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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2224/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 2224 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giovanni Parte_1
Pruneddu, Valeria e Claudia Atzeri che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato
[...] in Cagliari, presso l'avvocato dell'Istituto Roberto Di Tucci, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Paolo Spiga, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 25 luglio 2022 nato a [...] il [...], ha Parte_1 convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già infruttuosamente chiesto CP_1
in via amministrativa, del proprio diritto all'indennizzo per danno biologico da lesioni agli arti superiori, alla colonna cervico-lombare, alle ginocchia ed una DAC di origine professionale.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della CP_1
domanda.
2. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. all'esito degli accertamenti medico Persona_1
legali e previo debito studio della documentazione in atti, è giunto alle seguenti conclusioni di cui alla consulenza tecnica depositata il 2 febbraio 2025:
1 Analizzati tutti i fattori su indicati, la documentazione allegata ed il dato clinico si è ritenuto che:
1) Il quadro clinico rilevato e documentato negli anni sia suggestivo per una tendinopatia delle spalle, una patologia del rachide e delle ginocchia secondaria a fenomeni di natura degenerativa accentuati dalla attività lavorativa.
2) l'attività lavorativa e l'ambiente di lavoro abbiano potuto incidere anche come concausa nel determinismo delle patologie in esame.
3) La patologia dermatite da contatto può essere considerata quale malattia professionale per la provata effettiva esposizione del ricorrente ad agenti chimici nocivi durante la attività lavorativa.
Per tali motivi ritengo che il sig. sia affetto da: Parte_1
• Discopatia cervicale e lombare con protrusioni discali multiple più rilevanti in C5-C6 e L5-
S1
• Tendinopatia degenerativa bilaterale delle spalle con lievi ed iniziali segni di tendinopatia.
• Epicondilite ed epitrocleite reattiva bilaterale
• Meniscosi di basso grado, condropatia di alto grado, entesite rotulea bilaterale.
• Dermatite allergica da contatto dovuta a sensibilizzazione verso specifici agenti chimici.
Tali patologie possono essere considerate quali malattie professionali e avrebbero determinato un danno biologico permanente complessivamente valutabile secondo la formula salomonica in misura pari al 21% (ventuno percento).
3. Le argomentate conclusioni finali del consulente, peraltro nemmeno oggetto di specifici rilievi critici ad opera delle parti, possono essere condivise perché adeguatamente motivate in coerenza con la documentazione medica in atti e le risultanze della prova testimoniale.
4. A tal proposito i testimoni i primi due colleghi all'attualità ed Tes_1 Testimone_2
il secondo ex collega del ricorrente, dunque a conoscenza del tipo di mansioni che egli ha svolto, hanno confermato la sua adibizione a compiti di operaio edile addetto in particolare alla intonacatura e tinteggiatura di pareti interne ed esterne, soffitti e volte dei fabbricati ove è stato chiamato (quale dipendente da terzi o come titolare di impresa artigiana) a svolgere la sua opera.
Tra i compiti normalmente assolti dal ricorrente, secondo quanto concordemente riferito da costoro, era ricompresa la movimentazione manuale di carichi (materiali da costruzione e posa di travetti, pignatte, guaine ed altro), l'utilizzo usuale di strumenti ed utensili vibranti e la realizzazione di manufatti vari (massetti, tetti, pavimentazioni), incluso l'utilizzo di vernici e materiali vari contenenti resina epossidica.
2 5. Il tipo di mansioni concretamente svolte dal come correttamente ritenuto anche in Pt_1
sede peritale, lo ha esposto ad un apprezzabile rischio tecnopatico con riguardo al tipo di affezioni agli arti superiori ed inferiori ed alla colonna vertebrale ed ancora alla dermatite allergica da contatto come documentata in atti.
Si tratta, infatti, di lavorazioni che determinano significative sollecitazioni alla colonna ed agli arti superiori ed inferiori sia in relazione alla movimentazione di carichi che all'esposizione a vibrazioni che all'adozione forzata e prolungata di posture incongrue nello svolgimento delle varie attività quotidiane all'interno del cantiere di lavoro.
In tal senso depone anche la documentazione prodotta dall'Istituto (rubricata come Anamnesi su 285, 287, 289, 290) dalla quale si evince che per il il medico competente dal 2019 Pt_1
aveva disposto limitazioni relativamente proprio alla movimentazione carichi pesanti ed all'uso di strumenti vibranti.
Conseguentemente può ritenersi adeguatamente dimostrata, alla luce di tali complessivi elementi di conoscenza, l'eziologia professionale di tali patologie giacchè l'ultratrentennale attività lavorativa pregressa del Cinus si pone, come visto, quantomeno come verosimile concausa efficiente.
6. Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia maturato il diritto all'indennizzo in rendita siccome commisurato ad un danno biologico pari al 21% a decorrere dalle domande amministrative del 3/17 settembre 2019.
7. L' deve perciò essere condannato a costituire in favore del ricorrente l'indennizzo CP_1
in rendita per il danno biologico riconosciuto in misura del 21 % e al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con gli interessi legali (o la rivalutazione monetaria se maggiore), dalla data anzidetta.
8. Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto con liquidazione come da dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dello scaglione di valore fino a 52.000,00 euro con applicazione dei valori inferiori a quelli intermedi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti con distrazione in favore dei difensori antistatari.
9. Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza come separatamente CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita commisurato ad un Parte_1
3 danno biologico derivante da malattia professionale in misura del 21 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa meglio indicata in motivazione al capo 6) cui si rinvia;
2. Condanna l' a costituire la predetta rendita e al pagamento dei ratei maturati e non CP_1
riscossi con gli interessi legali (o con la rivalutazione monetaria se maggiore), decorrenti nei termini di legge;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidandole CP_1
in euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario del 15% ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
5. Pone le spese di consulenza tecnica, come separatamente liquidate, a carico della parte convenuta.
Così deciso in Cagliari il 20 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 2224 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giovanni Parte_1
Pruneddu, Valeria e Claudia Atzeri che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato
[...] in Cagliari, presso l'avvocato dell'Istituto Roberto Di Tucci, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Paolo Spiga, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 25 luglio 2022 nato a [...] il [...], ha Parte_1 convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già infruttuosamente chiesto CP_1
in via amministrativa, del proprio diritto all'indennizzo per danno biologico da lesioni agli arti superiori, alla colonna cervico-lombare, alle ginocchia ed una DAC di origine professionale.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della CP_1
domanda.
2. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. all'esito degli accertamenti medico Persona_1
legali e previo debito studio della documentazione in atti, è giunto alle seguenti conclusioni di cui alla consulenza tecnica depositata il 2 febbraio 2025:
1 Analizzati tutti i fattori su indicati, la documentazione allegata ed il dato clinico si è ritenuto che:
1) Il quadro clinico rilevato e documentato negli anni sia suggestivo per una tendinopatia delle spalle, una patologia del rachide e delle ginocchia secondaria a fenomeni di natura degenerativa accentuati dalla attività lavorativa.
2) l'attività lavorativa e l'ambiente di lavoro abbiano potuto incidere anche come concausa nel determinismo delle patologie in esame.
3) La patologia dermatite da contatto può essere considerata quale malattia professionale per la provata effettiva esposizione del ricorrente ad agenti chimici nocivi durante la attività lavorativa.
Per tali motivi ritengo che il sig. sia affetto da: Parte_1
• Discopatia cervicale e lombare con protrusioni discali multiple più rilevanti in C5-C6 e L5-
S1
• Tendinopatia degenerativa bilaterale delle spalle con lievi ed iniziali segni di tendinopatia.
• Epicondilite ed epitrocleite reattiva bilaterale
• Meniscosi di basso grado, condropatia di alto grado, entesite rotulea bilaterale.
• Dermatite allergica da contatto dovuta a sensibilizzazione verso specifici agenti chimici.
Tali patologie possono essere considerate quali malattie professionali e avrebbero determinato un danno biologico permanente complessivamente valutabile secondo la formula salomonica in misura pari al 21% (ventuno percento).
3. Le argomentate conclusioni finali del consulente, peraltro nemmeno oggetto di specifici rilievi critici ad opera delle parti, possono essere condivise perché adeguatamente motivate in coerenza con la documentazione medica in atti e le risultanze della prova testimoniale.
4. A tal proposito i testimoni i primi due colleghi all'attualità ed Tes_1 Testimone_2
il secondo ex collega del ricorrente, dunque a conoscenza del tipo di mansioni che egli ha svolto, hanno confermato la sua adibizione a compiti di operaio edile addetto in particolare alla intonacatura e tinteggiatura di pareti interne ed esterne, soffitti e volte dei fabbricati ove è stato chiamato (quale dipendente da terzi o come titolare di impresa artigiana) a svolgere la sua opera.
Tra i compiti normalmente assolti dal ricorrente, secondo quanto concordemente riferito da costoro, era ricompresa la movimentazione manuale di carichi (materiali da costruzione e posa di travetti, pignatte, guaine ed altro), l'utilizzo usuale di strumenti ed utensili vibranti e la realizzazione di manufatti vari (massetti, tetti, pavimentazioni), incluso l'utilizzo di vernici e materiali vari contenenti resina epossidica.
2 5. Il tipo di mansioni concretamente svolte dal come correttamente ritenuto anche in Pt_1
sede peritale, lo ha esposto ad un apprezzabile rischio tecnopatico con riguardo al tipo di affezioni agli arti superiori ed inferiori ed alla colonna vertebrale ed ancora alla dermatite allergica da contatto come documentata in atti.
Si tratta, infatti, di lavorazioni che determinano significative sollecitazioni alla colonna ed agli arti superiori ed inferiori sia in relazione alla movimentazione di carichi che all'esposizione a vibrazioni che all'adozione forzata e prolungata di posture incongrue nello svolgimento delle varie attività quotidiane all'interno del cantiere di lavoro.
In tal senso depone anche la documentazione prodotta dall'Istituto (rubricata come Anamnesi su 285, 287, 289, 290) dalla quale si evince che per il il medico competente dal 2019 Pt_1
aveva disposto limitazioni relativamente proprio alla movimentazione carichi pesanti ed all'uso di strumenti vibranti.
Conseguentemente può ritenersi adeguatamente dimostrata, alla luce di tali complessivi elementi di conoscenza, l'eziologia professionale di tali patologie giacchè l'ultratrentennale attività lavorativa pregressa del Cinus si pone, come visto, quantomeno come verosimile concausa efficiente.
6. Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia maturato il diritto all'indennizzo in rendita siccome commisurato ad un danno biologico pari al 21% a decorrere dalle domande amministrative del 3/17 settembre 2019.
7. L' deve perciò essere condannato a costituire in favore del ricorrente l'indennizzo CP_1
in rendita per il danno biologico riconosciuto in misura del 21 % e al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con gli interessi legali (o la rivalutazione monetaria se maggiore), dalla data anzidetta.
8. Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto con liquidazione come da dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dello scaglione di valore fino a 52.000,00 euro con applicazione dei valori inferiori a quelli intermedi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti con distrazione in favore dei difensori antistatari.
9. Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza come separatamente CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita commisurato ad un Parte_1
3 danno biologico derivante da malattia professionale in misura del 21 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa meglio indicata in motivazione al capo 6) cui si rinvia;
2. Condanna l' a costituire la predetta rendita e al pagamento dei ratei maturati e non CP_1
riscossi con gli interessi legali (o con la rivalutazione monetaria se maggiore), decorrenti nei termini di legge;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidandole CP_1
in euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario del 15% ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
5. Pone le spese di consulenza tecnica, come separatamente liquidate, a carico della parte convenuta.
Così deciso in Cagliari il 20 febbraio 2025.
IL GIUDICE
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