Art. 2.
E' istituita, presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, una Gestione speciale di previdenza, integrativa della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Alla Gestione sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorche' parziale in sotterraneo. Sono esclusi gli stabilimenti di cui all' art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 .
Gli iscritti alla Gestione speciale di cui al precedente comma restano soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e successive modificazioni ed integrazioni.
E' istituita, presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, una Gestione speciale di previdenza, integrativa della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Alla Gestione sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorche' parziale in sotterraneo. Sono esclusi gli stabilimenti di cui all' art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 .
Gli iscritti alla Gestione speciale di cui al precedente comma restano soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e successive modificazioni ed integrazioni.