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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/10/2025, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Presidente delegata Giudice dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato
ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1012/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EL JAZZAR Parte_1 C.F._1 EZ RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1
(CF ) – in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Direttore pro tempore - rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
. CP_2 CONVENUTE
Oggetto: OPPOSIZIONE EX ART. 99 D.P.R. 115/2002
Conclusioni per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso ai sensi degli artt. 170 e ss d.p.r. 115/2002, per le ragioni sopra meglio esposte e previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti, nel contraddittorio con il Ministero di Giustizia in persona del
Ministro protempore domiciliato ex lege preso l'avvocatura distrettuale dello Stato con sede a CP_2 in via dell'Arsenale 21 , previamente revocare e/o annullare l'impugnato decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio emesso nel processo penale 13673/23 RGNR e 556/24 RGT in data 24 ottobre 2024 e notificato in data 4 gennaio 2025; nel merito ammettere l'imputato al patrocinio a spese dello Stato a far data del 29 marzo 2024 e segnatamente dalla presentazione all'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Con vittoria dei diritti e degli onorari di causa in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Conclusione per i convenuti: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
MOTIVAZIONE
1 Il ricorrente ha proposto tempestiva opposizione, depositata il 14.1.2025, avverso il decreto emesso in data 24.10.2024, depositato in data 25.10.2024 e notificato in data 4.1.2025 (cfr. documenti allegati al ricorso) con il quale il Giudice del Tribunale di Torino sezione penale dott. Potito Giorgio ha rigettato l'istanza di ammissione al PSS presentata nel proc. n. 13673/23 RGNR. e 556/24 RG Tribunale motivando come di seguito: “né in sede di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, né in sede di integrazione nel termine a ciò concesso, non ha dimostrato di avere identità certa precisando di non essere in possesso di alcun documento di identità”.
A seguito di ordinanza con la quale, ritenuta l' parte necessaria del procedimento Controparte_2
(in base a recente giurisprudenza di legittimità, Cass. 5806/22), è stata disposta l'integrazione del contraddittorio con la stessa, il e l' si sono costituiti Controparte_1 Controparte_2 chiedendo respingersi il ricorso per infondatezza nel merito, non essendo il C.U.I. idoneo ad attestare le generalità dell'istante e non essendo, quindi, certa l'identità del sig. ai fini delle Parte_1 verifiche fiscali.
Con ordinanza resa in udienza da remoto, è stata disposta l'assunzione di informazioni dal Per_1 del Marocco, senza esito alcuno.
***
1. Il ricorrente si duole che sia stata ritenuta incerta la sua identità, evidenziando che l'istanza di ammissione era stata inviata attraverso l'ufficio matricola dell'istituto penitenziario che successivamente aveva provveduto alla sua trasmissione al competente Tribunale di Torino, essendo, pertanto, certa l'identità e l'identificazione dell'istante, consentendosi in tal modo all'amministrazione di effettuare i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di ammissione al beneficio richiesto;
osserva altresì che il decreto opposto è ingiusto e gravemente lesivo del diritto alla difesa costituzionalmente garantito.
2.L'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.
La ratio sottesa ai requisiti formali prescritti per l'ammissibilità e l'accoglimento dell'istanza di ammissione al patrocinio, sia per il cittadino italiano che per lo straniero, è quella di poter accordare il beneficio del PSS a colui che non è abbiente, avendo un reddito, individuale o familiare, inferiore a certi limiti;
pertanto, l'identificazione del richiedente è di per sé funzionale alla verifica delle sue effettive condizioni reddituali sia al momento dell'ammissione (con riferimento all'anno di imposta precedente) che a quelli successivi, al fine di eventualmente consentire allo Stato la revoca del beneficio e il recupero delle spese sopportate.
2 Al fine di valutare la fondatezza del decreto oggetto di opposizione, occorre richiamare, innanzitutto, il principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. recentemente Cass. sez. 4, 22/06/2023, n.
32399), secondo cui, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il soggetto istante deve essere identificabile in modo certo;
la certezza sull'identità è, infatti, condizione necessaria, affinché il giudice e l'amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di soggetto non abbiente sicché è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora vi sia incertezza in ordine all'esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nell'istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 96, commi 2 e 3, e art. 98, comma 2.
Premesso che il ricorrente è pacificamente privo di documento di identità rilasciato dallo Stato di origine, quanto al codice unico identificativo, la Cassazione (cfr. sent. sez. 4 - , Sentenza n. 38009 del
09/06/2023) ha affermato che è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui vi sia incertezza in ordine alle generalità dell'istante, essendo impedita per tale ragione la verifica sulle condizioni per l'ammissione al beneficio, in una fattispecie in cui il richiedente non era stato identificato a mezzo di documento di identità, ma solo attraverso rilievi dattiloscopici, con attribuzione di un numero CUI (codice unico identificativo).
Invero, la certezza dell'identità fisica dell'imputato, assicurata dai rilievi fotografici e dattiloscopici, necessaria e sufficiente ai fini della pronuncia di un'ordinanza o di una sentenza e della loro esecuzione,
è cosa diversa dalla certezza dell'identità anagrafica postulata dalla disciplina dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, identità in base alla quale soltanto possono essere svolte le verifiche e le valutazioni necessarie a stabilire se si tratti effettivamente di un soggetto non abbiente.
Con ordinanza resa all'udienza del 7.7.2025 sono state altresì chieste informazioni al Parte_2
Marocco, in relazione all'identità dichiarata dal ricorrente e ai suoi redditi (in particolare,
1. se
nato in [...] il [...], è effettivamente cittadino del Marocco e Parte_1 se risulta che egli è attualmente dimorante in Italia, 2.se nato in [...] il Parte_1
26 giugno 1988 è titolare di immobili in Marocco o ha altra fonte di reddito sul territorio di tale Stato
(e, in caso affermativo, a quanto ammontava il suo reddito negli anni 2022, 2023), senza ottenere alcuna risposta.
L'assenza del documento di identità da parte del ricorrente (asserito cittadino extra UE), incide sul requisito prescritto dall'art. 79 comma 2 TUSG (“per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare
3 competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”), essendo noto che i possono Parte_3 rilasciare il suddetto certificato a fronte, almeno, di copia di un documento di riconoscimento rilasciato dalle loro autorità, a conferma della corretta indicazione della cittadinanza oltre che delle generalità riferite ed in assenza del quale la richiesta rimane necessariamente inevasa.
Peraltro, a fronte del citato art. 79 secondo comma TUSG, il successivo art. 94 secondo comma TUSG esonera dalla presentazione di detta certificazione “in caso di impossibilità”, consentendo - soltanto in questa evenienza - di sostituirla “a pena di inammissibilità con una dichiarazione sostitutiva di certificazione” (ex art. 46 DPR n. 445/2000), da ritenersi in tal caso, pertanto, strumento equipollente per comprovare i redditi prodotti all'estero.
Tuttavia, ritiene questo giudicante, aderendo alla condivisibile giurisprudenza di merito di questo
Tribunale (cfr., fra le altre, la sentenza n. 3505/24 resa all'esito di procedimento di identico oggetto n.
r.g. 5778/2024 dalla precedente presidente delegata dott.ssa Rossana Zappasodi), che la prova di tale
“impossibilità” - che deve essere incolpevole , nel senso di non provocata da chi la invoca - a produrre la certificazione prescritta ex art. 79 secondo comma TUSG non può essere desunta dalla mera constatazione dell'inerzia del dello Stato di asserita appartenenza al quale sia stata inoltrata Per_1 la relativa richiesta.
Va, invero, considerato che, nel caso di specie, non si rinviene alcun concreto elemento da cui desumere che sussista per l'opponente l'effettiva impossibilità incolpevole , nel senso sopra specificato,
a procurarsi la documentazione richiesta ex art. 79 secondo comma TUSG, atteso che non vi è alcuna deduzione da parte del ricorrente che consenta di ravvisare il requisito prescritto dall'art. 94 II co.
TUGS.
In particolare, non risulta che il ricorrente avesse avanzato richieste di asilo o di protezione internazionale o vi fossero altre motivazioni per ritenere, più in generale, che ricorra l'ipotesi esaminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 157/2021, ove si evidenziava la necessità di uno strumento che “consenta di reagire alla mancata collaborazione dell'autorità consolare, così bilanciando la necessità di richiedere un più rigoroso accertamento dei redditi prodotti in Paesi non aderenti all'Unione europea, per i quali è più complesso accertare la veridicità di quanto dichiarato dall'istante, con l'esigenza di non addebitare al medesimo richiedente anche il rischio dell'impossibilità di procurarsi la specifica certificazione richiesta”.
Come evidenziato nella sentenza di merito sopra citata, laddove all'arrivo in Italia il ricorrente fosse stato sprovvisto di documento di identità per i più diversi motivi, egli avrebbe potuto richiedere al
Consolato di origine il rilascio del duplicato del proprio documento smarrito, perduto o sottrattogli 4 fornendo gli elementi informativi a sua disposizione per consentire l'accertamento dell'identità; il fatto che il ricorrente non l'abbia fatto dipende da una propria decisione e non da un impedimento oggettivo a lui non imputabile, rispetto al quale nulla ha dedotto nel presente giudizio.
Pertanto, il caso concreto in esame corrisponde all'ipotesi esaminata nella sentenza della Cassazione penale del 17.10.2018 n. 58397, ove appunto è stato affermato che “È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di incertezza in ordine alle generalità dell'istante, essendo per tale ragione impedite le verifiche sulle condizioni per
l'ammissione al beneficio”, posto che anche in quella sede l'incertezza riguardava le generalità (e in particolare anche la nazionalità) del richiedente, “in quanto il dello Stato non appartenente Per_1 all'Unione europea, su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, aveva comunicato di non essere in grado di confermare la nazionalità dichiarata dal richiedente il beneficio” e ciò proprio per l'assenza di documenti di identità dello stesso.
Peraltro, in assenza delle condizioni di legge richieste per accedere al beneficio di cui trattasi, permane comunque la possibilità di soddisfare il diritto di difesa mediante l'istituto della difesa d'ufficio, sicché non ricorre l'invocata lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
4. Sulle spese processuali.
Si ritiene di compensare le spese processuali non essendo uniforme l'orientamento giurisprudenziale sulla questione oggetto di causa in relazione all'interpretazione (più o meno restrittiva), del concetto di impossibilità ex art. 94 II co. TUGS, potendo rientrare, quindi, la fattispecie nelle altre gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018, giustificano la compensazione (cfr. Cass. sez. 3 -, Ordinanza n. 6901 del 15/03/2025).
P.Q.M.
- RIGETTA l'opposizione;
-Compensa integralmente le spese di causa tra le parti.
Torino, 29/10/2025
La Presidente delegata
Dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Presidente delegata Giudice dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato
ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1012/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EL JAZZAR Parte_1 C.F._1 EZ RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1
(CF ) – in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Direttore pro tempore - rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
. CP_2 CONVENUTE
Oggetto: OPPOSIZIONE EX ART. 99 D.P.R. 115/2002
Conclusioni per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso ai sensi degli artt. 170 e ss d.p.r. 115/2002, per le ragioni sopra meglio esposte e previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti, nel contraddittorio con il Ministero di Giustizia in persona del
Ministro protempore domiciliato ex lege preso l'avvocatura distrettuale dello Stato con sede a CP_2 in via dell'Arsenale 21 , previamente revocare e/o annullare l'impugnato decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio emesso nel processo penale 13673/23 RGNR e 556/24 RGT in data 24 ottobre 2024 e notificato in data 4 gennaio 2025; nel merito ammettere l'imputato al patrocinio a spese dello Stato a far data del 29 marzo 2024 e segnatamente dalla presentazione all'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Con vittoria dei diritti e degli onorari di causa in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Conclusione per i convenuti: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
MOTIVAZIONE
1 Il ricorrente ha proposto tempestiva opposizione, depositata il 14.1.2025, avverso il decreto emesso in data 24.10.2024, depositato in data 25.10.2024 e notificato in data 4.1.2025 (cfr. documenti allegati al ricorso) con il quale il Giudice del Tribunale di Torino sezione penale dott. Potito Giorgio ha rigettato l'istanza di ammissione al PSS presentata nel proc. n. 13673/23 RGNR. e 556/24 RG Tribunale motivando come di seguito: “né in sede di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, né in sede di integrazione nel termine a ciò concesso, non ha dimostrato di avere identità certa precisando di non essere in possesso di alcun documento di identità”.
A seguito di ordinanza con la quale, ritenuta l' parte necessaria del procedimento Controparte_2
(in base a recente giurisprudenza di legittimità, Cass. 5806/22), è stata disposta l'integrazione del contraddittorio con la stessa, il e l' si sono costituiti Controparte_1 Controparte_2 chiedendo respingersi il ricorso per infondatezza nel merito, non essendo il C.U.I. idoneo ad attestare le generalità dell'istante e non essendo, quindi, certa l'identità del sig. ai fini delle Parte_1 verifiche fiscali.
Con ordinanza resa in udienza da remoto, è stata disposta l'assunzione di informazioni dal Per_1 del Marocco, senza esito alcuno.
***
1. Il ricorrente si duole che sia stata ritenuta incerta la sua identità, evidenziando che l'istanza di ammissione era stata inviata attraverso l'ufficio matricola dell'istituto penitenziario che successivamente aveva provveduto alla sua trasmissione al competente Tribunale di Torino, essendo, pertanto, certa l'identità e l'identificazione dell'istante, consentendosi in tal modo all'amministrazione di effettuare i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di ammissione al beneficio richiesto;
osserva altresì che il decreto opposto è ingiusto e gravemente lesivo del diritto alla difesa costituzionalmente garantito.
2.L'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.
La ratio sottesa ai requisiti formali prescritti per l'ammissibilità e l'accoglimento dell'istanza di ammissione al patrocinio, sia per il cittadino italiano che per lo straniero, è quella di poter accordare il beneficio del PSS a colui che non è abbiente, avendo un reddito, individuale o familiare, inferiore a certi limiti;
pertanto, l'identificazione del richiedente è di per sé funzionale alla verifica delle sue effettive condizioni reddituali sia al momento dell'ammissione (con riferimento all'anno di imposta precedente) che a quelli successivi, al fine di eventualmente consentire allo Stato la revoca del beneficio e il recupero delle spese sopportate.
2 Al fine di valutare la fondatezza del decreto oggetto di opposizione, occorre richiamare, innanzitutto, il principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. recentemente Cass. sez. 4, 22/06/2023, n.
32399), secondo cui, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il soggetto istante deve essere identificabile in modo certo;
la certezza sull'identità è, infatti, condizione necessaria, affinché il giudice e l'amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di soggetto non abbiente sicché è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora vi sia incertezza in ordine all'esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nell'istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 96, commi 2 e 3, e art. 98, comma 2.
Premesso che il ricorrente è pacificamente privo di documento di identità rilasciato dallo Stato di origine, quanto al codice unico identificativo, la Cassazione (cfr. sent. sez. 4 - , Sentenza n. 38009 del
09/06/2023) ha affermato che è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui vi sia incertezza in ordine alle generalità dell'istante, essendo impedita per tale ragione la verifica sulle condizioni per l'ammissione al beneficio, in una fattispecie in cui il richiedente non era stato identificato a mezzo di documento di identità, ma solo attraverso rilievi dattiloscopici, con attribuzione di un numero CUI (codice unico identificativo).
Invero, la certezza dell'identità fisica dell'imputato, assicurata dai rilievi fotografici e dattiloscopici, necessaria e sufficiente ai fini della pronuncia di un'ordinanza o di una sentenza e della loro esecuzione,
è cosa diversa dalla certezza dell'identità anagrafica postulata dalla disciplina dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, identità in base alla quale soltanto possono essere svolte le verifiche e le valutazioni necessarie a stabilire se si tratti effettivamente di un soggetto non abbiente.
Con ordinanza resa all'udienza del 7.7.2025 sono state altresì chieste informazioni al Parte_2
Marocco, in relazione all'identità dichiarata dal ricorrente e ai suoi redditi (in particolare,
1. se
nato in [...] il [...], è effettivamente cittadino del Marocco e Parte_1 se risulta che egli è attualmente dimorante in Italia, 2.se nato in [...] il Parte_1
26 giugno 1988 è titolare di immobili in Marocco o ha altra fonte di reddito sul territorio di tale Stato
(e, in caso affermativo, a quanto ammontava il suo reddito negli anni 2022, 2023), senza ottenere alcuna risposta.
L'assenza del documento di identità da parte del ricorrente (asserito cittadino extra UE), incide sul requisito prescritto dall'art. 79 comma 2 TUSG (“per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare
3 competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”), essendo noto che i possono Parte_3 rilasciare il suddetto certificato a fronte, almeno, di copia di un documento di riconoscimento rilasciato dalle loro autorità, a conferma della corretta indicazione della cittadinanza oltre che delle generalità riferite ed in assenza del quale la richiesta rimane necessariamente inevasa.
Peraltro, a fronte del citato art. 79 secondo comma TUSG, il successivo art. 94 secondo comma TUSG esonera dalla presentazione di detta certificazione “in caso di impossibilità”, consentendo - soltanto in questa evenienza - di sostituirla “a pena di inammissibilità con una dichiarazione sostitutiva di certificazione” (ex art. 46 DPR n. 445/2000), da ritenersi in tal caso, pertanto, strumento equipollente per comprovare i redditi prodotti all'estero.
Tuttavia, ritiene questo giudicante, aderendo alla condivisibile giurisprudenza di merito di questo
Tribunale (cfr., fra le altre, la sentenza n. 3505/24 resa all'esito di procedimento di identico oggetto n.
r.g. 5778/2024 dalla precedente presidente delegata dott.ssa Rossana Zappasodi), che la prova di tale
“impossibilità” - che deve essere incolpevole , nel senso di non provocata da chi la invoca - a produrre la certificazione prescritta ex art. 79 secondo comma TUSG non può essere desunta dalla mera constatazione dell'inerzia del dello Stato di asserita appartenenza al quale sia stata inoltrata Per_1 la relativa richiesta.
Va, invero, considerato che, nel caso di specie, non si rinviene alcun concreto elemento da cui desumere che sussista per l'opponente l'effettiva impossibilità incolpevole , nel senso sopra specificato,
a procurarsi la documentazione richiesta ex art. 79 secondo comma TUSG, atteso che non vi è alcuna deduzione da parte del ricorrente che consenta di ravvisare il requisito prescritto dall'art. 94 II co.
TUGS.
In particolare, non risulta che il ricorrente avesse avanzato richieste di asilo o di protezione internazionale o vi fossero altre motivazioni per ritenere, più in generale, che ricorra l'ipotesi esaminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 157/2021, ove si evidenziava la necessità di uno strumento che “consenta di reagire alla mancata collaborazione dell'autorità consolare, così bilanciando la necessità di richiedere un più rigoroso accertamento dei redditi prodotti in Paesi non aderenti all'Unione europea, per i quali è più complesso accertare la veridicità di quanto dichiarato dall'istante, con l'esigenza di non addebitare al medesimo richiedente anche il rischio dell'impossibilità di procurarsi la specifica certificazione richiesta”.
Come evidenziato nella sentenza di merito sopra citata, laddove all'arrivo in Italia il ricorrente fosse stato sprovvisto di documento di identità per i più diversi motivi, egli avrebbe potuto richiedere al
Consolato di origine il rilascio del duplicato del proprio documento smarrito, perduto o sottrattogli 4 fornendo gli elementi informativi a sua disposizione per consentire l'accertamento dell'identità; il fatto che il ricorrente non l'abbia fatto dipende da una propria decisione e non da un impedimento oggettivo a lui non imputabile, rispetto al quale nulla ha dedotto nel presente giudizio.
Pertanto, il caso concreto in esame corrisponde all'ipotesi esaminata nella sentenza della Cassazione penale del 17.10.2018 n. 58397, ove appunto è stato affermato che “È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di incertezza in ordine alle generalità dell'istante, essendo per tale ragione impedite le verifiche sulle condizioni per
l'ammissione al beneficio”, posto che anche in quella sede l'incertezza riguardava le generalità (e in particolare anche la nazionalità) del richiedente, “in quanto il dello Stato non appartenente Per_1 all'Unione europea, su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, aveva comunicato di non essere in grado di confermare la nazionalità dichiarata dal richiedente il beneficio” e ciò proprio per l'assenza di documenti di identità dello stesso.
Peraltro, in assenza delle condizioni di legge richieste per accedere al beneficio di cui trattasi, permane comunque la possibilità di soddisfare il diritto di difesa mediante l'istituto della difesa d'ufficio, sicché non ricorre l'invocata lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
4. Sulle spese processuali.
Si ritiene di compensare le spese processuali non essendo uniforme l'orientamento giurisprudenziale sulla questione oggetto di causa in relazione all'interpretazione (più o meno restrittiva), del concetto di impossibilità ex art. 94 II co. TUGS, potendo rientrare, quindi, la fattispecie nelle altre gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018, giustificano la compensazione (cfr. Cass. sez. 3 -, Ordinanza n. 6901 del 15/03/2025).
P.Q.M.
- RIGETTA l'opposizione;
-Compensa integralmente le spese di causa tra le parti.
Torino, 29/10/2025
La Presidente delegata
Dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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