Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02744/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00855/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 855 del 2026, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per ottenere
l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza volta alla formalizzazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno in data 25.03.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. VI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
Con il ricorso all'esame, notificato e depositato il 6 febbraio 2026, il ricorrente chiede che sia dichiarato il silenzio inadempimento della Questura di Napoli, non avendo quest’ultima definito il procedimento conseguente alla istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da lui presentata in data 25 marzo 2025 nel termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 5, comma 9, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286.
L’amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorso sia infondato in quanto essa non è rimasta inerte ma, a seguito dell’istanza, ha proceduto alla relativa istruttoria. L’ iter istruttorio, in particolare, evidenziava un fattore ostativo (in pratica il ricorrente risultava essere senza fissa dimora e residente a un indirizzo “virtuale”, come da comunicazione in data 13 giugno 2025 della polizia municipale di Napoli), per cui la questura comunicava il preavviso di diniego al difensore il 25 febbraio 2026; al preavviso il ricorrente dava riscontro comunicando il 10 aprile 2026 un nuovo indirizzo; la tesi dell’amministrazione è che essa “ in riscontro della istanza avversaria, ha posto in essere tutti gli atti tipici della fase istruttoria e decisoria ovvero accertamenti istruttori esterni (delega alla Polizia Locale) ed emissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/90. L'invio del preavviso di rigetto ha prodotto l'effetto giuridico di interrompere i termini di conclusione del procedimento, i quali ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni. Poiché il ricorrente ha fornito integrazioni solo in data 10.04.2026, il termine per la conclusione del procedimento è attualmente pendente e non si ravvisa alcuna ipotesi di silenzio-inadempimento ”.
Il ricorso è fondato e va accolto. Benchè, infatti, l’amministrazione non sia rimasta totalmente inerte, è incontestabile che il termine per la definizione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, che la legge fissa in sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza (articolo 5, comma 9, d.lg. 25 luglio 12998, n. 286) è abbondantemente scaduto senza che essa provvedesse.
Deve dunque ordinarsi alla questura di Napoli di definire il procedimento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Il ricorrente ha presentato una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la competente commissione ha disposto che egli integrasse la documentazione nel termine di 40 giorni dalla comunicazione del decreto n. 203 del 31 marzo 2026.
La decisione in merito all’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato deve quindi essere riservata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026, successiva alla scadenza di quel termine.
Le spese di giudizio possono invece essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, non definitivamente pronunciandosi sul ricorso, accoglie la domanda relativa alla declaratoria di illegittimità del silenzio e, per l’effetto, ordina alla Questura di Napoli di definire il procedimento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la decisione in merito alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente alla camera di consiglio del 13 maggio 2026.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI LL, Presidente, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VI LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.