirizzo telematico dell'associazione (doc. 6 fasc. Grenke di primo grado).
Deve infine ritenersi tardiva, in quanto eseguita solo in sede d'appello, la produzione del verbale assembleare della in data 15.9.2010, che Parte_1 comunque non fornisce elementi innovativi rispetto a quanto sopra riscontrato, limitandosi a dare atto dell'insediamento del “Magistrato” e dell'accettazione dell'incarico da parte dei suoi componenti.
Si consideri infine, sotto ulteriore profilo, che il pagamento di 4 canoni mensili deve essere valutato alla stregua di ratifica dell'operato del falsus procurator, secondo quanto autorevolmente statuito dalla Suprema TE che ha spiegato come “il pagamento di parte della somma spettante alla controparte, sulla base di un contratto concluso da un 'falsus procurator' di colui che l'ha corrisposta, implica la ratifica dell'intero contratto e non della sola parte eseguita, poiché l'esecuzione, anche parziale, manifesta la volontà del 'dominus' di avvalersi degli effetti negoziali”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1181 del 27/1/2012, Rv. 621321 e prec. ivi indicate).
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati nel DM 55/14 e ss., secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
P.Q.M.
La TE d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza n. 6001/24 resa tra le parti in data
12.6.2024 dal Tribunale di Milano;
- condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali del grado in favore di che liquida per compensi defensionali in Controparte_1
€ 8.469,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato Parte_1 ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 03/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NT TE LA RA GN