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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 5957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5957 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18434/2019 R.G., avente ad oggetto: divorzio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Giuseppe SALERNO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata ad [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania CUTIETTA, presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso, apponendo il proprio visto.
1 Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09/09/2024, sulle conclusioni ivi precisate, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 16/12/2019, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
ad Acireale (CT) il 13/06/1998, dalla cui unione sono nati, a Catania, i figli CP_1 Per_1
(il 20/02/2001) e (il 10/12/2007).
[...] Persona_2
Nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha esposto di essersi separato dalla coniuge con convenzione di negoziazione assistita del 30/08/2018, trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Acireale al n. 207, Parte 2, Serie C, anno 2018, regolarmente annotata nell'estratto dell'atto di matrimonio, di aver successivamente depositato innanzi al Tribunale di Catania ricorso per la modifica delle condizioni della separazione e che la separazione consensuale si è protratta,
ininterrottamente, per oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuto rilascio del nulla osta da parte del
Procuratore della Repubblica di Catania e dalla annotazione/trascrizione dell'accordo di separazione.
Ha concluso, dunque, il ricorrente chiedendo l'affidamento condiviso del figlio ad Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre presso la dimora familiare, di proprietà
di entrambi i coniugi, con diritto di tenere il figlio con sé secondo le modalità indicate nel ricorso ed onere, a proprio carico, di contribuire al mantenimento dei due figli mediante la corresponsione, alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, di una somma, tenuto conto del peggioramento delle CP_1
proprie condizioni economiche, pari ad € 375,00 mensili per il figlio minorenne ed € Per_2
375,00 mensili per la figlia maggiorenne oltre al pagamento delle spese straordinarie Per_1
concordate nella misura del 50%, precisando di essere disposto, in caso di trasferimento della figlia per motivi di studio, a contribuire al relativo mantenimento mediante corresponsione Per_1
2 dell'assegno direttamente alla stessa, e chiedendo, ove la ragazza volesse invece vivere con il padre,
di porre a carico della madre uguale obbligo di contribuzione al relativo mantenimento, sia ordinario che straordinario;
il ricorrente ha inoltre chiesto di dividere la casa coniugale in due porzioni da assegnare a ciascuno dei coniugi o, in subordine, nell'ipotesi di conferma dell'assegnazione dell'intero immobile alla resistente, di tenerne in considerazione il valore economico a vantaggio della resistente - comproprietaria per metà - ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno posto a proprio carico per il mantenimento dei figli, escludendo, in ogni caso, qualunque mantenimento in favore della moglie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16/11/2020, si è costituita , Controparte_1
aderendo alla domanda di divorzio, ma formulando richiesta per la corresponsione a carico del Pt_1
di un assegno dell'importo rivalutato (invariato) di € 637,50 a titolo di contributo per il mantenimento per il figlio minore e dell'importo (aumentato) di € 750,00 per la figlia maggiorenne Per_3
per far fronte alle accresciute esigenze della giovane, in considerazione delle ulteriori spese Per_1
che quest'ultima deve affrontare, ovvero confermando, in subordine, anche per la ragazza l'importo di € 637,50, con assegnazione in proprio favore della casa coniugale e condanna del ricorrente ad una somma equitativamente determinata per la temeraria richiesta volta ad ottenere la diminuzione dell'assegno di mantenimento per i figli.
All'udienza presidenziale del 18/11/2020, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è transitata in istruttoria per la fase prettamente contenziosa.
Con sentenza parziale n. 1239/2022, pubblicata il 12/03/2022, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza di rimessione sul ruolo si è disposto per il prosieguo dell'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti relative ai rapporti economici e alla prole, all'uopo ammettendo la prova testimoniale richiesta dalla e rigettando CP_1
le restanti richieste di prova.
3 Successivamente, la causa - istruita documentalmente e mediante espletamento della prova testimoniale assunta all'udienza del 19/09/2022 - è stata quindi posta in decisione.
Tanto premesso, in ordine alle disposizioni relative al figlio ancora minorenne , appare Per_2
innanzitutto conforme all'interesse dello stesso, anche in considerazione della sua età anagrafica
(essendo prossimo a compiere diciotto anni), che egli resti affidato ad entrambi i genitori -
conformemente a quanto già concordato dalle parti in sede di separazione e chiesto nel giudizio di divorzio, tanto più in difetto di ragioni ostative al riguardo - con collocazione presso la madre, con la quale in atto convive e ha sempre convissuto sin dall'inizio della separazione, e poi anche nella fase del giudizio di divorzio, rimettendo al suo gradimento, in base agli impegni scolastici ed extrascolastici, la determinazione dei tempi di permanenza presso il padre.
Al collocamento prevalente del figlio minorenne presso la madre, nonché alla pacifica Per_2
non autosufficienza economica della figlia maggiorenne che convive con la madre e il fratello Per_1
minore, consegue l'assegnazione a della casa coniugale con i mobili che la Controparte_1
arredano e ciò onde consentire ad entrambi i figli di mantenere l'habitat domestico, non essendo rispondente all'interesse della prole l'assegnazione parziale della casa coniugale chiesta dal ricorrente, come già ampiamente motivato con ordinanza di rimessione sul ruolo resa a seguito della pronuncia parziale sullo status, in quanto tale parziale assegnazione presuppone, oltre che una comoda divisibilità dell'immobile (questione peraltro estranea al giudizio di divorzio), un contesto di maggiore e più proficua condivisione della genitorialità (non emersa dal contraddittorio svolto tra le parti, che anzi ha messo in luce un'elevata conflittualità tra i coniugi e la circostanza che il ricorrente,
in epoca successiva alla separazione, ha avviato una stabile convivenza more uxorio con altra donna).
In ordine al mantenimento per la prole dovuto dal va innanzitutto premesso che, secondo Pt_1
consolidato indirizzo giurisprudenziale, nella determinazione del contributo di mantenimento da versare in favore dei figli, bisogna rispettare il principio di proporzionalità reddituale dei genitori e
4 ciò “richiede una valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze attuali del minore
e al tenore di vita da lui goduto” (Cassazione civile sez. I, 27/05/2024, n.14760).
Nel caso di specie, alla luce della situazione economica dei coniugi, non essendo emersi elementi di novità rispetto a quanto già tra loro convenuto in sede di separazione (in quanto, se da un lato non vi è prova dell'asserito peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, il quale ha financo omesso di produrre le dichiarazioni dei redditi più aggiornate, sebbene più volte sollecitato in tal senso, dovendosi dare atto che solo parte resistente ha prodotto le CU 2018, 2019 e 2020 del ricorrente, dall'altro non si ravvisa un significativo aumento del reddito della resistente), ma dovendo tener conto delle accresciute esigenze dei figli, anche in ragione dell'età anagrafica, ritiene il Collegio sia congruo quantificare in € 1.500,00 mensili (in ragione di € 750,00 per ciascun figlio)
l'ammontare dell'assegno dovuto alla resistente dal per il mantenimento dei figli e Pt_1 Per_2
(dovendosi presumere l'assenza di colpa di quest'ultima per non essere ancora Per_1
economicamente autosufficiente, essendo pacifico tra le parti che la ragazza, ventiquattrenne, stia portando avanti un proprio percorso di studi universitario, frequentando l'Ateneo di Catania), con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza, da corrispondere entro giorno 5 di ogni mese e da rivalutare secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In considerazione della natura della causa, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, non essendovi i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dalla resistente,
volta alla condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., in quanto tale norma si fonda su un presupposto oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo, e su uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla buona fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, che nel caso di specie non si configurano.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 18434/2019 R.G.:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento prevalente presso la madre Controparte_1
DISCIPLINA le modalità di incontro del figlio minorenne con il padre Persona_2 [...]
come in parte motiva;
Pt_1
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale a Controparte_1
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di Parte_1
la somma mensile di € 1.500,00 a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1
di entrambi i figli e somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Persona_2 Persona_1
indici Istat, oltre 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11/07/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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