Art. 5.
La dotazione del Fondo e' costituita:
a) dall'importo di lire 5 miliardi da prelevare dalla gestione speciale istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata a "Gestione Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi";
b) dall'importo di lire 15 miliardi da prelevare dal Fondo di cui alla legge 27 novembre 1980, n. 815 ;
c) dal 50 per cento dell'importo complessivo dei contributi versati annualmente dagli iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sulla base della misura annuale stabilita dal Ministro dei trasporti ai sensi dell' articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , tenendo conto anche di tale contribuzione;
d) dagli interessi maturati sulla disponibilita' del Fondo;
e) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti e le aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi;
f) dai contributi degli istituti ed aziende di credito che saranno determinati dal comitato di cui all'articolo 2 sull'ammontare complessivo delle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente;
g) dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati o di associazioni interessate allo sviluppo ed all'ammodernamento del trasporto merci su strada.
La dotazione del Fondo e' costituita:
a) dall'importo di lire 5 miliardi da prelevare dalla gestione speciale istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata a "Gestione Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi";
b) dall'importo di lire 15 miliardi da prelevare dal Fondo di cui alla legge 27 novembre 1980, n. 815 ;
c) dal 50 per cento dell'importo complessivo dei contributi versati annualmente dagli iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sulla base della misura annuale stabilita dal Ministro dei trasporti ai sensi dell' articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , tenendo conto anche di tale contribuzione;
d) dagli interessi maturati sulla disponibilita' del Fondo;
e) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti e le aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi;
f) dai contributi degli istituti ed aziende di credito che saranno determinati dal comitato di cui all'articolo 2 sull'ammontare complessivo delle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente;
g) dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati o di associazioni interessate allo sviluppo ed all'ammodernamento del trasporto merci su strada.