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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/06/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7894/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7894/2021, avente come oggetto “divorzio- scioglimento del matrimonio”, promossa da
), elettivamente domiciliato a Desenzano del Garda (BS), Parte_1 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'Avv. Giuliana Genchi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliata a Rosarno Controparte_1 C.F._2
(RC), presso lo studio dell'Avv. Michelangelo Petea, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 7.5.2024
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 27.9.2024)
Per parte ricorrente: “voglia il Tribunale Ill.mo di Brescia in composizione collegiale, ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa o assorbita:
1) Dichiarare con sentenza lo scioglimento degli effetti civili di matrimonio celebrato in data
9\04\2016,, matrimonio trascritto presso i Registri degli atti di Matrimonio n.3 reg. P.I s. Anno
2016, del Comune di Travagliato (BS), tra il sig. e la sig.ra nata a [...]_1
Brescia il 6.06.1980 C.F. e residente in [...]
Speri 21 ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
2) Nulla sull'assegnazione della casa familiare;
3) Disporsi l'affidamento esclusivo del figlio al padre con collocamento e Persona_1
residenza presso di lui. Disporsi che le frequentazioni madre-figlio avvengano, almeno il Sabato mattina dalle ore 9 sino alla Domenica sera a settimane alterne (con l'impegno della madre di portarlo agli allenamenti e\o alle eventuali trasferte di calcio coincidenti con i giorni di frequentazione) e un pomeriggio a settimana (da concordare direttamente con in base ai Per_1 suoi impegni) quando lo prenderà dall'uscita della scuola e lo riaccompagnerà presso la residenza paterna alle ore 21,30. 4) Nel periodo estivo due \tre settimane da concordare preventivamente entro e non oltre il mese di Maggio. Qualora entro tale data non venga comunicato il periodo scelto, deciderà il genitore collocatario. Inoltre, trascorrerà, ad anni alterni, il periodo Per_1
dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con ciascun genitore, prevedendo in ogni caso che per ciascun anno trascorrerà alternativamente la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. Ad anni alterni trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze pasquali, ad anni alterni comprendenti la Pasqua e la Pasquetta.
5) Condannare la sig.ra a versare mensilmente al sig. la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 250,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore da corrispondere entro e non oltre il giorno
10 di ogni mese, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, tramite bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia.
6) Con vittoria si spese e compenso professionale”;
Per parte resistente: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Travagliato (BS), in data 09 aprile 2016 ed ivi trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune al n. 3, Parte
I, , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Travagliato (BS di procedere CP_2
alla trascrizione dell'emananda sentenza);
- affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, fisando la residenza dello stesso Per_1
presso la madre che si occuperà della ordinaria amministrazione;
i genitori si impegnano collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e cura, garantendo altresì un equilibrato
e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti precisano che le scelte di maggior rilievo, da assumersi nell'interesse del figlio, verranno prese di comune accordo cosi come previsto dall'art. 316 CC;
- in subordine stabilire l'affidamento esclusivo con collocamento a mesi alterni presso l'abitazione dei genitori;
- il padre, fatto salvo ogni diverso migliore accordo, potrà vedere il figlio quando lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso.
- in ogni caso, il padre potrà vedere il figlio a fine settimana alternati, dal sabato mattina fino alle ore 21:00 (ovvero 22:00 nel periodo estivo o quando il bambino non ha scuola).
Infrasettimanalmente, il padre potrà avere con sé il figlio, indicativamente, il mercoledì, dall'uscita della scuola fino al mattino successivo quando provvederà a riaccompagnarlo a scuola;
- durante le vacanze estive, il sig. potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni anche non Pt_1
consecutivi. Durante il periodo scolastico, una settimana a scelta Le festività natalizie verranno trascorse dal figlio alternativamente per metà presso il padre e per metà verso la madre
(indicativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio), cercando di intervallare tra loro le Festività principali (Natale/Capodanno): ad anni alterni Pasqua e
Pasquetta.
ASPETTI ECONOMICI
- il sig. titolo di contributo al mantenimento del figlio , verserà la complessiva Pt_1 Per_1 somma mensile d € 350,00/ mese entro il giorno 10 di ogni mese, che verranno versati sul conto corrente intestato alla sig.ra e da rivalutare annualmente secondo gli indici Controparte_1
ISTAT (a partire dall'anno solare successivo a quello di riferimento).
Il sig. provvederà al rimborso del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si Pt_1
rendessero necessarie secondo il seguente schema che riprende il protocollo adottato dal Tribunale di Brescia.
Spese per la salute
a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
1. Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. Trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. Ticket sanitari;
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
1. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. Cure termali e fisioterapiche;
3. Farmaci particolari.
Spese per l'istruzione
a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
1. Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. Gite scolastiche senza pernottamento;
4. Trasporto pubblico;
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
1. Tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2. Corsi di specializzazione;
3. Corsi di recupero e lezioni private;
4. Alloggio presso la sede universitaria;
5. Gite scolastiche con pernottamento.
c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre – scuola, e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
1. Spese custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2. Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
1. Attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. Corsi di lingua straniera;
Viaggi e vacanze.
Con la specificazione che le spese dovranno essere: documentate;
suddivise tra genitori nella misura del 50% ciascuno;
corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo di bonifico bancario con accredito su c/c indicato dal richiedente, ovvero brevi manu con rilascio di debita quietanza. Il tutto sino all'autosufficienza economica del figlio.
Le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non è previsto in questa sede alcun assegno divorzile e danno atto di avere fra di loro risolto ogni questione patrimoniale, di aver adempiuto a quanto previsto in sede di separazione e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi causa o ragione di sorta.
L'assegno unico verrà percepito al 50% tra i due genitori. I ricorrenti si impegnano a consegnarsi,
a semplice richiesta, i documenti (buste-paga, cedolini, ctc.) che si rendessero necessari per la richiesta di contributi e/o sovvenzioni a favore dei figli da parte di Enti Pubblici e/o Privati e ad utilizzare le rispettive somme ricavate a favore dei figli medesimi.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 1.7.2021 deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
con in data 9.4.2016 a Travagliato (BS), iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2016, unione dalla quale era nato, il
21.6.2011, il figlio . Per_1
Il ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con decreto di omologa del
Tribunale di Brescia emesso all'esito della camera di consiglio del 16.11.2017, dopo l'udienza presidenziale celebrata il 7.11.2017, che prevedeva l'affidamento condiviso del figlio , Per_1
con collocamento prevalente presso il padre, e frequentazioni della madre tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dall'uscita da scuola fino alle 21:00 a settimane alternate, e a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica alle ore 21:00, e, a carico della un contributo CP_1 al mantenimento del figlio pari ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Egli deduceva che, dopo la separazione, la partecipazione della madre alla vita del figlio, dal punto di vista sia dell'esercizio del diritto di visita che economico (ella da quattro anni non versava alcunché né per il mantenimento ordinario né per le spese straordinarie, avendo accumulato un debito di € 8.600,00 alla data di deposito del ricorso di divorzio) che dell'educazione e istruzione del figlio, era stata sostanzialmente nulla, in quanto ella vedeva il minore in modo discontinuo, prometteva incontri che non manteneva e non si occupava di seguire il suo percorso scolastico ed extrascolastico.
Il ricorrente chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio con affidamento super esclusivo del figlio a sé, collocamento prevalente presso di sé, e un contributo al mantenimento del figlio a carico della madre pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del giorno 1.2.2022, alla quale non compariva
[...]
in via temporanea ed urgente, a modifica delle condizioni di separazione, veniva CP_1 disposto l'affidamento esclusivo di al padre, ed aumentato il contributo al mantenimento Per_1
a carico della madre ad € 250,00 mensili. si costituiva, invece, dinanzi al Giudice Istruttore per aderire alla domanda di Controparte_1
divorzio, ma per contestare tutte le altre richieste del ricorrente, attribuendo la scarsità di rapporti fra lei e il figlio all'opera di svilimento e di opposizione intrapresa dal ricorrente ai danni della figura materna, e affermando di aver smesso di pagare il contributo al mantenimento del figlio solo dopo aver perso il proprio lavoro.
La resistente, quindi, rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante l'ascolto del figlio , e, all'udienza Per_1
del 27.9.2024, celebrata in modalità cartolare, precisate le conclusioni ad opera delle parti, veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio civile può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla “data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Brescia emesso all'esito della camera di consiglio del 16.11.2017, e che i coniugi comparvero dinanzi al Presidente delegato nel corso della procedura di separazione consensuale in data 7.11.2017, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (1.7.2021), erano già trascorsi ben più di sei mesi da allora.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da otto anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, concordano sulla pronuncia di cessazione del vincolo coniugale.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sui provvedimenti personali ed economici relativi al figlio Per_1
Il ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo del figlio a sé, mentre la resistente ha chiesto l'affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i genitori. Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ebbene, dalla documentazione depositata in giudizio dalle parti, dalla loro condotta processuale, e dall'ascolto del minore svolto all'udienza del giorno 8.3.2024, è emerso, a carico della un CP_1
comportamento contrario agli interessi del minore tale da giustificare un affidamento esclusivo dello stesso al padre.
È circostanza pacifica, infatti, che il minore non abbia visto la madre per un anno intero, dal maggio/giugno 2021 al giugno 2022, e l'abbia sentita in misura molto modesta (cfr. verbale di ascolto del minore, pag. 3), senza che ella abbia dato una spiegazione puntuale della sua assenza, salvo attribuirne genericamente la responsabilità esclusiva al padre, che avrebbe svilito la sua figura e ostacolato il suo rapporto col figlio. Peraltro, l'atteggiamento ostacolante del padre non emerge dagli atti di causa: anzi, , in sede di audizione, ha riferito di non sapere nemmeno perché Per_1
non avesse visto la madre per così tanto tempo, né perché si fosse trasferito a vivere dal papà dopo un primo momento in cui aveva abitato con la mamma, aggiungendo, a domanda del Giudice, che il padre, quando egli gli diceva di essere dispiaciuto per la lontananza della madre, gli rispondeva invitandolo a pensare che un giorno l'avrebbe rivista (cfr. verbale dell'udienza del giorno 8.3.2024, pag. 3), atteggiamento opposto a quello di un genitore che evidenzi gli errori dell'altro per renderlo inviso al figlio. Valentino, inoltre, a domanda del Giudice, ha risposto che il papà lo invita a vedere e a sentire sia la mamma che il fratello (nato dalla relazione intrattenuta dalla Per_2 CP_1
con un altro uomo), e che è capitato che egli andasse a casa loro anche per due fine settimana di seguito, mentre la frequentazione infrasettimanale è obiettivamente ostacolata dalla distanza fra il luogo in cui abitano il padre e il figlio ( BS) e quello in cui abita la madre Parte_2
(Comezzano- Cizzago, BS), soprattutto alla luce della necessità che il minore svolga i compiti scolastici con diligenza e continuità, anche tenuto conto delle difficoltà da lui a volte manifestate nel rendimento e nell'organizzazione scolastici (cfr. documenti n. 15 e n. 16 del fascicolo del ricorrente e n. 4 del fascicolo della resistente).
Del resto, il figlio ha apertamente dichiarato di aver sofferto per la lontananza della madre e di aver desiderato che ella si facesse sentire o vedere, al contempo affermando di non aver mai smesso di avere contatti a distanza con il fratello quindi l'assenza di rapporti madre- figlio per un Per_2
anno appare dipesa più dalla condotta di disinteresse della genitrice che non da ostacoli frapposti dal padre.
La inoltre, non sembra mai aver partecipato attivamente alla vita scolastica del figlio, CP_1 come emerge dall'e-mail della dirigente scolastica dell'istituto frequentato dal minore datata 9.6.2022 (cfr. doc. n. 13 del fascicolo del ricorrente), la quale conferma che ella non ha mai partecipato ai colloqui scolastici, né chiesto né ricevuto informazioni dalla scuola di sul Per_1 percorso del figlio, tanto che la scuola le ha chiesto la conferma di aver ricevuto l'invito a presentarsi ai colloqui del 27.3.2023, ai quali si era presentato solo il padre (cfr. doc. n. 14 del fascicolo attoreo).
Ancora, come emerge dalle comunicazioni allegate quali documenti n. 17 e n. 18 al fascicolo attoreo, il legale del in data 9.9.2022, si era lamentato con l'allora legale della Pt_1 CP_1
poi sostituito con un nuovo difensore, della difficoltà incontrata nel far firmare alla resistente l'autorizzazione all'uscita da scuola in autonomia di e nel farle sottoscrivere il consenso Per_1
al rilascio di una nuova carta di identità per il minore, tanto da costringere il padre a instaurare, nel febbraio 2023, apposito procedimento dinanzi al Giudice Tutelare (cfr. doc. n. 19 del fascicolo del ricorrente), poi conclusosi con una pronuncia di non luogo a provvedere perché, solo quando contattata dai Carabinieri in data 1.3.2023, la aveva dato il proprio consenso, senza, CP_1
peraltro, nulla aggiungere sulle motivazioni che le avevano impedito di comunicarlo tempestivamente al Pt_1
Anche l'esperta che ha assistito all'ascolto del minore all'udienza del giorno 8.3.2024, Per_1
dott.ssa Alessandra Poletti, ha ritenuto che “risulta che sia il nucleo paterno (il padre soprattutto), dove il minore trascorre la maggior parte del tempo, a occuparsi principalmente degli aspetti di cura del ragazzo (medico, dentista), e dello studio (trascorrendo i giorni infrasettimanali dal padre)” (cfr. relazione depositata in data 21.5.2024, pag. 2).
Infine, la resistente non ha pagato regolarmente il contributo al mantenimento di disposto Per_1
in sede di separazione né le spese straordinarie, tanto da aver maturato un debito a tale titolo nei confronti del ricorrente pari ad € 8.600,00 alla data di deposito del ricorso di divorzio, circostanza mai contestata dalla né ella ha mai versato, se non nella misura minima di € 50,00 CP_1
mensili, il contributo fissato in sede di udienza presidenziale nel corso di questo procedimento, pari ad € 250,00 mensili, limitandosi ad affermare di essere disoccupata, circostanza che, da un lato, non la esonera dal mettere a frutto la sua capacità lavorativa per offrire al figlio le risorse di cui ha bisogno per crescere, per non limitarle a quelle fornite dal solo padre collocatario, e, dall'altro lato,
è stata smentita dallo stesso , il quale, in sede di ascolto, ha riferito che “la sera lei e il Per_1 compagno vanno a lavorare (hanno un'impresa di pulizie)” (cfr. verbale, pag. 2).
Anche la condotta processuale della conferma il suo disinteresse alla conservazione del CP_1
rapporto genitoriale, in quanto ella ha continuato a chiedere il collocamento prevalente del minore presso di sé, nonostante la vita quotidiana di , almeno nel corso della settimana, si svolga Per_1
da anni a , dove risiede il padre, e nonostante non sia stata nemmeno in grado di Parte_2 rispettare i tempi di frequentazione concordati con il padre in sede di separazione, del tutto dimentica dei reali bisogni del minore.
La condotta, sia sostanziale che processuale, adottata dalla conferma, in definitiva, la CP_1
sua inidoneità educativa.
Per altro verso, ha dimostrato di essere del tutto in grado di assolvere i propri compiti Parte_1 genitoriali, riuscendo a crescere il figlio pur nell'assenza della madre e provvedendo a tutte le sue necessità, sia affettive, che materiali che economiche, senza compromettere l'immagine della madre agli occhi del figlio e continuando a garantire l'accesso di alla figura materna. Per_1
Non può che disporsi, pertanto, a conferma di quanto statuito in via temporanea ed urgente,
l'affidamento esclusivo del minore al padre, con potere di costui di adottare Per_1 Parte_1
in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo.
Il figlio sarà collocato presso la residenza paterna, unica forma di collocamento da lui praticata dal
2018, e potrà vedere la madre ogniqualvolta lo desideri, e, in ogni caso, a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 9:00 sino alla domenica sera alle ore 21:30, con l'impegno della madre a portarlo agli allenamenti e\o alle eventuali trasferte di calcio coincidenti con i giorni di frequentazione, e un pomeriggio a settimana da concordare direttamente con in base ai Per_1 suoi impegni, quando lo preleverà dall'uscita della scuola e lo riaccompagnerà presso la residenza paterna alle ore 21:30.
Quanto agli aspetti economici, appare corretto confermare il contributo al mantenimento del figlio posto a carico della in via temporanea ed urgente, pari ad € 250,00 mensili, CP_1
considerando il dovere di lei di mettere a frutto la sua capacità lavorativa in modo adeguato a soddisfare le esigenze di mantenimento del figlio - capacità lavorativa sicuramente sussistente alla luce dell'occupazione, seppure irregolare, da lei svolta nell'impresa di pulizie del compagno - la prevalenza dei compiti domestici e di cura del padre, l'età e le esigenze del figlio . Per_1
Entrambi i genitori, infine, debbono poi provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo in uso a questo Tribunale.
Appare corretto, infine, prevedere che sia a percepire in via integrale ed esclusiva Parte_1
l'assegno unico per il figlio, in considerazione sia del costante inadempimento economico della che del collocamento prevalente del figlio minore presso il padre, e tenuto conto della CP_1
pronuncia della Corte di Cassazione n. 4672/2025, secondo cui è ammissibile, anche in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale in favore del CP_3
genitore presso cui è collocato il figlio minore.
3. Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e da Parte_1
in data 9.4.2016 a Travagliato (BS), iscritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2016;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) DISPONE l'affidamento esclusivo del figlio l padre, Persona_1 Parte_1
che potrà adottare anche le decisioni di maggiore interesse per il minore - ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo - con collocamento prevalente presso il padre e frequentazione della madre ogniqualvolta il minore lo desideri, e, in ogni caso, a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 9:00 sino alla domenica sera alle ore 21:30, con l'impegno della madre a portarlo agli allenamenti e\o alle eventuali trasferte di calcio coincidenti con i giorni di frequentazione, e un pomeriggio a settimana da concordare direttamente con in Per_1
base ai suoi impegni, quando lo preleverà dall'uscita della scuola e lo riaccompagnerà presso la residenza paterna alle ore 21:30; durante il periodo estivo, il minore trascorrerà tre settimane, anche non continuative, con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
4) PONE a carico di un contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 pari ad € 250,00 mensili, a decorrere dalla data del deposito del Persona_1
ricorso introduttivo del presente giudizio (1.7.2021), da corrispondere ogni mese entro il giorno 20 nelle mani di importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, Parte_1
secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) ATTRIBUISCE l'assegno unico per il figlio in via integrale ed esclusiva al padre, Per_1
Parte_1
6) CONDANNA la resistente, a rimborsare al ricorrente, Controparte_1 Pt_1 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 5.6.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Andrea Tinelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7894/2021, avente come oggetto “divorzio- scioglimento del matrimonio”, promossa da
), elettivamente domiciliato a Desenzano del Garda (BS), Parte_1 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'Avv. Giuliana Genchi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliata a Rosarno Controparte_1 C.F._2
(RC), presso lo studio dell'Avv. Michelangelo Petea, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 7.5.2024
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 27.9.2024)
Per parte ricorrente: “voglia il Tribunale Ill.mo di Brescia in composizione collegiale, ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa o assorbita:
1) Dichiarare con sentenza lo scioglimento degli effetti civili di matrimonio celebrato in data
9\04\2016,, matrimonio trascritto presso i Registri degli atti di Matrimonio n.3 reg. P.I s. Anno
2016, del Comune di Travagliato (BS), tra il sig. e la sig.ra nata a [...]_1
Brescia il 6.06.1980 C.F. e residente in [...]
Speri 21 ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
2) Nulla sull'assegnazione della casa familiare;
3) Disporsi l'affidamento esclusivo del figlio al padre con collocamento e Persona_1
residenza presso di lui. Disporsi che le frequentazioni madre-figlio avvengano, almeno il Sabato mattina dalle ore 9 sino alla Domenica sera a settimane alterne (con l'impegno della madre di portarlo agli allenamenti e\o alle eventuali trasferte di calcio coincidenti con i giorni di frequentazione) e un pomeriggio a settimana (da concordare direttamente con in base ai Per_1 suoi impegni) quando lo prenderà dall'uscita della scuola e lo riaccompagnerà presso la residenza paterna alle ore 21,30. 4) Nel periodo estivo due \tre settimane da concordare preventivamente entro e non oltre il mese di Maggio. Qualora entro tale data non venga comunicato il periodo scelto, deciderà il genitore collocatario. Inoltre, trascorrerà, ad anni alterni, il periodo Per_1
dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con ciascun genitore, prevedendo in ogni caso che per ciascun anno trascorrerà alternativamente la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. Ad anni alterni trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze pasquali, ad anni alterni comprendenti la Pasqua e la Pasquetta.
5) Condannare la sig.ra a versare mensilmente al sig. la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 250,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore da corrispondere entro e non oltre il giorno
10 di ogni mese, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, tramite bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia.
6) Con vittoria si spese e compenso professionale”;
Per parte resistente: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Travagliato (BS), in data 09 aprile 2016 ed ivi trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune al n. 3, Parte
I, , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Travagliato (BS di procedere CP_2
alla trascrizione dell'emananda sentenza);
- affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, fisando la residenza dello stesso Per_1
presso la madre che si occuperà della ordinaria amministrazione;
i genitori si impegnano collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e cura, garantendo altresì un equilibrato
e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti precisano che le scelte di maggior rilievo, da assumersi nell'interesse del figlio, verranno prese di comune accordo cosi come previsto dall'art. 316 CC;
- in subordine stabilire l'affidamento esclusivo con collocamento a mesi alterni presso l'abitazione dei genitori;
- il padre, fatto salvo ogni diverso migliore accordo, potrà vedere il figlio quando lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso.
- in ogni caso, il padre potrà vedere il figlio a fine settimana alternati, dal sabato mattina fino alle ore 21:00 (ovvero 22:00 nel periodo estivo o quando il bambino non ha scuola).
Infrasettimanalmente, il padre potrà avere con sé il figlio, indicativamente, il mercoledì, dall'uscita della scuola fino al mattino successivo quando provvederà a riaccompagnarlo a scuola;
- durante le vacanze estive, il sig. potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni anche non Pt_1
consecutivi. Durante il periodo scolastico, una settimana a scelta Le festività natalizie verranno trascorse dal figlio alternativamente per metà presso il padre e per metà verso la madre
(indicativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio), cercando di intervallare tra loro le Festività principali (Natale/Capodanno): ad anni alterni Pasqua e
Pasquetta.
ASPETTI ECONOMICI
- il sig. titolo di contributo al mantenimento del figlio , verserà la complessiva Pt_1 Per_1 somma mensile d € 350,00/ mese entro il giorno 10 di ogni mese, che verranno versati sul conto corrente intestato alla sig.ra e da rivalutare annualmente secondo gli indici Controparte_1
ISTAT (a partire dall'anno solare successivo a quello di riferimento).
Il sig. provvederà al rimborso del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si Pt_1
rendessero necessarie secondo il seguente schema che riprende il protocollo adottato dal Tribunale di Brescia.
Spese per la salute
a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
1. Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. Trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. Ticket sanitari;
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
1. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. Cure termali e fisioterapiche;
3. Farmaci particolari.
Spese per l'istruzione
a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
1. Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. Gite scolastiche senza pernottamento;
4. Trasporto pubblico;
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
1. Tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2. Corsi di specializzazione;
3. Corsi di recupero e lezioni private;
4. Alloggio presso la sede universitaria;
5. Gite scolastiche con pernottamento.
c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre – scuola, e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
1. Spese custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2. Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
1. Attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. Corsi di lingua straniera;
Viaggi e vacanze.
Con la specificazione che le spese dovranno essere: documentate;
suddivise tra genitori nella misura del 50% ciascuno;
corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo di bonifico bancario con accredito su c/c indicato dal richiedente, ovvero brevi manu con rilascio di debita quietanza. Il tutto sino all'autosufficienza economica del figlio.
Le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non è previsto in questa sede alcun assegno divorzile e danno atto di avere fra di loro risolto ogni questione patrimoniale, di aver adempiuto a quanto previsto in sede di separazione e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi causa o ragione di sorta.
L'assegno unico verrà percepito al 50% tra i due genitori. I ricorrenti si impegnano a consegnarsi,
a semplice richiesta, i documenti (buste-paga, cedolini, ctc.) che si rendessero necessari per la richiesta di contributi e/o sovvenzioni a favore dei figli da parte di Enti Pubblici e/o Privati e ad utilizzare le rispettive somme ricavate a favore dei figli medesimi.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 1.7.2021 deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
con in data 9.4.2016 a Travagliato (BS), iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2016, unione dalla quale era nato, il
21.6.2011, il figlio . Per_1
Il ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con decreto di omologa del
Tribunale di Brescia emesso all'esito della camera di consiglio del 16.11.2017, dopo l'udienza presidenziale celebrata il 7.11.2017, che prevedeva l'affidamento condiviso del figlio , Per_1
con collocamento prevalente presso il padre, e frequentazioni della madre tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dall'uscita da scuola fino alle 21:00 a settimane alternate, e a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica alle ore 21:00, e, a carico della un contributo CP_1 al mantenimento del figlio pari ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Egli deduceva che, dopo la separazione, la partecipazione della madre alla vita del figlio, dal punto di vista sia dell'esercizio del diritto di visita che economico (ella da quattro anni non versava alcunché né per il mantenimento ordinario né per le spese straordinarie, avendo accumulato un debito di € 8.600,00 alla data di deposito del ricorso di divorzio) che dell'educazione e istruzione del figlio, era stata sostanzialmente nulla, in quanto ella vedeva il minore in modo discontinuo, prometteva incontri che non manteneva e non si occupava di seguire il suo percorso scolastico ed extrascolastico.
Il ricorrente chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio con affidamento super esclusivo del figlio a sé, collocamento prevalente presso di sé, e un contributo al mantenimento del figlio a carico della madre pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del giorno 1.2.2022, alla quale non compariva
[...]
in via temporanea ed urgente, a modifica delle condizioni di separazione, veniva CP_1 disposto l'affidamento esclusivo di al padre, ed aumentato il contributo al mantenimento Per_1
a carico della madre ad € 250,00 mensili. si costituiva, invece, dinanzi al Giudice Istruttore per aderire alla domanda di Controparte_1
divorzio, ma per contestare tutte le altre richieste del ricorrente, attribuendo la scarsità di rapporti fra lei e il figlio all'opera di svilimento e di opposizione intrapresa dal ricorrente ai danni della figura materna, e affermando di aver smesso di pagare il contributo al mantenimento del figlio solo dopo aver perso il proprio lavoro.
La resistente, quindi, rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante l'ascolto del figlio , e, all'udienza Per_1
del 27.9.2024, celebrata in modalità cartolare, precisate le conclusioni ad opera delle parti, veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio civile può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla “data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Brescia emesso all'esito della camera di consiglio del 16.11.2017, e che i coniugi comparvero dinanzi al Presidente delegato nel corso della procedura di separazione consensuale in data 7.11.2017, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (1.7.2021), erano già trascorsi ben più di sei mesi da allora.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da otto anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, concordano sulla pronuncia di cessazione del vincolo coniugale.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sui provvedimenti personali ed economici relativi al figlio Per_1
Il ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo del figlio a sé, mentre la resistente ha chiesto l'affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i genitori. Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ebbene, dalla documentazione depositata in giudizio dalle parti, dalla loro condotta processuale, e dall'ascolto del minore svolto all'udienza del giorno 8.3.2024, è emerso, a carico della un CP_1
comportamento contrario agli interessi del minore tale da giustificare un affidamento esclusivo dello stesso al padre.
È circostanza pacifica, infatti, che il minore non abbia visto la madre per un anno intero, dal maggio/giugno 2021 al giugno 2022, e l'abbia sentita in misura molto modesta (cfr. verbale di ascolto del minore, pag. 3), senza che ella abbia dato una spiegazione puntuale della sua assenza, salvo attribuirne genericamente la responsabilità esclusiva al padre, che avrebbe svilito la sua figura e ostacolato il suo rapporto col figlio. Peraltro, l'atteggiamento ostacolante del padre non emerge dagli atti di causa: anzi, , in sede di audizione, ha riferito di non sapere nemmeno perché Per_1
non avesse visto la madre per così tanto tempo, né perché si fosse trasferito a vivere dal papà dopo un primo momento in cui aveva abitato con la mamma, aggiungendo, a domanda del Giudice, che il padre, quando egli gli diceva di essere dispiaciuto per la lontananza della madre, gli rispondeva invitandolo a pensare che un giorno l'avrebbe rivista (cfr. verbale dell'udienza del giorno 8.3.2024, pag. 3), atteggiamento opposto a quello di un genitore che evidenzi gli errori dell'altro per renderlo inviso al figlio. Valentino, inoltre, a domanda del Giudice, ha risposto che il papà lo invita a vedere e a sentire sia la mamma che il fratello (nato dalla relazione intrattenuta dalla Per_2 CP_1
con un altro uomo), e che è capitato che egli andasse a casa loro anche per due fine settimana di seguito, mentre la frequentazione infrasettimanale è obiettivamente ostacolata dalla distanza fra il luogo in cui abitano il padre e il figlio ( BS) e quello in cui abita la madre Parte_2
(Comezzano- Cizzago, BS), soprattutto alla luce della necessità che il minore svolga i compiti scolastici con diligenza e continuità, anche tenuto conto delle difficoltà da lui a volte manifestate nel rendimento e nell'organizzazione scolastici (cfr. documenti n. 15 e n. 16 del fascicolo del ricorrente e n. 4 del fascicolo della resistente).
Del resto, il figlio ha apertamente dichiarato di aver sofferto per la lontananza della madre e di aver desiderato che ella si facesse sentire o vedere, al contempo affermando di non aver mai smesso di avere contatti a distanza con il fratello quindi l'assenza di rapporti madre- figlio per un Per_2
anno appare dipesa più dalla condotta di disinteresse della genitrice che non da ostacoli frapposti dal padre.
La inoltre, non sembra mai aver partecipato attivamente alla vita scolastica del figlio, CP_1 come emerge dall'e-mail della dirigente scolastica dell'istituto frequentato dal minore datata 9.6.2022 (cfr. doc. n. 13 del fascicolo del ricorrente), la quale conferma che ella non ha mai partecipato ai colloqui scolastici, né chiesto né ricevuto informazioni dalla scuola di sul Per_1 percorso del figlio, tanto che la scuola le ha chiesto la conferma di aver ricevuto l'invito a presentarsi ai colloqui del 27.3.2023, ai quali si era presentato solo il padre (cfr. doc. n. 14 del fascicolo attoreo).
Ancora, come emerge dalle comunicazioni allegate quali documenti n. 17 e n. 18 al fascicolo attoreo, il legale del in data 9.9.2022, si era lamentato con l'allora legale della Pt_1 CP_1
poi sostituito con un nuovo difensore, della difficoltà incontrata nel far firmare alla resistente l'autorizzazione all'uscita da scuola in autonomia di e nel farle sottoscrivere il consenso Per_1
al rilascio di una nuova carta di identità per il minore, tanto da costringere il padre a instaurare, nel febbraio 2023, apposito procedimento dinanzi al Giudice Tutelare (cfr. doc. n. 19 del fascicolo del ricorrente), poi conclusosi con una pronuncia di non luogo a provvedere perché, solo quando contattata dai Carabinieri in data 1.3.2023, la aveva dato il proprio consenso, senza, CP_1
peraltro, nulla aggiungere sulle motivazioni che le avevano impedito di comunicarlo tempestivamente al Pt_1
Anche l'esperta che ha assistito all'ascolto del minore all'udienza del giorno 8.3.2024, Per_1
dott.ssa Alessandra Poletti, ha ritenuto che “risulta che sia il nucleo paterno (il padre soprattutto), dove il minore trascorre la maggior parte del tempo, a occuparsi principalmente degli aspetti di cura del ragazzo (medico, dentista), e dello studio (trascorrendo i giorni infrasettimanali dal padre)” (cfr. relazione depositata in data 21.5.2024, pag. 2).
Infine, la resistente non ha pagato regolarmente il contributo al mantenimento di disposto Per_1
in sede di separazione né le spese straordinarie, tanto da aver maturato un debito a tale titolo nei confronti del ricorrente pari ad € 8.600,00 alla data di deposito del ricorso di divorzio, circostanza mai contestata dalla né ella ha mai versato, se non nella misura minima di € 50,00 CP_1
mensili, il contributo fissato in sede di udienza presidenziale nel corso di questo procedimento, pari ad € 250,00 mensili, limitandosi ad affermare di essere disoccupata, circostanza che, da un lato, non la esonera dal mettere a frutto la sua capacità lavorativa per offrire al figlio le risorse di cui ha bisogno per crescere, per non limitarle a quelle fornite dal solo padre collocatario, e, dall'altro lato,
è stata smentita dallo stesso , il quale, in sede di ascolto, ha riferito che “la sera lei e il Per_1 compagno vanno a lavorare (hanno un'impresa di pulizie)” (cfr. verbale, pag. 2).
Anche la condotta processuale della conferma il suo disinteresse alla conservazione del CP_1
rapporto genitoriale, in quanto ella ha continuato a chiedere il collocamento prevalente del minore presso di sé, nonostante la vita quotidiana di , almeno nel corso della settimana, si svolga Per_1
da anni a , dove risiede il padre, e nonostante non sia stata nemmeno in grado di Parte_2 rispettare i tempi di frequentazione concordati con il padre in sede di separazione, del tutto dimentica dei reali bisogni del minore.
La condotta, sia sostanziale che processuale, adottata dalla conferma, in definitiva, la CP_1
sua inidoneità educativa.
Per altro verso, ha dimostrato di essere del tutto in grado di assolvere i propri compiti Parte_1 genitoriali, riuscendo a crescere il figlio pur nell'assenza della madre e provvedendo a tutte le sue necessità, sia affettive, che materiali che economiche, senza compromettere l'immagine della madre agli occhi del figlio e continuando a garantire l'accesso di alla figura materna. Per_1
Non può che disporsi, pertanto, a conferma di quanto statuito in via temporanea ed urgente,
l'affidamento esclusivo del minore al padre, con potere di costui di adottare Per_1 Parte_1
in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo.
Il figlio sarà collocato presso la residenza paterna, unica forma di collocamento da lui praticata dal
2018, e potrà vedere la madre ogniqualvolta lo desideri, e, in ogni caso, a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 9:00 sino alla domenica sera alle ore 21:30, con l'impegno della madre a portarlo agli allenamenti e\o alle eventuali trasferte di calcio coincidenti con i giorni di frequentazione, e un pomeriggio a settimana da concordare direttamente con in base ai Per_1 suoi impegni, quando lo preleverà dall'uscita della scuola e lo riaccompagnerà presso la residenza paterna alle ore 21:30.
Quanto agli aspetti economici, appare corretto confermare il contributo al mantenimento del figlio posto a carico della in via temporanea ed urgente, pari ad € 250,00 mensili, CP_1
considerando il dovere di lei di mettere a frutto la sua capacità lavorativa in modo adeguato a soddisfare le esigenze di mantenimento del figlio - capacità lavorativa sicuramente sussistente alla luce dell'occupazione, seppure irregolare, da lei svolta nell'impresa di pulizie del compagno - la prevalenza dei compiti domestici e di cura del padre, l'età e le esigenze del figlio . Per_1
Entrambi i genitori, infine, debbono poi provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo in uso a questo Tribunale.
Appare corretto, infine, prevedere che sia a percepire in via integrale ed esclusiva Parte_1
l'assegno unico per il figlio, in considerazione sia del costante inadempimento economico della che del collocamento prevalente del figlio minore presso il padre, e tenuto conto della CP_1
pronuncia della Corte di Cassazione n. 4672/2025, secondo cui è ammissibile, anche in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale in favore del CP_3
genitore presso cui è collocato il figlio minore.
3. Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e da Parte_1
in data 9.4.2016 a Travagliato (BS), iscritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2016;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) DISPONE l'affidamento esclusivo del figlio l padre, Persona_1 Parte_1
che potrà adottare anche le decisioni di maggiore interesse per il minore - ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo - con collocamento prevalente presso il padre e frequentazione della madre ogniqualvolta il minore lo desideri, e, in ogni caso, a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 9:00 sino alla domenica sera alle ore 21:30, con l'impegno della madre a portarlo agli allenamenti e\o alle eventuali trasferte di calcio coincidenti con i giorni di frequentazione, e un pomeriggio a settimana da concordare direttamente con in Per_1
base ai suoi impegni, quando lo preleverà dall'uscita della scuola e lo riaccompagnerà presso la residenza paterna alle ore 21:30; durante il periodo estivo, il minore trascorrerà tre settimane, anche non continuative, con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
4) PONE a carico di un contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 pari ad € 250,00 mensili, a decorrere dalla data del deposito del Persona_1
ricorso introduttivo del presente giudizio (1.7.2021), da corrispondere ogni mese entro il giorno 20 nelle mani di importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, Parte_1
secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) ATTRIBUISCE l'assegno unico per il figlio in via integrale ed esclusiva al padre, Per_1
Parte_1
6) CONDANNA la resistente, a rimborsare al ricorrente, Controparte_1 Pt_1 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 5.6.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Andrea Tinelli